Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 3 agosto 2001
CIRCOLARE N. 109/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL FERMO -
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI SCIOPERI DEL 19/07/2001.
In ottemperanza alla legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, l’Uti, il Cuna e
la Fita (quest’ultima con
riserva) hanno sottoscritto un codice di autoregolamentazione del fermo
dell’autotrasporto. Il codice è stato valutato idoneo dalla Commissione di
Garanzia sugli Scioperi che da tempo ne
sollecitava l’adozione per contemperare, analogamente a quanto è già stato
fatto per lo sciopero dei lavoratori dipendenti, l’esercizio del fermo con il
godimento dei diritti fondamentali della persona (quali in particolare
l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici).
Questi nel dettaglio gli aspetti principali del codice:
·
il fermo
non potrà avere una durata superiore a 5 giorni; al riguardo la Commissione di
Garanzia ha escluso “che azioni di fermo possano essere legittimamente
proclamate come contigue a periodi di fermo (escluse le domeniche) fissati per
ragioni di traffico o altro dall’Autorità";
·
nessun fermo
potrà essere effettuato durante determinati periodi di franchigia (dal 20
dicembre al 6 gennaio, nella settimana precedente e in quella successiva alle
festività pasquali e dal 10 al 20 agosto), nonché in concomitanza di agitazioni
del trasporto ferroviario e marittimo; in ogni caso tra un fermo e l’altro
dovranno intercorrere almeno 30 giorni;
·
durante il fermo
dovranno comunque essere garantiti una serie di servizi espressamente indicati
tra cui il trasporto di carburante nella misura del 50%; al riguardo la
Commissione di Garanzia ha precisato che sarà messa a punto un’idonea procedura
atta a garantire il rispetto della suddetta percentuale;
·
il fermo dovrà essere proclamato con un
preavviso di almeno 25 giorni e in ogni caso non superiore a 35;
·
lo svolgimento del fermo non dovrà comportare
l’effettuazione di blocchi stradali tra i quali la Commissione di
Garanzia ha ricompreso anche “le pratiche di
rallentamento e quant’altro
venga a turbare la circolazione stradale”;
·
alle associazioni che non si atterranno alle
disposizioni del codice saranno applicate specifiche sanzioni in aggiunta a
quelle ordinarie previste dalla richiamata legge 146.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.115/2000
|
|
Allegati due |
|
M/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
___________________
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 01/93
Seduta: 19.7.2001
FATTO: sottoscrizione in data 20
giugno 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia del codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto
terzi sottoscritto dalle associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA/CNA.
DELIBERAZIONE:
valutazione di idoneità del codice.
MOTIVAZIONE: il
codice risulta conforme alla l. n.146/90,
come modificata dalla l. n. 83/2000 ed a quanto stabilito
dalla Commissione nella proposta dell’8 marzo 2001.
su proposta
del Prof. Prosperetti, nel proc. n. pos.
10809, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:
1.
che ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge n. 146/1990
l’autotrasporto delle merci, costituisce servizio pubblico essenziale volto a
garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti
energetici indispensabili alla tutela dei beni di cui alla lett. a) dello
stesso articolo;
2.
che con nota
del 23 ottobre 2000 le Organizzazioni nazionali degli Autotrasportatori CUNA ed
UTI avevano inviato il codice di autoregolamentazione già concordato con il
Governo in data 2.2.1994, ma che all’epoca la Commissione con delibera del
7.4.1994 non valutò idoneo;
3.
che, con
successiva delibera del 15 giugno 2000 la Commissione aveva rilevato che il
codice di autoregolamentazione CUNA ed UTI non teneva conto di quanto previsto
nell'accordo CONFETRA del 1° marzo 1991 (Confederazione Generale Italiana del
Traffico e dei Trasporti- valutato idoneo dalla Commissione nella parte in cui
contiene clausole attuative della l. n. 146/90),
circa la previsione del trasporto di carburante e di combustibile per la rete
di pubblico approvvigionamento, sicchè la Commissione
riteneva che il codice di autoregolamentazione del
1994 non poteva essere valutato idoneo;
4.
che
pertanto, la Commissione disponeva nella seduta dell’8 marzo 2001 l'apertura
della procedura ex art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 146/90 come modificata
dalla l. n. 83/2000 e formulava la proposta integrativa del codice CUNA - UTI
(già UNATRAS) del 2. 2. 1994 ai sensi degli artt.13, comma 1, lett. a), e 2 bis l. n.146/90
come modificati dalla l. n. 83/2000;
5. che tale proposta della Commissione aveva
integrato il codice di autoregolamentazione del 1994
(non valutato idoneo) degli autotrasportatori in conto terzi con particolare
riferimento ai seguenti punti:
a.
aumento delle
prestazioni indispensabili con l’inserimento nella elencazione dei servizi il
trasporto di tutti i prodotti necessari alle case di cura (essendo già previsto
dal codice del 1994 il trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali,
farmacie, cliniche, mense, ecc);
b.
previsione del
trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento a giorni
alterni;
c.
riduzione della
durata massima del fermo, portato a quattro i giorni di astensione massima
(contro i sette del codice del 1994);
d.
aumento della
franchigia natalizia;
e.
introduzione del
principio secondo cui le modalità della protesta non possono intralciare la
normale circolazione veicolare;
f.
previsione della
regola secondo cui le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso
di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali;
g.
istituzione del
divieto di concomitanza con altre astensioni collettive nel settore dei
trasporti.
6. che successivamente le associazioni nazionali dell’autotrasporto
in conto terzi CUNA, UTI, FITA/CNA sono state audite
in data 6 giugno 2001 ed è stata verificata
la volontà delle predette ad addivenire ad un autonomo codice di
autoregolamentazione che raccogliesse nella sostanza le indicazioni di cui alla
proposta della Commissione, pertanto la Commissione soprassedeva alla
regolamentazione provvisoria in attesa di valutare il nuovo preannunciato
codice di autoregolamentazione;
7. che le
associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA-CNA, in data 20 giugno 2001 si sono
riunite presso la Commissione di Garanzia ed all’esito di un incontro con il
Commissario delegato hanno formulato il nuovo codice di autoregolamentazione;
8. che tale codice è stato
sottoscritto dalle associazioni nazionali CUNA, UTI, FITA/CNA (la quale ultima
ha sottoscritto con riserva, in persona del segretario nazionale, in attesa di avere il definitivo pronunciamento della
propria direzione nazionale);
9. che a tutt’oggi
nessuna conferma è pervenuta da parte della Associazione FITA/CNA ma, essendo
di per sé già sufficientemente rappresentative le altre associazioni nazionali
firmatarie, la Commissione può, comunque, procedere alla valutazione definitiva
del codice;
10. che la Commissione in
data 21 giugno 2001 ha provveduto ad inviare alle
Associazioni Nazionali degli Utenti con nota prot. n. 5592, il codice sottoscritto presso la Commissione;
11. che in data 22 giugno
2001 è pervenuto il parere favorevole sul codice dell’Associazione degli Utenti
Unione Nazionale Consumatori ed in data 27 giugno 2001 il parere favorevole della Associazione degli utenti ADOC e che, inoltre, in data
18.7.2001 è pervenuto il parere favorevole del CODACONS;
CONSIDERATO
1.
che,
rispetto al codice qui valutato, la precedente proposta della Commissione
costituisce un mero parametro di valutazione, al quale, del resto, lo stesso
codice si allinea nei punti essenziali;
2.
che i
termini di preavviso sono stati abbreviati rispetto a quelli della proposta, sicchè il preavviso per il “fermo nazionale” è stato
portato da 40 giorni a 25 giorni, e quello per il “fermo settoriale” da 30
giorni a 20 giorni. Tale riduzione si è resa necessaria per evitare fenomeni di
“prenotazione” da parte di altre categorie, atteso
che, al punto n. 7 dell’accordo si prevede il divieto di sciopero in
concomitanza con gli altri scioperi proclamati nel settore del trasporto
ferroviario e marittimo; sicchè è stato, altresì,
previsto un massimo di preavviso di 35 giorni;
3.
che al punto
n. 3 del codice è stato opportunamente inserito il trasporto di materiale
elettorale;
4.
che il
codice accoglie tutte le prestazioni indispensabili indicate nella proposta nonchè la fondamentale prestazione in ordine al trasporto
di carburante, che nella proposta della Commissione dell’8 marzo 2001 era
indicata come riferita a giorni alterni e che nel codice di
autoregolamentazione risulta accolta nella misura del trasporto giornaliero del
50% rispetto all’ordinario approvvigionamento, anche se a tale percentuale di
trasporto giornaliero si dovrà arrivare tenendo conto del trasporto effettuato
in conto proprio dalle compagnie petrolifere;
5.
che idonea
procedura applicativa del codice di autoregolamentazione provvederà ad
individuare i mezzi e gli autisti comandati a garantire la percentuale di
approvvigionamento necessaria a raggiungere il 50% del normale servizio,
corrispondente alla prestazione minima indispensabile di approvvigionamento del
carburante;
6.
che il
codice aumenta di un giorno la durata massima del fermo rispetto ai quattro
giorni della proposta della Commissione, portando la durata massima a cinque
giorni, il che trova giustificazione nella capacità di stoccaggio dei
supermercati e dei distributori di carburante stimabili in tre-quattro
giorni, e comunque nelle prestazioni minime previste;
7.
che in
ordine al collegato aspetto del mancato trasporto di beni deperibili, va
rilevato che l'art. 1, comma 2. lett. a), L. 146/90, menziona le merci deperibili solo con
riferimento allo sciopero delle dogane, e ciò in considerazione del danno
irreparabile che potrebbe provocare lo sciopero dei doganieri a seguito del
fermo di merci deperibili già caricate su mezzi di trasporto, mentre lo
sciopero degli autotrasportatori, opportunamente preavvisato, non è destinato a
determinare il deperimento delle merci, che se caricate si intende debbano
essere portate a destinazione;
8.
che la ratio
del codice di autoregolamentazione che valuta in un massimo di cinque giorni la
possibilità di sopportazione da parte dei cittadini e del sistema produttivo
del fermo dell’autotrasporto, porta ad escludere che tali azioni di fermo
possano essere legittimamente proclamate come contigue a periodi di fermo (escluse
le domeniche) fissati per ragioni di traffico, o altro, dall’Autorità;
9.
che, poichè la rarefazione è espressamente garantita dalla
previsione di un intervallo tra un’azione e l’altra non inferiore a 30 giorni,
il fermo dell’autotrasporto, (che non può superare i 5 giorni) non arreca
pregiudizio agli utenti nel mese di dicembre, con particolare riferimento alle
festività natalizie;
10.
che il
codice di autoregolamentazione si segnala positivamente per l’accettazione da
parte delle associazioni firmatarie del punto n. 6 del codice relativo
all’accettazione del divieto di effettuare blocchi stradali nei quali la
Commissione ricomprende anche le pratiche di
rallentamento e quant’altro venga a turbare ai fini
dell’azione collettiva la circolazione stradale;
11.
che la
valutazione di parte (contenuta nell’ultima previsione del codice) secondo la
quale il trasporti conto terzi riguarderebbe solo il 50% dell’intero trasporto
nazionale non incide sul contenuto precettivo del
codice;
12. che le penali previste
dall’autoregolamentazione non escludono l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge n. 83/2000;
VALUTA IDONEO
il codice
di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi sottoscritto in
data 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle
associazioni nazionali di categoria CUNA, UTI e FITA/CNA (quest’ultima
con riserva, in persona del segretario nazionale, in attesa di sottoporre il
codice alla direzione della associazione);
la trasmissione della presente
delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
alle Associazioni nazionali di categoria CUNA ed UTI, FITA/CNA, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre la pubblicazione
del codice di autoregolamentazione e degli estremi
della delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
FINE
TESTO DELIBERA
Roma, 20 giugno 2001
Il giorno
20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma via Po n. 16/a
Le Associazioni nazionali
dell’autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA* hanno sottoscritto il
seguente codice di autoregolamentazione del diritto di
sciopero sul fermo del servizio di trasporto
Che l’autotrasporto merci per conto terzi è effettuato da imprese sia aventi dipendenti che da
soggetti imprenditoriali autonomi;
che le azioni di autotutela
non comportano in nessun caso la sospensione dell’attività dell’impresa né la
messa in libertà del personale senza corresponsione del salario;
che le suddette azioni si limitano a non far circolare
gli automezzi in disponibilità delle stesse;
che si rende indispensabile, per un positivo confronto
che produca lo sviluppo di avanzate relazioni industriali, un concreto impegno
del Governo a svolgere un’azione efficace tendente a realizzare: un
contenimento programmato di tutti i costi diretti ed indiretti gravanti sul
settore; una consultazione costante, e possibilmente preventiva delle
organizzazioni firmatarie che attuano il presente codice; il raggiungimento di
obiettivi di competitività del settore in campo nazionale e comunitario; la
realizzazione di una politica organica che dia come risultato profondi
mutamenti strutturali del settore;
In attuazione della legge 146/1990 e
successive modificazioni, la volontà di autodefinire norme di comportamento, che
si impegnano a rispettare per l’autoregolamentazione e
la composizione di vertenze nel settore dell’autotrasporto di merci.
* FITA/CNA con riserva
L’autodisciplina prevede criteri circa i
periodi di effettuazione delle iniziative sindacali,
un congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali (ospedali,
scuole, enti assistenziali, attività a ciclo continuo, ritiro del latte,
distribuzione dei quotidiani).
Sono stabilite, inoltre, sedi istituzionali
di mediazione e tempi di decisione delle vertenze stesse.
Le organizzazioni firmatarie prevederanno, altresì, in pendenza di trattative o
mediazione avviate da concludersi in tempi
ragionevolmente brevi, la possibilità di astenersi da forme di azione diretta.
Sono identificate quattro tipologie delle
azioni di autotutela:
1)
nazionale generale
2)
locale o territoriale
3)
settoriale
4)
per specifiche committenze
I tempi di preavviso dell’azione, che dovrà
essere comunicata alla Commissione di garanzia, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in caso di azioni locali ai Presidenti delle Regioni interessate ed
ai Prefetti, sono così considerati:
a) almeno
25 giorni per il fermo nazionale
b) almeno
20 giorni per il fermo settoriale
c) almeno
15 giorni per le azioni locali o nei confronti di specifica committenza
d) il
termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun tipo di azione superiore a 35 giorni.
Al fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi
più generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non
inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l’effettuazione delle
azioni di sciopero saranno assicurati i seguenti servizi:
-
Trasporto e
distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di
garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle
consultazioni elettorali.
-
Trasporto e
distribuzione a giorni alterni del latte.
-
Trasporto di tutti i
prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri,
mense, scuole, cliniche, case di cura,
al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza.
-
Trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i
rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo.
-
Trasporto di materiali
agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle
necessarie calorie al fine di garantire l’approvvigionamento solo per quanto
attiene alla sicurezza degli impianti.
-
Trasporto di rifiuti,
acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l’emergenza è sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata
dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione Civile.
-
Trasporto di carburante
alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si
realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto
proprio.
La durata massima del fermo non potrà essere
superiore a 5 giorni e non dovrà effettuarsi dal 20
dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le
festività Pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di
scioglimento delle Camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e
successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere
ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni.
Al fine dell’informazione agli utenti dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi minimi
garantiti sarà data dalle Organizzazioni degli autotrasportatori comunicazione
delle modalità delle azioni di autotutela alle Autorità competenti, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, agli Organi di informazione, agli appositi Uffici
costituiti presso le Autorità competenti
ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 l. n. 146/1990 come modificata dalla
legge n, 83/2000, e ciò almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’azione di autotutela.
La proclamazione della protesta non dovrà
prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative
già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione
stradale.
L’astensione
collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le
medesime caratteristiche già proclamate e rese di pubblico dominio dalle OO. SS. riconosciute maggiormente rappresentative, relative al
trasporto merci ferroviario e via mare.
Le agitazioni debbono
essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità
naturali.
Le associazioni che contravvengono al
presente protocollo non potranno per un periodo
massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui all’art. 13 del
D.M. 18/11/82 e saranno escluse dalle commissioni tecniche relative ai problemi
dell’autotrasporto costituite con appositi D.M. dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
I singoli soggetti così come indicati nella
legge n.146 del 12 giugno 1990 che aderiscono ad
astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice
incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell’art 21 della legge
298/74.
Il presente codice di autoregolamentazione
riguarda esclusivamente il trasporto merci in conto terzi che, come noto,
assicura il 50% dell’intero trasportato nazionale.
Per Coordinamento Unitario Autotrasporto – CUNA
Il Presidente: Elio Cavalli
Per Unione Trasportatori Italiani- UTI
Il Vice Presidente: Franco Tumino
* Per Associazione Nazionale Piccole e Medie Imprese Trasporto
Merci – FITA/CNA
Sottoscrive il Segretario Nazionale
Maurizio Longo con riserva di approvazione
da parte della propria Direzione Nazionale