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Roma, 28 agosto 2001
CIRCOLARE N.116/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE ACCISE
GASOLIO PER IL III TRIMESTRE 2001 – LEGGE 4.8.2001, N.330,
SU G.U. N.191 DEL 18.8.2001.
La legge indicata in oggetto ha convertito senza modificazioni
il decreto legge 30 giugno 2001, n.246, con il quale è stata prevista la proroga per ulteriori tre mesi
(dall’1 luglio al 30 settembre 2001) dello sconto di 100 lire/litro sull’accisa gasolio.
Com’è noto, la riduzione compete
alle imprese di autotrasporto, in conto terzi e in
conto proprio, per il gasolio utilizzato con veicoli superiori alle 3,5
tonnellate. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre,
l’importo dello sconto potrà essere eventualmente rideterminato
in funzione dell’andamento del prezzo del gasolio
intervenuto nel trimestre di riferimento.
Per il riconoscimento del beneficio le
imprese dovranno presentare entro il 30 novembre 2001 agli Uffici Tecnici di Finanza
la dichiarazione dei consumi (il modello è lo stesso utilizzato per lo sconto
del primo semestre 2001, reperibile sul sito internet www.finanze.it. Decorsi 60 giorni dalla
presentazione dell’istanza senza che gli Uffici abbiano sollevato eccezioni, i
beneficiari potranno compensare l’importo a credito con i versamenti fiscali e
previdenziali effettuati col modello F24; in alternativa è consentito chiedere
il rimborso in denaro.
Si rammenta con l’occasione che il 31 agosto scade il termine di
presentazione delle istanze per la riduzione accise del primo semestre 2001.
Circa il procedimento aperto dalla Commissione Europea nei confronti
dell’Italia in merito alla presunta violazione delle disposizioni comunitarie
sugli aiuti di Stato, si è in attesa della decisione
della Commissione dopo che il Governo italiano ha addotto le proprie tesi
difensive lo scorso mese di luglio.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.101/2001 |
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Allegato uno |
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G.U. n. 191 del 18-8-2001 (fonte Guritel)
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n.246
Testo del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001), coordinato con la legge di
conversione 4 agosto 2001, n. 330 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
- alla pag. 3), recante: "Disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche
IVA, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica
e di contributo unificato sugli atti giudiziari".
Art. 1.
Disposizioni in materia di accise
1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del
progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a
quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano
immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei
periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o
parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92.
4. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L.
100.000 per mille litri di prodotto.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1o luglio 2001 al
30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da
compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle
attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo
decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto.
10. Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 30 per
ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
OMISSIS