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Roma, 4 giugno 2001

 

CIRCOLARE N.81/2001

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE – LICENZA DI P.S. – PUNTO DELLA SITUAZIONE.

 

Si ritiene opportuno fare il punto della situazione sulla disci-plina della licenza di P.S. alla luce delle ultime novità interve-nute.

 

Il D.P.R. 12.9.2000 ha reso operativo dall’1 gennaio 2001 il trasferimento di competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di P.S. Come è noto detto trasferimento, previsto dal decreto Bassanini (art.163 del D.lgvo n.112/98), fino ad oggi era rimasto inattuato per mancanza dei necessari provvedimenti attuativi.

Stante l’attuale fase di passaggio di consegne la Confetra è intervenuta sull’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) affinché anche da parte dei comuni siano riconosciute le stesse semplificazioni già applicate dalle questure, in particolare per quanto concerne la possibilità di sostituire la licenza con la denuncia di inizio attività prevista dalla legge n.241/90 (trasparenza amministrativa). Istruzioni in tal senso saranno diramate dall’ANCI con una circolare di prossima emanazione sulle nuove competenze comunali.

 

Vi è comunque la fondata speranza che la licenza in questione venga definitivamente soppressa in sede di attuazione della legge 340/2000 (legge di semplificazione 1999) che ha disposto la delegificazione e semplificazione della legge 1442/41.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/1999

 

Allegati due

 

 

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S.O. alla G.U. n.303 del 30.12.2000 (Fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000

Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETA

Articolo uno

(Ambito operativo)

1.Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e compiti di polizia amministrativa:

a)       nelle materie rispettivamente trasferite o attribuite dagli articoli 161,162, e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità e le regole fissate dal titolo V “Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio” del predetto decreto legislativo e salvo le riserve allo Stato di cui all’articolo 160 dello stesso decreto legislativo;

b)       in materia di detenzione di esemplari viventi di animali e piante selvatiche, relativamente alle funzioni già attribuite ai prefetti a norma dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n.874;

c)       nelle materie oggetto dell’articolo 34, comma 2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nella parte in cui fanno comunque riferimento a disposizioni di legge che prevedono competenze del prefetto.

Articolo due

(Trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa regionale e locale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni provvedono al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le Province provvedono alle attività amministrative di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed ai relativi controlli, nonchè, salvo diversa disposizione della legge regionale, quelle già attribuite al prefetto dall’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n.874.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i Comuni provvedono alle attività amministrative di cui all’articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ed ai relativi controlli.

4. Fatte salve le decorrenze anteriori e l’individuazione delle autorità competenti previste dalle norme di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Regioni, le Province ed i Comuni provvedono anche alle attività amministrative di competenza del prefetto nelle materie oggetto dell’articolo 34, comma 2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ed ai relativi controlli, salvo quanto disposto dall’articolo 9, commi 1 e 2, del DPCM, elaborato ai sensi dell’art.7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l’esercizio delle funzioni conferite dall’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di trasporti.

Omissis

Roma, 12 settembre 2000                               Il Ministro: Bassanini

 

FINE TESTO DECRETO

 

 

 

S.O. alla G.U. n.296 del 20.12.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

    Ripubblicazione  del  testo della legge 24 novembre 2000, n. 340,
recante:  "Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999", corredato delle relative note.

                                Capo I

                           NORME IN MATERIA

                           DI SEMPLIFICAZIONE

                               Art. 1.
     (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1.  La  presente  legge  dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la
semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2.  Alla  delegificazione  e alla semplificazione dei procedimenti di
cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con
regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  princi'pi, criteri e
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.

Omissis

FINE TESTO LEGGE

 
 
                                                    Allegato A
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 2)
 
               ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
                           E SEMPLIFICARE

 

 

Omissis

 

42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

 

Omissis

FINE TESTO ALLEGATO “A”