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Roma, 12 ottobre 2001

 

CIRCOLARE N. 139/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SCONTO ACCISE PER L’ANNO 2001 – ART.8 D.L. 1.10.2001, N.356, SU G.U. N.228 DELL’1.10.2001 – NOTA AGENZIA DELLE DOGANE N.1501 DEL 29.9.2001.

 

In attuazione degli impegni assunti con le associazioni dell’autotrasporto, il Governo ha ampliato per l’anno 2001 le agevolazioni legate allo sconto sulle accise.

 

Sconto per il I semestre – Con un decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata elevata a 112 lire/litro (rispetto alle 100 lire originarie) la misura dello sconto sui consumi di gasolio del periodo gennaio – giugno 2001; a seguito dell’elevazione dello sconto, i termini per presentare la domanda di agevolazione, scaduti il 31 agosto scorso, sono stati riaperti fino al 31 ottobre 2001; della riapertura dei termini potranno avvalersi anche le imprese che avessero eventualmente omesso di presentare la domanda entro la predetta scadenza di agosto.

 

Sconto per il II semestre – Lo sconto già previsto per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2001 (articolo 1 D.L. n.246/2001 convertito dalla legge n.330/2001), è stato esteso fino al 31 dicembre 2001; la misura dello sconto sarà determinata entro gennaio 2002, sulla base dell’andamento del prezzo del gasolio nel semestre di riferimento; la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere l’agevolazione è stata fissata al 28 febbraio 2002.

 

Irrilevanza fiscale degli sconti – Accogliendo una precisa istanza delle associazioni dell’autotrasporto, è stata introdotta l’esenzione fiscale sugli sconti di cui trattasi; peraltro il testo letterale della disposizione non è esplicito e lascia dubbi interpretativi (in sostanza è stato disposto che le domande degli sconti vengano prodotte “secondo le modalità e con gli effetti previsti” dal regolamento n. 277/2000, regolamento che, com’è noto, prevede l’esclusione dal reddito imponibile dei rimborsi della carbon tax).

 

Presentazione delle domande – Si rammenta che gli sconti competono alle imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio, per il gasolio utilizzato con veicoli superiori alle 3,5 tonnellate; le domande devono essere presentate agli Uffici Tecnici di Finanza tramite gli appositi modelli ministeriali (è anche possibile presentare la domanda su floppy disk utilizzando il software ministeriale disponibile sul sito www.finanze.it). Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che siano state sollevate obiezioni da parte degli Uffici, i beneficiari possono compensare l’importo a credito con i versamenti fiscali e previdenziali effettuati col modello F24, ovvero possono chiedere il rimborso in denaro.

 

Da ultimo è doveroso rammentare che sulla materia delle riduzioni delle accise è ancora aperto un procedimento da parte della Commissione Europea per presunta violazione delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.116 e 16/2000

 

Allegato due

 

D/d

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G.U. n. 228 del 1-10-2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n.356
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
      Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni
    interventi  in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
    compensare   le  variazioni  dell'incidenza  sui  prezzi  al  consumo
    derivanti  dall'andamento  dei prezzi internazionali del petrolio, e,
    per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le
    imprese  che  utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
    proprie  attivita',  agevolando  quindi  la  ripresa  dell'economia e
    dell'occupazione;
      Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 27 settembre 2001;
      Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
    Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita'
    produttive,  di  concerto  con  i Ministri delle politiche agricole e
    forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
                                  E m a n a
                         il seguente decreto-legge:
                                   Art. 1.
       Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
      1.  Dal  1  ottobre  2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella
    della benzina senza piombo.
      2.   Le  aliquote  di  accisa  sui  prodotti  petroliferi  indicati
    nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
    prorogate,  fino  al  31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le
    sole   aliquote   di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate  di  cui
    all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
    n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
      3.  Nel  periodo  1  ottobre  2001-31 dicembre  2001, e' consentita
    l'immissione  al  consumo  di  benzina  avente  contenuto  di  piombo
    compreso  tra  150  e  5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo
    della  benzina  con  piombo,  mantenendo  inalterata  la  definizione
    commerciale  di benzina super e garantendo la necessaria informazione
    ai  consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
    colonnine  d'erogazione  dalla  benzina con piombo alla benzina senza
    piombo  non  comporta  alcun  adempimento amministrativo a carico dei
    titolari delle autorizzazioni.
                                   Art. 2.
    Sospensione  dell'aumento  annuale delle aliquote di accisa sugli oli
                                  minerali
      1.  Per  l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
    5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
    gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
    sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
    emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
    della   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   occorrenti  per  il
    raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
    1 gennaio 2005.
                                   Art. 3.
            Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre
      1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio
    utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
    modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
    contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n.
    375,  adottato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
    15 febbraio  2000,  n.  21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.
    92.
                                   Art. 4.
    Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
      1.  A  decorrere  dal  1  ottobre  2001 e fino al 31 dicembre 2001,
    l'accisa  sul  gas  metano,  prevista  nell'allegato I al testo unico
    delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
    produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
    emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
    modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento per gli utilizzatori
    industriali,   termoelettrici   esclusi,   con  consumi  superiori  a
    1.200.000 metri cubi per anno.
                                   Art. 5.
    Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
                     altri specifici territori nazionali
      1.  Per  il  periodo  dal  1  ottobre  2001  al  31 dicembre  2001,
    l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8,
    comma  10,  lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e
    successive  modificazioni,  e'  aumentato  di  lire  50  per litro di
    gasolio  usato  come  combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
    chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
                                   Art. 6.
    Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
                        ovvero con energia geotermica
      1.  Per  il  periodo  dal  1  ottobre  2001  al  31 dicembre  2001,
    l'ammontare  dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
    dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
    n.  448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
    chilowattora (Kwh) di calore fornito.
                                   Art. 7.
             Disposizione concernente il settore del gas metano
      1.  Le  tariffe  T1  e  T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del
    26 giugno  1986  restano  in  vigore,  ai  soli fini fiscali, fino al
    31 dicembre 2001.
                                   Art. 8.
    Agevolazione   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato   dagli
                              autotrasportatori
      1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    le  parole:  "di  lire  100.000  per  mille  litri  di prodotto" sono
    sostituite  dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
    al 31 dicembre 2000".
      2.  All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le  parole:  "Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
    concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
    programmazione   economica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
        b) le  parole:  "20  luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "10 ottobre 2001";
        c) le  parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui
    al  comma  1,  in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle
    seguenti:  "per  il  periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la
    riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
        d) le   parole:   "Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
    dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Ministero delle
    attivita' produttive".
      3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le  parole:  "31 agosto  2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "31 ottobre 2001";
        b) le  parole:  "del  Dipartimento  delle  dogane e delle imposte
    indirette"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'Agenzia  delle
    dogane";
        c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
    sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita' e con gli
    effetti previsti dal".
      4.  Nell'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
    246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
    330, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "31 dicembre 2001";
        b) le  parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
    sostituite  dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
    al 30 giugno 2001".
      5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
    246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
    330, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le  parole:  "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "31 gennaio 2002";
        b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "31 dicembre 2001";
        c) le  parole:  "in  modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al
    fine di";
        d) la   parola:   "trimestre"   e'   sostituita  dalla  seguente:
    "semestre".
      6.  Nell'articolo  1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
    246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
    330, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le  parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
    "28 febbraio 2002";
        b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
    sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita' e con gli
    effetti previsti dal".
      7.  Nell'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
    n.  265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
    n.  343,  le  parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con
    il"  sono  sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
    effetti previsti dal".
                                   Art. 9.
                             Norma di copertura
      1.  All'articolo  148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
    comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Limitatamente  all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1
    sono  destinate  alla  copertura  dei  maggiori oneri derivanti dalle
    misure  antinflazionistiche  dirette  al  contenimento dei prezzi dei
    prodotti petroliferi.".
      2.  Agli  oneri  recati  dal presente decreto, valutati in lire 311
    miliardi  per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si
    provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo
    148  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma
    1.  A  tale  fine,  una quota delle predette entrate, pari a lire 373
    miliardi,  e'  riassegnata  allo  stato  di  previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002.
    Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                                   Art. 10.
                              Entrata in vigore
      1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 1 ottobre 2001
                                   CIAMPI
                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                                  delle finanze
                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                                  produttive
                                  Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                                  agricole e forestali
                                  Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                                  e dei trasporti
    Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Ministero delle Economia e delle Finanze

Agenzia delle Dogane

Nota n.1501 del 29.9.2001 Articolo 8