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Roma, 4 giugno 2001
 
CIRCOLARE N.80/2001
OGGETTO: TRIBUTI – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE
DEPRESSE – ARTICOLO 8 LEGGE N.388/2000 – CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N.41/E/2001.
 
Il credito d’imposta per gli
investimenti nelle aree depresse istituito dalla legge finanziaria 2001
(articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n.388) è pienamente operante per le imprese
di spedizione e di logistica.
A seguito dell’intervento di Confetra,
il Ministero delle Finanze ha infatti confermato che, relativamente al settore
trasporti, l’agevolazione è immediatamente applicabile alle attività ricompresse
tra i beneficiari della legge n.488/92, quali appunto la spedizione e la
logistica classificate nel codice Istat 63. Il chiarimento sarà formalizzato
nelle prossime istruzioni ministeriali che verranno emanate sulla materia.
Per l’applicazione del beneficio
alle imprese di autotrasporto, viceversa, sono tuttora in corso le trattative
con la Commissione Europea. La Confetra, intervenendo sul Ministero delle
Finanze, ha sottolineato come, in conseguenza della liberalizzazione del settore,
gli aiuti di Stato alle imprese di autotrasporto possano oramai essere valutati
alla luce delle deroghe generali previste dal Trattato di Roma. Gli esiti della
questione verranno comunicati tempestivamente.
Il
credito d’imposta costituisce una valida alternativa alla legge 488/92: entrambe
le forme di finanziamento si applicano alle stesse tipologie di investimenti e
sostanzialmente negli stessi ambiti territoriali (Mezzogiorno e zone
svantaggiate del centro nord). Rispetto alla legge 488 le modalità di applicazione
del credito d’imposta sono peraltro più semplici: gli interessati non devono
fare domanda di agevolazione, bensì autodeterminare il credito spettante; per
contro l’importo può essere usufruito esclusivamente in compensazione dei
versamenti di imposte e con- tributi ed è esclusa la possibilità di richiesta
di rimborso dell’eventuale eccedenza. 
Le modalità di applicazione del
nuovo regime di agevolazione sono state illustrate nella circolare del Ministero
delle Finanze n.41/E/2001 il cui testo è riportato nel sito confederale
www.confetra.com. Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti.
 
Investimenti agevolabili – L’agevolazione si applica sugli acquisti
di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati, anche in
leasing, nel periodo 2001–2006. In particolare il beneficio decorre dal 13
marzo 2001 (data di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione
UE): non potranno essere agevolati i beni le cui fatture di acquisto sono
anteriori alla predetta data.
 
Soggetti beneficiari – L’agevolazione compete alle imprese, indipendentemente
dalla loro natura giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali,
società cooperative).
 
Ambito territoriale – Il regime di agevolazione opera in tutto
il Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del centro nord; per quanto riguarda
queste ultime zone si rileva che esse coincidono sostanzialmente con quelle
nelle quali è applicabile la legge n.488/92 (l’elenco dettagliato dei comuni è
allegato alla predetta circolare ministeriale n.41/E).
 
Ammontare del credito – Il beneficio varia in funzione della zona
di ubicazione e della dimensione dell’impresa.
 
| UBICAZIONE
  IMPRESA | DIMENSIONEIMPRESA | % CREDITO
  D’IMPOSTA | 
| Campania,Basilicata,Puglia Sicilia, Sardegna | PMI Altre imprese | 50 35 | 
| Calabria   | PMI Altre imprese | 65 50 | 
| Abruzzo e Molise | PMI Altre imprese | 30 20 | 
| Zone del Centro-Nord | Piccole imprese Medie imprese Altre imprese | 18 14 8 | 
 
Il credito spettante si determina
applicando la relativa percentuale al valore dell’investimento netto,
intendendo per tale il prezzo di acquisto del bene al netto degli ammortamenti
relativi agli altri beni dell’impresa.
 
Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione
delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi a partire dalla
prima scadenza successiva alla realizzazione dell’investimento; su ogni fattura
d’acquisto relativa ai beni per i quali viene applicata l’agevolazione deve essere
apposta, a pena di revoca dell’agevolazione stessa, la dicitura “Bene acquistato
con il credito di imposta di cui all’art.8 della l.388/200, esposto mediante il
modello F24 del mese di ……”
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Allegato uno | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 
Disposizioni  per 
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2001).
                           Omissis
                           Art. 8.
     (Agevolazione per gli investimenti nelle
aree svantaggiate)
   1. Ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, esclusi gli enti non
commerciali,  che, 
a  decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre  2000 
e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla  data 
del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle
aree  territoriali  individuate  dalla  Commissione 
delle  Comunita'
europee  come 
destinatarie  degli aiuti a
finalita' regionale di cui
alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato  di 
Amsterdam  di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, e'
attribuito  un 
credito  d'imposta entro la
misura massima consentita
nel  rispetto 
dei  criteri  e 
dei  limiti  di 
intensita'  di aiuto
stabiliti  dalla 
predetta  Commissione.  Per il periodo d'imposta in
corso  al 
31  dicembre  2000 
sono  agevolabili i nuovi investimenti
acquisiti  a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente
legge  o, 
se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte
della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta
non  e' 
cumulabile  con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o
con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i
medesimi beni che fruiscono
del
credito d'imposta.
   2. 
Per  nuovi  investimenti  si intendono le acquisizioni di beni
strumentali  nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo
unico delle
imposte  sui 
redditi,  approvato  con 
decreto  del Presidente della
Repubblica  22 
dicembre  1986,  n. 
917,  esclusi  i 
costi relativi
all'acquisto  di "mobili e macchine ordinarie di
ufficio" di cui alla
tabella  approvata con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre
1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27
del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",
destinati  a 
strutture  produttive  gia' 
esistenti  o  che 
vengono
impiantate  nelle 
aree  territoriali di cui al
comma 1, per la parte
del  loro 
costo  complessivo  eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate  nonche' 
gli  ammortamenti dedotti nel
periodo d'imposta,
relativi  a 
beni  d'investimento  della stessa struttura produttiva.
Sono   esclusi  
gli   ammortamenti  dei 
beni  che  formano 
oggetto
dell'investimento  agevolato 
effettuati  nel periodo d'imposta
della
loro
entrata in funzione.
   Per 
gli  investimenti  effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei  beni; detto costo non comprende le spese di
manutenzione. Per le
grandi  imprese, 
come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli  investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del
25
per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
   3.  
Agli   investimenti   localizzati   nei   territori   di 
cui
all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del
21  giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni
Abruzzo e Molise, si
applica  la 
deduzione  degli  ammortamenti  nella  misura del 90 per
cento.   Le  
disposizioni  del  presente 
comma  si  applicano 
agli
investimenti  acquisiti 
a  decorrere  dalla 
approvazione del regime
agevolativo
da parte della Commissione delle Comunita' europee.
   4. 
All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.  
466,   sono  aggiunte, 
in  fine,  le 
seguenti  parole:
"differenziabile  in 
funzione  del  settore 
di  attivita'  e  delle
dimensioni
dell'impresa, nonche' della localizzazione".
   5. 
Il  credito  d'imposta 
e'  determinato  con riguardo ai nuovi
investimenti  eseguiti 
in  ciascun  periodo 
d'imposta e va indicato
nella  relativa 
dichiarazione  dei  redditi. 
Esso non concorre alla
formazione   del 
reddito  ne'  della 
base  imponibile  dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di  cui 
all'articolo  63  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con 
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai
sensi  del 
decreto  legislativo  9 
luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla
data di sostenimento dei costi.
   6. 
Il  credito  d'imposta 
a  favore  di 
imprese o attivita' che
riguardano  prodotti 
o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi  progetti, 
e'  riconosciuto  nel 
rispetto  delle  condizioni
sostanziali   e   procedurali   definite 
dalle  predette  discipline
dell'Unione  europea 
e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita'  europee. 
Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato
procede all'inoltro alla Commissione della richiesta
di  preventiva 
autorizzazione,  ove prescritta,
nonche' al controllo
del  rispetto 
delle  norme sostanziali e
procedurali della normativa
comunitaria.
   7. 
Se  i  beni  oggetto
dell'agevolazione non entrano in funzione
entro  il 
secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione  o 
ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato
escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in
funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel  quale 
sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi,  destinati 
a  finalita'  estranee 
all'esercizio dell'impresa
ovvero  destinati 
a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato
escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti;
se  nel 
periodo  di  imposta 
in  cui si verifica una delle
predette
ipotesi  vengono 
acquisiti  beni  della 
stessa  categoria di quelli
agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo
non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i  costi 
delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria  le 
disposizioni  precedenti  si 
applicano anche se non
viene  esercitato il riscatto. Il minore credito
d'imposta che deriva
dall'applicazione  del presente comma e' versato entro il
termine per
il  versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo
d'imposta
in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
   8. Con uno o piu' decreti del Ministero
delle finanze, di concerto
con  il 
Ministero  del  tesoro, 
del bilancio e della programmazione
economica   e 
con  il  Ministero  dell'industria,  del 
commercio  e
dell'artigianato,  da 
emanare  entro  sessanta 
giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per   l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie 
a  garantire  la
corretta
applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare  dopo 
almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di
imposta,  sono 
altresi'  finalizzate alla
valutazione della qualita'
degli   investimenti   effettuati,   anche   al  
fine   di  valutare
l'opportunita'  di 
effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti
aventi
analoga finalita'.