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Roma, 12 ottobre 2001
CIRCOLARE N. 138/2001
OGGETTO:
ATTIVITA’ CONFEDERALE – COMMERCIO ELETTRONICO – PROTOCOLLO CONFETRA/FEDERCOMIN DELL’
8/10/2001.
Per
promuovere congiuntamente iniziative finalizzate allo sviluppo del commercio
elettronico la Confetra ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa con la
Federcomin (Federazione delle imprese delle comunicazioni e
dell’informatica).
L’intesa prevede la realizzazione di iniziative comuni verso imprese e
consumatori per incentivare la diffusione dell’e-business, come studi e
ricerche, azioni di sensibilizzazione verso la pubblica amministrazione e
l’opinione pubblica, promozione di regole di comportamento, procedure e
modalità di consegna uniformi.
L’iniziativa
verrà pubblicizzata nei prossimi giorni a Roma nel corso di una conferenza
stampa organizzata dalla Federcomin per presentare il “Progetto Fiducia”,
codice di comportamento a tutela degli utilizzatori del commercio elettronico.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Allegati due
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M7n |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
La Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
(CONFETRA)
E
La Federazione delle
Imprese di telecomunicazioni, informatica
(FEDERCOMIN)
PREMESSO CHE
·
La CONFETRA rappresenta a
livello politico, economico, sociale e sindacale le categorie imprenditoriali
operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del
deposito delle merci
·
La FEDERCOMIN è la
federazione nazionale di settore di Confindustria che rappresenta le
associazioni e le aziende di telecomunicazioni, radiotelevisione ed informatica
·
La FEDERCOMIN ha tra i
suoi compiti statutari:
q
Favorire e promuovere il
progresso del settore rappresentato nell’interesse generale del sistema
economico-produttivo nazionale, curando la rappresentanza, la tutela e
l’assistenza degli interessi dei propri soci per tutti i problemi tecnico
economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano.
q
Rappresentare, nei
limiti dello statuto in vigore, i propri soci nei rapporti con tutti gli
interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche
avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune
finalità di progresso e sviluppo.
·
La CONFETRA ha tra i
suoi compiti statutari:
q
Stipulare accordi di
carattere generale interessanti tutti i settori rappresentati.
q
Promuovere ogni
iniziativa, in modo diretto o indiretto, per favorire il progresso del settore.
·
Lo sviluppo del
commercio elettronico in tutte le sue varie forme (Business-to-Business e
Business-to-consumer) rappresenta uno degli elementi vitali per l’economia e
per la stessa indipendenza economica commerciale del nostro Paese nei confronti
dei mercati esteri più avanzati e aggressivi.
·
Il ritardo nella diffusione
del commercio elettronico in Italia, rispetto al contesto europeo e nord
americano, è dovuto innanzitutto a fattori culturali, abitudinari e di
diffidenza rispetto alle nuove tecnologie rappresentate dal mondo internet.
·
E’ necessario affrontare
tali problematiche in un’ ottica di collaborazione tra tutti gli attori che
sono coinvolti in operazioni di vendita o di acquisto in rete; rafforzando la
fiducia dell’acquirente per quello che riguarda i comportamenti e le modalità
con cui un’azienda offre il prodotto in rete, le garanzie e le sicurezze del
pagamento e la certezza di ricevere quanto acquistato nei tempi concordati.
·
La FEDERCOMIN ha ideato
ed avviato il “Progetto Fiducia Federcomin”, una iniziativa nata per
incoraggiare e promuovere lo sviluppo del commercio elettronico al fine di
consentire ai consumatori ed alle imprese di cogliere le nuove e molteplici
occasioni presenti in rete.
·
Si ritiene opportuno
avviare una collaborazione tra le parti con lo scopo di mettere in atto iniziative
e proposte per favorire ed incrementare la diffusione del commercio elettronico
in Italia in coerenza con il “Progetto Fiducia Federcomin”.
Tra le parti si conviene e si stipula
quanto segue:
1)
avviare iniziative
comuni verso imprese e consumatori per promuovere e favorire la diffusione
dell’ e-business;
2)
realizzare un costante
scambio di informazioni sugli aspetti relativi all’e-business. In tale contesto
eventuali iniziative promosse, informazioni, documentazioni e dati acquisiti
dalle due Federazioni verranno messe reciprocamente a disposizione per favorire
l’aggiornamento tecnico, normativo e di conoscenza del mercato;
3)
promuovere e realizzare
congiuntamente studi e ricerche nel settore dell’e-business;
4)
svolgere ogni opportuna azione
per sensibilizzare, sulle tematiche relative all’e-business, le imprese, la
Pubblica Amministrazione, i mezzi di informazione e l’opinione pubblica;
5)
favorire l’adozione di
regole di comportamento, procedure, modalità di consegna e di servizio particolarmente
idonee all’e-business, in linea con il “Progetto Fiducia Federcomin”;
6)
nell’ambito della
collaborazione, CONFETRA e FEDERCOMIN si impegnano a curare la comunicazione
verso l’esterno per quanto riguarda le attività svolte in comune.
7)
inserire reciprocamente,
all’interno dei siti web istituzionali di CONFETRA e del “Progetto Fiducia
Federcomin”, link e riferimenti ipertestuali agli stessi;
8)
favorire la diffusione
dell’iniziativa del “Progetto Fiducia Federcomin” alle associazioni ed alle
aziende rappresentate da CONFETRA;
9)
costituire un gruppo di
lavoro con l’obiettivo di valutare e stabilire le modalità operative per
l’esecuzione del presente protocollo d’intesa;
10)
il presente Protocollo
d’Intesa avrà la durata di 2 anni.
Roma, 8 ottobre 2001
f.to Il Presidente Della
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della
Logistica |
f.to Il Presidente Della
Federazione delle Imprese di
telecomunicazioni,
informatica e radiotelevisione |
PER L’E-COMMERCE
CODICE DI COMPORTAMENTO
1.1. La
adesione al Codice di comportamento significa accettarne le regole
Il mercato deve avere la certezza che
le imprese aderenti che espongono il Marchio Fiducia accettano e si impegnano a
rispettare il codice. La volontaria adesione dell’impresa le da il diritto ed
il dovere di indicare il Marchio fiducia nei Siti che usa per la sua attività
con link al Sito Federcomin Progetto Fiducia contenente il testo del codice.
1.2. Il
codice si applica al commercio elettronico
Comprende tutte le attività, comunicazioni
ed accordi svolti elettronicamente che hanno come scopo diretto o indiretto un
affare, ad eccezione di quelli esplicitamente e chiaramente esclusi in modo da
essere noti a tutti i soggetti interessati.
1.3. Il
codice riguarda le relazioni con il cliente
L’impresa si impegna a prendere in
considerazione le domande e i problemi dell’acquirente riguardanti la fornitura
di beni o di servizi, e ad avviare attività per risolverli in tempi ragionevoli
(una / due settimane), fornendo sollecitamente eventuali conferme od
informazioni aggiuntive.
1.4. Il
rispetto del codice è obbligatorio
Il Comitato dei Garanti interverrà su
ogni contestazione riferita a non rispetto delle regole del Codice, svolgendo
una istruttoria, esprimendo al riguardo un parere e comminando sanzioni in caso
di mancato rispetto del Codice, secondo quanto stabilito in appresso al punto
6.5.
2.1. Il
codice impegna a dare informazioni chiare e corrette
L’impresa si impegna a che tutte le informazioni
da essa originate e fornite sull’organizzazione, i servizi, i prodotti e i
prezzi relativi alle attività di commercio elettronico siano veritiere,
corrette ed aggiornate nel tempo e ne assume la responsabilità.
2.2. Il
codice impegna a riconoscere la validità delle comunicazioni elettroniche
La informazione elettronica ha piena
validità anche in assenza di copia cartacea, così come un’offerta o un ordine
elettronico. L’impresa si impegna a non disconoscere tale validità anche in una
eventuale fase giudiziaria.
2.3. Il
codice impegna a riconoscere la firma elettronica
L’impresa si impegna a riconoscere e
ad accettare le regole della firma elettronica come stabilito dalla legge, e a
comunicare la forma, lo standard e la tecnologia utilizzate.
2.4. Il
codice presume l’affidabilità dei sistemi
L’impresa assicura che le attività di
commercio elettronico sono integrate nella organizzazione in modo da poter
onorare gli impegni che ne derivano. Assicura altresì che i sistemi informativi
che supportano il commercio elettronico sono adeguati, efficienti e in linea
con gli standards comuni.
3. L’impresa
si obbliga ad eseguire l’ordine con la massima diligenza, informando
tempestivamente il cliente di ogni eventuale contrattempo che influisca
sull’adempimento.
4. Il
codice impegna l’impresa a indicare con chiarezza e semplicità:
Denominazione, struttura, indirizzo
completo, dati di registrazione, partita IVA.
Indirizzi e-mail/telefoni dei centri
di assistenza e di risoluzione problemi.
Informazioni riguardanti
certificazioni di qualità e/o speciali autorizzazioni.
Caratteristiche e descrizione (anche
con foto) dei prodotti e servizi offerti.
Durata del contratto e sua scadenza.
Prezzi, con o senza tasse, e loro
validità temporale.
Possibilità, modalità di esercizio e
termini di modifica, conferma, revoca, o annullamento.
Servizi post-vendita e loro costo.
Modalità di fatturazione e relativi
tempi.
modalità di pagamento e sistemi di
sicurezza adottati.
Modalità di consegna e di inizio
garanzia.
Validità e applicabilità della
garanzia.
Modalità per la gestione dei Resi,
tempi, costi e rimborsi.
Ordini di pagamento collegati alla
fine del termine per i Resi.
Legislazione da applicare in caso di
controversia.
Centro di risoluzione extragiudiziale
di controversie.
Comunicazioni commerciali chiaramente
identificate come originali.
Cessazione di invio di comunicazioni
commerciali se indesiderate.
5.1. Il
codice impegna al rispetto della privacy
Ferme restando le norme legali sul diritto
alla privacy l’impresa riconosce che la gestione della privacy, sia personale
sia dell’affare, è parte essenziale delle relazioni di affari e quindi le
politiche relative vanno rese pubbliche in modo chiaro. I dati personali sono
dati confidenziali e vanno utilizati solo se l’affare lo richieda.
5.2. Informazioni
addizionali
L’impresa può richiedere informazioni
addizionali in forma separata su base facoltativa e deve ottenere il consenso
ad inviare informazioni commerciali. Deve inoltre permettere l’aggiornamento
dei dati in suo possesso, se necessario.
5.3. Utilizzo
dei dati
I dati vanno utilizzati solo per i
fini indicati. Ogni altra utilizzazione deve essere formalmente autorizzata e
resa nota. Anche i dati ottenuti automaticamente in via elettronica, i
“cookies”, vanno trattati nello stesso modo.
5.4. Il
codice impegna al rispetto dei diritti della proprietà intellettuale
Si dovrà fare ogni ragionevole sforzo
per assicurare il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti nel caso di
accordi in cui possano sorgere dubbi sulla applicabilità delle norme
legislative.
5.5. Il
codice impegna al rispetto dei principi di tutela
E’ fondamentale la tutela della
dignità umana, senza alcuna discriminazione, tutela dei minori in particolare
per le forme di sfruttamento e quelle di carattere sessuale, tutela dell’ordine
pubblico, senza incitamenti e partecipazioni ad azioni contrarie alla sicurezza
6.
Il Comitato dei Garanti
6.1. Il Comitato
dei Garanti è costituito ad opera di Federcomin, proprietaria del Marchio
Progetto Fiducia. E’ presieduto dal Presidente di Federcomin o da persona da
lui designata e formato da cinque membri designati dalla Giunta della
Federazione.
6.2. I membri
sono scelti tra gli associati aderenti all’iniziativa del Codice e/o tra esperti
di risoluzione controversie. Rimangono in carica per due anni, con possibilità
di riconferma per un secondo mandato.
6.3. Compito del
Comitato dei Garanti è la tutela del rispetto del Codice, l’intervento in caso
di segnalazione di infrazioni da parte di soggetti interessati all’e-commerce,
l’accertamento e la pronuncia su eventuali infrazioni, e l’applicazione di
sanzioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
6.4. Le
segnalazioni di infrazione vanno inviate via e-mail. Il Comitato apre un
procedimento di accertamento, fissa un termine per la decisione, invia notifica
alle parti interessate, esamina la segnalazione, prepara una relazione, ne
discute se necessario con le parti, ed infine assume una decisione.
6.5. La
decisione viene prontamente comunicata alle parti, con le motivazioni e il
provvedimento da adottare. Il Comitato qualora accerti la violazione del codice
potrà, a seconda delle circostanze, inviare alla parte inadempiente un
richiamo, una diffida, una segnalazione sul Sito o la richiesta di sospendere o
inibire l’utilizzo del Marchio Fiducia.
Testo redatto luglio 2000.