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Roma, 30 agosto 2001
CIRCOLARE N. 123/2001
OGGETTO: TRIBUTI – DEPOSITO DELLE
BEVANDE ALCOLICHE – D.P.R. 18.5.2001, N.310, SU G.U. N. 178 DEL 2.8.2001.
Accogliendo le istanze della Confetra,
con il regolamento indicato in oggetto sono state semplificate le disposizioni
sui depositi dei prodotti alcolici soggetti ad accisa gestiti dai magazzini generali
e dalle imprese di spedizione e di trasporto.
L’articolo
28 del T.U. accise prevede che nei recinti dei depositi di prodotti alcolici in
regime sospeso non possano essere detenuti prodotti ad imposta assolta. Questa
disposizione ha imposto fino ad oggi l’obbligo di detenere i prodotti in regime
sospeso e quelli ad accisa assolta in locali diversi, divisi tra loro con opere
murarie o recinzioni fisse.
La
Confetra aveva chiesto da tempo l’introduzione di una maggiore flessibilità per
i magazzini di logistica al fine di ottimizzare la loro piena funzionalità. Il
regolamento in oggetto ha ora stabilito che, nei depositi di prodotti alcolici
confezionati gestiti dai magazzini generali e dalle imprese di spedizione e
trasporto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, per recinto s’intende la
“delimitazione” dei locali o degli spazi destinati ai prodotti in regime
sospeso, distinti dai locali o dagli spazi (anch’essi opportunamente
delimitati) dove sono custoditi gli analoghi prodotti ad accisa assolta. Ferma
restando l’opportunità di attendere i chiarimenti dell’amministrazione
doganale, si ritiene che i magazzini di logistica dovrebbero ora poter delimitare
le varie aree del deposito semplicemente utilizzando strutture mobili.
Il
regolamento specifica inoltre che per i prodotti ad accisa assolta è sempre
necessario tenere un registro di carico-scarico,anche
quando si tratti di prodotti per la cui detenzione non è prevista la denuncia
agli Uffici Tecnici di Finanza (es. bevande alcoliche confezionate in
recipienti inferiori a 5 litri).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.
n. 178 del 2-8-2001 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n.310
Regolamento
di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione
e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Regime dei recinti dei depositi fiscali 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attivita' di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una pluralita' di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative. Art. 2. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585; c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; e) legge 28 marzo 1968, n. 415; f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464; g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388; h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, cosi' come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Veronesi, Ministro della sanita' Bianco, Ministro dell'interno Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10,
foglio n. 242
Note all'art. 1: - Si trascrivono i testi dell'art. 28, comma 4 e dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse): 4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza". "Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5 e 6 regio decreto-legge n. 23/1933 - articoli 20 e 22 decreto-legge n. 1200/1948 - art. 20 decreto-legge n. 142/1950 - articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art. 14-bis decreto-legge n. 216/1978 - art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415.) (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. 2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore a 300 litri. 3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. 4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche". - Si trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 (ora divenuto art. 525 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993, a seguito delle modificazioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993, del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1o luglio 2001): "Art. 525. - 1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue: a) tipo A, se sono sotto la responsabilita' del depositario; b) tipo B, se sono sotto la responsabilita' di ciascun depositante; c) tipo F, se sono gestiti dall'autorita' doganale. 2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilita' ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione: a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e puo' basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantita' di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime; b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale; c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b). 3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E puo' prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.". - Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 (per il riferimento al decreto ministeriale si vedano le note alle premesse): "Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri). - 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. E' fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF. 3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza. 4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale". - Si trascrive il testo del comma 6, art. 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse): "6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14".