Roma, 28 agosto 2001
CIRCOLARE N. 120/2001
OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA – ECOPUNTI PER IL
III QUADRIMESTRE 2001 – D.M. 7.8.2001 SU G.U.N.189
DEL 16.8.2001.
Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri di assegnazione degli ecopunti
necessari per il transito sul territorio austriaco nell’ultimo quadrimestre
dell’anno.
Il contingente totale di ecopunti riservato all’Italia, pari a 1.400.405 ecopunti, non ha più subìto
decurtazioni: le statistiche definitive sui transiti dell’anno 2000 hanno
infatti dimostrato che, contrariamente a quanto affermava il governo austriaco,
il superamento del numero dei transiti consentiti lo scorso anno non era stato tale
da far scattare la riduzione di ecopunti in applicazione
della cosiddetta clausola di salvaguardia.
I criteri di rinnovo di ecopunti per il III quadrimestre rimangono identici al
passato (media dei transiti del III quadrimestre 2000 e 1999 moltiplicata per
7,23). L’assegnazione alle imprese avviene in maniera automatica, senza necessità
di presentare domanda, al raggiungimento di un utilizzo pari al 90% degli ecopunti già ottenuti.
Le imprese non assegnatarie di ecopunti per l’anno 2001, o che abbiano ottenuto solo
l’assegnazione nel I quadrimestre 2001, possono richiedere ecopunti
per il III quadrimestre, presentando apposita richiesta secondo lo schema allegato
al decreto in esame e a condizione di aver effettuato transiti nel III
quadrimestre degli anni 1999 e 2000.
Com’è noto, il sistema degli ecopunti
prevede che sui veicoli utilizzati per il transito sia installato un
apparecchio che registra 
il consumo di ecopunti (ecopiastrina),
apparecchio che deve essere inizializzato dalle autorità
austriache presso gli uffici di confine. Il decreto in esame rammenta che le
domande per il rilascio delle ecopiastrine vanno
formulate secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n.11 del 2000. 
Possono essere abilitati al transito in Austria, senza alcuna limitazione,
veicoli il cui consumo di ecopunti
per ciascun transito sia valutato pari a 6; veicoli con consumo pari a 7 ecopunti possono essere abilitati solo a condizione che sostituiscano
veicoli con consumo pari o maggiore a 7. 
Infine le imprese aventi un’assegnazione per il III quadrimestre
2001 inferiore a 250 ecopunti non possono
abilitare più di 3 veicoli.
| f.to dr. Piero
  M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re
  conf.le n.156/2000 | 
|  | Allegato uno | 
|  |  | 
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G.U. n. 189 del 16-8-2001 (fonte Guritel)
DECRETO 7 agosto 2001 
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio
austriaco. Criteri per  l'assegnazione di ecopunti  per il 3o
quadrimestre 
dell'anno 2001. 
                                  Decreta:                                   Art. 1.      1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane    interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il    3o quadrimestre 2001, pari a 1.400.405.      2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e'    riservata,  per  il  3o  quadrimestre 2001 una quota pari a 1.344.389    ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale).      3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio    e'  riservata,  per  il  3o quadrimestre 2001 una quota pari a 56.016    ecopunti  (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce   Autotrasporto di merci in conto terzi                                   Art. 2.      1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento    del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di    merci  in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa,    per  il  3o  quadrimestre  dell'anno  2001,  sommando  il  numero dei    transiti  effettuati  dall'impresa  interessata  nel  3o quadrimestre    dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta viene divisa    per due e moltiplicata per 7,23.      2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini    di  quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti    i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei    periodi indicati con esclusione:        a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il    versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;        b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il    posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si    trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);      3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai    precedenti  comma  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli    ecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuati    dall'impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre    dell'anno  2000.  La riduzione non potra', comunque, essere superiore    al  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente    articolo.      4.  I  viaggi  di transito comunque effettuati nel mese di dicembre    dell'anno  2000,  non  saranno  valutati ai fini della penalizzazione    dell'assegnazione.      5.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei    transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3o quadrimestre dell'anno    1999  e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati nel    sistema informativo della Kapsch.      6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche    sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di    scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti. nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.  Art. 3.
      1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di    ecopunti  alle  imprese  interessate  superi,  per il 3o quadrimestre    dell'anno  2001,  il  numero totale degli ecopunti riservati, secondo    quanto  indicato  nell'art.  1 del presente decreto, alle imprese che    effettuano  trasporto  di  merci  in  conto  terzi,  il  numero degli    ecopunti,  calcolato  per ciascuna impresa in base ai criteri esposti    nel  precedente  art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale    pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni calcolate    per  le  singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il    3o quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto    di merci in conto terzi.                                   Art. 4.      1.  L'assegnazione  della  quota  di ecopunti attribuita a ciascuna    impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' rilasciata in due parti, la    prima  secondo  le  norme  dettate nel decreto dirigenziale 18 luglio    2001  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, la    seconda,  a saldo, verificandosi le condizioni indicate al successivo    comma   3,  a  partire  dal  momento  in  cui  gli  ecopunti  del  3o    quadrimestre  2001  verranno  accreditati  al  sistema elettronico di    rilevazione dei transiti.      2.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto    terzi,  che  hanno  ottenuto  un  assegnazione  di ecopunti per il 2o    quadrimestre  dell'anno  2001, otterranno la quota di ecopunti per il    3o  quadrimestre,  calcolata  sulla  base  dei  criteri  indicati nel    precedente  art.  2  e  rilasciata  ai  sensi  del presente articolo,    automaticamente senza necessita' di presentare la relativa domanda.      3.  L'assegnazione,  ai sensi del precedente comma 1, della seconda    parte   degli  ecopunti  spettanti  a  ciascuna  impresa  per  il  3o    quadrimestre  2001  sara' effettuata a favore di ciascuna impresa nel    momento  in  cui questa raggiunge una percentuale di utilizzo pari al    90%  degli ecopunti gia' assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi    tecnici    necessari    per    l'effettuazione   dell'operazione   di    assegnazione.      4. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata alle singole    imprese.                                   Art. 5.      1.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto    terzi,  che  non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno    2001  oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che    abbiano  effettuato  dei  transiti  in  Austria  con  ecopunti nel 3o    quadrimestre  dell'anno  1999  o  nel 3o quadrimestre dell'anno 2000,    possono  presentare  domanda,  per  ottenere  la  quota  di  ecopunti    spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data    di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.      2.  La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente    decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000    sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero    delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti    terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.      3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate    nei   comma   precedenti  comportera'  l'impossibilita'  di  ottenere    ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.      4.  L'assegnazione  degli  ecopunti alle imprese che ne hanno fatto    richiesta  ai  sensi  del  presente  articolo  avverra'  in  un'unica    soluzione  nell'ambito  dei tempi tecnici necessari per il compimento    di tale operazione.                                     Art. 5.      1.  Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto    terzi,  che  non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno    2001  oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che    abbiano  effettuato  dei  transiti  in  Austria  con  ecopunti nel 3o    quadrimestre  dell'anno  1999  o  nel 3o quadrimestre dell'anno 2000,    possono  presentare  domanda,  per  ottenere  la  quota  di  ecopunti    spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data    di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.      2.  La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente    decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000    sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero    delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti    terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.      3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate    nei   comma   precedenti  comportera'  l'impossibilita'  di  ottenere    ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001.      4.  L'assegnazione  degli  ecopunti alle imprese che ne hanno fatto    richiesta  ai  sensi  del  presente  articolo  avverra'  in  un'unica    soluzione  nell'ambito  dei tempi tecnici necessari per il compimento    di tale operazione.Autotrasporto di merci in conto proprio                                   Art. 6.      1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,    interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono    presentare  domanda,  in qualunque periodo dell'anno, per accedere al    fondo  nazionale  ecopunti  conto  proprio entro i limiti indicati al    comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.      2.  La  domanda  di  cui  al comma precedente deve essere formulata    secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione    di  un  versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)    ed  indirizzata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -    Dipartimento  dei  trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3,    via Caraci, 36 - 00157 Roma.      3.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistema    informativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente alla    richiesta  di  cui  al  comma  precedente, una domanda per ottenere i    certificati  di  registrazione  necessari  per  l'installazione delle    ecopiastrine  sui singoli veicoli secondo le modalita' indicate nella    circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della    navigazione  -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  -  Unita' di    gestione autotrasporto persone e cose (APC).Art. 7.
      1.  Le  domande  per  il  rilascio dei certificati di registrazione    necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che    effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco    devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare    n.  11  del  15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento    trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose    (APC).      2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli    in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano    trasporto  di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile,    unicamente  per  veicoli  che  abbiano un Cop-dokument che attesta un    consumo,  per  ogni  transito attraverso il territorio austriaco, non    superiore a 6 ecopunti.      3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un    consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal    sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'    alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e    aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.      4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che    per  il  3o  quadrimestre  dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di    ecopunti  non  superiore a 250, possono essere titolari di un massimo    di tre certificati di registrazione.      5.  E'  consentita,  per  le  imprese  di  cui al comma precedente,    nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori    veicoli   con   Cop-dokument  non  superiore  a  7  ecopunti,  previa    cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli    in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente    inizializzati.      6.   L'amministrazione   si   riserva  di  cancellare  d'ufficio  i    certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o    non  e'  stata  applicata  l'ecopiastrina  entro  due mesi dalla loro    emissione.      7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,    i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al    sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei    trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha    ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.      8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,    secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata    all'impresa interessata.Art. 8.
      1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti    costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione    dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare    l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto    ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare    anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate    conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha    effettuato i transiti irregolari.                                   Art. 9.      1.  Il  testo  del  presente  decreto  e  della  circolare indicata    all'art.   6   sono   disponibili   nel   sito  del  Ministero  delle    infrastrutture       e       dei       trasporti       all'indirizzo:
                                  Art. 10.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
    18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del    Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte    nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le    domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al    presente decreto, verranno archiviate.      2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.        Roma, 7 agosto 2001