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Roma, 6 luglio 2001

 

CIRCOLARE N.98/2001

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – ACCESSO ALLA PROFESSIONE – REGIME AUTORIZZATIVO – TARIFFE OBBLIGATORIE – D.L. 3.7.2001, N.256, SU G.U. N.153 DEL 4.7.2001.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto il nuovo Governo è intervenuto su alcuni punti chiave di politica dell’autotrasporto introducendo in materia tariffaria norme non condivisibili.

 

La Confetra, con una lettera inviata al Presidente Berlusconi, ha criticato il provvedimento chiedendo di emendare la norma di interpretazione autentica sui contratti di trasporto, disposizione che inasprisce il regime delle tariffe a forcella con effetto retroattivo. La Confetra ritiene che l’argomento delle tariffe a forcella non possa essere modificato sulla base delle richieste avanzate soltanto da una delle parti in causa.

 

Di seguito si illustrano nel dettaglio le norme introdotte.

 

Accesso alla professione (art.1) – E’ stato differito al 31 dicembre 2001 il termine per l’emanazione del decreto attuativo del decreto legislativo n.395/2000 recante la nuova disciplina sull’accesso alla professione; fino ad allora continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni sull’onorabilità, sulla capacità finanziaria e sull’idoneità professionale previste dai decreti 84/98, 448/91 e 198/91.

 

Regime autorizzativo (art.2) – Com’è noto, in base all’articolo 22 del decreto legislativo n.395/2000, dall’1 luglio 2001 è cessato il regime autorizzativo: le imprese iscritte all’Albo possono pertanto esercitare l’attività senza che sia più necessario il rilascio delle autorizzazioni per immatricolare i veicoli; il decreto legge in esame inoltre ha bloccato fino al 30 giugno 2003 il libero accesso alla professione da parte di nuove imprese, per le quali rimane in piedi la precedente disciplina (accesso al mercato esclusivamente mediante l’acquisizione di un’impresa di autotrasporto che cessa l’attività).

 

Tariffe a forcella (art.3) – Com’è noto, l’articolo 26 della legge n.298/74 così come modificato dal D.L. n.82/93 convertito dalla legge n.162/93, ha introdotto l’obbligo di annotare nel contratto di autotrasporto i dati del vettore (numero di iscrizione all’Albo e estremi dell’autorizzazione di autotrasporto), pena la nullità del contratto stesso; secondo la costante giurisprudenza quella disposizione ha imposto l’obbligo della forma scritta del contratto di autotrasporto, con la conseguenza che i contratti verbali debbono essere considerati nulli e quindi privi di efficacia anche ai fini del rispetto delle tariffe obbligatorie; il decreto legge in esame con una norma di interpretazione autentica chiarisce, viceversa, che quella disposizione non comporta l’obbligo della forma scritta dei contratti di autotrasporto, ma soltanto la nullità dei contratti stipulati per iscritto per scelta delle parti e mancanti degli estremi dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione. La norma, di fatto, rilancia la piena applicazione delle tariffe a forcella anche con effetto retroattivo.

 

Il decreto per mantenere efficacia dovrà essere convertito in legge entro il 2 settembre 2001.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.168/2000, n.88/1998 e n.96/

 

Allegati due

 

D/d

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Lettera del Presidente Confetra Aldo Gatti del 4.7.2001 al Presidente del Consiglio Berlusconi e p.c. al Ministro Infrastrutture e Trasporti Lunardi e al Ministro Attività Produttive Marzano.

 

Caro Presidente,

 

            con il primo atto compiuto in materia di politica dei trasporti, il Suo Governo ha fatto proprie posizioni così illiberali e dirigistiche che neanche i Governi di sinistra si erano sentiti di sostenere.

            Mi riferisco al recente decreto legge sull’autotrasporto con il quale il Suo Governo ha non solo bloccato per due anni l’accesso al mercato da parte di nuove imprese, ma anche inasprito il regime tariffario obbligatorio con una norma di «interpretazione autentica» che, di fatto, esporrà tutte le medie e grandi imprese di trasporto alle esasperate rivendicazioni tariffarie dei sub-vettori anche con effetto retroattivo.

            Ritengo opportuno rammentarLe, Signor Presidente, che a precisa domanda Confetra formulata a tutte le forze politiche in competizione alle scorse elezioni del 13 maggio, Forza Italia a firma Paolo Mammola il 4 maggio scorso testualmente ci rispose: “La strada della completa liberalizzazione va percorsa sino in fondo. Naturalmente è necessario regolare, nell’interesse dei consumatori, che l’accesso al mercato sia aperto solo alle imprese in grado di assicurare alla clientela capacità finanziaria e professionale. Le tariffe obbligatorie debbono essere sostituite dalla libera contrattazione fra le parti. L’unico vincolo che deve essere posto agli operatori è quello di praticare tariffe che non li costringano ad affrontare il lavoro in condizioni tali da non garantire la sicurezza stradale.”

            Un conto è muoversi con cautela verso la meta, altro conto è andare nella direzione opposta come il Suo Governo sta facendo con questo decreto ultra dirigistico!

            Prescindendo al momento da qualsiasi riflessione sulla compatibilità di tale provvedimento con la nostra Costituzione e con il diritto comunitario, e avendo solo a mente l’interesse di quell’Italia con la quale Ella ha sottoscritto un patto, La prego, signor Presidente, di voler disporre affinché il decreto legge venga sostanzialmente emendato in Parlamento al momento della sua trasformazione in legge, in direzione liberale e non vessatoria nei confronti di tutto il mondo imprenditoriale italiano.

            In attesa di cortesi puntuali rassicurazioni, Le invio migliori saluti.

 

f.to Aldo Gatti

 

 

G.U n.153 del 4.7.2001 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n.256

Interventi urgenti nel settore dei trasporti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21  (Regolamento  di  attuazione).  -  1.  Il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  adotta, con proprio regolamento da
emanarsi   entro   il  termine  del  31 dicembre  2001,  le  previste
disposizioni   attuative.  Fino  alla  predetta  data  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro dei
trasporti  16 maggio  1991,  n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo
1998,  n.  84,  e  nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre
1991,   n.   448,   e   non  si  applicano  le  disposizioni  dettate
dall'articolo 20.".
                               Art. 2.
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 22  del  decreto  legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  A  decorrere  dalla  data del 1o luglio 2001 e fino alla
data  del  30 giugno  2003,  le  imprese  che intendono esercitare la
professione  di  autotrasportatore  di cose per conto di terzi devono
possedere  i  requisiti  di  onorabilita',  capacita'  finanziaria  e
capacita'    professionale,    essere    iscritte    all'albo   degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito,
per  cessione  d'azienda,  imprese  di  autotrasporto ovvero l'intero
parco  veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di
titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".
                               Art. 3.
  1.  L'ultimo  comma  dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993,
n.  82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.
162,  si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia
del   contratto   di   trasporto   dei  dati  relativi  agli  estremi
dell'iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per  conto  di  terzi  possedute  dal vettore, nonche' la conseguente
nullita'  del  contratto  privo  di  tali annotazioni, non comportano
l'obbligatorieta'  della  forma  scritta  del  contratto di trasporto
previsto  dall'articolo  1678 del codice civile, ma rilevano soltanto
nel  caso  in  cui  per la stipula di tale contratto le parti abbiano
scelto la forma scritta.
                               Art. 4.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per le conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli