Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 25 settembre 2001
CIRCOLARE
N. 136/2001
OGGETTO:
LAVORO – CCNL DIRIGENTI – RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA – ACCORDO DEL
20/9/2001.
Il 20 settembre è stata rinnovata
la parte economica del CCNL dirigenti scaduta il 31 dicembre 2000 (la parte
normativa scadrà il 31 dicembre 2002).
Aumenti – Rifacendosi allo schema già utilizzato
per il rinnovo del 6 giugno 1997, il nuovo accordo non prevede per il biennio
2001/2002 aumenti in cifra fissa uguali per tutti, bensì aumenti differenziati
da calcolarsi in percentuale sulle retribuzioni individuali di fatto.
In particolare:
· per retribuzione di fatto si intende
quella costituita da:
a)minimo contrattuale mensile;
b)eventuale importo ex scatti di anzianità;
c) eventuale importo ex elemento di
maggiorazione;
d)superminimi corrisposti ad personam;
e)altri elementi derivanti dalla
contrattazione aziendale o individuale aventi carattere continuativo e non
occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazione
agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale
strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
aziendali;
· con decorrenza dall’1 gennaio 2001 dovrà
essere riconosciuto un aumento pari al 2,5% della retribuzione lorda relativa
al mese di dicembre 2000; l’importo che ne deriverà potrà essere assorbito fino
a concorrenza da somme concesse dalle aziende nel periodo 1 gennaio - 30
settembre 2001 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri
aumenti contrattuali o per le quali sia stato espressamente stabilito
l’assorbimento all’atto della concessione;
· gli arretrati per il 2001 (10 mensilità
compresa la quattordicesima) dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre;
· dall’1 gennaio 2002 dovrà essere
riconosciuto un ulteriore aumento pari al 2,5% della retribuzione lorda
relativa al mese di dicembre 2001;
· gli aumenti di cui sopra andranno
corrisposti a titolo di superminimo in quanto non incidono sul minimo
contrattuale mensile che pertanto rimane fermo a lire 4.286.000 (2.213,53 euro)
per i dirigenti assunti dall’ 1 settembre 1997 e a lire 5.381.000 (2.779,05
euro) per i dirigenti assunti precedentemente a tale data;
· ai dirigenti assunti nel corso del 2001
dovrà essere corrisposto unicamente l’aumento previsto per il 2002.
Fondo Mario
Negri - La retribuzione
convenzionale annua su cui calcolare i contributi al Fondo Mario Negri è
stata elevata a lire 109.214.000 (56.404,32 euro ) per il 2001 e a lire
114.674.700 (59.224,54 euro) per il 2002. Conseguentemente i nuovi importi annui
dei contributi sono pari a:
2001 |
2002 |
azienda |
12.668.860 (6.542,92 euro) |
13.302.560 (6.870,20 euro) |
dirigente |
1.092.140 (564,04 euro) |
1.146.760 (592,25 euro) |
Per il versamento degli arretrati
bisognerà attendere le istruzioni del Fondo.
Si rammenta che gli aumenti di cui
sopra (pari al 5% per ciascuno degli anni 2001 e 2002) sono stati stabiliti in
applicazione del piano approvato dal Ministero del Lavoro per la trasformazione
del Fondo dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione,
così come imposto dal decreto legislativo n.124/93 sulla previdenza integrativa.
Euro - È stato convenuto che la conversione
delle retribuzioni dalla lira all’euro dovrà essere effettuata adottando
l’arrotondamento al centesimo di euro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.36/2000
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Allegato uno |
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M/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
L’anno
2001, il giorno 20 del mese di settembre in Milano
tra
la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica -
CONFETRA
e
la FENDAC
- Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del
Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e
di previdenza ed assistenza integrative del CCNL 23 dicembre 1999 per i
dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle
aziende di servizi logistici e di trasporto combinato
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
1. Il minimo
contrattuale mensile è confermato in lire 4.286.000
(quattromilioniduecentoottantaseimila) lorde, corrispondenti a 2213,53 €, per i
dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997, ed in lire 5.381.000
(cinquemilionitrecentoottantunomila) lorde, corrispondenti a 2779,05 €, per i
dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Fermi restando
i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi
nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione
mensile di fatto[1] un aumento
in percentuale da calcolarsi come segue:
§
2,5 % della retribuzione lorda mensile relativa al
mese di dicembre 2000, per la determinazione dell'aumento retributivo con
decorrenza dal 1° gennaio 2001;
§
2,5 % della retribuzione lorda mensile relativa al
mese di dicembre 2001, per la determinazione dell'aumento retributivo con
decorrenza dal 1° gennaio 2002.
2. L’aumento
mensile di cui al comma precedente, con riferimento all’anno 2001, potrà essere
assorbito fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a
partire dal 1° gennaio 2001 sino al 30 settembre 2001, esclusivamente a titolo
di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o
delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della
concessione.
3. Ai dirigenti
assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 verrà
corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2002.
4. Per i dirigenti
in servizio al momento della stipula del presente contratto, le competenze
arretrate e/o conguagli spettanti, dovranno essere corrisposti entro il 31
ottobre del 2001.
Chiarimento a verbale
Le parti convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli effetti di
cui all’art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle
seguenti voci:
a) minimo
contrattuale mensile;
b) eventuale
importo ex scatti di anzianità;
c) eventuale
importo ex elemento di maggiorazione;
d) superminimi
corrisposti ad personam;
e) altri elementi
derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere
continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di
produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a
carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi aziendali.
Art. 3 -
Previdenza integrativa (Fondo “Mario Negri”)
La
retribuzione convenzionale annua di cui all’art. 24, comma 2 del ccnl 23
dicembre 1999 è elevata a L. 109.214.000 (56.404,32 €.) a partire dal 1°
gennaio 2001 ed a L.114.674.700 (59.224,54 €.) a partire dal 1° gennaio 2002.
Art. 4 -
Adeguamento all'Euro
Le parti
concordano che la conversione dalla Lira all'Euro delle retribuzioni dei
dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto dovrà
essere effettuata adottando un arrotondamento al centesimo di Euro.
Art. 5 - Decorrenza e durata
Il
presente accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse
decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.
Successivamente
a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del ccnl 23
dicembre 1999.
f.to CONFETRA |
f.to FENDAC |
Cfr.
“Chiarimento a verbale” annesso all’art. 1 del presente accordo.