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Roma, 5 luglio 2001
CIRCOLARE N.96/2001
OGGETTO: PORTI – CASSA
INTEGRAZIONE SPECIALE PER IL G8 DI GENOVA – LEGGE 3.7.2001, N.251, SU G.U.
N.152 DEL 3.7.2001.
In considerazione della sospensione delle attività determinata dallo
svolgimento del G8 è stata riconosciuta, alle aziende operanti nel porto
di Genova che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione
ordinaria (riservata, come è noto, alle imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria), la possibilità di usufruire di una forma speciale di cassa integrazione
per la settimana dal 16 al 22 luglio.
Le aziende interessate dovranno presentare entro il 25 agosto apposita
domanda all’INPS secondo la procedura prevista dalla legge n.164/75 per il
ricorso alla CIGO.
La cassa integrazione speciale, che a differenza di quanto avviene
normalmente garantirà ai lavoratori coinvolti l’intero importo della
retribuzione spettante per le ore non lavorate, (anziché l’80%), sarà concessa
entro il limite massimo complessivo di 1320 unità.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le
relative istruzioni operative.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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DECRETO-LEGGE
3 maggio 2001, n. 160
Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la leggedi conversione 3 luglio 2001, n. 251 (in questa stessa GazzettaUfficiale, alla pag. 7), recante: "Ulteriori finanziamenti per lapresidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice diGenova". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportatedalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficaciadegli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001, si procedera' allaripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dellerelative note. Art. 1.1. (( Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sonosostituite dalle seguenti: "70.000 milioni"; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle provinceinteressati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate perl'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative oraduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito alG8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguriala spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambitodell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo specialedello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio edella programmazioneeconomica per l'anno 2001, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministerodell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'internoin proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' comecertificate dagli enti locali interessati entro il31 agosto 2001"; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sonosostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e perl'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativoal Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milionil'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente"sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affariesteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo alMinistero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni,l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,del bilancio e della programmazione economica". 2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Art. 1-bis. 1. (( Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nelporto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degliinterventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o conorario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genovadel G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzionedell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001,un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazionesalariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nellamisura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Taleindennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa edegli assegni per il nucleo familiare, se spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per unnumero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, dapresentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, dellalegge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dallamedesima legge. 3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorativedipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazionedell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel portodi Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoroper effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nelperiodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cuiall'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nellamisura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativacontribuzione figurativa. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1,2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo perl'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236. )) Art. 1-ter. 1. (( Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genovasono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali econvenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenzeda qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nelperiodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001. 2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei terminidi prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazionipubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. )) Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge.
FINE
TESTO DECRETO