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Roma, 28 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 117/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – ACCESSO AL MERCATO – CIRCOLARE MINISTERIALE APC5 N.24 DEL 19.7.2001.

 

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha illustrato le nuove disposizioni sull’accesso al mercato di cui al decreto legge n.256/2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.334.

 

In particolare il Ministero ha ribadito che le imprese già iscritte all’Albo alla data del 30 giugno 2001, in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione (capacità finanziaria, capacità professionale, onorabilità) e titolari di autorizzazione globale o contingentata, possono aumentare liberamente il parco veicolare con qualsiasi tipologia di veicoli, previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità illustrate nella precedente circolare ministeriale 1659/PA del 2 luglio 2001; per ogni veicolo supplementare la capacità finanziaria dovrà essere aggiornata di 5 milioni di lire.

 

Le imprese iscritte all’Albo alla predetta data del 30 giugno 2001 ma titolari di autorizzazioni non contingentate (es. per veicoli eccezionali, betoniere, ecc.), ovvero le imprese iscritte con le particolari categorie di veicoli di cui al D.M. 198/91 (es. veicoli inferiori a 6 tonnellate, veicoli per trasporto rifiuti, ecc.), potranno immatricolare liberamente solo veicoli delle stessa tipologia, mentre per l’immatricolazione di veicoli diversi varranno le regole delle nuove imprese.

 

Fino al 30 giugno 2003 nuove imprese potranno accedere all’attività solo attraverso l’acquisizione, per cessione d’azienda, di un’im­presa di trasporto o dell’intero parco veicolare di un’impresa iscritta all’Albo alla data del 30 giugno 2001.

 

La circolare rammenta che le imprese che hanno rinunciato alle autorizzazioni ai sensi del decreto n.212/1998 non potranno aumentare la capacità di trasporto per un periodo di cinque anni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.110/2001

 

Allegati due

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Unità di Gestione

Autotrasporto di persone e cose

 

APC 5 - Prot. n.1825

Circolare APC n. 24                                                                  Roma, li 19/7/2001

 

INDIRIZZI OMESSI

 

OGGETTO: Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 256.

Si fa seguito alla circolare 1659/PA del 2 luglio c.a. per dettare le disposizioni attuative del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4/7/01.

In base a quanto stabilito dall’art 2 di detto provvedimento, si distinguono le fattispecie di seguito elencate.

1. Imprese già iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 30.6.2001.

A) Imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in possesso di tutti i requisiti relativi all’accesso alla professione (capacità finanziaria, capacità professionale; onorabilità) alla data del 30/6/2001 e titolari alla stessa data di autorizzazione globale o contingentata.

Tali imprese possono aumentare liberamente il proprio parco veicolare con ogni tipologia di veicoli previa presentazione della domanda contenente l’autocertificazione, come già specificato con circolare 1659/PA del 2/7/01, ottenendo l’immatricolazione dei relativi veicoli per uso di terzi.

Si ricorda che le stesse imprese, per immatricolare nuovi veicoli, devono aggiornare la capacità finanziaria, in misura pari a 5 milioni di lire per ogni veicolo supplementare.

B) Imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell’art.1 del DM 198/91 con la dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità alla data del 30/6/2001.

Tali imprese possono, fino alla data del 31/12/01 continuare ad esercitare con le stesse tipologie di veicoli previste dallo stesso art. 1 DM 198/91. Qualora le predette imprese vogliano acquistare veicoli di diversa tipologia devono dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria e dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo, ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attività.

C) Imprese iscritte nell’elenco separato dell’Albo (c.d. iscrizione provvisoria) in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (capacità finanziaria; capacità professionale; onorabilità) alla del 30/6/2001 e sprovviste di titolo autorizzativo.

Tali imprese, per poter esercitare devono dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attività.

Si precisa che, qualora una impresa risulti alla data del 30/6/2001 priva di veicoli ma in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, non revocato da parte dei competenti uffici, può immatricolare liberamente, qualora rientri nella fattispecie sub A).

2. Nuove imprese.

Dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003 le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità professionale e capacità finanziaria, essere iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d’azienda, impresa di trasporto o intero parco veicolare di impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attività e quindi abbia richiesto la cancellazione dall’albo.

Pertanto, può essere acquisita soltanto impresa (o parco) che alla data del 30/6/2001 risulti regolarmente iscritta all’Albo ed in possesso di autorizzazione globale o contingentata.

Si precisa inoltre che:

A) nulla è innovato per le imprese titolari di autorizzazioni liberamente rilasciate (es.: SAI, 70/115, betoniere, ecc.), che possono quindi ottenere l’immatricolazione di ulteriori veicoli della stessa tipologia. Parimenti, coloro che intendono accedere al mercato unicamente con veicoli del tipo SAI, 70/115, ecc., possono esercitare l‘attività una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo (con la dimostrazione dei tre requisiti relativi all’accesso alla professione). Resta inteso che, qualora dette imprese, di vecchia o di nuova costituzione, intendano dotarsi di veicoli superiori ai predetti limiti, devono dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto o intero parco veicolare di impresa iscritta all’Albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attività e quindi abbia richiesto la cancellazione dall’Albo stesso;

B) fino al 31/12/01 le imprese che intendono esercitare la professione con veicoli rientranti nel disposto dell’art. 1 del DM 198/91 possono richiedere l’iscrizione all’Albo con la sola dimostrazione del requisito dell’onorabilità;

C) le imprese cedenti potranno nuovamente esercitare la professione rispettando il dettato dell’ultimo comma dell’art. 43 della Legge 298/74 e dell’art. 2 del Decreto Legge 256/01. Resta inoltre fermo quanto disposto dal DM 212/98, art. 10, comma 4;

D)      con decreto dirigenziale, nelle more della formale istituzione di un documento amministrativo di trasporto, in attuazione delle emanande disposizioni del nuovo codice della strada, verranno date disposizioni transitorie, per consentire la verifica del nuovo assetto del settore.

IL DIRETTORE

Dirigente Generale

Dr.ssa  Clara Ricozzi

 

 

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

UNITA’ DI GESTIONE

AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

A.P.C.   5
Prot.n.1659 P/A                                                                                               Roma, 2 luglio 2001

 

A Tutti gli Uffici Provinciali

M.C.T.C.

LORO SEDI

 

OGGETTO: Liberalizzazione sistema autorizzativo.

 

A seguito di quanto previsto all’art. 21 del Decreto Legislativo 395/2000 e dal Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri in data 28 giugno u.s. ed in corso di pubblicazione, dal l° luglio 2001 è cessato il sistema autorizzativo.

Pertanto le imprese che alla data del 30/6/2001 risultino in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione, siano iscritte all’Albo e titolari, alla stessa data, di autorizzazione globale od autorizzazione contingentata, possono immatricolare nuovi veicoli.

Con riserva di ulteriori disposizioni, si invitano gli Uffici Provinciali a voler ricevere, in questa prima fase, le richieste delle imprese interessate nelle quali sia contenuta autocertificazione con l’indicazione del possesso dei requisiti sopra previsti.

 

Con decreto dirigenziale saranno indicate le procedure amministrative riguardanti le imprese di cui sopra, che possono liberamente esercitare sul mercato, nonché quelle riguardanti le imprese che intendono iniziare l’attività di autotrasporto, per le quali secondo il citato decreto legge, è necessario, fino al 30 giugno 2003, che sia acquisita altra impresa già autorizzata, ovvero l’intero parco veicolare di impresa cessata.

Con l’occasione si rammenta che, così come previsto dal citato decreto legge, continuano ad applicarsi le norme precedenti al D.Lgs. 395/2000 per quanto attiene l’accesso alla professione merci e viaggiatori.

 

IL DIRETTORE DELL’APC

Dirigente Generale

(Dr.ssa Clara Ricozzi)