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Roma, 19 settembre 2001

 

CIRCOLARE N.134/2001

OGGETTO: TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE – CONSULENTE PER LA SICUREZZA – PROROGA DEI CERTIFICATI PROVVISORI – NOTA MINISTERIALE PROT.N.1899/C3 DEL 17.9.2001.

 

Com’è noto, i certificati provvisori di consulente per la sicurezza ADR, rilasciati a suo tempo ai titolari e ai dipendenti delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, risultano in scadenza alla data del 18 settembre 2001. In base alla vigente normativa, i possessori dei predetti certificati avrebbero dovuto conseguire i certificati definitivi superando un apposito esame (art.7 d.lgvo n.40/2000).

 

Con la nota indicata in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti, preso atto che alcune commissioni d’esame non hanno potuto convocare tutti i richiedenti in tempo utile e che pertanto alcune imprese si trovano inadempienti per cause non dipendenti dalla loro volontà, ha disposto una proroga di validità dei certificati provvisori.

 

In particolare coloro che si sono prenotati per l’esame entro il prescritto termine del 18 marzo scorso, ma a tutt’oggi non siano stati convocati (ovvero coloro che abbiano già superato l’esame ma non abbiano ancora ricevuto il certificato definitivo), debbono presentare domanda di proroga in carta semplice all’Ufficio provinciale MCTC sede della commissione d’esame, esibendo il certificato provvisorio e una sua fotocopia; l’ufficio provvederà a prorogare la scadenza del certificato fino al quarantesimo giorno successivo alla data di convocazione dell’esame.

 

La nota ministeriale precisa che sono esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, essendo già stati convocati per l’esame, non l’abbiano superato, ovvero non si siano presentati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 101/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

UNITA’ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 1899/C3 del 17.9.2001

 

INDIRIZZI OMESSI …

 

Oggetto: Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Com’è noto, l’articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari del certificato provvisorio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d’esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo nell’intendimento di fornire alle commissioni d’esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati provvisori.

Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha tuttavia impedito ad alcune commissioni, malgrado l’enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.

Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.

I richiedenti convocati per una seduta d’esame successiva al 18 settembre 2001 possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all’Ufficio provinciale sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda d’esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.

L’ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l’esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio – apponendo in calce allo stesso la dicitura “ Rinnovato fino al ….”, nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo – fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d’esame, per tener conto dei termini fissati dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.

Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l’esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.

Sono esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l’esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l’esame con esito negativo.

 

                                                                    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                                                        (Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)