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Roma, 15 giugno 2001

 

CIRCOLARE N.89/2001

 

OGGETTO: LAVORO – PART-TIME – PRECISAZIONI SULLA DISCIPLINA IN VIGORE.

 

Come è noto, nei mesi scorsi la disciplina del part-time è stata profondamente innovata (D.LGVI nn.61/2000 e 100/2001) in particolare per quanto attiene il cosiddetto lavoro supplementare, cioè il lavoro svolto oltre l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno.

 

In base alla nuova normativa il lavoro supplementare, in assenza di disposizioni contrattuali che fissino limiti di durata e diversi trattamenti economici, è in ogni caso consentito nel limite del 10% dell’orario mensile e va retribuito come ore ordinarie; il superamento di tale soglia non è peraltro vietato ma fa scattare sulle ore eccedenti la maggiorazione del 50%. E’ stato inoltre stabilito che la diversa disciplina del lavoro supplementare eventualmente prevista dai contratti collettivi avrebbe continuato in via transitoria a produrre effetti fino alla scadenza dei contratti stessi e comunque non oltre il 30 settembre 2001. Si rammenta che, secondo l’art.4 del vecchio CCNL trasporto merci, il lavoro supplementare non poteva eccedere le 8 ore mensili (88 annue) e doveva essere remunerato con la maggiorazione del 15%.

 

Tutto ciò premesso, stante il sovrapporsi della riforma legislativa sulla richiamata disciplina contrattuale, si ritiene opportuno fare chiarezza sul regime del lavoro supplementare attualmente in vigore.

 

In virtù degli accordi di rinnovo del CCNL trasporto merci siglati un anno fa (13 giugno e 18 luglio 2000), la disciplina contrattuale in materia di part-time avrebbe dovuto essere armonizzata con la nuova normativa entro il 30 novembre 2000. Tale previsione è rimasta però inattuata a causa dell’ esosità delle richieste sindacali che avrebbero comportato per il lavoro supplementare trattamenti più onerosi di quelli legali.

 

Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che dal 30 novembre 2000 sia cessata l’efficacia dell’art.4, commi 5 e seguenti del CCNL in questione, e conseguentemente per la disciplina del lavoro supplementare debba essere fatto riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge, salvo eventuali accordi di armonizzazione stipulati a livello aziendale.

 

L’assetto normativo attuale è quindi il seguente:

 

1)lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito, fino a concorrenza dell’orario a tempo pieno, solo nei part-time a tempo indeterminato (salvo si tratti di part-time a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti);

 

2)sul piano economico occorre distinguere tra le ore svolte entro il 10% dell’orario mensile (cioè 8 ore mensili in caso di part-time di 20 ore settimanali), che vanno retribuite come ore ordinarie (anziché con la maggiorazione del 15% come previsto in precedenza), e le ore eccedenti, sulle quali va invece applicata la maggiorazione del 50%;

 

3)le ore supplementari ricomprese all’interno della franchigia senza maggiorazione (10% dell’orario mensile) non possono essere concentrate in un’unica settimana, ma vanno spalmate almeno su due settimane;

 

4)come già accadeva in passato sulla base della disciplina contrattuale, la retribuzione del lavoro supplementare non incide né sugli istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima), né sul TFR;

 

5)il lavoro supplementare svolto in via continuativa non fa scattare in capo al lavoratore alcun diritto a chiederne il consolidamento nel proprio orario di lavoro; in base alla normativa sul part-time, infatti, tale diritto può essere esercitato solo se sia stato espressamente disciplinato dalla contrattazione collettiva.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.62/2001

 

Allegato uno

 

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