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Roma, 6 luglio 2001
CIRCOLARE N.99/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – INDENNITA’
PER FERIE NON GODUTE – MESSAGGIO INPS N.101 DEL 13.6.2001.
Come è
noto, con le circolari n.186/99 e 134/98 l’INPS ha indicato i criteri per
assolvere agli obblighi contributivi sulle ferie non godute mettendo un punto
fermo su una questione da sempre controversa. In particolare è stato stabilito
che, a partire dal 1999, le indennità per ferie non godute devono essere
erogate e assoggettate a contribuzione entro il diciottesimo mese successivo
all’anno solare di maturazione, salvo diverso termine fissato dalla
contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da patti individuali.
In via
transitoria era stato inoltre stabilito che le ferie antecedenti al 1999
avrebbero dovuto essere regolarizzate entro il 30 giugno di quest’anno
(conseguentemente il termine per il versamento dei contributi sarebbe scaduto
il 16 luglio). Al riguardo l’INPS ha ora precisato che tale operazione può
slittare di un mese, dando quindi tempo sino al 16 agosto per l’adempimento
degli obblighi contributivi.
Si rammenta che, fermo restando il versamento dei contributi sulle
ferie arretrate nei termini di cui sopra, l’INPS ammette la possibilità di
effettuare il pagamento delle stesse al lavoratore in un secondo momento.
Qualora si adotti tale comportamento, ma le ferie anziché monetizzate vengano
invece godute, l’azienda avrà diritto a recuperare la contribuzione già versata
secondo le modalità indicate dalla circolare in oggetto.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.147/1999
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Allegato uno |
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INPS
DIREZIONE
CENTRALE
ENTRATE
CONTRIBUTIVE
MESSAGGIO n.101 del 13/06/2001
OGGETTO: |
Obbligazione contributiva compenso ferie
non godute con riferimento agli anni precedenti il 1999. |
Con le circolari n. 134 del 23
giugno 1998 e n. 186 del 7 ottobre 1999 sono stati indicati i criteri per
l’individuazione del momento impositivo per l’assolvimento degli obblighi
contributivi relativi al compenso per ferie non godute, applicabili con riferimento
alle ferie maturate dall’anno 1999 in poi.
Per quanto attinente alle ferie non
godute negli anni precedenti al 1999, è
stato precisato nella stessa circolare n. 186 del 1999 che la scadenza
dell'obbligazione contributiva è fissata al 30 giugno 2001, puntualizzando
inoltre che nel caso di ferie relative a periodi arretrati superiori a 30
giorni alla data di emanazione della stessa circolare, la contrattazione
collettiva, i regolamenti aziendali ovvero le pattuizioni individuali possono
procrastinare il termine di fruizione delle ferie stesse, al fine di agevolarne
comunque l’effettivo godimento.
Si chiarisce in proposito che la
possibilità di intervento delle fonti collettive e individuali appena
richiamate, in relazione ai periodi feriali non goduti negli anni antecedenti
il 1999 e superiori ai 30 giorni alla data di emanazione della circolare, è consentita
fino alla data del 30 giugno 2001.
Si ricorda inoltre che l’importo
corrispondente al versamento contributivo relativo all’ “indennità sostitutiva
per ferie non godute” deve essere aggiunto a quello corrispondente alla
retribuzione del mese del versamento.
Si rammenta inoltre che alla
fattispecie in oggetto sono applicabili le previsioni della delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, e che pertanto
l’adempimento degli obblighi contributivi concernenti il compenso per ferie non
godute negli anni antecedenti il 1999 è consentito con la denuncia relativa al
mese di luglio entro il termine del 16 agosto 2001.
Nel caso in cui le ferie siano
comunque godute successivamente al pagamento della contribuzione dovrà essere effettuata
la relativa sistemazione contributiva.
A tale proposito, le aziende assoggetteranno a contribuzione l’intera
retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite, attribuendo
detta retribuzione alla posizione assicurativa del lavoratore. Con la denuncia
DM/10 relativa allo stesso periodo di paga i datori di lavoro porteranno a
conguaglio nel quadro "D" l'importo dei contributi versati
relativamente alla predetta indennità, divenuti indebiti, utilizzando il codice
di nuova istituzione L480, preceduto dalla dicitura "rec. contr. ferie".
Ove
l’indennità stessa sia stata già compresa nella denuncia individuale (quadro SA
mod. 770) dovrà essere richiesta alla Sede INPS la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore
(SA/RETT).
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IL
DIRETTORE CENTRALE CRACA |
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