Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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|
Roma, 11 settembre 2001
CIRCOLARE
N. 131/2001
OGGETTO: FINANZIAMENTI – INCENTIVI AUTOMATICI – APERTURA BANDI
REGIONALI – D.M. 30.5.2001 SU S.O. ALLA G.U. N.197 DEL 25.8.2001.
Con il decreto indicato in oggetto sono stati
fissati i criteri e le modalità di presentazione delle domande per la
concessione degli incentivi automatici
di cui alla legge n.341/95.
Com’è noto, la legge n.341/95 prevede l’erogazione
di contributi a fondo perduto usufruibili sotto forma di crediti d’imposta a
fronte di investimenti in macchinari e impianti. Per il settore dei trasporti,
in base alla delibera Cipe 15 febbraio 2000, sono state ammesse
all’agevolazione le attività di spedizione e di logistica delle merci,
classificate col codice Istat 63. Si fa notare come il codice Istat individui
propriamente l’attività per la quale sono realizzati gli investimenti
agevolabili, e non necessariamente il codice di appartenenza dell’impresa
richiedente (ad esempio un’impresa di autotrasporto classificata col codice
Istat 60250 può rientrare tra i soggetti ammessi ai benefici relativamente ad
investimenti per l’attività di logistica e spedizione). Le agevolazioni non
sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti lo stesso investimento (es.
finanziamenti ex lege n.488/92, crediti d’imposta ex lege n.388/2000, ecc.).
Lo stanziamento per l’anno 2001 previsto dalla
legge in esame, comprensivo del cofinanziamento europeo, è di circa 2.000 miliardi
di lire. L’intensità degli aiuti varia in funzione della localizzazione e della
dimensione dell’impresa richiedente, fermo restando che le grandi imprese
(fatturato annuo superiore a 15 milioni di Euro, numero di dipendenti superiore
a 95) sono ammesse al beneficio solo nel Mezzogiorno e in alcune aree in
declino industriale del Centro Nord (aree ammesse alla deroga comunitaria sugli
aiuti di Stato di cui all’articolo 87.3.c), mentre le piccole e medie imprese,
in virtù della legge n.266/97, sono ammesse agli incentivi automatici su tutto
il territorio nazionale.
Aree
|
Percentuale di finanziamento |
||
|
Grandi imprese |
Medie imprese* |
Piccole imprese** |
Campania – Basilicata – Puglia Sicilia – Sardegna |
35% |
50% |
50% |
Calabria |
50% |
65% |
65% |
Abruzzo – Molise |
20% |
30% |
30% |
Aree del Centro Nord con deroga 87.3.c |
8% |
14% |
18% |
Restante territorio nazionale |
--- |
7,5% |
15% |
* Media impresa di servizi: fatturato fino a 15 milioni di Euro
(oppure totale di bilancio fino a 10,1 milioni di Euro), numero di dipendenti
inferiore a 95, capitale o diritti di voto non detenuti da una grande impresa
per più del 25%.
**
Piccola impresa di servizi: fatturato fino a 2,7 milioni di Euro (oppure totale
di bilancio fino a 1,9 milioni di Euro), numero di dipendenti inferiore a 20,
il capitale o i diritti di voto non detenuti da una media o grande impresa per
più del 25%.
L’apertura
dei bandi per la presentazione delle domande varia da regione a regione (in
base al decreto legislativo sul decentramento amministrativo n.112/1998 la
concessione degli incentivi automatici in precedenza affidata al Mediocredito
Centrale è stata delegata alle regioni); i termini di presentazione delle domande
rimangono aperti fino ad esaurimento delle risorse.
Ad oggi
le regioni che hanno comunicato l’apertura del bando sono le seguenti:
Regioni
|
Data
apertura bando |
Piemonte |
25 luglio 2001 |
Toscana ** |
10 settembre 2001 |
Veneto |
20 settembre 2001 |
Molise |
24 settembre 2001 |
Lombardia ** Lazio ** Valle d’Aosta, Trentino A.A., Friuli V.G., Sicilia, Sardegna |
28 settembre 2001 |
Abruzzo |
1 ottobre 2001 |
** N.B. In queste
regioni l’apertura del bando è limitata alle PMI; il termine di presentazione
delle domande per le grandi imprese decorrerà successivamente.
Investimenti agevolabili – Gli investimenti agevolabili sono quelli
relativi ai macchinari e agli impianti (questi ultimi intesi come attrezzature
interne); per le sole PMI sono inoltre agevolabili, con determinati limiti, gli
acquisti di programmi informatici, nonché i costi per l’acquisizione del
marchio di qualità ecologica e della certificazione di qualità; gli investimenti
devono essere effettuati nell’ambito di un processo di ammodernamento,
ampliamento, ristrutturazione dello stabilimento, oltre ovviamente al caso di
creazione di nuovi stabilimenti; sono comunque esclusi dalle agevolazioni i
veicoli abilitati alla circolazione stradale nonché i mezzi di trasporto
iscritti al pubblico registro; sono inoltre esclusi i macchinari e gli impianti
di tipica pertinenza degli immobili (es. impianti di condizionamento, di
illuminazione, ecc.); ai fini della presentazione della domanda di agevolazione
gli investimenti vengono distinti in investimenti
fissi, intendendo per tali quelli utilizzabili da un’unica unità locale
dell’impresa beneficiaria, ed investimenti
mobili, intendendo per tali quelli per i quali non è previsto l’impianto e
l’utilizzo esclusivo in una sola unità locale dell’impresa.
Presentazione delle domande – Le domande devono essere presentate agli
sportelli abilitati della Banca di Roma, tramite gli appositi modelli
rilasciati dalle banche; le imprese interessate, successivamente
all’ordinazione dei beni oggetto dell’agevolazio-
ne (ovvero
successivamente alla stipula dei contratti nel caso di acquisti in leasing),
devono presentare una prima domanda per la prenotazione delle risorse; la
domanda definitiva di fruizione delle agevolazioni può essere effettuata solo
previa conferma da parte della regione circa la capienza delle risorse; alla
domanda definitiva deve essere allegata la certificazione
antimafia di cui al DPR n.252/98; condizione per l’ottenimento del
beneficio è il completamento dell’investimento proposto entro un termine massimo
di 30 mesi.
Fruizione delle agevolazioni – L’impresa potrà utilizzare il credito
d’imposta compensandolo con le imposte e i tributi che affluiscono sul conto fiscale, comprese quelle dovute in
qualità di sostituto d’imposta; la compensazione non potrà avvenire tramite il modello di versamento unico F24, ma
dovrà essere operata presso il concessionario della riscossione.
Si fa riserva di
fornire l’aggiornamento delle regioni che procederanno all’apertura dei bandi.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.110/2000
|
|
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA –
La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n. 197 del 25-8-2001 - Suppl. Ordinario n.219 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 maggio 2001
Criteri
e modalita' per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
DECRETA
Articolo
1
I criteri e le
modalita' secondo le quali
sono concesse le
agevolazioni in forma
automatica rispettivamente previste
dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 8 agosto
1995, n. 341
nonche'
dall'articolo 8, comma
2, della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono
riportati nell'allegato A al presente decreto.
Articolo
2
I termini per la presentazione delle domande per gli
interventi di
cui all'articolo 1, per investimenti nelle regioni a statuto speciale
e nelle provincie
autonome di Trento e Bolzano, rientranti nella
competenza del Ministero
dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, saranno determinati unitamente alla comunicazione
con la quale si provvedera' alla divulgazione delle decisioni della
Commissione Europea in ordine
alle rettifiche delle aree di cui alle
premesse.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei
Conti per la
registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il Ministro:
LETTA
Registrato alla corte dei conti l'11 luglio 2001-08-25
Registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 307
ALLEGATO A
CRITERI E MODALITA'
PER LE "AGEVOLAZIONI AUTOMATICHE" - LEGGE
341/95 E 266/97
Premesse
L'articolo
1 del decreto legge 23
giugno 1995 n.
244,
convertito
dalla legge 8
agosto 1995 n. 341, con i
successivi
adeguamenti di cui all'articolo 8 - comma 1 - della legge 7
agosto
1997, n. 266,
ha disposto "agevolazioni in forma automatica" in
favore delle imprese operanti nelle aree depresse del
territorio
nazionale,
individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 16, della
legge 22 dicembre 1999, n. 488.
Il comma 2
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.266 ha
esteso la concessione delle agevolazioni in forma automatica
della
legge 341/95 alle piccole e medie imprese dell'intero
territorio
nazionale.
Le
principali modalita' di
applicazione delle due norme hanno
fatto rispettivamente riferimento alla delibera del CIPE n.
259/97
del 18 dicembre
1997 ed al
regolamento di cui al decreto 28
ottobre 1998, n.
446 rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale Serie generale
n. 68 del 23/3/1998 e
n. 299 del
23/12/1998.
Relativamente
alla legge 341/95, con la delibera del CIPE n.
16/2000 del 15
febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n.
104 del 6 maggio 2000, sono state uniformate le
disposizioni
relative ai soggetti beneficiari a quelli previsti
dalla legge 488/92
nonche' sono state
rilasciate delle
precisazioni sulle voci di spesa ammissibili.
A seguito delle
procedure di notifica alla Commissione europea
degli strumenti di
intervento in parola, in data 28 marzo 2001 si
e' registrato il
parere favorevole della
Commissione
condizionatamente
ad una serie
di indicazioni che
rendono
compatibili gli "incentivi automatici" con il
quadro comunitario
autorizzato.
Pertanto,
con il presente documento si intendono riepilogare
gli aspetti che accomunano le normative sopra richiamate e
fornire
le indicazioni aggiornate
per l'applicazione degli strumenti di
intervento.
1. Aree di
applicazione, soggetti beneficiari e settori di
attivita'
Lo strumento 341/95, che si inquadra nella logica degli
aiuti a
finalita' regionale, trova applicazione nelle aree depresse: con
modalita'
differenziate secondo la
localizzazione degli
investimenti e la
dimensione dell'impresa, sono interessate
le
aree previste dalla
mappa degli aiuti
a finalita' regionale
(periodo 2000 -
2006), e riguardano
quelle individuate dalla
Commissione
delle Comunita' europee
come ammissibili agli
interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle
ammesse,
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del
Consiglio del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio
a titolo
degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia'
obiettivo 5b)
e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo
87.3.c
del Trattato, nonche', ferme restando le limitazioni di
cui alla
normativa
comunitaria in materia
di aiuti di Stato, la regione
Abruzzo
(articolo 27, comma 16, della
legge 22 dicembre 1999, n.
488).
Lo strumento 266/97,
inquadrabile nella logica degli aiuti alle
PMI, trova applicazione nell'intero territorio nazionale,
operando
con i massimali
di intervento previsti dalla vigente
normativa
comunitaria
delle PMI nelle
aree non assistite del
territorio
nazionale e gli stessi massimali della 341/95 nelle aree
depresse.
1.1 I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei
settori
delle attivita' estrattive,
manifatturiere, della produzione
e
distribuzione
di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, delle
costruzioni di cui
alle sezioni C,
D, E ed F della
"classificazione
delle attivita' economiche ISTAT
1991", nonche'
le imprese delle telecomunicazioni e delle attivita'
dei servizi
potenzialmente
diretti ad influire positivamente sullo sviluppo
delle predette attivita'
produttive, secondo le
medesime
limitazioni
previste per l'accesso
alle agevolazioni di
cui
all'art.1,
comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (vedi
allegato 1).
Gli investimenti
oggetto di intervento debbono essere finalizzati
all'avvio ovvero alla
prosecuzione di attivita'
ricomprese tra
quelle dei settori agevolabili.
1.2
Nell'allegato n. 2
sono riportati i
divieti e le
limitazioni
derivanti dall'Unione europea riguardanti il sostegno
a taluni settori
delle attivita' industriali ed applicabili a
tutti gli strumenti
di aiuto per
investimenti: le richieste
provenienti
dalle imprese che intendano effettuare investimenti
nell'ambito di detti
settori, ovvero che operano nei comparti ivi
indicati, sono ammesse
alle agevolazioni a condizione che gli
investimenti
oggetto degli interventi
rientrino tra quelli
ammissibili ovvero, per i casi soggetti a notifica
preventiva alla
Commissione
UE, subordinatamente all'acquisizione del parere
favorevole di quest'ultima. In particolare, rimangono valide
tutte
le limitazioni ed
esclusioni definite nell'ambito della normativa
di cui alla
legge 488/92 per i settori
limitati e esclusi, ivi
comprese quelle relative al settore agro-alimentare, fatta
salva
l'esistenza di piani
regionali di sviluppo rurale,
autorizzati
dalla Commissione
Europea, a fronte dei quali sara' verificata la
compatibilita'
delle singole iniziative
da ammettere agli
interventi di cui alla presente normativa.
1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di
impresa, i
parametri da utilizzare
sono riportati nell'allegato 3, tenendo
presente che debbono
essere valutati in base ai criteri in esso
pure indicati. Allo
stesso scopo, per
le imprese delle
Telecomunicazioni
si applicano i parametri
relativi alle imprese
di servizi.
1.4 Non
possono accedere alle
agevolazioni le imprese
sottoposte a
procedure concorsuali, nonche' quelle che si trovano
nelle condizioni di difficolta' ai sensi della Comunicazione
della
commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:
- le societa'
a responsabilita' limitata
qualora abbiano
perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la
perdita di
piu' di un
quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici
mesi ;
- le
societa' a responsabilita' illimitata qualora abbiano
perduto piu' della
meta' dei fondi propri, quali indicati nei
libri della societa'
, e la perdita di piu' di un
quarto sia
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualsiasi
forma di societa'
qualora ricorrano le
condizioni per avviare una procedura concorsuale per
insolvenza.
Sono
altresi' escluse dai benefici le societa' in stato di
liquidazione volontaria.
2. Iniziative e spese ammissibili
2.1. Le iniziative
ammissibili alle agevolazioni sono quelle
relative alla creazione di un nuovo stabilimento,
all'ampliamento,
all'ammodernamento,
alla ristrutturazione, alla
riconversione,
alla
riattivazione ed alla
delocalizzazione degli impianti
produttivi. Gli investimenti oggetto di tali
iniziative sono
quelli utilizzati
nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.
Gli investimenti si distinguono in:
* investimenti fissi;
* investimenti mobili.
Devono
intendersi
"fissi" gli investimenti per i quali la
collocazione e l'utilizzo
esclusivo riguardano un'unita' locale
dell'impresa beneficiaria; devono intendersi
"mobili" quelli per i
quali non siano
previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una
unita' locale dell'impresa beneficiaria.
In analogia a quanto anche previsto dalla normativa di
cui alla
legge 488/92, gli
investimenti "mobili" sono ammissibili alle
agevolazioni condizionatamente all'esclusivo utilizzo degli
stessi
nelle aree ammissibili di un'unica regione. Per gli
investimenti
"mobili"
l'importo delle agevolazioni e' determinato in relazione
alla dimensione dell'impresa, sulla base dell'aliquota minima
prevista per le aree ammissibili della regione medesima.
Sono
comunque esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati
alla circolazione
stradale, nonche' i mezzi di trasporto iscritti
al pubblico registro.
2.2. Le spese
ammissibili per le
suddette iniziative sono
quelle sostenute per l'acquisizione di:
a) macchinari ed impianti;
b) attrezzature
di controllo della produzione;
c) unita' e
sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
d) programmi per
elaboratore e servizi
di consulenza per
l'informatica e le telecomunicazioni;
e1) servizi finalizzati
all'adesione di un sistema di gestione
ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del
marchio
di qualita' ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO
NAZIONALE);
e2) servizi finalizzati all'acquisizione
del sistema di
qualificazione
del processo produttivo dell'impresa, secondo le
normative UNI EN ISO 9000;
f) opere murarie
di installazione dei
macchinari e degli
impianti,
oneri per l'imballaggio, trasporto, montaggio e
collaudo, oneri
doganali, materiale di consumo e gli accessori di
prima dotazione.
2.3. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del
punto
2.2 devono possedere il requisito della "nuova
fabbricazione".
2.4. Non sono
ammessi alle agevolazioni gli investimenti che
riguardano aspetti
legati alla gestione corrente ovvero alla mera
sostituzione di beni
gia' detenuti dall'impresa per le sue
finalita'
produttive; le spese
sono ammissibili solo
se
determinano un cambiamento
fondamentale del prodotto ovvero del
processo di produzione.
2.5. Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto
2.2 sono
considerati
ammissibili solo se
effettuati da piccole e medie
imprese e se forniti, sulla base di appositi dettagliati
contratti
nei quali risulti
la finalizzazione delle
acquisizioni alle
attivita'
agevolate del committente, dai seguenti soggetti
indicati nella delibera CIPE del 18.12.1997:
a) imprese o societa', anche sotto forma cooperativa
iscritte
al registro delle imprese;
b) enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;
c) professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente
riconosciuto.
Gli
investimenti costituiti dall'acquisto di pacchetti di
programmi per elaboratore
immessi in commercio
in copie "per
tiratura" per i quali
cioe' non vengono
fornite apposite
specifiche di rispondenza
tecnica sulla base
delle quali il
prodotto viene realizzato od adeguato, possono essere
riconosciuti
a fronte di
ordini e conferme d'ordine ovvero
contratti con le
stesse
formalita' dei beni
di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 2.2.
Le spese relative
all'acquisizione di servizi di
consulenza
[lettera d), e1),
e2) del punto
2.2] non sono riconosciute
ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico e
se sono
iscritte
nell'attivo dello stato
patrimoniale come immobilizzi
immateriali.
2.6. Gli
investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) del punto
2.2 sono considerati ammissibili solo se effettuati
da piccole e
medie imprese e
sono riconosciuti, anche
indipendentemente
dall'effettuazione
di altri investimenti
produttivi. L'ammontare
di tali investimenti ritenuto ammissibile ai
benefici non puo'
superare il 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle
attivita'
produttive
dell'impresa richiedente (intendendosi per fatturato
utile, quello corrispondente alla voce A1 del Conto Economico
relativo all'ultimo
bilancio chiuso e approvato, redatto secondo
le vigenti norme del codice civile); l'agevolazione
corrispondente
a tali investimenti, calcolata come indicato al
successivo punto
3.1, non puo' in ogni caso superare i seguenti massimali:
* 200 milioni di lire per la registrazione EMAS, per il
marchio
ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui
prodotti;
* 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli
standard
ISO 14001;
* 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli
standard
UNI EN ISO 9000.
Per
il riconoscimento di
tali prestazioni e' necessario che
esse vengano effettuate
sulla base di dettagliati contratti dai
quali deve risultare
la natura delle
prestazioni e la loro
relazione con le
iniziative di miglioramento ambientale di
prodotto e di processo messe in atto dall'impresa
beneficiaria. E'
fatto obbligo all'impresa beneficiaria di trattenere ed
esibire in
caso di richiesta da parte dell'Amministrazione
competente o del
Gestore concessionario le certificazioni effettivamente
rilasciate
e sussistenti all'atto
della richiesta di
fruizione delle
agevolazioni.
2.7. Gli investimenti di cui alla lettera f) del punto
2.2 sono
considerati
ammissibili nel limite
massimo del 10% del costo
complessivo del singolo macchinario o impianto (voce di
spesa a)
cui si
riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed
agli impianti agevolati
deve esplicitamente risultare
dalla
fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima
dotazione
ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime
per la
messa in marcia del macchinario od impianto.
Si precisa che
gli accessori, ivi compresi gli
stampi, sono
ammissibili
nella loro situazione di prima
dotazione se coesiste
nella stessa dichiarazione-domanda il
relativo macchinario -
impianto cui si riferiscono.
2.8. Sono esclusi
dalle agevolazioni i
macchinari e gli
impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i
sistemi di
ventilazione ed
areazione, di riscaldamento e di condizionamento,
di illuminazione, di
distribuzione generale della forza motrice e
dei fluidi tecnici
nonche' degli impianti di sorveglianza fatto
salvo il caso
per quelle realizzazioni la cui necessita' sia
giustificata
dalla specificita' del
processo produttivo per il
quale gli
investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non
aventi
autonoma funzionalita', finalizzata
alla modifica di
macchinari
esistenti, e' ammissibile
a condizione che
gli
interventi attuati determinino un incremento netto della
capacita'
produttiva
degli impianti/macchinari stessi,
ovvero che dette
parti siano classificabili tra quelle di cui alla
lettera b) del
punto 2.2.
2.9. Le spese
sono ammissibili al netto delle imposte, delle
spese notarili, degli
interessi passivi ed oneri
accessori non
compresi tra quelli di cui alla lettera f) del punto 2.2.
2.10. Non e'
ammesso a riconoscimento, ai fini
dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in
permuta.
2.11. I beni possono essere acquisiti:
* mediante acquisto diretto;
* ai sensi
dell'art. 1523 del
codice civile (vendita con
riserva di proprieta);
* ai sensi
della legge 28
novembre 1965, n. 1329 (legge
Sabatini - operazioni
di sconto, effettuate
da istituto di
credito, di effetti
cambiari derivanti esclusivamente
dall'acquisto
di nuove macchine destinate al ciclo produttivo),
nella forma del
"pro-soluto", purche' non vi sia richiesta di
contributi in conto interessi;
* tramite operazioni di locazione finanziaria non
agevolata.
2.12. Per le
iniziative da realizzare con il sistema della
locazione finanziaria non sono ammesse spese relative
all'acquisto
da parte della
societa' di leasing di beni che
fossero gia' di
proprieta'
dell'impresa beneficiaria delle
agevolazioni all'atto
della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
2.13. Non possono
formare oggetto di
agevolazione costi
relativi ai beni
e servizi autofatturati dall'impresa
beneficiaria.
2.14. E' fatto
obbligo all'impresa di non alienare, cedere o
distrarre per il
periodo di cinque
anni, dalla data
della
dichiarazione
per la fruizione, gli investimenti , "fissi" e
"mobili"
ai sensi del
precedente punto 2.1,
oggetto di
agevolazione.
Relativamente agli investimenti "fissi", tenuto
conto dei vincoli
di cui sopra, l'impresa puo'
provvedere
all'installazione
od all'utilizzazione dei
medesimi in altra
unita' locale della
stessa impresa beneficiaria, a condizione che
detta unita'
produttiva sia collocata in area con identico o piu'
favorevole
trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva
comunicazione,
con raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Gestore
concessionario. Qualora nei
successivi 30 giorni dal
ricevimento di detta
comunicazione, all'impresa non
pervengano
indicazioni contrarie, si intende accordato l'assenso alla
diversa
localizzazione
del bene agevolato.
La condizione relativa al
trattamento
agevolativo delle aree
deve sussistere al momento
della dichiarazione-domanda di
prenotazione. Nel caso
in cui
l'unita'
produttiva interessata alla
variazione sia collocata in
area con miglior
trattamento agevolativo, l'Amministrazione
competente non da'
luogo alla rideterminazione in aumento delle
agevolazioni concesse.
2.15. I beni
agevolati non possono
essere oggetto di
nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali,
regionali o
comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.
Pertanto, in presenza
di atti concessivi di altre agevolazioni,
non risulta
possibile presentare la domanda di prenotazione delle
risorse ai sensi della legge 341/95 e 266/97 per i medesimi
beni.
2.16. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei
requisiti
dichiarati
sussistenti alla data
di sottoscrizione della
dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse. Tale
data non
potra'
risultare antecedente di
oltre 30 giorni
quella di
spedizione o di consegna, a pena di decadenza.
3. Misura dell'agevolazione
3.1. Fermo
restando quanto previsto al punto 2.1 relativamente
agli
investimenti mobili, la
misura dell'agevolazione e'
determinata in
rapporto al costo agevolabile dei beni, in funzione
delle dimensioni
dell'impresa richiedente nonche' dell'ubicazione
dell'unita'
locale in cui
e' effettuata l'installazione e
l'utilizzazione
dei beni oggetto
dell'agevolazione, secondo le
seguenti misure percentuali:
TABELLA 1: Legge n.
341/95 e successive modifiche di cui al comma
1 dell'articolo 8 della legge n. 266/97
=====================================================================
Aree
|Grandi imprese|Medie imprese|Piccole imprese
=====================================================================
87.3.a) Calabria | 50%
| 65% |
65%
---------------------------------------------------------------------
87.3.a) | 35%
| 50% |
50%
---------------------------------------------------------------------
87.3.c) Abruzzo e Molise|
20% | 30%
| 30%
---------------------------------------------------------------------
87.3.c) | 8% | 14%
| 18%
---------------------------------------------------------------------
Ob. 2 - "phasing
out" - | | |
non 87.3.c) | - | 7,5%
| 15%
TABELLA 2: Legge n. 266/97 - comma 2 dell'articolo 8
=====================================================================
Aree
|Medie imprese |Piccole imprese
=====================================================================
87.3.a) Calabria
| 65% |
65%
87.3.a)
| 50% | 50%
87.3.c) Abruzzo e Molise
| 30% |
30%
87.3.c) |
14% | 18%
Ob. 2 - "phasing
out" - non 87.3.c) | 7,5%
| 15%
Altre aree del territorio nazionale
| 7,5% |
15%
L'acquisizione dei servizi di cui alle lettere d), e1),
e2) del
comma 2.2, e'
agevolata secondo le misure
percentuali indicate
nella
precedente tabella 2, riferita al comma 2 dell'articolo 8
della legge n. 266/97, e comunque non oltre i relativi
massimali
indicati al punto 2.6.
Inoltre, in rispetto degli orientamenti comunitari in
materia
degli aiuti di
Stato per il settore agricolo,
per quest'ultimo
settore, gli aiuti concedibili per servizi di cui alle
lettere d),
e1), e2) del
comma 2.2 non possono comunque superare l'aliquota
massima del 50%.
3.2. Nell'arco di
12 mesi dalla prima dichiarazione-domanda di
prenotazione delle risorse,
per ciascuna unita'
locale, gli
investimenti
"fissi" ai sensi del
punto 2.1, considerati ai fini
del calcolo dell'agevolazione, non possono superare il limite
massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di investimenti
"mobili",
il predetto limite
di cumulo e'
riferito al totale
degli
investimenti di tale natura nell'ambito del territorio di
un'unica
regione.
4. Modalita' e procedure per la prenotazione delle
agevolazioni
4.1. La
dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse
(allegato 4 per investimenti "fissi" e 5 per
"mobili") deve essere
presentata
successivamente alla stipula dei contratti, che, nel
caso delle acquisizioni dirette possono prendere anche forma di
ordine e relativa
conferma d'ordine; i contratti (ovvero ordini e
conferme
d'ordine) devono risultare
non antecedenti di oltre 6
mesi alla data
di presentazione della
dichiarazione-domanda di
prenotazione e, comunque, non antecedenti al 29 marzo 2001,
giorno
successivo a quello di autorizzazione da parte della
Commissione
europea del regime
d'aiuto. Con riferimento alle diverse forme di
acquisizione
indicate al punto 2.11, i contratti o in alternativa
gli
ordini/conferme d'ordine devono
essere condizionati, anche
attraverso
idonea alternativa documentazione, al positivo esito
della dichiarazione-domanda di prenotazione. Indipendentemente
dal
momento del contratto, non possono essere
ammessi alle
agevolazioni
quei beni/servizi che,
a qualsiasi titolo, siano
stati anche parzialmente realizzati o parzialmente acquistati e
comunque gia' posseduti
in data antecedente
ai termini sopra
richiamati. In sede
di domanda di
fruizione e' consentito
all'impresa di richiedere
le agevolazioni tenuto
conto delle
intervenute
modifiche delle modalita' di
acquisto. In tali casi,
al fine di
consentire la verifica del possesso dei requisiti,
unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei beni,
deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle
modalita'
di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione.
4.2. Il Gestore concessionario rendera' disponibili,
attraverso
appositi canali distributivi (ivi inclusa la rete
internet), i
moduli
prestampati che permetteranno la piu' veloce ed organica
trattazione dei dati, anche attraverso la raccolta degli
stessi su
supporto informatico.
4.3. Gli "investimenti mobili", a pena di esclusione, devono
essere oggetto di specifica istanza di agevolazioni, separata
da
quella concernente
gli eventuali altri investimenti da utilizzare
stabilmente in un'unica
sede operativa dell'impresa. A tal
riguardo, deve
essere utilizzata esclusivamente la modulistica di
cui all'allegato n.
5. Con la domanda di prenotazione e fruizione
delle
agevolazioni, l'impresa sottoscrive, tra l'altro, uno
specifico
impegno a tenere costantemente aggiornato un registro
dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni mobili
per i
quali e' previsto l'intervento.
4.4. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione
sostitutiva
di atto di
notorieta', dal legale
rappresentante, ovvero
procuratore
speciale, dell'impresa e dal
Presidente del Collegio
Sindacale o, in
mancanza del Collegio Sindacale, da un revisore
contabile
iscritto al relativo
registro. Essa, riportando
sinteticamente tutte le informazioni necessarie
all'individuazione
e
classificazione del beneficiario, dell'unita' locale
interessata, della natura e dei costi delle voci di
investimento e
delle eventuali altre
agevolazioni richieste, ma
non ancora
concesse, per i medesimi beni, attesta il possesso dei
requisiti e
della
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni,
impegnando i soggetti
relativamente alle
responsabilita' civili e penali conseguenti ( Art. 38 D.P.R.
n.445
del 28/12/2000 ).
4.5. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
su "investimenti fissi" deve:
a) essere riferita ad una sola unita' locale;
b) essere inoltrata agli uffici del Gestore
Concessionario:
* mediante consegna
diretta, nel qual
caso il Gestore
rilascera' ricevuta contenente la data di ricezione;
ovvero
* per raccomandata con avviso di ricevimento;
c) essere datata
non anteriormente a trenta giorni rispetto al
giorno di spedizione o di consegna.
4.6. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle
risorse
su
"investimenti mobili" oltre ad osservare le prescrizioni delle
lettere b) e c) di cui sopra deve essere riferita ad
impresa che
abbia, alla data
della domanda di prenotazione, almeno una sede
operativa nelle aree del territorio regionale interessato.
4.7. Entro trenta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
previa verifica da
parte del Gestore della regolarita'
formale
della stessa e della disponibilita' delle risorse, e'
effettuata
la
prenotazione delle agevolazioni, sulla base dell'ordine
cronologico di arrivo, della quale e' data comunicazione
scritta
all'impresa interessata.
4.8. Per quanto
riguarda le dichiarazioni-domanda presentate
per le unita'
locali nelle quali l'attivita' esercitata rientra
tra quelle elencate
nell'allegato n. 2,
e che devono essere
notificate alla
Commissione europea, si provvede ad effettuare la
prenotazione
con riserva. Tale riserva e'
sciolta solo a seguito
delle
determinazioni favorevoli adottate
in merito dalla
Commissione medesima.
4.9. Le imprese
operanti in settori soggetti a particolari
limitazioni e divieti derivanti dagli orientamenti
comunitari in
materia di aiuti
di stato sono ammesse alla
prenotazione delle
risorse
condizionatamente alla positiva
valutazione di
ammissibilita'
per la quale, con la
domanda, si obbligano a
fornire tutti gli elementi ritenuti necessari. In
particolare, per
il settore della
trasformazione dei prodotti
agricoli, la
prenotazione e'
disposta condizionatamente alla valutazione della
provata
redditivita' delle imprese richiedenti sulla base di un
esame delle loro prospettive, attraverso l'analisi del
bilancio,
per le societa'
di capitali, ovvero
della dichiarazione dei
redditi, per i
restanti soggetti, relativi
agli ultimi due
esercizi
nonche' del conto
economico previsionale relativo
all'esercizio
successivo a quello previsto di ultimazione degli
investimenti per cui sono richieste le agevolazioni Solo a
seguito
di tale positivo
esito la condizione
sospensiva per la
prenotazione delle
risorse sara' sciolta.
Tale valutazione
inoltre, prende in
esame gli aspetti
legati al possesso dei
requisiti minimi in
materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali.
4.10. Possono
essere presentate piu' dichiarazione-domanda per
la stessa unita'
locale purche' per investimenti diversi. Ai fini
delle
limitazioni per cumulo,
e' verificato l'ammontare degli
investimenti ammessi a prenotazione nei 12 mesi precedenti
la data
di presentazione di ogni dichiarazione-domanda.
4.11. Sono motivi
di esclusione dalla
prenotazione delle
agevolazioni:
a)
l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente
agli elementi di
cui agli allegati
4 ovvero 5 nonche' alle
dichiarazioni
sul possesso dei
requisiti prescritti e
degli
impegni
conseguenti ovvero la
non conformita' degli elementi
risultanti dalla dichiarazione-domanda;
b) l'utilizzo di
modulistica non conforme a quella distribuita
dal Gestore;
c) la spedizione
o la consegna della dichiarazione-domanda
oltre 30 giorni dopo la sua sottoscrizione.
5. Modalita' e procedure per la fruizione delle
agevolazioni
5.1. Nel limite
massimo di 30 mesi dalla data di ricezione
della
dichiarazione-domanda di prenotazione, gli investimenti
devono essere totalmente realizzati (ad esempio: data di
ricezione
10 maggio 2002,
data ultima per
il completamento degli
investimenti 10 novembre
2004). In base alla natura dei beni ed
alla modalita' di acquisizione, si considerano realizzati:
a) beni materiali: quando sono interamente
consegnati,
installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni:
quando siano "consegnati" -
condizione che deve risultare da
apposito
verbale di consegna riferito al
contratto - fatturati e
pagati. Il verbale
di consegna deve
fare riferimento a
documentazione
tecnica sufficiente a comprovare la natura delle
prestazioni,
l'inerenza con l'attivita'
esercitata ed il loro
sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli
programmi
per elaboratore "per
tiratura". Le certificazioni devono essere
rilasciate e sussistenti alla data di
presentazione della
dichiarazione-domanda di fruizione.
Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente
che:
1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di
acquisizione ai
sensi dell'art. 1523 del codice civile, il pagamento deve
essere
completo a copertura dell'intero importo fatturato e
dell'IVA;
2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione
finanziaria,
e' sufficiente che l'ammontare dei canoni pagati nei 30
mesi sia
non inferiore:
I. all'agevolazione effettivamente spettante;
II. al 30
per cento del
costo dei beni, risultante dalle
fatture
quietanzate intestate alle
societa' di locazione
finanziaria: ai fini del calcolo, e' assunto il valore
complessivo
del canone, al netto dell'IVA;
3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla
legge
28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), e' sufficiente
che:
I. siano stati
emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a
copertura totale delle fornitura;
II. il fornitore
si sia dichiarato soddisfatto del pagamento
effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
III. siano stati
pagati effetti dall'acquirente in misura
almeno pari al
30 per cento del costo dei beni ed in misura non
inferiore all'agevolazione effettivamente spettante.
Per la
quantificazione in lire italiane dei pagamenti relativi
all'acquisto
di beni in
valuta estera, si
considera il
controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e piu'
precisamente:
* per i
beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello
riportato sulla "bolletta doganale
d'importazione";
* per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello
risultante
dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di
consegna del
bene indicato espressamente sulla "fattura
integrata" ai sensi del
decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.
Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.
5.2. In sede
di presentazione della dichiarazione-domanda di
fruizione il soggetto beneficiario deve indicare la
modalita' di
acquisizione
dei beni/servizi fermo
restando l'obbligo per il
richiedente di rispettare le modalita' e procedure di cui al
punto
5.1.
5.3. Per garantire
che gli investimenti ammissibili siano
economicamente
redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del
beneficiario
destinato al loro finanziamento deve corrispondere
almeno al 25%, esente da qualsiasi aiuto, come
definito al punto
4.2 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale (98/C 74/06) pubblicati nella GUCE n. C74 del 10
marzo
1998.
5.4. La dichiarazione-domanda per
la fruizione, deve essere
presentata in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al
Gestore
concessionario,
secondo le medesime modalita' indicate al punto
4.5 e 4.6,
non anteriormente alla
comunicazione di avvenuta
prenotazione
delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data
fissata per l'ultimazione degli investimenti.
5.5. La
dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta
e sottoscritta, con
modalita' del tutto
analoghe a quelle di
prenotazione,
secondo gli schemi
obbligatori riportati
rispettivamente
negli allegati 4 e 5.
Anche per la fase di
fruizione, il Gestore concessionario rendera' disponibili i
moduli
per consentire una
agevole e spedita
trattazione delle
informazioni.
5.6. Alla dichiarazione-domanda di
fruizione deve essere
allegata la documentazione riportata nell'allegato 6,
che verra'
esaminata,
successivamente alla
liquidazione della agevolazione,
al fine di
verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati
dall'impresa.
5.7. Previa verifica
del Gestore concessionario, circa la
regolarita'
formale e della
compatibilita' della
dichiarazione-domanda
di fruizione con quanto dichiarato all'atto
della prenotazione,
tenuto conto della certificazione "antimafia"
(per la quale nel seguito si forniscono dettagliate
istruzioni),
e' disposta la
liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione
nel limite delle
risorse prenotate. Eventuali
variazioni in
aumento del costo
complessivo dei beni
per i quali e' stata
prenotata
l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai
fini della
liquidazione, che verra' comunque commisurata al costo
effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.
5.8. La
comunicazione relativa all'emissione del provvedimento
di liquidazione all'impresa
beneficiaria viene effettuata nei
tempi piu' rapidi
possibili, entro 30
giorni dalla ricezione
dell'istanza,
fatti salvi i
casi in cui occorre acquisire la
documentazione antimafia o l'approvazione dell'intervento da
parte
della
Commissione europea. In
tali casi si
provvede alla
comunicazione dell'accoglimento condizionato.
5.9. La comunicazione, che reca i
dati identificativi
dell'impresa
beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione
liquidata, e' corredata di un modulo in duplice esemplare
per la
registrazione,
a cura del
concessionario del servizio
di
riscossione dei tributi,
dell'importo dell'agevolazione fruita.
L'impresa,
quindi, utilizzera' la suddetta comunicazione per il
pagamento, presso il
concessionario competente per territorio del
servizio di riscossione dei tributi, delle imposte ed
altri oneri
in
compensazione attraverso il
modello F24. Nei
casi di
comunicazione
condizionata, il predetto
modulo e' trasmesso
soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.
5.10.
L'agevolazione puo' essere
utilizzata in una o piu'
soluzioni, a decorrere
dal trentesimo giorno
successivo alla
ricezione della
citata comunicazione, entro il termine massimo di
cinque anni dalla
data di ricezione
del provvedimento di
liquidazione
dell'agevolazione stessa. Qualora
l'impresa sia
titolare di piu' provvedimenti di liquidazione, e' fatto
obbligo
alla stessa di
procedere alla fruizione secondo
il loro ordine
cronologico.
5.11. Gli investimenti oggetto della domanda
di fruizione
devono essere quelli
indicati nella dichiarazione-domanda di
prenotazione o essere
funzionalmente equivalenti agli stessi.
L'equivalenza
funzionale dovra' essere
attestata nella
dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve
essere
anche allegata una perizia giurata, rilasciata da
professionista
competente nella materia,
iscritto in un
albo professionale
legalmente
riconosciuto ed esterno
alla struttura aziendale,
contenente le indicazioni
minime di cui
all'allegato 7, in
mancanza delle quali
non potranno essere
agevolati i beni
sostituiti.
5.12.
Sull'originale di ogni
fattura, sia di acconto che di
saldo,
riguardante beni per i quali e' stata chiesta e ottenuta
l'agevolazione,
deve essere riportata, con
scrittura indelebile,
anche mediante l'utilizzo
di un apposito timbro, la dicitura:
"Bene
acquistato con il
concorso delle provvidenze
previste
dall'art. 1 legge 341/1995 ovvero art. 8 comma 2 legge
266/1997.".
Ogni fattura che,
a seguito di
controlli e verifiche, venga
trovata sprovvista
di tale dicitura, non sara' considerata valida
e determinera' la revoca della corrispondente agevolazione.
5.13.
Certificazione
Antimafia: la concessione
dell'agevolazione e'
disposta con l'adozione del provvedimento di
liquidazione e con
il conseguente rilascio
del modello di
liquidazione.
L'atto concessivo e' subordinato all'acquisizione
della
certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia
(DPR 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le
condizioni
di legge, la
dichiarazione-domanda di fruizione
deve essere
corredata dai documenti di cui all'allegato 8.
Ai fini di
accelerare le procedure, e' consentito alle imprese
di presentare in via anticipata la documentazione
necessaria per
il rilascio della
certificazione antimafia rispetto
alla
presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.
6. Controlli documentali
6.1.
Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il
Gestore
concessionario verifica se
la documentazione trasmessa
trova piena
rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche
si concludono, entro 120 giorni dal provvedimento di
liquidazione,
con la comunicazione scritta dell'esito anche
all'impresa
interessata.
6.2. Nel caso
di carenza di
documentazione, il Gestore
concessionario
chiedera' all'impresa beneficiaria le necessarie
integrazioni,
assegnando, a pena
di revoca delle agevolazioni
concesse, 60 giorni
per la ricezione degli atti. Decorso tale
termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta
o non
esauriente, il Gestore concessionario provvedera' ad
avviare gli
adempimenti del caso. La richiesta di integrazioni
interrompe, a
partire dalla data di notifica all'interessato, i termini
per la
conclusione del controllo di cui al precedente punto 6.1.
7. Ispezioni, revoche e sanzioni.
7.1.
L'Amministrazione
competente, direttamente o
per il
tramite del Gestore
concessionario, provvede ad effettuare visite
ispettive
presso le imprese interessate al
fine di verificare il
possesso delle condizioni
di legge. A
tal fine, l'impresa
beneficiaria,
con la dichiarazione-domanda di fruizione,
si
obbliga e si impegna
a tenere a disposizione dell'Amministrazione
competente o dei
suoi incaricati, in
originale tutta la
documentazione
contabile, tecnica e
amministrativa relativa ai
rapporti con fornitori
e gli altri soggetti richiamati
nelle
istanze
presentate, per un
periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del provvedimento di liquidazione.
7.2. Le ispezioni hanno finalita' di accertare la
sussistenza
delle
condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte
dell'Amministrazione
competente e/o del Gestore
concessionario a
discrezione
oppure su campione statistico, nel corso dei cinque
anni successivi al
provvedimento di liquidazione, al fine di
verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realta'.
7.3. Le ispezioni, inoltre, possono essere
espletate
sistematicamente,
a discrezione dell'Amministrazione competente
e/o del Gestore
concessionario, per le
iniziative per le quali
sussistono dubbi ed
incertezze in ordine al controllo documentale
ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di
legge.
7.4. Qualora i
controlli documentali, ovvero
le ispezioni
dovessero dare
esito negativo,
l'Amministrazione competente, su
segnalazione
del Gestore concessionario,
avvia i procedimenti di
revoca delle agevolazioni concesse e di
recupero delle somme
indebitamente
fruite, gravate delle
rivalutazioni e delle
eventuali sanzioni.
B)
NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
B3) - i costi debbono essere espressi in Lire o in Euro
(1 EURO
= 1.936,27 Lire)
barrando la relativa casella. Se la scelta non
viene operata,
gli importi si intendono
espressi in Lire. Tutti
gli importi da
riportare nel prosieguo del modulo devono essere
indicati nella valuta
prescelta al punto B3). I costi inoltre
debbono essere esposti
al netto delle
imposte, delle spese
notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori e
di beni
dati in permuta.
B4) del modulo
"investimenti fissi"-
da determinare in base
alla dimensione
dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione
dell'unita'
locale di cui al punto A7), all'ammontare dei costi
agevolabili e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr.
punto
3 - Misura
dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa
legge).
B4) del modulo
"investimenti mobili"- da determinare in base
alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), all'ammontare
dei costi agevolabili, sulla base della
piu' bassa misura
percentuale agevolata applicabile al territorio regionale
interessato e tenuto conto delle eventuali limitazioni (cfr.
punto
3 - Misura
dell'agevolazione - circolare attuativa della relativa
legge).
B6) - devono
essere indicati gli
elementi relativi
all'investimento,
per "Acquisto diretto"; per "Acquisizione in
locazione
finanziaria"; per "Acquisizione ai sensi della legge
1329/65
(Sabatini) - pro-soluto"; per
"Acquisizione ai sensi
dell'art. 1523 c.c.".
N. Progr. - Numero Progressivo del bene/servizio;
Descrizione
dell'investimento - indicare
sinteticamente le
caratteristiche
di ciascun bene
o servizio. Ciascuna casella
dovra' contenere la descrizione di un solo bene e/o
servizio.
Per i costi
afferenti la lettera
f) del punto B3) della
dichiarazione-domanda
(ammissibili nella misura massima del 10%
del costo dei macchinari e impianti relativi di cui alla
lettera
a) del punto
B3) della dichiarazione-domanda), oltre
alla
sintetica
descrizione degli stessi, deve essere indicato il "N.
Progr."
corrispondente al bene
cui tali costi
accessori si
riferiscono;
Voce di
spesa - per
ciascun bene o
servizio indicare la
corrispondente
lettera della "Voce di
spesa" di cui al punto B3)
della domanda nella quale il bene o servizio e' inserito.
Esempio:
a) = Macchinari
e impianti, b) =Attrezzature di controllo della
produzione, etc.
Modalita' di acquisto - nella colonna "Modalita' di
acquisto"
inserire le sigle AD se l'azienda prevede la realizzazione a
mezzo
acquisto
diretto, LEA se
prevede la realizzazione a mezzo
locazione
finanziaria, SAB se
prevede la realizzazione a mezzo
legge Sabatini, art
1523 se prevede
la realizzazione a mezzo
cambiario.
La tabella B6)
del modulo di domanda consente l'inserimento di
n. 18 beni
e/o servizi ciascuna.
Qualora i beni/servizi da
elencare
dovessero risultare di
numero superiore agli
spazi
predisposti, la ditta deve completare l'elencazione,
proseguendo
la progressione dei
numeri, utilizzando gli allegati al modulo di
domanda (Allegato A).
Se - per
le esigenze di
cui sopra -
dovesse risultare
necessario
aggiungere piu' di
due allegati, dovra'
essere
applicata una marca
da bollo sulla terza delle
pagine aggiunte
(tenendo comunque
presente che la dichiarazione-domanda, e i suoi
schemi allegati, deve risultare bollata ogni quattro
facciate).
Considerato che
l'impresa deve indicare il numero degli schemi
aggiunti nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione,
prima
di procedere alla
bollatura e' consigliabile procedere agli
opportuni riscontri.
ELENCO DELLE AGENZIE
DOVE PRESENTARE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
Legge 341/95 Legge
266/97
VALLE D'AOSTA |
AOSTA |
BANCA DI ROMA |
C.so Padre Lorenzo, 10 |
|
ALESSANDRIA |
BANCA DI ROMA |
Via Pontida, 17 |
|
CUNEO |
BANCA DI ROMA |
C.so Nizza, 30/a |
|
IVREA (TO) |
BANCA DI ROMA |
P.za del Municipio, 19 |
|
TORINO |
BANCA DI ROMA |
Via V. Alfieri, 11 |
PIEMONTE |
ASTI |
BANCA DI ROMA |
C.so Vittorio Alfieri, 166 |
|
BIELLA |
BANCA DI ROMA |
Via XX Settembre, 7/a |
|
NOVARA |
BANCA DI ROMA |
Via San Francesco D'Assisi, 8/a |
|
VERBANIA |
BANCA DI ROMA |
Via G. Mameli, 47 -Loc. Intra |
|
VERCELLI |
BANCA DI ROMA |
P.zza P. Pajetta, 9 |
|
TORINO |
BANCA DI ROMA |
Via
Buenos Aires,114 |
|
BERGAMO |
BANCA DI ROMA |
Via G. Camozzi, 11 |
|
BRESCIA |
BANCA DI ROMA |
Via Creta, 28 |
|
VARESE |
BANCA DI ROMA |
Via V. Veneto, 3 |
|
MILANO |
BANCA DI ROMA |
P.za T. Edison, 1 |
|
COMO 1 |
BANCA DI ROMA |
Piazzetta Peretta, 5/6 |
LOMBARDIA |
CREMONA 1 |
BANCA DI ROMA |
Piazza Roma, 21 |
|
LECCO |
BANCA DI ROMA |
C.so Carlo Alberto,122/B |
|
MANTOVA |
BANCA DI ROMA |
Via G. Matteotti 1 |
|
MILANO 34 |
BANCA DI ROMA |
Via G. Fara, 20 |
|
PAVIA |
BANCA DI ROMA |
P.zza Emanuele Filiberto, 9 |
|
LODI |
BANCA DI ROMA |
V.le Agnelli, 26 |
|
BOLZANO |
BANCA DI ROMA |
V.le Duca d'Aosta, 102 |
TRENTINO |
MERANO (BZ) |
BANCA DI ROMA |
P.za della Rena, 18 |
ALTO ADIGE |
ROVERETO (TN) |
BANCA DI ROMA |
P.zza A. Leoni,24 |
|
TRENTO |
BANCA DI ROMA |
Via Gazzoletti, 41 (Pal. Giulia) |
|
ROVIGO |
BANCA DI ROMA |
C.so del Popolo, 377 |
|
TREVISO |
BANCA DI ROMA |
V.le R. Cadorna, 13 |
|
VENEZIA |
BANCA DI ROMA |
Via Forte Marghera, 101 (Mestre) |
|
VICENZA |
BANCA DI ROMA |
V.le Mazzini, 77 |
VENETO |
SAN DONA' DI PIAVE |
BANCA DI ROMA |
Via Ancillotto, 2 |
|
BASSANO DEL GRAPPA |
BANCA DI ROMA |
Via Roma, 83 |
|
PADOVA 2 |
BANCA DI ROMA |
Via G. Matteotti, 15 |
|
BELLUNO 2 |
BANCA DI ROMA |
Via V. Veneto, 184 |
|
VERONA 2 |
BANCA DI ROMA |
C.so Porta Nuova, 60 |
|
GORIZIA |
BANCA DI ROMA |
P.za Municipio, snc |
FRIULI |
MONFALCONE (GO) |
BANCA DI ROMA |
P.za Cavour, 34 |
VENEZIA
GIULIA |
PORDENONE |
BANCA DI ROMA |
Via G. Mazzini, 11 |
|
TRIESTE |
BANCA DI ROMA |
C.so Italia, 15 |
|
GENOVA |
BANCA DI ROMA |
P.za De Ferrari, 3/N |
LIGURIA |
IMPERIA |
BANCA DI ROMA |
Via V. Alfieri, 12 |
|
LA SPEZIA |
BANCA DI ROMA |
Via Vittorio Veneto, 95 |
|
SAVONA |
BANCA DI ROMA |
P.za A. Diaz, 52/R |
|
BOLOGNA |
BANCA DI ROMA |
Via U. Bassi, 1 |
|
FERRARA |
BANCA DI ROMA |
V.le
Cavour, 51 |
|
FORLI' |
BANCA DI ROMA |
V.le G. Matteotti, 31 |
EMILIA |
PARMA |
BANCA DI ROMA |
Via Cavour, 16 |
ROMAGNA |
MODENA |
BANCA DI ROMA |
Via Fabriani, 3 |
|
PIACENZA |
BANCA DI ROMA |
Piazza dei Cavalli, 5 |
|
RAVENNA |
BANCA DI ROMA |
Via A. Mariani, 14 |
|
REGGIO EMILIA |
BANCA DI ROMA |
Via Roma, 5/B |
|
RIMINI |
BANCA DI ROMA |
Piazzetta Castelfidardo,5 |
|
AREZZO |
BANCA DI ROMA |
Via Calamandrei, 62 |
TOSCANA |
FIRENZE |
BANCA DI ROMA |
Via Vecchietti, 5 |
|
LIVORNO |
BANCA DI ROMA |
Via Cairoli, 69 |
|
LUCCA |
BANCA DI ROMA |
Via Veneto, 5 |
|
FOLIGNO (PG) |
BANCA DI ROMA |
C.so Cavour, 16 |
|
PERUGIA |
BANCA DI ROMA |
C.so Vannucci, 78 |
UMBRIA |
ORVIETO (TR) |
BANCA DI ROMA |
Via Duomo, 1 |
|
TERNI |
BANCA DI ROMA |
C.so del Popolo, 48 |
|
CITTA' DI CASTELLO |
BANCA DI ROMA |
C.so Vittorio Emanuele 5/C |
|
ANCONA |
BANCA DI ROMA |
P.zza Repubblica, 1B-1C-1D |
MARCHE |
ASCOLI PICENO |
BANCA DI ROMA |
V.le Indipendenza, 10/A |
|
MACERATA |
BANCA DI ROMA |
Via Gramsci, 18 |
|
PESARO |
BANCA DI ROMA |
Via S. Francesco, 32 |
|
FROSINONE |
BANCA DI ROMA |
Via Ponte della Fontana, snc |
LAZIO |
LATINA |
BANCA DI ROMA |
Via Isonzo, snc |
|
POMEZIA (RM) |
BANCA DI ROMA |
Piazza San Benedetto, 1 |
|
ROMA |
BANCA DI ROMA |
Via E. D'onofrio, 114 |
|
CHIETI |
BANCA DI ROMA |
V.le B. Croce, 140 - Chieti Scalo |
ABRUZZO |
L'AQUILA |
BANCA DI ROMA |
P.za D'uomo, 62 |
|
PESCARA |
BANCA DI ROMA |
P.za Unione, 18 |
|
SULMONA |
BANCA DI ROMA |
P.za Vittorio Veneto, 7 |
|
TERAMO |
BANCA DI ROMA |
V.le G. Mazzini, 1/A |
|
CAMPOBASSO |
BANCA DI ROMA |
Via F. Crispi, 1/C |
MOLISE |
ISERNIA |
BANCA DI ROMA |
Via Farinacci, snc |
|
TERMOLI (CB) |
BANCA DI ROMA |
C.so Umberto I, 45 |
|
VENAFRO (IS) |
BANCA DI ROMA |
C.so Campano, 51 |
|
BENEVENTO |
BANCA DI ROMA |
P.za Guerrazzi, 4 |
CAMPANIA |
CASERTA |
BANCA DI ROMA |
P.za Luigi Vanvitelli, 24 |
|
NAPOLI |
BANCA DI ROMA |
Via G. Verdi, 31 |
|
SALERNO 1 |
BANCA DI ROMA |
P.za Sedile di Portanuova |
|
BARI |
BANCA DI ROMA |
Via Calefati, 80 |
PUGLIA |
FOGGIA |
BANCA DI ROMA |
Via U. Giordano, 17 |
|
LECCE |
BANCA DI ROMA |
Via Foscarini, 2 |
|
TARANTO |
BANCA DI ROMA |
P.za Giovanni XXIII, 13 |
|
MATERA |
BANCA MEDITERRANEA |
V.le Europa, 2 |
BASILICATA |
MELFI (PZ) |
BANCA MEDITERRANEA |
Via Gabriele D'Annunzio,15 |
|
POTENZA |
BANCA MEDITERRANEA |
Via Nazario Sauro snc |
|
RIONERO |
BANCA MEDITERRANEA |
Via Galliano snc |
|
CATANZARO |
BANCA DI ROMA |
C.so Mazzini, 155 |
|
COSENZA |
BANCA DI ROMA |
C.so G. Mazzini, 214 |
CALABRIA |
R. CALABRIA |
BANCA DI ROMA |
Via degli Arconti, 6 |
|
VIBO VALENTIA |
BANCA DI ROMA |
Via E. Gagliardi, 66 |
|
R. CALABRIA |
BANCA DI ROMA |
Via Sbarre Centrali, 314/a |
|
CATANIA |
BANCA DI ROMA |
C.so Sicilia, 64 |
SICILIA |
NICOSIA (EN) |
BANCA DI ROMA |
L.go Duomo, 17 |
|
PALERMO |
BANCA DI ROMA |
Via M. Stabile, 245 |
|
TRAPANI |
BANCA DI ROMA |
C.so Italia, 38/A |
|
CAGLIARI |
BANCA DI ROMA |
P.za
P. Jenne, 5 |
SARDEGNA |
ORISTANO |
BANCA DI ROMA |
Via G. Carducci, 37 |
|
OLBIA (SS) |
BANCA DI ROMA |
V.le A. Moro, snc |
|
SASSARI |
BANCA DI ROMA |
Via Budapest, 20 |