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Roma, 4 giugno 2001
CIRCOLARE N.81/2001
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE
– LICENZA DI P.S. – PUNTO DELLA SITUAZIONE.
Si ritiene opportuno fare il punto della situazione sulla disci-plina
della licenza di P.S. alla luce delle ultime novità interve-nute.
Il D.P.R. 12.9.2000 ha reso operativo dall’1 gennaio 2001 il
trasferimento di competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di
P.S. Come è noto detto trasferimento, previsto dal decreto Bassanini
(art.163 del D.lgvo n.112/98), fino ad oggi era rimasto inattuato per mancanza
dei necessari provvedimenti attuativi.
Stante l’attuale fase di passaggio di consegne la Confetra è
intervenuta sull’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) affinché
anche da parte dei comuni siano riconosciute le stesse semplificazioni già
applicate dalle questure, in particolare per quanto concerne la possibilità di
sostituire la licenza con la denuncia di inizio attività prevista dalla
legge n.241/90 (trasparenza amministrativa). Istruzioni in tal senso
saranno diramate dall’ANCI con una circolare di prossima emanazione sulle nuove
competenze comunali.
Vi è comunque la fondata speranza che la licenza in questione venga
definitivamente soppressa in sede di attuazione della legge 340/2000 (legge di
semplificazione 1999) che ha disposto la delegificazione e semplificazione
della legge 1442/41.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori
sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.59/1999
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Allegati due |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETA
(Ambito operativo)
1.Il
presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da
trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e
compiti di polizia amministrativa:
a)
nelle materie rispettivamente trasferite o
attribuite dagli articoli 161,162, e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, secondo le modalità e le regole fissate dal titolo V “Polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio” del predetto decreto
legislativo e salvo le riserve allo Stato di cui all’articolo 160 dello stesso
decreto legislativo;
b)
in materia di detenzione di esemplari viventi
di animali e piante selvatiche, relativamente alle funzioni già attribuite ai
prefetti a norma dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n.874;
c)
nelle materie oggetto dell’articolo 34, comma
2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105, comma 2,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nella parte in cui
fanno comunque riferimento a disposizioni di legge che prevedono competenze del
prefetto.
(Trasferimento delle funzioni di polizia
amministrativa regionale e locale)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 le regioni provvedono al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo
162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le Province provvedono alle
attività amministrative di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed ai relativi controlli, nonchè, salvo
diversa disposizione della legge regionale, quelle già attribuite al prefetto
dall’articolo 6, comma 3, della legge 19 dicembre 1975, n.874.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i Comuni provvedono alle
attività amministrative di cui all’articolo 163, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, ed ai relativi controlli.
4. Fatte salve le decorrenze anteriori e l’individuazione delle
autorità competenti previste dalle norme di settore, a decorrere dal 1° gennaio
2001, le Regioni, le Province ed i Comuni provvedono anche alle attività
amministrative di competenza del prefetto nelle materie oggetto dell’articolo
34, comma 2, dell’articolo 89, comma 1, lettere e) e g) e dell’articolo 105,
comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ed ai
relativi controlli, salvo quanto disposto dall’articolo 9, commi 1 e 2, del
DPCM, elaborato ai sensi dell’art.7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
di individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l’esercizio delle
funzioni conferite dall’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112 in materia di trasporti.
Roma,
12 settembre 2000 Il
Ministro: Bassanini
FINE
TESTO DECRETO
LEGGE
24 novembre 2000, n. 340
Ripubblicazione del testo della legge 24 novembre 2000, n. 340,
recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999", corredato delle relative note.
Capo I
NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princi'pi, criteri e
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
FINE
TESTO LEGGE
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
FINE
TESTO ALLEGATO “A”