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Roma, 6 agosto 2001
CIRCOLARE N. 113/2001
OGGETTO:
TRIBUTI – PREVIDENZA - PROROGA VERSAMENTI AL 24 AGOSTO – DPCM 24/7/2001, SU
G.U. N. 177 DELL’ 1/8/2001 – MESSAGGIO INPS N. 133 DEL 2/8/2001.
In considerazione del periodo
festivo sono stati prorogati al 24 agosto, senza applicazione di alcuna
maggiorazione, i termini di tutti i versamenti fiscali e previdenziali
effettuabili in via unificata tramite il modello F24.
È stato altresì differito al 17
settembre la presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché degli
elenchi degli acquisti e delle cessioni comunitari (Intrastat).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
due
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G. U n.177 del 1-8-2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 LUGLIO 2001
Proroga degli inadempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
Differimento dei termini di versamento e di presentazione delle
dichiarazioni periodiche IVA
1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2001, entro il giorno 24, puo' essere effettuato entro
la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
2 Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, e successive modificazioni, i cui termini di
presentazione scadono nel mese di agosto 2001, sono presentate in via
telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il
17 settembre 2001.
3. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di
presentazione scadono nel mese di agosto 2001 sono presentati entro
il 17 settembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
MESSAGGIO
INPS N. 133 DEL 2/8/2001
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI |
OGGETTO: |
Differimento dei termini per i versamenti
contributivi aventi scadenza entro il giorno 24 del mese di agosto 2001. D.P.C.M. 24.07.2001. |
SOMMARIO: |
Il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
aventi scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, può essere
effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione. |
L'art. 1 del D.P.C.M 24 luglio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto
2001, dispone che "Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2001, entro il giorno 24, può essere effettuato entro la
predetta data, senza alcuna maggiorazione".
Il
differimento al 24 agosto riguarda tutti i versamenti unitari che si devono
effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di
collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari
di posizioni assicurative in una delle gestione amministrate dall'Istituto.
Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10,
per effetto del differimento del termine fissato per il versamento dei
contributi , risulta prorogato alla stessa data - a norma dell'art. 30 della legge n. 843/1978 - anche
il termine di presentazione
della denuncia di mod. DM10/2.
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f.to IL DIRETTORE
GENERALE TRIZZINO |
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