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Roma, 5 luglio 2001
CIRCOLARE N.96/2001
OGGETTO: PORTI – CASSA
INTEGRAZIONE SPECIALE PER IL G8 DI GENOVA – LEGGE 3.7.2001, N.251, SU G.U.
N.152 DEL 3.7.2001.
In considerazione della sospensione delle attività determinata dallo
svolgimento del G8 è stata riconosciuta, alle aziende operanti nel porto
di Genova che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione
ordinaria (riservata, come è noto, alle imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria), la possibilità di usufruire di una forma speciale di cassa integrazione
per la settimana dal 16 al 22 luglio.
Le aziende interessate dovranno presentare entro il 25 agosto apposita
domanda all’INPS secondo la procedura prevista dalla legge n.164/75 per il
ricorso alla CIGO.
La cassa integrazione speciale, che a differenza di quanto avviene
normalmente garantirà ai lavoratori coinvolti l’intero importo della
retribuzione spettante per le ore non lavorate, (anziché l’80%), sarà concessa
entro il limite massimo complessivo di 1320 unità.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le
relative istruzioni operative.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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DECRETO-LEGGE
3 maggio 2001, n. 160
Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge
di conversione 3 luglio 2001, n. 251 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 7), recante: "Ulteriori finanziamenti per la
presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di
Genova".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( .. ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001, si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
1. (( Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province
interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per
l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o
raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al
G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria
la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazioneeconomica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno
in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come
certificate dagli enti locali interessati entro il31 agosto 2001";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per
l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire
24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire
30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 1-bis.
1. (( Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel
porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli
interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con
orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova
del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione
dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001,
un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella
misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale
indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per un
numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da
presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla
medesima legge.
3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative
dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione
dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto
di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro
per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel
periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui
all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella
misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa
contribuzione figurativa.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1,
2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. ))
Art. 1-ter.
1. (( Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova
sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel
periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini
di prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazioni
pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ))
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
FINE
TESTO DECRETO