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Roma, 21 novembre 2001
Circolare n. 157/2001
Oggetto: Autotrasporto –
Contenzioso tariffario – Eccezione di incostituzionalità – Visti tariffari –
Punto della situazione.
In merito alla grande mole di contenzioso tariffario innescato dalla
norma interpretativa contenuta nel decreto legge della scorsa estate, si
forniscono indicazioni per resistere alle azioni giudiziarie promosse dai
padroncini.
Eccezione di incostituzionalità. Si conferma che il
Tribunale di Torino, con ordinanza in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, ha sospeso la causa tariffaria Elia-Ambrogio e ha rimesso alla Corte
Costituzionale la questione sulla incostituzionalità dell’interpretazione
autentica in materia tariffaria di cui all’articolo 3 del decreto legge
256/2001.
L’ordinanza con la quale è stata sollevata le questione di
incostituzionalità verrà notificata anche al Presidente del Consiglio e ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
La pubblicazione dell’ordinanza non comporta l’automatica sospensione
di tutti i giudizi vertenti sulla stessa materia; dovrà essere quindi cura dei
legali delle aziende interessate di sollevare a loro volta l’eccezione di
incostituzionalità o quanto meno di produrre in giudizio l’ordinanza di cui
trattasi per chiedere al giudice la sospensione della causa in attesa del
pronunciamento della Corte Costituzionale.
Gli argomenti a sostegno dell’incostituzionalità dell’art. 3 citato
sono stati ben riassunti nel parere pro-veritate formulato su richiesta della
Confetra dall’ex Presidente della Corte Costituzionale prof. Vincenzo
Cianiello, che si è espresso per la natura innovativa e non retroattiva di
quella disposizione nonchè per la sua irragionevolezza, tale da ledere i
principi costituzionali della certezza del diritto e dell’uguaglianza tra i
cittadini.
Visti tariffari. Come è noto, nelle cause tariffarie i vettori
possono ottenere dal giudice decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi
producendo semplicemente il conteggio tariffario vistato dal Comitato
provinciale dell’albo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto
legge 82/93.
Poiché se il decreto ingiuntivo è reso provvisoriamente esecutivo l’impresa
ha scarse possibilità di annullare gli effetti del provvedimento, occorre
evitare che il visto del conteggio sia dato e nel contempo rendere edotto il
giudice circa la natura meramente formale di quel visto che nulla ha a che
vedere con la prova scritta sulla certezza, liquidità ed esigibilità del
credito prevista dalle norme del codice di procedura civile.
Su questo fondamentale argomento si consiglia di tener conto delle
istruzioni opportunamente elaborate dal dr. Sarzina e alle quali si fa rinvio.
Azione politica. La Confetra, d’intesa con la Confindustria, sta
ovviamente continuando a intervenire sul Governo affinché a tutta questa
ingarbugliata situazione si trovi una soluzione politica in via legislativa, senza
attendere i lunghi tempi dei giudizi di costituzionalità.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
110/2001
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Allegati tre |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Parere pro veritate sulla
costituzionalità dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 in materia di forma
del contratto di autotrasporto per conto terzi.
1. La forma del contratto di
autotrasporto di cose per conto di terzi prima dell’art. 3 del d.l. 3 luglio
2001 n. 256
Il quinto comma dell’art. 26 della l. 6
giugno 1974, n. 298, così come aggiunto dall’art. 1 d.l. 29 marzo 1983, n. 82 prevede
che “ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del
contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua
il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da
consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati
relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e
dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai
competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di
legge”.
Tale norma è stata aggiunta al testo
originario dell’articolo in questione, relativo alle sanzioni per l’esercizio
abusivo dell’autotrasporto, insieme alla norma che introduceva una sanzione
amministrativa anche per chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di
cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività, sanzione non
prevista in precedenza essendo punito unicamente l’autotrasportatore abusivo e
non il committente.
Come condivisibilmente ritenuto dalla
giurisprudenza (cfr. da ultimo App. Torino, 9 maggio 2001, n. 565) la ratio
della disposizione è ravvisabile nel fatto che, venendosi a sanzionare anche il
committente “al fine di mettere il mittente al riparo da possibili errori e
porlo in condizione di provare documentalmente la propria buona fede, si è
perciò imposto che il vettore gli comunicasse per iscritto (con inserzione nel
contratto) gli estremi della propria iscrizione all’albo; all’ulteriore fine
poi di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che
avrebbero potuto vanificare la tutela del mittente dalla sanzione prevista a di
lui carico, ed anche per agevolare i controlli contro l’abusivismo, si è
indirettamente coartato il vettore a fornire documentalmente gli estremi della
propria iscrizione con la previsione, in difetto, della nullità del contratto”.
Si tratta quindi di una nullità formale
assoluta introdotta sia per tutelare l’interesse pubblico a combattere
l’abusivismo nel settore, sia per tutelare l’interesse a che il committente non
venga punito senza la possibilità di dimostrare documentalmente la sua buona
fede.
2.
L’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 e
la non manifesta infondatezza dei dubbi
di costituzionalità:
a) sotto il profilo della sua efficacia retroattiva.
Su tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale
è intervenuto l’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito dalla l. 20
agosto 2001 n. 334, che ha sancito che “l’ultimo comma dell’art. 26 della legge
6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto legge 29 marzo
1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia
del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione
all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi
possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di
tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del
contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano
soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano
scelto la forma scritta”.
Il primo problema che tale norma pone, autoqualificandosi
di interpretazione autentica, è la sua retroattività nel tempo, compresa la sua
applicazione ai giudizi in corso.
Secondo la Corte Costituzionale (15 novembre 2000, n. 525)
“la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può
adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative
non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del
diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un
indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, quando la scelta imposta dalla
legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò
vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre,
sent. n. 311 del 1995 e sent. n. 397 del 1994 e l'ord. n. 480 del 1992).
Peraltro, l'effettivo problema … non è quello relativo alla natura di tali
leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro
portata retroattiva”.
La Corte
costituzionale, difatti, è attenta
quanto all’esigenza di evitare che il legislatore possa sconsideratamente
rivolgere i propri comandi al passato, precisando che possa farlo solo entro certi limiti ed in presenza di certi presupposti. Cioè, per dirla con una sola parola, nei
limiti della “ragionevolezza” che la
Corte si è sempre riservata, in questa
come in altre ipotesi diverse da quella dell'interpretazione autentica, di
valutare volta per volta, per saggiare
la coerenza delle leggi in
generale con l’ordinato svolgimento dei rapporti giuridico-sociali e quindi, in
ultima analisi, per salvaguardare il
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Non è quindi impedito al legislatore di imporre, in base a
determinate scelte, un certo significato normativo a precedenti disposizioni e
ciò anche per la considerazione che, in ultima analisi la legge di interpretazione autentica non si
distingue dalla legge innovativa con effetto retroattivo, per cui entrambe
sono costituzionalmente legittime quando
non superino i limiti stabiliti dall'art. 25 Cost. in materia penale o da altre
norme costituzionali (Corte cost., 2 febbraio 1988, n. 123).
In proposito la Corte “ha individuato, oltre alla materia
penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali
(v., "ex plurimis", le citate sent. n. 311 del 1995 e sent. n. 397
del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza,
quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza
dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di
intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere
intenzionalmente su concrete fattispecie "sub iudice")” (Corte Cost.,
15 novembre 2000, n. 525).
In particolare occorre soffermarsi sull'affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica, principio che, quale elemento essenziale
dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi
che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti
(Corte Cost., 15 novembre 2000, n. 525, Corte Cost. 4 novembre 1999 n.
416; Corte Cost. 2 luglio 1997 n. 211).
Nella specie non ci poteva essere alcun dubbio, come anche
ritenuto dalla giurisprudenza che si è occupata della questione, che l’art. 1 d.l. 29 marzo 1983, n. 82 avesse
introdotto, per il contratto di autotrasporto, l’obbligo della forma scritta
con la particolare annotazione ivi prevista a pena di nullità.
Il richiedere come requisito formale ad substantiam una
annotazione scritta su una copia del contratto implica infatti necessariamente
l’assoggettamento di quest’ultimo alla forma scritta e la previsione della
sanzione della nullità non lasciava dubbi interpretativi.
Né poteva trattarsi di una qualche forma di “nullità”
relativa in quanto tale previsione attiene alla regola negoziale nel suo
complesso e non è diretta alla tutela dell’autotrasportatore ma all’interesse
generale di reprimere il trasporto abusivo.
L’intervento del legislatore consistente nel ritenere
possibile per tali contratti la forma non scritta non può quindi essere
considerato interpretativo ma innovativo anche se le conseguenze di tale
classificazione sono identiche, risultando chiaramente la volontà di dare
effetto retroattivo alla norma.
Tuttavia non sono stati rispettati nella fattispecie i
limiti costituzionali sopra esaminati che si pongono rispetto alla possibilità
per il legislatore di emanare norme retroattive, identiche sia per le norme di
interpretazione autentica che per le norme innovative retroattive.
Viene infatti leso l'affidamento legittimamente posto sulla
certezza dell'ordinamento giuridico, dato che si vengono a sanare, con effetto
ex tunc, contratti precedentemente
inefficaci in quanto nulli e si creano i presupposti per sanzionare quei
committenti non posti nella condizione di provare documentalmente la propria
buona fede in ordine alla fattispecie dell’affidamento del trasporto a soggetti
che esercitano abusivamente la relativa attività.
Inoltre traspare netta la volontà del legislatore di
influire sui giudizi in corso , che dai dati forniti sembrano essere assai
numerosi, cosicché si viene a concretare il non rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario, apparendo il provvedimento
legislativo come preordinato a mutare radicalmente quanto portato all’attenzione
dei giudici con violazione anche dell’art. 24 e 104 Cost..
Viene poi ad essere irrimediabilmente violato il principio
di uguaglianza non discriminandosi le posizioni di chi ha osservato la norma e
di chi non l’ha intenzionalmente, e senza scusanti di natura interpretativa,
osservata e soprattutto di chi ha agito, in quel momento, infondatamente in
giudizio e chi si è astenuto dal farlo data la chiarezza della norma su cui
oggi il legislatore viene ad incidere, alterando i rapporti economici e la
libera concorrenza fra tali soggetti, con violazione anche dell’art. 41 Cost.
Si deve quindi ritenere che il dubbio di costituzionalità
dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n.
256, per quanto attiene alla previsione della sua efficacia retroattiva, sia
non soltanto, non manifestamente infondato obbligando i giudici di rimettere la questione alla competente
Corte Costituzionale essendo rilevante in relazione ai giudizi in corso, ma del
tutto fondato e la relativa questione meritevole di accoglimento.
3. Segue: b)
relativamente ai suoi effetti per il futuro.
Per quanto riguarda gli effetti futuri della norma ritengo
che non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale ai
sensi degli art. 3 e 41 Cost.
E’
vero infatti che il legislatore è libero di porre dei vincoli formali per i
contratti, e tale facoltà è stata legittimamente esercitata con l’art. 1 d.l.
29 marzo 1983, n. 82, ma non è assolutamente ragionevole quanto determinato, a
decorrere dalla sua entrata in vigore, dall’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256.
Esiste
infatti una intima contraddizione in termini che rende illogico e
conseguentemente irragionevole un intervento legislativo consistente
nell’imporre una forma vincolata per un contratto e stabilire poi che lo stesso
contratto può anche essere concluso senza vincoli di forma.
Non
si può infatti ritenere allo stesso tempo che un contratto orale sia valido e
che lo stesso contratto, consacrato in uno scritto, e privo di un elemento non
presente neanche nello stesso contratto orale sia irrimediabilmente nullo.
Né
può costituire una diversità rilevante per far venir meno la evidente
irragionevolezza e disuguaglianza sostanziale di una simile affermazione il
fatto che siano state le parti a decidere di usare la forma scritta, dato che
tale scelta (che non implicava la scelta di inserire l’ulteriore elemento –
annotazione – voluto dal legislatore), non giustifica assolutamente un rigore
formale maggiore di quello previsto in via generale dallo stesso legislatore
per quel tipo di contratto e non avallato dalla volontà delle parti come accade
nella fattispecie di cui all’art. 1452 c.c.
Da
ultimo valutandosi in maniera ingiustificatamente diversa contratti identici
conclusi con differente forma ed incidendo
tale valutazione sulle stesse conseguenze economiche del rapporto si viene ad
incidere anche sui valori tutelati dall’art. 41 Cost. dando una maggiore tutela
a quegli imprenditori che decidano di usare la forma libera rispetto a quelli
che decidano di usare la forma scritta, di per sé più idonea a dare maggiore
certezza al rapporto e più consona a corretti rapporti imprenditoriali ma da
considerare estremamente “pericolosa” nella novella legislativa a causa del
rischio di nullità che comporta.
Infine,
essendo le parti spinte da tale rischio a concludere i contratti senza usare la
forma scritta, viene meno la funzione che l’originaria previsione normativa
aveva nel combattere il trasporto abusivo e soprattutto nel consentire al
committente di procurarsi la prova della sua buona fede atta ad evitare la
sanzione amministrativa sanzionando con la nullità l’omessa collaborazione del
trasportatore, con la conseguente
irrimediabile lesione del diritto di difesa.
Ritengo
di conseguenza non manifestamente infondata
la questione di manifesta incostituzionalità dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 anche per quanto
riguarda gli effetti successivi alla sua entrata in vigore, e tale da divenire
rilevante nel corso di giudizi che dovessero essere instaurati in futuro.
f.to Vincenzo Caianiello
Memoria del dr. Sarzina – ottobre 2001
TARIFFE OBBLIGATORIE: decreto ingiuntivo – visto
tariffario.
L’entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell’art. 3 del
D.L. 3 luglio 2001 n. 256, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto
2001 n. 334, rende indispensabile usare tutti i mezzi che sono consentiti dalla
stessa disciplina tariffaria, per evitare che i vettori i quali pretendono il
pagamento delle tariffe obbligatorie, chiedano ed ottengano dal giudice
l’emanazione del decreto ingiuntivo, che può essere reso provvisoriamente
esecutivo, a norma dell’art. 4 del d.l. n. 82/1993, convertito dalla legge n.
162/1993.
E’ noto che, se il decreto ingiuntivo è reso provvisoriamente
esecutivo, scarse possibilità ha l’impresa committente di annullare gli effetti
del provvedimento, anche nel caso in cui abbia validi argomenti per eccepire la
nullità del contratto o, in ogni caso, l’insussistenza dell’obbligo del pagamento
delle tariffe, potendo il vettore compiere atti esecutivi di pignoramento del
suo preteso credito.
Occorre agire, dunque, per evitare possibilmente che sia dato il visto
del conteggio e per fare in modo che, il vettore, debba in ogni caso subire le
sanzioni previste dall’art. 21 della legge n. 298/1974, il quale commina le
sanzioni dell’ammonimento, della censura, della sospensione e della radiazione
dall’albo, “quando non abbia osservato le tariffe di trasporto fissate dai
competenti organi”.
Per esercitare l’azione a tutela delle imprese interessate, occorre
tenere presente che l’art. 4 del d.l. n. 82/1993, convertito dalla legge n.
162/1993, stabilisce che per esperire il provvedimento di ingiunzione di cui
agli artt. 633 e segg. c.p.c., vale a dire per ottenere il decreto ingiuntivo,
il vettore deve produrre il “conteggio tariffario, vistato dal competente
comitato provinciale del suddetto albo, con l’indicazione di tutti gli elementi
utili per il calcolo della tariffa e dell’eventuale conguaglio richiesto”.
Le norme citate stabiliscono che il decreto ingiuntivo può essere
ottenuto quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e di esso sia data
la prova scritta che, a norma dell’art. 634 c.p.c., che riguarda i crediti
maturati per prestazioni di servizi, è costituita dagli “estratti autentici
delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c., purchè bollate e
vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti
autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando
siano tenute con l’osservanza delle norme previste per tali scritture”.
Salvo rarissime eccezioni, il vettore non dà tale prova scritta e si
limita a produrre al giudice il conteggio tariffario da lui unilateralmente
eseguito, vistato dal competente comitato provinciale dell’albo dei
trasportatori.
Tutto induce a ritenere che tale visto debba essere dato dopo che il
comitato provinciale ha verificato l’esattezza dei calcoli, per dare la prova
della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, senonchè, il Ministero
dei Trasporti con le circolari n. 3891 del 18.10.1993; n. 4943 del 20.11.1993;
n. 1867 del 1.08.1994; n. 1288 del 29.07.1999, ha disposto che il comitato non
deve affatto verificare l’esattezza dei calcoli e la corretta applicazione
delle norme del d.m. 18.11.1982, e deve limitarsi a accertare che “siano
prodotti tutti gli elementi necessari per la verifica del conteggio
tariffario”, trattandosi di “un atto meramente formale, che permette al
richiedente di avvalersi del procedimento relativo all’art. 633 c.p.c.”. E
sempre secondo tali disposizioni: “Com’è noto, la prassi relativa al visto
tariffario non deve comportare una valutazione nel merito (conteggi sbagliati,
applicazione di una forcella diversa da quella conteggiata, ecc.)”, trattandosi
di “compito riservato alla competenza del Giudice ordinario”.
Tali disposizioni sono manifestamente illegittime, perché in contrasto
con la lettera e la ratio della norma di legge, e non essendo note al giudice, lo
traggono in inganno in quanto egli ritiene che il visto dia la certezza,
liquidità ed esigibilità del credito.
Nelle cause in cui le circolari sono state prodotte al giudice,
questi, in alcuni casi, ha anche sospeso la provvisoria esecuzione già disposta
(cfr. ordinanza Tribunale di Torino 30.11.1997).
I comitati provinciali eseguono pedissequamente tali disposizioni, da
cui ritengono di essere vincolati, con le conseguenze che sono state spiegate.
Aggiungasi che il vettore, nel chiedere il visto tariffario, denuncia
di non aver osservato le tariffe obbligatorie, venendo così meno all’obbligo
sancito nel citato art. 21 della legge n. 298/74, ma, ciò nonostante, a quanto
consta, nessun comitato infligge le sanzioni previste dalla legge a carico del
vettore stesso.
E’, quindi, indispensabile che tutti i rappresentanti delle
associazioni a noi aderenti e che fanno parte dei comitati provinciali
dell’albo, prendano d’ora in poi netta posizione su queste delicatissime
questioni, chiedendo che il comitato disapplichi le disposizioni amministrative
citate, perché illegittime, ed impongano al comitato di infliggere le sanzioni
disciplinari suddette, essendo suo specifico obbligo di osservare la norma di
legge, tenendo presente che l’inosservanza costituisce omissione di atti di
ufficio e come tale penalmente perseguibile.
I rappresentanti delle associazioni di categoria che fanno parte dei
comitati provinciali dell’albo, secondo l’autorevole giurisprudenza del
Consiglio di Stato, nell’esercizio delle loro funzioni quali componenti di tale
organo amministrativo, non devono più tutelare gli interessi di parte, perché
sono portatori di interessi pubblici e possono quindi legittimamente
disapplicare le norme amministrative illegittime, anche ricorrendo contro le
decisioni dell’organo che siano in contrasto con l’interesse pubblico.
In alcuni casi, i legali che difendono le imprese convenute in
giudizio per il pagamento delle tariffe obbligatorie hanno diffidato i comitati
provinciali a disapplicare le norme amministrative illegittime e ad infliggere
i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, ed alcuni comitati se hanno
dichiarato di sentirsi vincolati dalle stesse disposizioni, hanno peraltro
inflitto al vettore i provvedimenti disciplinari richiamati.
L’emissione del decreto ingiuntivo ed in modo specifico la provvisoria
esecuzione, possono causare gravi danni all’impresa committente, che può anche
essere una impresa di trasporto quale primo vettore, e poiché tali danni
dipendono dal visto del conteggio dato in violazione della norma di legge, il
committente può legittimamente esercitare l’azione di risarcimento dei danni a
carico del comitato provinciale competente, a norma del terzo comma dell’art. 7
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 7, comma quarto,
della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Tutti i rappresentanti delle associazioni che fanno parte dei comitati
provinciali dell’albo sono tenuti d’ora in poi ad esercitare i loro poteri, con
l’osservanza delle presenti istruzioni, e sono pregati di comunicarci i
risultati dei loro atti, in modo da poter disporre, caso per caso, quali altri
atti debbano essere compiuti per ottenere il risultato di impedire con ogni
mezzo legittimo l’imposizione del pagamento delle tariffe obbligatorie che non
hanno più nessuna ragione di essere né di diritto né di fatto. (Le circolari
citate nella memoria sono a disposizione presso la segreteria Confetra).
FINE TESTO MEMORIA DR. SARZINA
Lettera del Presidente Aldo Gatti al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
Egregio Presidente,
la scorsa estate, nonostante l’opposizione del mondo imprenditoriale,
con decreto legge poi convertito dal Parlamento il Suo Governo dettò
un’interpretazione autentica in materia di tariffe dell’autotrasporto che di fatto
rilanciò retroattivamente l’obbligatorietà di quel regime tariffario.
Interpellato dalla Confetra, l’Emerito
Presidente della Corte Costituzionale
prof. Vincenzo Caianiello ha espresso oggi il parere pro-veritate che la
questione di incostituzionalità di quella norma sia fondata e meritevole di
accoglimento.
Ovviamente le imprese fonderanno su quel
parere le loro difese giudiziarie, ma La prego di voler valutare l’opportunità
di risolvere politicamente questo spinoso problema, senza attendere che sia la
Corte Costituzionale a dare soddisfazione alle aspettative del mondo
imprenditoriale italiano.
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i
miei più distinti saluti
Roma, 14 novembre 2001
f.to Aldo
Gatti