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Roma,
19 settembre 2001
CIRCOLARE
N.134/2001
OGGETTO:
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE – CONSULENTE PER LA SICUREZZA – PROROGA DEI CERTIFICATI PROVVISORI – NOTA MINISTERIALE PROT.N.1899/C3 DEL 17.9.2001.
Com’è
noto, i certificati provvisori di consulente per la sicurezza ADR, rilasciati a
suo tempo ai titolari e ai dipendenti delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, risultano in scadenza alla data del 18 settembre
2001. In base alla vigente normativa, i possessori dei predetti certificati avrebbero
dovuto conseguire i certificati definitivi superando un apposito
esame (art.7 d.lgvo n.40/2000).
Con la nota indicata in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti, preso atto
che alcune commissioni d’esame non hanno potuto convocare tutti i richiedenti
in tempo utile e che pertanto alcune imprese si trovano inadempienti per cause
non dipendenti dalla loro volontà, ha disposto una proroga di validità dei
certificati provvisori.
In
particolare coloro che si sono prenotati per l’esame entro il prescritto termine
del 18 marzo scorso, ma a tutt’oggi non siano stati convocati (ovvero coloro che abbiano
già superato l’esame ma non abbiano ancora ricevuto il certificato definitivo),
debbono presentare domanda di proroga in carta semplice all’Ufficio provinciale
MCTC sede della commissione d’esame, esibendo il certificato provvisorio e una
sua fotocopia; l’ufficio provvederà a prorogare la scadenza del certificato
fino al quarantesimo giorno successivo alla data di convocazione dell’esame.
La
nota ministeriale precisa che sono esclusi dalla
possibilità di ottenere la proroga coloro che, essendo già stati convocati per
l’esame, non l’abbiano superato, ovvero non si siano presentati.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 101/2000
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA’
DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
Prot.
n. 1899/C3 del 17.9.2001
INDIRIZZI OMESSI …
Oggetto:
Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Com’è
noto, l’articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
giugno 2000, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari
del certificato provvisorio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 4
febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d’esame per il conseguimento
del certificato di formazione professionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto
legislativo nell’intendimento di fornire alle commissioni d’esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di
competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati
provvisori.
Il
notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha
tuttavia impedito ad alcune commissioni, malgrado
l’enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.
Ad
evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria
volontà, possano trovarsi in condizioni di
inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.
I
richiedenti convocati per una seduta d’esame successiva al 18 settembre 2001
possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all’Ufficio provinciale
sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda d’esame, esibendo il
certificato provvisorio ed una sua fotocopia.
L’ufficio,
dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18
marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l’esame in una data
antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare
il certificato provvisorio – apponendo in calce allo stesso la dicitura “
Rinnovato fino al ….”, nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario
che ha provveduto al rinnovo – fino al quarantesimo giorno successivo a quello
di inizio della sessione d’esame, per tener conto dei termini fissati dall’art.
2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.
Analoga
procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l’esame con esito
favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato
definitivo prima della data di scadenza del certificato
provvisorio.
Sono esclusi dalla possibilità di
ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l’esame in una data
antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o
abbiano sostenuto l’esame con esito negativo.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria
Fabretti Longo)