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Roma, 8 novembre 2001
CIRCOLARE N. 154/2001
OGGETTO: LAVORO – NUOVA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TERMINE – D.LGVO 6/9/2001, N.368, SU G.U. N.235 DEL
9/10/2001.
Accogliendo integralmente l’accordo siglato il 4 maggio 2001 dalla
maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali con CISL e UIL, il decreto in
oggetto ha recepito la direttiva europea 99/70 liberalizzando l’utilizzo dei
contratti a termine.
Rispetto alla precedente disciplina (leggi nn. 230/62 e 56/87) che
vietava l’assunzione a tempo determinato salvo in alcuni casi tassativamente
indicati, il nuovo decreto infatti non pone limitazioni consentendo la stipula
di contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
Si
evidenziano di seguito i principali aspetti del decreto 368.
Stipula (artt. da 1 a 3) – A fronte dell’ampia possibilità
di ricorso al contratto a termine, non più vincolata al rispetto di causali
predeterminate, l’azienda deve tuttavia aver cura di specificare nella lettera
di assunzione le ragioni che motivano la stipula di un tale contratto (ad esempio
per la sostituzione di un lavoratore assente, per la manutenzione degli
impianti, per l’esecuzione di nuovi servizi, per la riorganizzazione dei magazzini,
ecc).
Permangono
peraltro una serie di casi in cui è vietata l’assunzione a termine (ad esempio
per la sostituzione di scioperanti o di lavoratori in cassa integrazione ovvero
in caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
prevista dalle disposizioni in materia di sicurezza).
Durata (art. 4) – Come la precedente disciplina anche il decreto n.
368 non prevede limiti massimi di durata del contratto a termine (fatta
eccezione per i dirigenti per i quali è stato confermato il tetto di 5 anni).
Un limite indiretto deriva tuttavia dalle ragioni per cui si stipula il
contratto in quanto la sua durata non può essere sproporzionata rispetto a
queste.
La durata del contratto assume tuttavia rilevanza ai fini della
possibilità di proroga; infatti mentre per i contratti pari o superiori ai 3
anni è vietata qualsiasi proroga, per quelli inferiori è invece ammessa una
sola proroga purché la durata complessiva non superi comunque i 3 anni.
Rispetto al passato la proroga ha perso il carattere di eccezionalità, dovendo
essere sorretta semplicemente da ragioni oggettive, e può anche essere
di durata più lunga rispetto a quella iniziale. Rimangono invece ferme,come condizioni
di validità della proroga, il consenso del lavoratore e il mantenimento della
stessa attività per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Regime sanzionatorio (art. 5) – È stato confermato il regime sanzionatorio
previsto dalla precedente disciplina in caso di prosecuzione del contratto
oltre la scadenza. Come è noto, tale prosecuzione, se contenuta entro
determinati limiti temporali, comporta l’applicazione di maggiorazioni
retributive nei confronti dei lavoratori interessati, mentre se si protrae
ulteriormente determina la conversione in contratto a tempo indeterminato. In
particolare:
·
la prosecuzione del contratto non può oltrepassare i 20
giorni, nel caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi , e i 30 giorni
negli altri casi; per ogni giorno di continuazione deve essere riconosciuta una
maggiorazione retributiva del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni
successivi;
·
qualora il contratto si protragga oltre i suddetti termini
scatta la trasformazione a tempo indeterminato;
·
è consentito riassumere per un numero di volte illimitato
lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine purché siano trascorsi
dalla scadenza almeno 10 o 20 giorni (rispettivamente per i contratti fino a 6
mesi e per quelli di durata superiore); il mancato rispetto di tali termini
determina anche in questo caso la trasformazione del secondo contratto a tempo
indeterminato; in caso invece di due assunzioni successive a termine senza
alcuna soluzione di continuità, la trasformazione a tempo indeterminato decorre
dalla data di stipula del primo contratto.
Criteri
di computo (art. 8) – Alleggerendo anche in questo caso una disposizione
precedente, il nuovo decreto ha stabilito che, per calcolare la soglia
aziendale dei 15 dipendenti oltre la quale scatta il diritto dei lavoratori a
costituire rappresentanze sindacali, devono essere computati solo i contratti a
termine di durata superiore a 9 mesi.
Limiti quantitativi (art. 10) – Il decreto 368 rinvia alla
contrattazione collettiva nazionale l’eventuale individuazione di limiti
quantitativi all’utilizzo del contratto a termine, fissando nel contempo una
serie di ipotesi escluse da qualsiasi tetto. In particolare non sono soggetti a
restrizioni i contratti aventi una durata non superiore a 7 mesi, nonché quelli
stipulati:
·
nella fase di avvio di nuove attività (la relativa durata
dovrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva);
·
per sostituire lavoratori assenti o per esigenze stagionali;
·
per far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi
dell’anno;
·
per favorire la prima occupazione di giovani al termine di
un periodo di tirocinio o di stage;
·
con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Regime transitorio (art. 11) – Le nuove disposizioni abrogano la legislazione
precedente e sono immediatamente efficaci non essendo richiesto alcun
provvedimento di attuazione. Anche le parti rinviate alla contrattazione
collettiva (diritti di precedenza, di formazione e di informazione) non
impediscono, in assenza di una loro disciplina, la piena operatività del decreto
368.
In via transitoria rimangono peraltro in
vigore le clausole dei contratti collettivi che pongono tetti percentuali al
numero di assunzioni a termine nelle ipotesi individuate ai sensi della legge
n. 56/87 (si veda ad esempio l’art.3, comma 7 del CCNL trasporto merci)
Ciò stante, fino alla naturale scadenza del
CCNL applicato, al momento della stipula di ogni nuovo contratto a termine le
aziende dovranno verificare se le ragioni indicate nella lettera di assunzione
coincidono o meno con una delle suddette ipotesi; in caso di coincidenza continuano
ad applicarsi i tetti percentuali, anche se si tratta di assunzione che secondo
la nuova disciplina sarebbe esclusa da qualsiasi limitazione quantitativa (ad
esempio perché di durata inferiore a 7 mesi).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta
circ.ri conf.li n.69/2001 e 67/1998
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Allegato uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
N.235 DEL 9.10.2001 (FONTE GURITEL)
DECRETO
LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sullavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Apposizione del termine 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di caratteretecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta,direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sonospecificate le ragioni di cui al comma l. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore dilavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dellaprestazione. 4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata delrapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodicigiorni. Art. 2.Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata daaziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i serviziaeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operatividi terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, perun periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile edottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamentedistribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per centodell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui leassunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito aiservizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'essere aumentata da parte delle aziende esercenti i serviziaeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale dellavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, leorganizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevonocomunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende dicui al presente articolo. Art. 3. D i v i e t i 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto dilavoro subordinato non e' ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto disciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, pressounita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratoriadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoroa tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso perprovvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia conclusoai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unita' produttive nelle quali sia operante unasospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto altrattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratoriadibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato lavalutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Art. 4. Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con ilconsenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale delcontratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e'ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragionioggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per laquale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Conesclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva delrapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni. 2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delleragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' acarico del datore di lavoro. Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termineinizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensidell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere allavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno dicontinuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimogiorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giornoulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno incaso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre iltrentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempoindeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensidell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data discadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero ventigiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore aisei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine,intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione dicontinuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminatodalla data di stipulazione del primo contratto. Art. 6.Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinatospettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesimamensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamentoin atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempoindeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadratinello stesso livello in forza dei criteri di classificazionestabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione alperiodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamenteincompatibile con la natura del contratto a termine. Art. 7. Formazione 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristichedelle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischispecifici connessi alla esecuzione del lavoro. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati daisindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevederemodalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori atempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, peraumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarnela mobilita' occupazionale. Art. 8.Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabiliove il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Art. 9. Informazioni 1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati daisindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono lemodalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempodeterminato circa i posti vacanti che si rendessero disponibilinell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' diottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definisconomodalita' e contenuti delle informazioni da rendere allerappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinatonelle aziende. Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decretolegislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattualilegate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, purcaratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituisconorapporti di lavoro. 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo irapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e glioperai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessal'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di specialiservizi di durata non superiore a tre giorni, determinata daicontratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionaliaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione alcentro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusidal campo di applicazione del presente decreto legislativo. 4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempodeterminato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con idirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso untriennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codicecivile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione delpresente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsionidi cui agli articoli 6 e 8. 5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitanoil commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso diprodotti ortofrutticoli. 6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,n. 388. 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limitiquantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempodeterminato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidataai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacaticomparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti dalimitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi chesaranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anchein misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/ocomparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivicomprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decretodel Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successivemodificazioni; c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa indeterminati periodo dell'anno; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmiradiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative icontratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periododi tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso deigiovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzioneabbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti opredeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ooccasionale. 8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempodeterminato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, didurata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga,ovvero non superiore alla maggiore durata definita dallacontrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta'occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui alprecedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati perle durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro chesiano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contrattoa termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di seimesi. 9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, laindividuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso lastessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favoredei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa concontratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previstedall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ilavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza nonconcorrono a determinare la base di computo per il calcolo dellapercentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge23 luglio 1991, n. 223. 10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un annodalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propriavolonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazionedel rapporto stesso. Art. 11. Abrogazioni e disciplina transitoria 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successivemodificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79,l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte ledisposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sonoespressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delledisposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivinazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citatalegge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salvediverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza deicontratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativaprevigente, continuano a dispiegare i loro effetti fino allascadenza. 4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzionemusicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonsi applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5. Art. 12. S a n z i o n i 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivantidall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzioneamministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinquelavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (paria 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Fine testo D.LGVO n. 368 del 6 settembre 2001