Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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CIRCOLARE N.82/2001
OGGETTO: LAVORO – FASC –
DIFFERIMENTO ALL’1.1.2002 DELL’ART.43 DEL CCNL
TRASPORTO E SPEDIZIONE.
Con accordo siglato
il 15 maggio tra i soci fondatori del FASC (Fedespedi, Federcorrieri
e organizzazioni sindacali) è stato convenuto di differire ulteriormente all’1 gennaio 2002 (in precedenza 1 giugno 2001)
l’applicazione di quanto disposto dall’art.43 del
CCNL sulla nuova forma di previdenza integrativa per i dipendenti delle imprese
di spedizione e di corriere.
Il nuovo slittamento
si è reso necessario non essendo ancora state
definite le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari
del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla suddetta disposizione
contrattuale.
I contributi versati
al FASC nel periodo transitorio continuano pertanto a rientrare nel vecchio
regime.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.10/2001 |
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Allegato uno |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì 15 maggio 2001 in Roma,
tra Fedespedi e Federcorrieri,
assistite dalla Confetra
e |
F.TO FILT-CGIL F.TO FIT-CISL F.TO UILTRASPORTI |
F.TO FEDESPEDI F.TO FEDERCORRIERI |
Visto l’accordo del
22 gennaio 2001, essendo ancora in corso di definizione tra i soci fondatori
del FASC le modifiche da apportare ai testi statutari
e regolamentari del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla nuova forma
di previdenza integrativa prevista dall’art.43 del
CCNL trasporto merci, così come rinnovato con l’accordo del 18 luglio 2000, si
conviene di differire ulteriormente l’applicazione di quanto disposto dal
suddetto articolo all’1 gennaio 2002.