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Roma, 3 agosto 2001
CIRCOLARE N. 108/2001
OGGETTO:
ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE – LICENZA DI P.S. – NOTA ANCI DEL 18/07/2001.
L’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) ha diramato le prime istruzioni a seguito del passaggio di
competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di P.S. (D.P.R.
12/9/2000).
Recependo la richiesta della Confetra è
stata riconosciuta anche dai comuni, così come già avveniva con le questure, la
possibilità di sostituire la licenza con la denuncia di inizio attività prevista
dalla legge n. 241/90 (trasparenza amministrativa).
È stato altresì precisato che ai fini del rilascio della licenza non
deve essere richiesta agli interessati alcuna tassa di concessione comunale, né
alcuna cauzione (in precedenza il versamento di una cauzione poteva essere
richiesto a titolo discrezionale dalle questure sulla base dell’art. 116 del
TULPS).
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n.81/2001
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Allegato uno |
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M/F |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
ANCI
Prot. 95/AP/S
Roma, 18 luglio 2001
Ai Sigg.
Direttori
Anci
regionali
Loro sedi
Oggetto: nota di indirizzi
in merito alla problematica interpretativa relativa alle licenze di P.S.
trasferimento di competenze dalle questure ai comuni.
Il
D.P.R. 12 settembre 2000 ha reso operativo dal 1° gennaio 2001 il trasferimento
di competenze dalle questure ai comuni in materia di licenza di P.S.. Come è noto detto
trasferimento, previsto dall’articolo 163 del D.Lgs
112/98, fino ad oggi era rimasto inattuato per
mancanza dei necessari provvedimenti attuativi.
Ai
fini della corretta applicazione della nuova disposizione occorre tener conto
che sulla materia era già intervenuto l’articolo 19
della legge 241 del 1990 (“trasparenza amministrativa”), così come modificato
dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 537/1993, secondo il quale la
licenza di P.S., artt. 115
e segg. del T.U.L.P.S.
(ditte di spedizione, agenzie di affari, eccetera), al pari di tutti gli atti
concessori che prescindano da valutazioni tecniche discrezionali o di
contingenti prefissati, è sostituita da una semplice dichiarazione di inizio
attività da parte del soggetto interessato.
Poiché tale
semplificazione reca ovviamente notevoli alleggerimenti burocratici che
investono le nostre amministrazioni ed al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale il comportamento dei nostri enti,
si ritiene opportuno precisare che:
1. il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, è
di competenza del comune a partire dalla data del 1 gennaio 2001;
2. ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del 1990,
è ammessa in sostituzione della licenza la denuncia di inizio attività da parte
dell’interessato;
3. non è dovuta alcuna tassa di concessione comunale;
4. non è richiesto alcun versamento di cauzione.
Spetta pertanto ai
comuni la verifica dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio
di tali attività sulla base dei dati forniti nella denuncia di
inizio attività da parte del soggetto interessato.
Con preghiera di massima attenzione e
diffusione, si inviano i più distinti saluti.
f.to
Fabio Melilli