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Roma, 8 novembre 2001
 
CIRCOLARE N. 154/2001
 
OGGETTO: LAVORO – NUOVA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TERMINE – D.LGVO 6/9/2001, N.368, SU G.U. N.235 DEL
9/10/2001.
 
Accogliendo integralmente l’accordo siglato il 4 maggio 2001 dalla
maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali con CISL e UIL, il decreto in
oggetto ha recepito la direttiva europea 99/70 liberalizzando l’utilizzo dei
contratti a termine.
Rispetto alla precedente disciplina (leggi nn. 230/62 e 56/87) che
vietava l’assunzione a tempo determinato salvo in alcuni casi tassativamente
indicati, il nuovo decreto infatti non pone limitazioni consentendo la stipula
di contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
 
Si
evidenziano di seguito i principali aspetti del decreto 368.
 
Stipula (artt. da 1 a 3) – A fronte dell’ampia possibilità
di ricorso al contratto a termine, non più vincolata al rispetto di causali
predeterminate, l’azienda deve tuttavia aver cura di specificare nella lettera
di assunzione le ragioni che motivano la stipula di un tale contratto (ad esempio
per la sostituzione di un lavoratore assente, per la manutenzione degli
impianti, per l’esecuzione di nuovi servizi, per la riorganizzazione dei magazzini,
ecc).
Permangono
peraltro una serie di casi in cui è vietata l’assunzione a termine (ad esempio
per la sostituzione di scioperanti o di lavoratori in cassa integrazione ovvero
in caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
prevista dalle disposizioni in materia di sicurezza).
 
Durata (art. 4) – Come la precedente disciplina anche il decreto n.
368 non prevede limiti massimi di durata del contratto a termine (fatta
eccezione per i dirigenti per i quali è stato confermato il tetto di 5 anni).
Un limite indiretto deriva tuttavia dalle ragioni per cui si stipula il
contratto in quanto la sua durata non può essere sproporzionata rispetto a
queste.
La durata del contratto assume tuttavia rilevanza ai fini della
possibilità di proroga; infatti mentre per i contratti pari o superiori ai 3
anni è vietata qualsiasi proroga, per quelli inferiori è invece ammessa una
sola proroga purché la durata complessiva non superi comunque i 3 anni.
Rispetto al passato la proroga ha perso il carattere di eccezionalità, dovendo
essere sorretta semplicemente da ragioni oggettive, e può anche essere
di durata più lunga rispetto a quella iniziale. Rimangono invece ferme,come condizioni
di validità della proroga, il consenso del lavoratore e il mantenimento della
stessa attività per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
 
Regime sanzionatorio (art. 5) – È stato confermato il regime sanzionatorio
previsto dalla precedente disciplina in caso di prosecuzione del contratto
oltre la scadenza. Come è noto, tale prosecuzione, se contenuta entro
determinati limiti temporali, comporta l’applicazione di maggiorazioni
retributive nei confronti dei lavoratori interessati, mentre se si protrae
ulteriormente determina la conversione in contratto a tempo indeterminato. In
particolare:
 
·         
la prosecuzione del contratto non può oltrepassare i 20
giorni, nel caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi , e i 30 giorni
negli altri casi; per ogni giorno di continuazione deve essere riconosciuta una
maggiorazione retributiva del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni
successivi;
 
·         
qualora il contratto si protragga oltre i suddetti termini
scatta la trasformazione a tempo indeterminato;
 
·         
è consentito riassumere per un numero di volte illimitato
lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine purché siano trascorsi
dalla scadenza almeno 10 o 20 giorni (rispettivamente per i contratti fino a 6
mesi e per quelli di durata superiore); il mancato rispetto di tali termini
determina anche in questo caso la trasformazione del secondo contratto a tempo
indeterminato; in caso invece di due assunzioni successive a termine senza
alcuna soluzione di continuità, la trasformazione a tempo indeterminato decorre
dalla data di stipula del primo contratto.
 
Criteri
di computo (art. 8) – Alleggerendo anche in questo caso una disposizione
precedente, il nuovo decreto ha stabilito che, per calcolare la soglia
aziendale dei 15 dipendenti oltre la quale scatta il diritto dei lavoratori a
costituire rappresentanze sindacali, devono essere computati solo i contratti a
termine di durata superiore a 9 mesi.
 
Limiti quantitativi (art. 10) – Il decreto 368 rinvia alla
contrattazione collettiva nazionale l’eventuale individuazione di limiti
quantitativi all’utilizzo del contratto a termine, fissando nel contempo una
serie di ipotesi escluse da qualsiasi tetto. In particolare non sono soggetti a
restrizioni i contratti aventi una durata non superiore a 7 mesi, nonché quelli
stipulati:
 
·         
nella fase di avvio di nuove attività (la relativa durata
dovrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva);
 
·         
per sostituire lavoratori assenti o per esigenze stagionali;
 
·         
per far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi
dell’anno;
 
·         
per favorire la prima occupazione di giovani al termine di
un periodo di tirocinio o di stage;
 
·         
con lavoratori di età superiore a 55 anni.
 
Regime transitorio (art. 11) – Le nuove disposizioni abrogano la legislazione
precedente e sono immediatamente efficaci non essendo richiesto alcun
provvedimento di attuazione. Anche le parti rinviate alla contrattazione
collettiva (diritti di precedenza, di formazione e di informazione) non
impediscono, in assenza di una loro disciplina, la piena operatività del decreto
368. 
In via transitoria rimangono peraltro in
vigore le clausole dei contratti collettivi che pongono tetti percentuali al
numero di assunzioni a termine nelle ipotesi individuate ai sensi della legge
n. 56/87 (si veda ad esempio l’art.3, comma 7 del CCNL trasporto merci) 
Ciò stante, fino alla naturale scadenza del
CCNL applicato, al momento della stipula di ogni nuovo contratto a termine le
aziende dovranno verificare se le ragioni indicate nella lettera di assunzione
coincidono o meno con una delle suddette ipotesi; in caso di coincidenza continuano
ad applicarsi i tetti percentuali, anche se si tratta di assunzione che secondo
la nuova disciplina sarebbe esclusa da qualsiasi limitazione quantitativa (ad
esempio perché di durata inferiore a 7 mesi). 
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta
  circ.ri conf.li n.69/2001 e 67/1998 | 
|   | Allegato uno | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
___________________
 
G.U.
N.235 DEL 9.10.2001 (FONTE GURITEL)
 
DECRETO
LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sullavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Emana                  il seguente decreto legislativo:                                Art. 1.                       Apposizione del termine  1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata delcontratto  di  lavoro  subordinato  a  fronte di ragioni di caratteretecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.  2.  L'apposizione  del  termine e' priva di effetto se non risulta,direttamente  o  indirettamente,  da  atto  scritto  nel  quale  sonospecificate le ragioni di cui al comma l.  3.  Copia  dell'atto  scritto  deve essere consegnata dal datore dilavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dellaprestazione.  4.  La  scrittura  non  e' tuttavia necessaria quando la durata delrapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodicigiorni.                                Art. 2.Disciplina   aggiuntiva   per   il   trasporto  aereo  ed  i  servizi                            aeroportuali  1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata delcontratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata daaziende   di  trasporto  aereo  o  da  aziende  esercenti  i  serviziaeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operatividi  terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, perun  periodo  massimo  complessivo di sei mesi, compresi tra aprile edottobre  di  ogni  anno,  e  di quattro mesi per periodi diversamentedistribuiti  e  nella percentuale non superiore al quindici per centodell'organico  aziendale  che,  al  1  gennaio  dell'anno  a  cui  leassunzioni   si  riferiscono,  risulti  complessivamente  adibito  aiservizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'essere   aumentata   da  parte  delle  aziende  esercenti  i  serviziaeroportuali,  previa  autorizzazione della direzione provinciale dellavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, leorganizzazioni    sindacali   provinciali   di   categoria   ricevonocomunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende dicui al presente articolo.                                Art. 3.                            D i v i e t i  1.  L'apposizione  di  un  termine  alla  durata di un contratto dilavoro subordinato non e' ammessa:    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto disciopero;    b) salva  diversa  disposizione  degli  accordi sindacali, pressounita'  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratoriadibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoroa  tempo  determinato,  salvo  che  tale  contratto  sia concluso perprovvedere  a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia conclusoai  sensi  dell'articolo 8,  comma 2,  della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;    c) presso   unita'   produttive  nelle  quali  sia  operante  unasospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto altrattamento  di  integrazione  salariale,  che interessino lavoratoriadibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;    d) da   parte   delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  lavalutazione   dei   rischi   ai  sensi  dell'articolo 4  del  decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.                                Art. 4.                      Disciplina della proroga  1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con ilconsenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale delcontratto  sia  inferiore  a  tre  anni. In questi casi la proroga e'ammessa  una  sola  volta e a condizione che sia richiesta da ragionioggettive  e  si  riferisca  alla  stessa attivita' lavorativa per laquale  il  contratto  e'  stato  stipulato  a  tempo determinato. Conesclusivo  riferimento  a  tale  ipotesi  la  durata  complessiva delrapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.  2.  L'onere  della  prova  relativa  all'obiettiva  esistenza delleragioni  che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' acarico del datore di lavoro.                                Art. 5.      Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti  1.  Se  il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termineinizialmente   fissato   o   successivamente   prorogato   ai   sensidell'articolo 4,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere allavoratore  una  maggiorazione  della retribuzione per ogni giorno dicontinuazione  del  rapporto  pari  al venti per cento fino al decimogiorno   successivo,   al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giornoulteriore.  2.  Se  il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno incaso  di  contratto  di  durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre iltrentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempoindeterminato dalla scadenza dei predetti termini.  3.  Qualora  il  lavoratore  venga  riassunto  a  termine, ai sensidell'articolo 1,  entro  un  periodo  di  dieci  giorni dalla data discadenza  di  un  contratto  di  durata fino a sei mesi, ovvero ventigiorni  dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore aisei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.  4.  Quando  si  tratta  di  due  assunzioni  successive  a termine,intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza alcuna soluzione dicontinuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminatodalla data di stipulazione del primo contratto.                                Art. 6.Principio di non discriminazione
  1.  Al  prestatore  di  lavoro  con  contratto  a tempo determinatospettano   le  ferie  e  la  gratifica  natalizia  o  la  tredicesimamensilita',  il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamentoin   atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con  contratto  a  tempoindeterminato  comparabili,  intendendosi  per tali quelli inquadratinello   stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di  classificazionestabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in  proporzione alperiodo   lavorativo  prestato  sempre  che  non  sia  obiettivamenteincompatibile con la natura del contratto a termine.                                Art. 7.                             Formazione  1.  Il  lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'ricevere  una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristichedelle  mansioni  oggetto  del  contratto, al fine di prevenire rischispecifici connessi alla esecuzione del lavoro.  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  daisindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi  possono prevederemodalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori atempo   determinato  ad  opportunita'  di  formazione  adeguata,  peraumentarne  la  qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarnela mobilita' occupazionale.                                Art. 8.Criteri di computo
  1.  Ai  fini  di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300,  i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabiliove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.                                 Art. 9.                            Informazioni  1.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  daisindacati   comparativamente   piu'  rappresentativi  definiscono  lemodalita'  per  le  informazioni  da  rendere  ai  lavoratori a tempodeterminato  circa  i  posti  vacanti  che  si rendessero disponibilinell'impresa,  in  modo  da  garantire loro le stesse possibilita' diottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.  2.  I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definisconomodalita'   e   contenuti   delle   informazioni   da   rendere  allerappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinatonelle aziende.                               Art. 10.                 Esclusioni e discipline specifiche  1.  Sono  esclusi  dal  campo  di applicazione del presente decretolegislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:    a)  i  contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno1997, n. 196, e successive modificazioni;    b) i contratti di formazione e lavoro;    c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattualilegate  a  fenomeni  di  formazione  attraverso  il  lavoro  che, purcaratterizzate  dall'apposizione  di  un  termine,  non costituisconorapporti di lavoro.  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo irapporti  di  lavoro  tra  i  datori di lavoro dell'agricoltura e glioperai  a  tempo  determinato  cosi'  come definiti dall'articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.  3.  Nei  settori  del  turismo  e  dei pubblici esercizi e' ammessal'assunzione  diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di specialiservizi  di  durata  non  superiore  a  tre  giorni,  determinata daicontratti  collettivi  stipulati  con  i sindacati locali o nazionaliaderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione alcentro  per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusidal campo di applicazione del presente decreto legislativo.  4.  E'  consentita  la  stipulazione di contratti di lavoro a tempodeterminato,  purche'  di  durata  non superiore a cinque anni, con idirigenti,  i  quali  possono  comunque recedere da essi trascorso untriennio  e  osservata  la disposizione dell'articolo 2118 del codicecivile.  Tali  rapporti  sono  esclusi  dal campo di applicazione delpresente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsionidi cui agli articoli 6 e 8.  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitanoil   commercio  di  esportazione,  importazione  ed  all'ingresso  diprodotti ortofrutticoli.  6.  Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2,della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  all'articolo 10 della legge8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,n. 388.  7.  La  individuazione,  anche  in  misura  non uniforme, di limitiquantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del contratto a tempodeterminato  stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidataai  contratti  collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente  piu'  rappresentativi.  Sono in ogni caso esenti dalimitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:    a)  nella  fase  di  avvio  di  nuove attivita' per i periodi chesaranno  definiti  dai contratti collettivi nazionali di lavoro anchein  misura  non  uniforme  con  riferimento  ad  aree geografiche e/ocomparti merceologici;    b) per  ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivicomprese  le  attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decretodel Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successivemodificazioni;    c) per    l'intensificazione    dell'attivita'    lavorativa   indeterminati periodo dell'anno;    d) per    specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmiradiofonici  o  televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative icontratti  a  tempo determinato stipulati a conclusione di un periododi  tirocinio  o  di  stage,  allo scopo di facilitare l'ingresso deigiovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'superiore  ai  cinquantacinque  anni,  o conclusi quando l'assunzioneabbia  luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti opredeterminati   nel   tempo   aventi   carattere   straordinario   ooccasionale.  8.  Sono  esenti  da  limitazioni  quantitative i contratti a tempodeterminato  non  rientranti  nelle  tipologie  di cui al comma 7, didurata  non  superiore  ai sette mesi, compresa la eventuale proroga,ovvero   non   superiore   alla   maggiore   durata   definita  dallacontrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui alprecedente  periodo  non si applica a singoli contratti stipulati perle  durate  suddette  per lo svolgimento di prestazioni di lavoro chesiano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contrattoa termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di seimesi.  9.   E'  affidata  ai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavorostipulati  dai  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi, laindividuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso lastessa  azienda  e con la medesima qualifica, esclusivamente a favoredei   lavoratori   che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  concontratto   a   tempo   determinato  per  le  ipotesi  gia'  previstedall'articolo 23,  comma 2,  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56. Ilavoratori  assunti  in  base  al  suddetto diritto di precedenza nonconcorrono  a  determinare  la  base  di computo per il calcolo dellapercentuale  di  riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge23 luglio 1991, n. 223.  10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un annodalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'esercitarlo  a  condizione  che  manifesti  in  tal  senso la propriavolonta'  al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazionedel rapporto stesso.                               Art. 11.                Abrogazioni e disciplina transitoria  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono  abrogate  la  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e  successivemodificazioni,  l'articolo 8-bis  della  legge  25 marzo 1983, n. 79,l'articolo 23  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte ledisposizioni  di  legge  che  sono  comunque incompatibili e non sonoespressamente richiamate nel presente decreto legislativo.  2.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delledisposizioni  di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivinazionali  di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citatalegge  n.  56  del  1987 e vigenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salvediverse  intese,  la  loro  efficacia  fino alla data di scadenza deicontratti collettivi nazionali di lavoro.  3.  I  contratti individuali definiti in attuazione della normativaprevigente,   continuano  a  dispiegare  i  loro  effetti  fino  allascadenza.  4.  Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzionemusicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonsi applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.                               Art. 12.                           S a n z i o n i  1.    Nei   casi   di   inosservanza   degli   obblighi   derivantidall'articolo 6,  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con la sanzioneamministrativa  da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a154,94  euro).  Se  l'inosservanza  si  riferisce  a  piu'  di cinquelavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (paria 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Fine testo D.LGVO n. 368 del 6 settembre 2001