Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 4 giugno 2001
CIRCOLARE N.80/2001
OGGETTO: TRIBUTI – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE
DEPRESSE – ARTICOLO 8 LEGGE N.388/2000 – CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N.41/E/2001.
Il credito d’imposta per gli
investimenti nelle aree depresse istituito dalla legge finanziaria 2001
(articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n.388) è pienamente operante per le imprese
di spedizione e di logistica.
A seguito dell’intervento di Confetra,
il Ministero delle Finanze ha infatti confermato che, relativamente al settore
trasporti, l’agevolazione è immediatamente applicabile alle attività ricompresse
tra i beneficiari della legge n.488/92, quali appunto la spedizione e la
logistica classificate nel codice Istat 63. Il chiarimento sarà formalizzato
nelle prossime istruzioni ministeriali che verranno emanate sulla materia.
Per l’applicazione del beneficio
alle imprese di autotrasporto, viceversa, sono tuttora in corso le trattative
con la Commissione Europea. La Confetra, intervenendo sul Ministero delle
Finanze, ha sottolineato come, in conseguenza della liberalizzazione del settore,
gli aiuti di Stato alle imprese di autotrasporto possano oramai essere valutati
alla luce delle deroghe generali previste dal Trattato di Roma. Gli esiti della
questione verranno comunicati tempestivamente.
Il
credito d’imposta costituisce una valida alternativa alla legge 488/92: entrambe
le forme di finanziamento si applicano alle stesse tipologie di investimenti e
sostanzialmente negli stessi ambiti territoriali (Mezzogiorno e zone
svantaggiate del centro nord). Rispetto alla legge 488 le modalità di applicazione
del credito d’imposta sono peraltro più semplici: gli interessati non devono
fare domanda di agevolazione, bensì autodeterminare il credito spettante; per
contro l’importo può essere usufruito esclusivamente in compensazione dei
versamenti di imposte e con- tributi ed è esclusa la possibilità di richiesta
di rimborso dell’eventuale eccedenza.
Le modalità di applicazione del
nuovo regime di agevolazione sono state illustrate nella circolare del Ministero
delle Finanze n.41/E/2001 il cui testo è riportato nel sito confederale
www.confetra.com. Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti.
Investimenti agevolabili – L’agevolazione si applica sugli acquisti
di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati, anche in
leasing, nel periodo 2001–2006. In particolare il beneficio decorre dal 13
marzo 2001 (data di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione
UE): non potranno essere agevolati i beni le cui fatture di acquisto sono
anteriori alla predetta data.
Soggetti beneficiari – L’agevolazione compete alle imprese, indipendentemente
dalla loro natura giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali,
società cooperative).
Ambito territoriale – Il regime di agevolazione opera in tutto
il Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del centro nord; per quanto riguarda
queste ultime zone si rileva che esse coincidono sostanzialmente con quelle
nelle quali è applicabile la legge n.488/92 (l’elenco dettagliato dei comuni è
allegato alla predetta circolare ministeriale n.41/E).
Ammontare del credito – Il beneficio varia in funzione della zona
di ubicazione e della dimensione dell’impresa.
UBICAZIONE
IMPRESA
|
DIMENSIONE
IMPRESA
|
% CREDITO
D’IMPOSTA |
Campania,Basilicata,Puglia Sicilia, Sardegna |
PMI Altre imprese |
50 35 |
Calabria |
PMI Altre imprese |
65 50 |
Abruzzo e Molise |
PMI Altre imprese |
30 20 |
Zone del Centro-Nord |
Piccole imprese Medie imprese Altre imprese |
18 14 8 |
Il credito spettante si determina
applicando la relativa percentuale al valore dell’investimento netto,
intendendo per tale il prezzo di acquisto del bene al netto degli ammortamenti
relativi agli altri beni dell’impresa.
Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione
delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi a partire dalla
prima scadenza successiva alla realizzazione dell’investimento; su ogni fattura
d’acquisto relativa ai beni per i quali viene applicata l’agevolazione deve essere
apposta, a pena di revoca dell’agevolazione stessa, la dicitura “Bene acquistato
con il credito di imposta di cui all’art.8 della l.388/200, esposto mediante il
modello F24 del mese di ……”
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2001).
Omissis
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle
aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, esclusi gli enti non
commerciali, che,
a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 2000
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data
del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle
aree territoriali individuate dalla Commissione
delle Comunita'
europee come
destinatarie degli aiuti a
finalita' regionale di cui
alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di
Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, e'
attribuito un
credito d'imposta entro la
misura massima consentita
nel rispetto
dei criteri e
dei limiti di
intensita' di aiuto
stabiliti dalla
predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in
corso al
31 dicembre 2000
sono agevolabili i nuovi investimenti
acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente
legge o,
se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte
della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta
non e'
cumulabile con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i
medesimi beni che fruiscono
del
credito d'imposta.
2.
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo
unico delle
imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, esclusi i
costi relativi
all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di
ufficio" di cui alla
tabella approvata con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre
1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27
del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",
destinati a
strutture produttive gia'
esistenti o che
vengono
impiantate nelle
aree territoriali di cui al
comma 1, per la parte
del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche'
gli ammortamenti dedotti nel
periodo d'imposta,
relativi a
beni d'investimento della stessa struttura produttiva.
Sono esclusi
gli ammortamenti dei
beni che formano
oggetto
dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta
della
loro
entrata in funzione.
Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di
manutenzione. Per le
grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del
25
per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3.
Agli investimenti localizzati nei territori di
cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del
21 giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni
Abruzzo e Molise, si
applica la
deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per
cento. Le
disposizioni del presente
comma si applicano
agli
investimenti acquisiti
a decorrere dalla
approvazione del regime
agevolativo
da parte della Commissione delle Comunita' europee.
4.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
466, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole:
"differenziabile in
funzione del settore
di attivita' e delle
dimensioni
dell'impresa, nonche' della localizzazione".
5.
Il credito d'imposta
e' determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti
in ciascun periodo
d'imposta e va indicato
nella relativa
dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla
formazione del
reddito ne' della
base imponibile dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai
sensi del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla
data di sostenimento dei costi.
6.
Il credito d'imposta
a favore di
imprese o attivita' che
riguardano prodotti
o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi progetti,
e' riconosciuto nel
rispetto delle condizioni
sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline
dell'Unione europea
e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
procede all'inoltro alla Commissione della richiesta
di preventiva
autorizzazione, ove prescritta,
nonche' al controllo
del rispetto
delle norme sostanziali e
procedurali della normativa
comunitaria.
7.
Se i beni oggetto
dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o
ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in
funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel quale
sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati
a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati
a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti;
se nel
periodo di imposta
in cui si verifica una delle
predette
ipotesi vengono
acquisiti beni della
stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo
non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi
delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le
disposizioni precedenti si
applicano anche se non
viene esercitato il riscatto. Il minore credito
d'imposta che deriva
dall'applicazione del presente comma e' versato entro il
termine per
il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo
d'imposta
in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero
delle finanze, di concerto
con il
Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica e
con il Ministero dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, da
emanare entro sessanta
giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie
a garantire la
corretta
applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare dopo
almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di
imposta, sono
altresi' finalizzate alla
valutazione della qualita'
degli investimenti effettuati, anche al
fine di valutare
l'opportunita' di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti
aventi
analoga finalita'.