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Roma, 12 ottobre 2001
CIRCOLARE N. 139/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SCONTO
ACCISE PER L’ANNO 2001 – ART.8 D.L. 1.10.2001, N.356, SU G.U. N.228
DELL’1.10.2001 – NOTA AGENZIA DELLE DOGANE N.1501 DEL 29.9.2001.
In attuazione degli impegni assunti con le associazioni
dell’autotrasporto, il Governo ha ampliato per l’anno 2001 le agevolazioni
legate allo sconto sulle accise.
Sconto per il I semestre – Con un
decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stata elevata a 112 lire/litro
(rispetto alle 100 lire originarie) la misura dello sconto sui consumi di
gasolio del periodo gennaio – giugno 2001; a seguito dell’elevazione dello
sconto, i termini per presentare la domanda di agevolazione, scaduti il 31 agosto
scorso, sono stati riaperti fino al 31 ottobre 2001; della riapertura dei
termini potranno avvalersi anche le imprese che avessero eventualmente omesso
di presentare la domanda entro la predetta scadenza di agosto.
Sconto per il II semestre – Lo sconto già previsto per il
periodo 1 luglio - 30 settembre 2001 (articolo 1 D.L. n.246/2001 convertito
dalla legge n.330/2001), è stato esteso fino al 31 dicembre 2001; la misura
dello sconto sarà determinata entro gennaio 2002, sulla base dell’andamento del
prezzo del gasolio nel semestre di riferimento; la scadenza per la
presentazione delle domande per ottenere l’agevolazione è stata fissata al 28
febbraio 2002.
Irrilevanza fiscale degli sconti –
Accogliendo una precisa istanza delle associazioni dell’autotrasporto, è stata
introdotta l’esenzione fiscale sugli sconti di cui trattasi; peraltro il testo
letterale della disposizione non è esplicito e lascia dubbi interpretativi (in
sostanza è stato disposto che le domande degli sconti vengano prodotte “secondo le modalità e con gli effetti
previsti” dal regolamento n. 277/2000, regolamento che, com’è noto, prevede
l’esclusione dal reddito imponibile dei rimborsi della carbon tax).
Presentazione delle domande – Si rammenta
che gli sconti competono alle imprese di autotrasporto, in conto terzi e in
conto proprio, per il gasolio utilizzato con veicoli superiori alle 3,5 tonnellate;
le domande devono essere presentate agli Uffici Tecnici di Finanza tramite
gli appositi modelli ministeriali (è anche possibile presentare la domanda
su floppy disk utilizzando il software ministeriale disponibile sul sito www.finanze.it).
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che siano state
sollevate obiezioni da parte degli Uffici, i beneficiari possono compensare
l’importo a credito con i versamenti fiscali e previdenziali effettuati col
modello F24, ovvero possono chiedere il rimborso in denaro.
Da ultimo è doveroso rammentare che sulla materia delle riduzioni
delle accise è ancora aperto un procedimento da parte della Commissione Europea
per presunta violazione delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.116 e 16/2000
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Allegato due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 228 del 1-10-2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n.356
Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni
interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo
derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e,
per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le
imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie attivita', agevolando quindi la ripresa dell'economia e
dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella
della benzina senza piombo.
2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le
sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, e' consentita
l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo
compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo
della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione
commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione
ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza
piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei
titolari delle autorizzazioni.
Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli
minerali
1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
Art. 3.
Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n.
375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.
92.
Art. 4.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001,
l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori
industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a
1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 5.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di
gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
Art. 6.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.
Art. 7.
Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al
31 dicembre 2001.
Art. 8.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori
1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui
al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle
attivita' produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle
dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al
fine di";
d) la parola: "trimestre" e' sostituita dalla seguente:
"semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con
il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
Art. 9.
Norma di copertura
1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1
sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle
misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei
prodotti petroliferi.".
2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311
miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si
provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma
1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373
miliardi, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli