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Roma, 30 agosto 2001
CIRCOLARE N. 122/2001
OGGETTO: TRIBUTI – COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE – CIRCOLARE MINISTERIALE N.67/E DEL 6 LUGLIO 2001.
Con la circolare indicata in
oggetto l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina fiscale delle
collaborazioni coordinate e continuative introdotta con l’articolo 34 della
legge n.342/2000.
Com’è noto, in base alla nuova
normativa da quest’anno i redditi derivanti da rapporti di collaborazione non
sono più inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo (di cui all’abrogata
lettera a dell’articolo 49 del TUIR), bensì sono stati classificati tra i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 47 lettera c-bis del
TUIR).
La circolare ministeriale n.67/E
conferma le risposte fornite dal Ministero delle Finanze in occasione di una
videoconferenza tenutasi all’inizio dell’anno (risposte che sono state raccolte
nella circolare n.7/E del 26 gennaio 2001). Di seguito si riepilogano i
principali aspetti.
Qualificazione dei rapporti di
collaborazione – Vengono distinte due
categorie di collaborazioni: i rapporti di collaborazione tipici, quali
gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e
altri enti, la collaborazione a giornali e riviste e la partecipazione a
collegi e commissioni; i rapporti di collaborazione non tipizzati, individuati
sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo
della prestazione, la mancanza del vincolo di subordinazione, la mancanza di mezzi
organizzati, la presenza di una retribuzione periodica prestabilita; la circolare
rammenta che la nuova disciplina non prevede più tra i caratteri distintivi della collaborazione il contenuto intrinsecamente artistico e
professionale, pertanto anche attività manuali ed operative possono ora
rientrare tra i rapporti di collaborazione.
Determinazione del reddito – Ai fini della determinazione dei redditi
di collaborazione si rendono ora applicabili le disposizioni dell’articolo 48
del TUIR in materia di reddito di lavoro dipendente; in particolare sono
assoggettate a tassazione tutte le somme a qualunque titolo percepite dal
collaboratore; al pari dei redditi di lavoro dipendente, inoltre, i compensi
corrisposti entro il 12 gennaio di ciascun anno concorrono alla formazione del
reddito dell’anno precedente; la circolare specifica che in fase di prima
applicazione della nuova disciplina concorrono alla formazione del reddito
imponibile del periodo d’imposta 2001 i redditi percepiti nel periodo 1.1.2001
– 12.1.2002; sono esclusi dalla formazione del reddito i contributi
previdenziali obbligatori versati dal committente e dal collaboratore, nonché i
premi Inail; sono inoltre esenti da tassazione le erogazioni liberali entro il
tetto di 500 mila lire annue.
Trasferte – In base alla nuova disciplina, dall’1
gennaio 2001 si rendono applicabili anche ai collaboratori le disposizioni
sulle indennità di trasferta previste dall’articolo 48 comma 5 del TUIR
(esenzione di 90 e 150 mila lire giornaliere rispettivamente per le trasferte
in Italia e all’estero); in caso di rimborso analitico di spese documentate,
come in precedenza non concorrono a formare il reddito del collaboratore le
spese per vitto e alloggio, nel limite giornaliero di 350 mila lire per le
trasferte in Italia e 500 mila lire per quelle all’estero, e senza alcun limite
le spese di viaggio e trasporto; il nodo principale dell’applicazione della
nuova disciplina riguarda, com’è noto, la determinazione della sede di lavoro
del collaboratore nel senso che se questa coincide con la sede dell’impresa non
possono essere rimborsate le spese sostenute per raggiungerla. A questo
riguardo l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già espresso nella circolare
n.7/E del 26 gennaio 2001, ha chiarito che per alcune attività di collaborazione
quali ad esempio quelle di amministratore e sindaci di società ed enti ai fini
della sede dell’attività occorre far riferimento al domicilio fiscale del
collaboratore.
Adempimenti del sostituto – Il committente in qualità di sostituto
d’imposta deve effettuare le ritenute d’acconto applicando le aliquote
progressive per scaglioni di reddito (di cui all’articolo 11 del TUIR) con
riferimento a tutte le somme dallo stesso erogate al collaboratore, ad
esclusione ovviamente delle indennità di trasferta e delle spese di viaggio di
cui al punto precedente; le relative detrazioni d’imposta (articoli 12 e 13 del
TUIR) possono essere determinate in un’unica soluzione in sede di conguaglio fiscale
annuale da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Addizionali Irpef – All’atto dell’effettuazione del
conguaglio di fine anno il sostituto deve determinare l’ammontare delle addizionali
Irpef dovute dal collaboratore e trattenerle a rate a partire dal primo periodo
di paga successivo a quello sul quale è stato effettuato il conguaglio.
Indennità di fine mandato – L’articolo 34 comma 2 della legge
n.342/2000, modificando l’articolo 24 del DPR 600/73, ha stabilito che sulle
indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione si applica
una ritenuta d’acconto del 20 per cento.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 160/2000
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Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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AGENZIA DELLE ENTRATEDirezione Centrale Normativa e ContenziosoCircolare del 06/07/2001 n. 67 Oggetto:Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei redditiderivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sintesi:
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina deiredditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 34 della legge 21novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2000,con particolare riguardo a: - QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA; - DETERMINAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA; - ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA; - DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI. Testo:
INDICE
1 PREMESSA 2 QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 3 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA 4.1 Effettuazione delle ritenute 4.2 Effettuazione delle ritenute sui compensi in natura 4.3 Rapporti di collaborazione intrattenuti con piu' sostituti d'imposta o con il proprio datore di lavoro dipendente 4.4 Erogazione dei compensi in periodi d'imposta differenti rispetto al momento di effettuazione della prestazione 4.5 Operazioni di conguaglio 4.6 Addizionali all'Irpef 4.7 Trattamento fiscale delle indennita' di fine mandato 5 DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI 1 PREMESSA Con l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegatofiscale alla legge finanziaria per il 2000) e' stato modificato iltrattamento fiscale applicabile ai fini dell'IRPEF ai redditi derivanti dairapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 1, lettera b) dell'articolo citato, infatti, tramitel'inserimento nell'articolo 47 del TUIR della lettera c-bis), che definiscele varie fattispecie di rapporti di collaborazioni coordinate econtinuative, qualifica fiscalmente i redditi derivanti da tali rapportiquali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente". Si precisa che i redditi derivanti da rapporti di collaborazioneerano disciplinati, fino al 31 dicembre 2000, dalla lettera a) dell'articolo49, comma 2, del TUIR ed erano pertanto inquadrati tra gli altri redditi dilavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti eprofessione. Per la determinazione di tali redditi si applicavano ledisposizioni contenute nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 50 cheprevedevano, tra l'altro, una deduzione forfetaria dal reddito pari al 5 percento dei compensi percepiti (elevata, dal 1 gennaio 1999, al 6 per centoper i redditi da collaborazioni di ammontare non superiore a lire 40milioni). Con l'introduzione dell'articolo 34 della legge n. 342 del 21novembre 2000 tali disposizioni sono state abrogate e pertanto, per ladeterminazione del reddito derivante dai rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa risultano applicabili, in virtu' del richiamooperato dall'articolo 48-bis del TUIR, le medesime regole previstedall'articolo 48 per il reddito di lavoro dipendente. 2 QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'attuale formulazione dell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), delTUIR ripropone, con alcune innovazioni, la precedente definizione dirapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Si possono distinguere sostanzialmente detti rapporti in due grandicategorie: - i cosiddetti " rapporti di collaborazione tipici" nei quali vanno ricompresi gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazione e altri enti, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni; - i rapporti di collaborazione "non tipizzati", individuati sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuita' nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente. Tali attivita' devono, inoltre, essere svolte senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. E' importante segnalare che l'attuale normativa non prevede piu', trai caratteri distintivi dei rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, la necessaria circostanza che la prestazione resa abbia uncontenuto intrinsecamente artistico e professionale, in tal modo risolvendoalcuni dubbi interpretativi sorti sulla base della precedente definizione. Dal 1 gennaio 2001 potranno, pertanto, rientrare nell'ambito deirapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se presentano lecaratteristiche sopra ricordate, anche attivita' manuali ed operative. L'attuale normativa esclude, inoltre, che possano ricondursi arapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni cherientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell'oggettodell'arte o professione esercitata dal contribuente. Tale esame diretto a verificare l'eventuale collegamento tra leprestazioni rese e i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l'oggettodella professione o arte esercitata deve essere operato sia per i rapportidi collaborazione tipici che per quelli atipici. Rientrano nei compiti istituzionali del lavoro dipendente e restanopertanto escluse dalla disciplina prevista per i rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa quelle attivita' che si collocano nelle mansioniproprie del lavoro dipendente. Al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tral'attivita' di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitatabisognera', invece, valutare se per lo svolgimento dell'attivita' dicollaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamentecollegate all'attivita' di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In taleipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attivita' sarannoassoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo. Al riguardo, si precisa, per quanto concerne in particolare l'ufficiodi amministratore di societa', che tale attivita' non puo' essere attrattanell'ambito del lavoro autonomo in quanto per l'esercizio della stessa none' necessario attingere a specifiche conoscenze professionali. In tal sensol'Amministrazione Finanziaria si e' gia' espressa con la circolare n. 97/Edel 9 aprile 1998. Per quanto concerne, invece, l'incarico di sindaco o revisore disocieta' o enti, valgono i chiarimenti forniti in passatodall'Amministrazione finanziaria, che inducono a ritenere che le relativeattivita' siano riconducibili al reddito professionale solo se poste inessere da ragionieri o dottori commercialisti. Non rileva, invece, lasemplice iscrizione nel registro dei revisori, che da' esclusivamentediritto all'uso del titolo di "revisore contabile" ma non configuraun'autonoma figura professionale (circolare n. 108/E del 3 maggio 1996). 3 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa nell'ambito dei redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente comporta che, ai fini della determinazione del reddito, sirendano applicabili, per il richiamo operato dall'articolo 48-bis del TUIR,le disposizioni previste dall'articolo 48 del medesimo testo unico in temadi reddito di lavoro dipendente. In base al comma 1 del richiamato articolo 48 sono assoggettate atassazione tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nelperiodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione alrapporto di collaborazione, anche se corrisposti da terzi. In applicazione della nuova disciplina anche ai collaboratoricoordinati e continuativi si rendera' applicabile il cosiddetto "principiodi cassa allargato" che considera percepiti nel periodo d'imposta anche icompensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibiliall'anno precedente. Pertanto i compensi corrisposti, ad esempio, entro il12 gennaio dell'anno 2002 parteciperanno alla formazione del redditoimponibile per il periodo d'imposta 2001. I compensi percepiti entro il 12 gennaio dell'anno 2001, ancorche'riferibili all'attivita' esercitata nell'anno precedente, invece,concorreranno alla formazione della base imponibile, quali redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente, per il periodo d'imposta 2001. La nuova disciplina, che prevede l'assimilazione al reddito di lavorodipendente dei compensi percepiti dai collaboratori trova, infatti,applicazione a partire dal 1 gennaio 2001. Il comma 2 dell'articolo 48 del TUIR, inoltre, contiene unaelencazione tassativa di somme e valori che, se pur corrisposti in relazioneal rapporto di lavoro intrattenuto, non concorrono alla formazione delreddito imponibile. La lettera a) dell'articolo 48 prevede, ad esempio, la non concorrenzaalla formazione del reddito dei contributi previdenziali e assistenzialiversati in ottemperanza a disposizioni di legge. Pertanto, non concorronoalla formazione del reddito i contributi versati dal committente e dalcollaboratore alla Gestione separata tenuta presso l'INPS in ottemperanzadelle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335dell'8 agosto 1995. Per quanto riguarda i premi corrisposti per l'assicurazione deilavoratori parasubordinati in ottemperanza alle disposizioni contenute neldecreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 la scrivente ritiene cheanche tali somme abbiano la natura di contributo assistenziale in quantovolte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio omalattia. Pertanto, come gia' chiarito per i lavoratori dipendenti con lacircolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, si precisa che anche i premirelativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali nonconcorrono alla formazione del reddito del lavoratore parasubordinato. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 prevede, inoltre, la nonconcorrenza alla formazione del reddito imponibile delle erogazioni liberaliconcesse, in occasione di festivita' o ricorrenze, alla generalita' ocategorie di dipendenti, per un importo non superiore, nel periodod'imposta, a lire 500.000, e i sussidi occasionali corrisposti in relazionead esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti. Il riferimento operato dalla norma alla generalita' o categorie didipendenti deve intendersi, dal 1 gennaio 2001, operato anche allageneralita' o categorie di collaboratori e sara', pertanto, possibileapplicare tale disposizione nella determinazione del reddito anche qualorale erogazioni siano concesse dal committente esclusivamente a favore dialcune categorie di collaboratori. Un effetto particolarmente rilevante della nuova disciplina concernela possibilita' di applicare anche ai collaboratori coordinati econtinuativi le disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 48, comma2, che prevede uno speciale regime agevolativo per le assegnazioni di azionialla generalita' dei dipendenti, ed alla lettera g-bis), in tema di stockoptions. La lettera g) dell'articolo 48 stabilisce che non concorre allaformazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offertealla generalita' dei dipendenti e detenute per almeno un triennio, per unimporto che non puo' superare complessivamente nel periodo d'imposta lire 4milioni. Tale disposizione diretta a favorire l'azionariato popolare deidipendenti e' applicabile, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo34 della legge n. 342 del 2000, anche nella determinazione del reddito deirapporti in esame, con riferimento a piani di azionariato rivolti sia allageneralita' dei dipendenti e collaboratori dell'impresa che esclusivamentealla generalita' dei collaboratori. La successiva lettera g-bis) dell'articolo 48 ha, invece, stabilitoche, in caso di offerta di azioni al dipendente, non concorre allaformazione del reddito l'importo corrispondente alla differenza tra ilvalore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto daldipendente, a condizione che tale importo sia almeno pari al valore delle
azioni
al momento dell'offerta.
Si ritiene, in linea con quanto precisato per le assegnazioni diazioni ai lavoratori dipendenti con la circolare n. 30/E del 25 febbraio2000, che tale disciplina agevolativa sia applicabile anche con riferimentoad offerte di azioni rivolte a categorie di collaboratori o al singolocollaboratore. Si ricorda che l'intera disciplina agevolativa relativa alle azioniofferte ai dipendenti e collaboratori si applica non solo alle azioni emessedalla societa' in cui il dipendente o collaboratore presta la propriaattivita', ma anche a quelle emesse da societa' che direttamente oindirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllatedalla stessa societa' che controlla l'impresa. Come gia' precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, siricorda che di tali agevolazioni i collaboratori possono beneficiare apartire dal 1 gennaio 2001, ancorche' le assegnazioni di azioni siano statedeliberate in anni precedenti. In virtu' della riconduzione dei redditi derivanti da rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente cambia, inoltre, il regime fiscale applicabilealle trasferte effettuate dal collaboratore. Dal 1 gennaio 2001, infatti, per il trattamento fiscale applicabilealle indennita' di trasferta e rimborsi di spese corrisposti aicollaboratori coordinati e continuativi, occorre fare riferimento, cosi'come per quelli corrisposti ai lavoratori dipendenti, alla disciplinacontenuta nell'articolo 48, comma 5 del TUIR. Come sopra ricordato,risultano, invece, abrogate le disposizioni contenute nel primo periododell'articolo 50 del TUIR che stabilivano l'esclusione dal reddito dellesomme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vittorelative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale diresidenza del collaboratore. Le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 5, del TUIRstabiliscono, invece, l'applicazione della disciplina delle trasferte neicasi in cui la prestazione dell'attivita' lavorativa e' resa fuori dallasede di lavoro. Tale sede e' determinata dal datore di lavoro ed e'generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione. Di norma,tale sede coincide con una delle localizzazioni dell'impresa. Tuttavia, come gia' si e' avuto modo di chiarire con la circolare n.7/E del 26 gennaio 2001, per alcune attivita' di collaborazione coordinata econtinuativa, per le quali non e' possibile, in virtu' delle caratteristichepeculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede dilavoro ne' identificare tale sede con quella della societa' occorre fareriferimento, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 48 delTUIR, al domicilio fiscale del collaboratore. Tale criterio puo' essere utilizzato, ad esempio, per gliamministratori e i sindaci di societa' o enti sempreche' dall'atto di nominanon risulti diversamente individuata la sede di lavoro. 4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA 4.1 Effettuazione delle ritenute L'introduzione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo 47 del TUIR determinal'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 24 del DPR n. 600del 29 settembre 1973, in materia di ritenute sui redditi assimilati aquelli di lavoro dipendente. Cio' comporta che sui redditi corrisposti ai collaboratori coordinatie continuativi non verra' piu' applicata la ritenuta a titolo d'accontostabilita, nella misura fissa del 20 per cento, dall'articolo 25 del citatodecreto, ma sara' operata, all'atto del pagamento del compenso, una ritenutaa titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolatasulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito contenutenell'articolo 11 del TUIR. Il sostituto d'imposta deve effettuare tali ritenute con riferimento atutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce in relazione alrapporto di collaborazione con lui intrattenuto. Si precisa che se il sostituto e' in grado di preventivare l'ammontarecomplessivo dei compensi in denaro e in natura che andra' a corrisponderenel corso del periodo d'imposta e procede periodicamente al pagamento deicompensi, dovra' provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre,mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte lesomme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo ilcriterio di cassa. Su tale valore complessivo il sostituto sara' tenuto ad applicare laritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliandoal periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. L'imposta risultante dall'applicazione delle ritenute, come sopradeterminata, dovra' essere diminuita delle detrazioni previste per laproduzione del reddito di lavoro dipendente, nonche' delle detrazioni percarichi di famiglia previste, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 delTUIR, comprese le ulteriori detrazioni per redditi derivanti da rapporti dilavoro dipendente di durata inferiore all'anno disposte dai commi 2-ter e2-quater dell'articolo 13 dello stesso TUIR. Al riguardo si ricorda che, come gia' chiarito con la circolare n. 238del 22 dicembre 2000, l'attribuzione di tali ulteriori detrazioni puo'essere riconosciuta dal sostituto d'imposta, se richieste dal contribuente,anche esclusivamente in sede di conguaglio. Si segnala, inoltre, la soppressione, nel comma 2-ter del citatoarticolo 13, del riferimento ai redditi derivanti da rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa. A seguito dell'assimilazione airedditi di lavoro dipendente, infatti, i redditi da collaborazione possonousufruire di tutte le detrazioni spettanti ai redditi di lavoro dipendente epertanto appariva ormai superfluo il riferimento operato dalla norma. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 devono essere effettuatedal sostituto se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica lecondizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente leeventuali variazioni. Tale dichiarazione, resa dal sostituito, avra' effettoanche per i periodi d'imposta successivi. Per quanto riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, ilsostituto, salva diversa indicazione del sostituito, deve fare riferimento,in via presuntiva, per il calcolo delle detrazioni spettanti, all'ammontarecomplessivo dei redditi che nel corso dell'anno corrisponde. Si precisa, al riguardo, che le stesse, eccezion fatta per quelle dicui ai commi 2-ter e 2-quater, devono essere rapportate al periodo dilavoro nell'anno e cioe' al numero dei giorni compresi nel periodo di duratadel rapporto di collaborazione intrattenuto. Tale periodo deve essere determinato con riferimento a quantostabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina. Differenti modalita' operative devono essere osservate dai sostitutiqualora siano previste particolari modalita' di corresponsione dei compensi. Talvolta, ad esempio, il compenso e' corrisposto al collaboratore inunica soluzione nel corso del periodo d'imposta. In tale ipotesi, sial'attribuzione delle detrazioni che l'effettuazione delle ritenute devonoessere commisurate all'intero ammontare del compenso, atteso chenell'ipotesi considerata non e' necessario fare una proiezione dei compensiper periodo d'imposta. Si precisa che le detrazioni andranno attribuiteinteramente al momento dell'effettuazione delle ritenute, con riferimentoall'intera durata del rapporto nel periodo d'imposta e non sara' necessarioeffettuare alcun ragguaglio al periodo di paga. Qualora, invece, il committente proceda ad una pluralita' dipagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non sia in grado di conoscere,nemmeno in via presuntiva, l'ammontare complessivo degli stessi, per periodod'imposta, sara' tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquoteprogressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno deipagamenti, sull'intero ammontare. Anche in questo caso, non sara' necessario operare alcun ragguaglioper determinare gli scaglioni di riferimento. (ad esempio nel caso di unaerogazione di lire 15 milioni, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operaresull'intero ammontare una ritenuta del 18 per cento; nel caso di unasuccessiva erogazione di altri 15 milioni si dovra' operare la ritenuta suiprimi 5 milioni con l'aliquota del 18 per cento e sui successivi 10 conl'aliquota del 24 per cento). Tale ultima modalita' di applicazione delle ritenute dovra' essereosservata dal sostituto anche nell'ipotesi in cui questi sia in grado diconoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi checorrispondera' nel periodo d'imposta ma non proceda al pagamento con cadenzeperiodiche determinate. Va precisato, che, nelle ipotesi da ultimo considerate, il sostitutopuo', d'accordo con il sostituito, calcolare le ritenute, fin dallacorresponsione del primo compenso, applicando una aliquota piu' elevata diquella che spetterebbe sul reddito erogato, al fine di evitare che gliulteriori compensi corrisposti scontino una imposta troppo elevata. Per quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni si precisa che inbase alle disposizioni vigenti le stesse devono essere attribuite dalsostituto nel corso del periodo d'imposta, in considerazione dell'ammontarecomplessivo dei redditi corrisposti e rapportando le stesse al periodo dipaga. Qualora pertanto, il sostituto non sia in grado di conoscerel'ammontare complessivo dei compensi che andra' a corrispondere nel periodod'imposta e la loro periodicita', procedera' ad attribuire le detrazioni,sempreche' richieste dal sostituito, esclusivamente in sede di conguaglio. 4.2 Effettuazione delle ritenute sui compensi in natura L'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che il sostitutod'imposta debba operare le ritenute, all'atto del pagamento, su tutti icompensi, compresi quelli in natura, a qualunque titolo corrisposti alcollaboratore nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi di corresponsione di un compenso in natura alcollaboratore le modalita' di determinazione del relativo reddito sonocontenute nell'articolo 48 del TUIR. Ad esempio, per l'autovettura concessain uso promiscuo al collaboratore, concorre a formare il reddito unammontare pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad unapercorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delcosto chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. Anche su tali valori il sostituto deve effettuare le ritenute inciascun periodo di paga con le aliquote dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche, a prescindere dall'esistenza di un contestuale pagamento indenaro. Nell'ipotesi in cui non sia stato fissato un periodo di paga, leritenute sui compensi in natura devono essere effettuate al momentodell'erogazione del primo compenso in denaro. Se nel corso del periodod'imposta non e' prevista la corresponsione di compensi in denaro o se ilrapporto di collaborazione instaurato non preveda l'erogazione di pagamentiin denaro, le ritenute sui compensi in natura corrisposti andrannoeffettuate in sede di conguaglio. Qualora la ritenuta da operare su tali redditi non trovi capienza, intutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare dellaritenuta. 4.3 Rapporti di collaborazione intrattenuti con piu' sostituti d'imposta o con il proprio datore di lavoro dipendente Non si ravvisano particolari difficolta' operative nelle ipotesi incui il sostituto d'imposta debba effettuare le ritenute di acconto suicompensi corrisposti a collaboratori che prestano la loro attivita' neiconfronti di piu' committenti. Si ritiene, infatti, che la situazione del collaboratore che operacon piu' sostituti d'imposta e' identica a quella del dipendente che ha piu'rapporti di lavoro dipendente. Con riferimento a tale ultima fattispecie leproblematiche emerse sono gia' state in parte affrontate e risolte con lacircolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 nella quale e' stato chiarito chein base al comma 4 dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973,il sostituito puo' chiedere al sostituto di tener conto, ai fini delcompimento delle operazioni di conguaglio, anche di altri redditi di lavorodipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, certificati da altrisostituti d'imposta. La richiesta e' effettuata consegnando al sostitutod'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, lacertificazione unica (CUD) rilasciata dagli altri soggetti erogatori.Analogamente a quanto chiarito per il lavoratore dipendente, pertanto, ilsostituto d'imposta dovra' operare, nel corso del periodo d'imposta, come seil reddito da lui corrisposto al collaboratore sia l'unico posseduto dalcontribuente e dovra' fare riferimento quindi per l'effettuazione delleritenute a tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce inrelazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto. Sara' cura del sostituito richiedere ad uno solo dei sostitutid'imposta l'attribuzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 e 13 delTUIR specificando le condizioni di spettanza e l'ammontare complessivo deiredditi che, in via presuntiva, percepira' nel corso del periodo d'imposta,
dai
vari rapporti di collaborazione intrattenuti.
Al termine del periodo d'imposta il collaboratore potra' chiedere aduno dei sostituti di tener conto, ai fini del compimento delle operazionidi conguaglio, degli altri redditi percepiti nel corso del periodo d'impostaconsegnando allo stesso, entro il 12 gennaio, le certificazioni (CUD)rilasciate dagli altri sostituti. Diverse modalita' di effettuazione delle ritenute dovranno osservarsiqualora sia lo stesso sostituto ad intrattenere con il sostituito sia unrapporto di lavoro dipendente che un rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa. In tale ipotesi, qualora sia le retribuzioni per il lavorodipendente che i compensi per l'attivita' di collaborazione sianocorrisposti con la medesima cadenza periodica, il sostituto effettuera' leritenute ed attribuira' le detrazioni considerando complessivamente tutti iredditi corrisposti al sostituito e rapportando sia le detrazioni che gliscaglioni di reddito al periodo di paga. Qualora le retribuzioni dovute peril rapporto di lavoro dipendente siano corrisposte con una cadenza periodicadiversa da quella stabilita per l'erogazione dei compensi da collaborazione,invece, le ritenute sui compensi corrisposti dovranno essere effettuateconsiderando separatamente i due redditi. Si precisa, inoltre, che se i duerapporti di lavoro si svolgono in periodi contemporanei, le detrazioniandranno attribuite considerando esclusivamente l'ammontare complessivo deiredditi di lavoro dipendente corrisposti. In sede di effettuazione delleoperazioni di conguaglio il sostituto d'imposta dovra' invece, per ilcalcolo dell'imposta complessiva dovuta dal contribuente e delle detrazionispettanti, effettuare il cumulo di tutti i redditi da lui corrisposti alsostituito nel corso del periodo d'imposta, a prescindere dalla circostanzache il sostituito ne abbia fatto esplicita richiesta. Peraltro, il sostituito, per evitare di pagare un'impostaparticolarmente elevata in sede di conguaglio, puo' chiedere che nel corsodel periodo d'imposta il sostituto applichi, per l'effettuazione delleritenute sui redditi da collaborazione, una aliquota piu' elevata di quellache si ottiene rapportando i compensi agli scaglioni di reddito. 4.4 Erogazione dei compensi in periodi d'imposta differenti rispetto al momento di effettuazione della prestazione Come sopra ricordato la nuova disciplina dei redditi derivanti darapporti di collaborazione coordinata e continuativa e' entrata in vigore il1 gennaio 2001. Dalla stessa data sono state, quindi, abrogate leprevigenti disposizioni contenute nella prima parte del comma 8dell'articolo 50 del TUIR che prevedevano per la determinazione dei redditida collaborazione una deduzione forfetaria ed una particolare disciplina peri rimborsi di spese documentate sostenute dal collaboratore. Coerentementealle modifiche apportate, il legislatore ha, altresi', modificato l'articolo25 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, in materia di ritenute sui redditidi lavoro autonomo, al fine di escludere dall'applicazione di taledisposizione, i predetti redditi. Pertanto, i compensi erogati nel corso dell'anno 2001 sarannoassoggettati alla nuova disciplina dei redditi derivanti da rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa, ancorche' i suddetti compensisiano riferiti a prestazioni rese nel corso dell'anno 2000, e concorreranno,in applicazione del principio di cassa, alla formazione del redditocomplessivo del periodo d'imposta in cui vengono percepiti. Sul tale reddito, determinato secondo le regole previstedall'articolo 48 del TUIR, il sostituto d'imposta dovra' effettuare leritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di redditovigenti nel corso dell'anno 2001 ed attribuire le detrazioni nella misuraprevista per l'anno 2001. Si precisa per completezza che per le detrazioni che sono rapportateal periodo di lavoro nell'anno le stesse spettano con riferimento ai giornicompresi nel periodo di durata del rapporto. Pertanto, se i compensi sono corrisposti nel 2001 ma sono relativi aprestazioni rese nel corso dell'anno precedente, per determinare il numerodi giorni per i quali spettano le detrazioni previste dall'articolo 13 delTUIR bisogna tener conto di quelli compresi nel periodo di durata delrapporto di lavoro, anche se tale periodo e' intercorso nell'anno precedente. Si precisa, inoltre, che in ogni caso non spettano detrazioni per unperiodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta, ragion per cui oveil rapporto di collaborazione prosegua per tutto l'anno 2001 o siintrattengano altri rapporti di lavoro dipendente o assimilati al lavorodipendente sui quali spettano le detrazioni, non possono essere considerati,ai fini dell'attribuzione delle stesse, i periodi prestati nel 2000. Analogo discorso puo' essere fatto nell'ipotesi in cui il compensoriferito all'intero rapporto di collaborazione sia corrisposto nel 2002anche se il predetto rapporto si e' svolto nel corso dell'anno 2001. Il principio di cassa, infatti, comporta che il reddito deve essereassoggettato ad imposizione nell'anno in cui viene percepito e con le regolevigenti in quell'anno. Pertanto, il sostituto d'imposta sara' tenuto ad applicare laritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di redditovigenti nel momento della percezione del reddito. Anche le detrazioni saranno calcolate nella misura spettante nel 2002e dovranno essere rapportate alla durata del periodo di lavoro prestato,anche se tale periodo e' intercorso in anni precedenti. Si precisa, pero', che tra i giorni relativi ad anni precedenti per iquali spetta il diritto alle detrazioni non vanno considerati quellicompresi in periodi di lavoro per i quali si e' gia fruito, in precedenza,delle detrazioni. Se, invece, nel corso del periodo d'imposta e' corrispostoesclusivamente un acconto relativo alle prestazioni eseguite nello stessoperiodo d'imposta, tale somma concorrera' alla formazione del redditosecondo il principio di cassa e dara' diritto all'attribuzione delledetrazioni per lavoro dipendente commisurate all'intera durata del rapportosvolto nel periodo d'imposta. Al momento della corresponsione del saldo delcompenso pattuito, ad esempio nell'anno successivo, tale erogazioneconcorrera' alla formazione del reddito complessivo da assoggettare adimposizione nel periodo d'imposta in cui e' stato corrisposto ma non dara'diritto all'attribuzione delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente,in quanto delle stesse si e' gia' fruito nell'anno precedente. Come gia si e' avuto modo di chiarire, si ricorda che, inapplicazione della nuova disciplina, anche ai collaboratori coordinati econtinuativi si rendera' applicabile il cosiddetto "principio di cassaallargato" che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensicorrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Pertanto i compensicorrisposti, ad esempio, entro il 12 gennaio dell'anno 2002 parteciperannoalla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta 2001. I compensi percepiti entro il 12 gennaio dell'anno 2001 e relativi aprestazioni rese nel corso dell'anno 2000, invece, concorreranno allaformazione della base imponibile per il periodo d'imposta dell'anno 2001 edovranno essere ricondotti alla categoria dei redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente. La nuova disciplina, che prevede l'assimilazione al reddito di lavorodipendente dei compensi percepiti dai collaboratori trova, infatti,applicazione a partire dal 1 gennaio 2001. 4.5 Operazioni di conguaglio L'articolo 23, comma 3, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973stabilisce che i sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'annosuccessivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente,devono effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sullesomme e i valori corrisposti nel corso del periodo d'imposta, compresieventualmente i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'annosuccessivo, se riferiti a prestazioni rese nell'anno precedente, e l'impostadovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nelcorso dell'anno. Come gia' detto in precedenza, il sostituito puo' chiedere che ilsostituto tenga conto, ai fini del compimento delle operazioni diconguaglio, degli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavorodipendente, percepiti nel corso del periodo d'imposta. In mancanza di una apposita richiesta del lavoratore, il sostitutodovra', comunque, in sede di conguaglio, tenere conto di tutti i redditipercepiti dal collaboratore in dipendenza del rapporto, o dei rapporti, conlui intrattenuti. L'ammontare dell'imposta dovra' essere diminuito di quello delledetrazioni, spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del TUIR, serichieste, anche nel caso in cui di esse non si sia tenuto conto nel corsodell'anno. In occasione del conguaglio il sostituto deve apportare anche leeventuali correzioni alle detrazioni il cui importo e' variabile inrelazione all'ammontare del reddito. In tale sede, il sostituto dovra', inoltre, riconoscere alcollaboratore anche le detrazioni previste per gli oneri compresinell'articolo 13-bis del TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti,se per gli oneri in questione il datore di lavoro ha effettuato trattenute,nonche' per gli altri oneri ed erogazioni contemplate nel comma 3dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973. Resta fermo che le ritenute operate dai sostituti d'imposta, sia nelcorso del periodo d'imposta che in sede di conguaglio, devono essere versateentro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. 4.6 Addizionali all'IRPEF A partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1999 sono statemodificate le modalita' di prelievo dell'aliquota di addizionale regionaleall'IRPEF di compartecipazione per i possessori di redditi di lavorodipendente e assimilati. Tali modalita' si rendono applicabili, altresi', alprelievo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dai predetti soggetti apartire dal 1999, anno di prima applicazione di quest'ultima addizionale. Il sostituto di imposta e', pertanto, tenuto a determinare, all'attodell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, l'ammontaredelle addizionali dovute e ad effettuarne il relativo prelievo in rate apartire dal primo periodo di paga successivo a quello che ha scontato glieffetti del conguaglio stesso. Il numero delle rate dipende dal mese in cuisono state effettuate le predette operazioni di conguaglio. Cosi', per ilconguaglio operato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il sostituto diimposta effettuera' un numero massimo di rate pari, rispettivamente, a 11,10 o 9. Nel caso, invece, di operazioni di conguaglio per cessazione delrapporto di lavoro, il sostituto di imposta e' tenuto a determinarel'ammontare complessivo delle addizionali dovute e ad effettuarnecontestualmente il relativo prelievo in unica soluzione. Le predette modalita' di determinazione e prelievo delle addizionaliall'IRPEF si rendono applicabili, a partire dal 1 gennaio 2001, anche agliemolumenti corrisposti per le collaborazioni coordinate e continuative. Come gia' precisato con circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, nelcaso di compensi corrisposti al collaboratore in unica soluzione nelperiodo di imposta, il sostituto dovra': . determinare l'ammontare delle addizionali all'IRPEF in sede di conguaglio di fine anno ed effettuarne il prelievo in rate l'anno successivo, ferma restando la possibilita' di un diverso accordo fra collaboratore e committente in ordine al prelievo in un minore numero di rate; . prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute se l'erogazione del compenso in unica soluzione e' consequenziale alla cessazione del rapporto. Nel caso prospettato il sostituto di imposta e' a conoscenzadell'importo annuo che corrisponde al collaboratore e della periodicita'della corresponsione degli emolumenti. Qualora, invece, non sia nota al sostituto di imposta la predettaperiodicita' di corresponsione, lo stesso dovra': . determinare l'importo dovuto dal collaboratore a titolo di addizionali all'IRPEF in sede di conguaglio di fine anno ed effettuarne il prelievo in unica soluzione l'anno successivo sulla prima corresponsione di emolumenti; . prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute contestualmente all'erogazione del compenso laddove quest'ultimo sia consequenziale alla cessazione del rapporto. 4.7 Trattamento fiscale delle indennita' di fine mandato L'articolo 34, comma 2, della legge 342 del 2000 ha stabilito,tramite la modifica dell'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973, che sullaparte imponibile delle indennita' percepite per la cessazione dei rapportidi collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c)dell'articolo 16 del TUIR, debba essere operata dal sostituto d'imposta unaritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento. La nuova norma non ha modificato le altre disposizioni contenute inparticolare negli articoli 16 e 18 del TUIR. Pertanto in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 perle indennita' in esame gli uffici provvederanno alla determinazionedell'imposta definitivamente dovuta con le modalita' stabilite dall'articolo 18 del TUIR ovvero facendo concorrere i redditi stessi allaformazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio'risulta piu' favorevole al contribuente. Si precisa che per i redditi in commento l'imposta si applica anchesulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio. 5 DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del TUIR, come modificatodall'articolo 34, della legge n. 342 del 2000, i redditi derivanti daprestazioni di collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo47, comma 1, lettera c-bis) dello stesso TUIR, si considerano prodotti nelterritorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggettiresidenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato,di soggetti non residenti. Se ad erogare il compenso al non residente e' un soggetto nazionale,quindi, l'imposta e' dovuta in Italia a prescindere dal fatto che leprestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale, oall'estero. Per quanto concerne le modalita' e l'entita' della tassazioneoccorre considerare che il comma 1-ter dell'articolo 24, del DPR n. 600 del1973, introdotto dal richiamato articolo 34 della legge n. 342 del 2000,prevede che sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa corrisposti a non residenti sia operata una ritenuta a titolod'imposta del 30 per cento. Quanto sopra vale naturalmente sempreche' non esista una convenzionecontro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia. In tal senso devono ritenersi integrate e specificate le istruzioniimpartite con la circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, paragrafo 5.12. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione dellepresenti istruzioni.