| Confederazione 
          Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma 
          - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: 
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Roma, 11 settembre 2001
 
CIRCOLARE
N. 131/2001
OGGETTO: FINANZIAMENTI – INCENTIVI AUTOMATICI – APERTURA BANDI
REGIONALI – D.M. 30.5.2001 SU S.O. ALLA G.U. N.197 DEL 25.8.2001.
 
Con il decreto indicato in oggetto sono stati
fissati i criteri e le modalità di presentazione delle domande per la
concessione degli incentivi automatici
di cui alla legge n.341/95.
 
Com’è noto, la legge n.341/95 prevede l’erogazione
di contributi a fondo perduto usufruibili sotto forma di crediti d’imposta a
fronte di investimenti in macchinari e impianti. Per il settore dei trasporti,
in base alla delibera Cipe 15 febbraio 2000, sono state ammesse
all’agevolazione le attività di spedizione e di logistica delle merci,
classificate col codice Istat 63. Si fa notare come il codice Istat individui
propriamente l’attività per la quale sono realizzati gli investimenti
agevolabili, e non necessariamente il codice di appartenenza dell’impresa
richiedente (ad esempio un’impresa di autotrasporto classificata col codice
Istat 60250 può rientrare tra i soggetti ammessi ai benefici relativamente ad
investimenti per l’attività di logistica e spedizione). Le agevolazioni non
sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti lo stesso investimento (es.
finanziamenti ex lege n.488/92, crediti d’imposta ex lege n.388/2000, ecc.).
 
Lo stanziamento per l’anno 2001 previsto dalla
legge in esame, comprensivo del cofinanziamento europeo, è di circa 2.000 miliardi
di lire. L’intensità degli aiuti varia in funzione della localizzazione e della
dimensione dell’impresa richiedente, fermo restando che le grandi imprese
(fatturato annuo superiore a 15 milioni di Euro, numero di dipendenti superiore
a 95) sono ammesse al beneficio solo nel Mezzogiorno e in alcune aree in
declino industriale del Centro Nord (aree ammesse alla deroga comunitaria sugli
aiuti di Stato di cui all’articolo 87.3.c), mentre le piccole e medie imprese,
in virtù della legge n.266/97, sono ammesse agli incentivi automatici su tutto
il territorio nazionale.
 
 
| Aree |   Percentuale di finanziamento   | ||
|  | Grandi imprese | Medie imprese* | Piccole imprese** | 
|   Campania – Basilicata – Puglia Sicilia – Sardegna |   35% |   50% |   50% | 
|   Calabria   |   50% |   65% |   65% | 
|   Abruzzo – Molise   |   20% |   30% |   30% | 
|   Aree del Centro Nord con deroga 87.3.c |   8% |   14% |   18% | 
|   Restante territorio nazionale   |   --- |   7,5% |   15% | 
 
* Media impresa di servizi: fatturato fino a 15 milioni di Euro
(oppure totale di bilancio fino a 10,1 milioni di Euro), numero di dipendenti
inferiore a 95, capitale o diritti di voto non detenuti da una grande impresa
per più del 25%.
**
Piccola impresa di servizi: fatturato fino a 2,7 milioni di Euro (oppure totale
di bilancio fino a 1,9 milioni di Euro), numero di dipendenti inferiore a 20,
il capitale o i diritti di voto non detenuti da una media o grande impresa per
più del 25%.
 
 
L’apertura
dei bandi per la presentazione delle domande varia da regione a regione (in
base al decreto legislativo sul decentramento amministrativo n.112/1998 la
concessione degli incentivi automatici in precedenza affidata al Mediocredito
Centrale è stata delegata alle regioni); i termini di presentazione delle domande
rimangono aperti fino ad esaurimento delle risorse.
 
Ad oggi
le regioni che hanno comunicato l’apertura del bando sono le seguenti:
 
| Regioni | Data
  apertura bando | 
| Piemonte | 25 luglio 2001 | 
| Toscana ** | 10 settembre 2001 | 
| Veneto | 20 settembre 2001 | 
| Molise | 24 settembre 2001 | 
| Lombardia ** Lazio ** Valle d’Aosta, Trentino A.A., Friuli V.G., Sicilia, Sardegna |   28 settembre 2001 | 
| Abruzzo | 1 ottobre 2001 | 
 
** N.B. In queste
regioni l’apertura del bando è limitata alle PMI; il termine di presentazione
delle domande per le grandi imprese decorrerà successivamente.
 
Investimenti agevolabili – Gli investimenti agevolabili sono quelli
relativi ai macchinari e agli impianti (questi ultimi intesi come attrezzature
interne); per le sole PMI sono inoltre agevolabili, con determinati limiti, gli
acquisti di programmi informatici, nonché i costi per l’acquisizione del
marchio di qualità ecologica e della certificazione di qualità; gli investimenti
devono essere effettuati nell’ambito di un processo di ammodernamento,
ampliamento, ristrutturazione dello stabilimento, oltre ovviamente al caso di
creazione di nuovi stabilimenti; sono comunque esclusi dalle agevolazioni i
veicoli abilitati alla circolazione stradale nonché i mezzi di trasporto
iscritti al pubblico registro; sono inoltre esclusi i macchinari e gli impianti
di tipica pertinenza degli immobili (es. impianti di condizionamento, di
illuminazione, ecc.); ai fini della presentazione della domanda di agevolazione
gli investimenti vengono distinti in investimenti
fissi, intendendo per tali quelli utilizzabili da un’unica unità locale
dell’impresa beneficiaria, ed investimenti
mobili, intendendo per tali quelli per i quali non è previsto l’impianto e
l’utilizzo esclusivo in una sola unità locale dell’impresa.
 
Presentazione delle domande – Le domande devono essere presentate agli
sportelli abilitati della Banca di Roma, tramite gli appositi modelli
rilasciati dalle banche; le imprese interessate, successivamente
all’ordinazione dei beni oggetto dell’agevolazio-
ne (ovvero
successivamente alla stipula dei contratti nel caso di acquisti in leasing),
devono presentare una prima domanda per la prenotazione delle risorse; la
domanda definitiva di fruizione delle agevolazioni può essere effettuata solo
previa conferma da parte della regione circa la capienza delle risorse; alla
domanda definitiva deve essere allegata la certificazione
antimafia di cui al DPR n.252/98; condizione per l’ottenimento del
beneficio è il completamento dell’investimento proposto entro un termine massimo
di 30 mesi.
 
Fruizione delle agevolazioni – L’impresa potrà utilizzare il credito
d’imposta compensandolo con le imposte e i tributi che affluiscono sul conto fiscale, comprese quelle dovute in
qualità di sostituto d’imposta; la compensazione non potrà avvenire tramite il modello di versamento unico F24, ma
dovrà essere operata presso il concessionario della riscossione.
 
Si fa riserva di
fornire l’aggiornamento delle regioni che procederanno all’apertura dei bandi.
 
| f.to dr. Piero
  M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.110/2000 | 
|   | Allegato uno | 
|   | D/d | 
| © CONFETRA –
  La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
  organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
G.U.
n. 197 del 25-8-2001 - Suppl. Ordinario n.219 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 maggio 2001
Criteri
e modalita' per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
 
DECRETA
Articolo
1
       I  criteri  e  le
 modalita'  secondo  le  quali 
sono concesse le
   
agevolazioni    in    forma  
automatica   rispettivamente   previste
   
dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
   
con  modificazioni,  dalla 
legge  8  agosto 
1995,  n.  341 
nonche'
   
dall'articolo  8,  comma 
2,  della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono
   
riportati nell'allegato A al presente decreto.
Articolo
2
       I termini per la presentazione delle domande per gli
interventi di
   
cui all'articolo 1, per investimenti nelle regioni a statuto speciale
   
e  nelle  provincie 
autonome  di  Trento e Bolzano, rientranti nella
   
competenza    del   Ministero  
dell'industria,   del   commercio  
e
   
dell'artigianato,  saranno  determinati unitamente alla comunicazione
   
con  la  quale si provvedera' alla divulgazione delle decisioni della
   
Commissione  Europea in ordine
alle rettifiche delle aree di cui alle
   
premesse.
       Il  presente  decreto verra' trasmesso alla Corte dei
Conti per la
   
registrazione  e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
   
italiana.
   
  
 Roma, 30 maggio 2001
                                                       Il Ministro:
LETTA
   
       Registrato alla corte dei conti l'11 luglio 2001-08-25
       Registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 307
ALLEGATO A
       CRITERI  E  MODALITA' 
PER  LE  "AGEVOLAZIONI AUTOMATICHE" - LEGGE
   
341/95 E 266/97
          Premesse
          L'articolo  
1  del  decreto  legge  23 
giugno  1995  n. 
244,
       convertito 
dalla  legge  8 
agosto  1995 n. 341, con i
successivi
       adeguamenti di cui all'articolo 8 - comma 1 - della legge 7
agosto
       1997,  n.  266, 
ha disposto "agevolazioni in forma automatica" in
       favore  delle  imprese operanti nelle aree depresse del
territorio
       nazionale, 
individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 16, della
       legge 22 dicembre 1999, n. 488.
          Il  comma 2
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.266 ha
       esteso la concessione delle agevolazioni in forma automatica
della
       legge  341/95  alle piccole e medie imprese dell'intero
territorio
       nazionale.
          Le 
principali  modalita' di
applicazione delle due norme hanno
       fatto rispettivamente riferimento alla delibera del CIPE n.
259/97
       del  18  dicembre 
1997  ed  al 
regolamento  di cui al decreto 28
       ottobre  1998,  n. 
446  rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta
       Ufficiale  Serie  generale 
n.  68  del  23/3/1998  e 
n.  299 del
       23/12/1998.
          Relativamente 
alla  legge  341/95, con la delibera del CIPE n.
       16/2000  del 15
febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
       Serie  generale n.
104 del 6 maggio 2000, sono state uniformate le
       disposizioni 
relative  ai  soggetti beneficiari a quelli previsti
       dalla   legge   488/92  
nonche'   sono   state 
rilasciate  delle
       precisazioni sulle voci di spesa ammissibili.
          A  seguito delle
procedure di notifica alla Commissione europea
       degli  strumenti di
intervento in parola, in data 28 marzo 2001 si
       e'    registrato    il  
parere   favorevole   della  
Commissione
       condizionatamente  
ad   una  serie 
di  indicazioni  che 
rendono
       compatibili  gli  "incentivi automatici" con il
quadro comunitario
       autorizzato.
          Pertanto, 
con  il  presente documento si intendono riepilogare
       gli aspetti che accomunano le normative sopra richiamate e
fornire
       le  indicazioni  aggiornate 
per l'applicazione degli strumenti di
       intervento.
          1.  Aree  di 
applicazione,  soggetti  beneficiari e settori di
       attivita'
          Lo strumento 341/95, che si inquadra nella logica degli
aiuti a
       finalita'  regionale,  trova applicazione nelle aree depresse: con
       modalita'   
differenziate   secondo   la  
localizzazione   degli
       investimenti  e  la 
dimensione  dell'impresa, sono interessate
le
       aree  previste  dalla 
mappa  degli  aiuti 
a  finalita' regionale
       (periodo  2000  - 
2006),  e  riguardano 
quelle individuate dalla
       Commissione  
delle   Comunita'   europee 
come  ammissibili  agli
       interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle
ammesse,
       ai  sensi  dell'articolo  6  del regolamento (CE) n.
1260/1999 del
       Consiglio  del  21 
giugno  1999, al sostegno transitorio
a titolo
       degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia'
obiettivo 5b)
       e  quelle  rientranti nella fattispecie di cui all'articolo
87.3.c
       del  Trattato,  nonche', ferme restando le limitazioni di
cui alla
       normativa 
comunitaria  in  materia 
di aiuti di Stato, la regione
       Abruzzo 
(articolo  27, comma 16, della
legge 22 dicembre 1999, n.
       488).
 
        Lo strumento 266/97,
inquadrabile nella logica degli aiuti alle
       PMI, trova applicazione nell'intero territorio nazionale,
operando
       con  i  massimali 
di  intervento previsti dalla vigente
normativa
       comunitaria 
delle  PMI  nelle 
aree  non assistite del
territorio
       nazionale e gli stessi massimali della 341/95 nelle aree
depresse.
          1.1 I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei
settori
       delle  attivita'  estrattive, 
manifatturiere,  della produzione
e
       distribuzione 
di  energia elettrica, vapore ed
acqua calda, delle
       costruzioni   di   cui  
alle   sezioni   C,  
D,  E  ed  F  della
       "classificazione 
delle  attivita' economiche ISTAT
1991", nonche'
       le  imprese  delle telecomunicazioni e delle attivita'
dei servizi
       potenzialmente 
diretti  ad  influire positivamente sullo sviluppo
       delle   predette   attivita'  
produttive,   secondo  le 
medesime
       limitazioni 
previste  per  l'accesso 
alle  agevolazioni  di 
cui
       all'art.1, 
comma  2,  del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
       convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (vedi
allegato 1).
       Gli  investimenti
oggetto di intervento debbono essere finalizzati
       all'avvio  ovvero  alla 
prosecuzione  di attivita'
ricomprese tra
       quelle dei settori agevolabili.
          1.2  
Nell'allegato   n.  2 
sono  riportati  i 
divieti  e  le
       limitazioni 
derivanti dall'Unione europea riguardanti il sostegno
       a  taluni  settori 
delle  attivita'  industriali ed applicabili a
       tutti  gli  strumenti 
di  aiuto  per 
investimenti:  le richieste
       provenienti 
dalle  imprese  che intendano effettuare investimenti
       nell'ambito  di detti
settori, ovvero che operano nei comparti ivi
       indicati,  sono  ammesse 
alle  agevolazioni  a condizione che gli
       investimenti  
oggetto   degli  interventi 
rientrino  tra  quelli
       ammissibili ovvero, per i casi soggetti a notifica
preventiva alla
       Commissione  
UE,  subordinatamente  all'acquisizione  del  parere
       favorevole di quest'ultima. In particolare, rimangono valide
tutte
       le  limitazioni ed
esclusioni definite nell'ambito della normativa
       di  cui  alla 
legge  488/92 per i settori
limitati e esclusi, ivi
       comprese  quelle  relative al settore agro-alimentare, fatta
salva
       l'esistenza  di  piani 
regionali  di sviluppo rurale,
autorizzati
       dalla  Commissione
Europea, a fronte dei quali sara' verificata la
       compatibilita'  
delle   singole   iniziative 
da  ammettere  agli
       interventi di cui alla presente normativa.
          1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di
impresa, i
       parametri  da  utilizzare 
sono riportati nell'allegato 3, tenendo
       presente  che  debbono 
essere valutati in base ai criteri in esso
       pure   indicati.   Allo  
stesso   scopo,  per 
le  imprese  delle
       Telecomunicazioni 
si  applicano i parametri
relativi alle imprese
       di servizi.
          1.4   Non  
possono   accedere  alle 
agevolazioni  le  imprese
       sottoposte  a
procedure concorsuali, nonche' quelle che si trovano
       nelle condizioni di difficolta' ai sensi della Comunicazione
della
       commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:
          -  le  societa' 
a  responsabilita'  limitata 
qualora  abbiano
       perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la
perdita di
       piu'  di  un 
quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici
       mesi ;
          -  le 
societa'  a  responsabilita'  illimitata qualora abbiano
       perduto  piu'  della 
meta'  dei  fondi propri, quali indicati nei
       libri  della  societa' 
,  e  la  perdita di piu' di un
quarto sia
       intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
          -   per  qualsiasi 
forma  di  societa' 
qualora  ricorrano  le
       condizioni per avviare una procedura concorsuale per
insolvenza.
          Sono 
altresi'  escluse  dai benefici le societa' in stato di
       liquidazione volontaria.
          2. Iniziative e spese ammissibili
          2.1.  Le  iniziative 
ammissibili alle agevolazioni sono quelle
       relative alla creazione di un nuovo stabilimento,
all'ampliamento,
       all'ammodernamento, 
alla  ristrutturazione,  alla 
riconversione,
       alla  
riattivazione   ed  alla 
delocalizzazione  degli  impianti
       produttivi.  Gli  investimenti  oggetto  di  tali 
iniziative sono
       quelli  utilizzati
nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.
       Gli investimenti si distinguono in:
          * investimenti fissi;
          * investimenti mobili.
          Devono 
intendersi 
"fissi"  gli  investimenti  per  i quali la
       collocazione  e  l'utilizzo 
esclusivo riguardano un'unita' locale
       dell'impresa beneficiaria; devono intendersi
"mobili" quelli per i
       quali  non siano
previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una
       unita' locale dell'impresa beneficiaria.
          In analogia a quanto anche previsto dalla normativa di
cui alla
       legge  488/92,  gli 
investimenti  "mobili"  sono ammissibili alle
       agevolazioni condizionatamente all'esclusivo utilizzo degli
stessi
       nelle  aree  ammissibili di un'unica regione. Per gli
investimenti
       "mobili" 
l'importo delle agevolazioni e' determinato in relazione
       alla  dimensione  dell'impresa,  sulla  base  dell'aliquota minima
       prevista per le aree ammissibili della regione medesima.
          Sono 
comunque  esclusi  dalle agevolazioni i veicoli abilitati
       alla  circolazione
stradale, nonche' i mezzi di trasporto iscritti
       al pubblico registro.
          2.2.  Le  spese 
ammissibili  per  le 
suddette iniziative sono
       quelle sostenute per l'acquisizione di:
          a) macchinari ed impianti;
          b)     attrezzature
di controllo della produzione;
          c)     unita' e
sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
          d)     programmi  per 
elaboratore  e  servizi 
di  consulenza  per
       l'informatica e le telecomunicazioni;
   
      e1)    servizi  finalizzati
all'adesione di un sistema di gestione
       ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del
marchio
       di qualita' ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO
NAZIONALE);
          e2)    servizi   finalizzati   all'acquisizione  
del  sistema  di
       qualificazione 
del  processo  produttivo dell'impresa, secondo le
       normative UNI EN ISO 9000;
          f)     opere  murarie 
di  installazione  dei 
macchinari  e  degli
       impianti,  
oneri   per   l'imballaggio,  trasporto,  montaggio  e
       collaudo,  oneri
doganali, materiale di consumo e gli accessori di
       prima dotazione.
          2.3. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del
punto
       2.2 devono possedere il requisito della "nuova
fabbricazione".
          2.4.  Non  sono 
ammessi alle agevolazioni gli investimenti che
       riguardano  aspetti
legati alla gestione corrente ovvero alla mera
       sostituzione  di  beni 
gia'  detenuti  dall'impresa  per  le  sue
       finalita'  
produttive;   le   spese  
sono  ammissibili  solo 
se
       determinano  un  cambiamento 
fondamentale del prodotto ovvero del
       processo di produzione.
          2.5. Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto
2.2 sono
       considerati 
ammissibili  solo  se 
effettuati  da piccole e medie
       imprese e se forniti, sulla base di appositi dettagliati
contratti
       nei  quali  risulti 
la  finalizzazione  delle 
acquisizioni  alle
       attivita'  
agevolate   del  committente,  dai  seguenti  soggetti
       indicati nella delibera CIPE del 18.12.1997:
          a)  imprese  o societa', anche sotto forma cooperativa
iscritte
       al registro delle imprese;
          b) enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;
   
      c)  professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente
       riconosciuto.
          Gli 
investimenti  costituiti  dall'acquisto  di  pacchetti  di
       programmi  per  elaboratore 
immessi  in  commercio 
in copie "per
       tiratura"   per   i  quali 
cioe'  non  vengono 
fornite  apposite
       specifiche  di  rispondenza 
tecnica  sulla  base 
delle  quali il
       prodotto viene realizzato od adeguato, possono essere
riconosciuti
       a  fronte  di 
ordini  e conferme d'ordine ovvero
contratti con le
       stesse 
formalita'  dei  beni 
di cui alle lettere a), b) e c) del
       punto 2.2.
          Le  spese  relative 
all'acquisizione  di servizi di
consulenza
       [lettera  d),  e1), 
e2)  del  punto 
2.2]  non  sono riconosciute
       ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico e
se sono
       iscritte 
nell'attivo  dello  stato 
patrimoniale come immobilizzi
       immateriali.
          2.6.  Gli
investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) del punto
       2.2  sono  considerati ammissibili solo se effettuati
da piccole e
       medie   imprese   e 
sono  riconosciuti,  anche 
indipendentemente
       dall'effettuazione 
di  altri investimenti
produttivi. L'ammontare
       di  tali  investimenti  ritenuto  ammissibile ai
benefici non puo'
       superare il 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle
attivita'
       produttive 
dell'impresa  richiedente  (intendendosi per fatturato
       utile,  quello  corrispondente  alla  voce  A1 del Conto Economico
       relativo  all'ultimo 
bilancio chiuso e approvato, redatto secondo
       le vigenti norme del codice civile); l'agevolazione
corrispondente
       a  tali  investimenti, calcolata come indicato al
successivo punto
       3.1, non puo' in ogni caso superare i seguenti massimali:
          * 200 milioni di lire per la registrazione EMAS, per il
marchio
       ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui
prodotti;
          * 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli
standard
       ISO 14001;
          * 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli
standard
       UNI EN ISO 9000.
          Per 
il  riconoscimento  di 
tali prestazioni e' necessario che
       esse  vengano  effettuate 
sulla base di dettagliati contratti dai
       quali  deve  risultare 
la  natura  delle 
prestazioni  e  la loro
       relazione   con  le 
iniziative  di  miglioramento  ambientale  di
       prodotto e di processo messe in atto dall'impresa
beneficiaria. E'
       fatto obbligo all'impresa beneficiaria di trattenere ed
esibire in
       caso  di  richiesta da parte dell'Amministrazione
competente o del
       Gestore concessionario le certificazioni effettivamente
rilasciate
       e   sussistenti   all'atto 
della  richiesta  di 
fruizione  delle
       agevolazioni.
          2.7. Gli investimenti di cui alla lettera f) del punto
2.2 sono
       considerati 
ammissibili  nel  limite 
massimo  del  10% del costo
       complessivo  del  singolo macchinario o impianto (voce di
spesa a)
       cui  si 
riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed
       agli   impianti  agevolati 
deve  esplicitamente  risultare 
dalla
       fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima
dotazione
       ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime
per la
       messa in marcia del macchinario od impianto.
          Si  precisa  che 
gli  accessori, ivi compresi gli
stampi, sono
       ammissibili 
nella  loro situazione di prima
dotazione se coesiste
       nella  stessa  dichiarazione-domanda  il 
relativo  macchinario  -
       impianto cui si riferiscono.
          2.8.  Sono  esclusi 
dalle  agevolazioni  i 
macchinari  e  gli
       impianti  di  tipica pertinenza degli immobili, quali i
sistemi di
       ventilazione  ed
areazione, di riscaldamento e di condizionamento,
       di  illuminazione, di
distribuzione generale della forza motrice e
       dei  fluidi  tecnici 
nonche' degli impianti di sorveglianza fatto
       salvo  il  caso 
per  quelle  realizzazioni  la cui necessita' sia
       giustificata 
dalla  specificita'  del 
processo produttivo per il
       quale  gli
investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non
       aventi  
autonoma  funzionalita',  finalizzata 
alla  modifica  di
       macchinari  
esistenti,   e'  ammissibile 
a  condizione  che 
gli
       interventi attuati determinino un incremento netto della
capacita'
       produttiva 
degli  impianti/macchinari  stessi, 
ovvero  che dette
       parti  siano  classificabili tra quelle di cui alla
lettera b) del
       punto 2.2.
          2.9.  Le  spese 
sono ammissibili al netto delle imposte, delle
       spese  notarili,  degli 
interessi  passivi ed oneri
accessori non
       compresi tra quelli di cui alla lettera f) del punto 2.2.
          2.10.    Non    e'   
ammesso   a   riconoscimento,   ai   fini
       dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in
permuta.
          2.11. I beni possono essere acquisiti:
          * mediante acquisto diretto;
          *  ai  sensi 
dell'art.  1523  del 
codice  civile (vendita con
       riserva di proprieta);
          *  ai  sensi 
della  legge  28 
novembre  1965,  n. 1329 (legge
       Sabatini  -  operazioni 
di  sconto,  effettuate 
da  istituto  di
       credito,    di    effetti   
cambiari   derivanti   esclusivamente
       dall'acquisto 
di  nuove  macchine destinate al ciclo produttivo),
       nella  forma  del 
"pro-soluto",  purche'  non vi sia richiesta di
       contributi in conto interessi;
          * tramite operazioni di locazione finanziaria non
agevolata.
          2.12.  Per  le 
iniziative  da  realizzare con il sistema della
       locazione finanziaria non sono ammesse spese relative
all'acquisto
       da  parte  della 
societa'  di leasing di beni che
fossero gia' di
       proprieta' 
dell'impresa  beneficiaria delle
agevolazioni all'atto
       della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
          2.13.   Non  possono 
formare  oggetto  di 
agevolazione  costi
       relativi    ai   beni  
e   servizi   autofatturati   dall'impresa
       beneficiaria.
          2.14.  E'  fatto 
obbligo all'impresa di non alienare, cedere o
       distrarre  per  il 
periodo  di  cinque 
anni,  dalla  data 
della
       dichiarazione 
per  la  fruizione,  gli  investimenti  , "fissi" e
       "mobili"  
ai   sensi   del  
precedente  punto  2.1, 
oggetto  di
       agevolazione. 
Relativamente  agli  investimenti  "fissi",  tenuto
       conto   dei  vincoli 
di  cui  sopra,  l'impresa  puo' 
provvedere
       all'installazione 
od  all'utilizzazione  dei 
medesimi  in  altra
       unita'  locale della
stessa impresa beneficiaria, a condizione che
       detta  unita'
produttiva sia collocata in area con identico o piu'
       favorevole 
trattamento  agevolativo  e che ne sia data preventiva
       comunicazione, 
con  raccomandata  con 
avviso  di ricevimento, al
       Gestore 
concessionario.  Qualora  nei 
successivi  30  giorni dal
       ricevimento  di  detta 
comunicazione,  all'impresa non
pervengano
       indicazioni contrarie, si intende accordato l'assenso alla
diversa
       localizzazione 
del  bene  agevolato. 
La  condizione  relativa al
       trattamento 
agevolativo  delle  aree 
deve  sussistere al momento
       della  dichiarazione-domanda  di 
prenotazione.  Nel  caso 
in cui
       l'unita' 
produttiva  interessata alla
variazione sia collocata in
       area   con   miglior 
trattamento  agevolativo,  l'Amministrazione
       competente  non  da' 
luogo alla rideterminazione in aumento delle
       agevolazioni concesse.
          2.15.   I   beni  
agevolati  non  possono 
essere  oggetto  di
       nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali,
regionali o
       comunitarie  o  comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.
       Pertanto,  in  presenza 
di atti concessivi di altre agevolazioni,
       non  risulta
possibile presentare la domanda di prenotazione delle
       risorse ai sensi della legge 341/95 e 266/97 per i medesimi
beni.
          2.16. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei
requisiti
       dichiarati  
sussistenti   alla   data  
di  sottoscrizione  della
       dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse. Tale
data non
       potra'  
risultare  antecedente  di 
oltre  30  giorni 
quella  di
       spedizione o di consegna, a pena di decadenza.
          3. Misura dell'agevolazione
          3.1.  Fermo
restando quanto previsto al punto 2.1 relativamente
       agli  
investimenti   mobili,   la  
misura  dell'agevolazione  e'
       determinata in
rapporto al costo agevolabile dei beni, in funzione
       delle  dimensioni
dell'impresa richiedente nonche' dell'ubicazione
       dell'unita'  
locale   in  cui 
e'  effettuata  l'installazione  e
       l'utilizzazione 
dei  beni  oggetto 
dell'agevolazione, secondo le
       seguenti misure percentuali:
   
       TABELLA  1: Legge n.
341/95 e successive modifiche di cui al comma
       1 dell'articolo 8 della legge n. 266/97
   
   
=====================================================================
              Aree         
|Grandi imprese|Medie imprese|Piccole imprese
   
=====================================================================
   
87.3.a) Calabria        |     50%     
|     65%     |     
65%
   
---------------------------------------------------------------------
   
87.3.a)                 |     35%     
|     50%     |     
50%
   
---------------------------------------------------------------------
   
87.3.c) Abruzzo e Molise|    
20%      |     30%   
 |      30%
   
---------------------------------------------------------------------
    87.3.c)                 |      8%      |     14%    
|      18%
   
---------------------------------------------------------------------
    Ob. 2 - "phasing
out" - |              |             |
    non 87.3.c)             |      -       |    7,5%    
|      15%
   
       TABELLA 2: Legge n. 266/97 - comma 2 dell'articolo 8
   
   
=====================================================================
                    Aree                
|Medie imprese |Piccole imprese
   
=====================================================================
   
87.3.a) Calabria                    
|     65%      |     
65%
   
87.3.a)                             
|     50%      |      50%
   
87.3.c) Abruzzo e Molise            
|     30%      |     
30%
   
87.3.c)                              |    
14%      |      18%
    Ob. 2 - "phasing
out" - non 87.3.c)  |     7,5%    
|      15%
   
Altre aree del territorio nazionale 
|     7,5%     |     
15%
 
          L'acquisizione dei servizi di cui alle lettere d), e1),
e2) del
       comma  2.2,  e' 
agevolata  secondo le misure
percentuali indicate
       nella 
precedente  tabella  2, riferita al comma 2 dell'articolo 8
       della  legge  n. 266/97, e comunque non oltre i relativi
massimali
       indicati al punto 2.6.
          Inoltre,  in  rispetto degli orientamenti comunitari in
materia
       degli  aiuti  di 
Stato  per il settore agricolo,
per quest'ultimo
       settore, gli aiuti concedibili per servizi di cui alle
lettere d),
       e1),  e2)  del 
comma 2.2 non possono comunque superare l'aliquota
       massima del 50%.
          3.2.  Nell'arco di
12 mesi dalla prima dichiarazione-domanda di
       prenotazione  delle  risorse, 
per  ciascuna  unita' 
locale,  gli
       investimenti 
"fissi"  ai sensi del
punto 2.1, considerati ai fini
       del  calcolo  dell'agevolazione,  non  possono  superare il limite
       massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di investimenti
"mobili",
       il   predetto  limite 
di  cumulo  e' 
riferito  al  totale 
degli
       investimenti di tale natura nell'ambito del territorio di
un'unica
       regione.
          4. Modalita' e procedure per la prenotazione delle
agevolazioni
          4.1. La
dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse
       (allegato 4 per investimenti "fissi" e 5 per
"mobili") deve essere
       presentata 
successivamente  alla  stipula dei contratti, che, nel
       caso  delle  acquisizioni  dirette possono prendere anche forma di
       ordine  e relativa
conferma d'ordine; i contratti (ovvero ordini e
       conferme 
d'ordine)  devono  risultare 
non antecedenti di oltre 6
       mesi  alla  data 
di  presentazione della
dichiarazione-domanda di
       prenotazione e, comunque, non antecedenti al 29 marzo 2001,
giorno
       successivo  a  quello di autorizzazione da parte della
Commissione
       europea  del regime
d'aiuto. Con riferimento alle diverse forme di
       acquisizione 
indicate al punto 2.11, i contratti o in alternativa
       gli 
ordini/conferme  d'ordine  devono 
essere condizionati, anche
       attraverso 
idonea  alternativa  documentazione, al positivo esito
       della dichiarazione-domanda di prenotazione. Indipendentemente
dal
       momento   del   contratto,   non   possono   essere 
ammessi  alle
       agevolazioni 
quei  beni/servizi  che, 
a  qualsiasi titolo, siano
       stati  anche  parzialmente  realizzati o parzialmente acquistati e
       comunque  gia'  posseduti 
in  data  antecedente 
ai termini sopra
       richiamati.   In  sede 
di  domanda  di 
fruizione  e'  consentito
       all'impresa  di  richiedere 
le  agevolazioni  tenuto 
conto delle
       intervenute 
modifiche  delle modalita' di
acquisto. In tali casi,
       al  fine  di 
consentire  la  verifica del possesso dei requisiti,
       unitamente  alla  documentazione  comprovante l'acquisto dei beni,
       deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle
modalita'
       di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione.
          4.2. Il Gestore concessionario rendera' disponibili,
attraverso
       appositi  canali  distributivi  (ivi  inclusa la rete
internet), i
       moduli 
prestampati  che  permetteranno la piu' veloce ed organica
       trattazione dei dati, anche attraverso la raccolta degli
stessi su
       supporto informatico.
          4.3.  Gli  "investimenti  mobili", a pena di esclusione, devono
       essere  oggetto  di specifica istanza di agevolazioni, separata
da
       quella  concernente
gli eventuali altri investimenti da utilizzare
       stabilmente   in  un'unica 
sede  operativa  dell'impresa.  A  tal
       riguardo,  deve
essere utilizzata esclusivamente la modulistica di
       cui  all'allegato n.
5. Con la domanda di prenotazione e fruizione
       delle  
agevolazioni,  l'impresa  sottoscrive,  tra  l'altro,  uno
       specifico 
impegno  a  tenere costantemente aggiornato un registro
       dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni mobili
per i
       quali e' previsto l'intervento.
          4.4. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
       deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione
sostitutiva
       di   atto   di  
notorieta',  dal  legale 
rappresentante,  ovvero
       procuratore 
speciale,  dell'impresa e dal
Presidente del Collegio
       Sindacale  o,  in 
mancanza del Collegio Sindacale, da un revisore
       contabile  
iscritto   al   relativo 
registro.  Essa,  riportando
       sinteticamente tutte le informazioni necessarie
all'individuazione
       e   
classificazione    del   beneficiario,   dell'unita'   locale
       interessata, della natura e dei costi delle voci di
investimento e
       delle  eventuali  altre 
agevolazioni  richieste,  ma 
non  ancora
       concesse, per i medesimi beni, attesta il possesso dei
requisiti e
       della   
sussistenza   delle   condizioni   per   l'accesso   alle
       agevolazioni,   
impegnando    i   soggetti  
relativamente   alle
       responsabilita' civili e penali conseguenti ( Art. 38 D.P.R.
n.445
       del 28/12/2000 ).
          4.5. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
       su "investimenti fissi" deve:
          a) essere riferita ad una sola unita' locale;
          b) essere inoltrata agli uffici del Gestore
Concessionario:
          *   mediante   consegna 
diretta,  nel  qual 
caso  il  Gestore
       rilascera' ricevuta contenente la data di ricezione;
          ovvero
          * per raccomandata con avviso di ricevimento;
          c)  essere datata
non anteriormente a trenta giorni rispetto al
       giorno di spedizione o di consegna.
          4.6. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
       su 
"investimenti mobili" oltre ad osservare le prescrizioni delle
       lettere  b)  e c) di cui sopra deve essere riferita ad
impresa che
       abbia,  alla  data 
della domanda di prenotazione, almeno una sede
       operativa nelle aree del territorio regionale interessato.
          4.7.  Entro trenta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
       previa  verifica  da 
parte  del Gestore della regolarita'
formale
       della  stessa  e della disponibilita' delle risorse, e'
effettuata
       la  
prenotazione   delle  agevolazioni,  sulla  base  dell'ordine
       cronologico  di  arrivo, della quale e' data comunicazione
scritta
       all'impresa interessata.
          4.8.  Per  quanto 
riguarda le dichiarazioni-domanda presentate
       per  le  unita' 
locali nelle quali l'attivita' esercitata rientra
       tra  quelle  elencate 
nell'allegato  n.  2, 
e  che devono essere
       notificate  alla
Commissione europea, si provvede ad effettuare la
       prenotazione 
con  riserva. Tale riserva e'
sciolta solo a seguito
       delle  
determinazioni   favorevoli   adottate  
in  merito  dalla
       Commissione medesima.
          4.9.  Le  imprese 
operanti  in  settori soggetti a particolari
       limitazioni  e  divieti derivanti dagli orientamenti
comunitari in
       materia  di  aiuti 
di  stato sono ammesse alla
prenotazione delle
       risorse   
condizionatamente    alla   positiva  
valutazione   di
       ammissibilita' 
per  la  quale,  con  la 
domanda,  si obbligano a
       fornire tutti gli elementi ritenuti necessari. In
particolare, per
       il   settore   della 
trasformazione  dei  prodotti 
agricoli,  la
       prenotazione  e'
disposta condizionatamente alla valutazione della
       provata 
redditivita'  delle  imprese richiedenti sulla base di un
       esame  delle  loro prospettive, attraverso l'analisi del
bilancio,
       per  le  societa' 
di  capitali,  ovvero 
della  dichiarazione dei
       redditi,  per  i 
restanti  soggetti,  relativi 
agli  ultimi  due
       esercizi  
nonche'   del  conto 
economico  previsionale  relativo
       all'esercizio 
successivo  a  quello previsto di ultimazione degli
       investimenti per cui sono richieste le agevolazioni Solo a
seguito
       di   tale   positivo  
esito   la  condizione 
sospensiva  per  la
       prenotazione   delle  
risorse  sara'  sciolta. 
Tale  valutazione
       inoltre,  prende  in 
esame  gli  aspetti 
legati  al possesso dei
       requisiti  minimi in
materia di ambiente, igiene e benessere degli
       animali.
          4.10.  Possono
essere presentate piu' dichiarazione-domanda per
       la  stessa unita'
locale purche' per investimenti diversi. Ai fini
       delle 
limitazioni  per  cumulo, 
e'  verificato l'ammontare degli
       investimenti ammessi a prenotazione nei 12 mesi precedenti
la data
       di presentazione di ogni dichiarazione-domanda.
          4.11.  Sono  motivi 
di  esclusione  dalla 
prenotazione  delle
       agevolazioni:
          a) 
l'incompletezza  della  dichiarazione-domanda relativamente
       agli  elementi  di 
cui  agli  allegati 
4  ovvero  5 nonche' alle
       dichiarazioni 
sul  possesso  dei 
requisiti  prescritti  e 
degli
       impegni 
conseguenti  ovvero  la 
non  conformita'  degli elementi
       risultanti dalla dichiarazione-domanda;
          b)  l'utilizzo di
modulistica non conforme a quella distribuita
       dal Gestore;
          c)  la  spedizione 
o  la  consegna della dichiarazione-domanda
       oltre 30 giorni dopo la sua sottoscrizione.
          5. Modalita' e procedure per la fruizione delle
agevolazioni
          5.1.  Nel  limite 
massimo  di  30 mesi dalla data di ricezione
       della 
dichiarazione-domanda  di  prenotazione,  gli  investimenti
       devono essere totalmente realizzati (ad esempio: data di
ricezione
       10   maggio   2002,  
data   ultima  per 
il  completamento  degli
       investimenti  10  novembre 
2004). In base alla natura dei beni ed
       alla modalita' di acquisizione, si considerano realizzati:
          a)   beni   materiali:   quando  sono  interamente 
consegnati,
       installati, fatturati e pagati;
          b)  beni  immateriali,  servizi,  consulenza  e certificazioni:
       quando  siano  "consegnati"  - 
condizione  che  deve risultare da
       apposito 
verbale  di consegna riferito al
contratto - fatturati e
       pagati.   Il   verbale  
di   consegna  deve 
fare  riferimento  a
       documentazione 
tecnica  sufficiente  a comprovare la natura delle
       prestazioni, 
l'inerenza  con  l'attivita' 
esercitata  ed il loro
       sviluppo.  Sono  esentati dal verbale di consegna i soli
programmi
       per  elaboratore  "per 
tiratura". Le certificazioni devono essere
       rilasciate   e   sussistenti  alla  data  di 
presentazione  della
       dichiarazione-domanda di fruizione.
          Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente
che:
          1)  nel  caso di acquisizione diretta ovvero di
acquisizione ai
       sensi  dell'art.  1523 del codice civile, il pagamento deve
essere
       completo a copertura dell'intero importo fatturato e
dell'IVA;
          2)  nel  caso di beni acquisiti mediante locazione
finanziaria,
       e'  sufficiente  che l'ammontare dei canoni pagati nei 30
mesi sia
       non inferiore:
          I. all'agevolazione effettivamente spettante;
          II.  al  30 
per  cento  del 
costo  dei beni, risultante dalle
       fatture  
quietanzate   intestate   alle  
societa'  di  locazione
       finanziaria: ai fini del calcolo, e' assunto il valore
complessivo
       del canone, al netto dell'IVA;
          3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla
legge
       28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), e' sufficiente
che:
          I.  siano stati
emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a
       copertura totale delle fornitura;
          II.  il  fornitore 
si sia dichiarato soddisfatto del pagamento
       effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
          III.  siano  stati 
pagati  effetti  dall'acquirente  in misura
       almeno  pari  al 
30 per cento del costo dei beni ed in misura non
       inferiore all'agevolazione effettivamente spettante.
          Per  la
quantificazione in lire italiane dei pagamenti relativi
       all'acquisto  
di   beni   in  
valuta  estera,  si 
considera  il
       controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e piu'
precisamente:
          *  per  i 
beni  provenienti  dai Paesi extracomunitari, quello
       riportato sulla "bolletta doganale
d'importazione";
          * per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello
risultante
       dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di
consegna del
       bene indicato espressamente sulla "fattura
integrata" ai sensi del
       decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.
          Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.
          5.2.  In  sede 
di presentazione della dichiarazione-domanda di
       fruizione  il  soggetto beneficiario deve indicare la
modalita' di
       acquisizione 
dei  beni/servizi  fermo 
restando  l'obbligo per il
       richiedente di rispettare le modalita' e procedure di cui al
punto
       5.1.
          5.3.  Per  garantire 
che  gli  investimenti  ammissibili siano
       economicamente 
redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del
       beneficiario 
destinato  al  loro finanziamento deve corrispondere
       almeno  al  25%, esente da qualsiasi aiuto, come
definito al punto
       4.2  degli  Orientamenti  in materia di aiuti di Stato a finalita'
       regionale  (98/C  74/06) pubblicati nella GUCE n. C74 del 10
marzo
       1998.
          5.4.  La  dichiarazione-domanda  per 
la fruizione, deve essere
       presentata in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al
Gestore
       concessionario, 
secondo  le  medesime modalita' indicate al punto
       4.5  e  4.6, 
non  anteriormente  alla 
comunicazione  di avvenuta
       prenotazione 
delle  risorse  e, comunque, entro 2 mesi dalla data
       fissata per l'ultimazione degli investimenti.
          5.5.  La
dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta
       e  sottoscritta,  con 
modalita'  del  tutto 
analoghe a quelle di
       prenotazione,   
secondo    gli   schemi  
obbligatori   riportati
       rispettivamente 
negli  allegati  4  e  5. 
Anche  per  la fase di
       fruizione, il Gestore concessionario rendera' disponibili i
moduli
       per   consentire   una  
agevole   e   spedita 
trattazione  delle
       informazioni.
          5.6.   Alla  dichiarazione-domanda  di 
fruizione  deve  essere
       allegata  la  documentazione riportata nell'allegato 6,
che verra'
       esaminata, 
successivamente  alla
liquidazione della agevolazione,
       al  fine di
verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati
       dall'impresa.
          5.7.  Previa  verifica 
del  Gestore  concessionario,  circa la
       regolarita'    
formale     e     della   
compatibilita'    della
       dichiarazione-domanda 
di fruizione con quanto dichiarato all'atto
       della  prenotazione,
tenuto conto della certificazione "antimafia"
       (per  la  quale nel seguito si forniscono dettagliate
istruzioni),
       e'  disposta la
liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione
       nel  limite  delle 
risorse  prenotate.  Eventuali 
variazioni  in
       aumento  del  costo 
complessivo  dei  beni 
per  i quali e' stata
       prenotata 
l'agevolazione  sono  considerate prive di efficacia ai
       fini  della
liquidazione, che verra' comunque commisurata al costo
       effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.
          5.8.  La
comunicazione relativa all'emissione del provvedimento
       di  liquidazione  all'impresa 
beneficiaria  viene  effettuata nei
       tempi  piu'  rapidi 
possibili,  entro  30 
giorni dalla ricezione
       dell'istanza, 
fatti  salvi  i 
casi  in  cui occorre acquisire la
       documentazione antimafia o l'approvazione dell'intervento da
parte
       della  
Commissione   europea.  In 
tali  casi  si 
provvede  alla
       comunicazione dell'accoglimento condizionato.
          5.9.   La   comunicazione,   che  reca  i 
dati  identificativi
       dell'impresa 
beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione
       liquidata,  e'  corredata di un modulo in duplice esemplare
per la
       registrazione,  
a   cura   del 
concessionario  del  servizio 
di
       riscossione  dei  tributi, 
dell'importo dell'agevolazione fruita.
       L'impresa, 
quindi,  utilizzera'  la suddetta comunicazione per il
       pagamento,  presso il
concessionario competente per territorio del
    
  servizio  di riscossione dei tributi, delle imposte ed
altri oneri
       in  
compensazione   attraverso   il 
modello  F24.  Nei 
casi  di
       comunicazione  
condizionata,  il  predetto 
modulo  e'  trasmesso
       soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.
          5.10. 
L'agevolazione  puo'  essere 
utilizzata  in  una o piu'
       soluzioni,  a  decorrere 
dal  trentesimo  giorno 
successivo alla
       ricezione  della
citata comunicazione, entro il termine massimo di
       cinque   anni   dalla 
data  di  ricezione 
del  provvedimento  di
       liquidazione  
dell'agevolazione  stessa.  Qualora 
l'impresa  sia
       titolare  di  piu' provvedimenti di liquidazione, e' fatto
obbligo
       alla  stessa  di 
procedere  alla fruizione secondo
il loro ordine
       cronologico.
          5.11.  Gli  investimenti  oggetto  della  domanda 
di fruizione
       devono  essere  quelli 
indicati  nella  dichiarazione-domanda  di
       prenotazione  o  essere 
funzionalmente  equivalenti  agli stessi.
       L'equivalenza   
funzionale    dovra'   essere  
attestata   nella
       dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve
essere
       anche  allegata  una perizia giurata, rilasciata da
professionista
       competente  nella  materia, 
iscritto  in  un 
albo  professionale
       legalmente 
riconosciuto  ed  esterno 
alla  struttura  aziendale,
       contenente  le  indicazioni 
minime  di  cui 
all'allegato  7,  in
       mancanza   delle  quali 
non  potranno  essere 
agevolati  i  beni
       sostituiti.
          5.12. 
Sull'originale  di  ogni 
fattura, sia di acconto che di
       saldo, 
riguardante  beni  per i quali e' stata chiesta e ottenuta
       l'agevolazione, 
deve  essere riportata, con
scrittura indelebile,
       anche  mediante  l'utilizzo 
di  un  apposito timbro, la dicitura:
       "Bene 
acquistato  con  il 
concorso  delle  provvidenze 
previste
       dall'art. 1 legge 341/1995 ovvero art. 8 comma 2 legge
266/1997.".
       Ogni  fattura  che, 
a  seguito  di 
controlli  e verifiche, venga
       trovata  sprovvista
di tale dicitura, non sara' considerata valida
       e determinera' la revoca della corrispondente agevolazione.
          5.13.     
Certificazione    
Antimafia:     la     concessione
       dell'agevolazione  e'
disposta con l'adozione del provvedimento di
       liquidazione   e  con 
il  conseguente  rilascio 
del  modello  di
       liquidazione. 
L'atto  concessivo  e' subordinato all'acquisizione
       della 
certificazione  prevista  dalla vigente normativa antimafia
       (DPR 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le
condizioni
       di  legge,  la 
dichiarazione-domanda  di  fruizione 
deve  essere
       corredata dai documenti di cui all'allegato 8.
          Ai  fini di
accelerare le procedure, e' consentito alle imprese
       di  presentare  in via anticipata la documentazione
necessaria per
       il   rilascio   della  
certificazione   antimafia  rispetto 
alla
       presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.
          6. Controlli documentali
          6.1. 
Successivamente  alla  liquidazione dell'agevolazione, il
       Gestore 
concessionario  verifica  se 
la documentazione trasmessa
       trova  piena
rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche
       si concludono, entro 120 giorni dal provvedimento di
liquidazione,
       con   la   comunicazione   scritta  dell'esito  anche 
all'impresa
       interessata.
          6.2.   Nel  caso 
di  carenza  di 
documentazione,  il  Gestore
       concessionario 
chiedera'  all'impresa  beneficiaria le necessarie
       integrazioni, 
assegnando,  a  pena 
di  revoca delle agevolazioni
       concesse,  60  giorni 
per  la  ricezione degli atti. Decorso tale
       termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta
o non
       esauriente,  il  Gestore concessionario provvedera' ad
avviare gli
       adempimenti  del  caso. La richiesta di integrazioni
interrompe, a
       partire  dalla  data di notifica all'interessato, i termini
per la
       conclusione del controllo di cui al precedente punto 6.1.
          7. Ispezioni, revoche e sanzioni.
          7.1.  
L'Amministrazione 
competente,  direttamente  o 
per  il
       tramite  del Gestore
concessionario, provvede ad effettuare visite
       ispettive 
presso  le imprese interessate al
fine di verificare il
       possesso   delle  condizioni 
di  legge.  A 
tal  fine,  l'impresa
       beneficiaria,  
con  la  dichiarazione-domanda  di  fruizione, 
si
       obbliga  e si impegna
a tenere a disposizione dell'Amministrazione
       competente   o   dei  
suoi  incaricati,  in 
originale  tutta  la
       documentazione 
contabile,  tecnica  e 
amministrativa relativa ai
       rapporti  con  fornitori 
e  gli  altri  soggetti richiamati
nelle
       istanze 
presentate,  per  un 
periodo non inferiore a cinque anni
       dalla data del provvedimento di liquidazione.
          7.2.  Le  ispezioni hanno finalita' di accertare la
sussistenza
       delle 
condizioni  per  l'agevolazione  e  possono essere disposte
       dell'Amministrazione 
competente  e/o del Gestore
concessionario a
       discrezione 
oppure  su  campione statistico, nel corso dei cinque
       anni  successivi  al 
provvedimento  di  liquidazione,  al fine di
       verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realta'.
          7.3.   Le   ispezioni,   inoltre,   possono   essere 
espletate
       sistematicamente, 
a  discrezione  dell'Amministrazione competente
       e/o  del  Gestore 
concessionario,  per le
iniziative per le quali
       sussistono  dubbi ed
incertezze in ordine al controllo documentale
       ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di
legge.
          7.4.  Qualora  i 
controlli  documentali,  ovvero 
le ispezioni
    
  dovessero  dare 
esito  negativo,
l'Amministrazione competente, su
       segnalazione 
del  Gestore concessionario,
avvia i procedimenti di
       revoca  delle  agevolazioni  concesse  e  di 
recupero delle somme
       indebitamente  
fruite,   gravate   delle 
rivalutazioni  e  delle
       eventuali sanzioni.
 
B)
NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
   
          B3) - i costi debbono essere espressi in Lire o in Euro
(1 EURO
       =  1.936,27  Lire) 
barrando la relativa casella. Se la scelta non
 
     viene  operata, 
gli  importi si intendono
espressi in Lire. Tutti
       gli  importi  da 
riportare nel prosieguo del modulo devono essere
       indicati  nella  valuta 
prescelta  al  punto B3). I costi inoltre
       debbono  essere  esposti 
al  netto  delle 
imposte,  delle  spese
       notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori e
di beni
       dati in permuta.
          B4)  del  modulo 
"investimenti  fissi"-
da determinare in base
       alla  dimensione
dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione
       dell'unita' 
locale  di  cui al punto A7), all'ammontare dei costi
       agevolabili e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr.
punto
       3  - Misura
dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa
       legge).
          B4)  del  modulo 
"investimenti mobili"- da determinare in base
       alla  dimensione  dell'impresa  di cui al punto A6), all'ammontare
       dei   costi  agevolabili,  sulla  base  della 
piu'  bassa  misura
       percentuale   agevolata   applicabile   al   territorio  regionale
       interessato e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr.
punto
       3  - Misura
dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa
       legge).
          B6)   -   devono  
essere   indicati   gli  
elementi  relativi
       all'investimento, 
per  "Acquisto  diretto";  per "Acquisizione in
       locazione 
finanziaria";  per  "Acquisizione  ai sensi della legge
       1329/65 
(Sabatini)  -  pro-soluto";  per 
"Acquisizione  ai sensi
   
   dell'art. 1523 c.c.".
          N. Progr. - Numero Progressivo del bene/servizio;
          Descrizione 
dell'investimento  -  indicare 
sinteticamente  le
       caratteristiche 
di  ciascun  bene 
o  servizio.  Ciascuna casella
       dovra' contenere la descrizione di un solo bene e/o
servizio.
          Per  i  costi 
afferenti  la  lettera 
f)  del  punto B3) della
       dichiarazione-domanda 
(ammissibili  nella  misura massima del 10%
       del  costo  dei macchinari e impianti relativi di cui alla
lettera
       a)   del   punto 
B3)  della  dichiarazione-domanda),  oltre 
alla
       sintetica 
descrizione  degli  stessi, deve essere indicato il "N.
       Progr." 
corrispondente  al  bene 
cui  tali  costi 
accessori  si
       riferiscono;
 
        Voce  di 
spesa  -  per 
ciascun  bene  o 
servizio indicare la
       corrispondente 
lettera  della "Voce di
spesa" di cui al punto B3)
       della domanda nella quale il bene o servizio e' inserito.
Esempio:
       a)  =  Macchinari 
e impianti, b) =Attrezzature di controllo della
       produzione, etc.
          Modalita'  di  acquisto - nella colonna "Modalita' di
acquisto"
       inserire le sigle AD se l'azienda prevede la realizzazione a
mezzo
       acquisto  
diretto,  LEA  se 
prevede  la  realizzazione  a  mezzo
       locazione 
finanziaria,  SAB  se 
prevede la realizzazione a mezzo
       legge  Sabatini,  art 
1523  se  prevede 
la realizzazione a mezzo
       cambiario.
          La  tabella B6)
del modulo di domanda consente l'inserimento di
       n.  18  beni 
e/o  servizi  ciascuna. 
Qualora  i  beni/servizi da
       elencare 
dovessero  risultare  di 
numero  superiore  agli 
spazi
       predisposti,  la  ditta deve completare l'elencazione,
proseguendo
       la  progressione dei
numeri, utilizzando gli allegati al modulo di
       domanda (Allegato A).
          Se  -  per 
le  esigenze  di 
cui  sopra  - 
dovesse  risultare
       necessario  
aggiungere   piu'  di 
due  allegati,  dovra' 
essere
       applicata  una  marca 
da  bollo sulla terza delle
pagine aggiunte
       (tenendo  comunque
presente che la dichiarazione-domanda, e i suoi
       schemi allegati, deve risultare bollata ogni quattro
facciate).
          Considerato  che
l'impresa deve indicare il numero degli schemi
       aggiunti nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione,
prima
       di  procedere  alla 
bollatura  e'  consigliabile  procedere  agli
       opportuni riscontri.
 
          ELENCO DELLE AGENZIE
DOVE PRESENTARE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
          Legge 341/95 Legge
266/97
    
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | BANCA DI ROMA | C.so Padre Lorenzo, 10 | 
 
|   | ALESSANDRIA | BANCA DI ROMA | Via Pontida, 17 | 
|   | CUNEO | BANCA DI ROMA | C.so Nizza, 30/a | 
|   | IVREA (TO) | BANCA DI ROMA | P.za del Municipio, 19 | 
|   | TORINO | BANCA DI ROMA | Via V. Alfieri, 11 | 
| PIEMONTE | ASTI | BANCA DI ROMA | C.so Vittorio Alfieri, 166 | 
|   | BIELLA | BANCA DI ROMA | Via XX Settembre, 7/a | 
|   | NOVARA | BANCA DI ROMA | Via San Francesco D'Assisi, 8/a | 
|   | VERBANIA | BANCA DI ROMA | Via G. Mameli, 47 -Loc. Intra | 
|   | VERCELLI | BANCA DI ROMA | P.zza P. Pajetta, 9 | 
|   | TORINO | BANCA DI ROMA | Via
  Buenos Aires,114 | 
 
|   | BERGAMO | BANCA DI ROMA | Via G. Camozzi, 11 | 
|   | BRESCIA | BANCA DI ROMA | Via Creta, 28 | 
|   | VARESE | BANCA DI ROMA | Via V. Veneto, 3 | 
|   | MILANO | BANCA DI ROMA | P.za T. Edison, 1 | 
|   | COMO 1 | BANCA DI ROMA | Piazzetta Peretta, 5/6 | 
| LOMBARDIA | CREMONA 1 | BANCA DI ROMA | Piazza Roma, 21 | 
|   | LECCO | BANCA DI ROMA | C.so Carlo Alberto,122/B | 
|   | MANTOVA | BANCA DI ROMA | Via G. Matteotti 1 | 
|   | MILANO 34 | BANCA DI ROMA | Via G. Fara, 20 | 
|   | PAVIA | BANCA DI ROMA | P.zza Emanuele Filiberto, 9 | 
|   | LODI | BANCA DI ROMA | V.le Agnelli, 26 | 
 
|   | BOLZANO | BANCA DI ROMA | V.le Duca d'Aosta, 102 | 
| TRENTINO | MERANO (BZ) | BANCA DI ROMA | P.za della Rena, 18 | 
| ALTO ADIGE | ROVERETO (TN) | BANCA DI ROMA | P.zza A. Leoni,24 | 
|   | TRENTO | BANCA DI ROMA | Via Gazzoletti, 41 (Pal. Giulia) | 
 
|   | ROVIGO | BANCA DI ROMA | C.so del Popolo, 377 | 
|   | TREVISO | BANCA DI ROMA | V.le R. Cadorna, 13 | 
|   | VENEZIA | BANCA DI ROMA | Via Forte Marghera, 101 (Mestre) | 
|   | VICENZA | BANCA DI ROMA | V.le Mazzini, 77 | 
| VENETO | SAN DONA' DI PIAVE | BANCA DI ROMA | Via Ancillotto, 2 | 
|   | BASSANO DEL GRAPPA | BANCA DI ROMA | Via Roma, 83 | 
|   | PADOVA 2 | BANCA DI ROMA | Via G. Matteotti, 15 | 
|   | BELLUNO 2 | BANCA DI ROMA | Via V. Veneto, 184 | 
|   | VERONA 2 | BANCA DI ROMA | C.so Porta Nuova, 60 | 
 
|   | GORIZIA | BANCA DI ROMA | P.za Municipio, snc | 
| FRIULI | MONFALCONE (GO) | BANCA DI ROMA | P.za Cavour, 34 | 
| VENEZIA
  GIULIA | PORDENONE | BANCA DI ROMA | Via G. Mazzini, 11 | 
|   | TRIESTE | BANCA DI ROMA | C.so Italia, 15 | 
 
|   | GENOVA | BANCA DI ROMA | P.za De Ferrari, 3/N | 
| LIGURIA | IMPERIA | BANCA DI ROMA | Via V. Alfieri, 12 | 
|   | LA SPEZIA | BANCA DI ROMA | Via Vittorio Veneto, 95 | 
|   | SAVONA | BANCA DI ROMA | P.za A. Diaz, 52/R | 
 
|   | BOLOGNA | BANCA DI ROMA | Via U. Bassi, 1 | 
|   | FERRARA | BANCA DI ROMA | V.le
  Cavour, 51 | 
|   | FORLI' | BANCA DI ROMA | V.le G. Matteotti, 31 | 
| EMILIA | PARMA | BANCA DI ROMA | Via Cavour, 16 | 
| ROMAGNA | MODENA | BANCA DI ROMA | Via Fabriani, 3 | 
|   | PIACENZA | BANCA DI ROMA | Piazza dei Cavalli, 5 | 
|   | RAVENNA | BANCA DI ROMA | Via A. Mariani, 14 | 
|   | REGGIO EMILIA | BANCA DI ROMA | Via Roma, 5/B | 
|   | RIMINI | BANCA DI ROMA | Piazzetta Castelfidardo,5 | 
 
|   | AREZZO | BANCA DI ROMA | Via Calamandrei, 62 | 
| TOSCANA | FIRENZE | BANCA DI ROMA | Via Vecchietti, 5 | 
|   | LIVORNO | BANCA DI ROMA | Via Cairoli, 69 | 
|   | LUCCA | BANCA DI ROMA | Via Veneto, 5 | 
 
|   | FOLIGNO (PG) | BANCA DI ROMA | C.so Cavour, 16 | 
|   | PERUGIA | BANCA DI ROMA | C.so Vannucci, 78 | 
| UMBRIA | ORVIETO (TR) | BANCA DI ROMA | Via Duomo, 1 | 
|   | TERNI | BANCA DI ROMA | C.so del Popolo, 48 | 
|   | CITTA' DI CASTELLO | BANCA DI ROMA | C.so Vittorio Emanuele 5/C | 
 
|   | ANCONA | BANCA DI ROMA | P.zza Repubblica, 1B-1C-1D | 
| MARCHE | ASCOLI PICENO | BANCA DI ROMA | V.le Indipendenza, 10/A | 
|   | MACERATA | BANCA DI ROMA | Via Gramsci, 18 | 
|   | PESARO | BANCA DI ROMA | Via S. Francesco, 32 | 
 
|   | FROSINONE | BANCA DI ROMA | Via Ponte della Fontana, snc | 
| LAZIO | LATINA | BANCA DI ROMA | Via Isonzo, snc | 
|   | POMEZIA (RM) | BANCA DI ROMA | Piazza San Benedetto, 1 | 
|   | ROMA | BANCA DI ROMA | Via E. D'onofrio, 114 | 
 
|   | CHIETI | BANCA DI ROMA | V.le B. Croce, 140 - Chieti Scalo | 
| ABRUZZO | L'AQUILA | BANCA DI ROMA | P.za D'uomo, 62 | 
|   | PESCARA | BANCA DI ROMA | P.za Unione, 18 | 
|   | SULMONA | BANCA DI ROMA | P.za Vittorio Veneto, 7 | 
|   | TERAMO | BANCA DI ROMA | V.le G. Mazzini, 1/A | 
 
|   | CAMPOBASSO | BANCA DI ROMA | Via F. Crispi, 1/C | 
| MOLISE | ISERNIA | BANCA DI ROMA | Via Farinacci, snc | 
|   | TERMOLI (CB) | BANCA DI ROMA | C.so Umberto I, 45 | 
|   | VENAFRO (IS) | BANCA DI ROMA | C.so Campano, 51 | 
 
|   | BENEVENTO | BANCA DI ROMA | P.za Guerrazzi, 4 | 
| CAMPANIA | CASERTA | BANCA DI ROMA | P.za Luigi Vanvitelli, 24 | 
|   | NAPOLI | BANCA DI ROMA | Via G. Verdi, 31 | 
|   | SALERNO 1 | BANCA DI ROMA | P.za Sedile di Portanuova | 
 
|   | BARI | BANCA DI ROMA | Via Calefati, 80 | 
| PUGLIA | FOGGIA | BANCA DI ROMA | Via U. Giordano, 17 | 
|   | LECCE | BANCA DI ROMA | Via Foscarini, 2 | 
|   | TARANTO | BANCA DI ROMA | P.za Giovanni XXIII, 13 | 
 
|   | MATERA | BANCA MEDITERRANEA | V.le Europa, 2 | 
| BASILICATA | MELFI (PZ) | BANCA MEDITERRANEA | Via Gabriele D'Annunzio,15 | 
|   | POTENZA | BANCA MEDITERRANEA | Via Nazario Sauro snc | 
|   | RIONERO | BANCA MEDITERRANEA | Via Galliano snc | 
          
|   | CATANZARO | BANCA DI ROMA | C.so Mazzini, 155 | 
|   | COSENZA | BANCA DI ROMA | C.so G. Mazzini, 214 | 
| CALABRIA | R. CALABRIA | BANCA DI ROMA | Via degli Arconti, 6 | 
|   | VIBO VALENTIA | BANCA DI ROMA | Via E. Gagliardi, 66 | 
|   | R. CALABRIA | BANCA DI ROMA | Via Sbarre Centrali, 314/a | 
 
|   | CATANIA | BANCA DI ROMA | C.so Sicilia, 64 | 
| SICILIA | NICOSIA (EN) | BANCA DI ROMA | L.go Duomo, 17 | 
|   | PALERMO | BANCA DI ROMA | Via M. Stabile, 245 | 
|   | TRAPANI | BANCA DI ROMA | C.so Italia, 38/A | 
 
|   | CAGLIARI | BANCA DI ROMA | P.za
  P. Jenne, 5 | 
| SARDEGNA | ORISTANO | BANCA DI ROMA | Via G. Carducci, 37 | 
|   | OLBIA (SS) | BANCA DI ROMA | V.le A. Moro, snc | 
|   | SASSARI | BANCA DI ROMA | Via Budapest, 20 |