Roma, 28 agosto 2001
CIRCOLARE N. 120/2001
OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA – ECOPUNTI PER IL
III QUADRIMESTRE 2001 – D.M. 7.8.2001 SU G.U.N.189
DEL 16.8.2001.
Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri di assegnazione degli ecopunti
necessari per il transito sul territorio austriaco nell’ultimo quadrimestre
dell’anno.
Il contingente totale di ecopunti riservato all’Italia, pari a 1.400.405 ecopunti, non ha più subìto
decurtazioni: le statistiche definitive sui transiti dell’anno 2000 hanno
infatti dimostrato che, contrariamente a quanto affermava il governo austriaco,
il superamento del numero dei transiti consentiti lo scorso anno non era stato tale
da far scattare la riduzione di ecopunti in applicazione
della cosiddetta clausola di salvaguardia.
I criteri di rinnovo di ecopunti per il III quadrimestre rimangono identici al
passato (media dei transiti del III quadrimestre 2000 e 1999 moltiplicata per
7,23). L’assegnazione alle imprese avviene in maniera automatica, senza necessità
di presentare domanda, al raggiungimento di un utilizzo pari al 90% degli ecopunti già ottenuti.
Le imprese non assegnatarie di ecopunti per l’anno 2001, o che abbiano ottenuto solo
l’assegnazione nel I quadrimestre 2001, possono richiedere ecopunti
per il III quadrimestre, presentando apposita richiesta secondo lo schema allegato
al decreto in esame e a condizione di aver effettuato transiti nel III
quadrimestre degli anni 1999 e 2000.
Com’è noto, il sistema degli ecopunti
prevede che sui veicoli utilizzati per il transito sia installato un
apparecchio che registra
il consumo di ecopunti (ecopiastrina),
apparecchio che deve essere inizializzato dalle autorità
austriache presso gli uffici di confine. Il decreto in esame rammenta che le
domande per il rilascio delle ecopiastrine vanno
formulate secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n.11 del 2000.
Possono essere abilitati al transito in Austria, senza alcuna limitazione,
veicoli il cui consumo di ecopunti
per ciascun transito sia valutato pari a 6; veicoli con consumo pari a 7 ecopunti possono essere abilitati solo a condizione che sostituiscano
veicoli con consumo pari o maggiore a 7.
Infine le imprese aventi un’assegnazione per il III quadrimestre
2001 inferiore a 250 ecopunti non possono
abilitare più di 3 veicoli.
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f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.156/2000 |
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Allegato uno |
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G.U. n. 189 del 16-8-2001 (fonte Guritel)
DECRETO 7 agosto 2001
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio
austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 3o
quadrimestre
dell'anno 2001.
Decreta: Art. 1. 1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 3o quadrimestre 2001, pari a 1.400.405. 2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e' riservata, per il 3o quadrimestre 2001 una quota pari a 1.344.389 ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale). 3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 3o quadrimestre 2001 una quota pari a 56.016 ecopunti (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce Autotrasporto di merci in conto terzi Art. 2. 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23. 2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione: a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti; b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali); 3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. I viaggi di transito comunque effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2000, non saranno valutati ai fini della penalizzazione dell'assegnazione. 5. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3o quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch. 6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti. nel fondo nazionale ecopunti conto proprio. Art. 3.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi. Art. 4. 1. L'assegnazione della quota di ecopunti attribuita a ciascuna impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' rilasciata in due parti, la prima secondo le norme dettate nel decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, la seconda, a saldo, verificandosi le condizioni indicate al successivo comma 3, a partire dal momento in cui gli ecopunti del 3o quadrimestre 2001 verranno accreditati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti. 2. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto un assegnazione di ecopunti per il 2o quadrimestre dell'anno 2001, otterranno la quota di ecopunti per il 3o quadrimestre, calcolata sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 2 e rilasciata ai sensi del presente articolo, automaticamente senza necessita' di presentare la relativa domanda. 3. L'assegnazione, ai sensi del precedente comma 1, della seconda parte degli ecopunti spettanti a ciascuna impresa per il 3o quadrimestre 2001 sara' effettuata a favore di ciascuna impresa nel momento in cui questa raggiunge una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione. 4. L'effettuazione dell'assegnazione verra' comunicata alle singole imprese. Art. 5. 1. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno 2001 oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che abbiano effettuato dei transiti in Austria con ecopunti nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 o nel 3o quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate nei comma precedenti comportera' l'impossibilita' di ottenere ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001. 4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi del presente articolo avverra' in un'unica soluzione nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione. Art. 5. 1. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno 2001 oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1o quadrimestre, ma che abbiano effettuato dei transiti in Austria con ecopunti nel 3o quadrimestre dell'anno 1999 o nel 3o quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il 3o quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate nei comma precedenti comportera' l'impossibilita' di ottenere ecopunti per il 3o quadrimestre dell'anno 2001. 4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi del presente articolo avverra' in un'unica soluzione nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.Autotrasporto di merci in conto proprio Art. 6. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto. 2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).Art. 7.
1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC). 2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti. 3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7. 4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il 3o quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione. 5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati. 6. L'amministrazione si riserva di cancellare d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non e' stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione. 7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.Art. 8.
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari. Art. 9. 1. Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 6 sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:
Art. 10.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate. 2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 agosto 2001