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Roma, 21 novembre 2001

 

Circolare n. 158/2001

 

Oggetto: Tributi – Interventi per il rilancio dell’economia – Legge 18.10.2001, n.383, su G.U. n.248 del 24.10.2001.

 

Con la legge indicata in oggetto sono stati approvati gli interventi per il rilancio dell’economia proposti dal Governo nel cosiddetto disegno di legge dei 100 giorni. Di seguito si evidenziano le principali disposizioni.

 

Emersione del lavoro irregolare (articoli 1 e 3) – E’ stato previsto un piano per incentivare la regolarizzazione dei dipendenti occupati in violazione della normativa fiscale e previdenziale e l’emersione dell’imprenditoria sommersa; questa opportunità rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2002 (il termine del 30 novembre 2001 previsto dalla legge in esame è stato prorogato con altro disegno di legge già approvato dal Senato).

 

Condono per reati ambientali (articolo 2) – E’ stata data delega al Governo per introdurre una procedura di ravvedimento operoso per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo e un condono per alcuni reati ambientali.

 

Detassazione degli utili reinvestiti (articoli 4 e 5) – E’ stata reintrodotta la cosiddetta “legge Tremonti” che consente l’esenzione fiscale per gli utili investiti in beni strumentali e in formazione professionale; il regime fiscale agevolato sarà applicabile per due periodi d’imposta a decorrere da quello in corso.

 

Sottoscrizione del capitale sociale (articolo 6) – E’ stata introdotta la facoltà di sottoscrivere il capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata tramite una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, secondo modalità che verranno successivamente stabilite con apposito decreto.

 

Semplificazione delle scritture contabili (articolo 8) – Sono stati aboliti gli obblighi di vidimazione e bollatura del libro giornale, del libro inventari, dei registri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi e dei registri IVA; l’unico adempimento rimasto in piedi è la numerazione delle pagine.

 

Conversione del capitale sociale in Euro (articolo 9) – E’ stata estesa alle società a responsabilità limitata la procedura semplificata per la conversione in Euro del capitale sociale già prevista per le società per azioni; in particolare le quote convertite possono prevedere i centesimi di Euro; inoltre la conversione può essere deliberata dagli amministratori senza necessità dell’intervento notarile e della successiva omologa del tribunale.

 

Accertamento con adesione (articolo 10) – E’ stata semplificata la disciplina della rappresentanza del contribuente in sede di definizione dell’accertamento con adesione, con particolare riferimento al rilascio della procura.

 

Addizionali Irpef (articolo 11) – E’ stato introdotto l’obbligo a carico dei Comuni di pubblicare in un sito informatico le aliquote dell’addizionale Irpef comunale; la variazione dell’aliquota in corso d’anno sarà applicabile solo dall’anno successivo.

 

Soppressione dell’imposta sulle successioni (articoli da 13 a 17) – E’ stata soppressa l’imposta sulle successioni; è stata soppressa anche l’imposta sulle donazioni quando i beneficiari siano parenti entro il quarto grado oppure quando il valore della donazione non superi i 350 milioni di lire.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 103/2001

 

Allegato uno

 

D/d

 

 

 

G.U. n. 248 del 24-10-2001 (fonte Guritel)

LEGGE 18 ottobre 2001, n.383

Primi interventi per il rilancio dell'economia

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
                                 approvato;
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  Promulga
    la seguente legge:
                                    CAPO I
         NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
    
                                   ART. 1.
                        (Dichiarazione di emersione).
       1.  Gli  imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
    non  adempiendo  in  tutto  o  in  parte agli obblighi previsti dalla
    normativa  vigente  in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
    emergere,  tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
    entro  il  30  novembre  2001.  Il  Comitato interministeriale per la
    programmazione  economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
    e  di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
    2, comma 4.
       2.  Per  il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
    della  dichiarazione  di  emersione  di  cui  al comma 1, e per i due
    periodi  successivi,  la medesima dichiarazione costituisce titolo di
    accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
       a)  gli  imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
    si   impegnano   nel   programma  di  emersione,  e  conseguentemente
    incrementano  l'imponibile  dichiarato, rispetto a quello relativo al
    periodo  di  imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
    concorrenza  del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
    con  la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una
    imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche
    (IRPEF),  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
    dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  (IRAP),  con
    tassazione  separata  rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta in
    ragione  di  un'aliquota  del  10  per  cento per il primo periodo di
    imposta,  del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20
    per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo
    periodo  di  imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
    eventuali  variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul
    maggiore  imponibile  previdenziale  relativo  ai  redditi  di lavoro
    emersi  dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
    applica   una   contribuzione   sostitutiva,  dovuta  in  ragione  di
    un'aliquota  dell'8  per cento per il primo periodo, del 10 per cento
    per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
       b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
    emersione  sono  esclusi  da  contribuzione previdenziale e, sui loro
    redditi   di  lavoro  emersi,  si  applica  una  imposta  sostitutiva
    dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
    dovuta  in  ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
    dell'8  per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
    anno.
       3.  Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
    di  emersione  vale  anche  come  proposta di concordato tributario e
    previdenziale,  se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
    ispezioni  e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
    di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
    oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore dichiara,
    per  ciascuno  dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
    utilizzato.   Per   ciascuno  di  questi  periodi  il  concordato  si
    perfeziona  con  il  pagamento  di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
    dell'IRPEG,  dell'IRAP,  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
    contributi   previdenziali,   con  tassazione  separata  rispetto  al
    rimanente  imponibile,  dovuta  in  ragione di un'aliquota dell'8 per
    cento  del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
    applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Per  ciascuno degli stessi
    periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
    concordato  produce  effetti preclusivi automatici degli accertamenti
    fiscali  relativi  all'attivita'  di  impresa e previdenziali, fino a
    concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
    pagamento  dell'imposta  sostitutiva  puo' essere effettuato in unica
    soluzione,  entro  il termine di presentazione della dichiarazione di
    emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
    rate  mensili  a  partire dal predetto termine, senza applicazione di
    interessi.  Con  l'integrale  pagamento sono estinti i delitti di cui
    agli  articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
    delitto  di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    nonche'  i  reati  contravvenzionali e le violazioni amministrative e
    civili  connessi  alle  violazioni  fiscali  e previdenziali relative
    all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In  caso  di  rateazione, sono
    sospesi  i  termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
    comma.
       4.  I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono ai programmi di
    emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
    previdenziali,  connessi  alla  prestazione di lavoro irregolare, per
    ciascuno   degli   anni  che  intendono  regolarizzare,  mediante  il
    pagamento  di  una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
    rispetto  al  rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
    per  ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
    Il  pagamento  e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
    comma  3.  E'  precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
    redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
    domanda,   ricostruire   in  tutto  o  in  parte  la  loro  posizione
    pensionistica  per  gli  anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
    anni  esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
    al  massimo  di  un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
    all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
    risorse disponibili presso il predetto fondo.
       5.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
    riferimento  al  lavoro  irregolare  prestato dai soggetti richiamati
    all'articolo  62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
    di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
    n. 917.
       6.  Restano  fermi,  in alternativa, per gli interessati, i regimi
    connessi  ai  piani  di riallineamento retributivo e di emersione del
    lavoro  irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
    1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
    1996,  n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
    448,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  63  della legge 23
    dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
       7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
    piano  straordinario  di  accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
    mirato  al  contrasto  dell'economia  sommersa.  Il piano costituisce
    priorita'  di  intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
    e'  basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
    dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
    di  pubblica  utilita',  dei  registri  dei  beni immobili e dei beni
    mobili registrati.
       8.  Le  maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
    connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
    contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
    23  dicembre  2000,  n.  388.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze e' determinata la quota del predetto
    fondo  destinata  al  riequilibrio  dei  conti  pubblici. Con decreto
    emanato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
    quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
    delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
    dei  lavoratori  che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
    del  comma  2,  lettera  b),  del  presente  articolo,  e  agli oneri
    concernenti   la   eventuale   ricostruzione   della  loro  posizione
    previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
    del  presente  articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
    la  misura  dell'eventuale  integrazione del contributo previdenziale
    relativo  ai  lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
    emersione,  nei  limiti  delle risorse all'uopo disponibili presso il
    fondo,  nonche'  la  quota  del trattamento previdenziale relativa ai
    medesimi  periodi  in  proporzione  alle  quote contributive versate,
    senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
    dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
 
ART. 2.
            (Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
             Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
        1.  Gli  imprenditori  che aderiscono ai programmi di emersione di
    cui   all'articolo   1  possono  regolarizzare  i  loro  insediamenti
    produttivi,  accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
    decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758, esteso anche alle
    violazioni   amministrative   e  penali  in  materia  ambientale  che
    determinano   solo   lesione   di  interessi  amministrativi  e  sono
    caratterizzate  dalla  messa  in  pericolo  e  non  dal danno al bene
    protetto.  Sono  sempre  esclusi  i  casi  di esecuzione di lavori di
    qualsiasi   genere   su   beni   culturali   nonche'   ambientali   e
    paesaggistici,  realizzati  senza  le autorizzazioni prescritte dagli
    articoli  21  e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
    materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
    29   ottobre   1999,   n.   490,  o  in  difformita'  dalle  medesime
    autorizzazioni.
       2.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
    di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
    legislativi  in  materia  di  tutela  ambientale  aventi  lo scopo di
    introdurre:
       a)   una   causa  estintiva  speciale  dei  reati  ambientali,  in
    connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
    consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
    pecuniaria  amministrativa  non  inferiore  alla meta' del massimo di
    quella  prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
    di  fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
    della normativa ambientale;
       b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
    per  tutte  le  violazioni  ambientali  di  carattere amministrativo,
    consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
    violazioni.
       3.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi:
       a)  esclusione  dai  predetti  meccanismi  di  tutte le violazioni
    connotate  da  danno  ambientale  cosi'  come  accertato da autorita'
    pubblica competente;
       b)  semplicita'  e  rapidita'  delle procedure volte alla verifica
    dell'adempimento agli ordini di fare;
       c)  automaticita'  dell'estinzione delle violazioni amministrative
    in caso di ravvedimento operoso.
       4.  Al  fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
    emersione,  sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
    decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
    sindacali  e  di  categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
    della   tutela   del   territorio,   il   CIPE  adotta  programmi  di
    coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
    finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
    ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
    degli insediamenti produttivi esistenti.
 
                                   ART. 3.
                        (Disposizioni di attuazione).
       1.   Con   decreto  interministeriale  sono  determinati  forma  e
    contenuto  della  dichiarazione  di emersione di cui all'articolo 1 e
    degli   altri   modelli   di  dichiarazione,  in  modo  da  garantire
    l'applicazione  dell'incentivo  fiscale a tassazione separata in caso
    di  cumulo  tra  redditi  agevolati  ed  altri  redditi,  nonche'  le
    modalita'   di   pagamento   delle   imposte  e  delle  contribuzioni
    sostitutive  di  cui  all'articolo  1,  commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
    decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
    delle  dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
    a  garantire  adeguate  forme  di partecipazione delle organizzazioni
    sindacali   e   di   categoria   al   fine  di  favorire  l'emersione
    dell'economia sommersa.
       2.  Le  imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
    1,  commi  2,  3  e  4,  non  sono  comunque  compensabili e non sono
    deducibili  ai  fini  della determinazione di alcuna imposta, tassa o
    contributo.  Per  l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
    sanzioni   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
    previste per le imposte sui redditi.
       3.  L'imposta  sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
    a),  non  genera  credito  di  imposta  in favore del socio, ai sensi
    dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
    successive modificazioni.
       4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
    la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
    28  agosto  1997,  n.  281, sono determinate le regolazioni contabili
    degli  effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
    conseguenti all'attuazione del presente capo.
       5.  Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
    si  applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di
    lavoro autonomo.
 

                                    CAPO II
             INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

 
                                   ART. 4.
    (Detassazione   del   reddito   di   impresa  e  di  lavoro  autonomo
                                reinvestito).
       1.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
    autonomo  il  50  per  cento  del  volume  degli investimenti in beni
    strumentali  realizzati  nel  periodo d'imposta in corso alla data di
    entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
    nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
    media  degli  investimenti  realizzati  nei cinque periodi di imposta
    precedenti,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
       2.  L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi,
    utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini
    di  eta'  inferiore  a  tre  anni,  e  alle  spese  sostenute  per la
    formazione  e  l'aggiornamento  del  personale.  A  questo importo si
    aggiunge  anche  il  costo  del personale impegnato nell'attivita' di
    formazione  e  aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
    volume  delle  relative  retribuzioni complessivamente corrisposte in
    ciascun  periodo  di  imposta.  L'attestazione  di effettivita' delle
    spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
    ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
    iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
    commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
    consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
    2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
    modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
    fiscale.
       3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
    imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in
    vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di
    lavoro  autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
    degli   investimenti   da  considerare  e'  quella  risultante  dagli
    investimenti  effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
    corso  alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
    successivo,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
       4.  Per  investimento  si  intende la realizzazione nel territorio
    dello  Stato  di  nuovi  impianti, il completamento di opere sospese,
    l'ampliamento,   la   riattivazione,   l'ammodernamento  di  impianti
    esistenti  e  l'acquisto  di  beni  strumentali  nuovi anche mediante
    contratti  di  locazione  finanziaria.  L'investimento immobiliare e'
    limitato ai beni strumentali per natura.
       5.  I  fabbricanti  titolari di attivita' industriali a rischio di
    incidenti  rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
    agosto  1999,  n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
    cui  ai  commi  1  e  2  solo  se  e' documentato l'adempimento degli
    obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
       6.   L'incentivo  fiscale  e'  revocato  se  l'imprenditore  o  il
    lavoratore  autonomo  cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli
    investimenti   a   finalita'  estranee  all'esercizio  di  impresa  o
    all'attivita'  di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
    successivo  all'acquisto,  ovvero  entro il quinto periodo di imposta
    successivo in caso di beni immobili.
       7.  Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
    alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'acconto
    dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della
    legge  23  marzo  1977,  n.  97,  assumendo  come imposta del periodo
    precedente   quella   che  si  sarebbe  applicata  in  assenza  delle
    disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
       8.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
    il  resto,  le  stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10
    giugno  1994,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
    agosto 1994, n. 489.
 
 
                                   ART. 5.
             (Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
       1.  Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  alla tabella allegata alla
    presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
       a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30
    giugno   2001   abbiano  gia'  realizzato  investimenti  ed  eseguito
    conferimenti   in   denaro   o  accantonamenti  di  utili  a  riserva
    assoggettati  alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13,
    della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, e successive modificazioni,
    possono  continuare  a  fruire  dei  relativi  benefici,  ovvero,  in
    alternativa,  optare  per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1,
    della   presente   legge.  Il  cumulo  degli  incentivi  e'  comunque
    consentito  per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del
    personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
       b)  i  soggetti  che  alla  data  del  30 giugno 2001 abbiano gia'
    eseguito  operazioni  di  variazione in aumento del capitale ai sensi
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
    dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a
    questi  fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo
    e   societa'  in  accomandita  semplice  in  regime  di  contabilita'
    ordinaria,  anche  per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello
    risultante  dal  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio anteriore a
    quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
    salvi  gli  eventuali  decrementi  successivi.  Gli  stessi  soggetti
    possono,  in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare
    ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui
    all'articolo  4,  comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque
    consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
    del  personale,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso,
    quando  l'imponibile  assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del
    decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per
    cento dell'imponibile totale.
       2.  I  soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo
    8,  commi  1,  2  e  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
    continuare  a  fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
    per  ciascun  periodo  di  imposta,  rinunciare  ai predetti benefici
    optando  per  l'applicazione  dell'incentivo  di  cui all'articolo 4,
    comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque consentito per le
    spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai
    sensi dell'articolo 4, comma 2.
       3.  In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
    n.  212,  i  redditi  prodotti  a decorrere dal periodo di imposta in
    corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e fruenti
    delle  agevolazioni  contenute  nel  decreto  legislativo 18 dicembre
    1997,  n.  466,  e  nell'articolo  2, commi da 8 a 13, della legge 13
    maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
    della  attribuzione  del  credito  di  imposta  limitato  sugli utili
    distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
    delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

                                 CAPO III
                               INNOVAZIONE

 
                                 ART. 6.
    (Nuove   disposizioni  in  materia  di  sottoscrizione  del  capitale
                                  sociale).
       1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle
    societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita'
    limitata  puo'  essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula
    di  una  polizza  di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le
    forme  di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
    sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono
    determinate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa'
    finanziari  indicati  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  27
    gennaio  1992,  n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese
    di assicurazione.
 
                                    ART. 7.
           (Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali
                        per invenzioni industriali).
       1.  Al  regio  decreto  29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
       a)    all'articolo    24,    primo    comma,    le    parole:   "o
    dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
       b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
       "ART.  24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto
    e  all'articolo  34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
    statuto  degli  impiegati  civili  dello Stato, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto
    di   lavoro  intercorre  con  una  universita'  o  con  una  pubblica
    amministrazione  avente  fra  i suoi scopi istituzionali finalita' di
    ricerca,  il  ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
    dall'invenzione  brevettabile  di  cui  e'  autore.  In  caso di piu'
    autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
    predette   ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  diritti
    derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
    diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
    da' comunicazione all'amministrazione.
       2.  Le  universita'  e  le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito
    della  loro  autonomia,  stabiliscono  l'importo  massimo del canone,
    relativo  a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla
    stessa  universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
    finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei
    rapporti reciproci.
       3.  In  ogni  caso,  l'inventore  ha diritto a non meno del 50 per
    cento  dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel
    caso  in  cui  le  universita'  o  le  amministrazioni  pubbliche non
    provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
    il 30 per cento dei proventi o canoni.
       4.  Trascorsi  cinque  anni  dalla  data di rilascio del brevetto,
    qualora  l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
    sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause
    indipendenti  dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
    l'inventore  era  dipendente  al  momento  dell'invenzione acquisisce
    automaticamente  un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare
    l'invenzione  e  i  diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
    sfruttare  da  terzi,  salvo  il  diritto  spettante all'inventore di
    esserne riconosciuto autore".
       2.  La  disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29
    giugno  1939,  n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
    si   applica   a   tutte   le   invenzioni  ivi  indicate  conseguite
    successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
    ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

 

                                    CAPO IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

 
                                   ART. 8.
            (Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
                   di alcuni libri contabili obbligatori).
       1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
       "ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
    libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
    progressivamente  in  ogni  pagina  e, qualora sia previsto l'obbligo
    della  bollatura  o  della vidimazione, devono essere bollati in ogni
    foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
    le  disposizioni  delle  leggi  speciali. L'ufficio del registro o il
    notaio  deve  dichiarare  nell'ultima  pagina dei libri il numero dei
    fogli che li compongono.
       Il  libro  giornale  e  il  libro  degli  inventari  devono essere
    numerati  progressivamente  e  non  sono  soggetti  a bollatura ne' a
    vidimazione".
       2.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633,  concernente  l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta sul
    valore  aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal
    seguente:
       "I  registri  previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
    di  cui  all'articolo  32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
    2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
    esenzione  dall'imposta  di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
    fogli   mobili   o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo
    modalita'  previamente  approvate dall'Amministrazione finanziaria su
    richiesta del contribuente".
       3.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
    imposte  sui  redditi,  l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal
    seguente:
       "Fermo  restando  quanto  stabilito dal codice civile per il libro
    giornale  e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
    libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
    precedenti  articoli,  ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
    alla  lettera  c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
    devono  essere  tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
    numerate  progressivamente  in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
    di  bollo.  Le  registrazioni  nelle  scritture  cronologiche e nelle
    scritture  ausiliarie  di  magazzino devono essere eseguite non oltre
    sessanta giorni".
       4.  All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
    del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
    la  disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
    Ministro  delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento
    ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 196 del 21 agosto 1992, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
       a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
       "2-bis.  Se  i  libri  di  cui all'articolo 2214, primo comma, del
    codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
    in  modo  forfettario  la  tassa  di  concessione  governativa per la
    bollatura  e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
    23  della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
    26  ottobre  1972,  n.  641, come sostituita dal decreto del Ministro
    delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
       b)  nella  colonna  "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
    bollo  a  punzone  da  applicarsi  sull'ultima pagina numerata", sono
    aggiunte  le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
 
                                  ART. 9.
                       (Semplificazione di adempimenti
                   in vista dell'introduzione dell'euro).
       1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per
    l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  le  delibere,  anche  se
    risultano  da  verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
    omologazione  di  cui  al secondo comma dell'articolo 2411 del codice
    civile";
       b)  al  comma  10,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
    operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere
    deliberate  dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di
    cui al comma 5".
       2.  Per  le  societa' di persone, in conformita' alle disposizioni
    recate  dai  regolamenti  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
    1997  e  n.  974/98  del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di
    conversione   degli   importi,  espressi  in  lire,  delle  quote  di
    conferimento  indicate  nell'atto  costitutivo  costituisce mero atto
    interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
 
                                 ART. 10.
             (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
        dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione
                  di atti giudiziari trasmessi a distanza).
       1.  All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
       "1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore
    munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del
    decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive  modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
    un  funzionario  di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere
    autenticata dal responsabile del predetto centro".
       2.  A  decorrere  dal  20  maggio 2001, nel caso di trasmissione a
    distanza  di  atti  giudiziari  mediante  mezzi di telecomunicazione,
    fermo  restando  il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15
    ottobre  1986,  n.  664,  l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e'
    soddisfatto  anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio
    ricevente   ovvero   di   un   suo  sostituto,  purche'  dalla  copia
    fotoriprodotta    risultino   l'indicazione   e   la   sottoscrizione
    dell'estensore dell'atto originale.
 
                                  ART. 11.
        (Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).
       1.  L'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre
    1998,  n.  360,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in
    materia   di   addizionale  comunale  all'IRPEF,  e'  sostituito  dal
    seguente:
       "3.  I  comuni  possono  deliberare la variazione dell'aliquota di
    compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire dall'anno
    successivo  con  deliberazione  da  pubblicare su un sito informatico
    individuato  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
    dell'interno,   che   stabilisce  altresi'  le  necessarie  modalita'
    applicative.    L'efficacia   della   deliberazione   decorre   dalla
    pubblicazione   sul   predetto   sito   informatico.   La  variazione
    dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
    complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento annuo non
    superiore  a  0,2  punti  percentuali.  La  deliberazione puo' essere
    adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
 

                                   CAPO V
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 
                                  ART. 12.
       (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
    formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).
       1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  gettito  erariale derivante dal
    settore,  le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
    dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei concorsi a premi e le relative
    risorse  sono  riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
    Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
    legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei seguenti criteri
    direttivi:
       a)  eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di competenze,
    con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
       b)   individuazione  della  predetta  struttura  in  un  organismo
    esistente,  ovvero  da  istituire  ai  sensi degli articoli 8 e 9 del
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
       2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1
    sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare
    i  sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
    dell'economia  e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
    comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400. Resta fermo quanto
    previsto  dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
    della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalita' tecniche dei giochi,
    delle  scommesse  e  dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
    decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti
    emanati  ai  sensi  del  presente  comma  continuano ad applicarsi le
    disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
       3.   Il   personale   addetto  alla  gestione  dell'imposta  sulle
    successioni  e  donazioni,  soppressa  ai  sensi  del  capo  VI della
    presente  legge,  e'  prioritariamente addetto alla realizzazione del
    piano  straordinario  di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7,
    previa  adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della
    Scuola   superiore   dell'economia   e  delle  finanze,  senza  oneri
    finanziari   per   l'Agenzia   delle  entrate.  La  Scuola  superiore
    dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
    universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di
    personale  docente universitario, anche in posizione di aspettativa o
    fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5,
    comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
    301,  partecipano  alle  procedure  di  trasferimento e mobilita' tra
    universita', con applicazione delle disposizioni in materia, anche di
    incompatibilita',  vigenti  per  i professori ordinari, conservando i
    diritti  inerenti  alla  posizione  di provenienza, anche connessi ad
    esercizio di opzione.
       4.  Con  le  modalita'  previste  dal comma 4 dell'articolo 19 del
    decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dai  commi  2  e  3
    dell'articolo  67  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
    dai   regolamenti  di  amministrazione  delle  agenzie  fiscali,  nei
    confronti  dei  dirigenti  e  degli  altri soggetti appartenenti alle
    strutture  interessate  dal  riordino  previsto dal presente articolo
    puo'  essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,
    fermo  restando,  fino  alla  scadenza  del contratto, il trattamento
    economico previsto.
       5.  L'articolo  2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
    392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
    26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano
    a   tutti   i  beni  immobili  compresi  nelle  saline  gia'  in  uso
    dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e dell'Ente
    tabacchi  italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
    della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
 

                                  CAPO VI
SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

 
                                  ART. 13.
         (Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
       1. L'imposta sulle successioni e donazioni e' soppressa.
       2.  I  trasferimenti  di  beni  e  diritti  per  donazione o altra
    liberalita'  tra  vivi,  compresa  la  rinuncia  pura e semplice agli
    stessi,  fatti  a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti
    in  linea  retta  e  dagli  altri  parenti fino al quarto grado, sono
    soggetti  alle  imposte  sui trasferimenti ordinariamente applicabili
    per  le  operazioni  a  titolo  oneroso,  se  il  valore  della quota
    spettante  a  ciascun  beneficiario  e'  superiore all'importo di 350
    milioni  di  lire.  In  questa  ipotesi  si applicano, sulla parte di
    valore  della  quota  che supera l'importo di 350 milioni di lire, le
    aliquote  previste  per  il  corrispondente  atto  di trasferimento a
    titolo oneroso.
 
                                  ART. 14.
                     (Esenzioni e riduzioni di imposta).
       1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie
    e  determinazione  della  base imponibile, gia' vigenti in materia di
    imposta   sulle   successioni  e  donazioni,  si  intendono  riferite
    all'imposta  dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo
    13, comma 2.
       2.  Il  totale  delle  imposte di registro, ipotecarie e catastali
    applicate   in  misura  fissa  sugli  immobili  dell'asse  ereditario
    costituiti  da  terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere
    il  valore  fiscale  dei  terreni  medesimi.  All'onere derivante dal
    presente  comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno
    2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
    stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
    nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
    speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per
    ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al
    Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
                                  ART. 15.
             (Disposizioni di attuazione e di semplificazione).
       1.  In  attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo
    69,  commi  8  e  11,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342, la
    dichiarazione  di successione, con l'indicazione degli immobili e dei
    diritti  immobiliari oggetto di successione, e' presentata secondo le
    modalita'  stabilite  dagli  articoli  28  e seguenti del testo unico
    delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
    donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
       2.  Per  gli  immobili  inclusi nella dichiarazione di successione
    l'erede   ed   i   legatari   non  sono  obbligati  a  presentare  la
    dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  comunale sugli immobili (ICI).
    L'ufficio   presso   il  quale  e'  presentata  la  dichiarazione  di
    successione   ne  trasmette  una  copia  a  ciascun  comune  nel  cui
    territorio sono ubicati gli immobili.
       3.  Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio
    finanziario  competente a ricevere la dichiarazione di successione e'
    quello  nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza
    italiana;  se quest'ultima non e' conosciuta, l'ufficio competente e'
    quello di Roma.
 
                                  ART. 16.
                         (Disposizioni antielusive).
       1.  Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita'
    tra  vivi,  avente  ad  oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di
    applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  5 del
    decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente
    causa  a  titolo  gratuito,  qualora  ceda  i  valori  stessi entro i
    successivi   cinque   anni,   e'  tenuto  al  pagamento  dell'imposta
    sostitutiva  come  se la donazione non fosse stata fatta, con diritto
    allo  scomputo  dall'imposta  sostitutiva delle imposte eventualmente
    assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
       2.  In  caso di trasferimento a titolo di successione per causa di
    morte  o  di  donazione  dell'azienda  o  del  ramo  di  azienda, con
    prosecuzione  dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita' ceduti
    sono   assunti   ai  medesimi  valori  fiscalmente  riconosciuti  nei
    confronti del dante causa.
       3.  Le  disposizioni  antielusive di cui all'articolo 69, comma 7,
    della  legge  21  novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento
    alle  imposte  dovute  in  conseguenza  dei trasferimenti a titolo di
    donazione o altra liberalita'.
 
                                  ART. 17.
                   (Applicazione delle nuove disposizioni
                  e delega al Governo per il coordinamento
                    di disposizioni in materia fiscale).
       1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente capo si applicano alle
    successioni  per  causa  di  morte  aperte  e  alle  donazioni  fatte
    successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
       2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico
    delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
    donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per
    effettuare  la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e
    delle   donazioni   fatte  all'estero  a  favore  di  residenti,  con
    l'applicazione  dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
    sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma
    2, e' prorogato al 30 giugno 2002.
       3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
    entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previo  parere  delle
    competenti  Commissioni  parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
    recanti  disposizioni  di  coordinamento tra la vigente disciplina in
    materia  di  imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione
    fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al
    presente   capo,  assumendo  tali  norme  quali  principi  e  criteri
    direttivi,  senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio dello Stato. I
    medesimi  decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione
    espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme
    recate dal presente capo.
       4.  Sono  abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21
    novembre 2000, n. 342.
CAPO VII
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
                                         ART. 18.
                          (Copertura finanziaria).
       1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui
    al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge,
    valutati  in  lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per
    l'anno  2002  e  lire  310  miliardi  a  decorrere dall'anno 2003, si
    provvede,  per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate
    recate  dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante
    corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  l'anno  2003 dello
    stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
    nell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
    dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
    della  programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando
    i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
       a)  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
    economica: lire 173.235 milioni;
       b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
       c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
       d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
       e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
       f)  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione:  lire 17.200
    milioni;
       g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
       h)  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340
    milioni;
       i) Ministero della sanita': lire 2.865 milioni;
       l)  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali: lire 11.870
    milioni;
       m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
       2.  Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi
    per  l'anno  2003,  si  provvede  mediante  utilizzo  di  quote delle
    maggiori  entrate  recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo,
    che  confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno
    2001   e   a  lire  1.745  miliardi  per  l'anno  2002,  in  apposita
    contabilita'    speciale    denominata   "Fondi   per   il   rilancio
    dell'economia",  intestata al Ministero dell'economia e delle finanze
    -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  per  essere  riversate
    all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno 2003. Le restanti
    maggiori  entrate  recate  dal  capo  II per gli anni 2001 e 2002, al
    netto  altresi'  di  quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al
    miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
       3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
                                  ART. 19.
                            (Entrata in vigore).
       1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    
        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
          Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001
                                   CIAMPI
                     Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                    Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze
    Visto, il Guardasigilli: Castelli;
    
                                  LAVORI PREPARATORI
    
              Senato della Repubblica (atto n. 373):
                  Presentato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze
              (Tremonti) il 3 luglio 2001.
                  Assegnato   alla  6a  commissione  (Finanze),  in  sede
              referente,  il  3 luglio 2001, con pareri delle commissioni
              1a,  2a, 5a, 7a, 10a, 11a, 13a, della giunta per gli affari
              delle  Comunita'  europee  e della commissione parlamentare
              per le questioni regionali.
                  Esaminato  dalla  6a  commissione  il  10,  11, 12, 18,
              19 luglio 2001.
                  Relazione scritta annunciata il 24 luglio 2001 (atto n.
              373/A - relatore sen. Salerno Roberto).
                  Esaminato   in  aula  il  24,  25,  26 luglio  2001  ed
              approvato il 31 luglio 2001.
              Camera  dei  deputati (atto n. 1456):     Assegnato alla VI
              commissione (Finanze), in sede referente, il 2 agosto 2001,
              con   pareri   del  Comitato  per  la  legislazione,  delle
              commissioni  I,  II,  V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della
              Commissione parlamentare per le questioni regionali.
                  Esaminato dalla VI commissione il 3 agosto 2001; il 13,
              18, 19, 20, 27 settembre 2001.
                  Esaminato  in  aula l'8 e 9 ottobre 2001 e approvato il
              10 ottobre 2001.