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Roma, 21 novembre 2001

 

Circolare n. 157/2001

 

Oggetto: Autotrasporto – Contenzioso tariffario – Eccezione di incostituzionalità – Visti tariffari – Punto della situazione.

 

In merito alla grande mole di contenzioso tariffario innescato dalla norma interpretativa contenuta nel decreto legge della scorsa estate, si forniscono indicazioni per resistere alle azioni giudiziarie promosse dai padroncini.

 

Eccezione di incostituzionalità. Si conferma che il Tribunale di Torino, con ordinanza in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha sospeso la causa tariffaria Elia-Ambrogio e ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione sulla incostituzionalità dell’interpretazione autentica in materia tariffaria di cui all’articolo 3 del decreto legge 256/2001.

 

L’ordinanza con la quale è stata sollevata le questione di incostituzionalità verrà notificata anche al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

 

La pubblicazione dell’ordinanza non comporta l’automatica sospensione di tutti i giudizi vertenti sulla stessa materia; dovrà essere quindi cura dei legali delle aziende interessate di sollevare a loro volta l’eccezione di incostituzionalità o quanto meno di produrre in giudizio l’ordinanza di cui trattasi per chiedere al giudice la sospensione della causa in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.

 

Gli argomenti a sostegno dell’incostituzionalità dell’art. 3 citato sono stati ben riassunti nel parere pro-veritate formulato su richiesta della Confetra dall’ex Presidente della Corte Costituzionale prof. Vincenzo Cianiello, che si è espresso per la natura innovativa e non retroattiva di quella disposizione nonchè per la sua irragionevolezza, tale da ledere i principi costituzionali della certezza del diritto e dell’uguaglianza tra i cittadini.

 

Visti tariffari. Come è noto, nelle cause tariffarie i vettori possono ottenere dal giudice decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi producendo semplicemente il conteggio tariffario vistato dal Comitato provinciale dell’albo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge 82/93.

 

Poiché se il decreto ingiuntivo è reso provvisoriamente esecutivo l’impresa ha scarse possibilità di annullare gli effetti del provvedimento, occorre evitare che il visto del conteggio sia dato e nel contempo rendere edotto il giudice circa la natura meramente formale di quel visto che nulla ha a che vedere con la prova scritta sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito prevista dalle norme del codice di procedura civile.

 

Su questo fondamentale argomento si consiglia di tener conto delle istruzioni opportunamente elaborate dal dr. Sarzina e alle quali si fa rinvio.

 

Azione politica. La Confetra, d’intesa con la Confindustria, sta ovviamente continuando a intervenire sul Governo affinché a tutta questa ingarbugliata situazione si trovi una soluzione politica in via legislativa, senza attendere i lunghi tempi dei giudizi di costituzionalità.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 110/2001

 

Allegati tre

 

 

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Parere pro veritate sulla costituzionalità dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 in materia di forma del contratto di autotrasporto per conto terzi.

 

            1. La forma del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi prima dell’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256

Il quinto comma dell’art. 26 della l. 6 giugno 1974, n. 298, così come aggiunto dall’art. 1 d.l. 29 marzo 1983, n. 82 prevede che “ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge”.

Tale norma è stata aggiunta al testo originario dell’articolo in questione, relativo alle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’autotrasporto, insieme alla norma che introduceva una sanzione amministrativa anche per chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività, sanzione non prevista in precedenza essendo punito unicamente l’autotrasportatore abusivo e non il committente.

Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo App. Torino, 9 maggio 2001, n. 565) la ratio della disposizione è ravvisabile nel fatto che, venendosi a sanzionare anche il committente “al fine di mettere il mittente al riparo da possibili errori e porlo in condizione di provare documentalmente la propria buona fede, si è perciò imposto che il vettore gli comunicasse per iscritto (con inserzione nel contratto) gli estremi della propria iscrizione all’albo; all’ulteriore fine poi di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che avrebbero potuto vanificare la tutela del mittente dalla sanzione prevista a di lui carico, ed anche per agevolare i controlli contro l’abusivismo, si è indirettamente coartato il vettore a fornire documentalmente gli estremi della propria iscrizione con la previsione, in difetto, della nullità del contratto”.

Si tratta quindi di una nullità formale assoluta introdotta sia per tutelare l’interesse pubblico a combattere l’abusivismo nel settore, sia per tutelare l’interesse a che il committente non venga punito senza la possibilità di dimostrare documentalmente la sua buona fede.

 

2. L’art.  3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 e la non manifesta infondatezza dei   dubbi di costituzionalità:

a) sotto il profilo della sua efficacia retroattiva.

Su tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale è intervenuto l’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito dalla l. 20 agosto 2001 n. 334, che ha sancito che “l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”.

Il primo problema che tale norma pone, autoqualificandosi di interpretazione autentica, è la sua retroattività nel tempo, compresa la sua applicazione ai giudizi in corso.

Secondo la Corte Costituzionale (15 novembre 2000, n. 525) “la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre, sent. n. 311 del 1995 e sent. n. 397 del 1994 e l'ord. n. 480 del 1992). Peraltro, l'effettivo problema … non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva”.

La  Corte costituzionale, difatti, è  attenta quanto all’esigenza di evitare che il legislatore possa sconsideratamente rivolgere i propri comandi al passato, precisando che  possa farlo solo entro certi limiti ed  in presenza di certi presupposti.   Cioè, per dirla con una sola parola, nei limiti della “ragionevolezza” che   la Corte  si è sempre riservata, in questa come in altre ipotesi diverse da quella dell'interpretazione autentica, di valutare volta per volta, per saggiare  la coerenza  delle leggi in generale con l’ordinato svolgimento dei rapporti giuridico-sociali e quindi, in ultima analisi, per salvaguardare  il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Non è quindi impedito al legislatore di imporre, in base a determinate scelte, un certo significato normativo a precedenti disposizioni e ciò anche per la considerazione che, in ultima analisi  la legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con effetto retroattivo, per cui entrambe sono  costituzionalmente legittime quando non superino i limiti stabiliti dall'art. 25 Cost. in materia penale o da altre norme costituzionali (Corte cost., 2 febbraio 1988, n. 123).

In proposito la Corte “ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., "ex plurimis", le citate sent. n. 311 del 1995 e sent. n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie "sub iudice")” (Corte Cost., 15 novembre 2000, n. 525).

In particolare occorre soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte Cost., 15 novembre 2000, n. 525, Corte Cost. 4 novembre 1999 n. 416;  Corte Cost. 2 luglio 1997 n. 211).

Nella specie non ci poteva essere alcun dubbio, come anche ritenuto dalla giurisprudenza che si è occupata della questione,  che l’art. 1 d.l. 29 marzo 1983, n. 82 avesse introdotto, per il contratto di autotrasporto, l’obbligo della forma scritta con la particolare annotazione ivi prevista a pena di nullità.

Il richiedere come requisito formale ad substantiam una annotazione scritta su una copia del contratto implica infatti necessariamente l’assoggettamento di quest’ultimo alla forma scritta e la previsione della sanzione della nullità non lasciava dubbi interpretativi.

Né poteva trattarsi di una qualche forma di “nullità” relativa in quanto tale previsione attiene alla regola negoziale nel suo complesso e non è diretta alla tutela dell’autotrasportatore ma all’interesse generale di reprimere il trasporto abusivo.

L’intervento del legislatore consistente nel ritenere possibile per tali contratti la forma non scritta non può quindi essere considerato interpretativo ma innovativo anche se le conseguenze di tale classificazione sono identiche, risultando chiaramente la volontà di dare effetto retroattivo alla norma.

Tuttavia non sono stati rispettati nella fattispecie i limiti costituzionali sopra esaminati che si pongono rispetto alla possibilità per il legislatore di emanare norme retroattive, identiche sia per le norme di interpretazione autentica che per le norme innovative retroattive.

Viene infatti leso l'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, dato che si vengono a sanare, con effetto ex tunc,  contratti precedentemente inefficaci in quanto nulli e si creano i presupposti per sanzionare quei committenti non posti nella condizione di provare documentalmente la propria buona fede in ordine alla fattispecie dell’affidamento del trasporto a soggetti che esercitano abusivamente la relativa attività.

Inoltre traspare netta la volontà del legislatore di influire sui giudizi in corso , che dai dati forniti sembrano essere assai numerosi, cosicché si viene a concretare il non rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, apparendo il provvedimento legislativo come preordinato a mutare radicalmente quanto portato all’attenzione dei giudici con violazione anche dell’art. 24 e 104 Cost..

Viene poi ad essere irrimediabilmente violato il principio di uguaglianza non discriminandosi le posizioni di chi ha osservato la norma e di chi non l’ha intenzionalmente, e senza scusanti di natura interpretativa, osservata e soprattutto di chi ha agito, in quel momento, infondatamente in giudizio e chi si è astenuto dal farlo data la chiarezza della norma su cui oggi il legislatore viene ad incidere, alterando i rapporti economici e la libera concorrenza fra tali soggetti, con violazione anche dell’art. 41 Cost.

Si deve quindi ritenere che il dubbio di costituzionalità dell’art. 3 del  d.l. 3 luglio 2001 n. 256, per quanto attiene alla previsione della sua efficacia retroattiva, sia non soltanto,  non manifestamente  infondato obbligando i giudici  di rimettere la questione alla competente Corte Costituzionale essendo rilevante in relazione ai giudizi in corso, ma del tutto fondato e la relativa questione meritevole di accoglimento.

 

            3. Segue: b)  relativamente ai suoi effetti per il futuro.

Per quanto riguarda gli effetti futuri della norma ritengo che non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale ai sensi degli art. 3 e 41 Cost.

            E’ vero infatti che il legislatore è libero di porre dei vincoli formali per i contratti, e tale facoltà è stata legittimamente esercitata con l’art. 1 d.l. 29 marzo 1983, n. 82, ma non è assolutamente ragionevole quanto determinato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, dall’art. 3 del  d.l. 3 luglio 2001 n. 256.

            Esiste infatti una intima contraddizione in termini che rende illogico e conseguentemente irragionevole un intervento legislativo consistente nell’imporre una forma vincolata per un contratto e stabilire poi che lo stesso contratto può anche essere concluso senza vincoli di forma.

            Non si può infatti ritenere allo stesso tempo che un contratto orale sia valido e che lo stesso contratto, consacrato in uno scritto, e privo di un elemento non presente neanche nello stesso contratto orale sia irrimediabilmente nullo.

            Né può costituire una diversità rilevante per far venir meno la evidente irragionevolezza e disuguaglianza sostanziale di una simile affermazione il fatto che siano state le parti a decidere di usare la forma scritta, dato che tale scelta (che non implicava la scelta di inserire l’ulteriore elemento – annotazione – voluto dal legislatore), non giustifica assolutamente un rigore formale maggiore di quello previsto in via generale dallo stesso legislatore per quel tipo di contratto e non avallato dalla volontà delle parti come accade nella fattispecie di cui all’art. 1452 c.c.

            Da ultimo valutandosi in maniera ingiustificatamente diversa contratti identici conclusi con differente forma  ed incidendo tale valutazione sulle stesse conseguenze economiche del rapporto si viene ad incidere anche sui valori tutelati dall’art. 41 Cost. dando una maggiore tutela a quegli imprenditori che decidano di usare la forma libera rispetto a quelli che decidano di usare la forma scritta, di per sé più idonea a dare maggiore certezza al rapporto e più consona a corretti rapporti imprenditoriali ma da considerare estremamente “pericolosa” nella novella legislativa a causa del rischio di nullità che comporta.

            Infine, essendo le parti spinte da tale rischio a concludere i contratti senza usare la forma scritta, viene meno la funzione che l’originaria previsione normativa aveva nel combattere il trasporto abusivo e soprattutto nel consentire al committente di procurarsi la prova della sua buona fede atta ad evitare la sanzione amministrativa sanzionando con la nullità l’omessa collaborazione del trasportatore, con la conseguente  irrimediabile lesione del diritto di difesa.

            Ritengo di conseguenza non manifestamente  infondata la questione di manifesta incostituzionalità dell’art. 3 del  d.l. 3 luglio 2001 n. 256 anche per quanto riguarda gli effetti successivi alla sua entrata in vigore, e tale da divenire rilevante nel corso di giudizi che dovessero essere instaurati in futuro.

 

f.to Vincenzo Caianiello

 

 

 

Memoria del dr. Sarzina – ottobre 2001

 

TARIFFE OBBLIGATORIE: decreto ingiuntivo – visto tariffario.

L’entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell’art. 3 del D.L. 3 luglio 2001 n. 256, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, rende indispensabile usare tutti i mezzi che sono consentiti dalla stessa disciplina tariffaria, per evitare che i vettori i quali pretendono il pagamento delle tariffe obbligatorie, chiedano ed ottengano dal giudice l’emanazione del decreto ingiuntivo, che può essere reso provvisoriamente esecutivo, a norma dell’art. 4 del d.l. n. 82/1993, convertito dalla legge n. 162/1993.

E’ noto che, se il decreto ingiuntivo è reso provvisoriamente esecutivo, scarse possibilità ha l’impresa committente di annullare gli effetti del provvedimento, anche nel caso in cui abbia validi argomenti per eccepire la nullità del contratto o, in ogni caso, l’insussistenza dell’obbligo del pagamento delle tariffe, potendo il vettore compiere atti esecutivi di pignoramento del suo preteso credito.

Occorre agire, dunque, per evitare possibilmente che sia dato il visto del conteggio e per fare in modo che, il vettore, debba in ogni caso subire le sanzioni previste dall’art. 21 della legge n. 298/1974, il quale commina le sanzioni dell’ammonimento, della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo, “quando non abbia osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi”.

Per esercitare l’azione a tutela delle imprese interessate, occorre tenere presente che l’art. 4 del d.l. n. 82/1993, convertito dalla legge n. 162/1993, stabilisce che per esperire il provvedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., vale a dire per ottenere il decreto ingiuntivo, il vettore deve produrre il “conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell’eventuale conguaglio richiesto”.

Le norme citate stabiliscono che il decreto ingiuntivo può essere ottenuto quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e di esso sia data la prova scritta che, a norma dell’art. 634 c.p.c., che riguarda i crediti maturati per prestazioni di servizi, è costituita dagli “estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c., purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme previste per tali scritture”.

Salvo rarissime eccezioni, il vettore non dà tale prova scritta e si limita a produrre al giudice il conteggio tariffario da lui unilateralmente eseguito, vistato dal competente comitato provinciale dell’albo dei trasportatori.

Tutto induce a ritenere che tale visto debba essere dato dopo che il comitato provinciale ha verificato l’esattezza dei calcoli, per dare la prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, senonchè, il Ministero dei Trasporti con le circolari n. 3891 del 18.10.1993; n. 4943 del 20.11.1993; n. 1867 del 1.08.1994; n. 1288 del 29.07.1999, ha disposto che il comitato non deve affatto verificare l’esattezza dei calcoli e la corretta applicazione delle norme del d.m. 18.11.1982, e deve limitarsi a accertare che “siano prodotti tutti gli elementi necessari per la verifica del conteggio tariffario”, trattandosi di “un atto meramente formale, che permette al richiedente di avvalersi del procedimento relativo all’art. 633 c.p.c.”. E sempre secondo tali disposizioni: “Com’è noto, la prassi relativa al visto tariffario non deve comportare una valutazione nel merito (conteggi sbagliati, applicazione di una forcella diversa da quella conteggiata, ecc.)”, trattandosi di “compito riservato alla competenza del Giudice ordinario”.

Tali disposizioni sono manifestamente illegittime, perché in contrasto con la lettera e la ratio della norma di legge, e non essendo note al giudice, lo traggono in inganno in quanto egli ritiene che il visto dia la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Nelle cause in cui le circolari sono state prodotte al giudice, questi, in alcuni casi, ha anche sospeso la provvisoria esecuzione già disposta (cfr. ordinanza Tribunale di Torino 30.11.1997).

I comitati provinciali eseguono pedissequamente tali disposizioni, da cui ritengono di essere vincolati, con le conseguenze che sono state spiegate.

Aggiungasi che il vettore, nel chiedere il visto tariffario, denuncia di non aver osservato le tariffe obbligatorie, venendo così meno all’obbligo sancito nel citato art. 21 della legge n. 298/74, ma, ciò nonostante, a quanto consta, nessun comitato infligge le sanzioni previste dalla legge a carico del vettore stesso.

E’, quindi, indispensabile che tutti i rappresentanti delle associazioni a noi aderenti e che fanno parte dei comitati provinciali dell’albo, prendano d’ora in poi netta posizione su queste delicatissime questioni, chiedendo che il comitato disapplichi le disposizioni amministrative citate, perché illegittime, ed impongano al comitato di infliggere le sanzioni disciplinari suddette, essendo suo specifico obbligo di osservare la norma di legge, tenendo presente che l’inosservanza costituisce omissione di atti di ufficio e come tale penalmente perseguibile.

I rappresentanti delle associazioni di categoria che fanno parte dei comitati provinciali dell’albo, secondo l’autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, nell’esercizio delle loro funzioni quali componenti di tale organo amministrativo, non devono più tutelare gli interessi di parte, perché sono portatori di interessi pubblici e possono quindi legittimamente disapplicare le norme amministrative illegittime, anche ricorrendo contro le decisioni dell’organo che siano in contrasto con l’interesse pubblico.

In alcuni casi, i legali che difendono le imprese convenute in giudizio per il pagamento delle tariffe obbligatorie hanno diffidato i comitati provinciali a disapplicare le norme amministrative illegittime e ad infliggere i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, ed alcuni comitati se hanno dichiarato di sentirsi vincolati dalle stesse disposizioni, hanno peraltro inflitto al vettore i provvedimenti disciplinari richiamati.

L’emissione del decreto ingiuntivo ed in modo specifico la provvisoria esecuzione, possono causare gravi danni all’impresa committente, che può anche essere una impresa di trasporto quale primo vettore, e poiché tali danni dipendono dal visto del conteggio dato in violazione della norma di legge, il committente può legittimamente esercitare l’azione di risarcimento dei danni a carico del comitato provinciale competente, a norma del terzo comma dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 7, comma quarto, della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Tutti i rappresentanti delle associazioni che fanno parte dei comitati provinciali dell’albo sono tenuti d’ora in poi ad esercitare i loro poteri, con l’osservanza delle presenti istruzioni, e sono pregati di comunicarci i risultati dei loro atti, in modo da poter disporre, caso per caso, quali altri atti debbano essere compiuti per ottenere il risultato di impedire con ogni mezzo legittimo l’imposizione del pagamento delle tariffe obbligatorie che non hanno più nessuna ragione di essere né di diritto né di fatto. (Le circolari citate nella memoria sono a disposizione presso la segreteria Confetra).

                                  

FINE TESTO MEMORIA DR. SARZINA

 

 

 

                                                                                 

Lettera del Presidente Aldo Gatti al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

 

Egregio Presidente,

la scorsa estate, nonostante l’opposizione del mondo imprenditoriale, con decreto legge poi convertito dal Parlamento il Suo Governo dettò un’interpre­tazione autentica in materia di tariffe dell’autotrasporto che di fatto rilanciò retroattivamente l’obbligatorietà di quel regime tariffario.

Interpellato dalla Confetra, l’Emerito Presidente della Corte  Costituzionale prof. Vincenzo Caianiello ha espresso oggi il parere pro-veritate che la questione di incostituzionalità di quella norma sia fondata e meritevole di accoglimento.

Ovviamente le imprese fonderanno su quel parere le loro difese giudiziarie, ma La prego di voler valutare l’opportunità di risolvere politicamente questo spinoso problema, senza attendere che sia la Corte Costituzionale a dare soddisfazione alle aspettative del mondo imprenditoriale italiano.

La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i miei più distinti saluti

Roma, 14 novembre 2001

f.to Aldo Gatti