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Roma, 30 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 124/2001

 

OGGETTO: TRIBUTI – DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI INTEGRATIVI - CIRCOLARE MINISTERIALE N.78/E DEL 6.8.2001.

 

La circolare ministeriale indicata in oggetto, integrativa della precedente n.29/E/2001, illustra la disciplina fiscale della previdenza complementare di cui al decreto n.124/93 così come modificato in ultimo dai decreti legislativi n.47/2000 e n.168/2001.

 

Come è noto, in base all’attuale disciplina, ai fini della deducibilità fiscale in capo al lavoratore, è stato fissato un unico tetto, comprendente i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dal datore di lavoro, nonché i premi versati alle forme pensionistiche individuali. Tale tetto è pari al 12% del reddito complessivo del lavoratore fino ad un massimo di 10 milioni di lire annue. Per i vecchi iscritti a vecchi fondi (ossia i lavoratori già iscritti alla data del 28 aprile 1993 ai fondi di previdenza complementare preesistenti all’entrata in vigore del decreto n.124/93) è stata prevista una deducibilità maggiore. In capo al datore di lavoro i contributi versati continuano ad essere interamente deducibili quali spese per prestazioni di lavoro.

 

I contributi versati al Fondo di previdenza dei Dirigenti “Mario Negri” continuano invece ad essere pienamente deducibili ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 18, comma 8 quater del decreto n.124/93 (art.4 decreto legislativo n.47/2000 così come modificato dall’art.2 del decreto legislativo n.168/2001) per tutto il periodo messo a disposizione del Fondo stesso per la sua trasformazione dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione, cioè fino al 2005.

 

Per quanto concerne la tassazione delle prestazioni, la nuova disciplina ha confermato il regime di tassazione separata con le regole del TFR per le prestazioni in capitale; le erogazioni in forma di trattamento periodico devono ora essere tassate al netto delle somme che hanno già scontato la tassazione in fase di accumulazione dei contributi (con la previgente disciplina veniva tassato forfetariamente l’87,5% dell’erogazione).

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 95/99

 

Le direttive in oggetto data la loro voluminosità non vengono allegate, la copia cartacea è disponibile su richiesta.

 

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