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Roma, 29 ottobre 2001
 
CIRCOLARE N. 147/2001
OGGETTO: PASSAGGIO ALL’EURO –
D.L. 25.9.2001, N.350, SU G.U. N.224 DEL 26.9.2001.
 
Tra le numerose disposizioni introdotte col decreto legge in oggetto
si evidenziano quelle contenute agli articoli 1 e 2 atte a semplificare
l’attività delle banche, delle poste e degli altri soggetti finanziari nel delicato
momento del passaggio della moneta dalla lira all’euro.
 
SERVIZI BANCARI E POSTALI – E’ stata
data facoltà alle banche, alle poste e agli altri soggetti di intermediazione
finanziaria di convertire già da ora in euro i conti della clientela tenuti in
lire, previa un’informativa di carattere generale; il silenzio del cliente
varrà come assenso (per mantenere la denominazione dei conti in lire occorrerà
presentare apposita richiesta scritta); fino a fine anno sarà comunque
consentito continuare ad operare in lire; il 31 dicembre 2001 è stato dichiarato
giorno di chiusura degli sportelli al pubblico, mentre il 29 dicembre saranno
sospese le attività in tempo reale del bancoposta.
 
TITOLI DI CREDITO – A
decorrere dall’1 gennaio 2002 sarà vietata l’emissione di assegni, cambiali e
altri titoli di credito espressi in lire; se emessi in violazione al suddetto divieto
essi non saranno qualificabili come titoli di credito e pertanto non ne potrà
essere chiesto il protesto; sarà inoltre vietato impartire ordini di
accreditamento o di addebitamento in lire; le somme in lire esposte nei titoli
emessi entro il 2001 s’intenderanno espresse in euro al tasso di conversione di
1.936,27 lire/euro.
 
BANCONOTE E MONETE IN LIRE – Fino al
28 febbraio 2002 la lira conserverà corso legale e sarà possibile versare in
conto le banconote e le monete metalliche.
 
SCADENZE FISCALI – Sempre
al fine di semplificare l’attività finanziaria in lire alla vigilia del
passaggio all’euro sono state anticipate alcune scadenze fiscali del mese di
dicembre; in particolare:
 
·         
Acconto
Iva: dovrà essere versato entro lunedì 24 dicembre
(normalmente la scadenza è il 27 dicembre);
·         
Diritti
doganali: il versamento dei diritti doganali e di ogni altra somma
dovuta in dogana in scadenza dal 28 al 31 dicembre dovrà essere anticipato a
giovedì 27 dicembre;
·         
Accise:
limitatamente alla suddetta scadenza anticipata del 27 dicembre, il versamento
in dogana delle accise (sui prodotti immessi in consumo nei primi quindici
giorni del mese) dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento diretto in
Tesoreria, essendo stata preclusa la possibilità di versamento tramite il
modello F24 (pertanto limitatamente a tale scadenza è esclusa la compensazione
con eventuali crediti fiscali o previdenziali).
·         
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.174/1998 | 
|   | Allegato uno | 
|   | D/d | 
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G.U.
n. 224 del 26-9-2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
25 settembre 2001, n.350 
Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
 
E m a n a                         il seguente decreto-legge: Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro
del sistema bancario e finanziario                                   Art. 1.                        Conversione in euro dei conti                      ed emissione di titoli di credito      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto    le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la    pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della    Repubblica  italiana,  possono  trasformare  in  euro  i  conti della    clientela  denominati  in  lire, salvo che il cliente, entro quindici    giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto    scritto,  di  mantenere  la  denominazione  in lire del conto fino al    31 dicembre  2001.  Sui  conti  trasformati in euro i clienti possono    continuare  a  operare  in lire, anche mediante emissione di assegni,    fino al 31 dicembre 2001.      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti    espressi  in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la    facolta'  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita    alla valuta di denominazione originaria del conto.      3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'    negli  ordini  di  accreditamento e di addebitamento in conto in lire    impartiti  alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come    riferimenti  all'unita'  euro,  da  calcolarsi  in base ai rispettivi    tassi   di   conversione.   Ad   essi   si  applicano  le  regole  di    arrotondamento   definite   nel   regolamento  (CE)  n.  1103/97  del    Consiglio,  del  17 giugno  1997.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 non    possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se    emessi,  non  valgono come titoli di credito; dalla medesima data non    possono  essere  impartiti  alle banche ordini di accreditamento o di    addebitamento  in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'    di  versare  in  conto  banconote e monete metalliche in lire fino al    28 febbraio 2002.      4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche    alle  Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono    attivita' finanziaria.Art. 2.              Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento             dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento                   degli emolumenti al personale statale.      1.  Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale    dello  Stato,  della  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  della Cassa    depositi  e  prestiti,  delle  banche  e degli uffici postali, per le    attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della    Repubblica  14 marzo  2001,  n.  144,  restano  chiusi al pubblico il    31 dicembre 2001.      2.  Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli    degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero    di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.      3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 24, primo comma,    della   legge   27 febbraio  1985,  n.  52,  gli  uffici  provinciali    dell'Agenzia  del  territorio  restano chiusi al pubblico il 29 ed il    31 dicembre  2001.  Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,    secondo  comma,  della  citata  legge  n.  52  del  1985,  il  giorno    28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.      4.  Limitatamente  all'anno  2001,  i contribuenti versano entro il    24 dicembre  le  somme  dovute  a  titolo di acconto dell'imposta sul    valore  aggiunto  e  i  concessionari  del  servizio  nazionale della    riscossione,  le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il    28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.      5.  Le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1 sono stabilite con    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.      6.  Limitatamente  alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento    delle  somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre    2000,  n.  388,  non  puo'  essere  effettuato mediante il versamento    unitario  previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio    1997, n. 241.      7.  I  termini  di  pagamento  dei diritti doganali e di ogni altra    somma  pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono    stabiliti al 27 dicembre 2001.      8.  In  relazione  a  quanto  stabilito  dal comma 1, il termine di    chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato    e'  fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere    validita'  i  titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre    2001.      9.  In  deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge    14 aprile  1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,    convertito  dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute    nell'allegato  al  decreto  del  Ministro del tesoro in data 4 aprile    1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995,    per  l'anno  2001  lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovute al    personale   statale   possono  essere  corrisposti  a  decorrere  dal    7 dicembre  sulla  base  degli  scaglionamenti  stabiliti in apposito    calendario  predisposto  dal Ministero dell'economia e delle finanze,    d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta    Ufficiale della Repubblica italiana.     (...omissis)Art. 27.                              Entrata in vigore      1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a    quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione    in legge.      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo    osservare.        Dato a Roma, addi' 25 settembre 2001                                   CIAMPI                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                                  dei Ministri                                  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                                  delle finanze                                  Buttiglione,  Ministro per le politiche                                  comunitarie                                  Castelli, Ministro della giustizia    Visto, il Guardasigilli: Castelli