Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 ottobre 2001

 

 

CIRCOLARE N. 138/2001

 

OGGETTO: ATTIVITA’ CONFEDERALE – COMMERCIO ELETTRONICO – PROTOCOLLO CONFETRA/FEDERCOMIN DELL’ 8/10/2001.

 

Per promuovere congiuntamente iniziative finalizzate allo sviluppo del commercio elettronico la Confetra ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa con la Federcomin (Federazione delle imprese delle comunicazioni e dell’informatica).

 

L’intesa prevede la realizzazione di iniziative comuni verso imprese e consumatori per incentivare la diffusione dell’e-business, come studi e ricerche, azioni di sensibilizzazione verso la pubblica amministrazione e l’opinione pubblica, promozione di regole di comportamento, procedure e modalità di consegna uniformi.

 

L’iniziativa verrà pubblicizzata nei prossimi giorni a Roma nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Federcomin per presentare il “Progetto Fiducia”, codice di comportamento a tutela degli utilizzatori del commercio elettronico.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

M7n

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

(CONFETRA)

E

La Federazione delle Imprese di telecomunicazioni, informatica

(FEDERCOMIN)

 

PREMESSO CHE

·          La CONFETRA rappresenta a livello politico, economico, sociale e sindacale le categorie imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci

·          La FEDERCOMIN è la federazione nazionale di settore di Confindustria che rappresenta le associazioni e le aziende di telecomunicazioni, radiotelevisione ed informatica

·          La FEDERCOMIN ha tra i suoi compiti statutari:

q       Favorire e promuovere il progresso del settore rappresentato nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la rappresentanza, la tutela e l’assistenza degli interessi dei propri soci per tutti i problemi tecnico economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano.

q       Rappresentare, nei limiti dello statuto in vigore, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo.

·          La CONFETRA ha tra i suoi compiti statutari:

q       Stipulare accordi di carattere generale interessanti tutti i settori rappresentati.

q       Promuovere ogni iniziativa, in modo diretto o indiretto, per favorire il progresso del settore.

·          Lo sviluppo del commercio elettronico in tutte le sue varie forme (Business-to-Business e Business-to-consumer) rappresenta uno degli elementi vitali per l’economia e per la stessa indipendenza economica commerciale del nostro Paese nei confronti dei mercati esteri più avanzati e aggressivi.

·          Il ritardo nella diffusione del commercio elettronico in Italia, rispetto al contesto europeo e nord americano, è dovuto innanzitutto a fattori culturali, abitudinari e di diffidenza rispetto alle nuove tecnologie rappresentate dal mondo internet.

·          E’ necessario affrontare tali problematiche in un’ ottica di collaborazione tra tutti gli attori che sono coinvolti in operazioni di vendita o di acquisto in rete; rafforzando la fiducia dell’acquirente per quello che riguarda i comportamenti e le modalità con cui un’azienda offre il prodotto in rete, le garanzie e le sicurezze del pagamento e la certezza di ricevere quanto acquistato nei tempi concordati.

·          La FEDERCOMIN ha ideato ed avviato il “Progetto Fiducia Federcomin”, una iniziativa nata per incoraggiare e promuovere lo sviluppo del commercio elettronico al fine di consentire ai consumatori ed alle imprese di cogliere le nuove e molteplici occasioni presenti in rete.

·          Si ritiene opportuno avviare una collaborazione tra le parti con lo scopo di mettere in atto iniziative e proposte per favorire ed incrementare la diffusione del commercio elettronico in Italia in coerenza con il “Progetto Fiducia Federcomin”.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1)      avviare iniziative comuni verso imprese e consumatori per promuovere e favorire la diffusione dell’ e-business;

2)      realizzare un costante scambio di informazioni sugli aspetti relativi all’e-business. In tale contesto eventuali iniziative promosse, informazioni, documentazioni e dati acquisiti dalle due Federazioni verranno messe reciprocamente a disposizione per favorire l’aggiornamento tecnico, normativo e di conoscenza del mercato;

3)      promuovere e realizzare congiuntamente studi e ricerche nel settore dell’e-business;

4)      svolgere ogni opportuna azione per sensibilizzare, sulle tematiche relative all’e-business, le imprese, la Pubblica Amministrazione, i mezzi di informazione e l’opinione pubblica;

5)      favorire l’adozione di regole di comportamento, procedure, modalità di consegna e di servizio particolarmente idonee all’e-business, in linea con il “Progetto Fiducia Federcomin”;

6)      nell’ambito della collaborazione, CONFETRA e FEDERCOMIN si impegnano a curare la comunicazione verso l’esterno per quanto riguarda le attività svolte in comune.

7)      inserire reciprocamente, all’interno dei siti web istituzionali di CONFETRA e del “Progetto Fiducia Federcomin”, link e riferimenti ipertestuali agli stessi;

8)      favorire la diffusione dell’iniziativa del “Progetto Fiducia Federcomin” alle associazioni ed alle aziende rappresentate da CONFETRA;

9)      costituire un gruppo di lavoro con l’obiettivo di valutare e stabilire le modalità operative per l’esecuzione del presente protocollo d’intesa;

10)   il presente Protocollo d’Intesa avrà la durata di 2 anni.

Roma, 8 ottobre 2001

f.to Il Presidente

Della Confederazione Generale Italiana dei

Trasporti e della Logistica

 

f.to Il Presidente

Della Federazione delle Imprese di

telecomunicazioni, informatica e radiotelevisione

 

 

FEDERCOMIN

PROGETTO FIDUCIA

PER L’E-COMMERCE

CODICE DI COMPORTAMENTO

1.1.    La adesione al Codice di comportamento significa accettarne le regole

          Il mercato deve avere la certezza che le imprese aderenti che espongono il Marchio Fiducia accettano e si impegnano a rispettare il codice. La volontaria adesione dell’impresa le da il diritto ed il dovere di indicare il Marchio fiducia nei Siti che usa per la sua attività con link al Sito Federcomin Progetto Fiducia contenente il testo del codice.

1.2.    Il codice si applica al commercio elettronico

          Comprende tutte le attività, comunicazioni ed accordi svolti elettronicamente che hanno come scopo diretto o indiretto un affare, ad eccezione di quelli esplicitamente e chiaramente esclusi in modo da essere noti a tutti i soggetti interessati.

1.3.    Il codice riguarda le relazioni con il cliente

          L’impresa si impegna a prendere in considerazione le domande e i problemi dell’acquirente riguardanti la fornitura di beni o di servizi, e ad avviare attività per risolverli in tempi ragionevoli (una / due settimane), fornendo sollecitamente eventuali conferme od informazioni aggiuntive.

1.4.    Il rispetto del codice è obbligatorio

          Il Comitato dei Garanti interverrà su ogni contestazione riferita a non rispetto delle regole del Codice, svolgendo una istruttoria, esprimendo al riguardo un parere e comminando sanzioni in caso di mancato rispetto del Codice, secondo quanto stabilito in appresso al punto 6.5.

2.1.    Il codice impegna a dare informazioni chiare e corrette

          L’impresa si impegna a che tutte le informazioni da essa originate e fornite sull’organizzazione, i servizi, i prodotti e i prezzi relativi alle attività di commercio elettronico siano veritiere, corrette ed aggiornate nel tempo e ne assume la responsabilità.

2.2.    Il codice impegna a riconoscere la validità delle comunicazioni elettroniche

          La informazione elettronica ha piena validità anche in assenza di copia cartacea, così come un’offerta o un ordine elettronico. L’impresa si impegna a non disconoscere tale validità anche in una eventuale fase giudiziaria.

2.3.    Il codice impegna a riconoscere la firma elettronica

          L’impresa si impegna a riconoscere e ad accettare le regole della firma elettronica come stabilito dalla legge, e a comunicare la forma, lo standard e la tecnologia utilizzate.

2.4.    Il codice presume l’affidabilità dei sistemi

          L’impresa assicura che le attività di commercio elettronico sono integrate nella organizzazione in modo da poter onorare gli impegni che ne derivano. Assicura altresì che i sistemi informativi che supportano il commercio elettronico sono adeguati, efficienti e in linea con gli standards comuni.

3.       L’impresa si obbliga ad eseguire l’ordine con la massima diligenza, informando tempestivamente il cliente di ogni eventuale contrattempo che influisca sull’adempimento.

4.       Il codice impegna l’impresa a indicare con chiarezza e semplicità:

          Denominazione, struttura, indirizzo completo, dati di registrazione, partita IVA.

          Indirizzi e-mail/telefoni dei centri di assistenza e di risoluzione problemi.

          Informazioni riguardanti certificazioni di qualità e/o speciali autorizzazioni.

          Caratteristiche e descrizione (anche con foto) dei prodotti e servizi offerti.

          Durata del contratto e sua scadenza.

          Prezzi, con o senza tasse, e loro validità temporale.

          Possibilità, modalità di esercizio e termini di modifica, conferma, revoca, o annullamento.

          Servizi post-vendita e loro costo.

          Modalità di fatturazione e relativi tempi.

          modalità di pagamento e sistemi di sicurezza adottati.

          Modalità di consegna e di inizio garanzia.

          Validità e applicabilità della garanzia.

          Modalità per la gestione dei Resi, tempi, costi e rimborsi.

          Ordini di pagamento collegati alla fine del termine per i Resi.

          Legislazione da applicare in caso di controversia.

          Centro di risoluzione extragiudiziale di controversie.

          Comunicazioni commerciali chiaramente identificate come originali.

          Cessazione di invio di comunicazioni commerciali se indesiderate.

5.1.    Il codice impegna al rispetto della privacy

          Ferme restando le norme legali sul diritto alla privacy l’impresa riconosce che la gestione della privacy, sia personale sia dell’affare, è parte essenziale delle relazioni di affari e quindi le politiche relative vanno rese pubbliche in modo chiaro. I dati personali sono dati confidenziali e vanno utilizati solo se l’affare lo richieda.

5.2.    Informazioni addizionali

          L’impresa può richiedere informazioni addizionali in forma separata su base facoltativa e deve ottenere il consenso ad inviare informazioni commerciali. Deve inoltre permettere l’aggiornamento dei dati in suo possesso, se necessario.

5.3.    Utilizzo dei dati

          I dati vanno utilizzati solo per i fini indicati. Ogni altra utilizzazione deve essere formalmente autorizzata e resa nota. Anche i dati ottenuti automaticamente in via elettronica, i “cookies”, vanno trattati nello stesso modo.

5.4.    Il codice impegna al rispetto dei diritti della proprietà intellettuale

          Si dovrà fare ogni ragionevole sforzo per assicurare il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti nel caso di accordi in cui possano sorgere dubbi sulla applicabilità delle norme legislative.

5.5.    Il codice impegna al rispetto dei principi di tutela

          E’ fondamentale la tutela della dignità umana, senza alcuna discriminazione, tutela dei minori in particolare per le forme di sfruttamento e quelle di carattere sessuale, tutela dell’ordine pubblico, senza incitamenti e partecipazioni ad azioni contrarie alla sicurezza

6.                         Il Comitato dei Garanti

6.1.   Il Comitato dei Garanti è costituito ad opera di Federcomin, proprietaria del Marchio Progetto Fiducia. E’ presieduto dal Presidente di Federcomin o da persona da lui designata e formato da cinque membri designati dalla Giunta della Federazione.

6.2.   I membri sono scelti tra gli associati aderenti all’iniziativa del Codice e/o tra esperti di risoluzione controversie. Rimangono in carica per due anni, con possibilità di riconferma per un secondo mandato.

6.3.   Compito del Comitato dei Garanti è la tutela del rispetto del Codice, l’intervento in caso di segnalazione di infrazioni da parte di soggetti interessati all’e-commerce, l’accertamento e la pronuncia su eventuali infrazioni, e l’applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

6.4.   Le segnalazioni di infrazione vanno inviate via e-mail. Il Comitato apre un procedimento di accertamento, fissa un termine per la decisione, invia notifica alle parti interessate, esamina la segnalazione, prepara una relazione, ne discute se necessario con le parti, ed infine assume una decisione.

6.5.   La decisione viene prontamente comunicata alle parti, con le motivazioni e il provvedimento da adottare. Il Comitato qualora accerti la violazione del codice potrà, a seconda delle circostanze, inviare alla parte inadempiente un richiamo, una diffida, una segnalazione sul Sito o la richiesta di sospendere o inibire l’utilizzo del Marchio Fiducia.

Testo redatto luglio 2000.