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Roma, 3 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 109/2001

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL FERMO - DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI SCIOPERI DEL 19/07/2001.

 

In ottemperanza alla legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Uti, il Cuna e la Fita (quest’ultima con riserva) hanno sottoscritto un codice di autoregolamentazione del fermo dell’autotrasporto. Il codice è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi che da tempo ne sollecitava l’adozione per contemperare, analogamente a quanto è già stato fatto per lo sciopero dei lavoratori dipendenti, l’esercizio del fermo con il godimento dei diritti fondamentali della persona (quali in particolare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici).

 

Questi nel dettaglio gli aspetti principali del codice:

 

·          il fermo non potrà avere una durata superiore a 5 giorni; al riguardo la Commissione di Garanzia ha escluso “che azioni di fermo possano essere legittimamente proclamate come contigue a periodi di fermo (escluse le domeniche) fissati per ragioni di traffico o altro dall’Autorità";

 

·          nessun fermo potrà essere effettuato durante determinati periodi di franchigia (dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana precedente e in quella successiva alle festività pasquali e dal 10 al 20 agosto), nonché in concomitanza di agitazioni del trasporto ferroviario e marittimo; in ogni caso tra un fermo e l’altro dovranno intercorrere almeno 30 giorni;

 

·          durante il fermo dovranno comunque essere garantiti una serie di servizi espressamente indicati tra cui il trasporto di carburante nella misura del 50%; al riguardo la Commissione di Garanzia ha precisato che sarà messa a punto un’idonea procedura atta a garantire il rispetto della suddetta percentuale;

 

·          il fermo dovrà essere proclamato con un preavviso di almeno 25 giorni e in ogni caso non superiore a 35;

 

·          lo svolgimento del fermo non dovrà comportare l’effettuazione di blocchi stradali tra i quali la Commissione di Garanzia ha ricompreso anche “le pratiche di rallentamento e  quant’altro venga a turbare la circolazione stradale”;

 

·          alle associazioni che non si atterranno alle disposizioni del codice saranno applicate specifiche sanzioni in aggiunta a quelle ordinarie previste dalla richiamata legge 146.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.115/2000

 

Allegati due

 

M/f

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___________________

 

COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE  SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Delibera n. 01/93

Seduta: 19.7.2001

 

FATTO: sottoscrizione in data 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia del codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi sottoscritto dalle associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA/CNA.

DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità del codice.

MOTIVAZIONE: il codice risulta conforme alla l. n.146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000 ed a quanto stabilito dalla Commissione nella proposta dell’8 marzo 2001.

LA COMMISSIONE

            su proposta del Prof. Prosperetti, nel proc. n. pos. 10809, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

PREMESSO

1.       che ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge n. 146/1990 l’autotrasporto delle merci, costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici indispensabili alla tutela dei beni di cui alla lett. a) dello stesso articolo;

2.       che con nota del 23 ottobre 2000 le Organizzazioni nazionali degli Autotrasportatori CUNA ed UTI avevano inviato il codice di autoregolamentazione già concordato con il Governo in data 2.2.1994, ma che all’epoca la Commissione con delibera del 7.4.1994 non valutò idoneo;

3.       che, con successiva delibera del 15 giugno 2000 la Commissione aveva rilevato che il codice di autoregolamentazione CUNA ed UTI non teneva conto di quanto previsto nell'accordo CONFETRA del 1° marzo 1991 (Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti- valutato idoneo dalla Commissione nella parte in cui contiene clausole attuative della l. n. 146/90), circa la previsione del trasporto di carburante e di combustibile per la rete di pubblico approvvigionamento, sicchè la Commissione riteneva che il codice di autoregolamentazione del 1994 non poteva essere valutato idoneo;

4.       che pertanto, la Commissione disponeva nella seduta dell’8 marzo 2001 l'apertura della procedura ex art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000 e formulava la proposta integrativa del codice CUNA - UTI (già UNATRAS) del 2. 2. 1994 ai sensi degli artt.13, comma 1, lett. a), e 2 bis l. n.146/90 come modificati dalla l. n. 83/2000;

5. che tale proposta della Commissione aveva integrato il codice di autoregolamentazione del 1994 (non valutato idoneo) degli autotrasportatori in conto terzi con particolare riferimento ai seguenti punti:

a.       aumento delle prestazioni indispensabili con l’inserimento nella elencazione dei servizi il trasporto di tutti i prodotti necessari alle case di cura (essendo già previsto dal codice del 1994 il trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie, cliniche, mense, ecc);

b.       previsione del trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento a giorni alterni;

c.       riduzione della durata massima del fermo, portato a quattro i giorni di astensione massima (contro i sette del codice del 1994);

d.       aumento della franchigia natalizia;

e.       introduzione del principio secondo cui le modalità della protesta non possono intralciare la normale circolazione veicolare;

f.        previsione della regola secondo cui le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali;

g.       istituzione del divieto di concomitanza con altre astensioni collettive nel settore dei trasporti.

6. che successivamente le associazioni nazionali dell’autotrasporto in conto terzi CUNA, UTI, FITA/CNA sono state audite in data 6 giugno 2001 ed  è stata verificata la volontà delle predette ad addivenire ad un autonomo codice di autoregolamentazione che raccogliesse nella sostanza le indicazioni di cui alla proposta della Commissione, pertanto la Commissione soprassedeva alla regolamentazione provvisoria in attesa di valutare il nuovo preannunciato codice di autoregolamentazione;

7. che le associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA-CNA, in data 20 giugno 2001 si sono riunite presso la Commissione di Garanzia ed all’esito di un incontro con il Commissario delegato hanno formulato il nuovo codice di autoregolamentazione;

8. che tale codice è stato sottoscritto dalle associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA/CNA (la quale ultima ha sottoscritto con riserva, in persona del segretario nazionale, in attesa di avere il definitivo pronunciamento della propria direzione nazionale);

9. che a tutt’oggi nessuna conferma è pervenuta da parte della Associazione FITA/CNA ma, essendo di per sé già sufficientemente rappresentative le altre associazioni nazionali firmatarie, la Commissione può, comunque, procedere alla valutazione definitiva del codice;

10. che la Commissione in data 21 giugno 2001 ha provveduto ad inviare alle Associazioni Nazionali degli Utenti con nota prot. n. 5592, il codice sottoscritto presso la Commissione;

11. che in data 22 giugno 2001 è pervenuto il parere favorevole sul codice dell’Associazione degli Utenti Unione Nazionale Consumatori ed in data 27 giugno 2001 il parere favorevole della Associazione degli utenti ADOC e che, inoltre, in data 18.7.2001 è pervenuto il parere favorevole del CODACONS;

 

CONSIDERATO

1.       che, rispetto al codice qui valutato, la precedente proposta della Commissione costituisce un mero parametro di valutazione, al quale, del resto, lo stesso codice si allinea nei punti essenziali;

2.       che i termini di preavviso sono stati abbreviati rispetto a quelli della proposta, sicchè il preavviso per il “fermo nazionale” è stato portato da 40 giorni a 25 giorni, e quello per il “fermo settoriale” da 30 giorni a 20 giorni. Tale riduzione si è resa necessaria per evitare fenomeni di “prenotazione” da parte di altre categorie, atteso che, al punto n. 7 dell’accordo si prevede il divieto di sciopero in concomitanza con gli altri scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario e marittimo; sicchè è stato, altresì, previsto un massimo di preavviso di 35 giorni;

3.       che al punto n. 3 del codice è stato opportunamente inserito il trasporto di materiale elettorale;

4.       che il codice accoglie tutte le prestazioni indispensabili indicate nella proposta nonchè la fondamentale prestazione in ordine al trasporto di carburante, che nella proposta della Commissione dell’8 marzo 2001 era indicata come riferita a giorni alterni e che nel codice di autoregolamentazione risulta accolta nella misura del trasporto giornaliero del 50% rispetto all’ordinario approvvigionamento, anche se a tale percentuale di trasporto giornaliero si dovrà arrivare tenendo conto del trasporto effettuato in conto proprio dalle compagnie petrolifere;

5.       che idonea procedura applicativa del codice di autoregolamentazione provvederà ad individuare i mezzi e gli autisti comandati a garantire la percentuale di approvvigionamento necessaria a raggiungere il 50% del normale servizio, corrispondente alla prestazione minima indispensabile di approvvigionamento del carburante;

6.       che il codice aumenta di un giorno la durata massima del fermo rispetto ai quattro giorni della proposta della Commissione, portando la durata massima a cinque giorni, il che trova giustificazione nella capacità di stoccaggio dei supermercati e dei distributori di carburante stimabili in tre-quattro giorni, e comunque nelle prestazioni minime previste;

7.       che in ordine al collegato aspetto del mancato trasporto di beni deperibili, va rilevato che l'art. 1, comma 2. lett. a), L. 146/90, menziona le merci deperibili solo con riferimento allo sciopero delle dogane, e ciò in considerazione del danno irreparabile che potrebbe provocare lo sciopero dei doganieri a seguito del fermo di merci deperibili già caricate su mezzi di trasporto, mentre lo sciopero degli autotrasportatori, opportunamente preavvisato, non è destinato a determinare il deperimento delle merci, che se caricate si intende debbano essere portate a destinazione;

8.       che la ratio del codice di autoregolamentazione che valuta in un massimo di cinque giorni la possibilità di sopportazione da parte dei cittadini e del sistema produttivo del fermo dell’autotrasporto, porta ad escludere che tali azioni di fermo possano essere legittimamente proclamate come contigue a periodi di fermo (escluse le domeniche) fissati per ragioni di traffico, o altro, dall’Autorità;

9.       che, poichè la rarefazione è espressamente garantita dalla previsione di un intervallo tra un’azione e l’altra non inferiore a 30 giorni, il fermo dell’autotrasporto, (che non può superare i 5 giorni) non arreca pregiudizio agli utenti nel mese di dicembre, con particolare riferimento alle festività natalizie;

10.    che il codice di autoregolamentazione si segnala positivamente per l’accettazione da parte delle associazioni firmatarie del punto n. 6 del codice relativo all’accettazione del divieto di effettuare blocchi stradali nei quali la Commissione ricomprende anche le pratiche di rallentamento e quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione collettiva la circolazione stradale;

11.    che la valutazione di parte (contenuta nell’ultima previsione del codice) secondo la quale il trasporti conto terzi riguarderebbe solo il 50% dell’intero trasporto nazionale non incide sul contenuto precettivo del codice;

12. che le penali previste dall’autoregolamentazione non escludono l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 83/2000;

 

VALUTA IDONEO

il codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi sottoscritto in data 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle associazioni nazionali di categoria CUNA, UTI e FITA/CNA (quest’ultima con riserva, in persona del segretario nazionale, in attesa di sottoporre il codice alla direzione della associazione); 

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Associazioni nazionali di categoria CUNA ed UTI, FITA/CNA, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.   

     

DISPONE

      Inoltre la pubblicazione del codice di autoregolamentazione e degli estremi della delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

FINE TESTO DELIBERA

 

 

 

 

Roma, 20 giugno 2001

 

Il giorno 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma via Po n. 16/a

 

Le Associazioni nazionali dell’autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA* hanno sottoscritto il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di trasporto

 

PREMESSO

Che l’autotrasporto merci per conto terzi è effettuato da imprese sia aventi dipendenti che da soggetti imprenditoriali autonomi;

che le azioni di autotutela non comportano in nessun caso la sospensione dell’attività dell’impresa né la messa in libertà del personale senza corresponsione del salario;

che le suddette azioni si limitano a non far circolare gli automezzi in disponibilità delle stesse;

che si rende indispensabile, per un positivo confronto che produca lo sviluppo di avanzate relazioni industriali, un concreto impegno del Governo a svolgere un’azione efficace tendente a realizzare: un contenimento programmato di tutti i costi diretti ed indiretti gravanti sul settore; una consultazione costante, e possibilmente preventiva delle organizzazioni firmatarie che attuano il presente codice; il raggiungimento di obiettivi di competitività del settore in campo nazionale e comunitario; la realizzazione di una politica organica che dia come risultato profondi mutamenti strutturali del settore;

 

DICHIARANO

In attuazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, la volontà di autodefinire norme di comportamento, che si impegnano a rispettare per l’autoregolamentazione e la composizione di vertenze nel settore dell’autotrasporto di merci.

* FITA/CNA con riserva

L’autodisciplina prevede criteri circa i periodi di effettuazione delle iniziative sindacali, un congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali (ospedali, scuole, enti assistenziali, attività a ciclo continuo, ritiro del latte, distribuzione dei quotidiani).

Sono stabilite, inoltre, sedi istituzionali di mediazione e tempi di decisione delle vertenze stesse.

Le organizzazioni firmatarie prevederanno, altresì, in pendenza di trattative o mediazione avviate da concludersi in tempi ragionevolmente brevi, la possibilità di astenersi da forme di azione diretta.

 

IN PARTICOLARE

Sono identificate quattro tipologie delle azioni di autotutela:

1)                  nazionale generale

2)                  locale o territoriale

3)                  settoriale

4)                  per specifiche committenze

I tempi di preavviso dell’azione, che dovrà essere comunicata alla Commissione di garanzia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in caso di azioni locali ai Presidenti delle Regioni interessate ed ai Prefetti, sono così considerati:

a)         almeno 25 giorni per il fermo nazionale

b)         almeno 20 giorni per il fermo settoriale

c)         almeno 15 giorni per le azioni locali o nei confronti di specifica committenza

d)         il termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun tipo di azione superiore a 35 giorni.

Al fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi più generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l’effettuazione delle azioni di sciopero saranno assicurati i seguenti servizi:

-                      Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

-                      Trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte.

-                      Trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza.

-                      Trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo.

-                      Trasporto di materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle necessarie calorie al fine di garantire l’approvvigionamento solo per quanto attiene alla sicurezza degli impianti.

-                      Trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l’emergenza è sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione Civile.

-                      Trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto proprio.

La durata massima del fermo non potrà essere superiore a 5 giorni e non dovrà effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le festività Pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di scioglimento delle Camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni.

Al fine dell’informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi minimi garantiti sarà data dalle Organizzazioni degli autotrasportatori comunicazione delle  modalità delle azioni di autotutela alle Autorità competenti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Organi di informazione, agli appositi Uffici costituiti presso le  Autorità competenti ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n, 83/2000, e ciò almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’azione di autotutela.

La proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale.

L’astensione collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le medesime caratteristiche già proclamate e rese di pubblico dominio dalle OO. SS. riconosciute maggiormente rappresentative, relative al trasporto merci ferroviario e via mare.

Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

Le associazioni che contravvengono al presente protocollo non potranno per un periodo massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui all’art. 13 del D.M. 18/11/82 e saranno escluse dalle commissioni tecniche relative ai problemi dell’autotrasporto costituite con appositi D.M. dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I singoli soggetti così come indicati nella legge n.146 del 12 giugno 1990 che aderiscono ad astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell’art 21 della legge 298/74.

Il presente codice di autoregolamentazione riguarda esclusivamente il trasporto merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell’intero trasportato nazionale.

Per Coordinamento Unitario Autotrasporto – CUNA

Il Presidente: Elio Cavalli

 

Per Unione Trasportatori Italiani- UTI

Il Vice Presidente: Franco Tumino

 

* Per Associazione Nazionale Piccole e  Medie Imprese Trasporto Merci – FITA/CNA

Sottoscrive il Segretario Nazionale Maurizio Longo con riserva di approvazione da parte della propria Direzione Nazionale