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Roma, 29 ottobre 2001
CIRCOLARE N. 147/2001
OGGETTO: PASSAGGIO ALL’EURO –
D.L. 25.9.2001, N.350, SU G.U. N.224 DEL 26.9.2001.
Tra le numerose disposizioni introdotte col decreto legge in oggetto
si evidenziano quelle contenute agli articoli 1 e 2 atte a semplificare
l’attività delle banche, delle poste e degli altri soggetti finanziari nel delicato
momento del passaggio della moneta dalla lira all’euro.
SERVIZI BANCARI E POSTALI – E’ stata
data facoltà alle banche, alle poste e agli altri soggetti di intermediazione
finanziaria di convertire già da ora in euro i conti della clientela tenuti in
lire, previa un’informativa di carattere generale; il silenzio del cliente
varrà come assenso (per mantenere la denominazione dei conti in lire occorrerà
presentare apposita richiesta scritta); fino a fine anno sarà comunque
consentito continuare ad operare in lire; il 31 dicembre 2001 è stato dichiarato
giorno di chiusura degli sportelli al pubblico, mentre il 29 dicembre saranno
sospese le attività in tempo reale del bancoposta.
TITOLI DI CREDITO – A
decorrere dall’1 gennaio 2002 sarà vietata l’emissione di assegni, cambiali e
altri titoli di credito espressi in lire; se emessi in violazione al suddetto divieto
essi non saranno qualificabili come titoli di credito e pertanto non ne potrà
essere chiesto il protesto; sarà inoltre vietato impartire ordini di
accreditamento o di addebitamento in lire; le somme in lire esposte nei titoli
emessi entro il 2001 s’intenderanno espresse in euro al tasso di conversione di
1.936,27 lire/euro.
BANCONOTE E MONETE IN LIRE – Fino al
28 febbraio 2002 la lira conserverà corso legale e sarà possibile versare in
conto le banconote e le monete metalliche.
SCADENZE FISCALI – Sempre
al fine di semplificare l’attività finanziaria in lire alla vigilia del
passaggio all’euro sono state anticipate alcune scadenze fiscali del mese di
dicembre; in particolare:
·
Acconto
Iva: dovrà essere versato entro lunedì 24 dicembre
(normalmente la scadenza è il 27 dicembre);
·
Diritti
doganali: il versamento dei diritti doganali e di ogni altra somma
dovuta in dogana in scadenza dal 28 al 31 dicembre dovrà essere anticipato a
giovedì 27 dicembre;
·
Accise:
limitatamente alla suddetta scadenza anticipata del 27 dicembre, il versamento
in dogana delle accise (sui prodotti immessi in consumo nei primi quindici
giorni del mese) dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento diretto in
Tesoreria, essendo stata preclusa la possibilità di versamento tramite il
modello F24 (pertanto limitatamente a tale scadenza è esclusa la compensazione
con eventuali crediti fiscali o previdenziali).
·
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.174/1998
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U.
n. 224 del 26-9-2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
25 settembre 2001, n.350
Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro
del sistema bancario e finanziario
Art. 1.
Conversione in euro dei conti
ed emissione di titoli di credito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della
clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici
giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al
31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono
continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni,
fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
alla valuta di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire
impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi
tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di
arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al
28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria.
Art. 2.
Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento
dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento
degli emolumenti al personale statale.
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale
dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa
depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le
attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il
31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli
degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero
di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma,
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il
31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,
secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno
28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il
24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul
valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della
riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il
28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento
delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento
unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra
somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono
stabiliti al 27 dicembre 2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di
chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato
e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere
validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre
2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge
14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute
nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995,
per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovute al
personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal
7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito
calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(...omissis)
Art. 27.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli