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Roma, 30 agosto 2001
CIRCOLARE N. 124/2001
OGGETTO:
TRIBUTI – DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI INTEGRATIVI - CIRCOLARE MINISTERIALE
N.78/E DEL 6.8.2001.
La circolare ministeriale indicata in
oggetto, integrativa della precedente n.29/E/2001, illustra la disciplina
fiscale della previdenza complementare di cui al decreto n.124/93 così come
modificato in ultimo dai decreti legislativi n.47/2000 e n.168/2001.
Come è noto, in base all’attuale
disciplina, ai fini della deducibilità fiscale in capo al lavoratore, è stato
fissato un unico tetto, comprendente i contributi versati dal lavoratore e
quelli versati dal datore di lavoro, nonché i premi versati alle forme
pensionistiche individuali. Tale tetto è pari al 12% del reddito complessivo
del lavoratore fino ad un massimo di 10 milioni di lire annue. Per i vecchi
iscritti a vecchi fondi (ossia i lavoratori già iscritti alla data del 28
aprile 1993 ai fondi di previdenza complementare preesistenti all’entrata in
vigore del decreto n.124/93) è stata prevista una deducibilità maggiore. In
capo al datore di lavoro i contributi versati continuano ad essere interamente
deducibili quali spese per prestazioni di lavoro.
I contributi versati al Fondo di previdenza
dei Dirigenti “Mario Negri” continuano invece ad essere pienamente deducibili
ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 18, comma 8 quater del decreto n.124/93
(art.4 decreto legislativo n.47/2000 così come modificato dall’art.2 del decreto
legislativo n.168/2001) per tutto il periodo messo a disposizione del Fondo
stesso per la sua trasformazione dal sistema a ripartizione a quello a
capitalizzazione, cioè fino al 2005.
Per quanto concerne la tassazione delle
prestazioni, la nuova disciplina ha confermato il regime di tassazione separata
con le regole del TFR per le prestazioni in capitale; le erogazioni in forma di
trattamento periodico devono ora essere tassate al netto delle somme che hanno
già scontato la tassazione in fase di accumulazione dei contributi (con la
previgente disciplina veniva tassato forfetariamente l’87,5% dell’erogazione).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 95/99
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Le direttive in oggetto data la loro voluminosità
non vengono allegate, la copia cartacea è disponibile su richiesta. |
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D/d
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