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Roma, 28 agosto 2001

 

CIRCOLARE N.116/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – RIDUZIONE ACCISE GASOLIO PER IL III TRIMESTRE 2001 – LEGGE 4.8.2001, N.330, SU G.U. N.191 DEL 18.8.2001.

 

La legge indicata in oggetto ha convertito senza modificazioni il decreto legge 30 giugno 2001, n.246, con il quale è stata prevista la proroga per ulteriori tre mesi (dall’1 luglio al 30 settembre 2001) dello sconto di 100 lire/litro sull’accisa gasolio.

 

Com’è noto, la riduzione compete alle imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio, per il gasolio utilizzato con veicoli superiori alle 3,5 tonnellate. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre, l’importo dello sconto potrà essere eventualmente rideterminato in funzione dell’andamento del prezzo del gasolio intervenuto nel trimestre di riferimento.

 

Per il riconoscimento del beneficio le imprese dovranno presentare entro il 30 novembre 2001 agli Uffici Tecnici di Finanza la dichiarazione dei consumi (il modello è lo stesso utilizzato per lo sconto del primo semestre 2001, reperibile sul sito internet www.finanze.it. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che gli Uffici abbiano sollevato eccezioni, i beneficiari potranno compensare l’importo a credito con i versamenti fiscali e previdenziali effettuati col modello F24; in alternativa è consentito chiedere il rimborso in denaro.

 

Si rammenta con l’occasione che il 31 agosto scade il termine di presentazione delle istanze per la riduzione accise del primo semestre 2001.

 

Circa il procedimento aperto dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia in merito alla presunta violazione delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, si è in attesa della decisione della Commissione dopo che il Governo italiano ha addotto le proprie tesi difensive lo scorso mese di luglio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.101/2001

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n. 191 del 18-8-2001 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n.246

Testo del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (in Gazzetta Ufficiale - 
serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001), coordinato con la legge di
conversione 4 agosto 2001, n. 330 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
- alla pag. 3), recante: "Disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche
IVA, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica
e di contributo unificato sugli atti giudiziari".
 
                                   Art. 1.
                      Disposizioni in materia di accise
      1.  Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
    tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
    progetto-pilota  triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
    unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
    produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
    1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni, nel testo previgente a
    quello  modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
    2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
    ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano
    immessi  in  consumo  entro  il  30 settembre 2001, i quantitativi di
    "biodiesel"  esente  complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei
    periodi  1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
    e  1o  luglio  2000-30 giugno  2001.  In  caso  di rinuncia, totale o
    parziale,  alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
    di  un  beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
    alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
      2.  Le  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi indicati
    nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
    prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
      3.  Per  il  periodo  1o luglio  2001-30 settembre  2001 il gasolio
    utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
    modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
    contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
    del  decreto-legge  15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge
    14 aprile 2000, n. 92.
      4.  A  decorrere  dal  1o luglio  2001 e fino al 30 settembre 2001,
    l'accisa  sul   gas  metano,     prevista nell'allegato I del  testo
    unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
    produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
    1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento
    per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi
    superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
      5.  A  decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
    l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
    legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
    emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
    modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
    esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
    massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta di L.
    100.000 per mille litri di prodotto.
      6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
    soggetti:
        a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
    l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
    1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
        b) alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,
    regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
    regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
    successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
    1997;
        c) agli  enti  pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
    in servizio pubblico per trasporto di persone.
      7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
    pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 ottobre 2001, e'
    eventualmente  rideterminata,  per  il  periodo dal 1o luglio 2001 al
    30 settembre  2001,  la  riduzione  di  cui  al  comma  5, in modo da
    compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
    per   autotrazione,  rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle
    attivita'  produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
    risulti  alla  fine  del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
    prima  settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
    piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo
    decreto  vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione
    contabile dei crediti di imposta.
      8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
    compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
    di  cui  ai  commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
    2001,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
    dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
    recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
    le  attivita'  di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
    della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
      9.  Per  il  periodo  1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
    della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
    lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e successive
    modificazioni,  e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come
    combustibile  per  riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di
    petrolio liquefatto.
      10.  Per  il  periodo  dal  1o luglio  2001  al  30 settembre 2001,
    l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
    dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
    n.  448,  e successive modificazioni,    e' aumentato    di L. 30 per
    ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
    
 
 
    OMISSIS