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Roma, 28 agosto 2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO
– ACCESSO AL MERCATO – CIRCOLARE MINISTERIALE APC5 N.24
DEL 19.7.2001.
Con la circolare indicata in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha
illustrato le nuove disposizioni sull’accesso al mercato di cui al decreto
legge n.256/2001, convertito nella legge 20 agosto
2001, n.334.
In particolare il Ministero ha ribadito che le imprese già iscritte all’Albo alla data del
30 giugno 2001, in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione
(capacità finanziaria, capacità professionale, onorabilità) e titolari di
autorizzazione globale o contingentata, possono aumentare liberamente il parco
veicolare con qualsiasi tipologia di veicoli, previa presentazione di apposita
domanda secondo le modalità illustrate nella precedente circolare ministeriale
1659/PA del 2 luglio 2001; per ogni veicolo supplementare la capacità
finanziaria dovrà essere aggiornata di 5 milioni di lire.
Le imprese iscritte all’Albo alla predetta
data del 30 giugno 2001 ma titolari di autorizzazioni
non contingentate (es. per veicoli eccezionali, betoniere, ecc.), ovvero le
imprese iscritte con le particolari categorie di veicoli di cui al D.M. 198/91
(es. veicoli inferiori a 6 tonnellate, veicoli per trasporto rifiuti, ecc.),
potranno immatricolare liberamente solo veicoli delle stessa tipologia, mentre
per l’immatricolazione di veicoli diversi varranno le regole delle nuove imprese.
Fino al 30 giugno 2003 nuove imprese
potranno accedere all’attività solo attraverso
l’acquisizione, per cessione d’azienda, di un’impresa di trasporto o
dell’intero parco veicolare di un’impresa iscritta all’Albo alla data del 30
giugno 2001.
La circolare rammenta che le imprese che
hanno rinunciato alle autorizzazioni ai sensi del decreto n.212/1998
non potranno aumentare la capacità di trasporto per un periodo di cinque anni.
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.110/2001
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Allegati due |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Unità di Gestione
Autotrasporto di persone e cose
APC 5 - Prot. n.1825
Circolare APC n. 24 Roma,
li 19/7/2001
INDIRIZZI OMESSI
OGGETTO: Decreto Legge 3
luglio 2001 n. 256.
Si fa seguito alla circolare 1659/PA
del 2 luglio c.a. per dettare le disposizioni attuative
del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in
data 4/7/01.
In base a
quanto stabilito dall’art 2 di detto provvedimento, si distinguono le
fattispecie di seguito elencate.
1. Imprese già iscritte all’Albo degli
autotrasportatori alla data del 30.6.2001.
A) Imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in possesso di tutti i requisiti relativi all’accesso
alla professione (capacità finanziaria, capacità professionale; onorabilità)
alla data del 30/6/2001 e titolari alla stessa data di autorizzazione globale o
contingentata.
Tali
imprese possono aumentare liberamente il proprio parco veicolare con ogni
tipologia di veicoli previa presentazione della domanda contenente
l’autocertificazione, come già specificato con circolare 1659/PA
del 2/7/01, ottenendo l’immatricolazione dei relativi veicoli per uso di terzi.
Si
ricorda che le stesse imprese, per immatricolare nuovi veicoli, devono
aggiornare la capacità finanziaria, in misura pari a 5 milioni di lire per ogni
veicolo supplementare.
B) Imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi ai sensi dell’art.1 del DM
198/91 con la dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità
alla data del 30/6/2001.
Tali
imprese possono, fino alla data del 31/12/01 continuare ad esercitare con le
stesse tipologie di veicoli previste dallo stesso art. 1 DM 198/91. Qualora le
predette imprese vogliano acquistare veicoli di diversa tipologia
devono dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria e
dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto,
ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo, ed in
possesso di titolo autorizzativo, globale o
contingentato, che cessi l’attività.
C) Imprese iscritte nell’elenco separato dell’Albo
(c.d. iscrizione provvisoria) in possesso dei requisiti per l’accesso alla
professione (capacità finanziaria; capacità professionale; onorabilità) alla
del 30/6/2001 e sprovviste di titolo autorizzativo.
Tali
imprese, per poter esercitare devono dimostrare di aver acquisito, per cessione
d’azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l’intero
parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi
l’attività.
Si
precisa che, qualora una impresa risulti alla data del
30/6/2001 priva di veicoli ma in possesso di titolo autorizzativo,
globale o contingentato, non revocato da parte dei competenti uffici, può
immatricolare liberamente, qualora rientri nella fattispecie sub A).
2. Nuove imprese.
Dalla
data del 1 luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003 le imprese che
intendono esercitare la professione di autotrasportatore
di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità,
capacità professionale e capacità finanziaria, essere iscritte all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito,
per cessione d’azienda, impresa di trasporto o intero parco veicolare di
impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo,
globale o contingentato, che cessi l’attività e quindi abbia richiesto la
cancellazione dall’albo.
Pertanto,
può essere acquisita soltanto impresa (o parco) che alla data del 30/6/2001 risulti regolarmente iscritta all’Albo ed in possesso di
autorizzazione globale o contingentata.
Si
precisa inoltre che:
A)
nulla è innovato per le imprese titolari di autorizzazioni
liberamente rilasciate (es.: SAI, 70/115, betoniere,
ecc.), che possono quindi ottenere l’immatricolazione di ulteriori veicoli
della stessa tipologia. Parimenti, coloro che intendono
accedere al mercato unicamente con veicoli del tipo SAI, 70/115, ecc., possono
esercitare l‘attività una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo (con la
dimostrazione dei tre requisiti relativi all’accesso alla professione). Resta
inteso che, qualora dette imprese, di vecchia o di nuova costituzione,
intendano dotarsi di veicoli superiori ai predetti limiti, devono dimostrare di
aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto
o intero parco veicolare di impresa iscritta all’Albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi
l’attività e quindi abbia richiesto la cancellazione dall’Albo stesso;
B) fino al
31/12/01 le imprese che intendono esercitare la professione con veicoli
rientranti nel disposto dell’art. 1 del DM 198/91 possono richiedere
l’iscrizione all’Albo con la sola dimostrazione del requisito dell’onorabilità;
C) le
imprese cedenti potranno nuovamente esercitare la professione rispettando il
dettato dell’ultimo comma dell’art. 43 della Legge
298/74 e dell’art. 2 del Decreto Legge 256/01. Resta inoltre fermo quanto
disposto dal DM 212/98, art. 10, comma 4;
D) con decreto dirigenziale, nelle more della
formale istituzione di un documento amministrativo di trasporto, in attuazione
delle emanande disposizioni del nuovo codice della
strada, verranno date disposizioni transitorie, per
consentire la verifica del nuovo assetto del settore.
IL
DIRETTORE
Dirigente
Generale
Dr.ssa Clara Ricozzi
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UNITA’ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
A.P.C. 5
Prot.n.1659 P/A Roma,
2 luglio 2001
A
Tutti gli Uffici Provinciali
M.C.T.C.
LORO SEDI
OGGETTO: Liberalizzazione sistema autorizzativo.
A
seguito di quanto previsto all’art. 21 del Decreto Legislativo 395/2000 e dal
Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri in data 28 giugno u.s. ed in corso
di pubblicazione, dal l° luglio 2001 è cessato il
sistema autorizzativo.
Pertanto
le imprese che alla data del 30/6/2001 risultino in
possesso dei requisiti per l’accesso alla professione, siano
iscritte all’Albo e titolari, alla stessa data, di autorizzazione globale od
autorizzazione contingentata, possono immatricolare nuovi veicoli.
Con riserva di ulteriori
disposizioni, si invitano gli Uffici Provinciali a voler ricevere, in questa
prima fase, le richieste delle imprese interessate nelle quali sia contenuta
autocertificazione con l’indicazione del possesso dei requisiti sopra previsti.
Con
decreto dirigenziale saranno indicate le procedure amministrative riguardanti le imprese di cui sopra, che possono liberamente
esercitare sul mercato, nonché quelle riguardanti le imprese che intendono
iniziare l’attività di autotrasporto, per le quali secondo il citato decreto
legge, è necessario, fino al 30 giugno 2003, che sia acquisita altra impresa
già autorizzata, ovvero l’intero parco veicolare di impresa cessata.
Con l’occasione si rammenta che, così come previsto dal
citato decreto legge, continuano ad applicarsi le norme precedenti al D.Lgs. 395/2000 per quanto attiene
l’accesso alla professione merci e viaggiatori.
IL
DIRETTORE DELL’APC
Dirigente
Generale
(Dr.ssa Clara Ricozzi)