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Roma, 13 settembre 2001
 
CIRCOLARE N. 132/2001
OGGETTO: CAMERE DI COMMERCIO –
DIRITTI ANNUALI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO – D.M. 18.7.2001 SU
G.U. N.210 DEL 10.9.2001.
 
Come preannunciato, è stato riaperto fino al 31 ottobre 2001 il
termine per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio
per l’iscrizione al Registro Imprese, mediante maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse.
 
Com’è noto, da quest’anno il versamento del diritto annuale alle
Camere di Commercio avviene tramite il modello
fiscale F24 e l’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti fiscali
o previdenziali; la scadenza di versamento del diritto annuale coincide col
termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (quest’anno 20
giugno, ovvero 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).
 
Si rammenta che la misura del diritto varia in funzione dell’ammontare del fatturato, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2001; quest’anno l’importo da versare non deve comunque superare di oltre il 6% l’importo versato nel 2000.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.104 e
  86/2001       | 
|   | Allegato uno | 
|   | D/d | 
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G.U. n. 210 del 10-9-2001
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 18 luglio 2001
Differimento dei termini di versamento del diritto annuale
dovuto dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                               di concerto con                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE          Vista la legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il    riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed    agricoltura;      Visto  l'art.  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, comma 3,    cosi'  come  sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.    488,   il  quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria,  del    commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,    del  bilancio  e della programmazione economica determina ed aggiorna    la  misura  del  diritto  annuale  dovuto  ad  ogni singola camera di    commercio  da  parte  di  ciascuna  impresa  iscritta  o annotata nel    registro  di  cui  all'art.  8  della legge n. 580/1993, da applicare    secondo  le  modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi    gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli    dovuti  in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore    della  citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi    dei  diritti  dovuti  in  misura  fissa.  Con  lo stesso decreto sono    altresi'  determinati gli importi del diritto applicabili alle unita'    locali;      Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in    conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della    legge  n.  580/1993  come  sostituito  dall'art.  17  della  legge n.    488/1999;      Visto  il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993    come  sostituito  dall'art.  17  della  legge  n.  488/1999  il quale    stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere    di  commercio  si  sopperisce  mediante  diritti annuali fissi per le    imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle    imprese  e  mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato    dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;      Visto  in  particolare  il  comma 4, lettera d), dell'art. 18 della    legge  n.  580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n.    488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della    norma  l'importo  del  diritto  annuale  non  potra'  comunque essere    superiore  del  20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla    normativa  vigente  alla data di entrata in vigore della stessa legge    n. 488/1999;      Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,    n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione    dell'art.  8  della  legge  n. 580/1993, in materia di istituzione di    registro delle imprese;      Visto   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica    14 dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme    in materia di registro delle imprese;      Visto  il  decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e'    stata  determinata la misura degli importi del diritto annuale dovuto    per l'anno 2001;      Visto  in  particolare  l'art.  6  del  predetto  decreto  il quale    stabilisce  che  il diritto annuale e' versato in unica soluzione con    le  modalita'  previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio    1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo    acconto delle imposte sui redditi;      Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30    aprile  2001 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - allegato    n.  1) emanato in forza della delega di cui all'art. 12, comma 5, del    decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  nella  parte  in cui    stabilisce  i termini di presentazione ed il versamento relativi alle    imposte;      Tenuto conto delle oggettive difficolta' insorte per le imprese con    l'introduzione  dell'uso  del  modello unificato F24 per effettuare i    versamenti  del  diritto annuale, anche a causa della novita' di tale    metodo di versamento;      Ritenuto pertanto necessario differire il termine per il versamento    del  diritto  annuale,  con  la maggiorazione dello 0,40% a titolo di    interesse corrispettivo, prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1    del   citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri    30 aprile 2001;      Sentite  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,    artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di    categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;                                   Decreta:                               Articolo unico      Il  termine di versamento del diritto annuale dovuto alle camere di    commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la    maggiorazione  dello  0,40%,  a  titolo  di  interesse corrispettivo,    prevista  al  punto  b)  del  comma  1  dell'art.  1  del decreto del    Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 2001, e' differito    dal 20 luglio al 31 ottobre 2001.      Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.        Roma, 18 luglio 2001                                                     Il Ministro                                               delle attività produttive                                                       Marzano             Il Ministro    dell'economia e delle finanze             Tremonti        Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2001        Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive      Registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 16