Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 6 luglio 2001

 

CIRCOLARE N.99/2001

OGGETTO: PREVIDENZA – INDENNITA’ PER FERIE NON GODUTE – MESSAGGIO INPS N.101 DEL 13.6.2001.

 

Come è noto, con le circolari n.186/99 e 134/98 l’INPS ha indicato i criteri per assolvere agli obblighi contributivi sulle ferie non godute mettendo un punto fermo su una questione da sempre controversa. In particolare è stato stabilito che, a partire dal 1999, le indennità per ferie non godute devono essere erogate e assoggettate a contribuzione entro il diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione, salvo diverso termine fissato dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da patti individuali.

 

In via transitoria era stato inoltre stabilito che le ferie antecedenti al 1999 avrebbero dovuto essere regolarizzate entro il 30 giugno di quest’anno (conseguentemente il termine per il versamento dei contributi sarebbe scaduto il 16 luglio). Al riguardo l’INPS ha ora precisato che tale operazione può slittare di un mese, dando quindi tempo sino al 16 agosto per l’adempimento degli obblighi contributivi.

 

Si rammenta che, fermo restando il versamento dei contributi sulle ferie arretrate nei termini di cui sopra, l’INPS ammette la possibilità di effettuare il pagamento delle stesse al lavoratore in un secondo momento. Qualora si adotti tale comportamento, ma le ferie anziché monetizzate vengano invece godute, l’azienda avrà diritto a recuperare la contribuzione già versata secondo le modalità indicate dalla circolare in oggetto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.147/1999

 

Allegato uno

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

INPS

DIREZIONE CENTRALE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

MESSAGGIO n.101 del 13/06/2001

 

OGGETTO:

Obbligazione contributiva compenso ferie non godute con riferimento agli anni precedenti il 1999.

Con le circolari n. 134 del 23 giugno 1998 e n. 186 del 7 ottobre 1999 sono stati indicati i criteri per l’individuazione del momento impositivo per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al compenso per ferie non godute, applicabili con riferimento alle ferie maturate dall’anno 1999 in poi.

Per quanto attinente alle ferie non godute negli anni precedenti al 1999,  è stato precisato nella stessa circolare n. 186 del 1999 che la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata al 30 giugno 2001, puntualizzando inoltre che nel caso di ferie relative a periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data di emanazione della stessa circolare, la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali ovvero le pattuizioni individuali possono procrastinare il termine di fruizione delle ferie stesse, al fine di agevolarne comunque l’effettivo godimento.

Si chiarisce in proposito che la possibilità di intervento delle fonti collettive e individuali appena richiamate, in relazione ai periodi feriali non goduti negli anni antecedenti il 1999 e superiori ai 30 giorni alla data di emanazione della circolare, è consentita fino alla data del 30 giugno 2001. 

Si ricorda inoltre che l’importo corrispondente al versamento contributivo relativo all’ “indennità sostitutiva per ferie non godute” deve essere aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese del versamento.

Si rammenta inoltre che alla fattispecie in oggetto sono applicabili le previsioni della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, e che pertanto l’adempimento degli obblighi contributivi concernenti il compenso per ferie non godute negli anni antecedenti il 1999 è consentito con la denuncia relativa al mese di luglio entro il termine del 16 agosto 2001.

Nel caso in cui le ferie siano comunque godute successivamente al pagamento della contribuzione dovrà essere effettuata la relativa sistemazione contributiva.  A tale proposito, le aziende assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite, attribuendo detta retribuzione alla posizione assicurativa del lavoratore. Con la denuncia DM/10 relativa allo stesso periodo di paga i datori di lavoro porteranno a conguaglio nel quadro "D" l'importo dei contributi versati relativamente alla predetta indennità, divenuti indebiti, utilizzando il codice di nuova istituzione L480, preceduto dalla dicitura "rec. contr. ferie".

Ove l’indennità stessa sia stata già compresa nella denuncia individuale (quadro SA mod. 770) dovrà essere richiesta alla Sede INPS  la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore (SA/RETT).

 

IL DIRETTORE CENTRALE

CRACA