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Roma, 12 luglio 2001

 

CIRCOLARE N.101/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE ACCISE PER IL 3° TRIMESTRE 2001 – D.L. 30.6.2001, N.246, SU G.U. N.150 DEL 30.6.2001.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha reiterato alcune disposizioni di alleggerimento delle accise sui prodotti petroliferi.

 

In particolare, è stata confermata fino al 30 settembre l’applicazione delle accise sui carburanti e sui combustibili in misura ridotta (sul gasolio per autotrazione l’accisa è pari a 739 lire/litro).

 

Per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio, nonché per le imprese di trasporto pubblico di passeggeri, è stato inoltre prorogato per ulteriori tre mesi (dall’1 luglio al 30 settembre 2001) lo sconto sulle accise di 100 lire/litro relativamente al gasolio utilizzato con veicoli superiori a 3,5 tonnellate; come in precedenza il beneficio potrà essere usufruito sotto forma di credito d’imposta da compensare in sede di versamenti tributari e previdenziali col modello F24; la relativa domanda dovrà essere presentata agli Uffici Tecnici delle Finanze entro il 30 novembre 2001; con decreto ministeriale da emanarsi entro il mese di ottobre, inoltre, la misura dello sconto potrà essere rideterminata in funzione della variazione del costo del gasolio intervenuta nel trimestre di riferimento.

 

Si rammenta con l’occasione che il termine di presentazione della domanda per il recupero di 100 lire/litro sui consumi del primo semestre 2001 scade il prossimo 31 agosto 2001 (art 25 legge n.388/2000).

 

Per completezza di informazione, si segnala che sullo sconto delle accise e sul rimborso della carbon tax, nonostante il parere favorevole del Consiglio Ecofin, la Commissione con nota 2001/C-160/04 pubblicata sulla GUCE C160 del 2.6.2001 ha aperto un procedimento nei confronti dell’Italia per presunta violazione alle disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato.

 

Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della situazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.24/2001

 

Allegato uno

 

 

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G.U. N.150 del 30.6.2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n. 246

Disposizioni  in  materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre
misure urgenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
                  Disposizioni in materia di accise
  1.  Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
progetto-pilota  triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni, nel testo previgente a
quello  modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano
immessi  in  consumo  entro  il  30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel"  esente  complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei
periodi  1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e  1o  luglio  2000-30 giugno  2001.  In  caso  di rinuncia, totale o
parziale,  alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di  un  beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
  2.  Le  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
  3.  Per  il  periodo  1o luglio  2001-30 settembre  2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge  15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92.
  4.  A  decorrere  dal  1o luglio  2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa   sul  gas  metano,  stabilita  con  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e  successive  modificazioni,  e'  ridotta  del  40 per cento per gli
utilizzatori   industriali,   termoelettrici   esclusi,  con  consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
  5.  A  decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta di L.
100.000 per mille litri di prodotto.
  6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b) alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c) agli  enti  pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 ottobre 2001, e'
eventualmente  rideterminata,  per  il  periodo dal 1o luglio 2001 al
30 settembre  2001,  la  riduzione  di  cui  al  comma  5, in modo da
compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per   autotrazione,  rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle
attivita'  produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti  alla  fine  del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima  settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo
decreto  vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
  8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
2001,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le  attivita'  di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
  9.  Per  il  periodo  1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal
comma 4  dell'articolo  12  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e
successive  modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio
usato  come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.
  10.  Per  il  periodo  dal  1o luglio  2001  al  30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive modificazioni, e' aumentata di L. 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.
 
                               Art. 2.
         Disposizione concernente il settore del gas metano
  1.  Le  tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno  1986,  ai  soli  fini  fiscali,  restano  in  vigore  fino al
30 settembre 2001.
 
                               Art. 3.
Disposizione  transitoria  concernente  le modalita' di presentazione
delle  dichiarazioni  periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per
                             l'anno 2001
  1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  di  cui  al  regolamento  recante norme per la
semplificazione   e   la   razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti
contabili  in  materia  di  imposta  sul valore aggiunto, emanato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono
presentate  in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti
incaricati  di  cui  all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento
recante  modalita'  per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 
                               Art. 4.
         Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica
  1.  E'  differita al 1o gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001
di   adeguamento  alla  media  europea  del  prezzo  dei  medicinali,
calcolata  secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2.  Il  termine del 1o luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma
26,   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  differito  al
1o settembre 2001.
 
                               Art. 5.
       Differimento dell'applicazione del contributo unificato
                 per le spese degli atti giudiziari
  1.  Il  comma  11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,   come   modificato  dall'articolo  33,  comma  9,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
    "11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano dal
1o gennaio  2002  ai  procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla
medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del
1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente
articolo  versando  l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione  del  50  per  cento.  Non  si  fa  luogo  al rimborso o alla
ripetizione  di  quanto  gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di
tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".
 
                               Art. 6.
                         Norma di copertura
  1.  All'onere  derivante dal presente decreto, valutato in lire 960
miliardi  per  l'anno  2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi,
mediante  utilizzo  delle maggiori  entrate  per  imposta  sul valore
aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi
e,  quanto  a  lire  235  miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2001-2003,  nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo
utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
    a) Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica: lire 13.381 milioni;
    b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;
    c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;
    d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;
    e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;
    f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;
    g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;
    h) Ministero della sanita': lire 42.540 milioni;
    i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;
    l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della sanita'
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli