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Roma, 31 agosto 2001

 

CIRCOLARE N. 126/2001

OGGETTO: TRIBUTI – CIRCOLAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE – CIRCOLARE MINISTERIALE N.34/D DEL 12.7.2001.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha illustrato il regolamento n.153/2001 con il quale sono state riunite in un unico testo le disposizioni concernenti il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche.

 

Tranne casi residuali, la circolazione delle bevande alcoliche avviene sulla scorta di un documento di accompagnamento utile sia ai fini del controllo antisofisticazione alimentare, sia ai fini del controllo fiscale se i prodotti sono sottoposti ad accise. In particolare in ambito nazionale e in ambito intracomunitario devono essere emessi dai mittenti documenti fiscali DAA, per i prodotti in regime sospensivo, e DAS per i prodotti ad accisa assolta, documenti riconosciuti validi anche ai fini del controllo antifrode.

 

Nei casi in cui in ambito nazionale sussista l’esonero dall’emissione dei DAA e DAS (casi elencati all’articolo 30 del T.U. accise), i prodotti di cui trattasi devono essere scortati dalla Bolla Accompagnamento Merci: com’è noto infatti il decreto 472/96 di abolizione della BAM ne ha previsto la permanenza per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accise. Tale documento ha valenza anche ai fini del controllo antifrode.

 

Negli eventuali casi di esonero dall’emissione dei DAA e DAS in ambito intracomunitario, ai fini del controllo antifrode deve essere emesso dai mittenti un apposito documento approvato in sede comunitaria, recentemente aggiornato dal regolamento Ce n.885/2001.

 

Discorso a parte va fatto per il trasporto del vino e dei prodotti vinosi. Tali bevande, essendo sottoposte ad accisa zero, sono esenti dall’obbligo di scorta dei documenti fiscali sia in ambito intracomunitario che in ambito nazionale (com’è noto la legge n.28/99 ha esentato il trasporto del vino e dei prodotti vinosi dalla BAM). Pertanto i documenti di accompagnamento devono essere emessi ai soli fini del controllo antifrode. In particolare, in ambito intracomunitario deve essere utilizzato il sopraccitato documento comunitario di cui al regolamento n.885/2001, mentre in ambito nazionale deve essere emesso il documento di accompagnamento di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 14 aprile 1999.

Cordiali saluti

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 101/99, 79/1996 e 66/1995

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 97 del 27-4-2001 - Suppl. Ordinario n.95 (fonte Guritel)

DECRETO 27 marzo 2001, n.153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

                                 A d o t t a
                          il seguente regolamento:
                                    Capo I
                 Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
                 detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
                        alcoliche in regime sospensivo.
                                   Sezione I
Istituzione del deposito fiscale
                                   Art. 1.
                         Richiesta di autorizzazione
      1.  Chiunque  intenda  istituire, in applicazione dell'articolo 28,
    comma  1,  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
    le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
    e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
    n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale
    di  alcole  etilico  o  di  bevande  alcoliche,  presenta all'ufficio
    tecnico  di  finanza  (UTF) competente per territorio, almeno novanta
    giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita' se trattasi di fabbrica od
    opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi
    di  solo  deposito,  una  istanza, in doppio esemplare, contenente le
    seguenti indicazioni:
        a) la  denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A.,
    il  codice  fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente
    nonche' dell'eventuale rappresentante negoziale;
        b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
    trova  l'istituendo  deposito  fiscale,  nonche' i relativi numeri di
    telefono e di fax;
        c) la   descrizione  delle  apparecchiature  e  dei  processi  di
    lavorazione nonche' la potenzialita' degli impianti;
        d) la  descrizione  e  le  caratteristiche degli impianti e delle
    apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
        e) la  qualita'  delle  materie  prime  e dei prodotti finiti, il
    numero  e  la  capacita'  dei  serbatoi destinati al contenimento dei
    prodotti  soggetti  ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti
    prodotti   che   si   intende  detenere  in  confezioni  o  in  altri
    contenitori,  il  numero  e la capacita' dei serbatoi, delle vasche o
    dei  silos  destinati  al  contenimento  di  materie  prime, prodotti
    semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
        f) la  descrizione  degli strumenti installati per la misurazione
    delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
        g) le  procedure  operative di carattere tecnico-contabile che si
    intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
      2.  All'istanza  sono allegati la planimetria del deposito fiscale,
    evidenziante,   in   particolare,   la   recinzione  fiscale  di  cui
    all'articolo  3,  comma  1,  lo  schema degli impianti, le tabelle di
    taratura  dei  serbatoi,  la  documentazione  tecnica  inerente  agli
    strumenti  di  misura  di  cui  al  comma 1, lettera f), un diagramma
    quantificato  del  flusso  di  materia nonche' una relazione intesa a
    descrivere   i  processi  di  generazione,  di  trasformazione  e  di
    utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo
    relativi alle attivita' fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali
    di  vino  e  di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le
    tabelle  di  taratura  sono  presentate  solamente  per i serbatoi di
    capacita' superiore a dieci ettolitri.
      3.   Ogni   variazione   dei  dati  denunciati  e'  preventivamente
    comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
      4.  Per  i  depositi doganali nei quali si intende operare anche in
    regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l e' presentata,
    contestualmente,   in  copia,  alla  direzione  della  circoscrizione
    doganale  competente  per  territorio.  Ove entro trenta giorni dalla
    presentazione    della    predetta   istanza   la   direzione   della
    circoscrizione  doganale  non  abbia espresso motivato diniego, l'UTF
    espleta  gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime
    di deposito fiscale.
      5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
        a) a  norma  dell'articolo  5,  comma  1,  del  testo  unico, gli
    esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
        b) a  norma  dell'articolo  37,  comma  1,  del  testo  unico,  i
    produttori  di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di
    vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
        c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3,
    del  testo  unico,  i  produttori  di  vino,  di  birra  e di bevande
    fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla  birra, per uso proprio, dei
    propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non
    siano oggetto di alcuna attivita' di vendita.
                                Art. 2.
                              Verifica tecnica
      1.  L'UTF,  accertato  che  non  sussistano  i  motivi  ostativi al
    rilascio  della  licenza  di  cui all'articolo 28, comma 5, del testo
    unico,  procede,  anche  per i depositi doganali nei quali si intende
    operare  in  regime  di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli
    impianti,  sulla  base della istanza, per accertare l'esattezza degli
    elementi  in  essa  contenuti  in  confronto  allo  stato reale dello
    stabilimento,  rispetto  sia  alla  disposizione e destinazione delle
    aree,  sia  alla costituzione e potenzialita' degli impianti, nonche'
    la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale
    ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3.
      2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata a:
        a) identificare  gli  impianti,  i serbatoi, le apparecchiature e
    gli  strumenti  installati  da  sottoporre  a  vigilanza da parte del
    personale finanziario;
        b) controllare  la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad
    accisa  ed  effettuare  il  riscontro di massima della taratura degli
    altri  serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti
    da  utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime
    trattate  e  dei  prodotti  ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad
    accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o
    bevande  fermentate  diverse  dal  vino e dalla birra il controllo e'
    effettuato,    a   scandaglio,   anche   successivamente   all'inizio
    dell'esercizio;
        c) esaminare  il diagramma dei flussi di materia e controllare le
    modalita'  di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego
    di ogni tipo di energia;
        d) individuare   i   locali   e  le  attrezzature  necessari  per
    l'espletamento  della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni
    impartite  dall'Agenzia  delle  dogane,  d'ora  in  avanti denominata
    "Agenzia",  le  misure  necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi
    compresi  gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli
    interessi  erariali,  verificandone  la  successiva installazione. Le
    suddette  prescrizioni possono essere impartite anche successivamente
    all'attivazione  del  deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi
    la necessita';
        e) controllare  il regolare funzionamento degli eventuali sistemi
    di  gestione  informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai
    fini fiscali.
      3.  Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti
    di  lavorazione  e  prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi,
    anche  per accertare la potenzialita' degli impianti; viene, inoltre,
    effettuato,  nei  casi  previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli
    impianti.
      4.  Delle  operazioni  eseguite  e  dei  risultati  delle verifiche
    effettuate  l'UTF  redige,  in  doppio  esemplare,  processo verbale,
    sottoscritto  anche  dal rappresentante della ditta istante; nel caso
    in cui sia stata riconosciuta l'idoneita' dell'impianto ad operare in
    regime  di  deposito  fiscale,  notifica  l'ammontare  della cauzione
    prevista  dall'articolo  5,  comma 3, lettera a), del testo unico. Ai
    fini  di  tale  determinazione,  la  quantita'  massima  dei prodotti
    soggetti  ad accisa che puo' essere detenuta in deposito e' calcolata
    con  riferimento  alla  capacita'  dei  serbatoi  ed  ai quantitativi
    detenuti  in  confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi
    dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla
    relativa  imposta  gravante vengono applicate le percentuali previste
    dall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la
    media  dell'imposta  dovuta  alle  previste  scadenze,  la  stessa e'
    riferita  all'anno solare ed e' determinata in base ai dati tecnici e
    gestionali  disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a)
    del  testo  unico,  l'obbligo  della  prestazione  della cauzione non
    sussiste  per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e
    per  le  aziende  municipalizzate.  La cauzione, quando non sia stato
    richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di
    notoria solvibilita', dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a)
    del  testo  unico,  e'  prestata in uno dei modi previsti dalla legge
    10 giugno  1982,  n.  348  e successive modificazioni. La cauzione e'
    rideterminata  dall'UTF  all'inizio  di  ogni  anno solare, riferendo
    all'anno  solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata
    alle  previste  scadenze,  ed  e'  notificata all'interessato qualora
    l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il
    termine   di  trenta  giorni  per  la  sua  corresponsione,  previsto
    dall'articolo  64 del testo unico, decorre dalla data della notifica.
    Verifica  tecnica  suppletiva,  relativa verbalizzazione ed eventuale
    rideterminazione  della  cauzione  sono  effettuate  in  occasione di
    comunicazioni  o rilevazioni di variazione dei dati gia' denunciati e
    verificati.
                                   Art. 3.
                        Assetto dei depositi fiscali
      1.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di
    alcole  etilico,  di  birra  o  di  prodotti  alcolici intermedi sono
    delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero
    sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio
    destinati  allo  svolgimento  della  specifica  attivita';  eventuali
    attivita'  diverse  sono  consentite  dall'UTF purche' non comportino
    intralci  od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I
    suddetti  depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia
    del  deposito  e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno
    accesso diretto:
        a) dal sistema viario pubblico;
        b) da   vie   private   collegate  al  sistema  viario  pubblico,
    liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;
        c) da   un'area  recintata  comune  ad  altri  depositi  fiscali,
    collegata  ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata,
    compresa  la  recinzione,  come  facente  parte  di  ciascun deposito
    fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.
      2.  Nelle  fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le
    attrezzature  per  la  denaturazione sono installati su aree distinte
    fra  loro,  in  locali  o  all'aperto,  secondo  modalita'  stabilite
    dall'Agenzia.   Analogamente,   sono   distinte   le   aree  dove  si
    custodiscono   le   materie  prime,  gli  alcoli  gia'  accertati  da
    rettificare,  i  prodotti  finiti  accertati e quelli denaturati. Gli
    apparecchi  di  distillazione  ed  i  loro  accessori,  i serbatoi di
    stoccaggio  e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e
    verificabili   in   tutte   le   loro  parti  e  predisposti  per  il
    suggellamento,  se  prescritto  ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le
    relative  tubazioni  sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili.
    Le  operazioni di rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente sono
    effettuate  con  attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle
    operazioni di distillazione.
      3.  I  recipienti  collettori  di cui all'articolo 33, comma 4, del
    testo  unico  sono  situati in magazzini, cosiddetti di accertamento,
    aventi  i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del
    presente  regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7,
    del  testo  unico,  l'Agenzia  puo'  individuare  i casi in cui possa
    omettersi  l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba
    essere  prescritta  l'installazione  di  misuratori  per il controllo
    delle  materie  prime alcoliche o alcoligene nonche' dei semilavorati
    avviati alla distillazione.
      4.  Per  il  controllo della produzione e del condizionamento della
    birra  sono  installati misuratori delle materie prime, ad esclusione
    del   luppolo,   estratte  dai  silos  o  dagli  altri  magazzini  di
    stoccaggio,  del  mosto  introdotto  nelle  cantine di fermentazione,
    della  birra  introdotta  nei  reparti  di  condizionamento,  nonche'
    contatori   per   la   determinazione  del  numero  degli  imballaggi
    preconfezionati  e  delle  confezioni, come definiti dall'articolo 9,
    comma  1,  anche  se  di  birra  analcolica  non  tassabile; e' anche
    facolta'    dell'UTF    effettuare   il   suggellamento   di   linee,
    apparecchiature,   locali   e   varchi   e   prescrivere,   ai  sensi
    dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  d),  l'esecuzione  delle opere
    ritenute  necessarie.  L'assetto  delle  linee  di trasferimento deve
    essere  tale  da non consentire il passaggio delle materie prime alla
    lavorazione  senza  essere  misurate  e  l'introduzione  del mosto in
    cantina   e   della  birra  nel  reparto  d'imbottigliamento  se  non
    attraverso  tubazioni  fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le
    fabbriche  che  hanno  una produzione annuale non superiore ai 10.000
    ettolitri  e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale
    di  mescita  e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le
    modalita'  per  il controllo della produzione sono stabiliti di volta
    in volta dall'Agenzia.
                                   Art. 4.
                       Rilascio della licenza fiscale
      1.  Effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica tecnica di cui
    all'articolo   2   e   constatate   l'esecuzione  delle  prescrizioni
    eventualmente  impartite  e  l'accettazione  della  cauzione da parte
    della   direzione   compartimentale  delle  dogane  e  delle  imposte
    indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se
    prestata  a  mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in
    numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero,
    l'UTF  autorizza  l'istituzione  del  deposito  fiscale  rilasciando,
    contestualmente  all'attribuzione  del codice d'accisa, la licenza di
    cui  all'articolo  5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del
    diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo
    unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito
    fiscale,  copia  della  licenza  viene  inviata  alla direzione della
    competente  circoscrizione  doganale, unitamente a copia del processo
    verbale  di  cui  all'articolo  2,  comma  4. Per l'esercizio, in uno
    stesso  impianto,  salva  contraria  disposizione,  di piu' attivita'
    previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del
    testo  unico  e' rilasciata una sola licenza; del pari, e' rilasciata
    una  sola  licenza  quando  l'attivita'  prevista  da una lettera del
    suddetto  articolo 63, comma 2, comprende anche attivita' contemplate
    in  un'altra  lettera.  Unitamente  alla  licenza, vengono restituiti
    all'operatore  un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma
    1  ed  un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma
    4,  che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta
    degli incaricati della vigilanza.
      2.  La  licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo
    aspetto    fiscale;    resta    ferma   l'esclusiva   responsabilita'
    dell'operatore  qualora  svolga  l'attivita' senza essere in possesso
    delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
      3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1,
    l'UTF ne da' comunicazione alla direzione compartimentale.
      4.  Qualora,  in  un  impianto di produzione o di rettificazione di
    alcole  etilico, cessi l'attivita' ovvero sia trascorso oltre un anno
    dall'ultima   comunicazione   di   lavorazione  effettuata  ai  sensi
    dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad
    accisa,  l'impianto  e'  considerato  come  magazzino di commerciante
    all'ingrosso  ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al
    nuovo regime.
      5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del
    testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri
    casi  di  cessazione  dall'esercizio  di  deposito fiscale i prodotti
    giacenti,  se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici
    giorni  dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo
    nella  suddetta  data  e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle
    scadenze  previste  dall'articolo  3,  comma  4  del  testo  unico  e
    successive modifiche.
                                   Capo I
                 Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
                 detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
                          alcoliche in regime sospensivo.
                                 Sezione II
                          Esercizio del deposito fiscale
Art. 5.
                             Disposizioni comuni
      1.  Fatte  salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
    le  operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande
    alcoliche  sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime,
    i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la
    responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non
    si  tratti  di  prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5.
    Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere
    esportati,  l'introduzione  o l'estrazione avvengono con l'osservanza
    delle  relative  disposizioni  doganali;  in  tale  evenienza,  se e'
    disposta   la  verifica  fisica,  la  determinazione  quantitativa  e
    l'eventuale   prelievo  dei  campioni  sono  eseguite  dal  personale
    dell'UTF  o  della  dogana  che  esercita  la  vigilanza sul deposito
    fiscale  ed  i  relativi  verbali  vengono  acquisiti  dal competente
    ufficio  doganale  per il completamento delle operazioni. Nel caso di
    deposito  fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato e'
    ammesso  alle  procedure  semplificate  di accertamento doganale, per
    l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui
    al  comma  1  dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze
    11 dicembre  1992,  n.  548  la dogana si avvale della collaborazione
    dell'UTF.
      2.  Per  i  depositi  fiscali  nei  quali  si effettua attivita' di
    fabbricazione  o  di  rettifica  di  alcole etilico, l'introduzione e
    l'estrazione  delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti
    avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal
    depositario  autorizzato  all'ufficio  finanziario di fabbrica, o, in
    sua  mancanza,  all'UTF competente per territorio, che ha facolta' di
    presenziare   alle  operazioni,  di  eseguire  i  riscontri  ritenuti
    necessari e di prelevare campioni delle merci.
      3.  Per  le  attivita' di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o
    trasformazione,  almeno  cinque  giorni  prima  del  loro  inizio, il
    depositario  autorizzato  invia apposita comunicazione di lavorazione
    mensile,  redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le
    indicazioni  di  massima  in  ordine  alla tipologia ed agli orari di
    effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche'
    ai  prodotti  semilavorati  o finiti che saranno ottenuti. Qualora si
    preveda  che  tutte  le  predette  indicazioni  restino invariate, la
    comunicazione  puo'  essere effettuata anche con cadenza trimestrale.
    Copia  della  comunicazione  e' posta, dal depositario autorizzato, a
    corredo  delle proprie contabilita' fiscali. Qualora, per dare inizio
    alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il
    depositario  autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per
    l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della
    Guardia  di  finanza  puo'  rimuoverli  esso  stesso,  a meno che non
    sussistano   particolari   motivi,  notificatigli  per  iscritto  dal
    suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
      4.   I  prodotti  finiti,  al  momento  della  fabbricazione,  sono
    accertati  fiscalmente  con le modalita' di cui agli articoli da 13 a
    16.  Qualora  la  determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa
    venga  effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato,
    dall'ufficio  finanziario  di  fabbrica o, in mancanza, da funzionari
    dell'UTF,  viene  redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno
    dei   quali  e'  consegnato  al  depositario  autorizzato  e  l'altro
    trasmesso  in  ufficio.  Qualora,  per la determinazione qualitativa,
    siano  necessari  riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su
    campioni   prelevati  dai  funzionari  dell'Agenzia,  dai  competenti
    laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
      5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in
    attesa  di  esito  di  analisi  nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono
    affidati  alla  responsabilita'  del  depositario  autorizzato per le
    successive  operazioni  e  per  l'estrazione. Tale affidamento non si
    verifica  qualora,  per  il  conseguimento di particolari fini, anche
    extra-fiscali,   determinati  dall'Agenzia,  sia  necessario  che  il
    prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi
    si  possa  accedere  senza  lasciare  traccia, suggellati dall'UTF. I
    suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato
    in  recipienti  di  legno,  possono  essere  costituiti  da  serbatoi
    all'aperto,  secondo  le  disposizioni di cui al decreto del Ministro
    delle  finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini
    di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento,
    compilati    dall'esercente,    vengono   vistati   dal   funzionario
    responsabile dell'operazione.
      6.  Tutte  le  operazioni  tecniche di cui ai precedenti commi sono
    oggetto   di   registrazioni   contabili  da  parte  del  depositario
    autorizzato  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 7 ed il loro
    controllo  e'  diretto  all'accertamento  ed  alla  liquidazione  del
    tributo.
      7.  Il  depositario  autorizzato  corrisponde  l'imposta dovuta nei
    termini  previsti  dall'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico  e
    successive  modifiche.  L'imposta  e'  corrisposta,  entro i medesimi
    termini,  anche  sui  cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal
    depositario   autorizzato   e   dallo   stesso  scaricati,  ai  sensi
    dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i
    prodotti denaturati, e' applicata l'aliquota relativa ai prodotti non
    denaturati.
      8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari
    autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti
    alla  Guardia  di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al
    deposito fiscale.
                                   Art. 6.
                                Denaturazione
      1.  Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali
    o   doganali   e   negli  altri  impianti  autorizzati  da  normative
    specifiche.  Gli  impianti  di denaturazione sono soggetti a denuncia
    all'UTF  competente  per  territorio, che esegue, entro trenta giorni
    dalla  ricezione  della  denuncia,  la  verifica  tecnica  al fine di
    riconoscerne  l'idoneita'  e  la  conformita'  ai  criteri  stabiliti
    dall'Agenzia;  in  tale  sede,  l'UTF  ha facolta' di prescrivere gli
    adattamenti  e  le  integrazioni  necessari  alla  salvaguardia degli
    interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la
    custodia  dei  denaturanti.  Della  verifica  eseguita  viene redatto
    verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare
    e  si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche
    che intendesse successivamente apportare.
      2.  Le  operazioni  di  denaturazione  si svolgono durante l'orario
    ordinario  di  apertura  degli uffici del-l'Agenzia, alla presenza di
    due   funzionari   della   suddetta   Agenzia  o  di  un  funzionario
    dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia
    di  finanza,  non  in  servizio  di  vigilanza,  quest'ultimo, presso
    l'impianto.  Se  la  denaturazione  e'  effettuata  in  linea  non e'
    necessaria  la  presenza  continua presso l'impianto di denaturazione
    degli  incaricati  della  vigilanza,  purche' siano installati idonei
    dispositivi  di  segnalazione  di  regolarita'  dell'operazione  e di
    blocco automatico in caso di guasti.
      3.    E'    facolta'    dell'Agenzia   stabilire   le   condizioni,
    subordinatamente  alle  quali  le operazioni di denaturazione possano
    svolgersi  anche  al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano
    essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente
    dagli interessati, sotto la loro responsabilita'.
      4.    Comunicazione    dell'effettuazione   delle   operazioni   di
    denaturazione  e'  fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia
    almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato
    e  le  festivita';  al  termine,  tutte le operazioni sono oggetto di
    verbalizzazione   o   di  dichiarazione  di  effettuazione  da  parte
    dell'operatore    nonche'   di   registrazione   nelle   contabilita'
    dell'operatore   e   dell'UTF,   secondo   le   modalita'   stabilite
    dall'Agenzia.
      5.  I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le
    successive operazioni di custodia e di movimentazione.
                                   Art. 7.
                  Contabilita' del depositario autorizzato
      1.  Fatte  salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
    il  depositario  autorizzato  esercente  impianto di fabbricazione di
    prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni
    impartite dall'Agenzia:
        a) un  registro  di  carico  e  scarico delle materie prime e dei
    prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
        b) un  registro  di  carico e scarico dei singoli prodotti finiti
    sottoposti   ad  accisa,  distintamente  per  prodotti  denaturati  e
    prodotti  non  denaturati,  riportando  anche  le rimanenze contabili
    giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.
    Sullo  stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che
    l'operatore   abbia   riscontrato   e   comunicato  all'UTF  a  mezzo
    raccomandata  a.r.,  telefax  o  per via informatica, contestualmente
    all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale,
    escluso  il  sabato  successivo  alla  scadenza  del  termine  per il
    pagamento  del-l'accisa,  che e' provato, a norma dell'articolo 1 del
    decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante
    ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione
    degli  estremi  del  versamento,  la  cui  ricevuta  a  quietanza  e'
    custodita assieme al registro;
        c) un  registro  delle  singole  partite  ricevute  e  spedite in
    sospensione  d'accisa  nel quale sono riportati anche i dati relativi
    all'appuramento   delle   partite   spedite   nonche',  giornalmente,
    l'ammontare   della  cauzione  dovuta  sulle  spedizioni  non  ancora
    appurate.
      2.  Oltre  alla  tenuta  delle  contabilita'  di cui al comma 1, il
    depositario autorizzato:
        a) fa  pervenire  o  comunque  trasmette  con  raccomandata  a.r.
    all'UTF  entro  il  quinto  giorno  successivo al termine di ciascuna
    quindicina,  considerando  la  seconda  quindicina  di  ciascun  mese
    terminante  con  la  fine  del mese, un prospetto riepilogativo della
    produzione  e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa,
    distintamente  per posizione fiscale, nonche' del movimento d'imposta
    e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle
    partite   introdotte  ed  estratte  in  sospensione  di  accisa,  con
    l'indicazione  del  mittente o del destinatario e con gli estremi dei
    relativi documenti di accompagnamento;
        b) fa  pervenire  o  comunque  trasmette  con  rac-comandata a.r.
    all'UTF,  entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
    per  la  corresponsione  dell'accisa,  fotocopia  della  ricevuta  di
    versamento dell'imposta.
      3.  I  depositari  autorizzati esercenti impianti di trasformazione
    tengono, secondo le modalita' di cui all'articolo 24, le contabilita'
    previste  dall'articolo  2,  comma 8,  del decreto del Ministro delle
    finanze  18 settembre  1997,  n.  383,  riportando  anche i cali e le
    eccedenze  riscontrati e comunicati con le stesse modalita' di cui al
    comma  1,  lettera  b)  del  presente  articolo; tengono, inoltre, il
    registro  di  cui  al  comma  1, lettera c), del presente articolo ed
    adempiono  alle  incombenze  di  cui  al  comma  2  del  medesimo.  I
    depositari  autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i
    registri  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e c) ed adempiono alle
    incombenze di cui al comma 2.
      4.  Il  depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una
    volta l'anno:
        a) l'inventario   fisico   delle   materie  prime,  dei  prodotti
    semilavorati e dei prodotti finiti;
        b) il  bilancio di materia distintamente per sezione di impianto,
    con l'indicazione delle rese di lavorazione;
        e) il  bilancio  energetico,  con  l'indicazione  dei  consumi di
    energia  elettrica  e  dei  combustibili  attribuibili  alle  diverse

    sezioni dell'impianto.

Art. 8.
    Disposizioni  specifiche  per i depositi fiscali di vino e di bevande
    fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla  birra nonche' per i piccoli
                             produttori di vino
      1.  Per  i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse
    dal  vino  e  dalla  birra  non  si  applicano le disposizioni di cui
    all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
    Il  registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo
    7  e'  tenuto  limitatamente  ai  trasferimenti  intracomunitari.  Il
    prospetto  di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  7,  comma 2, e'
    presentato,   anziche'   quindicinalmente,   annualmente,   entro  il
    quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce;
    entro  il  quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui
    siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata
    una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.
      2.  I  piccoli  produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1,
    del  testo  unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente
    per   territorio   delle   operazioni   intracomunitarie   effettuate
    presentando,  entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun
    mese  in  cui  siano  state  espletate  le  suddette  operazioni, una
    distinta delle medesime.
                                   Art. 9.
                    Disposizioni specifiche per la birra
      1.  Ai  fini  dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende
    per:
        a) "imballaggio   preconfezionato",   l'insieme  del  prodotto  e
    dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della
    legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica
    vigente;
        b) "imballaggio",    un    numero   determinato   di   imballaggi
    preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;
        c) "contenitore",   un   recipiente   diverso   dagli  imballaggi
    preconfezionati;
        d) "confezione", un imballaggio o un contenitore.
      2.  Per  le  fabbriche  di  birra,  almeno  ventiquattro  ore prima
    dell'inizio   della   produzione   del   mosto,  anche  se  destinato
    all'ottenimento  di  birra analcolica non tassabile, viene presentata
    all'UTF  la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma
    3,  valida  al  massimo  per  un  mese  solare, indicante l'orario di
    effettuazione  e altri elementi d'individuazione delle singole cotte.
    Con  analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente
    comunicati  i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di
    condizionamento.
      3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle
    singole  cotte  superiore  alle  due ore e' preventivamente segnalata
    all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro
    di  cui  al  comma  6.  Sono del pari denunciate ed annotate previste
    variazioni  dei  valori  dichiarati dei volumi superiori al dieci per
    cento  e  di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali
    variazioni  degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi
    imprevedibili    o   che   non   sia   stato   possibile   comunicare
    preventivamente  all'UTF  sono tempestivamente riportate sul registro
    di  cui  al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire,
    appena possibile, le relative comunicazioni.
      4.  La  comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle
    operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di
    presentazione  della  comunicazione di lavorazione oppure per periodi
    predeterminati  o  non,  con  l'obbligo,  in  quest'ultimo  caso,  di
    comunicare    preventivamente    qualsiasi    variazione.    Analoghe
    comunicazioni   sono  effettuate  anche  per  gli  impianti  di  solo
    condizionamento.     Variazioni    imprevedibili    sono    riportate
    tempestivamente  sul  registro  di  cui al comma 6, evidenziandone le
    motivazioni   e   facendo  seguire,  appena  possibile,  le  relative
    comunicazioni.
      5.  La  birra  condizionata  prodotta o pervenuta nelle fabbriche o
    negli  opifici  di  condizionamento  e'  introdotta  dal  depositario
    autorizzato  in  apposito  magazzino,  costituito  da  un'area  dello
    stabilimento  comunque  delimitata,  ed e' da questi presa in carico,
    distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie
    specie  di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo
    7,  comma  1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino",
    dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi
    estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche'
    i  quantitativi  andati  perduti. Sono pure tenuti il registro di cui
    all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  di  carico e scarico delle
    materie  prime  e della birra non condizionata introdotta od estratta
    dal  deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
    c),  dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo,
    e  viene  compilato  il prospetto quindicinale di cui alla lettera a)
    del comma 2 del medesimo articolo.
      6.  In  aggiunta  ai  registri  di cui al comma 5, il fabbricante o
    l'esercente  opificio  di condizionamento tengono un registro annuale
    delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove
    sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.
      7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici
    di  condizionamento  viene  effettuato  in  cauzione dell'imposta che
    sarebbe  dovuta  sul  prodotto  qualora  lo  stesso fosse considerato
    finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo
    un  volume  convenzionale  in  ettolitri pari al peso del prodotto in
    quintali  moltiplicato  per  un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite
    eccedenti  i  cali  ammissibili  di trasporto e' dovuta l'accisa. Con
    l'arrivo  del  prodotto  presso  l'opificio  destinatario  e  con  la
    restituzione  dell'esemplare  n.  3  del documento di accompagnamento
    accise  (DAA)  di  cui  all'articolo l del decreto del Ministro delle
    finanze  25 marzo  1996,  n.  210, e successive modificazioni, munito
    delle  prescritte  annotazioni,  viene meno il gravame d'accisa sulla
    partita   trasferita.   La   movimentazione   della  birra  sfusa  e'
    contabilizzata  in  apposita sezione del registro di cui all'articolo
    7, comma 1, lettera c).
      8.  Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo
    giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito,
    e'  oggetto  di  verbalizzazione  da  parte  dell'UTF,  ai fini dello
    scarico dal registro annuale di magazzino.
      9.   Qualora  nei  depositi  fiscali  di  birra  venga  prodotta  o
    condizionata  anche  birra  analcolica  non  soggetta  ad  accisa, la
    fabbricazione,  la  custodia  e la contabilizzazione di tale prodotto
    sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra
    tassabile.  Le  fabbriche  e  gli  opifici di condizionamento di sola
    birra  analcolica  non  tassabile  presentano  all'UTF competente per
    territorio una comunicazione di tale attivita'.
                                 Art. 10.
                           Contabilita' degli UTF
      1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui
    all'articolo  7,  comma  2, lettera a), sulla base dei verbali di cui
    all'articolo  5,  comma  4,  dei  verbali  o  delle  dichiarazioni di
    denaturazione  di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di
    cui  all'articolo 16  e  di  eventuale  altra documentazione, secondo
    modalita'  stabilite  dall'Agenzia,  scritturazioni  contabili  dalle
    quali  devono  risultare,  per  ogni deposito fiscale, il carico e lo
    scarico  dei  prodotti  finiti  sottoposti  ad  accisa  ed i relativi
    movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti
    effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
      2.  Le  scritturazioni  di  cui  al  comma  l sono tenute, nei casi
    previsti,  su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su
    registri  vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento
    del  direttore  dell'Agenzia  puo'  essere  anche  prevista la tenuta
    informatizzata delle contabilita'.
      3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla
    birra,  in  vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni
    previste   dal  comma  l  sono  tenute  dall'UTF  limitatamente  alla
    registrazione  annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti
    intracomunitari.
                                  Art. 11.
                    Garanzia per l'esercizio del credito
      1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF
    ai  sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio
    del  credito  il  suddetto  uf-ficio,  a  richiesta  del  depositario
    autorizzato,   rilascia   al-l'istituto   esercente   il  credito  un
    certificato  attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto
    a  garanzia  del  credito  medesimo. L'estrazione di tale prodotto e'
    vincolata   alla   restituzione   del  certificato  o,  in  mancanza,
    all'assenso  del  creditore con atto recante la sua firma autenticata
    da un notaio.

    Capo I

Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e

detenzione dell'alcole etilico e delle bevande

      alcoliche in regime sospensivo.

         Sezione III

Modalita' di accertamento dei singoli prodotti

                             Art. 12.
                      Accertamento dell'alcole etilico
      1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico,
    da  utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di
    tipo  volumetrico  e  sono  muniti  di  prelevatori automatici per la
    raccolta  di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi
    capacita'  tale  da  garantire  il  funzionamento continuativo per un
    periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato
    del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33,
    montato  su  bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire
    lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad
    un  limite  stabilito  dall'UTF  tenendo  presenti  le esigenze della
    sicurezza  fiscale;  la  determinazione  dell'alcole  raccolto  nello
    stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC.
    La  determinazione  a  mezzo  misuratore volumetrico e quella a mezzo
    recipiente   collettore,  quest'ultima  d'ora  in  avanti  denominata
    "determinazione  diretta",  sono effettuate dal personale finanziario
    in contraddittorio con il fabbricante.
      2.  Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico
    di  cui  al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e
    code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora;
    in  tali  evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e'
    assunta  la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni
    di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.
      3.   L'impianto   di   produzione   completo  del  misuratore,  del
    prelevatore  automatico di campioni e del recipiente collettore viene
    suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
      4.  In  caso  di  guasti  al  misuratore  o  di rottura di suggelli
    applicati   sia   al   misuratore   medesimo   sia   ad  altre  parti
    dell'apparecchio   di   distillazione   ed   in   caso   di   rotture
    dell'apparecchio  di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta
    immediata   denuncia   all'ufficio  finanziario  di  fabbrica  o,  in
    mancanza,  all'UTF;  se  l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di
    arrivare  al  recipiente  collettore  o  se  fuoriesce dal recipiente
    collettore  medesimo,  viene  sospesa  la  lavorazione. Quando non si
    verifica  alcuna  fuoriuscita  di  alcole,  come pure in occasione di
    riparazioni  o  di  cambio  del  misuratore, la quantificazione della
    produzione  e'  effettuata  mediante  determinazione  diretta, per il
    tempo  strettamente  necessario  all'espletamento della riparazione o
    della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i
    quali  la  lavorazione  viene  sospesa.  Qualora  si siano verificate
    perdite  di  alcole,  la  determinazione  e'  effettuata in base alla
    potenzialita'  dell'impianto  e  ad  ogni altro elemento utile per la
    valutazione della produzione.
      5.  La  determinazione  dei  quantitativi  di alcole prodotti dagli
    impianti  aventi  i  requisiti  di  cui all'articolo 33, comma 2, del
    testo  unico,  i  cui  esercenti  abbiano  fatto richiesta all'UTF di
    essere   assoggettati   a  tassazione  forfetaria,  qualora  non  sia
    applicabile  la  procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo
    e'  effettuata  sulla  base di elementi tecnici ed operativi rilevati
    dall'UTF   e   debitamente  verbalizzati.  L'accisa  viene  liquidata
    dall'UTF  sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai
    sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata
    all'esercente  con  la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del
    testo  unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta
    comunicazione,  al  momento  della sua presentazione, fotocopia della
    documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene
    il   registro  di  carico  e  scarico  delle  materie  prime  di  cui
    all'articolo  7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione
    effettiva,  da  esso  stesso  accertata,  su  apposito registro, allo
    scarico  del  quale  riporta  le  partite estratte dall'impianto, con
    riferimento  agli  estremi dei documenti di accompagnamento, nonche',
    mensilmente,  i quantitativi  destinati  al  proprio  uso  familiare,
    trasferiti,  senza  emissione di documenti, nella propria abitazione,
    qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica;
    qualora  non  si  verifichi  la  suddetta  condizione,  la detenzione
    nell'abitazione  e'  soggetta  alla  disciplina di carattere generale
    prevista,  per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4,
    del presente regolamento.
                                Art. 13.
    Accertamento  del  vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
                                 dalla birra
      1.  In  vigenza  dell'aliquota  d'accisa zero, l'accertamento della
    produzione  del  vino  e  delle bevande fermentate diverse dal vino e
    dalla  birra  presso  i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla
    base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.
      2.  Le  bevande  fermentate  diverse dal vino e dalla birra, se non
    vengono   destinate   all'alimentazione  umana,  sono  soggette  alla
    disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.
                                  Art. 14.
                Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
      1.  I  fabbricanti  dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella
    comunicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, che puo' riferirsi
    anche  a  periodi  inferiori  ad  un  mese, le singole partite che si
    intendono  produrre,  nonche'  i  giorni  in  cui  sono effettuate le
    relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo
    le  istruzioni  impartite  dall'Agenzia,  apposito verbale in duplice
    esemplare,  uno  dei  quali  da  porre  a corredo delle registrazioni
    contabili  e  l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7,
    comma  2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate
    e  dei  quantitativi  di  prodotto  sfuso  ottenuti.  Sulla  base del
    predetto   verbale   l'UTF   effettua  l'accertamento  fiscale  della
    produzione;   esegue   inoltre,   ai   fini   del   controllo   della
    fabbricazione, esperimenti di lavorazione.
                                Art. 15.
                          Accertamento della birra
      1.  L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in
    magazzino  e'  effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita
    dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da
    presentarsi  entro  il  giorno 15 del mese successivo a quello cui la
    dichiarazione   si  riferisce  e  nella  quale  sono  riportati,  con
    riferimento  ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a),
    i  quantitativi  di  birra  prodotti,  quelli  introdotti  in  regime
    sospensivo,  quelli  estratti  secondo  le varie destinazioni fiscali
    nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui
    quantitativi  immessi  in  consumo e sui cali eccedenti le tolleranze
    stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.
      2.  La  determinazione,  ai  fini  della  definizione del canone di
    abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi
    i  requisiti  di  cui  all'articolo  35, comma 4, del testo unico, e'
    effettuata  sulla  base  di  elementi  tecnici  ed operativi rilevati
    dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e'
    riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e'
    effettuata,  in  due  rate  eguali,  entro  il  primo mese di ciascun
    semestre.   Per   gli  impianti  attivati  entro  il  primo  semestre
    dell'anno,  la  prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula
    della  convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe
    le  rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula
    della convenzione.

Capo I

  Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e

  detenzione dell'alcole etilico e delle bevande

alcoliche in regime sospensivo.

     Sezione IV

Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali

                                  Art. 16.
    Disposizioni  per  i  fabbricanti  ed  i  detentori  di apparecchi di
                                distillazione
      1.  I  fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi
    di  distillazione  atti  alla  produzione di alcole etilico o di loro
    parti  essenziali,  intendendosi per parti essenziali quelle elencate
    nell'articolo  41,  comma  2, del testo unico, presentano denuncia di
    attivita'  all'UTF,  che  li  iscrive  in apposito elenco. I suddetti
    operatori  annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la
    movimentazione  di  tali  apparecchi  o  delle  loro parti essenziali
    identificati  mediante  un  numero di matricola apposto sui medesimi,
    riportando  nominativo  ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti
    per  la  rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti
    essenziali  non  sono  destinati  alla  produzione di alcole etilico,
    l'acquirente  presenta  una  dichiarazione  scritta  attestante  tale
    circostanza;  la  dichiarazione e' posta a corredo del registro, che,
    dopo  la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede
    alla  sua  custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da
    coloro   che  si  approvvigionano,  per  uso  proprio,  dei  suddetti
    apparecchi  o  di  loro  parti  direttamente da fornitori operanti in
    altri  Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
    puo'    essere   previsto   l'esonero   dalla   presentazione   della
    dichiarazione  scritta per gli acquirenti di particolari categorie di
    apparecchi,  subordinatamente  alla  condizione  che  gli  apparecchi
    medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per
    la  produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il
    tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al
    fine   di   controllare   la   regolarita'  dell'utilizzazione  degli
    apparecchi sopracitati.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli
    apparecchi  dotati  di  matraccio  di  capacita' inferiore a 3 litri,
    sempreche'   siano   destinati   ad   usi  diversi  dalla  produzione
    dell'alcole  etilico  e  rechino  in maniera inamovibile e indelebile
    l'avvertenza   che   la  produzione  abusiva  di  alcole  etilico  e'
    perseguibile  in  base  alle  leggi  fiscali,  ai  piccoli alambicchi
    utilizzati  per  la determinazione del tenore alcolico dei vini o per
    altre  esperienze  di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione
    incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici.
    Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia, da pubblicare nella
    Gazzetta  Ufficiale,  possono  essere identificate altre categorie di
    apparecchi  di  distillazione  da escludere dal campo di applicazione
    del suddetto comma 1.
      3.  Gli  apparecchi  di  distillazione  o le loro parti essenziali,
    destinati  alla  produzione  di  alcole  etilico, sono identificati a
    mezzo  di  una  piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti,
    gli  importatori  ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro
    parti  essenziali,  in  caso di vendita di un apparecchio o delle sue
    parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia
    l'UTF  che  ha  rilasciato il registro, che provvede all'applicazione
    della   piastrina,   sia  l'UTF  competente  per  la  localita'  dove
    l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata,
    entro  10  giorni  dalla  ricezione,  analoga  denuncia  da parte dei
    detentori   dei   suddetti  apparecchi,  ivi  compresi  gli  istituti
    scientifici  che  li  utilizzano  per  la  produzione  di  alcole  da
    destinare,  secondo  quantitativi  determinati  dai competenti UTF ai
    sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  del Ministro delle
    finanze  9 luglio  1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo
    27,  comma  3,  lettera  h)  del  testo  unico. Sono pure tenuti alla
    presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci
    giorni  dalla  ricezione,  ai fini dell'applicazione della piastrina,
    coloro   che   si   approvvigionano  delle  suddette  apparecchiature
    direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
      4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di
    cui  ai  commi  1  e  3,  destinati  o meno alla produzione di alcole
    etilico,  che  abbiano  presentato  la  dichiarazione  o  la denuncia
    prescritte  nei  suddetti  commi,  comunicano all'UTF, entro quindici
    giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione
    delle  suddette  attrezzature,  indicando,  in  tale ultimo caso, gli
    estremi  del  cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato
    di volerli destinare.
                                   Art. 17.
          Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
      1.  Durante  le  fasi  di  fabbricazione  e  di  trasformazione dei
    prodotti  soggetti  ad  accisa,  l'UTF  ha facolta' di controllare la
    regolarita'   dei  processi  di  lavorazione,  con  riferimento  alle
    risultanze   della   verifica   tecnica   degli   impianti   e  della
    comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
      2.  I  controlli  di  cui  al  comma  1  comportano,  tra  l'altro,
    l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
        a) riscontro  del  regolare funzionamento degli strumenti e degli
    apparecchi di misura installati;
        b) riscontro  del  regolare  suggellamento,  se  previsto,  degli
    impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
        c) riscontro  delle  grandezze di stato concernenti le materie in
    circolo, rilevanti ai fini fiscali;
        d) rilevazione,  anche  a  scandaglio,  delle giacenze di materie
    prime,  semilavorati  e  prodotti finiti ed eventuale prelevamento di
    campioni;
        e) accertamento   del   regolare   andamento   del   processo  di
    lavorazione,  con riferimento alle potenzialita' degli impianti ed al
    bilancio  quantitativo  e  qualitativo  di  una  o  piu'  sezioni  di
    trattamento;
        f) rilievo  dei  consumi  energetici  e  loro  confronto  con  le
    richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
        g) determinazione  di  rese  anche  parziali  di lavorazione e di
    eventuali parametri d'impiego;
        h) esami  e  riscontri  di  registri  contabili  e della relativa
    documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
      3.  I  controlli  di  cui  al  comma 1 devono risultare in apposito
    verbale,  redatto  in  contraddittorio con l'operatore, e sono intesi
    essenzialmente a verificare che:
        a) le quantita' e le qualita' dei prodotti ottenuti siano congrue
    con  i  parametri  d'impiego e le rese di lavorazione, nonche' con le
    indicazione degli strumenti di misura;
        b) siano   regolarmente  tenute  le  contabilita'  inerenti  alle
    materie  prime,  ai  semilavorati  ed  ai  prodotti  finiti ottenuti,
    pervenuti o estratti;
        c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;
        d) la    cauzione    prestata   sia   congrua   con   l'attivita'
    effettivamente svolta;
        e) i   cali   scaricati   dal   depositario   autorizzato,  senza
    corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
      4.  Oltre  che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli
    anche  presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle
    accise sui prodotti alcolici.
      5.   Le  disposizioni  in  materia  di  accesso  alle  attrezzature
    informatiche,  di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  del decreto del
    Ministro  delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per
    i  controlli  eseguiti  presso gli operatori che movimentano prodotti
    alcolici in regime sospensivo.
      6.  Nei  depositi  fiscali  affidati  alla  vigilanza della dogana,
    quest'ultima,  per  le  incombenze  di  rilevanza  tecnica,  richiede
    l'intervento dell'UTF.
      7.   Per   l'effettuazione  dei  controlli  previsti  dal  presente
    articolo,  l'UTF  si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo
    18   del  testo  unico.  Controlli  analoghi  sono  effettuati  dagli
    appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro
    concesse dal medesimo articolo.
                                 Art. 18.
                                  Inventari
      1.  Gli  inventari  periodici  di cui all'articolo 18, comma 1, del
    testo  unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e
    di  prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte
    ad  invecchiamento  l'inventario  puo'  essere  effettuato al momento
    dell'ultimazione   dell'estrazione  dal  magazzino  di  ogni  singola
    partita.   Per   gli  inventari  effettuati  presso  gli  opifici  di
    trasformazione  sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e
    dei  prodotti  finiti  dichiarate  dal  fabbricante e, per i prodotti
    condizionati,  quelle  riportate  sulle  etichette, ferma restando la
    possibilita'   di  procedere  a  controlli  analitici  a  scandaglio.
    Analogamente,   per   quanto   concerne   il   volume   dei  prodotti
    condizionati,    viene   assunto   il   valore   nominale   riportato
    sull'etichetta.
      2.  Gli  inventari  periodici  presso  le  fabbriche  di birra sono
    effettuati  con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle
    seguenti operazioni:
        a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del
    prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;
        b) confronto  fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di
    produzione  e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti
    dal fabbricante;
        c) esame  del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni
    e confronto con i dati di misuratori e contatori;
        d) determinazione  delle rese di lavorazione, come rapporto fra i
    quantitativi   di  materia  prima  impiegata  e  gli  ettolitri-grado
    complessivamente  prodotti,  ivi compresi quelli afferenti alla birra
    analcolica non tassabile;
        e) se  ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita'
    dell'esercizio  e  sul  buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi
    compreso  il  controllo della gradazione saccarometrica effettiva del
    prodotto finito.
      3.  Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici
    di  condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza
    prevista  per  le  fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui
    alle  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del comma 2, mentre, per quanto
    concerne  la  lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi
    di  prodotto  sfuso  pervenuti,  quelli  passati all'imbottigliamento
    secondo  le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto.
    Semestralmente  e'  pure  eseguito  l'inventario  dei prodotti finiti
    presso  i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di
    condizionamento.
      4.  Ai  fini  del  controllo  della gradazione saccarometrica media
    effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli
    imballaggi  di  una  determinata  tipologia  presenti in magazzino al
    momento   della  verifica  ed  assunti  in  carico  sul  registro  di
    magazzino.  Il  numero  di  campioni di imballaggi preconfezionati da
    inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno
    per  imballaggio.  Dai  medesimi  imballaggi  sono  prelevati anche i
    campioni  di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per
    i  contenitori  diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso
    sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie,
    con  un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo
    della  gradazione  saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora
    sulle  linee  di  condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le
    suddette  linee,  il  campione  medio  deve essere rappresentativo di
    almeno un'ora di produzione.
      5.  Presso  i  depositi  fiscali  di  vino  e di bevande fermentate
    diverse  dal  vino  e  dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in
    luogo  degli  inventari  di cui al comma 1 sono effettuati riscontri,
    anche  sulla  base  delle  scritturazioni  prescritte  dalle norme di
    tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni
    altra  normativa,  ogni  volta  che  sussistono specifici motivi o, a
    scandaglio,  secondo  le  direttive dell'Agenzia; gli interventi sono
    particolarmente  finalizzati  al  controllo delle incombenze connesse
    alle movimentazioni intracomunitarie.
      6.  Oltre  agli  inventari  periodici  di  cui  al  comma  1,  sono
    effettuati   inventari   straordinari,   secondo   criteri  stabiliti
    dall'Agenzia.
      7.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo
    unico,  vengono  considerati  come regolari immissioni in consumo gli
    scarichi  dal  registro  di  carico  e scarico, effettuati secondo le
    modalita'   dell'articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  del  presente
    regolamento,  dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del
    testo   unico,   su  cui  venga  corrisposta  l'imposta  nei  termini
    prescritti.   La   determinazione   dei   cali   effettivi,  in  sede
    d'inventario,  e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso
    a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine,
    dei  cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede
    e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.
      8.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo
    unico,   sono   ammesse   le   seguenti  tolleranze  sulle  eccedenze
    riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
        a) nei  depositi  fiscali  di birra, una tolleranza rispetto alla
    giacenza  contabile  di  ciascuna specie di imballaggio o contenitore
    non  superiore  allo  0,30  per  cento  del numero di ciascun tipo di
    imballaggio  o  contenitore  estratto  nei trenta giorni precedenti a
    quello dell'inventario;
        b) nei  depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici
    intermedi,  una  tolleranza  del  2  per cento rispetto al carico del
    magazzino,  definito  come  somma  della  giacenza  al  momento della
    precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.

    Capo II

Applicazione dei contrassegni di Stato

                               Art. 19.
                 Consegna ed utilizzazione dei contrassegni
      1.  I  contrassegni  di  Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del
    testo  unico  sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto
    Poligrafico  e  Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI
    del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19 maggio  1943, recante
    istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle
    imposte   di   fabbricazione.   La   corresponsione  del  prezzo  dei
    contrassegni  da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito
    capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
      2.  L'applicazione  dei  contrassegni  sui  recipienti contenenti i
    prodotti  determinati  con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2
    del  testo  unico  e'  effettuata con le modalita' tecniche stabilite
    dall'Agenzia,  che  puo'  anche consentire, nel caso di recipienti di
    capacita'  fino  a  5  centilitri, che il contrassegno sia applicato,
    anziche'   sui   recipienti,   sulla   confezione  che  li  contiene.
    L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso:
        a) i  depositi  fiscali  nazionali  abilitati  alla  custodia dei
    prodotti da contrassegnare;
        b) i  depositi  fiscali  ubicati  in  altri  Paesi comunitari che
    agiscano per proprio conto;
        c) i  depositi  fiscali  ubicati  in  altri  Paesi comunitari che
    agiscano per conto di operatori nazionali;
        d) gli  impianti  di  Paesi  terzi  che  agiscano  per  conto  di
    importatori nazionali;
        e) gli  impianti  di  condizionamento di prodotti assoggettati ad
    accisa;
        f) le  dogane  attraverso  le  quali  avviene l'importazione ed i
    depositi doganali.
      3.  La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi
    di  cui  al  comma  2,  lettere  d)  ed  f),  dalla  direzione  della
    circoscrizione  doganale,  a  richiesta  scritta  degli  interessati,
    previa  esibizione della documentazione comprovante la corresponsione
    del  prezzo  dei  contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13,
    commi  5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione,
    di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da
    contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera
    d)   e'  l'esercente  di  un  deposito  fiscale  nazionale  abilitato
    all'applicazione  dei  contrassegni,  la consegna dei contrassegni da
    inviare  presso  gli  impianti  ubicati  nei  Paesi terzi puo' essere
    effettuata  anche  dall'UTF,  che ne da' opportuna comunicazione alla
    direzione  della  competente circoscrizione doganale. Ogni operazione
    e'  verbalizzata  in  apposita nota di consegna, in doppio esemplare,
    uno  dei  quali  di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli
    estremi  del  ricevente,  dei  contrassegni  ceduti  e dei versamenti
    effettuati  nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e'
    contabilizzata  dall'UTF  o  dalla circoscrizione doganale secondo le
    istruzioni  dell'Agenzia,  anche  ai  fini  dell'incameramento  della
    cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini
    previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.
      4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura
    sono  riconsegnati  all'UTF  o  alla  direzione  della circoscrizione
    doganale,  che  redigono  una nota di riconsegna in doppio esemplare,
    uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione
    dei  contrassegni  medesimi,  anche  presso  l'impianto utilizzatore,
    previa  verbalizzazione,  per  evitare l'incameramento della quota di
    cauzione  afferente.  Per  i  contrassegni andati distrutti nel corso
    della  lavorazione  e non singolarmente recuperabili o individuabili,
    ove  non  si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione,
    l'accertamento  della  mancata  applicazione,  da far risultare nella
    nota   di  riconsegna,  e'  effettuato  limitatamente  agli  ammanchi
    congruenti   con  i  risultati  dei  riscontri  dell'UTF.  Sono  pure
    distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista
    l'utilizzazione.  Per  la  distruzione  dei  contrassegni in possesso
    degli  uffici  dell'Agenzia  e divenuti inservibili sono osservate le
    disposizioni  degli  articoli  68  e  69 del decreto del Ministro del
    tesoro  10 maggio  1989,  recante  istruzioni  per  la disciplina dei
    servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.
      5.  Qualora,  nei  casi  di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga
    utilizzata,   per   il   ritiro   dei   contrassegni,  da  effettuare
    rispettivamente   presso   l'UTF   o   la   circoscrizione   doganale
    territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente,
    ai  fini  del  riconoscimento della quota parte della cauzione ancora
    disponibile   e'   presentata,   dall'operatore,   una  dichiarazione
    riportante,  con  riferimento  ai  verbali  di  consegna nonche' alle
    registrazioni   contabili   di   cui  al  comma  12,  il  numero  dei
    contrassegni  precedentemente ritirati che sono stati applicati o che
    vengono   restituiti   contestualmente   alla   presentazione   della
    dichiarazione  medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne
    e'  prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma
    5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione
    nel corso della lavorazione.
      6.  La  consegna  dei  contrassegni  ai depositi fiscali ubicati in
    altri  Paesi  comunitari  di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata
    per   il   tramite  dei  rispettivi  rappresentanti  fiscali  di  cui
    all'articolo  9  del  testo  unico,  che li acquistano presso gli UTF
    dipendenti  dalla  direzione  compartimentale  che  ha  rilasciato il
    codice  d'accisa.  La  merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui
    sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni
    applicati.   Qualora,  nel  suddetto  documento  di  accompagnamento,
    risultasse  difficoltoso,  a  causa di distruzioni avvenute nel corso
    delle  lavorazioni,  riportare  gli  estremi dei singoli contrassegni
    applicati,  possono,  in  alternativa,  indicarsi, oltre al numero ed
    alla  taglia  dei  contrassegni,  gli  estremi della nota di consegna
    della  partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i
    rappresentanti  fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove
    i    prodotti   contrassegnati   vengono   consegnati   ai   suddetti
    rappresentanti  fiscali  il  rilascio  di  una certificazione, da cui
    risultino   la   quantita'   e   tipologia  della  merce  ed  i  dati
    identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio
    della  certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a
    scandaglio,  sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione.
    Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i
    contrassegni  svolge le incombenze relative allo svincolo della quota
    parte  di  cauzione  afferente ai contrassegni applicati. La cauzione
    non  e'  incamerata  in  caso di distruzione debitamente verbalizzata
    dall'autorita'   fiscale   del  Paese  comunitario,  secondo  criteri
    analoghi a quelli previsti nel comma 4.
      7.  La  consegna  dei  contrassegni  da inviare ai depositi fiscali
    ubicati  in  altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da
    indicare  nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano
    ritirare   prodotti  gia'  contrassegnati,  e'  effettuata  solo  nei
    confronti  di  depositari  autorizzati,  operatori  registrati di cui
    all'articolo  8  del  testo  unico  o  rappresentanti fiscali, che li
    ritirano   presso   gli   UTF  territorialmente  competenti.  Per  la
    spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti
    o  presso  depositi  fiscali  od  operatori  registrati  dagli stessi
    designati  nella  cennata  richiesta, e lo svincolo della cauzione si
    segue  la  procedura  di  cui al comma 6, a meno che non si tratti di
    partite  ricevute  con  continuita' presso lo stesso deposito fiscale
    cui  sono  stati  consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia
    prestata  in  via  permanente. In tal caso il depositario autorizzato
    tiene  in  evidenza,  in un registro analogo a quello di cui al comma
    12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia,
    con  riferimento  anche  ai  DAA  che  hanno scortato la merce ai cui
    contenitori i contrassegni sono stati applicati.
      8.  Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono
    acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi
    terzi  indicano,  nella  domanda  da  presentare alla direzione della
    circoscrizione  doganale competente per la dogana attraverso la quale
    si  vuole  effettuare  l'importazione, anche la denominazione di tale
    dogana,  e,  per  i  prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico,
    prestano  la  prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva
    e,  comunque,  per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40
    gradi.  Lo  svincolo  della  cauzione  e' effettuato previo riscontro
    documentale,  da  parte  della  dogana  presso  cui  si  svolgono  le
    operazioni    di   importazione,   dell'avvenuta   applicazione   dei
    contrassegni.   I   suddetti   riscontri  possono  essere  effettuati
    dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.
      9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di
    prodotti  assoggettati  ad  accisa  di cui al comma 2, lettera e), e'
    effettuata  dall'UTF  territorialmente  competente  previa esibizione
    della  documentazione  contabile da cui risulti la disponibilita' del
    prodotto da contrassegnare.
      10.  L'UTF  puo'  consentire,  su  motivata richiesta, il cambio di
    destinazione  dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il
    nuovo   impiego   avvenga   per   un'attivita'   ricadente  sotto  la
    responsabilita' dell'operatore medesimo.
      11.   L'abbuono   o   la   restituzione  dell'accisa  sui  prodotti
    contrassegnati  trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono
    subordinati  alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana,
    dei   contrassegni   applicati.   In  alternativa  alla  distruzione,
    l'Agenzia  puo'  consentire  che  i  contrassegni  vengano annullati,
    secondo sistemi ritenuti idonei.
      12.   Presso   gli   impianti   nazionali  dove  sono  applicati  i
    contrassegni   di   Stato  e'  tenuto,  con  le  modalita'  stabilite
    dall'Agenzia,  un  apposito  registro di carico e scarico in cui sono
    fatte  risultare  le  operazioni  relative  alla  movimentazione  dei
    contrassegni  medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie
    in  atto.  Al  registro  sono  allegati  gli  esemplari delle note di
    consegna  o  di  riconsegna,  di  cui  ai  commi 3 e 4, di pertinenza
    dell'operatore.  Viene  tenuto,  inoltre,  un  registro  di  carico e
    scarico  dei  prodotti  contrassegnati,  secondo  modalita' stabilite
    dall'Agenzia.   La  custodia  e  la  contabilizzazione  dei  prodotti
    contrassegnati  altrove, introdotti negli impianti di cui al presente
    comma,   sono   effettuate   distintamente  da  quelle  dei  prodotti
    contrassegnati negli impianti medesimi.
      13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e
    delle  verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito
    di  prodotti  alcolici  assoggettati  ad  accisa  e,  comunque,  ogni
    qualvolta  ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della
    regolare  utilizzazione  dei contrassegni. Controlli sui contrassegni

    applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita

     Capo III

Controlli sul deposito dell'alcole etilico e

delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa,

e regime della circolazione

                                Art. 20.
                Denuncia di deposito e rilascio della licenza
      1.  Chiunque  intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
    del  testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o
    di  deposito  di  alcole  etilico e bevande alcoliche assoggettati ad
    accisa,  almeno  60  giorni  prima  di  iniziare l'attivita' presenta
    all'UTF  competente  per  territorio apposita denuncia, contenente la
    denominazione  della  ditta,  la  sua sede, la partita IVA, il codice
    fiscale  e  le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale
    rappresentante  negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la
    localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita'
    di   stoccaggio   del   medesimo.  Se  trattasi  di  un  impianto  di
    trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
        a) i numeri di telefono e di fax;
        b)   la   descrizione  delle  apparecchiature,  dei  processi  di
    lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
        c) la  descrizione  e  le  caratteristiche degli impianti e delle
    apparecchiature  per  la  produzione, l'acquisizione e la misurazione
    dell'energia;
        d) la  quantita'  massima dei prodotti assoggettati ad accisa che
    in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
        e) la  descrizione  degli strumenti installati per la misurazione
    delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
        f) le  procedure  operative di carattere tecnico-contabile che si
    intendono attivare per la gestione del deposito.
      2.  Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le
    denunce   di  attivazione  dei  depositi  di  alcole  denaturato  con
    denaturante  generale  nonche'  degli  esercizi  di vendita di alcole
    etilico  e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del
    testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio
    di   vendita   anche   l'insieme  degli  apparecchi  automatici,  non
    installati  in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al
    minuto,  gestiti  da  un  medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso
    comune.
      3.  Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che
    non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del
    testo   unico   e  che  sia  stato  corrisposto  il  diritto  di  cui
    all'articolo  63,  comma  2,  lettera  d)  del  testo unico medesimo,
    effettuata,  relativamente  agli  impianti  di  trasformazione  e  di
    deposito  per  usi  diversi  da  quelli privati di cui al comma 1, la
    verifica  tecnica,  rilascia  la  licenza di esercizio valida ai soli
    fini  fiscali  e  vidima  i  registri  di  carico e scarico, nei casi
    previsti  dal  citato  articolo  29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva
    responsabilita'   dell'operatore  qualora  svolga  l'attivita'  senza
    essere   in   possesso   delle   altre  autorizzazioni  eventualmente
    necessarie.
      4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3
    e  4,  del  testo  unico  e  dal  decreto  del Ministro delle finanze
    26 giugno  1997,  n.  219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e
    della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico i depositi e gli
    esercizi  di  vendita  delle  merci,  diverse  dai prodotti di cui ai
    codici  NC 2207 e 2208 nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti
    alcole  o  bevande  alcoliche,  esenti,  denaturati o non denaturati.
    L'esclusione  dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
    a)  del  testo  unico  e'  estesa anche agli esercenti il deposito di
    prodotti  alcolici  confezionati in recipienti muniti di contrassegno
    di  Stato,  anche  se  di capacita' superiore a 5 litri. L'esclusione
    dalla  tenuta  del  registro  di  carico  e scarico prevista, per gli
    esercenti  la  minuta  vendita  di prodotti alcolici, dal comma 4 del
    citato  articolo  29  e'  estesa  anche  agli  esercenti  la  vendita
    all'ingrosso,  qualora  non  soggetti  alla  denuncia di deposito, ai
    sensi   del  comma  3,  del  medesimo  articolo.  Il  limite  di  cui
    all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico e' elevato a 50
    litri  idrati  per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso
    privati,  a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso
    familiare  e  non  formino  oggetto di alcuna attivita' di vendita; i
    titolari  di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro
    di  carico  e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i

    documenti di accompagnamento delle partite ricevute.

                                 Art. 21.
                          Regime della circolazione
      1.  Fatto  salvo  quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione
    dei   prodotti   alcolici   soggetti  ad  accisa  nonche'  di  quelli
    assoggettati  ad  accisa  o  denaturati  con  denaturante  generale e
    sottoposti  ai  vincoli  di  circolazione  di cui all'articolo 30 del
    testo  unico  e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del
    Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche;
    la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e'
    effettuata  con  le  modalita'  di  cui al decreto del Ministro delle
    finanze  9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma
    2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti
    alcolici  assoggettati  ad  accisa e non sottoposti ai vincoli di cui
    all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del
    decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
      2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici
    assoggettati  ad  accisa  prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera
    a),  del  testo  unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in
    recipienti,  muniti  di  contrassegno di Stato, anche se di capacita'
    superiore  ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non
    sono  considerate,  ai  fini della circolazione, sottoposte al regime
    delle  accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207
    e  2208,  contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o
    non denaturati.
      3.  In  vigenza  dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra
    depositi  fiscali  nazionali  di vino e di bevande fermentate diverse
    dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento
    di  accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle
    finanze n. 210/1996.
      4.  In  caso  di  reintroduzione  nel  deposito fiscale mittente di
    partite  o  frazioni  di  partite  di  birra  e  di prodotti alcolici
    contrassegnati,   assoggettate   ad   accisa,  idonee  al  consumo  e
    successivamente   rifiutate  dal  destinatario,  vengono  seguite  le
    procedure  previste  rispettivamente  ai commi 4 e 5 dell'articolo 15
    del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  n. 210/1996 e successive
    modifiche,  senza  l'obbligo  di  effettuazione  della  comunicazione
    preventiva  di  cui  all'articolo  17, comma 1, del decreto medesimo.
    Sulla  bolla  di  accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento
    commerciale  che  scortano,  rispettivamente,  la birra ed i prodotti
    alcolici  contrassegnati  rifiutati  e  che vengono utilizzati per la
    ripresa  in  carico sono riportati anche gli estremi della fattura di
    acquisto  o,  nel  caso  della  birra,  anche  quelli  della bolla di
    accompagnamento   relativa  al  viaggio  di  andata.  I  quantitativi
    reintrodotti  vengono  scomputati  da  quelli  immessi in consumo nel
    periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e'
    avvenuta  la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche
    da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
      5.  La  procedura per la concessione della restituzione dell'accisa
    afferente  alla  birra  divenuta  non idonea al consumo umano avviata
    alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma
    2,  del  decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si
    applica  anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneita' al
    consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale,
    promiscuamente  con semilavorati o con prodotto non ancora accertato,
    secondo  le  previsioni  dell'articolo  2,  comma  2, del decreto del
    Ministro  delle  finanze  18 settembre  1997,  n  383.  Alla suddetta
    procedura sono apportate le seguenti modifiche:
        a) la  birra  e'  immessa  in  apposito  magazzino ed e' presa in
    carico,   sulla   base   della  bolla  di  accompagnamento  dei  beni
    viaggianti,  su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse
    modalita' del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5;
        b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla
    distruzione,  da  effettuarsi  durante l'orario ordinario di apertura
    degli  uffici  dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva
    la  previsione  dell'articolo  1,  comma  8,  del decreto legislativo
    8 novembre   1990,   n.   374,   viene  presentata  all'UTF  apposita
    dichiarazione,   contenente   una   dettagliata   descrizione   delle
    confezioni   del   prodotto  da  rilavorare  o  da  distruggere,  con
    riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo
    le  istruzioni  impartite  dall'Agenzia;  un  secondo esemplare della
    dichiarazione e' custodito presso l'impianto;
        c) ai  fini  della  verbalizzazione  delle  operazioni  da  parte
    dell'UTF,  da  effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione,
    per  passaggio  alla  rilavorazione  o alla distruzione si intende lo
    sconfezionamento  del  prodotto  con  la  riduzione  allo stato sfuso
    nonche'  il  successivo  invio dello stesso alla miscelazione od agli
    apparecchi  di  rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel
    giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente
    personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il
    rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita',
    in   calce  al  secondo  esemplare  della  dichiarazione,  l'avvenuta
    effettuazione delle operazioni medesime;
        d) successivamente   al  passaggio  alla  rilavorazione  od  alla
    distruzione,   viene   presentata  all'UTF  domanda  di  restituzione
    dell'accisa  afferente  alla  birra  rilavorata od a quella distrutta
    perche'  divenuta  non idonea al consumo umano, unitamente al secondo
    esemplare   della   dichiarazione,  munito  della  verbalizzazione  o
    dell'attestazione di cui alla lettera c).

    Capo IV

    Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,

propilico ed isopropilico nonche'

 sulle materie prime alcoligene

                               Art. 22.
         Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
      1.  Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico
    e  isopropilico  previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno
    1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
    1986,  n.  462,  e  confermato  dall'articolo  66, comma 1, del testo
    unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
    delle  finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
        a) i  fabbricanti,  i  commercianti e gli utilizzatori che, per i
    quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli
    articoli  2,  quinto  comma,  4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del
    decreto, da intendersi ora riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del
    testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacita'
    di  stoccaggio  per  cui  non e' prescritto il rilascio della licenza
    agli  utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti
    dall'UTF in apposito registro;
        b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516,
    le  disposizioni  di  cui all'articolo 5 del decreto non si applicano
    alle  aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli processi di
    saldatura,   secondo  categorie  e  per  quantitativi,  comunque  non
    superiori  ai  60  litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro
    delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    251  del  25 ottobre  1996. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del
    decreto  non  si  applicano  neppure  per  i  privati consumatori non
    esercenti   attivita'   commerciale,   industriale,   artigianale  od
    agricola;  che  utilizzino  gli  alcoli di che trattasi in recipienti
    sigillati di capacita' non superiore a 500 millilitri;
        c) non  sono  sottoposti  alla  tenuta  del  registro di carico e
    scarico  di  cui all'articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e
    di  ricerca  che  utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti,
    confezionati in recipienti sigillati di capacita' non superiore a 2,5
    litri;
        d) rientrano  tra  i  trasferimenti  di cui all'articolo 7, primo
    comma,  del  decreto  anche  quelli  dei  prodotti condizionati fra i
    depositi  commerciali  dove  e' stato effettuato il condizionamento e
    gli altri depositi commerciali.
      2.  I  prodotti  di  cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono
    scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della
    presa  in  carico,  da cui risultino il mittente, il destinatario, la
    quantita'  e  la  qualita' della merce e la data della spedizione. In
    mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le
    suddette  indicazioni,  la merce e' scortata da una dichiarazione del
    mittente,   riportante   le  indicazioni  medesime.  Il  destinatario
    comunica  all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i
    tre  giorni  successivi  a quello di arrivo. In caso di trasferimento
    nel territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata dalla
    sola  documentazione  commerciale,  da  cui risultino il mittente, il
    destinatario,  la  qualita' e quantita' della merce nonche' il codice
    della   nomenclatura   combinata.   La   circolazione   dei  prodotti
    d'importazione  e' effettuata con le modalita' di cui al penultimo ed
    ultimo  comma  dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze
    1o  agosto  1986;  la  movimentazione  nazionale e' effettuata con la
    scorta  del  documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la
    disciplina  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 4 luglio
    1989,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989,
    con le seguenti integrazioni e modifiche:
        a) in  caso  di furto, smarrimento o distruzione del documento di
    accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione
    del  viaggio,  effettua  immediata  denuncia  al  piu' vicino comando
    territoriale  della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino
    organo  di  polizia,  indicando,  perche'  siano riportati a verbale,
    tutti  gli  elementi necessari a identificare la partita trasportata,
    il  mittente  e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce
    fino  all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini
    dell'assunzione  in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto
    agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro
    il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di
    ricezione;
        b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale
    e' cosi' sostituito:
      "L'incaricato    del    trasporto    annota   sulla   bolletta   di
    accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le
    variazioni  riguardanti  il destinatario sono comunicate dal mittente
    all'UTF  competente  per  il  proprio  impianto entro il primo giorno
    lavorativo,  escluso  il  sabato,  successivo  a  quello  di arrivo a
    destinazione  e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice
    del documento di accompagnamento.".
      3.  I  punti  di  immissione  nelle  reti  di  metanodotti  e nelle
    tubazioni  di  collegamento  con i pozzi di estrazione di idrocarburi
    liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per
    operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni
    non  sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico
    e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da
    parte dell'UTF, nella quale e' indicato anche l'impianto dove saranno
    custoditi  la  copia  della  denuncia  medesima  ed  i  documenti  di
    trasporto.  Il  giorno  e  l'ora  d'immissione  nel  metanodotto sono
    comunicati  con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno
    tre  giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato, anziche'
    con  autobotti,  in  uno  o piu' contenitori di capacita' singola non
    superiore  a  30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente
    il  metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia
    d'impiego.   La   compilazione   del  documento  di  trasporto  e  la
    contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono
    effettuati secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.
                               Art. 23.
                  Vigilanza sulle materie prime alcoligene
      1.  Le  materie  prime  alcoligene assoggettate alla disciplina del
    presente  articolo  sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma
    2,  ed  i  fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise,
    definiti al comma 3.
      2.  I  liquidi  fermentescibili  assoggettati  alla  disciplina del
    presente articolo sono i seguenti:
        a) succhi  e  sciroppi  di  frutta  ed  altri  liquidi zuccherini
    provenienti  da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di
    agrumi;
        b) melasso e sughi zuccherini, diluiti.
      3.  I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente
    articolo sono i seguenti:
        a) liquidi  ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche
    od amidacee, idrolizzate;
        b) qualsiasi altro fermentato liquido.
      4.  Chiunque  intende  esercire stabilimenti per la produzione o il
    condizionamento  di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio
    di  detti  prodotti  sfusi  o condizionati in recipienti di capacita'
    superiore  ai  10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni
    prima  di  iniziare  l'attivita'.  Denuncia  analoga e' presentata da
    chiunque   intende   esercire   stabilimenti  per  la  produzione  di
    fermentati   alcolici  diversi  da  quelli  sottoposti  ad  accisa  o
    esercitarne  il  commercio.  La denuncia, corredata della planimetria
    dei  locali nonche' dello schema degli impianti, e' redatta in doppio
    esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
        a) la ditta e chi la rappresenta;
        b) il comune, la via e il numero civico;
        c) le  qualita'  delle  materie prime da impiegare e dei prodotti
    che si intendono ottenere;
        d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
      5.  Effettuata  la  verifica  degli  impianti  di cui al comma 4, e
    controllata  l'esecuzione  delle  eventuali  opere e l'adozione delle
    eventuali  misure  prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai
    fini   dell'espletamento  di  un'efficace  vigilanza  fiscale,  l'UTF
    iscrive  l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione
    ed  alla  vidimazione  dei registri di carico e scarico delle materie
    prime,  dei  liquidi  fermentescibili  e dei fermentati alcolici, nei
    quali   vengono   riportati  i  dati  relativi  alla  produzione,  al
    condizionamento  nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze,
    secondo  le  istruzioni  impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni
    prima   di  iniziare  le  lavorazioni,  l'esercente  di  impianti  di
    produzione  di  liquidi  fermentescibili  o  di  fermentati  alcolici
    effettua  apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di
    cui  all'articolo  5,  comma  3,  indicando i periodi continuativi di
    lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare,
    le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere.
      6.  I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di
    sostanze   rivelatrici   in  applicazione  di  altre  normative  sono
    additivati,  al  momento  della  produzione ed a cura del fabbricante
    nazionale,  con  grammi  10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina
    per  100  chilogrammi  di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste,
    oltre  che  nei  casi  previsti  dal  comma 9, anche relativamente ai
    liquidi   fermentescibili   destinati,   senza  subire  processi  che
    prevedano  operazioni  di  distillazione, al consumo umano diretto od
    alla  produzione  di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con
    disposizione   del   direttore  dell'Agenzia,  da  pubblicarsi  nella
    Gazzetta  Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione
    dalla   predetta  additivazione  o  puo'  essere  disposto  che  tale
    operazione  venga  effettuata  con  formulazioni  diverse  da  quelle
    previste nel presente comma.
      7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati
    alla  produzione  di  aceti,  se non soggetti ad aggiunte di sostanze
    rivelatrici  in  applicazione  di altre normative, sono additivati, a
    cura  del  fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e
    grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione
    non   viene   effettuata   se  i  fermentati  provengono  da  liquidi
    fermentescibili  gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma
    6  o  se  si  verificano  le  ipotesi  di  cui al comma 9. In caso di
    applicazione  dell'articolo  13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e
    per  ogni  altra  bevanda  fermentata  di origine vinica si prescinde
    dall'aggiunta    di   uranina.   Con   disposizione   del   direttore
    dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
    indicati  casi  di  esclusione  dalla  predetta  additivazione o puo'
    essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni
    diverse da quelle previste nel presente comma.
      8.   Fatto   salvo   quanto  previsto  al  comma  9  nonche'  dalle
    disposizioni    nazionali   e   comunitarie   vigenti   nel   settore
    vitivinicolo,  i  liquidi  fermentescibili  ed i fermentati alcolici,
    anche  se  provenienti  da  altri  Paesi  comunitari,  destinati agli
    stabilimenti  di  produzione  od  agli esercizi commerciali di cui al
    comma  4  od  alle  distillerie  circolano con la scorta di documenti
    commerciali,  da  cui  risultino  il  mittente,  il  destinatario, la
    qualita'  e  quantita'  della  merce,  la sua gradazione alcolica, se
    trattasi  di  fermentati,  nonche' la data di spedizione. In mancanza
    della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette
    indicazioni,  la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente,
    riportante  le  indicazioni  medesime.  Per i liquidi fermentescibili
    destinati  al  consumo  umano  diretto  o alla produzione di sostanze
    alimentari  la  scorta  della predetta documentazione si rende dovuta
    anche  quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di
    capacita'  superiore  ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle
    di  cui  al  primo  periodo  del presente comma. La documentazione di
    scorta  e'  allegata  ai  registri  fiscali  del  destinatario  o, in
    mancanza,  e'  custodita  dallo  stesso fino alla scadenza del quinto
    anno   successivo   a   quello   in   cui   e'  stata  effettuata  la
    movimentazione.   Il  destinatario  nazionale  di  merce  comunitaria
    comunica  all'UTF  la  ricezione  delle  partite  entro  i tre giorni
    successivi a quello dell'arrivo.
      9.  Si  prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i
    liquidi  fermentescibili  sono  trasformati in fermentati che vengono
    sottoposti  a  distillazione nello stesso stabilimento di produzione,
    con  l'osservanza  delle  prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero
    quando  i  liquidi  fermentescibili  ed  i  fermentati  alcolici sono
    trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione
    con  la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di
    cui  all'articolo  9  del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
    1996,   n.  210,  compilato  conformente  alle  istruzioni  impartite
    dall'Agenzia.  L'emissione  del  DAS  si  rende  dovuta  anche per il
    trasferimento  dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici
    di produzione di aceti.
      10.  I  funzionari  dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di
    finanza  hanno  facolta'  di accedere in qualsiasi momento nei locali
    dove  si  detengono  o  si  manipolano materie prime alcoligene. Essi
    hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita'
    inerenti  all'esercizio  dell'industria  e  del  commercio dei generi
    sopraindicati,  di  eseguire  riscontri  e ricerche e gli interessati
    hanno  l'obbligo  di  assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di
    polizia  tributaria,  agli  effetti  del  presente  articolo, possono
    avvalersi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  33, primo comma,
    della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Capo V

                 Disposizioni comuni, transitorie e finali

                                  Art. 24.
                     Tenuta e conservazione dei registri
      1.  I  registri  previsti  dal presente regolamento sono approntati
    dalle   ditte   interessate   conformemente   a   istruzioni  fornite
    dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte
    dell'UTF  o  della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima.
    Le  operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono
    registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono
    state  effettuate,  fatta  salva  l'applicazione di eventuali termini
    piu'  ampi  previsti  dalle  norme in materia di tutela agricola, per
    quanto  concerne  i  prodotti  vitivinicoli,  oppure  da  decreti del
    direttore   dell'Agenzia.  Alla  fine  dell'esercizio  finanziario  i
    registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri
    dell'anno   successivo.   L'esercente  custodisce  i  registri  e  la
    documentazione   posta   a  corredo  dei  medesimi  nei  cinque  anni
    successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
      2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede
    o  da  fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in
    modelli,    idonei    alla    scritturazione    mediante    procedure
    informatizzate,  preventivamente  approvati  dall'UTF  o dalla dogana
    competenti.  Ad  evitate duplicazioni di registrazioni, piu' registri
    possono  essere  accorpati  in  uno  solo  mentre,  per  una maggiore
    facilita'  di  lettura,  un  registro  puo'  essere suddiviso in piu'
    sezioni.
      3.  I  registri  ed i documenti di accompagnamento sono scritturati
    senza  correzioni  o  raschiature;  le  parole e i numeri errati sono
    annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili
    e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
                                Art. 25.
               Termini per le incombenze dell'amministrazione
      1.  I  responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento
    ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel
    regolamento  medesimo  o,  in  mancanza, nell'area n. 1 della tabella
    allegata  al  decreto  del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n.
    678.  I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non
    ha  fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e'
    stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte
    dell'UTF.
      2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal
    presente  regolamento  non e' prodotta qualora gia' in possesso della
    pubblica  amministrazione,  fermo restando l'obbligo di indicarne gli
    eventuali estremi.
                                Art. 26.
                      Disposizioni transitorie e finali
      1.  Le  prescrizioni  relative  alla  capacita'  dei prelevatori di
    campione  e  del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma
    1,  non  si applicano relativamente agli impianti di distillazione in
    esercizio  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento.
    Analogamente,  qualora,  per i depositi fiscali di alcole etilico, di
    birra  o  di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in
    vigore  del  presente  regolamento,  non  fosse  possibile realizzare
    l'assetto  previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera'
    ad  essere  consentita,  con  l'osservanza delle prescrizioni gia' in
    atto.
      2.  Nelle  more  dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo
    13,  comma  2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad
    applicarsi  allo  spirito  puro,  ai  liquori,  alle  acquaviti, agli
    estratti  per  essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati
    ed   ai   vini   liquorosi,   nei   casi   prescritti  e  secondo  le
    caratteristiche,  i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata
    in vigore del presente regolamento.
      3.  In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi
    e  della  strumentazione  utilizzata per la misurazione dei prodotti,
    nonche'  in  considerazione  dei  sistemi informatici e telematici in
    dotazione   agli   operatori   economici   ed   alla  amministrazione
    finanziaria,   con   provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  da
    pubblicarsi   nella   Gazzetta   Ufficiale  vengono  rideterminate  e
    aggiornate    le    modalita'   tecniche   di   accertamento   e   di
    contabilizzazione  dei  prodotti  alcolici sottoposti al regime delle
    accise o a vigilanza fiscale.
      4.  I  nuovi  adempimenti  derivanti  dalle  disposizioni di cui al
    presente  regolamento  sono  eseguiti  entro centottanta giorni dalla
    data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento medesimo. Le ditte in
    esercizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento
    producono  l'eventuale  documentazione, integrativa di quella gia' in
    possesso  dell'UTF,  prevista  dal regolamento medesimo entro novanta
    giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
      5.  Le  piastrine  di  cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli
    apparecchi  di  distillazione  o  alle  loro  parti  essenziali,  non
    destinati  alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF
    entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente regolamento o,
    decorso  tale  termine,  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta del
    suddetto ufficio.
                                 Art. 27.
                            Abrogazione di norme
      1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
    abrogati i seguenti decreti del Ministro delle finanze:
        a) decreto  20 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n.   38  del  14  febbraio  1959,  recante  disposizioni  concernenti
    l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai fermentati alcolici diversi dal
    vino;
        b) decreto  24  gennaio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n.  46  del  24 febbraio 1922, concernente l'introduzione di un nuovo
    apparecchio  di  misurazione  per  l'accertamento  dell'imposta sulla
    birra;
        c) decreto  15  giugno  1927,  n. 6353, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 224 del 28 settembre 1927, recante la data di attuazione
    del  sistema  di  accertamento  mediante  gli  apparecchi  misuratori
    Erhard-Schau  nelle  fabbriche  di  birra  e  fissazione di norme per
    l'accertamento medesimo;
        d) decreto  24  luglio  1930,  n.  5591,  determinante una misura
    maggiore di abbuono nella liquidazione d'imposta sul mosto di birra;
        e) decreto  31  maggio  1935,  n.  690,  recante  istruzioni  per
    l'applicazione e l'uso del misuratore Erhard-Schau nelle fabbriche di
    birra;
        f) decreto  6 giugno 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    164  del  21  giugno  1963,  che  ha determinato nella misura del 14%
    l'abbuono  sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta
    di fabbricazione a decorrere dal 1o luglio 1963;
        g) decreto 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    229  del  2  settembre  1972, che ha determinato nella misura del 10%
    l'abbuono  del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta
    di fabbricazione a decorrere dal 1o gennaio 1973;
        h) decreto  12 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n.  59  del 28 febbraio 1981, recante nuove modalita' d'impiego degli
    apparecchi    Erhard-Schau   per   l'accertamento   dell'imposta   di
    fabbricazione sulla birra;
        i) decreto  21  settembre 1988, n. 437, recante disposizioni, per
    le   ditte  produttrici  di  bevande  alcoliche,  per  l'applicazione
    dell'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito,
    con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;
        l)  decreto  4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n.  32  dell'8  febbraio  1992, recante l'elenco dei Paesi terzi alle
    Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo
    34  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il
    1990),  concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare
    ai  recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione
    in dogana per l'importazione;
        m) decreto  11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n.  296  del  17  dicembre  1992,  recante  modalita'  operative  per
    l'applicazione  del  decreto  legislativo  27  novembre 1992, n. 464,
    concernente  modifiche  al  sistema  di  accertamento dell'imposta di
    fabbricazione sulla birra.
                                 Art. 28.
                              Entrata in vigore
      1.  Il  presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
    successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Roma, 27 marzo 2001
                                                   Il Ministro: Del Turco
    Visto, il Guardasigilli: Fassino
      Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
      Ufficio  controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro
    n. 1 Finanze, foglio n. 385
 
 
AGENZIA DELLE DOGANE
Area Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti
Circolare del 12/07/2001 n. 
Oggetto:
DM 27  marzo  2001,  n.153.  Regolamento recante disposizioni per il controllo
della fabbricazione,   trasformazione,  circolazione  e  deposito  dell'alcole
etilico e   delle  bevande  alcoliche,  sottoposti  al  regime  delle  accise,
nonche' per  l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:
      Si segnala  che  nel  Supplemento  ordinario  n. 95/L alla G.U. n.97 del

27.4.2001 e'   stato   pubblicato  il  DM  27.3.2001,  n.153,  concernente  il
regolamento in   oggetto,    entrato   in   vigore   il  sessantesimo   giorno
successivo alla data di pubblicazione suddetta, e cioe' il 26.6.2001.         
                                                                              
      Tale regolamento  viene  a  sostituire  tutta  la  precedente  normativa
secondaria vigente  nella  materia  trattata, che deve, pertanto, considerarsi
abrogata, in  applicazione  dell'art.  67,   comma  1,  del  testo unico delle
accise, approvato con decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.           
                                                                              
      Il decreto,  oltre  a  riepilogare  la  suddetta  normativa  secondaria,
semplificandola ed  adeguandola  ai  nuovi criteri conseguenti all'avvento del
regime delle  accise,  da'  veste  regolamentare a disposizioni emanate in via
amministrativa al  momento  dell'avvio  del  suddetto  regime, per consentirne
l'immediata applicazione.                                                     
      La presente  circolare  non  introduce,  in via generale, disposizioni o
adempimenti innovativi  rispetto  a  quelli  riportati  sul decreto ma intende
focalizzare l'attenzione   sulle  principali  novita'  operative  molte  delle
quali, peraltro,  gia'  vigenti ed oggetto a suo tempo di opportune istruzioni
di servizio.                                                                  
      Il provvedimento,    redatto    tenendo    presenti    i    criteri   di
semplificazione enunciati  dall'art.  20,  comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si articola nei cinque Capi di seguito illustrati.                     
                                                                              
      Il Capo  I  riguarda  i  controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
detenzione dell'alcole  etilico  e  delle bevande alcoliche ad accisa  sospesa
e si  suddivide  in  4  Sezioni:  la  prima  (articoli da 1 a 4) relativa alle
procedure per  l'istituzione  dei  depositi  fiscali  di  alcole  e di bevande
alcoliche di  cui  all'art.  28,  comma  1,  del  testo unico delle accise; la
seconda (articoli  da  5  a  11) relativa all'esercizio dei suddetti depositi,
la terza  (articoli  da  12  a 15) relativa alle modalita' di accertamento dei
singoli prodotti  alcolici  e  la   quarta  (articoli  da  16  a  18)  recante
disposizioni in   materia   di   prescrizioni,  inventari  ed  altri  tipi  di
controllo.                                                                    
                                                                              
      Sostanzialmente, nel  suddetto  Capo  viene  armonizzata la nuova figura
del deposito  fiscale,  creata  dal  1   gennaio  1993 in occasione dell'avvio
del mercato  unico,  con  le  preesistenti  figure  di  fabbrica,  opificio di
trasformazione o  deposito  sif,  recependo  disposizioni  gia' emanate in via
amministrativa ed  operando,  ove  del  caso,  opportune semplificazioni, alla
luce dell'esperienza nel frattempo acquisita.                                 
                                                                              
      Considerato che  il  vino  e  le  bevande  fermentate diverse dal vino e
dalla birra  sono  attualmente  assoggettati  ad accisa con aliquota zero, per
tali prodotti  sono  state  previste particolari   semplificazioni procedurali
come si dira' successivamente.                                                
                                                                              
      In merito  alle  singole  disposizioni  della  Sezione  I,  l'art.  1 si
riferisce alla   richiesta  d'istituzione  di  deposito  fiscale,  che    deve
essere prodotta  al  competente  Ufficio  Tecnico  di  Finanza  (UTF) e per la
quale vengono  previste  le  consuete  modalita'  gia'  in   atto  nel settore
delle imposte  di  fabbricazione. Vi e' da  osservare che, potendo il deposito
fiscale essere  istituito  anche   presso  depositi  doganali, e' prevista, in
tale evenienza,  che  la   denuncia  sia  presentata,  in  copia,  anche  alla
Direzione Circoscrizionale  competente  per  territorio,  che ha 30  giorni di
tempo dalla  data  di  ricezione per esprimere un  eventuale motivato diniego.
Inoltre, per  l'attivazione  dei  depositi  fiscali diversi dalle  fabbriche e
dagli opifici  di  trasformazione,   il  termine  di  90   giorni previsto dal
punto 34  dell'area  1  della  tabella allegata  al decreto del Ministro delle
Finanze 19 ottobre 1994, n. 678, e' stato ridotto a 60 giorni.                
                                                                              
      L'art. 2  riguarda  la  verifica  tecnica  del deposito fiscale da parte
dell'UTF, intesa  ad  accertare  l'esatta  corrispondenza della  situazione di
fatto con  quella  denunciata ed a controllare che l'assetto dell'impianto sia
conforme alle  condizioni  di  sicurezza  fiscale previste dal successivo art.
3, impartendo,  se  del  caso,   le necessarie prescrizioni; occorre, infatti,
tener presente   l'importanza  di  un  corretto assetto dell'impianto, ai fini
della  prevenzione delle frodi.                                               
                                                                              
      Il comma  4  dell'articolo, in particolare, detta disposizioni in merito
alla determinazione  iniziale   della  cauzione  ed  alla sua rideterminazione
annuale, al fine di eliminare qualsiasi motivo d'incertezza al riguardo.      
                                                                              
      L'art. 3   riporta,  aggiornando,   semplificando  e  sintetizzando,  le
disposizioni sull'assetto  delle  distillerie e degli altri impianti dove sono
custoditi prodotti  alcolici  in  regime  sospensivo previste dal preesistente
regolamento per  l'applicazione  dell'imposta  sugli spiriti, approvato con RD
25 novembre  1909,  n.  762, e quelle relative all'assetto  delle fabbriche di
birra previste  dal  decreto  legislativo 27 novembre 1992, n. 464 e dal DM 11
dicembre 1992,  pubblicato  nella  G.U.  n.  296 del 17/12/92, nonche', per la
parte ancora vigente, dal RD 19  novembre 1874, n. 2248.                      
                                                                              
      L'art. 4  si  riferisce  al  rilascio  della licenza  fiscale, chiarendo
che, qualora  in  uno  stesso  impianto  sia  possibile l'espletamento di piu'
attivita' soggette  a  licenza   attinenti  al  medesimo settore d'imposta, la
licenza e' unica, come  pure il relativo diritto.                             
                                                                              
      Viene, pure,   chiarito   che   il   rilascio   della   licenza  abilita
all'esercizio dell'impianto  per  il  solo aspetto fiscale, restando  a carico
esclusivo dell'operatore    la     responsabilita'    dell'eventuale   mancato
possesso  di  altre  autorizzazioni  occorrenti   per  iniziare  o  continuare
l'attivita'.                                                                  
                                                                              
      Non e',  infatti,  compito  dell'Agenzia  sostituirsi ad altre Autorita'
competenti per   il  controllo  degli  ulteriori  requisiti  (quali  idoneita'
antincendio, rispetto  di  prescrizioni  sanitarie od ambientali,  possesso di
autorizzazioni al  commercio)  eventualmente  richiesti   per  lo  svolgimento
dell'attivita' dell'impianto.                                                 
                                                                              
      Infine, vengono   date   disposizioni,   aggiornando   l'art.   72   del
previgente regolamento  sugli  spiriti,  per  l'eventualita'  che,  in caso di
cessazione dell'attivita'   di  fabbricazione  o  dell'esercizio  di  deposito
fiscale, negli impianti rimangano giacenze di prodotti in regime sospensivo.  
                                                                              
      Passando ad  esaminare  la  Sezione  II,  l'art.  5  detta  disposizioni
comuni a  tutti  i  depositi  fiscali  di alcoli e di bevande alcoliche.    In
particolare, confermando  precedenti  direttive  impartite,  provvisoriamente,
in via  amministrativa  e  conformandosi  ai   criteri  seguiti  nella maggior
parte dei    Paesi    comunitari,    viene    responsabilizzato   l'operatore,
affidandogli la  movimentazione   delle  materie prime e dei semilavorati e la
gestione dei  prodotti   finiti,  mentre  restano   riservati   ai  funzionari
dell'Agenzia l'accertamento    delle    merci   importate   ed   esportate   o
assoggettate a  regimi  doganali,  nonche',   nei  casi previsti dal Capo III,
quello della produzione.                                                      
                                                                              
      Al fine  di  evitare  duplicazioni  d'interventi,  e' previsto  che, per
talune operazioni, la dogana possa avvalersi dei dati rilevati dall'UTF.      
                                                                              
      Il comma  3,  prevede,  poi,  la presentazione, da parte dell'operatore,
di una  comunicazione  di lavorazione mensile o trimestrale che si differenzia
dalla dichiarazione  di  lavoro di cui alla previgente normativa in quanto non
e' piu'  richiesto  il  visto dell'UTF sulla stessa per poter dare inizio alle
lavorazioni.                                                                  
                                                                              
      Viene pure  ripresa  la  disposizione  di  cui all'art. 48 del precitato
regolamento n.  762/1909,  che  prevede  che, nel caso in cui, per dare inizio
alla lavorazione,  sia  necessaria  la  rimozione  di  suggelli e, nell'orario
indicato dalla  comunicazione   di lavoro, non sia presente personale dell'UTF
o della  Guardia  di  Finanza, il fabbricante possa procedere esso stesso alla
loro  rimozione,  salvo  i  motivi  particolari  di  cui  all'ultima parte del
comma.                                                                        
                                                                              
      Al comma  5  viene prevista la possibilita' che, per il conseguimento di
particolari finalita'  fiscali  determinate  dall'Agenzia,  i  prodotti finiti
restino custoditi,  come  in  precedenza,  in  magazzini  suggellati dall'UTF,
mentre il  comma  7,  estendendo ed integrando  una procedura prevista  per la
birra  dall'art.  3,  comma 2, del decreto legislativo n. 464/92 e  confermata
dall'art. 35,  comma  5,  del  testo unico, stabilisce  che l'accisa afferente
ai cali   superiori   a   quelli   ammissibili,    rilevati   dal  depositario
autorizzato e  da  questi  tempestivamente   comunicati  all'UTF  ai sensi del
successivo art.  7,  comma  1,  lettera b),   sia corrisposta entro gli stessi
termini previsti   per  il  pagamento  dell'imposta  sui  prodotti  immessi in
consumo.In quest'ultima  caso,  per  liquidare  l'accisa  sui cali afferenti i
prodotti denaturati,  l'aliquota  da  applicare  e'  quella  stabilita  per  i
prodotti della   medesima   specie,   non   denaturati,  cosi'  come  previsto
dall'art. 47, comma 1, del testo unico.                                       
                                                                              
      Il comma  8,  infine,  richiama  i  poteri   di accesso agli impianti da
parte del   personale   civile   e  dei  militari  della  Guardia  di  Finanza
derivanti dall'art. 18 del testo unico.                                       
                                                                              
      L'art. 6  tratta  l'importante questione delle denaturazioni, stabilendo
che, in  linea  di  massima, tali operazioni devono essere effettuate sotto il
controllo diretto   dell'Agenzia,  che  tuttavia puo' consentire, stabilendone
le  condizioni,   che   la   presenza  dei  propri  incaricati,  nei  casi  di
denaturazione in  linea,  non  sia   continua,  o  che  le operazioni medesime
possano essere   effettuate    dagli  operatori  interessati,  sotto  la  loro
responsabilita', come  avviene in molti Paesi comunitari.                     
                                                                              
      Anche in  questo  caso,  tuttavia,  l'effettuazione  di  tali operazioni
deve essere  preventivamente  comunicata  all'UTF  od  alla   Dogana,  ai fini
dell'attivazione dei controlli ritenuti opportuni.                            
                                                                              
      L'art. 7   stabilisce   gli  adempimenti  contabili  cui  e'  tenuto  il
depositario autorizzato,  distinguendo  se  trattasi  di esercente impianto di
fabbricazione, trasformazione  o  deposito  ed  apportando,  anche  in  questo
caso, semplificazioni   alle  disposizioni  in  precedenza  impartite  in  via
amministrativa.                                                               
                                                                              
      In particolare,  il  comma  1,  lettera b), prevede la possibilita', per
il depositario  autorizzato,  di  riportare nelle proprie contabilita' cali ed
eccedenze che  abbia  rilevato, dandone contestuale comunicazione all'UTF. Non
viene, inoltre,   piu'   prevista  la  compilazione  degli  attuali  prospetti
giornalieri della  produzione,  della movimentazione dei prodotti, nonche' del
movimento d'imposta   e   delle  relative  garanzie,  ritenendosi  sufficiente
l'invio agli  UTF  dei  prospetti  quindicinali  dettagliatamente  indicati al
successivo comma 2.                                                           
                                                                              
      Il comma  4  prevede l'effettuazione annuale, da parte dell'esercente di
impianto di  fabbricazione,  di  bilanci  di materia ed energetici, al fine di
permettere l'acquisizione   degli   elementi   necessari   per   il  controllo
indiretto della  produzione,  e   cioe'  della  fase  in  cui  nasce il debito
d'imposta.                                                                    
                                                                              
      L'art. 8  prevede,  in  vigenza  dell'aliquota zero di accisa, ulteriori
semplificazioni contabili  per  i  depositi  fiscali  di  vino  e  di  bevande
fermentate diverse  dal  vino  e  dalla  birra;  in  particolare,  non vengono
previsti registri  di  carico  e  scarico (potendosi utilizzare, per eventuali
verifiche, le  registrazioni  tenute  in  ottemperanza alle norme sulla tutela
agricola e  sulla  produzione e commercio)  e viene stabilito che il prospetto
della  produzione,  di  cui  all'art. 7, comma 1, venga presentato annualmente
anziche' quindicinalmente,  come  per  tutti  gli altri prodotti sottoposti ad
aliquota d'accisa diversa da zero.                                            
                                                                              
      Tale prospetto,   come  risulta  dal  successivo  art.  13,  consentira'
l'acquisizione diretta,   da   parte   degli   UTF,  dei  dati  relativi  alla
produzione.    Vengono,  poi,  dettate  le  modalita'  con  le quali i piccoli
produttori di  vino,  definiti  dall'art.  37,  comma  1, del  testo   unico, effettuano all'UTF     la    comunicazione    relativa    ai     trasferimenti
intracomunitari, prevista dalla suddetta normativa.                           
                                                                              
      L'art. 9  detta  disposizioni  specifiche  per  la  birra, riprendendo e
semplificando quelle  di  cui ai sopracitati decreti 27 novembre  1992, n. 464
e 11 dicembre 1992.                                                           
      In particolare,   e'  previsto  che  le  contabilita'  siano  tenute  su
stampati conformi  a  modelli  non  piu'  stabiliti  con  decreto,  ma redatti
secondo le  istruzioni  dell'Agenzia;  in  tal  modo  sara'  piu'   semplice e
tempestivo il loro adeguamento alle mutevoli esigenze  operative.             
                                                                              
      In relazione  a  quanto  sopra,  si dispone che, per il momento, restino
in vigore  gli  stampati attualmente utilizzati; sara' cura  degli UTF e degli
operatori od   Associazioni   di   categoria  interessati  far  qui  pervenire
eventuali proposte di modifica.                                               
                                                                              
      L'art. 10   detta  i  criteri  per la tenuta delle contabilita' da parte
degli UTF.                                                                    
                                                                              
      La norma  e'  importante  dal  punto  di  vista procedimentale in quanto
elimina la   preesistente  duplicazione  delle  registrazioni  contabili,  non
prevedendone  la   tenuta   presso  gli  uffici finanziari di fabbrica; questi
ultimi,  per  i  loro  controlli,  potranno  avvalersi  di quelle tenute dagli
operatori e della documentazione alle stesse allegate.                        
                                                                              
      Inoltre viene  stabilito  che,  qualora  non sia previsto  dalle vigenti
disposizioni  l'impiego   di   stampati  a  rigoroso  rendiconto,  i  registri
contabili siano   sottoposti  alla  preventiva   vidimazione  della  Direzione
compartimentale (ora  Direzione  Regionale dell'Agenzia delle Dogane) e che il
Direttore  dell'Agenzia   possa,   con  proprio  provvedimento,  prevedere  la
tenuta informatizzata delle suddette contabilita'.                            
                                                                              
      L'art. 11  riprende  il  disposto  dell'art. 153 del citato preesistente
Regolamento sugli  spiriti,  consentendo  l'esercizio del credito sui prodotti
alcolici custoditi in magazzini suggellati dall'UTF.                          
                                                                              
      Per quanto   concerne  la  Sezione  III,  l'art.  12  riporta  modalita'
tecniche per  la  determinazione  della  produzione  dell'alcole  etilico, che
ora, ai  sensi  dell'art.  33,  comma  1,  del  testo unico, e' effettuata con
misuratori forniti   dall'esercente   e   non   piu',   come   in  precedenza,
dall'Amministrazione.                                                         
                                                                              
      Il comma    2    prevede    la   possibilita'   di   concedere   deroghe
all'installazione del   prelevatore   automatico  di  campioni  nel  caso   di
produzione di  "teste  e  code"  o  di  impianti  di limitata portata; cio' in
quanto, in  tali  circostanze,  la  suddetta installazione potrebbe presentare
notevoli difficolta' tecniche.                                                
                                                                              
      I commi   3   e   4  sostituiscono,  semplificandole,   le  disposizioni
dettate, in  materia  di suggellamento e di determinazione della produzione in
caso di  guasti  o rotture del misuratore, dal preesistente Regolamento  sugli
spiriti, mentre  il  comma  5  stabilisce  la  procedura per la determinazione
della produzione,  in  caso  di  tassazione  forfetaria in piccoli impianti di
distillazione, nonche'  per  la  tenuta  delle  relative contabilita'.  Viene,
pure, disciplinata  la  custodia  nell'abitazione del fabbricante del prodotto
ottenuto, a   seconda   che  l'abitazione  possa  o  meno  essere  considerata
pertinenza della fabbrica.                                                    
                                                                              
      In proposito  si  chiarisce  che  l'abitazione e' considerata pertinenza
della fabbrica   se   e'   raggiungibile   dalla  stessa  senza  utilizzare  o
attraversare pubbliche vie.                                                   
                                                                              
      L'art. 13  stabilisce,  come  gia'  anticipato  a  commento dell'art. 8,
che, in    vigenza   dell'aliquota   d'accisa   zero,   l'accertamento   della
produzione del  vino  e  delle  bevande  fermentate  diverse dal vino e  dalla
birra sia  effettuato  dall'UTF  sulla  base  del prospetto annuale presentato
dal fabbricante.  Stabilisce  altresi'  che, se le bevande fermentate non sono
destinate all'alimentazione  umana  (come  accade, ad esempio, per  il vinello
di vinaccia   o   per   bevande   fermentate    avariate,  da  destinare  alla
distillazione), devono    essere   additivate   con   le   medesime   sostanze
rivelatrici e  con  le  stesse   modalita'  previste  dai  commi  7  e  9  del
successivo art.  23  per i fermentati alcolici.                               
                                                                              
      L'art. 14,     riprendendo     una    disposizione    gia'    impartita,
provvisoriamente, in  via  amministrativa,  prevede  che  l'accertamento della
produzione dei  prodotti  alcolici  intermedi  (quali  il vermouth e gli altri
vini aromatizzati),  sia  effettuato  sulla base di verbali di produzione, per
singole partite,  redatti   dai  fabbricanti  e  non piu', come in precedenza,
dai funzionari   dell'Amministrazione.  Cio' nella considerazione che per tali
produzioni, generalmente   standardizzate   per   ogni   singolo   opificio  e
consistenti in   operazioni   di   miscelazione,  maturazione  e  filtrazione,
vengono impiegati  essenzialmente   prodotti  (quali  il  vino, l'alcole e gli
aromi) gia'  sottoposti  a  controllo  fiscale,  e  che  i  prodotti  ottenuti
(tassati a  volume  e  non  in base alla gradazione  alcolica) vengono esitati
in bottiglie,   di  predeterminata   capacita',  munite  di  contrassegno   di
Stato, per  cui  le  possibilita'  di frode appaiono molto limitate.    Si e',
in tal  modo,  eliminato il notevole intralcio consistente  nel subordinare la
produzione alla  presenza  ed  agli  accertamenti preventivi, anche analitici,
dell'Amministrazione, ponendo,  in  tal  modo,  gli  operatori nazionali nelle
stesse condizioni dei loro concorrenti comunitari.                            
                                                                              
      L'art. 15  riprende,  per  l'accertamento  della  birra, le disposizioni
della previgente  normativa  (i  gia'  citati D.lgs 27 novembre 1992, n. 464 e
DM 11  dicembre  1992),  che   prevedono  che tale accertamento sia effettuato
sulla base  di   apposita  dichiarazione  mensile  presentata dal fabbricante,
fermo restando   il  pagamento  quindicinale  dell'accisa,  prevista,  in  via
generale, dall'art.    3,   comma   4,   del   testo   unico,   e   successive
modificazioni. Detta,  inoltre,  la  procedura  per  la  determinazione  della
produzione, in caso di tassazione forfetaria di piccoli  impianti.            
                                                                              
      Per quanto  concerne  la  Sezione IV, l'art. 16 stabilisce la disciplina
per coloro   che   producono,   commerciano   od   utilizzano   apparecchi  di
distillazione o   loro  parti,  stanti  le  previsioni  sanzionatorie  di  cui
all'art. 41, comma 5, del testo unico.                                        
                                                                              
      A tal   fine,   innovando   rispetto   alle   preesistenti  disposizioni
(derivanti dagli   articoli   1,  6,  7,  14,  22,  23  e  46  del  previgente
Regolamento sugli   spiriti   n.762/1909  od  impartite,  nel  corso  di  vari
decenni, a  mezzo   circolare)   vengono stabilite procedure diverse a seconda
che trattasi  di  apparecchi destinati o meno alla produzione dell'alcole, non
prevedendo, in  quest'ultimo  caso, l'obbligo dell'apposizione della piastrina
d'identificazione dell'apparecchio  (che,  tuttavia,   deve  essere  dotato di
numero di  matricola)  o  della  presentazione  di  dichiarazioni  di  lavoro.
Viene, in  tal  modo,  conseguito  un notevole alleggerimento delle incombenze
sia degli  operatori  sia  dell'Amministrazione,  che,  in   ogni  caso, resta
sempre informata dell'ubicazione dei suddetti apparecchi.                     
      Dalla sopra   illustrata   disciplina  vengono,  comunque,  esonerati  i
piccoli apparecchi  di  cui  al  comma  2  (confermando,  in  questo  caso, le
disposizioni preesistenti)  nonche'  quelli  incorporati  in  strumenti per la
rilevazione di  dati  chimici  e  fisici,  mentre  viene delegata al Direttore
dell'Agenzia la  facolta'  di individuare altri tipi di apparecchi da esentare
dal suddetto obbligo.                                                         
                                                                              
      L'art. 17   definisce  le  modalita'  operative  e  le  finalita'  delle
verifiche da   effettuare   sulle   operazioni  di  produzione  da  parte  dei
funzionari dell'UTF  o  della  Dogana  e  richiama  le  facolta'  di controllo
previste, in materia, anche per la Guardia di Finanza.                        
                                                                              
      L'art. 18   stabilisce,   per   i  vari  prodotti,  la  frequenza  degli
inventari periodici   previsti   dall'art.  18,  comma  1,  del  testo  unico,
confermando, in  linea  di  massima,  le  preesistenti  scadenze   nonche'  le
modalita' della  loro  effettuazione (vedasi, in  particolare, le disposizioni
relative alla birra).                                                         
                                                                              
      Anche in  questo  caso  sono  previsti  alleggerimenti  relativamente al
vino ed  alle  bevande  fermentate  diverse dal vino e dalla birra, perdurando
l'aliquota d'accisa  zero,   disponendo  che, in luogo degli inventari,  siano
effettuati riscontri,  anche  utilizzando  le  scritturazioni  previste  dalle
norme sulla   tutela  agricola,  solo  per  motivazioni  specifiche  oppure  a
scandaglio, volti,  soprattutto,  al  controllo delle incombenze connesse alle
movimentazioni intracomunitarie.                                              
                                                                              
      In aggiunta  agli  inventari  periodici,  il comma 6 prevede che possano
essere effettuati   anche    inventari   straordinari,   secondo    i  criteri
stabiliti dall'Agenzia.                                                       
                                                                              
      Il comma  7  dispone,  ai  fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 1,
del testo  unico  e  generalizzando  quanto previsto, per la  birra, dall'art.
35, comma  5,  del  testo  unico medesimo, che siano considerati come regolari
immissioni in   consumo  gli  scarichi  dal  registro  di  carico  e  scarico,
effettuati secondo  le   modalita'  di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del
regolamento  (e  cioe'  con  contestuale  avviso  all'UTF), dei cali eccedenti
quelli previsti  dall'art.  4  del  testo unico (e cioe' le perdite  per causa
di forza  maggiore,  le perdite di lavorazione ed i cali  naturali e tecnici),
su cui  venga  corrisposta  l'imposta  nei   termini  prescritti.  Viene  pure
chiarito che  la  determinazione  dei cali effettivi e'  effettuata in base ai
dati direttamente  rilevati   dai  funzionari dell'Agenzia, all'inizio ed alla
fine del  periodo   preso  a base per l'inventario, senza tener conto dei cali
rilevati, nel   suddetto   periodo  temporale,  dall'esercente  e  da   questi
scaricati in applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b)  del regolamento.  
                                                                              
      Di notevole   rilevanza   il    comma    8,   che  stabilisce,  ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  47,  comma  2,  del  testo  unico,  le eccedenze
ammissibili per i vari tipi di prodotto.                                      
                                                                              
      In particolare,  vengono  riprese,  per quanto concerne le eccedenze nei
depositi fiscali   di  birra,  le  misure  di  cui  all'art.   3  del  decreto
legislativo 17  novembre  1992,  n.  464,  mentre  per  l'alcole  etilico ed i
prodotti intermedi  viene  adottata,  per  ovvi  criteri  di  uniformita',  la
stessa misura stabilita per le merci estere custodite nei depositi doganali.  
                                                                              
      Il Capo  II  tratta  dell'applicazione  dei  contrassegni  di Stato, che
costituiscono un  efficace  sistema  di  controllo  della  movimentazione  dei
prodotti ad  imposta  assolta,  e  consta  dell'art.  19,  che  stabilisce  le
procedure per la consegna e l'utilizzazione dei suddetti contrassegni.        
                                                                              
      Anche in  questo  caso  vengono  riprese e coordinate disposizioni  date
in precedenza,  anche  in via amministrativa; per quanto  riguarda gli aspetti
innovativi od   interpretativi  di  norme   vigenti,  sono  da  segnalare,  in
particolare:                                                                  
                                                                              
      - il  comma  4,  che  stabilisce, per evitare possibili disguidi, che  i
contrassegni riconsegnati  perche'  non  ne  e'  piu' prevista l'utilizzazione
vengano distrutti.    Viene,   inoltre,   previsto,   al   fine   di   evitare
l'incameramento della   relativa  cauzione,  il  riconoscimento  dell'avvenuta
perdita dei  contrassegni  mancanti  alla   verifica  in  quanto distrutti nel
corso delle  lavorazioni  e   non recuperabili, sempreche'  tali perdite siano
contenute nei   limiti  di  riscontri  sperimentali effettuati dagli UTF e non
vi  siano  elementi  per  sospettare un'illecita sottrazione dei  contrassegni
medesimi;                                                                     
                                                                              
      - il  comma  7,  che  limita  la consegna dei contrassegni da inviare  a
depositi fiscali  comunitari  a  soggetti comunque noti all'Agenzia, in quanto
in possesso  di  codice  d'accisa, e stabilisce una procedura semplificata nel
caso di  ricezione,  con   continuita',  presso un deposito fiscale nazionale,
di confezioni    recanti   contrassegni  applicati,  per  conto  del  suddetto
deposito,  presso un deposito fiscale comunitario;                            
                                                                              
      - il  comma  8,  che,  riprendendo  il  disposto  dell'art.  5, comma 2,
della legge  11  maggio  1981, n. 213, sostituito dall'art. 34 della  legge 29
dicembre 1990,   n.   428,   stabilisce,  per  gli  importatori  che  ritirino
contrassegni da  far  applicare  in  impianti  ubicati in  Paesi terzi, che la
gradazione alcolica  minima  su cui commisurare  la cauzione non sia inferiore
ai 40 gradi.
Cio'  come  misura  cautelativa,  volta  ad  impedire  che
contrassegni  dichiarati  destinati  a  prodotti  di bassa gradazione vengano,
invece, utilizzati per legittimare prodotti a grado piu' elevato;             
                                                                              
      - il  comma  10,  che  prevede  che  l'UTF possa consentire il cambio di
destinazione dei  contrassegni  consegnati  ad  un operatore, purche' il nuovo
impiego avvenga   per   un'attivita'   ricadente   sotto   la  responsabilita'
dell'operatore suddetto,  evitandone,  in  tal  modo,  la distruzione ai sensi
del precedente comma 4;                                                       
                                                                              
      - il  comma  11,  che  estende esplicitamente ai prodotti contrassegnati
esportati la  condizione  (prevista  dall'art.  2, comma 2, del DM 12 dicembre
1996, n.  689,  per  i prodotti trasferiti in altri Paesi comunitari) che, per
ottenere l'abbuono   o  la  restituzione  dell'accisa,  i contrassegni debbano
essere  distrutti;   in   alternativa  alla  distruzione,  viene  prevista  la
possibilita' di annullarli con sistemi ritenuti idonei;                       
                                                                              
      - il  comma  12,  che  detta  norme in materia di contabilizzazione  dei
contrassegni.                                                                 
                                                                              
      Il Capo  III   tratta  del  controllo sul deposito dei prodotti alcolici
assoggettati ad  accisa  nonche' del regime della circolazione e consta di due
articoli, il 20 ed il 21.                                                     
                                                                              
      L'art. 20   stabilisce  la  procedura  per  il  rilascio  della  licenza
prevista per  gli  impianti  di  trasformazione,  condizionamento,  deposito o
minuta vendita   di   alcole,  denaturato  o  meno,  e  di  bevande  alcoliche
assoggettati ad  accisa,  riducendo,  anche  in  questo  caso,  a 60 giorni il
termine di  90  giorni  previsto  dal  punto  40  dell'area  1  della  tabella
allegata al sopracitato DM n. 678/94.                                         
                                                                              
      Inoltre, in  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 29,  comma 4, del
testo unico,  circa  la  possibilita''  di  modificare  i  casi  di esclusione
dall'obbligo della  denuncia  di  deposito  e  della  tenuta  del  registro di
carico e  scarico,  il  medesimo  art.  20  esclude da tale obbligo i titolari
dei depositi  e  degli esercizi di vendita delle merci diverse dai prodotti di
cui ai  codici  della nomenclatura doganale  combinata NC 2207 e 2208, nonche'
dalle profumerie  alcoliche,  contenenti  alcole  o bevande alcoliche, esenti,
denaturati o non denaturati.                                                  
      Diversamente, in  relazione  alla  definizione  di  alcole  etilico data
dall'art. 32  del   testo  unico,  si sarebbero potuti ritenere obbligati alla
denuncia  di   deposito   i  detentori  di  prodotti,  diversi  dalle  bevande
alcoliche, contenenti  alcole  etilico,  tassato od esente, quali, ad esempio,
medicinali, articoli di pasticceria, lucidi da  scarpe.                       
                                                                              
      La suddetta  esclusione  non  opera  nei confronti delle profumerie, sul
deposito delle quali e' opportuno invece che rimanga il  controllo fiscale.   
                                                                              
      L'articolo in  esame  esclude,  poi,  dall'obbligo della  denuncia anche
gli esercenti  il  deposito  di  prodotti  in   recipienti  contrassegnati  di
capacita' superiore  ai  5  litri   (allineando,  in  tal  modo, le previsioni
dell'art. 29,  comma  3,   lettera  a)  del testo unico a quelle dell'art. 13,
comma  2),  del  medesimo  testo  unico),  mentre vengono esclusi dalla tenuta
del registro  di  carico  e   scarico,  al  pari degli esercenti la vendita al
minuto, anche  gli   esercenti la vendita all'ingrosso, che siano compresi fra
i  soggetti,  non  tenuti  alla  denuncia  di  deposito,  di cui all'art.  29,
comma 3,  del  testo  unico; cio' per tenere distinto il regime degli esercizi
di deposito da quello degli esercizi di vendita.                              
                                                                              
      Infine, viene  elevato  da  20  a 50 litri idrati il limite quantitativo
per l'esenzione  dalla   denuncia  per i depositi di prodotti alcolici  ad uso
privato; i   titolari  dei  suddetti  depositi  vengono esonerati della tenuta
del  registro  di  carico  e scarico ma devono conservare per un periodo  di 5
anni i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.                   
                                                                              
      Anche in   questo   articolo  viene  ribadito  che  la  licenza  abilita
all'esercizio solo dal punto di vista fiscale.                                
                                                                              
      L'art. 21    rimanda,   per   quanto   riguarda   il   controllo   sulla
circolazione, alla  disciplina  stabilita  dal  DM  25  marzo 1996, n.  210, e
successive modifiche,  nonche'  dal  DM  9  luglio  1996,  n. 524.  Viene pure
richiamato il  comma  1  del  DPR  14  agosto 1996, n. 472,  che stabilisce il
mantenimento dell'obbligo  dell'emissione  della  bolla di accompagnamento dei
beni viaggianti  per  i  prodotti   sottoposti al regime delle accise, che non
siano scortati  dagli   specifici  documenti  previsti  per  tale  tributo. In
proposito si   rammenta  che  l'art.  23  della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
ha  esentato  dalla  bolla  di accompagnamento dei beni viaggianti il  vino ed
i prodotti vinosi.                                                            
                                                                              
      In applicazione,  poi,  della  facolta'  prevista dall'art. 30, comma 3,
del testo  unico,  il  predetto  articolo  estende l'esclusione dai vincoli di
circolazione anche  ai  prodotti  contenuti  in  recipienti  contrassegnati di
capacita' superiore  ai  5  litri  (tenendo presente, anche in questo caso, il
disposto dell'art.  13,  comma  2,  del  testo  unico medesimo). Sono altresi'
escluse dai  predetti  vincoli  di  circolazione le merci diverse dai prodotti
di cui  ai  codici  NC  2207  o  2208,  contenenti alcole o bevande alcoliche,
esenti, denaturati  o  non  denaturati   (per  i  medesimi  motivi  esposti  a
commento dell'art.   20),   che   vengono   pure   escluse,   ai   fini  della
circolazione, dal  regime   delle  accise  e,  conseguentemente,  dell'obbligo
della scorta   con    la   bolla   di  accompagnamento  dei  beni  viaggianti,
confermando quanto previsto dall'art. 5 del DM 16 maggio 1997, n. 148.        
      Il comma   3   riprende   una   disposizione   gia'   impartita  in  via
amministrativa per  quanto  concerne  il  trasferimento del vino fra  depositi
fiscali nazionali,   prevedendo   l'esclusione,   per   tale   movimentazione,
dall'obbligo della  scorta  con il documento di  accompagnamento accise (DAA),
alleggerendo, in   tal   modo,   le    incombenze   sia  degli  operatori  sia
dell'Amministrazione. Cio'   in  quanto,  in  vigenza  dell'aliquota  d'accisa
zero, viene   meno  la  necessita'  di utilizzare una bolletta di cauzione, il
cui  scopo  e'  quello  di  trasferire  il  debito  d'imposta  dal mittente al
destinatario.                                                                 
                                                                              
      Infine, i  commi  4  e 5, integrando, in pratica, le disposizioni di cui
agli articoli  15  e  17 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996,
n. 210,  stabiliscono  particolari  procedure   per  il  rientro  nel deposito
fiscale mittente  della  birra  e  dei   prodotti  alcolici  contrassegnati, a
seconda se  siano  destinati   alla sola custodia od alla rilavorazione o alla
distruzione, e   prevedono  che  le operazioni di distruzione siano effettuate
senza  la presenza dell'UTF.                                                  
                                                                              
      Il Capo  IV  disciplina  la  vigilanza  fiscale  sugli  alcoli metilico,
propilico ed  isopropilico  nonche'  sulle  materie  prime alcoligene e consta
degli articoli 22 e 23.                                                       
                                                                              
      L'art. 22  riguardante  gli  alcoli metilico, propilico ed isopropilico,
conferma le  modalita'  di  applicazione  del preesistente regime di vigilanza
fiscale, stabilite   dal   DM  1   agosto  1986,  apportando  peraltro  talune
semplificazioni al  regime  della   circolazione  (in  sintonia  con i criteri
adottati, per  i  prodotti   sottoposti  ad  accisa,  dal DM 25 marzo 1996, n.
210) e   riprendendo  altre  semplificazioni,  per  particolari tipi di utenti
(Laboratori di  analisi  e privati utilizzatori) o per particolari  operazioni
(lavaggio di metanodotti) in precedenza accordate in  via amministrativa.     
                                                                              
      L'art. 23  rielabora  la  disciplina della vigilanza sulle materie prime
alcoligene (liquidi  fermentescibili  e  fermentati  alcolici),  in precedenza
stabilita dal  DL  30  ottobre  1952, n.  1322, convertito, con modificazioni,
dalla legge  20  dicembre  1952,  n. 2384, le cui norme sono rimaste in vigore
fino alla data di entrata in vigore del  regolamento in esame.                
                                                                              
      Per quanto  riguarda  il campo di applicazione della nuova normativa, vi
e', innanzi  tutto,  da osservare  che taluni prodotti  in precedenza soggetti
alla disciplina  dei  fermentati  alcolici,  quali il vinello di vinaccia ed i
sidri, rientrano,  ora,  fra  le   bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra e,    conseguentemente,   ancorche'  gravati  dall'aliquota  zero,  sono
sottoposti al   regime   delle   accise   e   formano   oggetto  di  specifica
regolamentazione.                                                             
                                                                              
      Vi e',  poi,  da  tener conto del fatto che, ai sensi dell'art. 67 comma
5 e  della  nota  2)  in  calce  all'Allegato  I del Testo Unico accise, dal 1
luglio 1996  e'  venuto  meno  uno dei principali motivi per cui i prodotti di
cui trattasi,  in  quanto  utilizzabili  come  materia prima per la produzione
dell'alcole etilico,  sono   stati sottoposti a vigilanza (sostanzialmente, il
motivo dell'attenzione   fiscale   era   connesso   con  la  differenza  delle
aliquote  d'imposta  e  del  diritto erariale speciale gravanti sugli alcoli a
seconda della materia prima di provenienza).                                  
      Resta, tuttavia,  l'interesse   di tutela agricola volto alla protezione
dei vini   dalle    sofisticazioni,   anche  al  fine  di  evitare  l'indebita
fruizione di   benefici  comunitari,  per  la  cui corretta applicazione viene
richiesto anche   l'intervento   degli  UTF.  L'articolo  in  esame  consente,
quindi, una   notevole   semplificazione   delle  incombenze  a  carico  degli
operatori, confermando,  tuttavia,  l'obbligo  della denuncia per gli impianti
di produzione  e  di  condizionamento  e  per  quelli  che  commercializzano i
suddetti prodotti.  Dal  cennato  obbligo  sono  stati,  comunque,  esclusi  i
commercianti di   prodotti   condizionati   in  recipienti  di  capacita'  non
superiore ai  10  litri, che costituisce la capacita' massima degli imballaggi
preconfezionati CEE  di  cui   all'art. 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690,
entro la   quale    rientra  anche  il  limite  di  2  litri  fissato,  per  i
contenitori di   succhi  di  frutta,  dall'allegato  al decreto legislativo 25
gennaio  1992, n. 106.                                                        
                                                                              
      Viene, poi,  definita  la  tipologia  dei  prodotti, data la genericita'
delle dizioni  "liquidi  fermentescibili"  e  "fermentati  alcolici". Inoltre,
considerato anche  che   fra  tali  prodotti rientrano i  succhi di frutta per
uso alimentare,  vengono  soppresse talune  incombenze particolarmente gravose
(e in   qualche  caso da tempo  desuete) quali la custodia di tali prodotti in
magazzini  fiduciari.                                                         
                                                                              
      Vengono, inoltre,  riprese  e  rielaborate le disposizioni in materia di
additivazione dei  suddetti  prodotti  con  sostanze  rivelatrici,   di cui ai
DD.MM. 20  dicembre  1958  (pubblicato nella G.U. n. 38  del 14 febbraio 1959)
e 19  gennaio  1959  (pubblicato  nella  G.U.  n.   62  del  13  marzo  1959),
estendendo l'esonero  da  tale  obbligo  a   tutti  i  prodotti  destinati  al
consumo umano   diretto  od  alla   produzione  di  sostanze  alimentari,  ivi
compresi gli   aceti,   nonche'    ai   liquidi  fermentescibili  che  vengano
trasformati in  fermentati   alcolici  da  sottoporre  a  distillazione  nello
stesso stabilimento  di produzione.                                           
                                                                              
      Le disposizioni  in  materia  di  additivazione vengono rese applicabili
anche ai  prodotti,  classificati  come  bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra,  quando  non  siano  destinati al consumo umano diretto, ma siano
avviati alla distillazione.                                                   
                                                                              
      Al fine  di   poter  far  fronte,  con  la  necessaria tempestivita', ad
eventuali nuove   o  particolari  situazioni  che  dovessero  verificarsi  nel
settore di  cui  trattasi,  viene  prevista  la possibilita' di estendere, con
specifici provvedimenti  dell'Agenzia,  i  casi di esonero dall'additivazione,
ovvero di   consentirla   con   l'aggiunta  di  sostanze  diverse  da   quelle
contemplate dal regolamento.                                                  
                                                                              
      Per quanto  concerne  il  regime della circolazione, viene apportata una
notevole semplificazione,  sostituendo  al  documento   a  rigoroso rendiconto
previsto dalla  precedente  normativa in caso  di trasferimenti ad impianti di
produzione o  a  distillerie (la  bolletta di legittimazione C 39, equivalente
all'attuale  documento  di  accompagnamento  semplificato -DAS-), un documento
commerciale o,  in  mancanza, una dichiarazione del mittente contenente i dati
identificativi della movimentazione.                                          
                                                                              
      L'impiego del  DAS  viene,  invece,  confermato  per  il  caso in cui si
voglia evitare  l'additivazione   dei  prodotti avviati alle distillerie ed e'
stato previsto,  ex-novo,  per  i  trasferimenti  di  prodotti,  pur'essi  non
additivati,  alle   fabbriche   di  aceti,  in   relazione  alle  esigenze  di
controllo  di tali ultimi opifici  da parte di altre  Amministrazioni.        
                                                                              
      Vengono, infine,  definiti  i  poteri di vigilanza dell'Agenzia e  della
Guardia di Finanza, riportando  l'art.  7  del citato DL n.  1322/1952   che, 
come si   e'  detto,  e'  decaduto  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento di cui trattasi.                                                  
                                                                              
      Per quanto   concerne,  il  Capo  V,  relativo  a  disposizioni  comuni,
transitorie e  finali,  l'art.  24,  riprendendo e integrando quanto stabilito
in precedenza  da  altri  regolamenti, prevede che i registri utilizzati dagli
operatori vengano   approntati   dai   medesimi  conformemente  ad  istruzioni
fornite dall'Agenzia   e   sottoposti   a   preventiva  vidimazione  da  parte
dell'ufficio (UTF  o  Dogana)  che  esercita  la vigilanza sull'impianto.  Gli
interessati possono,  tuttavia,  proporre  che i  registri siano costituiti da
schede o   da   modelli   idonei   alla   scritturazione   mediante  procedure
informatizzate, preventivamente approvate dall'UTF o dalla dogana competenti  
                                                                              
      Alla fine  dell'esercizio  finanziario  i  registri  vengono  chiusi   e
custoditi per  5  anni  dagli  interessati  e  non  piu'  consegnati,  come in
precedenza, agli UTF.                                                         
                                                                              
      Per quanto   riguarda   le   registrazioni,   innovando   rispetto  alle
preesistenti disposizioni,  viene  stabilito   che,  ove  non  sia previsto un
termine piu'  ampio,  le  stesse  siano  effettuate entro le ore 10 del giorno
successivo a  quello  in  cui  i  prodotti  sono  stati introdotti, estratti o
sottoposti ad  accertamento  fiscale.  Cio'  per venire incontro alle esigenze
degli operatori  del  settore  (spesso  in  difficolta',  anche  per motivi di
rispetto dei  contratti  di  lavoro,  a  chiudere  nella  stessa  giornata  le
contabilita') e  tenendo  presente quanto previsto, anche in sede comunitaria,
per quanto   attiene   a   registrazioni  analoghe  (vedasi,  ad  esempio,  il
paragrafo 1,  primo  comma,   dell'art.  16  del  regolamento (CEE) n. 2238/93
della Commissione  del  26  luglio 1993, relativo alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo,    che   prevede   termini   anche   piu'  ampi  per  la
registrazione delle   entrate  e  delle  uscite,  termini  che, peraltro, sono
fatti salvi  dal comma in esame).                                             
                                                                              
      L'art. 25  stabilisce  i  termini  per  l'espletamento  dei procedimenti
contemplati dal  regolamento,  rimandando,  ove tali termini non siano fissati
dal regolamento  medesimo,  a  quelli  previsti  dal  piu'  volte citato DM n.
678/1994, e  chiarisce  che  la  documentazione  prevista  come  allegato alle
istanze contemplate  nel  regolamento  non deve essere trasmessa, qualora gia'
in possesso  della  Pubblica  Amministrazione, ferma restando la necessita' di
indicarne gli eventuali estremi.                                              
                                                                              
      L'art. 26,  contiene disposizioni transitorie e finali; in particolare: 
                                                                              
      - il  comma  1  fa  salvi  i  prelevatori  di  campioni  ed i recipienti
collettori degli  spiriti  che  risultino  installati presso le distillerie al
momento di  entrata  in  vigore  del  regolamento e che  non siano conformi ai
limiti di   capacita'   previsti  dal  regolamento  medesimo,  e  consente  la
continuazione dell'esercizio  dei  depositi   fiscali  per  i  quali  non  sia
possibile la  realizzazione   dell'assetto  di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3,
con l'osservanza   delle  cautele  in  atto.  Resta comunque ferma, beninteso,
l'osservanza del  divieto  di  detenzione,  nei recinti dei depositi  fiscali,
di prodotti  che  abbiano  corrisposto l'accisa, di cui  all'art. 28, comma 4,
del Testo Unico accise;                                                       
                                                                              
      - il  comma  2  ribadisce  che,  in attesa dell'emanazione dell'apposito
decreto previsto   dall'art.   13,   comma   2,  del  Testo  Unico  accise,  i
contrassegni di  Stato  continuino  ad  applicarsi  ai  prodotti  per cui sono
attualmente previsti, nei medesimi tagli, caratteristiche e prezzi vigenti;   
                                                                              
      - il  comma  3  da'  facolta' al Direttore dell'Agenzia di rideterminare
ed aggiornare  le  modalita'  tecniche di accertamento  e di contabilizzazione
dei prodotti  alcolici  sottoposti  al  regime   delle  accise  o  a vigilanza
fiscale;                                                                      
                                                                              
      - il  comma  4  accorda  agli  operatori  un periodo di 180 giorni dalla
data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  per espletare gli  adempimenti
previsti dalla  nuova  normativa e fa salva la documentazione gia' presentata,
da integrare entro 90 giorni da un'eventuale richiesta dell'UTF;              
                                                                              
      - il  comma  5 prevede la restituzione all'UTF delle piastrine applicate
agli apparecchi di distillazione non destinati alla produzione di alcole.     
                                                                              
      L'art. 27  elenca  i  decreti  ministeriali che, con l'entrata in vigore
del regolamento,  vengono  abrogati,  mentre l'art. 28 fissa  nel sessantesimo
giorno dalla  pubblicazione  la  data  di  entrata  in vigore del regolamento,
conformandosi alle  previsioni  dell'art.  20,  comma  4, della legge 15 marzo
1997, n. 59 nonche'  dello statuto del contribuente.                          
                                                                              
      Al fine   di   una   sollecita   e  corretta  applicazione  della  nuova
normativa, si   confida   nella   massima  collaborazione  degli  uffici,  che
avranno cura  di  favorire  la  diffusione  della presente circolare anche tra
gli operatori  economici.  Le  Direzioni  Regionali  avranno  cura  di seguire
attentamente la  prima  fase  della  nuova  regolamentazione,   non  mancando,

tuttavia, di   segnalare  tempestivamente  qualsiasi inconveniente che dovesse

manifestarsi.