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Roma, 5 luglio 2001

 

CIRCOLARE N.96/2001

 

OGGETTO: PORTI – CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER IL G8 DI GENOVA – LEGGE 3.7.2001, N.251, SU G.U. N.152 DEL 3.7.2001.

 

In considerazione della sospensione delle attività determinata dallo svolgimento del G8 è stata riconosciuta, alle aziende operanti nel porto di Genova che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (riservata, come è noto, alle imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria), la possibilità di usufruire di una forma speciale di cassa integrazione per la settimana dal 16 al 22 luglio.

Le aziende interessate dovranno presentare entro il 25 agosto apposita domanda all’INPS secondo la procedura prevista dalla legge n.164/75 per il ricorso alla CIGO.

La cassa integrazione speciale, che a differenza di quanto avviene normalmente garantirà ai lavoratori coinvolti l’intero importo della retribuzione spettante per le ore non lavorate, (anziché l’80%), sarà concessa entro il limite massimo complessivo di 1320 unità.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le relative istruzioni operative.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

 

 

 

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G.U. n.152 del 3.7.2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160

Testo  del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge
di  conversione  3  luglio  2001,  n.  251 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale,  alla  pag. 7),  recante:  "Ulteriori finanziamenti per la
presidenza  italiana  del  G8  nell'anno  2001  e  per  il Vertice di
Genova".
 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( .. ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale del 20 luglio 2001, si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1.  (( Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
    b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4-bis.  Al  fine  di  allestire,  nei  comuni e nelle province
interessati,  spazi  di  servizio,  aree  e  strutture attrezzate per
l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o
raduni  in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al
G8,  e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria
la  spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazioneeconomica   per   l'anno   2001,   allo   scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.  Il  contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno
in  proporzione  alle  spese sostenute per le predette finalita' come
certificate dagli enti locali interessati entro il31 agosto 2001";
    c)  all'articolo  5,  comma  2,  le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "74.000  milioni";  e le parole: "e per
l'anno  2001,  quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo
al  Ministero  degli  affari  esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e per l'anno 2001, quanto a lire
24.000  milioni,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero    dell'interno,    quanto    a    lire   16.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire
30.000  milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
  2.  Il  Ministro  dell'economia  delle  finanze  e'  autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                             Art. 1-bis.
  1.  ((  Ai  lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel
porto  di  Genova,  non  rientranti  nel  campo di applicazione degli
interventi  ordinari  di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con
orario  ridotto,  per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova
del  G8,  e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione
dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001,
un'indennita'  pari  al  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella
misura  del  cento  per cento del trattamento retributivo perso. Tale
indennita'  e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
  2.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per un
numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da
presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della
legge  20  maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla
medesima legge.
  3.  In  favore  di  un  numero  massimo  di 3.480 unita' lavorative
dipendenti   da   aziende,   rientranti  nel  campo  di  applicazione
dell'istituto  della  cassa integrazione guadagni, operanti nel porto
di  Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro
per  effetto  dello  svolgimento  del  Vertice  di Genova del G8, nel
periodo  dal  16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui
all'articolo  2  della  legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella
misura  del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa
contribuzione figurativa.
  4.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1,
2  e  3,  valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. ))
                             Art. 1-ter.
  1.  ((  Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova
sono  sospesi  i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali,  sostanziali  e processuali, da cui derivino decadenze
da  qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel
periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
  2.  Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini
di  prescrizione  e  decadenza  gia'  attribuite alle amministrazioni
pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ))
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

FINE TESTO DECRETO