Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 settembre 2001

 

CIRCOLARE N. 130/2001

OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – SEMPLIFICAZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – DPR 14/5/2001, N. 314, SU G.U. N. 179 DEL 3/8/2001.

 

In attuazione della legge Bassanini (legge n. 59/97) sono state semplificate le procedure nel contenzioso amministrativo con l’INAIL. Queste le principali novità:

·          è stato soppresso il grado di appello di competenza del Ministero del Lavoro; le decisioni dell’INAIL avranno quindi carattere definitivo e contro di esse si potrà esperire direttamente la via giudiziaria;

·          sono state diversificate le competenze all’interno dell’INAIL sui ricorsi; in particolare i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi in generale andranno presentati al Consiglio di Amministrazione, mentre quelli contro i provvedimenti di oscillazione dei premi in relazione all’andamento infortunistico andranno presentati alle sedi territoriali;

·          mentre i termini di presentazione dei ricorsi sono in ogni caso di 30 giorni, sono stati invece diversificati i termini per la decisione degli stessi (180 giorni per i ricorsi al Consiglio di Amministrazione e 120 giorni per quelli alle sedi); trascorsi tali termini senza che sia intervenuta alcuna decisione i ricorsi si riterranno respinti (cosiddetto silenzio rigetto);

·          la presentazione dei ricorsi sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, salvo successivo conguaglio dei premi in caso di decisione sfavorevole per l’azienda.

·           

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.26/2001 e 49/1997

 

Allegato uno

 

M/f

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G.U. n. 179 del 3-8-2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n.314

Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                  E m a n a
                            il seguente regolamento:
                                   Art. 1.
             Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL
      1.   Il   datore   di   lavoro   puo'  ricorrere  al  consiglio  di
    amministrazione  dell'INAIL  avverso  i  provvedimenti  dell'Istituto
    riguardanti  l'applicazione  delle tariffe dei premi assicurativi per
    gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli
    adottati  direttamente  dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
    del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei
    provvedimenti indicati nell'articolo 2.
      2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione
    regionale  competente  per territorio, con le modalita' e nei termini
    di cui all'articolo 4.
Art. 2.
                  Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL
      1.  Il  datore  di  lavoro  puo'  ricorrere  alla sede territoriale
    dell'INAIL   avverso   i  provvedimenti  emessi  dalla  stessa  sede,
    concernenti:
        a) l'oscillazione  del  tasso  medio  di  tariffa per prevenzione
    infortuni  ed  igiene  dei  luoghi  di lavoro, limitatamente al primo
    biennio  di  attivita',  e  per  andamento  infortunistico,  adottati
    secondo   le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe  dei  premi
    approvate  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
    23 febbraio 2000, n. 38;
        b) l'oscillazione   del   tasso   supplementare  di  tariffa  per
    l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le
    modalita'  di  applicazione  approvate ai sensi dell'articolo 154 del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei
    termini indicati nell'articolo 4.
Art. 3.
                      Contenuto ed effetti dei ricorsi
      1. I  ricorsi  previsti  negli  articoli  1  e  2  devono contenere
    specifiche   censure   e   puntuali  elementi  di  contestazione  dei
    provvedimenti impugnati.
      2. La  presentazione  dei  ricorsi comporta per il datore di lavoro
    l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del
    testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 4.
              Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi
      1. I  ricorsi  previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere
    proposti  entro  trenta  giorni  dalla  piena  conoscenza  degli atti
    impugnati,  mediante  consegna  diretta,  in tal caso con rilascio di
    ricevuta  da  parte  dell'organo  adito, ovvero mediante spedizione a
    mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, o notifica a norma
    degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data
    di  spedizione  a  mezzo  posta  vale  come  data di presentazione. I
    ricorsi  potranno  essere  presentati  anche  per  via telematica non
    appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei
    mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5.
                    Termini per la decisione dei ricorsi
      1. Decorso   il   termine,  rispettivamente  di  centottanta  e  di
    centoventi  giorni,  dalla data di presentazione dei ricorsi previsti
    negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al
    ricorrente  la  relativa  decisione, i ricorsi si intendono respinti.
    Non     sono     ammesse     ulteriori     impugnazioni    in    sede
    gerarchico-amministrativa.
      2. I  procedimenti  contenziosi  previsti  agli articoli 1 e 2 sono
    sospesi  qualora  la  loro decisione dipenda dalla risoluzione di una
    controversia  pendente  tra  le  stesse  parti  dinanzi all'autorita'
    giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e'
    disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato
    comunicato   al   ricorrente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
    ricevimento.  La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio
    o  su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza
    che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio
    richiamato all'articolo 3, comma 2.
                                    Art. 6.
                                 Abrogazioni
      1. Sono  abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o,
    46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
    1965,  n.  1124;  l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e
    della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
                                       CIAMPI
                                  Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
    Visto, il Guardasigilli: Fassino
    
      Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
    Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289