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Roma, 29 ottobre 2001

 

CIRCOLARE N. 147/2001

OGGETTO: PASSAGGIO ALL’EURO – D.L. 25.9.2001, N.350, SU G.U. N.224 DEL 26.9.2001.

 

Tra le numerose disposizioni introdotte col decreto legge in oggetto si evidenziano quelle contenute agli articoli 1 e 2 atte a semplificare l’attività delle banche, delle poste e degli altri soggetti finanziari nel delicato momento del passaggio della moneta dalla lira all’euro.

 

SERVIZI BANCARI E POSTALI – E’ stata data facoltà alle banche, alle poste e agli altri soggetti di intermediazione finanziaria di convertire già da ora in euro i conti della clientela tenuti in lire, previa un’informativa di carattere generale; il silenzio del cliente varrà come assenso (per mantenere la denominazione dei conti in lire occorrerà presentare apposita richiesta scritta); fino a fine anno sarà comunque consentito continuare ad operare in lire; il 31 dicembre 2001 è stato dichiarato giorno di chiusura degli sportelli al pubblico, mentre il 29 dicembre saranno sospese le attività in tempo reale del bancoposta.

 

TITOLI DI CREDITO – A decorrere dall’1 gennaio 2002 sarà vietata l’emissione di assegni, cambiali e altri titoli di credito espressi in lire; se emessi in violazione al suddetto divieto essi non saranno qualificabili come titoli di credito e pertanto non ne potrà essere chiesto il protesto; sarà inoltre vietato impartire ordini di accreditamento o di addebitamento in lire; le somme in lire esposte nei titoli emessi entro il 2001 s’intenderanno espresse in euro al tasso di conversione di 1.936,27 lire/euro.

 

BANCONOTE E MONETE IN LIRE – Fino al 28 febbraio 2002 la lira conserverà corso legale e sarà possibile versare in conto le banconote e le monete metalliche.

 

SCADENZE FISCALI – Sempre al fine di semplificare l’attività finanziaria in lire alla vigilia del passaggio all’euro sono state anticipate alcune scadenze fiscali del mese di dicembre; in particolare:

 

·          Acconto Iva: dovrà essere versato entro lunedì 24 dicembre (normalmente la scadenza è il 27 dicembre);

·          Diritti doganali: il versamento dei diritti doganali e di ogni altra somma dovuta in dogana in scadenza dal 28 al 31 dicembre dovrà essere anticipato a giovedì 27 dicembre;

·          Accise: limitatamente alla suddetta scadenza anticipata del 27 dicembre, il versamento in dogana delle accise (sui prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese) dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria, essendo stata preclusa la possibilità di versamento tramite il modello F24 (pertanto limitatamente a tale scadenza è esclusa la compensazione con eventuali crediti fiscali o previdenziali).

·           

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.174/1998

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 224 del 26-9-2001 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.350

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a
                         il seguente decreto-legge:
 
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro
del sistema bancario e finanziario
                                   Art. 1.
                        Conversione in euro dei conti
                      ed emissione di titoli di credito
      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
    pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
    Repubblica  italiana,  possono  trasformare  in  euro  i  conti della
    clientela  denominati  in  lire, salvo che il cliente, entro quindici
    giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
    scritto,  di  mantenere  la  denominazione  in lire del conto fino al
    31 dicembre  2001.  Sui  conti  trasformati in euro i clienti possono
    continuare  a  operare  in lire, anche mediante emissione di assegni,
    fino al 31 dicembre 2001.
      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
    espressi  in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
    facolta'  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
    alla valuta di denominazione originaria del conto.
      3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
    negli  ordini  di  accreditamento e di addebitamento in conto in lire
    impartiti  alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
    riferimenti  all'unita'  euro,  da  calcolarsi  in base ai rispettivi
    tassi   di   conversione.   Ad   essi   si  applicano  le  regole  di
    arrotondamento   definite   nel   regolamento  (CE)  n.  1103/97  del
    Consiglio,  del  17 giugno  1997.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
    possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
    emessi,  non  valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
    possono  essere  impartiti  alle banche ordini di accreditamento o di
    addebitamento  in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
    di  versare  in  conto  banconote e monete metalliche in lire fino al
    28 febbraio 2002.
      4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
    alle  Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
    attivita' finanziaria.
Art. 2.
              Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento
             dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento
                   degli emolumenti al personale statale.
      1.  Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale
    dello  Stato,  della  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  della Cassa
    depositi  e  prestiti,  delle  banche  e degli uffici postali, per le
    attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della
    Repubblica  14 marzo  2001,  n.  144,  restano  chiusi al pubblico il
    31 dicembre 2001.
      2.  Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli
    degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero
    di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
      3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 24, primo comma,
    della   legge   27 febbraio  1985,  n.  52,  gli  uffici  provinciali
    dell'Agenzia  del  territorio  restano chiusi al pubblico il 29 ed il
    31 dicembre  2001.  Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,
    secondo  comma,  della  citata  legge  n.  52  del  1985,  il  giorno
    28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
      4.  Limitatamente  all'anno  2001,  i contribuenti versano entro il
    24 dicembre  le  somme  dovute  a  titolo di acconto dell'imposta sul
    valore  aggiunto  e  i  concessionari  del  servizio  nazionale della
    riscossione,  le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il
    28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
      5.  Le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1 sono stabilite con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6.  Limitatamente  alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento
    delle  somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre
    2000,  n.  388,  non  puo'  essere  effettuato mediante il versamento
    unitario  previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.
      7.  I  termini  di  pagamento  dei diritti doganali e di ogni altra
    somma  pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono
    stabiliti al 27 dicembre 2001.
      8.  In  relazione  a  quanto  stabilito  dal comma 1, il termine di
    chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato
    e'  fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere
    validita'  i  titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre
    2001.
      9.  In  deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge
    14 aprile  1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
    convertito  dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute
    nell'allegato  al  decreto  del  Ministro del tesoro in data 4 aprile
    1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995,
    per  l'anno  2001  lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovute al
    personale   statale   possono  essere  corrisposti  a  decorrere  dal
    7 dicembre  sulla  base  degli  scaglionamenti  stabiliti in apposito
    calendario  predisposto  dal Ministero dell'economia e delle finanze,
    d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    (...omissis)
Art. 27.
                              Entrata in vigore
      1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
    quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 25 settembre 2001
                                   CIAMPI
                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                                  delle finanze
                                  Buttiglione,  Ministro per le politiche
                                  comunitarie
                                  Castelli, Ministro della giustizia
    Visto, il Guardasigilli: Castelli