|
|
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it -
http://www.confetra.com |
Roma, 15 giugno 2001
CIRCOLARE N.89/2001
OGGETTO: LAVORO – PART-TIME –
PRECISAZIONI SULLA DISCIPLINA IN VIGORE.
Come è noto, nei mesi scorsi la
disciplina del part-time è stata profondamente innovata (D.LGVI
nn.61/2000 e 100/2001) in particolare per quanto
attiene il cosiddetto lavoro supplementare, cioè il lavoro svolto oltre
l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno.
In base alla nuova normativa il lavoro supplementare, in assenza di
disposizioni contrattuali che fissino limiti di durata e diversi trattamenti
economici, è in ogni caso consentito nel limite del
10% dell’orario mensile e va retribuito come ore ordinarie; il superamento di
tale soglia non è peraltro vietato ma fa scattare sulle ore eccedenti la
maggiorazione del 50%. E’ stato inoltre stabilito che la diversa disciplina del
lavoro supplementare eventualmente prevista dai contratti collettivi avrebbe
continuato in via transitoria a produrre effetti fino alla scadenza
dei contratti stessi e comunque non oltre il 30 settembre 2001. Si rammenta
che, secondo l’art.4 del vecchio CCNL trasporto
merci, il lavoro supplementare non poteva eccedere le
8 ore mensili (88 annue) e doveva essere remunerato con la maggiorazione del
15%.
Tutto ciò premesso, stante il sovrapporsi della riforma legislativa
sulla richiamata disciplina contrattuale, si ritiene opportuno fare chiarezza
sul regime del lavoro supplementare attualmente in
vigore.
In virtù degli accordi di rinnovo del CCNL trasporto merci siglati un anno fa (13 giugno e 18 luglio 2000), la
disciplina contrattuale in materia di part-time avrebbe dovuto essere
armonizzata con la nuova normativa entro il 30 novembre 2000. Tale previsione è
rimasta però inattuata a causa dell’
esosità delle richieste sindacali che avrebbero comportato per il lavoro
supplementare trattamenti più onerosi di quelli legali.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che dal 30
novembre 2000 sia cessata l’efficacia dell’art.4,
commi 5 e seguenti del CCNL in questione, e conseguentemente per la disciplina
del lavoro supplementare debba essere fatto riferimento esclusivamente alle
disposizioni di legge, salvo eventuali accordi di armonizzazione
stipulati a livello aziendale.
L’assetto normativo attuale è quindi il seguente:
1)lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito, fino a
concorrenza dell’orario a tempo pieno, solo nei part-time a tempo indeterminato
(salvo si tratti di part-time a termine stipulati per la sostituzione di
lavoratori assenti);
2)sul piano economico occorre distinguere tra le ore svolte entro il
10% dell’orario mensile (cioè 8 ore mensili in caso di
part-time di 20 ore settimanali), che vanno retribuite come ore ordinarie
(anziché con la maggiorazione del 15% come previsto in precedenza), e le ore
eccedenti, sulle quali va invece applicata la maggiorazione del 50%;
3)le ore supplementari ricomprese
all’interno della franchigia senza maggiorazione (10% dell’orario mensile) non
possono essere concentrate in un’unica settimana, ma vanno spalmate almeno su
due settimane;
4)come già accadeva in passato sulla base della disciplina
contrattuale, la retribuzione del lavoro supplementare non incide né sugli
istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima), né sul TFR;
5)il lavoro supplementare svolto in via continuativa
non fa scattare in capo al lavoratore alcun diritto a chiederne il consolidamento
nel proprio orario di lavoro; in base alla normativa sul part-time, infatti,
tale diritto può essere esercitato solo se sia stato espressamente disciplinato
dalla contrattazione collettiva.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.62/2001
|
|
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |