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Roma, 12 giugno 2001

 

CIRCOLARE N.86/2001

OGGETTO: CAMERE DI COMMERCIO – DIRITTO ANNUALE – D.M. 23.4.2001 SU G.U. N.126 DELL’1.6.2001 – CIRCOLARE MINISTERIALE N.3513/C DEL 22 maggio 2001.

 

In base alla legge n.488/99 a decorrere dal 2001 il diritto per l’iscrizione alle Camere di Commercio non è più dovuto in misura fissa, bensì commisurata all’ammontare del fatturato.

 

Per quest’anno la nuova disposizione non comporterà aumenti superiori al 6 per cento. Il decreto indicato in oggetto, nel fissare gli scaglioni di fatturato e le relative aliquote impositive, ha previsto in via transitoria per il 2001 che qualora dall’applicazione delle nuove disposizioni derivino importi superiori a quello del diritto versato lo scorso anno maggiorato del 6 per cento, l’impresa sia comunque tenuta al versamento di quest’ultimo importo. L’applicazione pratica della disposizione è stata illustrata nella circolare ministeriale indicata in oggetto.

 

La norma transitoria è stata introdotta a seguito dell’intervento della Confetra che ha denunciato come la nuova determinazione dei diritti camerali avrebbe comportato per le imprese di servizi aumenti abnormi, in certi casi dell’ordine addirittura dell’8.000%. La Confetra si attiverà quindi per una modifica sostanziale della normativa.

 

Circa il versamento del diritto, si rammenta che da quest’anno esso va effettuato tramite il modello F24 entro il termine del 20 giugno 2001 (ovvero 20 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4%); l’importo del diritto può essere compensato con eventuali crediti fiscali o contributivi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2000

 

Allegati due

 

D/d

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____________________

 

G.U. n.126 del 1.6.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 2001

   Determinazione  della  misura  del  diritto annuale dovuto ad ogni
singola  camera  di  commercio  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  per  l'esercizio  2001, da ogni impresa
iscritta  e  annotata  nei  registri di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO,
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  per  ogni  impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art.  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, e'
determinata applicando le disposizioni del presente decreto.
                               Art. 2.
  1.  Per  le  imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro  delle  imprese  il  diritto  annuale e' dovuto nella misura
fissa di L. 152.000.
  2.  Per  le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di L. 276.000.
                               Art. 3.
  1.  Per  le  imprese  iscritte nella sezione ordinaria del registro
delle  imprese  il  diritto  annuale  e'  determinato  applicando  al
fatturato  dell'esercizio  precedente  le  seguenti  misure  fisse  o
aliquote per scaglioni di fatturato:
=====================================================================
Scaglioni di fatturato da |               |
           lire           |    a lire     |         Aliquote
=====================================================================
                         -|  1.000.000.000|L. 742.000 (misura fissa)
---------------------------------------------------------------------
           1.000.000.001  |  5.000.000.000|          0,040%
---------------------------------------------------------------------
           5.000.000.001  | 20.000.000.000|          0,035%
---------------------------------------------------------------------
          20.000.000.001  | 50.000.000.000|          0,025%
---------------------------------------------------------------------
          50.000.000.001  |100.000.000.000|          0,015%
---------------------------------------------------------------------
         100.000.000.001  |200.000.000.000|          0,010%
---------------------------------------------------------------------
         200.000.000.001  |500.000.000.000|          0,005%
---------------------------------------------------------------------
                          |               |0,005% fino ad un massimo
         500.000.000.001  |              -|    di L. 150.000.000
  2.  In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli
importi  derivanti  dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di
fatturato di cui al comma 1:
    a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese
sono  tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione
2 dicembre   1999   della   Conferenza   unificata,   concernente  la
determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;
    b) siano  superiori  all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato
del  6%,  le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante
dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;
    c) siano  inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato
del  6%,  le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante
dall'applicazione  delle  aliquote  contenute nella tabella di cui al
comma 1.
                               Art. 4.
  1.  Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge
n. 488/1999 deve intendersi come segue:
    a) per  gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
conto  economico  a  norma  dell'art.  6  del  decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e
delle  commissioni  attive,  come  dichiarati  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
    b) per  i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla
redazione  del  conto  economico  a  norma  dell'art.  9  del decreto
legislativo  26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri
proventi  tecnici,  come  dichiarati  ai  fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
    c) per  le  societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o
prevalente  l'attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni  in  enti
diversi  da  quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e
degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
    d) per  gli  altri  soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e
delle  prestazioni  e  degli  altri  ricavi e proventi ordinari, come
dichiarati  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
  2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro
delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione
ordinaria    dell'esercizio    in    corso    versano,   al   momento
dell'iscrizione,  il  diritto  annuale  come  stabilito  al  comma 2,
dell'art. 3, che precede.
  3.  Le  imprese  iscritte  o  annotate  nella  sezione speciale del
registro  delle  imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
                               Art. 5.
  1.   Per  le  imprese  che  esercitano  attivita'  economica  anche
attraverso  le  unita'  locali  deve  essere versato, per ciascuna di
queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio
ha  sede  l'unita'  locale, un importo pari al 20 per cento di quello
dovuto  per  la  sede  principale  coli  arrotondamento alle L. 1.000
superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.
  2.  Per  le  unita'  locali  con  sede principale all'estero di cui
all'art.  9,  comma  2,  lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna
di  esse  in  favore  delle  camere di commercio ove ha sede l'unita'
locale un diritto annuale pari a L. 212.000.
  3.  Non  sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui all'art. 9, comma 2, punto a), del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
                               Art. 6.
  1.  Il  diritto  annuale  e'  versato,  in  unica soluzione, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
  2.  L'attribuzione  alle  singole  camere  di commercio delle somme
relative  al  diritto  annuale  versato  attraverso il modello F24 ha
luogo  mediante  l'apertura  di  contabilita'  speciali  di girofondi
presso le sezioni di tesoreria.
  3.   Tali   somme   dovranno   essere  giornalmente  riversate  nei
corrispondenti  conti  di  tesoreria  unica  intestati alle camere di
commercio.
                               Art. 7.
  1.  Con  successivo  decreto saranno stabiliti la quota del diritto
annuale  da  riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma
5,  della  legge  n.  580/1993  e  i  relativi criteri e modalita' di
ripartizione.
                               Art. 8.
  1.  Per  le  imprese  che  si  sono  iscritte  dal  1o novembre  al
31 dicembre  2000,  per  il  versamento  del diritto annuale relativo
all'anno  2000,  continuano  ad  essere  applicate  la normativa e le
modalita'  di  riscossione  di  cui  alla  citata deliberazione della
Conferenza  unificata  2 dicembre  1999, con versamento da effettuare
entro  la  stessa  scadenza  stabilita  per  il pagamento del diritto
annuale per l'anno 2001.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2001
                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Letta
FINE TESTO DECRETO
 
 

MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO – UFFICIO B3

FINANZA E ATTIVITA’ PROMOZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

CIRCOLARE N.3513/C

ROMA, 22 maggio 2001

Prot.n. 507118

Indirizzi omessi

Oggetto: Decreto interministeriale 23 aprile 2001 riguardante la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio.

Il decreto interministeriale di cui all’oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001, Foglio 56, Reg. n.1.

Il regolamento recante norme per l’attuazione della procedura di esazione del diritto annuale, e per il quale il Consiglio di Stato ha già espresso il proprio parere, si trova attualmente alla controfirma del Ministro del tesoro.

Il predetto regolamento e il decreto interministeriale 23 aprile 2001 di cui all’oggetto trovano entrambi la loro base giuridica nell’art.17 della legge 23 dicembre 1999, n.488 che modifica, in parte, l’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, introducendo il principio della determinazione del diritto per alcune categorie di imprese, sulla base del fatturato e definendo modalità di versamento e un sistema sanzionatorio diverso dal passato, oltre ad una serie di altre disposizioni innovative.

Si coglie pertanto l’occasione per fornire alcune prime indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni di tale decreto.

Innanzitutto si deve evidenziare che, all’art.2, è stato stabilito che i diritti definiti in misura fissa, riguardanti i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle imprese (imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, società semplici agricole) sono stati aggiornati del 6% e pertanto il diritto dovuto da tali soggetti, che per il 2000 ammontava a lire 143.000, è stato portato a lire 152.000.

Il diritto dovuto dalle società semplici non agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese passa da lire 260.000 a lire 276.000.

Come si vedrà più avanti l’aumento del 6% sopra introdotto, costituisce il limite massimo di aumento di tutte le altre determinazioni del tributo.

In merito all’articolo 3 del decreto di cui in oggetto, che disciplina i casi delle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese si deve innanzitutto ricordare che l’introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti, che devono essere commisurati al fatturato delle imprese, è stato stabilito dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

Il significato del termine fatturato è stato precisato dall’articolo 4 del decreto 23 aprile 2001 in esame; tuttavia, si forniscono di seguito ulteriori elementi chiarificatori.

L’ammontare del fatturato di ciascuna impresa si ricava dal modello UNICO 2001 – IRAP considerando, a seconda della categoria di soggetti cui si appartiene, quanto segue:

..omississ

Per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.) la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’Irap.

Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all’esercizio precedente.

La Tabella inserita nell’articolo 3 del decreto 23 aprile 2001, riporta gli scaglioni di fatturato e le corrispondenti aliquote.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa e arrotondando l’importo alle mille lire più prossime.

All’importo così determinato va aggiunto quanto eventualmente dovuto per le unità locali (come prescrive l’articolo 5, comma 1 del decreto di cui si tratta).

Rimane però stabilito che comunque, in via transitoria per l’esercizio 2001 il diritto da versare non potrà essere inferiore né superiore del 6% a quello dovuto per l’anno 2000 che venne stabilito con deliberazione della Conferenza unificata del 2 dicembre 1999 (art.3 comma 2 del DM 23 aprile 2001).

Per ulteriore chiarezza si presenta un esempio concreto:

1^ ipotesi:

Una impresa srl che nell’esercizio 2000 ha versato un diritto annuale di lire 742.000 che rientri nel primo scaglione di fatturato – relativo al 2000 – da lire zero a lire 1.000.000.000 sarà tenuta a versare un diritto di lire 742.000 (non inferiore al diritto versato nel 2000 come previsto dall’articolo 3 comma 2 lettera a).

2^ ipotesi:

Nel caso in cui la stessa impresa presenti un fatturato – relativo al 2000 – di lire 1.100.000.000 sarà tenuta al versamento di lire 782.000, somma derivante per lire 742.000 dal diritto dovuto per il fatturato (1 miliardo) che rientra nel primo scaglione e per lire 40.000 derivanti dall’applicazione dell’aliquota prevista per il fatturato che rientra nel secondo scaglione (100 milioni).

In questo caso, non superando il diritto da versare l’incremento massimo del 6% rispetto al diritto versato nel 2000 l’impresa sarà tenuta a versare esattamente quanto risulta dall’applicazione delle aliquote previste dalla Tabella di cui al comma 1 all’articolo 3 del citato decreto (casi previsti dall’articolo 3 comma 2 lettera c).

3^ ipotesi

Nel caso in cui la stessa srl abbia realizzato – nel corso del 2000 – un fatturato pari a lire 3 miliardi, sarebbe tenuta secondo la Tabella di cui sopra a versare un diritto di lire 1.542.000, costituito per lire 742.000 da quanto dovuto per il fatturato che rientra nel primo scaglione e per lire 800.000 per il fatturato che rientra nel secondo scaglione.

Ma superando in quest’ipotesi l’importo da versare l’incremento massimo del 6% rispetto al 2000 il diritto effettivamente da versare sarà limitato all’importo pagato nel 2000 maggiorato del 6%, cioè lire 787.000.

Le imprese individuali già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 143.000 sono tenute in base all’applicazione delle nuove norme a versae per il 2001 un diritto di lire 152.000 (composto per lire 143.000 dal diritto 2000 e per lire 9.000 dall’applicazione dell’incremento dovuto per il 2001).

Le società di persone già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che per il 2000 hanno versato un diritto di lire 260.000 sono tenute in base all’applicazione delle nuove norme a versare per il 2001 un diritto di lire 276.000 (composto per lire 260.000 dal diritto 2000 e per lire 16.000 dall’applicazione dell’incremento dovuto per il 2001).

Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dall’1 gennaio 2001 sono tenute al versamento dei diritti di cui all’articolo 2 commi 1 e 2 del decreto in oggetto.

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dall’1 gennaio 2001 rientrano tutte nel primo scaglione della Tabella di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto in oggetto. Si precisa che le stesse sono tenute a versare, in base alle nuove norme, per il 2001 i seguenti diritti:

imprese individuali lire 152.000

società cooperative lire 152.000

Consorzi lire 152.000

Società di persone lire 276.000

Società di capitali lire 742.000 (a prescindere dal capitale sociale).

Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per la corresponsione delle altre contribuzioni per le quali si utilizza lo stesso strumento di versamento (F24).

Il termine è pertanto il 20 giugno 2001. Per i pagamenti effettuati fino al 20 luglio 2001 si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti: ciò consente alle imprese di effettuare contestualmente (se del caso) tutte le compensazioni possibili.

A partire dal 21 luglio 2001, pertanto, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento (sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto).

Gli stessi termini valgono anche per le imprese che si sono iscritte nel Registro delle imprese dall’1 gennaio al 29 aprile 2001.

Per le imprese iscritte successivamente e alle quali non è stato possibile inviare l’informativa né diverso avviso sulle nuove modalità e sui termini di versamento, le camere di commercio con le modalità ritenute più opportune provvederanno a fornire le indicazioni contenute nella presente circolare comunicando inoltre un termine di versamento che non potrà essere superiore ai 30 giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione al Registro delle imprese.

Si sottolinea che le imprese che si iscrivono dal 21 giugno 2001 sono tenute a versare il diritto previsto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione con le modalità che verranno indicate allo sportello camerale.

Si evidenziano infine i soggetti che non sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2001:

·          Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2000 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);

·          Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;

·          Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2000 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2001;

·          Le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2544 c.c.) nell’anno 2000.

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva previste con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali) si applicano anche al diritto annuale.

In merito alla procedura da seguire per l’applicazione delle sanzioni per tardivo od omesso versamento si rinvia a successivi provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(DR. Piero Antonio Cinti)