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Roma, 21 novembre 2001
Circolare
n. 158/2001
Oggetto:
Tributi – Interventi per il rilancio dell’economia – Legge 18.10.2001, n.383,
su G.U. n.248 del 24.10.2001.
Con la legge indicata in oggetto sono stati
approvati gli interventi per il rilancio dell’economia proposti dal Governo nel
cosiddetto disegno di legge dei 100 giorni. Di seguito si evidenziano le
principali disposizioni.
Emersione
del lavoro irregolare (articoli 1 e 3) – E’ stato previsto un piano per incentivare
la regolarizzazione dei dipendenti occupati in violazione della normativa
fiscale e previdenziale e l’emersione dell’imprenditoria sommersa; questa
opportunità rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2002 (il termine del 30 novembre
2001 previsto dalla legge in esame è stato prorogato con altro disegno di legge
già approvato dal Senato).
Condono
per reati ambientali (articolo 2) – E’ stata data delega al Governo per
introdurre una procedura di ravvedimento operoso per tutte le violazioni
ambientali di carattere amministrativo e un condono per alcuni reati
ambientali.
Detassazione
degli utili reinvestiti (articoli 4 e 5) – E’ stata reintrodotta la cosiddetta
“legge Tremonti” che consente
l’esenzione fiscale per gli utili investiti in beni strumentali e in formazione
professionale; il regime fiscale agevolato sarà applicabile per due periodi
d’imposta a decorrere da quello in corso.
Sottoscrizione
del capitale sociale (articolo 6) – E’ stata introdotta la facoltà di
sottoscrivere il capitale delle società per azioni, delle società in accomandita
per azioni e delle società a responsabilità limitata tramite una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria, secondo modalità che verranno successivamente
stabilite con apposito decreto.
Semplificazione
delle scritture contabili (articolo 8) – Sono stati aboliti gli obblighi di
vidimazione e bollatura del libro giornale, del libro inventari, dei registri
obbligatori ai fini delle imposte sui redditi e dei registri IVA; l’unico
adempimento rimasto in piedi è la numerazione delle pagine.
Conversione
del capitale sociale in Euro (articolo 9) – E’ stata estesa alle società a
responsabilità limitata la procedura semplificata per la conversione in Euro
del capitale sociale già prevista per le società per azioni; in particolare le
quote convertite possono prevedere i centesimi di Euro; inoltre la conversione
può essere deliberata dagli amministratori senza necessità dell’intervento
notarile e della successiva omologa del tribunale.
Accertamento
con adesione (articolo 10) – E’ stata semplificata la disciplina della
rappresentanza del contribuente in sede di definizione dell’accertamento con adesione,
con particolare riferimento al rilascio della procura.
Addizionali
Irpef (articolo 11) – E’ stato introdotto l’obbligo a carico dei Comuni di
pubblicare in un sito informatico le aliquote dell’addizionale Irpef comunale;
la variazione dell’aliquota in corso d’anno sarà applicabile solo dall’anno
successivo.
Soppressione
dell’imposta sulle successioni (articoli da 13 a 17) – E’
stata soppressa l’imposta sulle successioni; è stata soppressa anche l’imposta
sulle donazioni quando i beneficiari siano parenti entro il quarto grado oppure
quando il valore della donazione non superi i 350 milioni di lire.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
103/2001
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Allegato uno |
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D/d |
G.U. n. 248 del 24-10-2001
(fonte Guritel)
LEGGE 18 ottobre 2001, n.383
Primi interventi per il
rilancio dell'economia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
ART. 1.
(Dichiarazione di emersione).
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due
periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al
periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di
imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20
per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo
periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul
maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento
per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara,
per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si
perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per
cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative
all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il
pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati
all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce
priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni
mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto
fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale
relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai
medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di
cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti
produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle
violazioni amministrative e penali in materia ambientale che
determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono
caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene
protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di
qualsiasi genere su beni culturali nonche' ambientali e
paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli
articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, o in difformita' dalle medesime
autorizzazioni.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di
introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in
connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
pecuniaria amministrativa non inferiore alla meta' del massimo di
quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo,
consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
violazioni.
3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni
connotate da danno ambientale cosi' come accertato da autorita'
pubblica competente;
b) semplicita' e rapidita' delle procedure volte alla verifica
dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticita' dell'estinzione delle violazioni amministrative
in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di
coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e
contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e
degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso
di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le
modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni
sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione
dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono
deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili
degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di
lavoro autonomo.
CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER GLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
ART. 4.
(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
reinvestito).
1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni
strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi,
utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini
di eta' inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si
aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attivita' di
formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in
ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio
dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese,
l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti
esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e'
limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attivita' industriali a rischio di
incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
cui ai commi 1 e 2 solo se e' documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore o il
lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa o
all'attivita' di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta
successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto
dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489.
ART. 5.
(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla
presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30
giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito
conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1,
della presente legge. Il cumulo degli incentivi e' comunque
consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del
personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia'
eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a
questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo
e societa' in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello
risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti
possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare
ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque
consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso,
quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per
cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo
8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici
optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le
spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti
delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili
distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
CAPO III
INNOVAZIONE
ART. 6.
(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale
sociale).
1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle
societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita'
limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula
di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le
forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa'
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese
di assicurazione.
ART. 7.
(Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o
dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto
e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto
di lavoro intercorre con una universita' o con una pubblica
amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalita' di
ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone,
relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla
stessa universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per
cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel
caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
CAPO IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
ART. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo
della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del
codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la
bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
ART. 9.
(Semplificazione di adempimenti
in vista dell'introduzione dell'euro).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per
l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se
risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice
civile";
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere
deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di
cui al comma 5".
2. Per le societa' di persone, in conformita' alle disposizioni
recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di
conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di
conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto
interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
ART. 10.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione
di atti giudiziari trasmessi a distanza).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore
munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere
autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a
distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione,
fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15
ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e'
soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio
ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia
fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione
dell'estensore dell'atto originale.
ART. 11.
(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).
1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in
materia di addizionale comunale all'IRPEF, e' sostituito dal
seguente:
"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita'
applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non
superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
CAPO V
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ART. 12.
(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal
settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative
risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze,
con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo
esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1
sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare
i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalita' tecniche dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti
emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della
presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del
piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7,
previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri
finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore
dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di
personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o
fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilita' tra
universita', con applicazione delle disposizioni in materia, anche di
incompatibilita', vigenti per i professori ordinari, conservando i
diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad
esercizio di opzione.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3
dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei
confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo
puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,
fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano
a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente
tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
CAPO VI
SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
ART. 13.
(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. L'imposta sulle successioni e donazioni e' soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalita' tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti
in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono
soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili
per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota
spettante a ciascun beneficiario e' superiore all'importo di 350
milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di
valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le
aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a
titolo oneroso.
ART. 14.
(Esenzioni e riduzioni di imposta).
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie
e determinazione della base imponibile, gia' vigenti in materia di
imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite
all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo
13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario
costituiti da terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere
il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal
presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
ART. 15.
(Disposizioni di attuazione e di semplificazione).
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo
69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la
dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei
diritti immobiliari oggetto di successione, e' presentata secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione
l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'ufficio presso il quale e' presentata la dichiarazione di
successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio
finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione e'
quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza
italiana; se quest'ultima non e' conosciuta, l'ufficio competente e'
quello di Roma.
ART. 16.
(Disposizioni antielusive).
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita'
tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di
applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente
causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i
successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta
sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto
allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente
assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di
morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con
prosecuzione dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita' ceduti
sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento
alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di
donazione o altra liberalita'.
ART. 17.
(Applicazione delle nuove disposizioni
e delega al Governo per il coordinamento
di disposizioni in materia fiscale).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle
successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per
effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e
delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma
2, e' prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in
materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione
fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al
presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri
direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I
medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione
espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme
recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21
novembre 2000, n. 342.
CAPO VII
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge,
valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per
l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si
provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate
recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando
i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200
milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340
milioni;
i) Ministero della sanita': lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attivita' culturali: lire 11.870
milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi
per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle
maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo,
che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno
2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita
contabilita' speciale denominata "Fondi per il rilancio
dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti
maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al
netto altresi' di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al
miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 19.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli;
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 373):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 3 luglio 2001.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 3 luglio 2001, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 10a, 11a, 13a, della giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 6a commissione il 10, 11, 12, 18,
19 luglio 2001.
Relazione scritta annunciata il 24 luglio 2001 (atto n.
373/A - relatore sen. Salerno Roberto).
Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2001 ed
approvato il 31 luglio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1456): Assegnato alla VI
commissione (Finanze), in sede referente, il 2 agosto 2001,
con pareri del Comitato per la legislazione, delle
commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 3 agosto 2001; il 13,
18, 19, 20, 27 settembre 2001.
Esaminato in aula l'8 e 9 ottobre 2001 e approvato il
10 ottobre 2001.