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Roma, 31 agosto 2001
CIRCOLARE N. 126/2001
OGGETTO: TRIBUTI – CIRCOLAZIONE
DELLE BEVANDE ALCOLICHE – CIRCOLARE MINISTERIALE N.34/D DEL 12.7.2001.
Con la circolare indicata in
oggetto l’Agenzia delle Dogane ha illustrato il regolamento n.153/2001 con il quale
sono state riunite in un unico testo le disposizioni concernenti il controllo
della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole
etilico e delle bevande alcoliche.
Tranne casi residuali, la
circolazione delle bevande alcoliche avviene sulla scorta di un documento di
accompagnamento utile sia ai fini del controllo antisofisticazione alimentare,
sia ai fini del controllo fiscale se i prodotti sono sottoposti ad accise. In
particolare in ambito nazionale e in ambito intracomunitario devono essere
emessi dai mittenti documenti fiscali DAA, per i prodotti in regime sospensivo,
e DAS per i prodotti ad accisa assolta, documenti riconosciuti validi anche ai
fini del controllo antifrode.
Nei casi in cui in ambito nazionale
sussista l’esonero dall’emissione dei DAA e DAS (casi elencati all’articolo 30
del T.U. accise), i prodotti di cui trattasi devono essere scortati dalla Bolla
Accompagnamento Merci: com’è noto infatti il decreto 472/96 di abolizione della
BAM ne ha previsto la permanenza per la circolazione dei prodotti sottoposti ad
accise. Tale documento ha valenza anche ai fini del controllo antifrode.
Negli eventuali casi di esonero
dall’emissione dei DAA e DAS in ambito intracomunitario, ai fini del controllo
antifrode deve essere emesso dai mittenti un apposito documento approvato in
sede comunitaria, recentemente aggiornato dal regolamento Ce n.885/2001.
Discorso a parte va fatto per il trasporto del vino e dei prodotti vinosi. Tali bevande, essendo sottoposte ad accisa zero, sono esenti dall’obbligo di scorta dei documenti fiscali sia in ambito intracomunitario che in ambito nazionale (com’è noto la legge n.28/99 ha esentato il trasporto del vino e dei prodotti vinosi dalla BAM). Pertanto i documenti di accompagnamento devono essere emessi ai soli fini del controllo antifrode. In particolare, in ambito intracomunitario deve essere utilizzato il sopraccitato documento comunitario di cui al regolamento n.885/2001, mentre in ambito nazionale deve essere emesso il documento di accompagnamento di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 14 aprile 1999.
Cordiali saluti
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.
101/99, 79/1996 e 66/1995
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Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
n. 97 del 27-4-2001 - Suppl. Ordinario n.95 (fonte Guritel)
DECRETO
27 marzo 2001, n.153
Regolamento
recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione,
circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche,
sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza
fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime
alcoligene.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche in regime sospensivo.
Sezione I
Istituzione del deposito fiscale
Art. 1.
Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell'articolo 28,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale
di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio
tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta
giorni prima dell'inizio dell'attivita' se trattasi di fabbrica od
opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi
di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A.,
il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente
nonche' dell'eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
trova l'istituendo deposito fiscale, nonche' i relativi numeri di
telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di
lavorazione nonche' la potenzialita' degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
e) la qualita' delle materie prime e dei prodotti finiti, il
numero e la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento dei
prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti
prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri
contenitori, il numero e la capacita' dei serbatoi, delle vasche o
dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti
semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale,
evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui
all'articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di
taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli
strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma
quantificato del flusso di materia nonche' una relazione intesa a
descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di
utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo
relativi alle attivita' fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali
di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le
tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di
capacita' superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati e' preventivamente
comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in
regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l e' presentata,
contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione
doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla
presentazione della predetta istanza la direzione della
circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF
espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime
di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
a) a norma dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, gli
esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i
produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di
vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3,
del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei
propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non
siano oggetto di alcuna attivita' di vendita.
Art. 2.
Verifica tecnica
1. L'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi al
rilascio della licenza di cui all'articolo 28, comma 5, del testo
unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende
operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli
impianti, sulla base della istanza, per accertare l'esattezza degli
elementi in essa contenuti in confronto allo stato reale dello
stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle
aree, sia alla costituzione e potenzialita' degli impianti, nonche'
la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale
ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3.
2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata a:
a) identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e
gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del
personale finanziario;
b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad
accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli
altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti
da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime
trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad
accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo e'
effettuato, a scandaglio, anche successivamente all'inizio
dell'esercizio;
c) esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le
modalita' di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego
di ogni tipo di energia;
d) individuare i locali e le attrezzature necessari per
l'espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni
impartite dall'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominata
"Agenzia", le misure necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi
compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli
interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le
suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente
all'attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi
la necessita';
e) controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi
di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai
fini fiscali.
3. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti
di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi,
anche per accertare la potenzialita' degli impianti; viene, inoltre,
effettuato, nei casi previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli
impianti.
4. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche
effettuate l'UTF redige, in doppio esemplare, processo verbale,
sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso
in cui sia stata riconosciuta l'idoneita' dell'impianto ad operare in
regime di deposito fiscale, notifica l'ammontare della cauzione
prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai
fini di tale determinazione, la quantita' massima dei prodotti
soggetti ad accisa che puo' essere detenuta in deposito e' calcolata
con riferimento alla capacita' dei serbatoi ed ai quantitativi
detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla
relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previste
dall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la
media dell'imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa e'
riferita all'anno solare ed e' determinata in base ai dati tecnici e
gestionali disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a)
del testo unico, l'obbligo della prestazione della cauzione non
sussiste per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e
per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato
richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di
notoria solvibilita', dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a)
del testo unico, e' prestata in uno dei modi previsti dalla legge
10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione e'
rideterminata dall'UTF all'inizio di ogni anno solare, riferendo
all'anno solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata
alle previste scadenze, ed e' notificata all'interessato qualora
l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il
termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto
dall'articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica.
Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizzazione ed eventuale
rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di
comunicazioni o rilevazioni di variazione dei dati gia' denunciati e
verificati.
Art. 3.
Assetto dei depositi fiscali
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di
alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono
delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero
sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio
destinati allo svolgimento della specifica attivita'; eventuali
attivita' diverse sono consentite dall'UTF purche' non comportino
intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I
suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia
del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno
accesso diretto:
a) dal sistema viario pubblico;
b) da vie private collegate al sistema viario pubblico,
liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;
c) da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali,
collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata,
compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito
fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.
2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le
attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte
fra loro, in locali o all'aperto, secondo modalita' stabilite
dall'Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si
custodiscono le materie prime, gli alcoli gia' accertati da
rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli
apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di
stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e
verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il
suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le
relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili.
Le operazioni di rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente sono
effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle
operazioni di distillazione.
3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33, comma 4, del
testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento,
aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del
presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7,
del testo unico, l'Agenzia puo' individuare i casi in cui possa
omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba
essere prescritta l'installazione di misuratori per il controllo
delle materie prime alcoliche o alcoligene nonche' dei semilavorati
avviati alla distillazione.
4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della
birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione
del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di
stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione,
della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonche'
contatori per la determinazione del numero degli imballaggi
preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9,
comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; e' anche
facolta' dell'UTF effettuare il suggellamento di linee,
apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera d), l'esecuzione delle opere
ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve
essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla
lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in
cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non
attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le
fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000
ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale
di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le
modalita' per il controllo della produzione sono stabiliti di volta
in volta dall'Agenzia.
Art. 4.
Rilascio della licenza fiscale
1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui
all'articolo 2 e constatate l'esecuzione delle prescrizioni
eventualmente impartite e l'accettazione della cauzione da parte
della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte
indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se
prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in
numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero,
l'UTF autorizza l'istituzione del deposito fiscale rilasciando,
contestualmente all'attribuzione del codice d'accisa, la licenza di
cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del
diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo
unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito
fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della
competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo
verbale di cui all'articolo 2, comma 4. Per l'esercizio, in uno
stesso impianto, salva contraria disposizione, di piu' attivita'
previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del
testo unico e' rilasciata una sola licenza; del pari, e' rilasciata
una sola licenza quando l'attivita' prevista da una lettera del
suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attivita' contemplate
in un'altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti
all'operatore un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma
1 ed un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma
4, che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta
degli incaricati della vigilanza.
2. La licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo
aspetto fiscale; resta ferma l'esclusiva responsabilita'
dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso
delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1,
l'UTF ne da' comunicazione alla direzione compartimentale.
4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di
alcole etilico, cessi l'attivita' ovvero sia trascorso oltre un anno
dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad
accisa, l'impianto e' considerato come magazzino di commerciante
all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al
nuovo regime.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del
testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri
casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti
giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici
giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo
nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle
scadenze previste dall'articolo 3, comma 4 del testo unico e
successive modifiche.
Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche in regime sospensivo.
Sezione II
Esercizio del deposito fiscale
Art. 5.
Disposizioni comuni
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande
alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime,
i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la
responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non
si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5.
Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere
esportati, l'introduzione o l'estrazione avvengono con l'osservanza
delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se e'
disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e
l'eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale
dell'UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito
fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente
ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di
deposito fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato e'
ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per
l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui
al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze
11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione
dell'UTF.
2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attivita' di
fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l'introduzione e
l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti
avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal
depositario autorizzato all'ufficio finanziario di fabbrica, o, in
sua mancanza, all'UTF competente per territorio, che ha facolta' di
presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti
necessari e di prelevare campioni delle merci.
3. Per le attivita' di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o
trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il
depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione
mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le
indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di
effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche'
ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si
preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la
comunicazione puo' essere effettuata anche con cadenza trimestrale.
Copia della comunicazione e' posta, dal depositario autorizzato, a
corredo delle proprie contabilita' fiscali. Qualora, per dare inizio
alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il
depositario autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per
l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della
Guardia di finanza puo' rimuoverli esso stesso, a meno che non
sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal
suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono
accertati fiscalmente con le modalita' di cui agli articoli da 13 a
16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa
venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato,
dall'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari
dell'UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno
dei quali e' consegnato al depositario autorizzato e l'altro
trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa,
siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su
campioni prelevati dai funzionari dell'Agenzia, dai competenti
laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in
attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono
affidati alla responsabilita' del depositario autorizzato per le
successive operazioni e per l'estrazione. Tale affidamento non si
verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche
extra-fiscali, determinati dall'Agenzia, sia necessario che il
prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi
si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall'UTF. I
suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato
in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi
all'aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini
di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento,
compilati dall'esercente, vengono vistati dal funzionario
responsabile dell'operazione.
6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono
oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario
autorizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 ed il loro
controllo e' diretto all'accertamento ed alla liquidazione del
tributo.
7. Il depositario autorizzato corrisponde l'imposta dovuta nei
termini previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico e
successive modifiche. L'imposta e' corrisposta, entro i medesimi
termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal
depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i
prodotti denaturati, e' applicata l'aliquota relativa ai prodotti non
denaturati.
8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari
autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti
alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al
deposito fiscale.
Art. 6.
Denaturazione
1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali
o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative
specifiche. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia
all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni
dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di
riconoscerne l'idoneita' e la conformita' ai criteri stabiliti
dall'Agenzia; in tale sede, l'UTF ha facolta' di prescrivere gli
adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli
interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la
custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto
verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare
e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche
che intendesse successivamente apportare.
2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario
ordinario di apertura degli uffici del-l'Agenzia, alla presenza di
due funzionari della suddetta Agenzia o di un funzionario
dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia
di finanza, non in servizio di vigilanza, quest'ultimo, presso
l'impianto. Se la denaturazione e' effettuata in linea non e'
necessaria la presenza continua presso l'impianto di denaturazione
degli incaricati della vigilanza, purche' siano installati idonei
dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di
blocco automatico in caso di guasti.
3. E' facolta' dell'Agenzia stabilire le condizioni,
subordinatamente alle quali le operazioni di denaturazione possano
svolgersi anche al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano
essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente
dagli interessati, sotto la loro responsabilita'.
4. Comunicazione dell'effettuazione delle operazioni di
denaturazione e' fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia
almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato
e le festivita'; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di
verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte
dell'operatore nonche' di registrazione nelle contabilita'
dell'operatore e dell'UTF, secondo le modalita' stabilite
dall'Agenzia.
5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le
successive operazioni di custodia e di movimentazione.
Art. 7.
Contabilita' del depositario autorizzato
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di
prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni
impartite dall'Agenzia:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei
prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti
sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e
prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili
giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.
Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che
l'operatore abbia riscontrato e comunicato all'UTF a mezzo
raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente
all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale,
escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il
pagamento del-l'accisa, che e' provato, a norma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante
ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione
degli estremi del versamento, la cui ricevuta a quietanza e'
custodita assieme al registro;
c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in
sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi
all'appuramento delle partite spedite nonche', giornalmente,
l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora
appurate.
2. Oltre alla tenuta delle contabilita' di cui al comma 1, il
depositario autorizzato:
a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r.
all'UTF entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna
quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese
terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della
produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa,
distintamente per posizione fiscale, nonche' del movimento d'imposta
e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle
partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con
l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei
relativi documenti di accompagnamento;
b) fa pervenire o comunque trasmette con rac-comandata a.r.
all'UTF, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
per la corresponsione dell'accisa, fotocopia della ricevuta di
versamento dell'imposta.
3. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione
tengono, secondo le modalita' di cui all'articolo 24, le contabilita'
previste dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro delle
finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le
eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalita' di cui al
comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il
registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed
adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I
depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i
registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle
incombenze di cui al comma 2.
4. Il depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una
volta l'anno:
a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti
semilavorati e dei prodotti finiti;
b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto,
con l'indicazione delle rese di lavorazione;
e) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di
energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse
sezioni dell'impianto.
Art. 8.
Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche' per i piccoli
produttori di vino
1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
Il registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo
7 e' tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il
prospetto di cui alla lettera a) dell'articolo 7, comma 2, e'
presentato, anziche' quindicinalmente, annualmente, entro il
quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce;
entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui
siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata
una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.
2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1,
del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente
per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate
presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun
mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una
distinta delle medesime.
Art. 9.
Disposizioni specifiche per la birra
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende
per:
a) "imballaggio preconfezionato", l'insieme del prodotto e
dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della
legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica
vigente;
b) "imballaggio", un numero determinato di imballaggi
preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;
c) "contenitore", un recipiente diverso dagli imballaggi
preconfezionati;
d) "confezione", un imballaggio o un contenitore.
2. Per le fabbriche di birra, almeno ventiquattro ore prima
dell'inizio della produzione del mosto, anche se destinato
all'ottenimento di birra analcolica non tassabile, viene presentata
all'UTF la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma
3, valida al massimo per un mese solare, indicante l'orario di
effettuazione e altri elementi d'individuazione delle singole cotte.
Con analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente
comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di
condizionamento.
3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle
singole cotte superiore alle due ore e' preventivamente segnalata
all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro
di cui al comma 6. Sono del pari denunciate ed annotate previste
variazioni dei valori dichiarati dei volumi superiori al dieci per
cento e di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali
variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi
imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare
preventivamente all'UTF sono tempestivamente riportate sul registro
di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire,
appena possibile, le relative comunicazioni.
4. La comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle
operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di
presentazione della comunicazione di lavorazione oppure per periodi
predeterminati o non, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di
comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe
comunicazioni sono effettuate anche per gli impianti di solo
condizionamento. Variazioni imprevedibili sono riportate
tempestivamente sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le
motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative
comunicazioni.
5. La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o
negli opifici di condizionamento e' introdotta dal depositario
autorizzato in apposito magazzino, costituito da un'area dello
stabilimento comunque delimitata, ed e' da questi presa in carico,
distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie
specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino",
dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi
estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche'
i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle
materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta
dal deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo,
e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a)
del comma 2 del medesimo articolo.
6. In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o
l'esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale
delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove
sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.
7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici
di condizionamento viene effettuato in cauzione dell'imposta che
sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato
finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo
un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in
quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite
eccedenti i cali ammissibili di trasporto e' dovuta l'accisa. Con
l'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario e con la
restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento
accise (DAA) di cui all'articolo l del decreto del Ministro delle
finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito
delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d'accisa sulla
partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa e'
contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c).
8. Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo
giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito,
e' oggetto di verbalizzazione da parte dell'UTF, ai fini dello
scarico dal registro annuale di magazzino.
9. Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o
condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la
fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto
sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra
tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola
birra analcolica non tassabile presentano all'UTF competente per
territorio una comunicazione di tale attivita'.
Art. 10.
Contabilita' degli UTF
1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui
all'articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di
denaturazione di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di
cui all'articolo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo
modalita' stabilite dall'Agenzia, scritturazioni contabili dalle
quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo
scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi
movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti
effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
2. Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi
previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su
registri vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia puo' essere anche prevista la tenuta
informatizzata delle contabilita'.
3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni
previste dal comma l sono tenute dall'UTF limitatamente alla
registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti
intracomunitari.
Art. 11.
Garanzia per l'esercizio del credito
1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio
del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario
autorizzato, rilascia al-l'istituto esercente il credito un
certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto
a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto e'
vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza,
all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata
da un notaio.
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione
e
detenzione dell'alcole etilico e delle
bevande
alcoliche in regime sospensivo.
Sezione III
Modalita' di accertamento dei singoli
prodotti
Art. 12.
Accertamento dell'alcole etilico
1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico,
da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di
tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la
raccolta di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi
capacita' tale da garantire il funzionamento continuativo per un
periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato
del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33,
montato su bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire
lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad
un limite stabilito dall'UTF tenendo presenti le esigenze della
sicurezza fiscale; la determinazione dell'alcole raccolto nello
stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC.
La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo
recipiente collettore, quest'ultima d'ora in avanti denominata
"determinazione diretta", sono effettuate dal personale finanziario
in contraddittorio con il fabbricante.
2. Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico
di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e
code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora;
in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e'
assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni
di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.
3. L'impianto di produzione completo del misuratore, del
prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene
suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
4. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli
applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti
dell'apparecchio di distillazione ed in caso di rotture
dell'apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta
immediata denuncia all'ufficio finanziario di fabbrica o, in
mancanza, all'UTF; se l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di
arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente
collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si
verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di
riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della
produzione e' effettuata mediante determinazione diretta, per il
tempo strettamente necessario all'espletamento della riparazione o
della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i
quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate
perdite di alcole, la determinazione e' effettuata in base alla
potenzialita' dell'impianto e ad ogni altro elemento utile per la
valutazione della produzione.
5. La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli
impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del
testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all'UTF di
essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia
applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo
e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati
dall'UTF e debitamente verbalizzati. L'accisa viene liquidata
dall'UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata
all'esercente con la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del
testo unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta
comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della
documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene
il registro di carico e scarico delle materie prime di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione
effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo
scarico del quale riporta le partite estratte dall'impianto, con
riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonche',
mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare,
trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione,
qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica;
qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione
nell'abitazione e' soggetta alla disciplina di carattere generale
prevista, per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4,
del presente regolamento.
Art. 13.
Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra
1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della
produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra presso i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla
base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non
vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla
disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.
Art. 14.
Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella
comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, che puo' riferirsi
anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si
intendono produrre, nonche' i giorni in cui sono effettuate le
relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo
le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice
esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni
contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate
e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del
predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della
produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della
fabbricazione, esperimenti di lavorazione.
Art. 15.
Accertamento della birra
1. L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in
magazzino e' effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita
dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da
presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con
riferimento ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a),
i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime
sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali
nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui
quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze
stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.
2. La determinazione, ai fini della definizione del canone di
abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi
i requisiti di cui all'articolo 35, comma 4, del testo unico, e'
effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati
dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e'
riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e'
effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun
semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre
dell'anno, la prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula
della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe
le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula
della convenzione.
Controlli sulla
fabbricazione, trasformazione e
detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche in regime sospensivo.
Sezione IV
Prescrizioni, inventari e altri controlli
fiscali
Art. 16.
Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di
distillazione
1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi
di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro
parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate
nell'articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di
attivita' all'UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti
operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la
movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali
identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi,
riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti
per la rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti
essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico,
l'acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale
circostanza; la dichiarazione e' posta a corredo del registro, che,
dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede
alla sua custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da
coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti
apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in
altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
puo' essere previsto l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di
apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi
medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per
la produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il
tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al
fine di controllare la regolarita' dell'utilizzazione degli
apparecchi sopracitati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli
apparecchi dotati di matraccio di capacita' inferiore a 3 litri,
sempreche' siano destinati ad usi diversi dalla produzione
dell'alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile
l'avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico e'
perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi
utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per
altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione
incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di
apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione
del suddetto comma 1.
3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali,
destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a
mezzo di una piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti,
gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro
parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue
parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia
l'UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all'applicazione
della piastrina, sia l'UTF competente per la localita' dove
l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata,
entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei
detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti
scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da
destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo
27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla
presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci
giorni dalla ricezione, ai fini dell'applicazione della piastrina,
coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature
direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di
cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole
etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia
prescritte nei suddetti commi, comunicano all'UTF, entro quindici
giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione
delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli
estremi del cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato
di volerli destinare.
Art. 17.
Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei
prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facolta' di controllare la
regolarita' dei processi di lavorazione, con riferimento alle
risultanze della verifica tecnica degli impianti e della
comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l'altro,
l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli
apparecchi di misura installati;
b) riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli
impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in
circolo, rilevanti ai fini fiscali;
d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di
campioni;
e) accertamento del regolare andamento del processo di
lavorazione, con riferimento alle potenzialita' degli impianti ed al
bilancio quantitativo e qualitativo di una o piu' sezioni di
trattamento;
f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le
richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
g) determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di
eventuali parametri d'impiego;
h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa
documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito
verbale, redatto in contraddittorio con l'operatore, e sono intesi
essenzialmente a verificare che:
a) le quantita' e le qualita' dei prodotti ottenuti siano congrue
con i parametri d'impiego e le rese di lavorazione, nonche' con le
indicazione degli strumenti di misura;
b) siano regolarmente tenute le contabilita' inerenti alle
materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti,
pervenuti o estratti;
c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;
d) la cauzione prestata sia congrua con l'attivita'
effettivamente svolta;
e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza
corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli
anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle
accise sui prodotti alcolici.
5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature
informatiche, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per
i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti
alcolici in regime sospensivo.
6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana,
quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede
l'intervento dell'UTF.
7. Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente
articolo, l'UTF si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo
18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli
appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro
concesse dal medesimo articolo.
Art. 18.
Inventari
1. Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 1, del
testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e
di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte
ad invecchiamento l'inventario puo' essere effettuato al momento
dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola
partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di
trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e
dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti
condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la
possibilita' di procedere a controlli analitici a scandaglio.
Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti
condizionati, viene assunto il valore nominale riportato
sull'etichetta.
2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono
effettuati con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle
seguenti operazioni:
a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del
prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;
b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di
produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti
dal fabbricante;
c) esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni
e confronto con i dati di misuratori e contatori;
d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i
quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado
complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra
analcolica non tassabile;
e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita'
dell'esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi
compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del
prodotto finito.
3. Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici
di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza
prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui
alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto
concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi
di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento
secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto.
Semestralmente e' pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti
presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di
condizionamento.
4. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media
effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli
imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al
momento della verifica ed assunti in carico sul registro di
magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da
inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno
per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i
campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per
i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso
sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie,
con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo
della gradazione saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora
sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le
suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di
almeno un'ora di produzione.
5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in
luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri,
anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di
tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni
altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a
scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono
particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse
alle movimentazioni intracomunitarie.
6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono
effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti
dall'Agenzia.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo
unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli
scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le
modalita' dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente
regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del
testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini
prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede
d'inventario, e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso
a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine,
dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede
e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo
unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze
riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla
giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore
non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di
imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a
quello dell'inventario;
b) nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici
intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del
magazzino, definito come somma della giacenza al momento della
precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.
Applicazione dei contrassegni di Stato
Art. 19.
Consegna ed utilizzazione dei contrassegni
1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del
testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI
del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante
istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle
imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei
contrassegni da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito
capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i
prodotti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2
del testo unico e' effettuata con le modalita' tecniche stabilite
dall'Agenzia, che puo' anche consentire, nel caso di recipienti di
capacita' fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato,
anziche' sui recipienti, sulla confezione che li contiene.
L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso:
a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei
prodotti da contrassegnare;
b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che
agiscano per proprio conto;
c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che
agiscano per conto di operatori nazionali;
d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di
importatori nazionali;
e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad
accisa;
f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i
depositi doganali.
3. La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi
di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della
circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati,
previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione
del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13,
commi 5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione,
di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da
contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera
d) e' l'esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato
all'applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da
inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi puo' essere
effettuata anche dall'UTF, che ne da' opportuna comunicazione alla
direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione
e' verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare,
uno dei quali di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli
estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti
effettuati nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e'
contabilizzata dall'UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le
istruzioni dell'Agenzia, anche ai fini dell'incameramento della
cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini
previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.
4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura
sono riconsegnati all'UTF o alla direzione della circoscrizione
doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare,
uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione
dei contrassegni medesimi, anche presso l'impianto utilizzatore,
previa verbalizzazione, per evitare l'incameramento della quota di
cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso
della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili,
ove non si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione,
l'accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella
nota di riconsegna, e' effettuato limitatamente agli ammanchi
congruenti con i risultati dei riscontri dell'UTF. Sono pure
distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista
l'utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso
degli uffici dell'Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le
disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del
tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei
servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.
5. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga
utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare
rispettivamente presso l'UTF o la circoscrizione doganale
territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente,
ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora
disponibile e' presentata, dall'operatore, una dichiarazione
riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonche' alle
registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei
contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che
vengono restituiti contestualmente alla presentazione della
dichiarazione medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne
e' prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma
5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione
nel corso della lavorazione.
6. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in
altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata
per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui
all'articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF
dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il
codice d'accisa. La merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui
sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni
applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento,
risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso
delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni
applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed
alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna
della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i
rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove
i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti
rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui
risultino la quantita' e tipologia della merce ed i dati
identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio
della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a
scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione.
Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i
contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota
parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione
non e' incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata
dall'autorita' fiscale del Paese comunitario, secondo criteri
analoghi a quelli previsti nel comma 4.
7. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali
ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da
indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano
ritirare prodotti gia' contrassegnati, e' effettuata solo nei
confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui
all'articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li
ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la
spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti
o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi
designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si
segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di
partite ricevute con continuita' presso lo stesso deposito fiscale
cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia
prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato
tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma
12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia,
con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui
contenitori i contrassegni sono stati applicati.
8. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono
acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi
terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della
circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale
si vuole effettuare l'importazione, anche la denominazione di tale
dogana, e, per i prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico,
prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva
e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40
gradi. Lo svincolo della cauzione e' effettuato previo riscontro
documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le
operazioni di importazione, dell'avvenuta applicazione dei
contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati
dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.
9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di
prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), e'
effettuata dall'UTF territorialmente competente previa esibizione
della documentazione contabile da cui risulti la disponibilita' del
prodotto da contrassegnare.
10. L'UTF puo' consentire, su motivata richiesta, il cambio di
destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il
nuovo impiego avvenga per un'attivita' ricadente sotto la
responsabilita' dell'operatore medesimo.
11. L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti
contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono
subordinati alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana,
dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione,
l'Agenzia puo' consentire che i contrassegni vengano annullati,
secondo sistemi ritenuti idonei.
12. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i
contrassegni di Stato e' tenuto, con le modalita' stabilite
dall'Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono
fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei
contrassegni medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie
in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di
consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza
dell'operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e
scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalita' stabilite
dall'Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti
contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente
comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti
contrassegnati negli impianti medesimi.
13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e
delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito
di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni
qualvolta ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della
regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni
applicati sono effettuati anche presso gli
esercizi di vendita
Controlli sul deposito dell'alcole etilico e
delle bevande alcoliche, assoggettati ad
accisa,
e regime della circolazione
Art. 20.
Denuncia di deposito e rilascio della licenza
1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o
di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad
accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l'attivita' presenta
all'UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la
denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice
fiscale e le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale
rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la
localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita'
di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di
trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
a) i numeri di telefono e di fax;
b) la descrizione delle apparecchiature, dei processi di
lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature per la produzione, l'acquisizione e la misurazione
dell'energia;
d) la quantita' massima dei prodotti assoggettati ad accisa che
in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le
denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con
denaturante generale nonche' degli esercizi di vendita di alcole
etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del
testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio
di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non
installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al
minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso
comune.
3. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che
non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del
testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo,
effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di
deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la
verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli
fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi
previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva
responsabilita' dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza
essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente
necessarie.
4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3
e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze
26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e
della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli
esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai
codici NC 2207 e 2208 nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti
alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.
L'esclusione dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
a) del testo unico e' estesa anche agli esercenti il deposito di
prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno
di Stato, anche se di capacita' superiore a 5 litri. L'esclusione
dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli
esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del
citato articolo 29 e' estesa anche agli esercenti la vendita
all'ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai
sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico e' elevato a 50
litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso
privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso
familiare e non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita; i
titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro
di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i
documenti di accompagnamento delle partite
ricevute.
Art. 21.
Regime della circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione
dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonche' di quelli
assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e
sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del
testo unico e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche;
la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e'
effettuata con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma
2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti
alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui
all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici
assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera
a), del testo unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in
recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita'
superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non
sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime
delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207
e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o
non denaturati.
3. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra
depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento
di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle
finanze n. 210/1996.
4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di
partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici
contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e
successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le
procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 15
del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive
modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione
preventiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto medesimo.
Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento
commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti
alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la
ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di
acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di
accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi
reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel
periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e'
avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche
da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
5. La procedura per la concessione della restituzione dell'accisa
afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata
alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma
2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si
applica anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneita' al
consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale,
promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato,
secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta
procedura sono apportate le seguenti modifiche:
a) la birra e' immessa in apposito magazzino ed e' presa in
carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni
viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse
modalita' del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5;
b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla
distruzione, da effettuarsi durante l'orario ordinario di apertura
degli uffici dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva
la previsione dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all'UTF apposita
dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle
confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con
riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo
le istruzioni impartite dall'Agenzia; un secondo esemplare della
dichiarazione e' custodito presso l'impianto;
c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte
dell'UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione,
per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo
sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso
nonche' il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli
apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel
giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente
personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il
rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita',
in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l'avvenuta
effettuazione delle operazioni medesime;
d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla
distruzione, viene presentata all'UTF domanda di restituzione
dell'accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta
perche' divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo
esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o
dell'attestazione di cui alla lettera c).
Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico nonche'
sulle
materie prime alcoligene
Art. 22.
Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico
e isopropilico previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo
unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori che, per i
quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli
articoli 2, quinto comma, 4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del
decreto, da intendersi ora riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del
testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacita'
di stoccaggio per cui non e' prescritto il rilascio della licenza
agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti
dall'UTF in apposito registro;
b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516,
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto non si applicano
alle aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli processi di
saldatura, secondo categorie e per quantitativi, comunque non
superiori ai 60 litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto non si applicano neppure per i privati consumatori non
esercenti attivita' commerciale, industriale, artigianale od
agricola; che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti
sigillati di capacita' non superiore a 500 millilitri;
c) non sono sottoposti alla tenuta del registro di carico e
scarico di cui all'articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e
di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti,
confezionati in recipienti sigillati di capacita' non superiore a 2,5
litri;
d) rientrano tra i trasferimenti di cui all'articolo 7, primo
comma, del decreto anche quelli dei prodotti condizionati fra i
depositi commerciali dove e' stato effettuato il condizionamento e
gli altri depositi commerciali.
2. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono
scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della
presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la
quantita' e la qualita' della merce e la data della spedizione. In
mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le
suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del
mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario
comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i
tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento
nel territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata dalla
sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il
destinatario, la qualita' e quantita' della merce nonche' il codice
della nomenclatura combinata. La circolazione dei prodotti
d'importazione e' effettuata con le modalita' di cui al penultimo ed
ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze
1o agosto 1986; la movimentazione nazionale e' effettuata con la
scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la
disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989,
con le seguenti integrazioni e modifiche:
a) in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di
accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione
del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando
territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino
organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale,
tutti gli elementi necessari a identificare la partita trasportata,
il mittente e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce
fino all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini
dell'assunzione in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto
agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro
il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di
ricezione;
b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale
e' cosi' sostituito:
"L'incaricato del trasporto annota sulla bolletta di
accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le
variazioni riguardanti il destinatario sono comunicate dal mittente
all'UTF competente per il proprio impianto entro il primo giorno
lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di arrivo a
destinazione e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice
del documento di accompagnamento.".
3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle
tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi
liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per
operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni
non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico
e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da
parte dell'UTF, nella quale e' indicato anche l'impianto dove saranno
custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di
trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono
comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno
tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato, anziche'
con autobotti, in uno o piu' contenitori di capacita' singola non
superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente
il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia
d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la
contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono
effettuati secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.
Art. 23.
Vigilanza sulle materie prime alcoligene
1. Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del
presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma
2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise,
definiti al comma 3.
2. I liquidi fermentescibili assoggettati alla disciplina del
presente articolo sono i seguenti:
a) succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini
provenienti da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di
agrumi;
b) melasso e sughi zuccherini, diluiti.
3. I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente
articolo sono i seguenti:
a) liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche
od amidacee, idrolizzate;
b) qualsiasi altro fermentato liquido.
4. Chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione o il
condizionamento di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio
di detti prodotti sfusi o condizionati in recipienti di capacita'
superiore ai 10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni
prima di iniziare l'attivita'. Denuncia analoga e' presentata da
chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione di
fermentati alcolici diversi da quelli sottoposti ad accisa o
esercitarne il commercio. La denuncia, corredata della planimetria
dei locali nonche' dello schema degli impianti, e' redatta in doppio
esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il comune, la via e il numero civico;
c) le qualita' delle materie prime da impiegare e dei prodotti
che si intendono ottenere;
d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
5. Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e
controllata l'esecuzione delle eventuali opere e l'adozione delle
eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai
fini dell'espletamento di un'efficace vigilanza fiscale, l'UTF
iscrive l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione
ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie
prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei
quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al
condizionamento nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze,
secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni
prima di iniziare le lavorazioni, l'esercente di impianti di
produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici
effettua apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di
cui all'articolo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di
lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare,
le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere.
6. I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di
sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono
additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante
nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina
per 100 chilogrammi di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste,
oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai
liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che
prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od
alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con
disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione
dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale
operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle
previste nel presente comma.
7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati
alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze
rivelatrici in applicazione di altre normative, sono additivati, a
cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e
grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione
non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi
fermentescibili gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma
6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di
applicazione dell'articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e
per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde
dall'aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore
dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo'
essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni
diverse da quelle previste nel presente comma.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonche' dalle
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore
vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici,
anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli
stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al
comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti
commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la
qualita' e quantita' della merce, la sua gradazione alcolica, se
trattasi di fermentati, nonche' la data di spedizione. In mancanza
della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette
indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente,
riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili
destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze
alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta
anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di
capacita' superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle
di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di
scorta e' allegata ai registri fiscali del destinatario o, in
mancanza, e' custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto
anno successivo a quello in cui e' stata effettuata la
movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria
comunica all'UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni
successivi a quello dell'arrivo.
9. Si prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i
liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono
sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione,
con l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero
quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono
trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione
con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di
cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite
dall'Agenzia. L'emissione del DAS si rende dovuta anche per il
trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici
di produzione di aceti.
10. I funzionari dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di
finanza hanno facolta' di accedere in qualsiasi momento nei locali
dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi
hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita'
inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi
sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati
hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di
polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono
avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33, primo comma,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 24.
Tenuta e conservazione dei registri
1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati
dalle ditte interessate conformemente a istruzioni fornite
dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte
dell'UTF o della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima.
Le operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono
registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono
state effettuate, fatta salva l'applicazione di eventuali termini
piu' ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per
quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del
direttore dell'Agenzia. Alla fine dell'esercizio finanziario i
registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri
dell'anno successivo. L'esercente custodisce i registri e la
documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni
successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede
o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in
modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure
informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF o dalla dogana
competenti. Ad evitate duplicazioni di registrazioni, piu' registri
possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore
facilita' di lettura, un registro puo' essere suddiviso in piu'
sezioni.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati
senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono
annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili
e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
Art. 25.
Termini per le incombenze dell'amministrazione
1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento
ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel
regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella
allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n.
678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non
ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e'
stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte
dell'UTF.
2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal
presente regolamento non e' prodotta qualora gia' in possesso della
pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli
eventuali estremi.
Art. 26.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prescrizioni relative alla capacita' dei prelevatori di
campione e del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma
1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di
birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare
l'assetto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera'
ad essere consentita, con l'osservanza delle prescrizioni gia' in
atto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo
13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad
applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli
estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati
ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le
caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
3. In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi
e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti,
nonche' in considerazione dei sistemi informatici e telematici in
dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione
finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e
aggiornate le modalita' tecniche di accertamento e di
contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle
accise o a vigilanza fiscale.
4. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento
producono l'eventuale documentazione, integrativa di quella gia' in
possesso dell'UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta
giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
5. Le piastrine di cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli
apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non
destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o,
decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del
suddetto ufficio.
Art. 27.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati i seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) decreto 20 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 14 febbraio 1959, recante disposizioni concernenti
l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai fermentati alcolici diversi dal
vino;
b) decreto 24 gennaio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio 1922, concernente l'introduzione di un nuovo
apparecchio di misurazione per l'accertamento dell'imposta sulla
birra;
c) decreto 15 giugno 1927, n. 6353, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 28 settembre 1927, recante la data di attuazione
del sistema di accertamento mediante gli apparecchi misuratori
Erhard-Schau nelle fabbriche di birra e fissazione di norme per
l'accertamento medesimo;
d) decreto 24 luglio 1930, n. 5591, determinante una misura
maggiore di abbuono nella liquidazione d'imposta sul mosto di birra;
e) decreto 31 maggio 1935, n. 690, recante istruzioni per
l'applicazione e l'uso del misuratore Erhard-Schau nelle fabbriche di
birra;
f) decreto 6 giugno 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
164 del 21 giugno 1963, che ha determinato nella misura del 14%
l'abbuono sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta
di fabbricazione a decorrere dal 1o luglio 1963;
g) decreto 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 2 settembre 1972, che ha determinato nella misura del 10%
l'abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta
di fabbricazione a decorrere dal 1o gennaio 1973;
h) decreto 12 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 28 febbraio 1981, recante nuove modalita' d'impiego degli
apparecchi Erhard-Schau per l'accertamento dell'imposta di
fabbricazione sulla birra;
i) decreto 21 settembre 1988, n. 437, recante disposizioni, per
le ditte produttrici di bevande alcoliche, per l'applicazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;
l) decreto 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 dell'8 febbraio 1992, recante l'elenco dei Paesi terzi alle
Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo
34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il
1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare
ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione
in dogana per l'importazione;
m) decreto 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 17 dicembre 1992, recante modalita' operative per
l'applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464,
concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di
fabbricazione sulla birra.
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro
n. 1 Finanze, foglio n. 385
AGENZIA DELLE DOGANE
Area Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti
Circolare del 12/07/2001 n.
Oggetto:
DM 27 marzo 2001, n.153. Regolamento recante disposizioni per il controllo
della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Si segnala che nel Supplemento
ordinario n. 95/L alla G.U. n.97
del
27.4.2001 e' stato pubblicato il DM 27.3.2001, n.153, concernente il
regolamento in oggetto, entrato in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione suddetta, e cioe' il 26.6.2001.
Tale regolamento viene a sostituire tutta la precedente normativa
secondaria vigente nella materia trattata, che deve, pertanto, considerarsi
abrogata, in applicazione dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle
accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il decreto, oltre a riepilogare la suddetta normativa secondaria,
semplificandola ed adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all'avvento del
regime delle accise, da' veste regolamentare a disposizioni emanate in via
amministrativa al momento dell'avvio del suddetto regime, per consentirne
l'immediata applicazione.
La presente circolare non introduce, in via generale, disposizioni o
adempimenti innovativi rispetto a quelli riportati sul decreto ma intende
focalizzare l'attenzione sulle principali novita' operative molte delle
quali, peraltro, gia' vigenti ed oggetto a suo tempo di opportune istruzioni
di servizio.
Il provvedimento, redatto tenendo presenti i criteri di
semplificazione enunciati dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si articola nei cinque Capi di seguito illustrati.
Il Capo I riguarda i controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche ad accisa sospesa
e si suddivide in 4 Sezioni: la prima (articoli da 1 a 4) relativa alle
procedure per l'istituzione dei depositi fiscali di alcole e di bevande
alcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del testo unico delle accise; la
seconda (articoli da 5 a 11) relativa all'esercizio dei suddetti depositi,
la terza (articoli da 12 a 15) relativa alle modalita' di accertamento dei
singoli prodotti alcolici e la quarta (articoli da 16 a 18) recante
disposizioni in materia di prescrizioni, inventari ed altri tipi di
controllo.
Sostanzialmente, nel suddetto Capo viene armonizzata la nuova figura
del deposito fiscale, creata dal 1 gennaio 1993 in occasione dell'avvio
del mercato unico, con le preesistenti figure di fabbrica, opificio di
trasformazione o deposito sif, recependo disposizioni gia' emanate in via
amministrativa ed operando, ove del caso, opportune semplificazioni, alla
luce dell'esperienza nel frattempo acquisita.
Considerato che il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra sono attualmente assoggettati ad accisa con aliquota zero, per
tali prodotti sono state previste particolari semplificazioni procedurali
come si dira' successivamente.
In merito alle singole disposizioni della Sezione I, l'art. 1 si
riferisce alla richiesta d'istituzione di deposito fiscale, che deve
essere prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) e per la
quale vengono previste le consuete modalita' gia' in atto nel settore
delle imposte di fabbricazione. Vi e' da osservare che, potendo il deposito
fiscale essere istituito anche presso depositi doganali, e' prevista, in
tale evenienza, che la denuncia sia presentata, in copia, anche alla
Direzione Circoscrizionale competente per territorio, che ha 30 giorni di
tempo dalla data di ricezione per esprimere un eventuale motivato diniego.
Inoltre, per l'attivazione dei depositi fiscali diversi dalle fabbriche e
dagli opifici di trasformazione, il termine di 90 giorni previsto dal
punto 34 dell'area 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle
Finanze 19 ottobre 1994, n. 678, e' stato ridotto a 60 giorni.
L'art. 2 riguarda la verifica tecnica del deposito fiscale da parte
dell'UTF, intesa ad accertare l'esatta corrispondenza della situazione di
fatto con quella denunciata ed a controllare che l'assetto dell'impianto sia
conforme alle condizioni di sicurezza fiscale previste dal successivo art.
3, impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni; occorre, infatti,
tener presente l'importanza di un corretto assetto dell'impianto, ai fini
della prevenzione delle frodi.
Il comma 4 dell'articolo, in particolare, detta disposizioni in merito
alla determinazione iniziale della cauzione ed alla sua rideterminazione
annuale, al fine di eliminare qualsiasi motivo d'incertezza al riguardo.
L'art. 3 riporta, aggiornando, semplificando e sintetizzando, le
disposizioni sull'assetto delle distillerie e degli altri impianti dove sono
custoditi prodotti alcolici in regime sospensivo previste dal preesistente
regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli spiriti, approvato con RD
25 novembre 1909, n. 762, e quelle relative all'assetto delle fabbriche di
birra previste dal decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464 e dal DM 11
dicembre 1992, pubblicato nella G.U. n. 296 del 17/12/92, nonche', per la
parte ancora vigente, dal RD 19 novembre 1874, n. 2248.
L'art. 4 si riferisce al rilascio della licenza fiscale, chiarendo
che, qualora in uno stesso impianto sia possibile l'espletamento di piu'
attivita' soggette a licenza attinenti al medesimo settore d'imposta, la
licenza e' unica, come pure il relativo diritto.
Viene, pure, chiarito che il rilascio della licenza abilita
all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando a carico
esclusivo dell'operatore la responsabilita' dell'eventuale mancato
possesso di altre autorizzazioni occorrenti per iniziare o continuare
l'attivita'.
Non e', infatti, compito dell'Agenzia sostituirsi ad altre Autorita'
competenti per il controllo degli ulteriori requisiti (quali idoneita'
antincendio, rispetto di prescrizioni sanitarie od ambientali, possesso di
autorizzazioni al commercio) eventualmente richiesti per lo svolgimento
dell'attivita' dell'impianto.
Infine, vengono date disposizioni, aggiornando l'art. 72 del
previgente regolamento sugli spiriti, per l'eventualita' che, in caso di
cessazione dell'attivita' di fabbricazione o dell'esercizio di deposito
fiscale, negli impianti rimangano giacenze di prodotti in regime sospensivo.
Passando ad esaminare la Sezione II, l'art. 5 detta disposizioni
comuni a tutti i depositi fiscali di alcoli e di bevande alcoliche. In
particolare, confermando precedenti direttive impartite, provvisoriamente,
in via amministrativa e conformandosi ai criteri seguiti nella maggior
parte dei Paesi comunitari, viene responsabilizzato l'operatore,
affidandogli la movimentazione delle materie prime e dei semilavorati e la
gestione dei prodotti finiti, mentre restano riservati ai funzionari
dell'Agenzia l'accertamento delle merci importate ed esportate o
assoggettate a regimi doganali, nonche', nei casi previsti dal Capo III,
quello della produzione.
Al fine di evitare duplicazioni d'interventi, e' previsto che, per
talune operazioni, la dogana possa avvalersi dei dati rilevati dall'UTF.
Il comma 3, prevede, poi, la presentazione, da parte dell'operatore,
di una comunicazione di lavorazione mensile o trimestrale che si differenzia
dalla dichiarazione di lavoro di cui alla previgente normativa in quanto non
e' piu' richiesto il visto dell'UTF sulla stessa per poter dare inizio alle
lavorazioni.
Viene pure ripresa la disposizione di cui all'art. 48 del precitato
regolamento n. 762/1909, che prevede che, nel caso in cui, per dare inizio
alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli e, nell'orario
indicato dalla comunicazione di lavoro, non sia presente personale dell'UTF
o della Guardia di Finanza, il fabbricante possa procedere esso stesso alla
loro rimozione, salvo i motivi particolari di cui all'ultima parte del
comma.
Al comma 5 viene prevista la possibilita' che, per il conseguimento di
particolari finalita' fiscali determinate dall'Agenzia, i prodotti finiti
restino custoditi, come in precedenza, in magazzini suggellati dall'UTF,
mentre il comma 7, estendendo ed integrando una procedura prevista per la
birra dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464/92 e confermata
dall'art. 35, comma 5, del testo unico, stabilisce che l'accisa afferente
ai cali superiori a quelli ammissibili, rilevati dal depositario
autorizzato e da questi tempestivamente comunicati all'UTF ai sensi del
successivo art. 7, comma 1, lettera b), sia corrisposta entro gli stessi
termini previsti per il pagamento dell'imposta sui prodotti immessi in
consumo.In quest'ultima caso, per liquidare l'accisa sui cali afferenti i
prodotti denaturati, l'aliquota da applicare e' quella stabilita per i
prodotti della medesima specie, non denaturati, cosi' come previsto
dall'art. 47, comma 1, del testo unico.
Il comma 8, infine, richiama i poteri di accesso agli impianti da
parte del personale civile e dei militari della Guardia di Finanza
derivanti dall'art. 18 del testo unico.
L'art. 6 tratta l'importante questione delle denaturazioni, stabilendo
che, in linea di massima, tali operazioni devono essere effettuate sotto il
controllo diretto dell'Agenzia, che tuttavia puo' consentire, stabilendone
le condizioni, che la presenza dei propri incaricati, nei casi di
denaturazione in linea, non sia continua, o che le operazioni medesime
possano essere effettuate dagli operatori interessati, sotto la loro
responsabilita', come avviene in molti Paesi comunitari.
Anche in questo caso, tuttavia, l'effettuazione di tali operazioni
deve essere preventivamente comunicata all'UTF od alla Dogana, ai fini
dell'attivazione dei controlli ritenuti opportuni.
L'art. 7 stabilisce gli adempimenti contabili cui e' tenuto il
depositario autorizzato, distinguendo se trattasi di esercente impianto di
fabbricazione, trasformazione o deposito ed apportando, anche in questo
caso, semplificazioni alle disposizioni in precedenza impartite in via
amministrativa.
In particolare, il comma 1, lettera b), prevede la possibilita', per
il depositario autorizzato, di riportare nelle proprie contabilita' cali ed
eccedenze che abbia rilevato, dandone contestuale comunicazione all'UTF. Non
viene, inoltre, piu' prevista la compilazione degli attuali prospetti
giornalieri della produzione, della movimentazione dei prodotti, nonche' del
movimento d'imposta e delle relative garanzie, ritenendosi sufficiente
l'invio agli UTF dei prospetti quindicinali dettagliatamente indicati al
successivo comma 2.
Il comma 4 prevede l'effettuazione annuale, da parte dell'esercente di
impianto di fabbricazione, di bilanci di materia ed energetici, al fine di
permettere l'acquisizione degli elementi necessari per il controllo
indiretto della produzione, e cioe' della fase in cui nasce il debito
d'imposta.
L'art. 8 prevede, in vigenza dell'aliquota zero di accisa, ulteriori
semplificazioni contabili per i depositi fiscali di vino e di bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra; in particolare, non vengono
previsti registri di carico e scarico (potendosi utilizzare, per eventuali
verifiche, le registrazioni tenute in ottemperanza alle norme sulla tutela
agricola e sulla produzione e commercio) e viene stabilito che il prospetto
della produzione, di cui all'art. 7, comma 1, venga presentato annualmente
anziche' quindicinalmente, come per tutti gli altri prodotti sottoposti ad
aliquota d'accisa diversa da zero.
Tale prospetto, come risulta dal successivo art. 13, consentira'
l'acquisizione diretta, da parte degli UTF, dei dati relativi alla
produzione. Vengono, poi, dettate le modalita' con le quali i piccoli
produttori di vino, definiti dall'art. 37, comma 1, del testo unico, effettuano all'UTF la comunicazione relativa ai trasferimenti
intracomunitari, prevista dalla suddetta normativa.
L'art. 9 detta disposizioni specifiche per la birra, riprendendo e
semplificando quelle di cui ai sopracitati decreti 27 novembre 1992, n. 464
e 11 dicembre 1992.
In particolare, e' previsto che le contabilita' siano tenute su
stampati conformi a modelli non piu' stabiliti con decreto, ma redatti
secondo le istruzioni dell'Agenzia; in tal modo sara' piu' semplice e
tempestivo il loro adeguamento alle mutevoli esigenze operative.
In relazione a quanto sopra, si dispone che, per il momento, restino
in vigore gli stampati attualmente utilizzati; sara' cura degli UTF e degli
operatori od Associazioni di categoria interessati far qui pervenire
eventuali proposte di modifica.
L'art. 10 detta i criteri per la tenuta delle contabilita' da parte
degli UTF.
La norma e' importante dal punto di vista procedimentale in quanto
elimina la preesistente duplicazione delle registrazioni contabili, non
prevedendone la tenuta presso gli uffici finanziari di fabbrica; questi
ultimi, per i loro controlli, potranno avvalersi di quelle tenute dagli
operatori e della documentazione alle stesse allegate.
Inoltre viene stabilito che, qualora non sia previsto dalle vigenti
disposizioni l'impiego di stampati a rigoroso rendiconto, i registri
contabili siano sottoposti alla preventiva vidimazione della Direzione
compartimentale (ora Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane) e che il
Direttore dell'Agenzia possa, con proprio provvedimento, prevedere la
tenuta informatizzata delle suddette contabilita'.
L'art. 11 riprende il disposto dell'art. 153 del citato preesistente
Regolamento sugli spiriti, consentendo l'esercizio del credito sui prodotti
alcolici custoditi in magazzini suggellati dall'UTF.
Per quanto concerne la Sezione III, l'art. 12 riporta modalita'
tecniche per la determinazione della produzione dell'alcole etilico, che
ora, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del testo unico, e' effettuata con
misuratori forniti dall'esercente e non piu', come in precedenza,
dall'Amministrazione.
Il comma 2 prevede la possibilita' di concedere deroghe
all'installazione del prelevatore automatico di campioni nel caso di
produzione di "teste e code" o di impianti di limitata portata; cio' in
quanto, in tali circostanze, la suddetta installazione potrebbe presentare
notevoli difficolta' tecniche.
I commi 3 e 4 sostituiscono, semplificandole, le disposizioni
dettate, in materia di suggellamento e di determinazione della produzione in
caso di guasti o rotture del misuratore, dal preesistente Regolamento sugli
spiriti, mentre il comma 5 stabilisce la procedura per la determinazione
della produzione, in caso di tassazione forfetaria in piccoli impianti di
distillazione, nonche' per la tenuta delle relative contabilita'. Viene,
pure, disciplinata la custodia nell'abitazione del fabbricante del prodotto
ottenuto, a seconda che l'abitazione possa o meno essere considerata
pertinenza della fabbrica.
In proposito si chiarisce che l'abitazione e' considerata pertinenza
della fabbrica se e' raggiungibile dalla stessa senza utilizzare o
attraversare pubbliche vie.
L'art. 13 stabilisce, come gia' anticipato a commento dell'art. 8,
che, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della
produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra sia effettuato dall'UTF sulla base del prospetto annuale presentato
dal fabbricante. Stabilisce altresi' che, se le bevande fermentate non sono
destinate all'alimentazione umana (come accade, ad esempio, per il vinello
di vinaccia o per bevande fermentate avariate, da destinare alla
distillazione), devono essere additivate con le medesime sostanze
rivelatrici e con le stesse modalita' previste dai commi 7 e 9 del
successivo art. 23 per i fermentati alcolici.
L'art. 14, riprendendo una disposizione gia' impartita,
provvisoriamente, in via amministrativa, prevede che l'accertamento della
produzione dei prodotti alcolici intermedi (quali il vermouth e gli altri
vini aromatizzati), sia effettuato sulla base di verbali di produzione, per
singole partite, redatti dai fabbricanti e non piu', come in precedenza,
dai funzionari dell'Amministrazione. Cio' nella considerazione che per tali
produzioni, generalmente standardizzate per ogni singolo opificio e
consistenti in operazioni di miscelazione, maturazione e filtrazione,
vengono impiegati essenzialmente prodotti (quali il vino, l'alcole e gli
aromi) gia' sottoposti a controllo fiscale, e che i prodotti ottenuti
(tassati a volume e non in base alla gradazione alcolica) vengono esitati
in bottiglie, di predeterminata capacita', munite di contrassegno di
Stato, per cui le possibilita' di frode appaiono molto limitate. Si e',
in tal modo, eliminato il notevole intralcio consistente nel subordinare la
produzione alla presenza ed agli accertamenti preventivi, anche analitici,
dell'Amministrazione, ponendo, in tal modo, gli operatori nazionali nelle
stesse condizioni dei loro concorrenti comunitari.
L'art. 15 riprende, per l'accertamento della birra, le disposizioni
della previgente normativa (i gia' citati D.lgs 27 novembre 1992, n. 464 e
DM 11 dicembre 1992), che prevedono che tale accertamento sia effettuato
sulla base di apposita dichiarazione mensile presentata dal fabbricante,
fermo restando il pagamento quindicinale dell'accisa, prevista, in via
generale, dall'art. 3, comma 4, del testo unico, e successive
modificazioni. Detta, inoltre, la procedura per la determinazione della
produzione, in caso di tassazione forfetaria di piccoli impianti.
Per quanto concerne la Sezione IV, l'art. 16 stabilisce la disciplina
per coloro che producono, commerciano od utilizzano apparecchi di
distillazione o loro parti, stanti le previsioni sanzionatorie di cui
all'art. 41, comma 5, del testo unico.
A tal fine, innovando rispetto alle preesistenti disposizioni
(derivanti dagli articoli 1, 6, 7, 14, 22, 23 e 46 del previgente
Regolamento sugli spiriti n.762/1909 od impartite, nel corso di vari
decenni, a mezzo circolare) vengono stabilite procedure diverse a seconda
che trattasi di apparecchi destinati o meno alla produzione dell'alcole, non
prevedendo, in quest'ultimo caso, l'obbligo dell'apposizione della piastrina
d'identificazione dell'apparecchio (che, tuttavia, deve essere dotato di
numero di matricola) o della presentazione di dichiarazioni di lavoro.
Viene, in tal modo, conseguito un notevole alleggerimento delle incombenze
sia degli operatori sia dell'Amministrazione, che, in ogni caso, resta
sempre informata dell'ubicazione dei suddetti apparecchi.
Dalla sopra illustrata disciplina vengono, comunque, esonerati i
piccoli apparecchi di cui al comma 2 (confermando, in questo caso, le
disposizioni preesistenti) nonche' quelli incorporati in strumenti per la
rilevazione di dati chimici e fisici, mentre viene delegata al Direttore
dell'Agenzia la facolta' di individuare altri tipi di apparecchi da esentare
dal suddetto obbligo.
L'art. 17 definisce le modalita' operative e le finalita' delle
verifiche da effettuare sulle operazioni di produzione da parte dei
funzionari dell'UTF o della Dogana e richiama le facolta' di controllo
previste, in materia, anche per la Guardia di Finanza.
L'art. 18 stabilisce, per i vari prodotti, la frequenza degli
inventari periodici previsti dall'art. 18, comma 1, del testo unico,
confermando, in linea di massima, le preesistenti scadenze nonche' le
modalita' della loro effettuazione (vedasi, in particolare, le disposizioni
relative alla birra).
Anche in questo caso sono previsti alleggerimenti relativamente al
vino ed alle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, perdurando
l'aliquota d'accisa zero, disponendo che, in luogo degli inventari, siano
effettuati riscontri, anche utilizzando le scritturazioni previste dalle
norme sulla tutela agricola, solo per motivazioni specifiche oppure a
scandaglio, volti, soprattutto, al controllo delle incombenze connesse alle
movimentazioni intracomunitarie.
In aggiunta agli inventari periodici, il comma 6 prevede che possano
essere effettuati anche inventari straordinari, secondo i criteri
stabiliti dall'Agenzia.
Il comma 7 dispone, ai fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 1,
del testo unico e generalizzando quanto previsto, per la birra, dall'art.
35, comma 5, del testo unico medesimo, che siano considerati come regolari
immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico,
effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del
regolamento (e cioe' con contestuale avviso all'UTF), dei cali eccedenti
quelli previsti dall'art. 4 del testo unico (e cioe' le perdite per causa
di forza maggiore, le perdite di lavorazione ed i cali naturali e tecnici),
su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. Viene pure
chiarito che la determinazione dei cali effettivi e' effettuata in base ai
dati direttamente rilevati dai funzionari dell'Agenzia, all'inizio ed alla
fine del periodo preso a base per l'inventario, senza tener conto dei cali
rilevati, nel suddetto periodo temporale, dall'esercente e da questi
scaricati in applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b) del regolamento.
Di notevole rilevanza il comma 8, che stabilisce, ai fini
dell'applicazione dell'art. 47, comma 2, del testo unico, le eccedenze
ammissibili per i vari tipi di prodotto.
In particolare, vengono riprese, per quanto concerne le eccedenze nei
depositi fiscali di birra, le misure di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 17 novembre 1992, n. 464, mentre per l'alcole etilico ed i
prodotti intermedi viene adottata, per ovvi criteri di uniformita', la
stessa misura stabilita per le merci estere custodite nei depositi doganali.
Il Capo II tratta dell'applicazione dei contrassegni di Stato, che
costituiscono un efficace sistema di controllo della movimentazione dei
prodotti ad imposta assolta, e consta dell'art. 19, che stabilisce le
procedure per la consegna e l'utilizzazione dei suddetti contrassegni.
Anche in questo caso vengono riprese e coordinate disposizioni date
in precedenza, anche in via amministrativa; per quanto riguarda gli aspetti
innovativi od interpretativi di norme vigenti, sono da segnalare, in
particolare:
- il comma 4, che stabilisce, per evitare possibili disguidi, che i
contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista l'utilizzazione
vengano distrutti. Viene, inoltre, previsto, al fine di evitare
l'incameramento della relativa cauzione, il riconoscimento dell'avvenuta
perdita dei contrassegni mancanti alla verifica in quanto distrutti nel
corso delle lavorazioni e non recuperabili, sempreche' tali perdite siano
contenute nei limiti di riscontri sperimentali effettuati dagli UTF e non
vi siano elementi per sospettare un'illecita sottrazione dei contrassegni
medesimi;
- il comma 7, che limita la consegna dei contrassegni da inviare a
depositi fiscali comunitari a soggetti comunque noti all'Agenzia, in quanto
in possesso di codice d'accisa, e stabilisce una procedura semplificata nel
caso di ricezione, con continuita', presso un deposito fiscale nazionale,
di confezioni recanti contrassegni applicati, per conto del suddetto
deposito, presso un deposito fiscale comunitario;
- il comma 8, che, riprendendo il disposto dell'art. 5, comma 2,
della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito dall'art. 34 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, stabilisce, per gli importatori che ritirino
contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi, che la
gradazione alcolica minima su cui commisurare la cauzione non sia inferiore
ai 40 gradi.
Cio' come misura cautelativa, volta ad impedire che
contrassegni dichiarati destinati a prodotti di bassa gradazione vengano,
invece, utilizzati per legittimare prodotti a grado piu' elevato;
- il comma 10, che prevede che l'UTF possa consentire il cambio di
destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il nuovo
impiego avvenga per un'attivita' ricadente sotto la responsabilita'
dell'operatore suddetto, evitandone, in tal modo, la distruzione ai sensi
del precedente comma 4;
- il comma 11, che estende esplicitamente ai prodotti contrassegnati
esportati la condizione (prevista dall'art. 2, comma 2, del DM 12 dicembre
1996, n. 689, per i prodotti trasferiti in altri Paesi comunitari) che, per
ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, i contrassegni debbano
essere distrutti; in alternativa alla distruzione, viene prevista la
possibilita' di annullarli con sistemi ritenuti idonei;
- il comma 12, che detta norme in materia di contabilizzazione dei
contrassegni.
Il Capo III tratta del controllo sul deposito dei prodotti alcolici
assoggettati ad accisa nonche' del regime della circolazione e consta di due
articoli, il 20 ed il 21.
L'art. 20 stabilisce la procedura per il rilascio della licenza
prevista per gli impianti di trasformazione, condizionamento, deposito o
minuta vendita di alcole, denaturato o meno, e di bevande alcoliche
assoggettati ad accisa, riducendo, anche in questo caso, a 60 giorni il
termine di 90 giorni previsto dal punto 40 dell'area 1 della tabella
allegata al sopracitato DM n. 678/94.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, del
testo unico, circa la possibilita'' di modificare i casi di esclusione
dall'obbligo della denuncia di deposito e della tenuta del registro di
carico e scarico, il medesimo art. 20 esclude da tale obbligo i titolari
dei depositi e degli esercizi di vendita delle merci diverse dai prodotti di
cui ai codici della nomenclatura doganale combinata NC 2207 e 2208, nonche'
dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti,
denaturati o non denaturati.
Diversamente, in relazione alla definizione di alcole etilico data
dall'art. 32 del testo unico, si sarebbero potuti ritenere obbligati alla
denuncia di deposito i detentori di prodotti, diversi dalle bevande
alcoliche, contenenti alcole etilico, tassato od esente, quali, ad esempio,
medicinali, articoli di pasticceria, lucidi da scarpe.
La suddetta esclusione non opera nei confronti delle profumerie, sul
deposito delle quali e' opportuno invece che rimanga il controllo fiscale.
L'articolo in esame esclude, poi, dall'obbligo della denuncia anche
gli esercenti il deposito di prodotti in recipienti contrassegnati di
capacita' superiore ai 5 litri (allineando, in tal modo, le previsioni
dell'art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico a quelle dell'art. 13,
comma 2), del medesimo testo unico), mentre vengono esclusi dalla tenuta
del registro di carico e scarico, al pari degli esercenti la vendita al
minuto, anche gli esercenti la vendita all'ingrosso, che siano compresi fra
i soggetti, non tenuti alla denuncia di deposito, di cui all'art. 29,
comma 3, del testo unico; cio' per tenere distinto il regime degli esercizi
di deposito da quello degli esercizi di vendita.
Infine, viene elevato da 20 a 50 litri idrati il limite quantitativo
per l'esenzione dalla denuncia per i depositi di prodotti alcolici ad uso
privato; i titolari dei suddetti depositi vengono esonerati della tenuta
del registro di carico e scarico ma devono conservare per un periodo di 5
anni i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.
Anche in questo articolo viene ribadito che la licenza abilita
all'esercizio solo dal punto di vista fiscale.
L'art. 21 rimanda, per quanto riguarda il controllo sulla
circolazione, alla disciplina stabilita dal DM 25 marzo 1996, n. 210, e
successive modifiche, nonche' dal DM 9 luglio 1996, n. 524. Viene pure
richiamato il comma 1 del DPR 14 agosto 1996, n. 472, che stabilisce il
mantenimento dell'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento dei
beni viaggianti per i prodotti sottoposti al regime delle accise, che non
siano scortati dagli specifici documenti previsti per tale tributo. In
proposito si rammenta che l'art. 23 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
ha esentato dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti il vino ed
i prodotti vinosi.
In applicazione, poi, della facolta' prevista dall'art. 30, comma 3,
del testo unico, il predetto articolo estende l'esclusione dai vincoli di
circolazione anche ai prodotti contenuti in recipienti contrassegnati di
capacita' superiore ai 5 litri (tenendo presente, anche in questo caso, il
disposto dell'art. 13, comma 2, del testo unico medesimo). Sono altresi'
escluse dai predetti vincoli di circolazione le merci diverse dai prodotti
di cui ai codici NC 2207 o 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche,
esenti, denaturati o non denaturati (per i medesimi motivi esposti a
commento dell'art. 20), che vengono pure escluse, ai fini della
circolazione, dal regime delle accise e, conseguentemente, dell'obbligo
della scorta con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti,
confermando quanto previsto dall'art. 5 del DM 16 maggio 1997, n. 148.
Il comma 3 riprende una disposizione gia' impartita in via
amministrativa per quanto concerne il trasferimento del vino fra depositi
fiscali nazionali, prevedendo l'esclusione, per tale movimentazione,
dall'obbligo della scorta con il documento di accompagnamento accise (DAA),
alleggerendo, in tal modo, le incombenze sia degli operatori sia
dell'Amministrazione. Cio' in quanto, in vigenza dell'aliquota d'accisa
zero, viene meno la necessita' di utilizzare una bolletta di cauzione, il
cui scopo e' quello di trasferire il debito d'imposta dal mittente al
destinatario.
Infine, i commi 4 e 5, integrando, in pratica, le disposizioni di cui
agli articoli 15 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996,
n. 210, stabiliscono particolari procedure per il rientro nel deposito
fiscale mittente della birra e dei prodotti alcolici contrassegnati, a
seconda se siano destinati alla sola custodia od alla rilavorazione o alla
distruzione, e prevedono che le operazioni di distruzione siano effettuate
senza la presenza dell'UTF.
Il Capo IV disciplina la vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico nonche' sulle materie prime alcoligene e consta
degli articoli 22 e 23.
L'art. 22 riguardante gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico,
conferma le modalita' di applicazione del preesistente regime di vigilanza
fiscale, stabilite dal DM 1 agosto 1986, apportando peraltro talune
semplificazioni al regime della circolazione (in sintonia con i criteri
adottati, per i prodotti sottoposti ad accisa, dal DM 25 marzo 1996, n.
210) e riprendendo altre semplificazioni, per particolari tipi di utenti
(Laboratori di analisi e privati utilizzatori) o per particolari operazioni
(lavaggio di metanodotti) in precedenza accordate in via amministrativa.
L'art. 23 rielabora la disciplina della vigilanza sulle materie prime
alcoligene (liquidi fermentescibili e fermentati alcolici), in precedenza
stabilita dal DL 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, le cui norme sono rimaste in vigore
fino alla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova normativa, vi
e', innanzi tutto, da osservare che taluni prodotti in precedenza soggetti
alla disciplina dei fermentati alcolici, quali il vinello di vinaccia ed i
sidri, rientrano, ora, fra le bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra e, conseguentemente, ancorche' gravati dall'aliquota zero, sono
sottoposti al regime delle accise e formano oggetto di specifica
regolamentazione.
Vi e', poi, da tener conto del fatto che, ai sensi dell'art. 67 comma
5 e della nota 2) in calce all'Allegato I del Testo Unico accise, dal 1
luglio 1996 e' venuto meno uno dei principali motivi per cui i prodotti di
cui trattasi, in quanto utilizzabili come materia prima per la produzione
dell'alcole etilico, sono stati sottoposti a vigilanza (sostanzialmente, il
motivo dell'attenzione fiscale era connesso con la differenza delle
aliquote d'imposta e del diritto erariale speciale gravanti sugli alcoli a
seconda della materia prima di provenienza).
Resta, tuttavia, l'interesse di tutela agricola volto alla protezione
dei vini dalle sofisticazioni, anche al fine di evitare l'indebita
fruizione di benefici comunitari, per la cui corretta applicazione viene
richiesto anche l'intervento degli UTF. L'articolo in esame consente,
quindi, una notevole semplificazione delle incombenze a carico degli
operatori, confermando, tuttavia, l'obbligo della denuncia per gli impianti
di produzione e di condizionamento e per quelli che commercializzano i
suddetti prodotti. Dal cennato obbligo sono stati, comunque, esclusi i
commercianti di prodotti condizionati in recipienti di capacita' non
superiore ai 10 litri, che costituisce la capacita' massima degli imballaggi
preconfezionati CEE di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690,
entro la quale rientra anche il limite di 2 litri fissato, per i
contenitori di succhi di frutta, dall'allegato al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 106.
Viene, poi, definita la tipologia dei prodotti, data la genericita'
delle dizioni "liquidi fermentescibili" e "fermentati alcolici". Inoltre,
considerato anche che fra tali prodotti rientrano i succhi di frutta per
uso alimentare, vengono soppresse talune incombenze particolarmente gravose
(e in qualche caso da tempo desuete) quali la custodia di tali prodotti in
magazzini fiduciari.
Vengono, inoltre, riprese e rielaborate le disposizioni in materia di
additivazione dei suddetti prodotti con sostanze rivelatrici, di cui ai
DD.MM. 20 dicembre 1958 (pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 febbraio 1959)
e 19 gennaio 1959 (pubblicato nella G.U. n. 62 del 13 marzo 1959),
estendendo l'esonero da tale obbligo a tutti i prodotti destinati al
consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi
compresi gli aceti, nonche' ai liquidi fermentescibili che vengano
trasformati in fermentati alcolici da sottoporre a distillazione nello
stesso stabilimento di produzione.
Le disposizioni in materia di additivazione vengono rese applicabili
anche ai prodotti, classificati come bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra, quando non siano destinati al consumo umano diretto, ma siano
avviati alla distillazione.
Al fine di poter far fronte, con la necessaria tempestivita', ad
eventuali nuove o particolari situazioni che dovessero verificarsi nel
settore di cui trattasi, viene prevista la possibilita' di estendere, con
specifici provvedimenti dell'Agenzia, i casi di esonero dall'additivazione,
ovvero di consentirla con l'aggiunta di sostanze diverse da quelle
contemplate dal regolamento.
Per quanto concerne il regime della circolazione, viene apportata una
notevole semplificazione, sostituendo al documento a rigoroso rendiconto
previsto dalla precedente normativa in caso di trasferimenti ad impianti di
produzione o a distillerie (la bolletta di legittimazione C 39, equivalente
all'attuale documento di accompagnamento semplificato -DAS-), un documento
commerciale o, in mancanza, una dichiarazione del mittente contenente i dati
identificativi della movimentazione.
L'impiego del DAS viene, invece, confermato per il caso in cui si
voglia evitare l'additivazione dei prodotti avviati alle distillerie ed e'
stato previsto, ex-novo, per i trasferimenti di prodotti, pur'essi non
additivati, alle fabbriche di aceti, in relazione alle esigenze di
controllo di tali ultimi opifici da parte di altre Amministrazioni.
Vengono, infine, definiti i poteri di vigilanza dell'Agenzia e della
Guardia di Finanza, riportando l'art. 7 del citato DL n. 1322/1952 che,
come si e' detto, e' decaduto al momento dell'entrata in vigore del
regolamento di cui trattasi.
Per quanto concerne, il Capo V, relativo a disposizioni comuni,
transitorie e finali, l'art. 24, riprendendo e integrando quanto stabilito
in precedenza da altri regolamenti, prevede che i registri utilizzati dagli
operatori vengano approntati dai medesimi conformemente ad istruzioni
fornite dall'Agenzia e sottoposti a preventiva vidimazione da parte
dell'ufficio (UTF o Dogana) che esercita la vigilanza sull'impianto. Gli
interessati possono, tuttavia, proporre che i registri siano costituiti da
schede o da modelli idonei alla scritturazione mediante procedure
informatizzate, preventivamente approvate dall'UTF o dalla dogana competenti
Alla fine dell'esercizio finanziario i registri vengono chiusi e
custoditi per 5 anni dagli interessati e non piu' consegnati, come in
precedenza, agli UTF.
Per quanto riguarda le registrazioni, innovando rispetto alle
preesistenti disposizioni, viene stabilito che, ove non sia previsto un
termine piu' ampio, le stesse siano effettuate entro le ore 10 del giorno
successivo a quello in cui i prodotti sono stati introdotti, estratti o
sottoposti ad accertamento fiscale. Cio' per venire incontro alle esigenze
degli operatori del settore (spesso in difficolta', anche per motivi di
rispetto dei contratti di lavoro, a chiudere nella stessa giornata le
contabilita') e tenendo presente quanto previsto, anche in sede comunitaria,
per quanto attiene a registrazioni analoghe (vedasi, ad esempio, il
paragrafo 1, primo comma, dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 2238/93
della Commissione del 26 luglio 1993, relativo alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo, che prevede termini anche piu' ampi per la
registrazione delle entrate e delle uscite, termini che, peraltro, sono
fatti salvi dal comma in esame).
L'art. 25 stabilisce i termini per l'espletamento dei procedimenti
contemplati dal regolamento, rimandando, ove tali termini non siano fissati
dal regolamento medesimo, a quelli previsti dal piu' volte citato DM n.
678/1994, e chiarisce che la documentazione prevista come allegato alle
istanze contemplate nel regolamento non deve essere trasmessa, qualora gia'
in possesso della Pubblica Amministrazione, ferma restando la necessita' di
indicarne gli eventuali estremi.
L'art. 26, contiene disposizioni transitorie e finali; in particolare:
- il comma 1 fa salvi i prelevatori di campioni ed i recipienti
collettori degli spiriti che risultino installati presso le distillerie al
momento di entrata in vigore del regolamento e che non siano conformi ai
limiti di capacita' previsti dal regolamento medesimo, e consente la
continuazione dell'esercizio dei depositi fiscali per i quali non sia
possibile la realizzazione dell'assetto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3,
con l'osservanza delle cautele in atto. Resta comunque ferma, beninteso,
l'osservanza del divieto di detenzione, nei recinti dei depositi fiscali,
di prodotti che abbiano corrisposto l'accisa, di cui all'art. 28, comma 4,
del Testo Unico accise;
- il comma 2 ribadisce che, in attesa dell'emanazione dell'apposito
decreto previsto dall'art. 13, comma 2, del Testo Unico accise, i
contrassegni di Stato continuino ad applicarsi ai prodotti per cui sono
attualmente previsti, nei medesimi tagli, caratteristiche e prezzi vigenti;
- il comma 3 da' facolta' al Direttore dell'Agenzia di rideterminare
ed aggiornare le modalita' tecniche di accertamento e di contabilizzazione
dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza
fiscale;
- il comma 4 accorda agli operatori un periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento per espletare gli adempimenti
previsti dalla nuova normativa e fa salva la documentazione gia' presentata,
da integrare entro 90 giorni da un'eventuale richiesta dell'UTF;
- il comma 5 prevede la restituzione all'UTF delle piastrine applicate
agli apparecchi di distillazione non destinati alla produzione di alcole.
L'art. 27 elenca i decreti ministeriali che, con l'entrata in vigore
del regolamento, vengono abrogati, mentre l'art. 28 fissa nel sessantesimo
giorno dalla pubblicazione la data di entrata in vigore del regolamento,
conformandosi alle previsioni dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59 nonche' dello statuto del contribuente.
Al fine di una sollecita e corretta applicazione della nuova
normativa, si confida nella massima collaborazione degli uffici, che
avranno cura di favorire la diffusione della presente circolare anche tra
gli operatori economici. Le Direzioni Regionali avranno cura di seguire
attentamente la prima fase della nuova regolamentazione, non mancando,
tuttavia, di
segnalare tempestivamente qualsiasi inconveniente che dovesse
manifestarsi.