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Roma, 6 giugno 2001
CIRCOLARE N.84/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – INCENTIVI PER
I LAVORATORI ANZIANI – D.M. 23.3.2001, SU G.U. N.114 DEL 18.5.2001 – CIRCOLARE
INPS N.118 DEL 30.5.2001.
E’ stata
resa operativa la disposizione della finanziaria 2001 (art.75 della legge
388/2000) diretta ad incentivare l’occupazione dei lavoratori anziani mediante
consistenti riduzioni contributive a favore degli stessi e dei relativi datori
di lavoro. Come è noto, in base a quella norma vengono meno gli obblighi
contributivi nei confronti dei lavoratori che, in possesso dei requisiti per la
pensione di anzianità (pari per il 2001 a 35 anni di contributi con 56 anni di
età ovvero a 37 anni di contributi indipendentemente dall’età), differiscano il
pensionamento di almeno due anni stipulando con l’azienda di appartenenza un
contratto a tempo determinato della stessa durata.
Al riguardo è stato precisato che:
• durante il biennio non sono
dovuti i contributi pensionistici (sia a carico dell’azienda che del
lavoratore), mentre restano ferme le altre aliquote contributive (es. malattia,
assegni famigliari, maternità ecc.);
• la facoltà di posticipare la
pensione di anzianità può essere esercitata più volte purché non oltre il
compimento dell’età per la pensione di vecchiaia; dopo la prima volta il
differimento della pensione può avvenire anche per periodi inferiori ai due
anni;
• al termine del biennio i
lavoratori beneficeranno della pensione maturata al momento dello slittamento;
• i lavoratori che decidano
di proseguire il rapporto di lavoro sono tenuti a darne comunicazione all’INPS
allegando copia del contratto a termine stipulato con l’azienda.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.12/2001
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Allegato
due |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.114 del 18.5.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
23 marzo 2001
Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6
dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o aprile 2001, i lavoratori dipendenti del
settore privato, che abbiano maturato i requisiti di eta' e di
contribuzione per il diritto alla pensione di anzianita' di cui alle
norme in premessa, possono rinunciare all'accredito contributivo
relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la
vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima.
2. A tale fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare
l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero
fino al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia qualora
intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il
datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata
pari al posticipo del pensionamento.
3. I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente
decreto, devono darne comunicazione al competente istituto
previdenziale allegando:
copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata di
almeno due anni a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento
utile prevista dalla normativa vigente;
dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro,
di rinuncia alla copertura contributiva per l'invalidita, la
vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata
del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per
il medesimo periodo.
4. L'obbligo del versamento contributivo viene meno per il datore
di lavoro in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione
scaturente dal contratto di cui al comma 3.
Art. 2.
1. La facolta' di rinuncia puo' essere esercitata piu' volte e,
dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e
comunque non oltre il compimento dell'eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia.
Art. 3.
1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta'
disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di
anzianita' decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a
tempo determinato, ed il trattamento viene liquidato nella misura
maturata alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita'
sulla base dei criteri di calcolo vigenti alla stessa data. L'importo
cosi' calcolato e' corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi
nel frattempo intervenuti.
2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non
imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico si
ripristina a far tempo dal primo giorno del mese successivo
all'estinzione stessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
FINE TESTO DECRETO
INPS
DIREZIONE
CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE
CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE
CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
|
Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai |
Direttori delle Agenzie |
|
Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 30 maggio 2001 |
|
periferici dei Rami professionali |
|
Al |
Coordinatore generale Medico
legale e |
|
|
Dirigenti Medici |
|
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|
Circolare
n. 118 |
|
e, per
conoscenza, |
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
|
Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
|
|
di Indirizzo e Vigilanza |
|
Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
|
all’esercizio del controllo |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
|
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al |
Presidente della Commissione centrale |
|
|
per l’accertamento e la riscossione |
|
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 8 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo
dell’accesso al pensionamento di anzianità. |
SOMMARIO: |
La normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti del
settore privato che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione
di anzianità possono rinunciare all’accredito contributivo a condizione di
impegnarsi a posticipare il pensionamento e di stipulare con il datore di
lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo del
posticipo del pensionamento. |
1. Premessa.
L’articolo
75, commi da 1 a 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (allegato 1), ha
dettato una disciplina intesa a favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani
dipendenti del settore privato.
In
particolare il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1º aprile 2001 ai
lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la
facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima.
In
conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative.
Il
successivo comma 2 dispone che tale facoltà è esercitabile a condizione che il
lavoratore si impegni a posticipare di almeno due anni l’accesso al
pensionamento e che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto
a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Il comma
3 prevede che tale facoltà è esercitabile più volte.
Il comma
4 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi di tale
facoltà, all’atto del pensionamento il trattamento liquidato risulta pari a
quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di posticipo sulla
base dell’anzianità contributiva maturata a tale data, fatti salvi gli aumenti
perequativi nel frattempo intervenuti.
Secondo
il disposto del comma 6, con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione di
tale disciplina, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di cui
al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2
e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001
è stato pubblicato il decreto 23 marzo 2001 con il quale il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica ha dato attuazione alla normativa
innanzi richiamata (allegato 2).
Con la
presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle predette
disposizioni.
2. Destinatari.
Destinatari
della normativa di cui all’articolo 75 in esame sono i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di
contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995,
n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità.
Detti lavoratori possono rinunciare all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti ed alle forme sostitutive della medesima.
Si
ricorda che il comma 6 dell’articolo 59 ha sostituito per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme di essa sostitutive la predetta tabella B con la tabella C allegata alla
stessa legge n. 449 (allegato 3). Il comma 7 della legge 449 ha confermato i
requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 335 (allegato 4) per
particolari categorie di lavoratori (operai, precoci, etc).
La facoltà prevista dall’articolo 75 in parola può essere esercitata
da coloro che abbiano perfezionato i requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età
anagrafica previsti dalle tabelle in questione.
Del pari la predetta facoltà può essere esercitata dai lavoratori
dipendenti del settore privato che possono conseguire la pensione di anzianità
a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione
pregressa in tali gestioni.
Si rammenta che secondo le norme previste dall’articolo 59, comma 6,
della legge n. 449, per le predette gestioni i requisiti minimi di età e di
maggiore anzianità contributiva sono più elevati di quelli richiesti per il
pensionamento nel regime generale.
Nelle tabelle (allegati da 5 a 7) sono riepilogati i requisiti e le
decorrenze della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori
autonomi, già trasmessi con messaggi n.6921 e n.6934 del 19 novembre 1998.
Con
riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto si precisa che sono
destinatari della disciplina in argomento i lavoratori iscritti al Fondo Volo
nonché ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, i quali conservano la
disciplina propria dei Fondi sostitutivi.
Sono altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni
in evidenza contabile separata del F.P.L.D:
-
Gestione Speciale per gli
Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
-
soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico
servizio di trasporto.
Per
quanto riguarda il Fondo Volo, atteso il riferimento normativo alla “tabella B
allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata ai sensi
dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, si
precisa che possono usufruire della facoltà di rinuncia disciplinata dalle
disposizioni in esame esclusivamente gli iscritti che abbiano maturato il
diritto a pensione di anzianità, secondo quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, sulla base dei
predetti requisiti. La normativa in questione pertanto non trova applicazione
nei confronti degli iscritti che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dello
stesso articolo 3 del decreto n.164, come modificato dall’articolo 59, comma
12, della citata legge n.449, conseguano il diritto a pensione di anzianità con
requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti dalla
normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
3. Facoltà di rinuncia all’accredito
contributivo e relative condizioni.
A far tempo dal 1° aprile 2001 i lavoratori del
settore privato possono esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito
contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme
sostitutive della medesima.
Al momento dell’esercizio di tale facoltà il lavoratore deve
impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno
due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla
normativa vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (c.d. finestra) e
successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Qualora
prima della scadenza del biennio intervenga il compimento dell’età pensionabile
di vecchiaia, l’accesso al pensionamento decorre dal 1° giorno del mese
successivo a tale data.
I lavoratori
per i quali l’accesso (c.d. finestra) al pensionamento di anzianità risulti già
possibile alla data di esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito
contributivo devono pertanto impegnarsi a posticipare il pensionamento di
almeno due anni, ovvero fino alla data di compimento dell’età pensionabile se
precedente alla scadenza del biennio, rispetto alla prima decorrenza utile
successiva all’esercizio di tale facoltà.
Tra le condizioni per avvalersi della facoltà di rinuncia
all’accredito contributivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto 23 marzo 2001,
prevede che i lavoratori stipulino con il datore di lavoro un contratto di
lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività
lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori
che, pur non occupati, abbiano maturato, all’atto dell’esercizio della facoltà,
il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori
dipendenti o nelle forme di esso sostitutive.
Stante l’impianto generale della norma, i datori di
lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento, sono
esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e, dopo il
primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre
il compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà di rinuncia,
viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, in corrispondenza
dell’erogazione della retribuzione scaturente dal contratto a tempo
determinato.
Resta,
invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.
4. Modalità di esercizio della facoltà di
rinuncia.
I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto
devono darne comunicazione all’INPS allegando:
-
copia del contratto di lavoro a tempo determinato
di durata almeno biennale a decorrere dalla prima “finestra” di pensionamento
utile prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due
anni intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il contratto
deve durare fino a tale data;
-
dichiarazione, da presentare contemporaneamente
anche al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per
l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla
durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il
medesimo periodo (v. fac-simile allegato 8).
All’atto della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a
verificare con ogni urgenza la sussistenza nei confronti dell’interessato dei
requisiti per il pensionamento di anzianità di cui al punto 2 e la data dalla
quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che il
contratto a tempo determinato abbia decorrenza pari o successiva alla prima
“finestra” utile.
La documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel fascicolo
personale dell’interessato, e una copia dovrà essere trasmessa all’Area Aziende
a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il
lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Pensione da liquidare nei confronti dei
lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia.
Nei confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il diritto alla
pensione di anzianità esercitando la facoltà di rinuncia all’accredito
contributivo il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo
a quello di scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto
a termine qualora la facoltà di rinuncia sia stata esercitata più volte.
La pensione deve essere liquidata a decorrere da tale data ancorché la
relativa domanda venga presentata successivamente.
L’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione
che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo di posticipo sulla
base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti
perequativi nel frattempo intervenuti.
La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento
all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello
di inizio del periodo lavorativo a termine ed alle retribuzioni percepite fino
a tale data – nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa
data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base
dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza
nell’anno di inizio del periodo in argomento.
L’importo di pensione così determinato spetta dal 1° giorno del mese
successivo a quello scadenza del contratto a tempo determinato, aumentato degli
aumenti perequativi intervenuti fino a tale data.
6. Estinzione anticipata del contratto.
Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto, in caso di
estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il
diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del
mese successivo all’estinzione stessa.
7.
Registrazione dei dati.
E’ in
corso di realizzazione una funzione che consentirà alle Sedi di registrare
sugli archivi ARCA i dati relativi alla rinuncia all’accredito contributivo
esercitata dal singolo assicurato.
8. Modalità
operative.
Come precisato al punto 3, nei confronti dei lavoratori anziani che hanno
esercitato l’opzione di cui all’art.75, c.1 della legge n. 388/2000, viene
meno, per espressa previsione legislativa, l’obbligo del versamento della
contribuzione pensionistica, per tutto il periodo di durata del contratto
stipulato.
Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme
contributive.
I datori di lavoro presso i quali risultano occupati i suddetti
lavoratori, per il versamento della contribuzione diversa da quella
pensionistica, si atterranno alle modalità di seguito riportate.
8.1 Datori di lavoro in genere tenuti, per la
generalità dei dipendenti, al versamento della contribuzione pensionistica al
FPLD.
I datori
di lavoro in epigrafe:
-
determineranno l’importo dei contributi, diversi da
quelli di pertinenza del FPLD, dovuti, per la generalità dei dipendenti, in
base alle caratteristiche contributive aziendali (CSC, CA);
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi
in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice tipo
contribuzione “70” che assume il
nuovo significato di “lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75
L.388/2000”.
8.2 Datori di lavoro che occupano lavoratori
iscritti a Fondi diversi dal F.P.L.D gestiti dall'INPS.
I datori di lavoro che occupano personale iscritto a Fondi diversi dal
F.P.L.D ovvero in evidenza contabile separata del F.P.L.D, per l'esposizione
dei dati relativi ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’art.
75 della legge n. 388/2000, opereranno come segue.
Per il versamento delle “contribuzioni minori” e dei contributi di
assistenza si atterranno alle disposizioni previste al punto precedente (CTC “70”).
Nessun dato dovrà essere riportato relativamente alla contribuzione
pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza.
8.3 Regolarizzazione
dei periodi pregressi.
I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al
mese di “aprile 2001”, hanno operato
in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno
recuperare la contribuzione pensionistica eventualmente versata.
A tal fine gli stessi si avvarranno della procedura delle
regolarizzazioni contributive.
9. Modalità di compilazione del quadro
"SA" del modello 770 e del modello CUD.
Ai fini della compilazione del quadro "SA" del mod. 770 e
del modello CUD 2001 (dati previdenziali ed assistenziali INPS), i datori di
lavoro provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il
codice "70" nella casella
"tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed
assistenziali INPS". Non dovrà essere barrata la voce “IVS” e non dovrà
essere compilato il campo “retribuzioni particolari” per i Fondi sostitutivi
gestiti dall’INPS.
|
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
|
Allegato1
Omissis
Allegato3
REQUISITI
PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449
(articolo
59, comma 6)
Anno |
Età e anzianità |
Anzianità |
1998 |
54 e 35 |
36 |
1999 |
55 e 35 |
37 |
2000 |
55 e 35 |
37 |
2001 |
56 e 35 |
37 |
2002 |
57 e 35 |
37 |
2003 |
57 e 35 |
37 |
2004 |
57 e 35 |
38 |
2005 |
57 e 35 |
38 |
2006 |
57 e 35 |
39 |
2007 |
57 e 35 |
39 |
2008 |
57 e 35 |
40 |
Allegato4
Omissis
FINE
TESTO CIRCOLARE INPS