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Roma,
12 luglio 2001
CIRCOLARE
N.101/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE ACCISE
PER IL 3° TRIMESTRE 2001 – D.L. 30.6.2001, N.246, SU
G.U. N.150 DEL 30.6.2001.
Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha reiterato alcune disposizioni di
alleggerimento delle accise sui prodotti petroliferi.
In particolare, è stata confermata fino al 30 settembre
l’applicazione delle accise sui carburanti e sui
combustibili in misura ridotta (sul gasolio per autotrazione
l’accisa è pari a 739 lire/litro).
Per le imprese di autotrasporto merci
in conto terzi e in conto proprio, nonché per le imprese di trasporto pubblico
di passeggeri, è stato inoltre prorogato per ulteriori tre mesi (dall’1 luglio
al 30 settembre 2001) lo sconto sulle accise di 100 lire/litro
relativamente al gasolio utilizzato con veicoli superiori a 3,5 tonnellate;
come in precedenza il beneficio potrà essere usufruito sotto forma di credito
d’imposta da compensare in sede di versamenti tributari e previdenziali col
modello F24; la relativa domanda dovrà essere presentata agli Uffici Tecnici
delle Finanze entro il 30 novembre 2001; con decreto ministeriale da emanarsi
entro il mese di ottobre, inoltre, la misura dello sconto potrà essere rideterminata in funzione della variazione del costo del
gasolio intervenuta nel trimestre di riferimento.
Si rammenta con l’occasione che il termine di presentazione
della domanda per il recupero di 100 lire/litro sui
consumi del primo semestre 2001 scade il prossimo 31 agosto 2001 (art 25 legge
n.388/2000).
Per completezza di informazione, si
segnala che sullo sconto delle accise e sul rimborso
della carbon tax, nonostante
il parere favorevole del Consiglio Ecofin, la
Commissione con nota 2001/C-160/04 pubblicata sulla GUCE C160 del 2.6.2001 ha
aperto un procedimento nei confronti dell’Italia per presunta violazione alle
disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato.
Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della
situazione.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.24/2001 |
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Allegato uno |
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G.U. N.150
del 30.6.2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001,
n. 246
Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre
misure urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di accise
1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del
progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a
quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano
immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei
periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o
parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92.
4. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L.
100.000 per mille litri di prodotto.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1o luglio 2001 al
30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da
compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle
attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo
decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal
comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.
10. Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.
Art. 2.
Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al
30 settembre 2001.
Art. 3.
Disposizione transitoria concernente le modalita' di presentazione
delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno 2001
1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono
presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 4.
Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica
1. E' differita al 1o gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001
di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali,
calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il termine del 1o luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma
26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' differito al
1o settembre 2001.
Art. 5.
Differimento dell'applicazione del contributo unificato
per le spese degli atti giudiziari
1. Il comma 11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal
1o gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla
medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del
1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente
articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla
ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di
tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".
Art. 6.
Norma di copertura
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960
miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi,
mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore
aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi
e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo
utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica: lire 13.381 milioni;
b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;
c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;
d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;
e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;
f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;
g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;
h) Ministero della sanita': lire 42.540 milioni;
i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;
l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della sanita'
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli