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Roma, 26 novembre 2001
 
Circolare n. 161/2001
 
Oggetto: Tributi – Detassazione
degli utili reinvestiti – Artt. 4 e 5, legge 383/2001 - Circolare ministeriale
17.10.2001, n.90/E.
 
Com’è noto, l’articolo 4 della legge n.383/2001 ha introdotto, per i
periodi d’imposta 2001/2002, il regime di detassazione degli utili
reinvestiti, analogo a quello previsto nel 1994 (c.d. legge Tremonti). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
indicata in oggetto, ha illustrato l’applicazione delle nuove disposizioni.
 
Rispetto al precedente regime sono state apportate due modifiche
sostanziali:
- ai fini del calcolo dell’agevolazione rilevano, oltrechè gli
investimenti in beni strumentali, le spese sostenute per la formazione
professionale;
- tra i soggetti beneficiari rientrano ora anche i lavoratori
autonomi, le banche e le assicurazioni.
 
Soggetti beneficiari (paragrafo 1 della circolare ministeriale) – Il regime fiscale agevolativo
è utilizzabile da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente
dalla loro natura giuridica, e dai titolari di reddito di lavoro autonomo di
cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR.
 
Determinazione dell’agevolazione
(paragrafo 2) – Per determinare l’agevolazione
occorre calcolare la differenza tra l’ammontare degli investimenti realizzati
nel periodo d’imposta in corso e la media aritmetica degli investimenti
realizzati nel quinquennio precedente, con facoltà di escludere dal calcolo
della media il periodo in cui l’investimento è stato più alto. La differenza va
aumentata delle spese sostenute per la formazione professionale. La quota parte
di reddito imponibile esente da tassazione è pari al 50 per cento del suddetto
ammontare.  
 
Investimenti (paragrafo 3) – Ai fini del calcolo
dell’agevolazione per investimento si intende la realizzazione in Italia di
nuovi impianti, il completamento, l’ampliamento, la riattivazione e
l’ammodernamento di impianti già esistenti, nonché l’acquisto di beni
strumentali nuovi. Per il periodo d’imposta 2001 devono essere assunti solo gli
investimenti effettuati successivamente al 30 giugno.Riguardo ai beni strumentali
si fa presente, anche alla luce delle conferme avute per le vie brevi
dall’Agenzia delle Entrate, che gli investimenti in automezzi rientrano nel
regime agevolativo. Infatti questo ha carattere di fiscalità generale e non si
configura come misura di finanziamento assoggettata alla disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato.
 
Formazione professionale (paragrafo 3.8) – I costi per la formazione
professionale sono ammissibili per l’intero importo sostenuto nel periodo
d’imposta, senza confronti con la media degli anni precedenti; oltre alle spese
per il personale docente, alle spese correnti (materiali, forniture, ecc.) e ai
costi dei servizi di consulenza, tra le spese di cui trattasi rientra il costo
del lavoro del personale dipendente impegnato nell’attività di formazione
(docenti e discenti) entro il limite del 20% del costo del lavoro stesso.
 
Divieto di cumulo con altre
agevolazioni (paragrafo 5) – La detassazione degli utili
reinvestiti non è cumulabile, bensì alternativa agli altri regimi di
agevolazione fiscale quali la Dit (d.lgvo 466/1997), la Superdit (legge
133/1999), e il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse (legge
388/2000).
 
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.li conf.li nn. 158
  e 103/2001 | 
|   | Allegati due | 
|   | D/d | 
 
 
G.U. n. 248 del 24-10-2001
(fonte Guritel)
LEGGE 18 ottobre 2001, n.383
Primi interventi per il
rilancio dell'economia
 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno                                 approvato;                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                  Promulga    la seguente legge:                                    CAPO I                           *** OMISSIS ***
                                    CAPO II
             INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
                                   ART. 4.    (Detassazione   del   reddito   di   impresa  e  di  lavoro  autonomo                                reinvestito).       1.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro    autonomo  il  50  per  cento  del  volume  degli investimenti in beni    strumentali  realizzati  nel  periodo d'imposta in corso alla data di    entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e    nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla    media  degli  investimenti  realizzati  nei cinque periodi di imposta    precedenti,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.       2.  L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi,    utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini    di  eta'  inferiore  a  tre  anni,  e  alle  spese  sostenute  per la    formazione  e  l'aggiornamento  del  personale.  A  questo importo si    aggiunge  anche  il  costo  del personale impegnato nell'attivita' di    formazione  e  aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del    volume  delle  relative  retribuzioni complessivamente corrisposte in    ciascun  periodo  di  imposta.  L'attestazione  di effettivita' delle    spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale    ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista    iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori    commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei    consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma    2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con    modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive    modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza    fiscale.       3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle    imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in    vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di    lavoro  autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media    degli   investimenti   da  considerare  e'  quella  risultante  dagli    investimenti  effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in    corso  alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello    successivo,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.       4.  Per  investimento  si  intende la realizzazione nel territorio    dello  Stato  di  nuovi  impianti, il completamento di opere sospese,    l'ampliamento,   la   riattivazione,   l'ammodernamento  di  impianti    esistenti  e  l'acquisto  di  beni  strumentali  nuovi anche mediante    contratti  di  locazione  finanziaria.  L'investimento immobiliare e'    limitato ai beni strumentali per natura.       5.  I  fabbricanti  titolari di attivita' industriali a rischio di    incidenti  rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17    agosto  1999,  n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di    cui  ai  commi  1  e  2  solo  se  e' documentato l'adempimento degli    obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.       6.   L'incentivo  fiscale  e'  revocato  se  l'imprenditore  o  il    lavoratore  autonomo  cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli    investimenti   a   finalita'  estranee  all'esercizio  di  impresa  o    all'attivita'  di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta    successivo  all'acquisto,  ovvero  entro il quinto periodo di imposta    successivo in caso di beni immobili.       7.  Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso    alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'acconto    dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della    legge  23  marzo  1977,  n.  97,  assumendo  come imposta del periodo    precedente   quella   che  si  sarebbe  applicata  in  assenza  delle    disposizioni di cui ai commi 1 e 2.       8.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per    il  resto,  le  stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10    giugno  1994,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1994, n. 489.
                                   ART. 5.(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
       1.  Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  alla tabella allegata alla    presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:       a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30    giugno   2001   abbiano  gia'  realizzato  investimenti  ed  eseguito    conferimenti   in   denaro   o  accantonamenti  di  utili  a  riserva    assoggettati  alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13,    della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, e successive modificazioni,    possono  continuare  a  fruire  dei  relativi  benefici,  ovvero,  in    alternativa,  optare  per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1,    della   presente   legge.  Il  cumulo  degli  incentivi  e'  comunque    consentito  per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del    personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;       b)  i  soggetti  che  alla  data  del  30 giugno 2001 abbiano gia'    eseguito  operazioni  di  variazione in aumento del capitale ai sensi    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire    dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a    questi  fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo    e   societa'  in  accomandita  semplice  in  regime  di  contabilita'    ordinaria,  anche  per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello    risultante  dal  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio anteriore a    quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,    salvi  gli  eventuali  decrementi  successivi.  Gli  stessi  soggetti    possono,  in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare    ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui    all'articolo  4,  comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque    consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento    del  personale,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso,    quando  l'imponibile  assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del    decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per    cento dell'imponibile totale.       2.  I  soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo    8,  commi  1,  2  e  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono    continuare  a  fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e    per  ciascun  periodo  di  imposta,  rinunciare  ai predetti benefici    optando  per  l'applicazione  dell'incentivo  di  cui all'articolo 4,    comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque consentito per le    spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai    sensi dell'articolo 4, comma 2.       3.  In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,    n.  212,  i  redditi  prodotti  a decorrere dal periodo di imposta in    corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e fruenti    delle  agevolazioni  contenute  nel  decreto  legislativo 18 dicembre    1997,  n.  466,  e  nell'articolo  2, commi da 8 a 13, della legge 13    maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini    della  attribuzione  del  credito  di  imposta  limitato  sugli utili    distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico    delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*** OMISSIS ***FINE TESTO LEGGE 383/2001
 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Circolare 90 del 17.10.01 
OGGETTO Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito.
      
Premessa                                                               
      
Il DDL  governativo  concernente 
"Primi  interventi  per 
il  rilancio
dell'economia" (di  seguito 
legge),  approvato  dal  Parlamento
 in 
data  10
ottobre 2001,  contiene  interventi per
il rilancio dell'economia che mirano a
riallineare la crescita economica alle
reali potenzialita' del Paese.         
      
Il settore  che  maggiormente  beneficia  di  tali interventi e' quello
produttivo. L'intento   del  
Governo,   infatti,  mira 
a  sbloccare  fattori
economici fondamentali  nella 
strategia  dello  sviluppo, 
come  il lavoro, i
capitali, le infrastrutture, la
tecnologia, ecc..                            
      
A tali  fini  e'  stata  pertanto  introdotta, 
con l'art. 4, una norma
concernente la  detassazione  degli  utili 
reinvestiti  in  beni 
strumentali
nell'esercizio dell'attivita',   che  
sostanzialmente   equivale   a  
quella
contenuta nell'articolo   3  
del   decreto-legge  10 
giugno  1994,  n. 
357,
convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 1994, n. 489.               
      
Le differenze   principali   rispetto 
al  precedente  testo 
di  legge
riguardano:                                                                   
      
.    l'estensione  del 
campo  soggettivo di applicazione
ai lavoratori
            autonomi, alle banche ed alle assicurazioni;                      
      
.    l'estensione  del 
campo  oggettivo  di 
applicazione  alle  spese
 
          sostenute per  la 
formazione ed aggiornamento del personale e per
            i servizi di asilo nido utilizzabili dal personale
stesso;        
      
.    la  facolta'  di  optare, 
in alternativa, per l'agevolazione DIT,
            l'agevolazione di 
cui  all'art.  2, 
commi da 8 a 13 della legge 
            13 maggio 1999, 
n.  133 e l'agevolazione relativa
al credito     
            d'imposta correlato a investimenti in aree
svantaggiate.          
      
L'estensione dell'ambito   soggettivo  dell'agevolazione  a  banche  ed
assicurazioni, secondo  quanto 
si  legge  nella relazione di accompagnamento,
tende ad  evitare  una
discriminazione, probabilmente contestabile in giudizio
o in 
sede  comunitaria, non
giustificabile anche in conseguenza della scelta,
effettuata dal  legislatore,  di  interrompere, per il futuro, i meccanismi di
agevolazione fiscale   come 
la  DIT,  particolarmente  utilizzati  in  questo
specifico settore.                                                            
      
Da un  punto  di 
vista  tecnico  l'agevolazione  in  commento,  che si
applica agli  investimenti 
effettuati  nel  periodo 
d'imposta  in corso alla
data di 
entrata  in  vigore 
della  legge, successivamente al
30 giugno, e in
quello successivo,   prevede  
l'esclusione  
dall'imposizione   del   reddito
d'impresa e  di  lavoro  autonomo 
di  un  ammontare  pari al 50 per
cento del
volume degli  investimenti  stessi  effettuati, 
al  netto  delle cessioni, in
detti periodi  d'imposta  in  eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei   cinque   periodi   d'imposta  
precedenti,  con  facolta' 
di
escludere dal  predetto  calcolo  il periodo nel quale l'investimento e' stato
piu' elevato.                                                                 
      
L'agevolazione si 
differenzia  comunque  da 
quelle  gia' in vigore in
quanto il  legislatore  ha  inteso 
puntare  sullo  sviluppo 
e sulla crescita
dell'economia, coinvolgendo  interamente 
la  struttura  delle piccole e medie
imprese italiane,   che 
finora  hanno  beneficiato 
di  scarse  agevolazioni.
L'incentivo in  argomento,  infatti,  non 
e'  direttamente  subordinato 
alla
capitalizzazione dell'impresa,   fenomeno  
poco   frequente   nelle  
realta'
produttive medio-piccole.                                                    
      
E' importante  inoltre  sottolineare  che,  per  cio' 
che  riguarda le
modalita' di   applicazione  
dell'agevolazione   in   discorso, 
il  comma  8
dell'art. 4  fa  rinvio  anche 
alle  disposizioni contenute nel
citato art. 3
del D.L.  n.  357 del 1994, con cio'
confermando indirettamente la volonta' di
mantenere ferma  la 
precedente  interpretazione  in 
quanto  compatibile  con
l'evoluzione del  complessivo 
quadro  giuridico ed economico di
riferimento e
con le 
istruzioni  che  successivamente sono state fornite anche in
relazione
ad altre disposizioni agevolative.                                            
      
1. Ambito soggettivo di applicazione                                   
      
L'ambito soggettivo  della  disciplina 
agevolativa  e'  individuato in
modo indiretto  dal  comma  1 
dell'articolo 4 della legge, che fa riferimento
solo alle  categorie  di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, senza alcuna
altra specificazione  o 
limitazione. 
L'agevolazione,  quindi,  si 
applica a
tutti i 
soggetti  titolari  di 
redditi  qualificabili  ai 
fini fiscali come
redditi d'impresa,   indipendentemente  dalla  loro  natura 
giuridica,  e  di
lavoro autonomo professionale di cui
all'art. 49, comma 1, del TUIR.         
      
Poiche' l'agevolazione    e'    normalmente    applicabile    ai   beni
strumentali, vale  a 
dire  ai  beni 
richiamati  negli  articoli 
67  e  68 e
nell'art. 50  del  TUIR  per 
la  determinazione  rispettivamente  del reddito
d'impresa e  del  reddito derivante
dall'esercizio per professione abituale di
attivita' artistica   o  
professionale,   e'   da  
ritenere   che  rientrano
nell'ambito di   applicazione  della  stessa 
i  contribuenti  che 
esercitano
soltanto le  attivita'  di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
TUIR. e non anche quelle richiamate al
comma successivo.                      
      
Come espressamente  chiarito  nella 
relazione  di  accompagnamento  al
disegno di  legge, 
l'agevolazione  opera anche in
favore delle banche e delle
imprese di   assicurazione,   che   erano  
invece  escluse  dalla 
precedente
agevolazione di cui all'art. 3 del d.l.
n. 357/94.                            
      
La norma    non    richiede    particolari   
adempimenti    contabili;
conseguentemente sono  ammessi 
al  beneficio  anche 
i  soggetti in regime di
contabilita' semplificata  di 
cui  all'articolo  18 
del  D.P.R. 29 settembre
1973, n.  600  che  determinano il reddito ai sensi
dell'articolo 79 del TUIR,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.                                
      
Per avvalersi 
dell'agevolazione  in  esame, 
i  soggetti  titolari 
di
reddito d'impresa  o 
di  lavoro  autonomo 
che  determinano  il  reddito  con
criteri forfetari  o 
con  l'applicazione  di 
regimi  d'imposta  sostitutivi,
hanno l'onere  di  documentare  i 
costi  sostenuti  per gli investimenti, che
rilevano agli  effetti  del  calcolo del beneficio. Anche per questi
soggetti,
l'ammontare degli  investimenti  si  determina  con 
le  modalita' indicate al
successivo paragrafo 2.1.                                                    
------------------------------------------------------------------------------
Soggetti ammessi a fruire del regime
agevolato                               
 a) residenti:                                                                
. le persone fisiche che svolgono
attivita' produttiva di reddito di lavoro  
 
autonomo ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del TUIR;                          
. le associazioni professionali (senza
personalita' giuridica) costituite fra 
 
persone fisiche;                                                            
. le persone fisiche esercenti attivita'
commerciale ancorche' gestita in     
 
forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;                  
. le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice;                   
. societa' di armamento;                                                     
. societa' di fatto che abbiano per
oggetto l'esercizio di attivita'         
 
commerciale;                                                                
. societa' consortili a rilevanza sia
interna che esterna;                    
. societa' per azioni;                                                        
. societa' in accomandita per
azioni;                                        
. societa' a responsabilita'
limitata;                                        
. societa' cooperative e di mutua
assicurazione;                             
. enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', aventi per oggetto         
 
esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale;             
. enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', non aventi per oggetto     
 
esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale, con         
 
riferimento all'attivita' commerciale esercitata.                           
 b) non residenti:                                                            
. societa', enti commerciali e persone
fisiche non residenti nel territorio   
 
dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel          
 
territorio stesso.                                                          
------------------------------------------------------------------------------
                           Soggetti esclusi                                   
.persone fisiche esercenti attivita'
agricola entro i limiti previsti        
 dall'art. 29 del TUIR;                                                       
.enti non commerciali se non titolari di
reddito d'impresa;                   
.lavoratori autonomi di cui all'art. 49,
comma 2, del TUIR;                   
.soggetti che hanno iniziato l'attivita'
dopo l'entrata in vigore della  legge
------------------------------------------------------------------------------
      
2. Meccanismo di applicazione                                          
      
Ai sensi  dell'articolo  4, 
comma  1,  l'agevolazione  consiste  nella
esclusione dal  reddito  d'impresa o di
lavoro autonomo del 50 per cento della
differenza fra    l'ammontare  
complessivo   degli   investimenti   in   beni
strumentali effettuati  nel 
periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata
in vigore  della  legge,  successivamente  al  30  giugno 
2001,  e  la 
media
aritmetica degli   investimenti   effettuati   nei  cinque 
periodi  d'imposta
precedenti, escludendo  dal 
calcolo  della  media 
il  piu'  alto 
dei cinque
valori.                                                                       
      
L'agevolazione si   applica  anche 
agli  investimenti  realizzati 
nel
periodo di  imposta  successivo  a 
quello  in  corso 
alla data di entrata in
vigore della legge.                                                           
      
L'esclusione dal  calcolo  della 
media del periodo d'imposta in cui e'
stato realizzato  il 
maggior  volume  di investimenti, nasce dall'esigenza di
non penalizzare   quei  
soggetti   che,   per 
particolari  esigenze,  in 
un
particolare periodo  d'imposta 
hanno  effettuato  investimenti  straordinari,
superiori alle normali necessita'.                                            
      
Nel secondo  periodo  d'imposta 
di  applicazione dell'agevolazione,
il
beneficio riguardera'  il 
50  per cento della differenza
fra gli investimenti
effettuati nel  corso  del  medesimo 
periodo  di imposta e la media di
quelli
realizzati nei   cinque   periodi  precedenti, 
comprendendo  nel  quinquennio
l'esercizio in  corso  alla  data 
del  30  giugno  ed escludendo comunque
dal
calcolo il   piu'   alto   dei  
cinque   valori.  A 
differenza  dell'analoga
agevolazione di  cui 
al  d.l.  n. 
357  del  1994, 
infatti, gli investimenti
effettuati nel    primo    periodo   d'imposta  
agevolato,   e   che  
hanno,
eventualmente, goduto   dell'agevolazione,   partecipano  in  ogni  caso 
alla
formazione della media.                                                       
      
In sostanza,  i  periodi d'imposta da prendere in considerazione
per il
calcolo della  media  non rimangono
immutati. Come emerge dal tenore letterale
della disposizione    e   
dalla    relazione    tecnica  
al   provvedimento,
"l'agevolazione in   questione  
riguarda   il   volume  
degli   investimenti
realizzati nei  periodi  d'imposta  2001 
-  2002,  eccedenti 
la  media degli
investimenti effettuati  nei 
cinque  periodi  precedenti 
(il  periodo 1996 -
2000, per il 2001 ed il periodo 1997 -
2001, per l'esercizio 2002)"          
      
L'agevolazione spetta  anche  ai 
soggetti  che, alla data dell'entrata
in vigore  della  legge,  hanno iniziato l'attivita' da meno di cinque
periodi
d'imposta. In  tal  caso,  nel conteggio della media degli investimenti
di cui
al comma  1,  si  fara' riferimento al volume degli
investimenti effettuati in
tutti i 
periodi  di  imposta 
precedenti a quello di applicazione della norma
agevolativa, con esclusione, anche in
questo caso, del valore piu' alto.      
      
Ad esempio,  un  soggetto 
con esercizio coincidente con l'anno solare,
che ha 
iniziato  l'attivita'  nel 
2000  potra' beneficiare dell'agevolazione
nel 2001,  con  riferimento  all'intero 
volume degli investimenti realizzati,
poiche', in  tal  caso,  l'unico 
valore  di confronto (investimenti
del 2000)
non va  preso  in considerazione
per la facolta' di cui al comma 1 dell'art. 4
di escludere dalla media il periodo in
cui l'investimento e' stato maggiore.  
      
In virtu'  di  questa 
ultima disposizione in commento, un soggetto che
abbia iniziato  l'attivita'  nel corso del
2001, purche' prima dell'entrata in
vigore della   legge,   potra'   beneficiare  dell'agevolazione 
nello  stesso
esercizio, anche  in 
assenza  di  un 
periodo  di  imposta 
su cui operare il
confronto. In  tal  caso, il soggetto
potra' beneficiare dell'agevolazione per
gli esercizi   2001   e   2002  
con  riguardo  al 
valore  complessivo  degli
investimenti realizzati nei due periodi
d'imposta.                            
      
L'agevolazione non  si  applica ai soggetti la cui attivita' e'
cessata
anteriormente alla  data 
dell'entrata  in  vigore 
della  legge, o costituiti
dopo la stessa data.                                                          
      
L'agevolazione non   si   applica,  
altresi',   alle  persone 
fisiche
titolari di  reddito  d'impresa o di
lavoro autonomo, ne' alle societa' e alle
associazioni professionali  di 
cui all'articolo 5 del TUIR non obbligate alla
predisposizione dell'atto  costitutivo,  la cui data di inizio dell'attivita',
desumibile dal  modello  di dichiarazione
ai fini IVA, sia successiva a quella
di entrata in vigore della legge.                                             
      
Si forniscono  alcune  esemplificazioni  con  riguardo  ai soggetti che
hanno il periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare.                
                                                                             
      
Societa' con periodo d'imposta 1 
luglio - 30 giugno.                 
------------------------------------------------------------------------------
Periodo d'imposta       Periodo di               Periodi d'imposta da         
agevolato               effettuazione degli      considerare per la media    
                        investimenti ammessi     del quinquennio              
                        ad agevolazione          precedente                   
------------------------------------------------------------------------------
01/07/2001-30/06/2002   01/07/2001-30/06/2002    01/07/1996-30/06/1997        
                                                 01/07/1997-30/06/1998        
                                                
01/07/1998-30/06/1999        
                                                
01/07/1999-30/06/2000        
                                                 01/07/2000-30/06/2001        
------------------------------------------------------------------------------
01/07/2002-30/06/2003   01/07/2002-30/06/2003    01/07/1997-30/06/1998        
                                                 01/07/1998-30/06/1999        
                                                
01/07/1999-30/06/2000        
                                                
01/07/2000-30/06/2001        
                                                
01/07/2001-30/06/2002        
------------------------------------------------------------------------------
      
Societa' con periodo d'imposta 1 dicembre - 30 novembre.               
------------------------------------------------------------------------------
Periodo d'imposta       Periodo di              Periodi d'imposta da          
agevolato               effettuazione degli     considerare per la media     
                        investimenti ammessi    del quinquennio               
                        ad agevolazione         precedente                    
------------------------------------------------------------------------------
01/12/2000-30/11/2001   01/07/2001-30/11/2001   01/12/1995-30/11/1996         
                                                01/12/1996-30/11/1997         
                                               
01/12/1997-30/11/1998         
                                               
01/12/1998-30/11/1999         
                                               
01/12/1999-30/11/2000         
------------------------------------------------------------------------------
01/12/2001-30/11/2002   01/12/2001-30/11/2002   01/12/1996-30/11/1997         
                                               
01/12/1997-30/11/1998         
                                                01/12/1998-30/11/1999         
                                               
01/12/1999-30/11/2000         
                                               
01/12/2000-30/11/2001         
------------------------------------------------------------------------------
      
A differenza  di  quanto 
previsto dall'agevolazione di cui all'art. 2,
commi da  8  a  13 
della  legge  13 
maggio 1999, n. 133, applicabile solo in
presenza di  reddito,  l'importo
agevolabile (escluso da imposizione) ai sensi
della legge  in  esame concorre a
determinare il risultato reddituale anche in
presenza di  una  perdita, la quale
rilevera' ai fini della determinazione del
reddito secondo  le 
regole  di  cui 
agli  articoli  8 e 102 del TUIR. Potra'
quindi essere  dedotta  dal  reddito 
complessivo  se derivante dall'esercizio
d'imprese commerciali  di 
cui  all'art.  79 (imprese minori) o dall'esercizio
di arti 
e  professioni;  sara' 
invece  computata in diminuzione
dai relativi
redditi conseguiti   nel  
periodo   d'imposta   e, 
per  la  differenza,  nei
successivi, ma  non  oltre  il 
quinto, se derivante dall'esercizio di imprese
commerciali in contabilita'
ordinaria.                                        
      
L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG.  
      
Poiche' la  norma  fa 
espresso  riferimento al "reddito
d'impresa e di
lavoro autonomo",  e 
quindi  all'imposizione  sul 
reddito, essa non opera ai
fini dell'IRAP,  in 
senso  conforme  a 
quanto emerge dalla relazione tecnica
che non prevede variazioni di gettito ai
fini di tale imposta.                
      
Per i  titolari  di 
reddito  d'impresa, considerato
che l'agevolazione
consiste nell'esclusione  dal 
relativo  reddito  di un importo determinato in
funzione degli  investimenti  e  che 
detto  importo  non 
si  configura  come
provento, bensi'   quale  
variazione   in   diminuzione,   il   beneficio  e'
ininfluente ai  fini 
dell'applicazione  degli articoli
52, comma 2, 63, comma
1, 75, 
commi  5 e 5 bis, e 102 del TUIR.
Tali norme stabiliscono, in presenza
di proventi  esenti  o  che 
non  concorrono  alla 
formazione del reddito, la
riduzione della  perdita 
fiscalmente  rilevante  e 
dell'ammontare deducibile
degli interessi passivi e delle spese
generali.                               
      
2.1. Determinazione dell'ammontare degli investimenti                  
      
Per il  computo  dell'agevolazione, la norma rimanda - ove
non disposto
diversamente -  a  quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 
      
A tal   fine,  il 
volume  degli  investimenti  realizzati  in  ciascun
periodo agevolato  deve 
essere  diminuito  dei 
relativi  disinvestimenti. Si
ritiene che  l'ammontare  di  tali 
disinvestimenti debba essere calcolato con
riferimento al   corrispettivo   dei   beni 
strumentali  ceduti  nei 
periodi
medesimi, ovvero  al 
valore normale dei beni destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore  o 
del  lavoratore  autonomo 
ovvero assegnati ai
soci o  
destinati   a   finalita'  
estranee   all'esercizio  dell'impresa  o
dell'attivita' di  lavoro 
autonomo,  ancorche'  gli stessi beni siano stati a
suo tempo acquistati usati.                                                  
      
In caso  di  cessione di azienda va considerato il valore
attribuito ai
beni 
strumentali  nell'atto  di 
cessione  o,  in 
mancanza,  il  loro valore
normale.                                                                      
      
I criteri   adottati   per  
l'individuazione   e   il  
computo  degli
investimenti agevolati,  indicati 
nei successivi paragrafi, valgono anche per
gli investimenti  degli 
esercizi  precedenti  da assumere ai fini della media
di confronto.                                                                 
      
Se in  un  periodo d'imposta l'ammontare del
corrispettivo o del valore
normale dei  beni  strumentali  ceduti, 
dimessi,  ecc., supera il costo
degli
investimenti realizzati,  l'ammontare 
da prendere a base per il calcolo della
media va considerato pari a zero.                                             
      
Si precisa  che,  ai 
fini  del calcolo della media,
non si tiene conto
delle rivalutazioni effettuate ai sensi
della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
      
3. Investimenti  agevolabili  per 
i  soggetti  titolari 
di redditi di
          impresa                                                             
      
A norma  del  comma 
4 dell'articolo 4 della legge, l'investimento deve
consistere ne  "...la 
realizzazione  nel  territorio 
dello  Stato  di 
nuovi
impianti, il    completamento    di    opere   
sospese,   l'ampliamento,   la
riattivazione, l'ammodernamento  di 
impianti  esistenti  e l'acquisto di beni
strumentali nuovi...".                                                        
      
In via  preliminare,  va 
detto  che la disciplina in
commento e' volta
ad agevolare  gli  investimenti  in 
elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente  nell'ambito 
dell'attivita'. In sostanza si tratta di
beni strumentali,  cioe' 
ammortizzabili,  ivi  compresi 
quelli  di costo non
superiore a  un  milione di lire anche
se integralmente dedotto nell'esercizio
di sostenimento.                                                              
      
Pur in  assenza  di 
un  esplicito  rimando, 
la  norma  fa sostanziale
riferimento ai beni di cui agli articoli
67 e 68 del TUIR.                    
      
Sono inoltre  agevolabili  i  beni  concessi a terzi in comodato d'uso,
purche' strumentali  ed 
inerenti  all'attivita'  del 
comodante,  che  potra'
avvalersi dell'agevolazione.  Come 
precisato  con  circolari 
n.  37/E del 13
febbraio 1997  e  n.  48/E 
del  10  febbraio 1998, si considerano strumentali
quei beni    utilizzati    dal   comodatario   nell'ambito   di   un'attivita'
strettamente funzionale all'esigenza di
produzione del comodante.             
      
L'inerenza del  bene  sussiste 
nella circostanza in cui lo stesso ceda
le proprie  utilita'  all'impresa  proprietaria  e  non  a 
quella  che  lo ha
utilizzato (cfr. risoluzione
ministeriale del 5 gennaio 1981 n. 9/2320).      
      
Gli investimenti  
agevolabili   si  caratterizzano,  inoltre,  per  il
requisito della  novita' 
del  bene,  restando esclusi, di conseguenza, quelli
riguardanti beni a qualunque titolo gia'
utilizzati.                          
      
Il requisito  della  novita' 
sussiste anche nel caso in cui l'acquisto
del bene  avvenga  presso  un 
soggetto  che  non sia ne' il produttore ne' il
rivenditore, a  condizione  che il bene
stesso non sia mai stato utilizzato (o
dato ad 
altri  in uso) ne' da parte del
cedente, ne' da alcun altro soggetto.
E' necessario  precisare  che  deve 
comunque trattarsi di beni per i quali il
venditore non abbia fruito di
agevolazioni.                                  
      
Si osserva  che  l'espressione  "acquisto  di  beni 
strumentali nuovi"
comprende non   soltanto  
l'acquisto   a   titolo 
derivativo,  ma  anche 
la
realizzazione degli  stessi 
in  appalto  o  in
economia da parte del soggetto
destinatario dell'agevolazione.                                              
      
Nella fattispecie  dei  beni 
complessi  autoprodotti,  ove 
alla  loro
realizzazione abbia  concorso 
anche un bene usato, il requisito della novita'
sussiste in  relazione  all'intero  bene, 
purche' il costo del bene usato non
sia di 
rilevante  entita'  rispetto 
al costo complessivamente sostenuto. Nel
caso in 
cui  il  bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato
acquistato a  titolo  derivativo,  il 
cedente  dovra' attestare che
l'impiego
del bene usato non e' di rilevante
entita' rispetto al costo complessivo.    
      
3.1 Beni materiali                                                     
      
Gli investimenti   in  beni 
materiali  -  per 
i  quali  sussistono 
i
requisiti di  novita'  e  strumentalita'  - rilevano ai fini dell'agevolazione
sia se 
acquisiti  in  proprieta' 
da  terzi,  sia se realizzati in economia o
mediante contratto di appalto.                                               
      
Nel caso  di  acquisto 
da  terzi,  si 
precisa  che  il costo dei beni
acquisiti va  determinato  secondo  i criteri previsti dall'articolo 76, comma
1, lettere  a)  e  b) 
del  TUIR,  comprensivo 
dell'IVA indetraibile ai sensi
dell'art. 19  -  bis  1 
del  DPR  633/72. Coerentemente, il suddetto costo e'
assunto al   netto   dei   contributi   in   conto   impianti  
che   spettano
all'imprenditore.                                                             
      
L'investimento rileva     ai     fini    
dell'agevolazione    all'atto
dell'acquisizione del   bene,  
da   assumere   secondo 
i  criteri  stabiliti
nell'art. 75  del  TUIR.  Pertanto, 
le  spese  di 
acquisizione  dei  beni si
considerano sostenute,   per 
i  beni  mobili,  alla  data 
della  consegna  o
spedizione, per  i 
beni  immobili,  al 
momento della stipulazione dell'atto,
ovvero, se  diversa  e  successiva, 
alla  data  in 
cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della
proprieta' o di altro diritto reale.          
      
Gli oneri  relativi  alle 
prestazioni di servizi direttamente connesse
alla realizzazione  dell'investimento  rilevano  ai  fini della determinazione
dell'investimento stesso  e 
si  considerano  sostenuti 
alla data in cui esse
sono ultimate.                                                                
      
Nell'ipotesi in  cui  l'investimento  venga  realizzato  attraverso 
un
contratto di  appalto  a  terzi, i costi si considerano sostenuti alla
data di
ultimazione della   prestazione  ovvero,  in  caso 
di  stati  di  avanzamento
lavori, alla  data  di  accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento
che rileva   in   ciascun   periodo  
agevolato   e'   commisurato,  pertanto,
all'ammontare dei  corrispettivi  liquidati  in base allo
stato di avanzamento
lavori (S.A.L.),  indipendentemente  dalla  durata  infrannuale 
o ultrannuale
del contratto.  Il  riferimento  alla 
somma  liquidata sulla base del
S.A.L.,
infatti, anche  alla  luce  degli 
articoli  1655  e 
ss.  del  codice civile,
permette di  individuare  con  certezza la porzione di opera realizzata
(cioe'
ultimata, in   quanto  verificata  ed 
accettata  dal  committente)  e  quindi
agevolabile nell'ambito di ciascun
periodo d'imposta.                        
      
Per gli  investimenti  realizzati 
in  economia,  i relativi costi sono
determinati con    riferimento    alle   spese   complessivamente   sostenute,
successivamente al  30 
giugno  2001  e nei periodi d'imposta agevolati, avuto
riguardo ai  predetti  criteri  di 
competenza di cui all'art. 75 citato. Come
gia' precisato  nella  circolare  n. 
40  del  26  novembre  1981, tra i costi
imputabili all'investimento si
ricomprendono, ad esempio:                    
          .    i  materiali 
acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino,
               quando l'acquisto 
di  tali materiali non sia stato
effettuato 
               in  modo
specifico per la realizzazione dell'impianto;         
          .    la mano
d'opera diretta;                                       
          .    gli   ammortamenti   dei   beni   strumentali  impiegati  nella
               realizzazione dell'impianto;                                   
          .    i  costi 
industriali  imputabili  all'impianto  (stipendi  dei
               tecnici, spese  
di   mano   d'opera,  
energia  elettrica     
degli impianti, materiale  e 
spese  di  manutenzione,  forza                 
motrice,lavorazioni esterne
eccetera).                                        
      
L'agevolazione spetta  anche  per 
le opere in corso, anche se iniziate
o sospese    in    esercizi    precedenti    al    periodo   di  
applicazione
dell'agevolazione, ma   limitatamente   ai   costi  sostenuti 
negli  esercizi
agevolabili.                                                                  
      
3.2 Investimenti in leasing                                            
      
Per espressa  previsione  normativa, 
sono agevolabili gli investimenti
in beni acquisiti mediante contratto di
locazione finanziaria.                
      
L'agevolazione spetta 
unicamente  all'utilizzatore  con riferimento al
periodo di  imposta  nel  corso 
del  quale  il 
bene,  mobile  o immobile, e'
consegnato, salvo   quanto  
si   dira'  per 
l'ipotesi  in  cui 
la  societa'
concedente realizzi il bene tramite
contratto di appalto.                    
      
L'agevolazione non   spetta   al  
concedente,   per   il  
quale  sono
irrilevanti, ai  fini 
del  beneficio  in 
questione,  gli  acquisti 
di  beni
concessi in locazione finanziaria.                                            
      
Il costo  rilevante  ai 
fini  del  computo dell'agevolazione e' quello
sostenuto dal  concedente  per  l'acquisto 
dei  beni, al netto delle spese
di
manutenzione. Non rileva, in nessun
caso, il prezzo pattuito per il riscatto. 
      
Nel caso  in  cui 
per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia
indetraibile ai  sensi 
dell'art.  19-bis  1 
del decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972  n. 
633/72,  ai  fini 
dell'agevolazione  assume
rilievo anche l'IVA pagata dal locatore
sull'acquisto del bene.               
      
3.2.1 Leasing relativo a bene realizzato in appalto                    
      
L'agevolazione spetta  
anche   nell'ipotesi  in 
cui  la  societa'  di
leasing realizza,  in 
appalto,  un  immobile 
allo  scopo  di 
concederlo  in
locazione finanziaria   all'utilizzatore   che   si  impegna 
a  corrispondere
importi una  tantum  e  canoni 
periodici,  con  possibilita'  di  opzione  di
acquisto alla scadenza del
contratto.                                         
      
Tale contratto  prevede,  ordinariamente, che l'appalto sia
predisposto
in pieno  accordo  con  l'utilizzatore, il quale avra' diritto di intervento
a
fini del  controllo  e  dell'approvazione  dei pagamenti in base agli stati di
avanzamento lavori.  A 
sua  volta,  il 
concedente e' esonerato per qualsiasi
responsabilita' in   ordine 
a  qualita',  vizi 
e/o  difformita'  dell'opera,
essendo a  carico  dell'utilizzatore
tutti i rischi di mancata realizzazione e
perdita totale o parziale
dell'immobile.                                      
      
Tanto premesso,  occorre  riconoscere 
alla  fattispecie un trattamento
coerente con  il  criterio  di 
tendenziale  equivalenza  tra l'acquisizione o
realizzazione del  bene 
in  proprio  e quella effettuata tramite contratto di
leasing, espresso  nella 
relazione  ministeriale  al decreto legge n. 414/89,
reiterato con  il  d.l. n. 90/90, recante
modifiche all'art. 67 del TUIR. Tale
criterio e'  finalizzato  ad
"assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli
condizioni di   mercato,   la  necessaria 
neutralita'  fiscale  della 
scelta
aziendale tra acquisizione dei beni in
proprieta' o in leasing".             
      
Nella stessa   direzione,   volta  
a   privilegiare  la  sostanza  del
contratto di  locazione 
finanziaria  oltre  la forma, si collocano i principi
contabili internazionali  (vedi 
IASC  n.  17) che danno rilievo alla sostanza
economico-finanziaria del   contratto 
di  leasing  rispetto 
alla  sua  forma
giuridica.                                                                   
      
Per quanto  sopra,  si 
ritiene  corretto  assumere 
quale investimento
dell'utilizzatore -   nella  
particolare   ipotesi   sopra  
delineata   -  i
corrispettivi che  la 
societa' di leasing concedente ha liquidato, in ciascun
periodo d'imposta    agevolato,    all'appaltatore   
in   base   agli  
stati
d'avanzamento lavori,  secondo 
quanto  gia'  chiarito 
per  gli  investimenti
realizzati direttamente  dall'imprenditore  mediante  contratti  di 
appalto a
terzi.                                                                       
      
3.2.2 Lease back                                                       
      
Rientrano nell'agevolazione 
anche  i  beni 
costruiti in economia o in
appalto e ceduti a societa' di leasing
con contratto di lease back.           
      
Per gli  investimenti  realizzati in economia o in appalto, si e'
detto
che i 
relativi  costi sono determinati,
rispettivamente, con riferimento alle
spese complessivamente  sostenute 
nel  periodo  d'imposta 
avuto  riguardo ai
criteri di  competenza  di cui
all'art.75 del TUIR o agli stati di avanzamento
lavori, e  che  l'agevolazione  compete 
anche  per  le 
opere  in corso, gia'
iniziate in     esercizi    
precedenti    al    periodo   
di    applicazione
dell'agevolazione, limitatamente  ai 
costi  sostenuti,  successivamente al 30
giugno 2001 e nei periodi d'imposta
agevolati.                               
      
Secondo i   medesimi   criteri,  
pertanto,   potranno   godere  
della
agevolazione gli  investimenti  connessi  alla  realizzazione in economia o in
appalto di  un  bene  nuovo, 
o  al completamento di opere,
all'ampliamento di
impianti esistenti, ecc., poi oggetto
del contratto di lease back.            
      
Nel caso  specifico  occorre 
valutare  se  la 
successiva cessione del
bene alla   societa'   di   leasing  
sia  o  meno  rilevante  ai  fini  della
determinazione dell'investimento   netto,  
determinato   secondo   i 
criteri
illustrati al   paragrafo   2,   nonche' 
ai  fini  della 
applicazione  della
disposizione antielusiva introdotta al
comma 6 dell'art. 4.                   
      
E' necessario,  a  tal 
fine,  considerare  la 
particolare  natura del
contratto di lease back.                                                     
      
La giurisprudenza  di  legittimita'  ha  definito il lease back
come un
"contratto atipico,  da 
iscrivere,  pero',  in 
uno  schema dotato di una sua
qualificante tipicita'  sociale",  trattandosi  di  un 
contratto  di  impresa
diretto a  soddisfare  specifici  interessi 
meritevoli  di  tutela 
giuridica
(Cass. 7 maggio 1998, 4612).                                                 
      
Nell'ambito di  tale  schema, il trasferimento del bene e' attuato
"per
realizzare un   disegno  economico  che 
rappresenta  un  momento 
dell'usuale
attivita' dell'imprenditore...(e)...costituisce   necessario 
presupposto  per
la concessione  del  bene in
leasing". Si tratta di un orientamento - recepito
con la 
circolare  n.  218 
del  30  novembre 2000 - che qualifica la cessione
come "vendita  a 
scopo  di  leasing" di un bene che continua a rimanere
nella
disponibilita' dell'impresa    senza   
pregiudizio   della   sua  
permanente
destinazione all'attivita'.                                                  
      
Tanto premesso,  e  tenuto 
conto  della  finalita' 
delle disposizioni
normative in    esame,    si    ritiene  
che,   ai   fini  
dell'applicazione
dell'agevolazione, la   cessione  
del  bene  alla 
societa'  di  leasing 
nel
contesto di  una  operazione  di 
lease  back  non 
e' rilevante ai fini della
determinazione dell'ammontare   degli  
investimenti   netti,   ne'  
ai  fini
dell'applicazione della  norma 
antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la
cessione del    bene   non   pregiudica   in   nessun   modo  
la   permanenza
dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.                             
      
Tuttavia, costituira' 
motivo  di revoca
dell'agevolazione ai sensi del
comma 6 
dell'art.  4  della 
legge, tanto il mancato esercizio del diritto di
opzione, quanto   la  
cessione  del  contratto 
di  leasing.  Ovviamente, 
la
contestuale acquisizione    del  
bene   in   leasing  
non   configura,   per
l'utilizzatore, un  ulteriore 
investimento  che  duplicherebbe  i benefici. E
cio' neppure  nell'ipotesi  in  cui 
il  bene, non ancora entrato in
funzione,
fosse da considerare nuovo.                                                  
      
3.3 Beni immobili                                                      
      
Per espressa  previsione  normativa, l'investimento in beni immobili
e'
agevolabile solo  se 
trattasi  di  immobili 
"strumentali per natura", vale a
dire quelli  che,  a  norma 
dell'articolo 40, comma 2, del TUIR, "...non sono
suscettibili di   diversa  
utilizzazione  senza  radicali 
trasformazioni..."
(trattasi, in  sostanza,  degli  immobili 
classificati  o  classificabili nei
gruppi B,  C,  D,  E, nonche' della categoria A/10), anche se
non utilizzati o
dati in 
locazione  o comodato.  Rimangono esclusi, pertanto, gli investimenti
relativi ad immobili strumentali solo
per destinazione.                       
      
Le imprese  che  hanno 
per  oggetto  esclusivo 
o  principale, in base
all'attivita' effettivamente    esercitata,   la   costruzione   di  
immobili
destinati ad   essere  rivenduti  non 
possono  fruire  dell'agevolazione  con
riferimento agli  immobili 
costruiti,  neppure se
temporaneamente concessi in
locazione, in  quanto  tale  utilizzo 
non  e'  sufficiente  a  modificarne la
natura di beni-merce.                                                         
      
In relazione  al  requisito 
della  novita',  puo' 
essere  considerato
nuovo, per  il  terzo  acquirente, 
anche un fabbricato strumentale acquistato
da un'impresa  di  costruzioni  che 
prima  della cessione abbia operato
sullo
stesso interventi  di 
radicale  trasformazione;  cio' 
a  condizione che  gli
interventi non   costituiscano   mero   adattamento   della   struttura   alle
caratteristiche di  una 
eventuale  nuova  categoria catastale e che l'importo
complessivo dei  lavori 
sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto
dell'immobile da  parte 
del  cedente,  il 
quale  e'  tenuto 
ad attestare la
sussistenza dei suddetti requisiti.                                           
      
In sostanza,  si  ritiene 
di  poter  estendere alla categoria dei beni
immobili quanto  gia' 
affermato  in  merito ai beni complessi che incorporano
beni usati.                                                                   
      
Tale interpretazione  pone  l'accento sulla prevalenza dell'innovazione
- dovuta   ai   lavori  di 
radicale  trasformazione  - 
rispetto  allo  stato
preesistente dell'immobile  ed 
e'  coerente  con 
le  finalita'  della 
norma
dettata per  promuovere  investimenti
innovativi volti a stimolare lo sviluppo
economico.                                                                    
      
I terreni,  in  quanto 
privi del requisito della strumentalita', sono,
in via    generale,   
esclusi   dall'agevolazione.   Benche'  
non   rilevino
autonomamente come  beni 
in  se'  agevolabili,  i  terreni possono, tuttavia,
rientrare nell'ambito  applicativo 
del  beneficio  qualora 
incorporino,  per
accessione, un  fabbricato  strumentale
per natura. Ne consegue che il diritto
a fruire  dell'agevolazione 
non  viene  in 
essere  se  non 
con l'inizio dei
lavori di  costruzione  del  fabbricato, 
da  quando cioe' la destinazione
del
terreno a  scopo  edificatorio trova
concreta attuazione. E' da questo momento
che potra'  computarsi 
nell'ammontare  agevolabile  (nei 
limiti che si dira'
appresso) il   costo  di  acquisizione  dell'area  edificabile,  anche 
se  al
termine del  periodo  di  vigenza 
del  beneficio (coincidente con
la fine del
periodo d'imposta  successivo 
a  quello  in 
corso  alla  data 
di entrata in
vigore della  legge),  la  costruzione 
non  sia  stata 
ultimata.  Posto  che
l'acquisto dell'area   e' 
funzionale  alla  costruzione 
del  fabbricato,  il
relativo investimento   potra'  
integrare   i  presupposti 
dell'agevolazione
soltanto con  la  completa realizzazione
del fabbricato e che, prima di questo
momento, il  costo  dell'area  potra' 
fruire  del  beneficio fiscale soltanto
parzialmente, in  misura 
corrispondente  cioe' al rapporto
tra la quota-parte
dei lavori  eseguiti  (o  stato 
di  avanzamento lavori) al termine
di ciascun
periodo d'imposta   e 
l'ammontare  complessivo  del 
costo  preventivato  per
l'intera costruzione che insiste
sull'area.                                  
      
Resta inteso  che  il costo relativo ad un'area fabbricabile
acquistata
prima del  30  giugno  2001 
o,  comunque,  nel periodo d'imposta precedente a
quello in  corso  alla  data 
di  entrata in vigore della legge
non potra' mai
rilevare ai fini dell'agevolazione in
esame.                                  
      
3.4 Impianti                                                           
      
La disposizione   in   commento 
agevola,  altresi',  gli 
investimenti
consistenti nella    realizzazione    di    nuovi    impianti,    oltre    che
nell'ampliamento, riattivazione, e ammodernamento
di impianti esistenti.      
      
Costituiscono impianti,  i  beni 
materiali, infissi al suolo o mobili,
che singolarmente   o  
in   virtu'   delle  
loro   aggregazione   funzionale
costituiscono beni strumentali.                                               
      
Come gia'   rilevato   con 
la  circolare  27 
ottobre  1994,  n. 
181,
l'espressione "impianti"   comprende  
anche   i   fabbricati 
e  i  manufatti
stabilmente incorporati   al  
suolo,  nonche'  le 
aree  su  cui 
gli  stessi
insistono e quelle accessorie.                                               
      
L'ampliamento, la  
riattivazione   e   l'ammodernamento   di  impianti
esistenti si realizzano:                                                     
      
a) attraverso  interventi  intesi 
ad  aumentare  le potenzialita' e la
produttivita' degli  impianti 
con  l'aggiunta  di un nuovo complesso a quello
preesistente o  con  l'aggiunta  di 
nuovi  macchinari  capaci 
di  dotare  il
complesso esistente di maggiore capacita'
produttiva;                         
      
b) attraverso  interventi  intesi 
a  riportare  in 
funzione  impianti
disattivati;                                                                  
      
c) attraverso   interventi  di 
carattere  straordinario  volti 
ad  un
adeguamento tecnologico  dell'impianto  che consenta di incrementare i livelli
di efficienza ed economicita'
dell'impresa.                                  
      
L'agevolazione spetta  anche  nel 
caso di ampliamento, riattivazione o
ammodernamento di  impianti 
che  non  risultano 
di  proprieta' dell'impresa,
come, ad esempio, quelli acquisiti in
locazione.                              
      
Come gia'  precisato  nelle 
istruzioni al modello di dichiarazione dei
redditi per  il  1994,  si 
ha  ampliamento  dell'impianto  anche  in  caso di
aumento della  superficie 
utilizzabile  mediante, ad
esempio, la creazione di
un piano   intermedio  
all'interno   del   fabbricato.   Tra   le   spese 
di
ammodernamento ovvero  di 
acquisto  di beni strumentali
nuovi rientrano anche
quelle sostenute  per 
realizzare  nuovi  impianti elettrici (anche al fine di
ottemperare ad   obblighi   previsti   dalla  
legge),  di  riscaldamento,  di
condizionamento d'aria, ecc.                                                  
      
Il sostenimento  di  spese 
di  manutenzione e riparazione,
puo' essere
agevolato solo  se  tali spese hanno
effettiva natura incrementativa del costo
dei beni cui si riferiscono.                                                  
                                                                             
      
3.5 Beni a deducibilita' limitata e beni ad uso promiscuo              
                                                                             
      
A differenza  di  quanto 
espressamente  previsto per
l'agevolazione di
cui all'art.  2,  commi  da 
8  a  13  della  legge 
13 maggio 1999, n. 133, i
benefici della  legge  in  esame 
si  estendono  anche 
ai  cosiddetti  beni a
deducibilita' limitata di cui all'articolo
121 bis del TUIR.                  
      
Per tali   beni   e  
per   quelli   ad  
uso   promiscuo,  l'ammontare
dell'investimento e'   determinato   in  misura  corrispondente  al  costo  di
acquisto fiscalmente  rilevante 
ai  fini del calcolo degli ammortamenti
nella
determinazione del reddito d'impresa o
di lavoro autonomo.                    
      
Si precisa,  infine,  che 
in  tali  casi il costo e' comprensivo della
parte dell'IVA  indetraibile  ai  sensi 
dell'art.  19 - bis 1 del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972 n. 633/72.                        
      
Se entro  il  secondo 
periodo  d'imposta  successivo 
all'acquisto del
bene si 
modifica  in peius il regime di
deducibilita', in quanto - ad esempio
- l'autovettura,  prima 
concessa  in  uso 
promiscuo al dipendente, viene poi
utilizzata dall'amministratore,     si   
rende    applicabile    la   
revoca
dell'agevolazione ai   sensi  
dell'art.4,   comma  6. 
La  revoca,  tuttavia,
riguardera' solo  quella 
parte dell'agevolazione riferibile al costo non piu'
deducibile.                                                                   
                                                                             
      
3.6 Beni immateriali                   
                               
                                                                             
      
Le immobilizzazioni 
immateriali  sono caratterizzate
dalla mancanza di
tangibilita' ed  esprimono 
costi dai quali l'impresa trae un'utilita' che non
si esaurisce   in  un  solo 
periodo,  ma  che 
si  protrae,  quale 
beneficio
economico, lungo l'arco temporale di
piu' esercizi.                          
      
Il riferimento  normativo  ai 
"beni"  indica che
costituiscono oggetto
di agevolazione  non 
tutte  le immobilizzazioni
immateriali, come individuate
dall'art. 2424  del  codice  civile, ma soltanto quelle che danno luogo a
beni
immateriali, in  se' 
precisamente  identificabili, che
conservano una propria
individualita', essendo   rappresentati  da  diritti 
suscettibili  di  tutela
giuridica che   conferiscono  
all'imprenditore   la   potesta' 
di  sfruttare
determinati benefici   futuri. 
Ad  esempio,  sono 
annoverabili  tra  i 
beni
immateriali:                                                                  
          .    diritti di
brevetto industriale;                               
          .    diritti di
concessione, licenze e marchi;                      
          .    diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;             
          .    conoscenze
tecniche non brevettate (know-how).                 
      
Per quanto   si   e'  
detto,   sono   esclusi  
dall'agevolazione  gli
investimenti in   immobilizzazioni  immateriali  che  costituiscono  dei  meri
costi come, ad esempio, l'avviamento e i
costi di pubblicita'.                
      
In particolare,  per  quanto 
riguarda  i  costi 
di  acquisizione  del
software, rientra   tra  
gli   investimenti  agevolabili 
l'acquisizione  del
software applicativo,  anche 
mediante  il cosiddetto
"contratto di sviluppo",
ancorche' acquistato a titolo di licenza
d'uso.                               
      
Relativamente ai    diversi   diritti  
di   utilizzazione   dei  
beni
immateriali, come  precedentemente  individuati, il requisito della novita' e'
riferibile distintamente  a 
ciascuno  dei possibili diritti
di utilizzazione,
purche' esattamente  individuabili  ed  indipendenti dagli
altri, a condizione
che l'acquisto sia effettuato
direttamente dall'autore.                       
                                                                             
      
3.7 Destinazione  dei  beni 
a  strutture  situate nel territorio dello
           Stato                                                              
                                                                             
      
Condizione necessaria 
perche'  l'investimento  sia 
agevolabile e' che
quest'ultimo sia  realizzato 
nel  territorio  dello Stato. Tale disposizione,
rimasta immutata  rispetto 
alla  precedente  formulazione  normativa del d.l.
n.357 del  1994,  comporta  che, 
per  i  soggetti  residenti,  i beni oggetto
dell'investimento devono  appartenere,  in  senso sia contabile
che economico,
a strutture  aziendali  situate  nel  territorio  nazionale, indipendentemente
dalla circostanza  che 
gli  stessi  siano 
utilizzati in Italia o all'estero.
Risulta irrilevante  la 
circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto
da imprese italiane o estere.                                                 
      
Gli impianti,  sia  nuovi 
che  da  ampliare, riattivare, ammodernare o
completare, devono essere situati nel
territorio dello Stato.                 
       
Viceversa, i  soggetti  non 
residenti,  per fruire dell'agevolazione,
devono realizzare  un 
investimento  che  riguardi 
una stabile organizzazione
ubicata nel territorio dello Stato
italiano.                                 
      
Si precisa   che   l'effettiva   destinazione  del  bene 
deve  trovare
riscontro in  elementi  oggettivi, non
essendo di per se' sufficiente, ai fini
dell'agevolazione, la  mera 
iscrizione  contabile del bene
nel bilancio della
societa' residente o della stabile
organizzazione del soggetto non residente. 
                                                                              
      
3.8 Spese  per  servizi 
di  assistenza  negli 
asili  nido  e spese di
          formazione e aggiornamento del personale                            
                                                                              
      
Rispetto alle  regole  contenute 
nell'articolo  3  del d.l. n. 357 del
1994, la  disciplina 
agevolativa  in  commento 
introduce un'altra importante
novita'.                                                                      
      
Il comma  2  dell'articolo  4  prevede  che 
l'incentivo  sia applicato
anche alle  spese  sostenute  dall'imprenditore  per servizi, utilizzabili dal
personale dipendente,  di 
assistenza  negli  asili 
nido  ai  bambini di eta'
inferiore ai  tre  anni  e 
alle  spese  di 
formazione  e  aggiornamento  del
personale.                                                                   
      
Tenuto conto  della  formulazione letterale della norma, si ritiene
che
l'agevolazione in   esame,  
diversamente   da   quanto  
disposto   per   gli
investimenti in  beni 
strumentali,  riguardi  l'intero 
ammontare delle spese
sostenute, senza confronti con la media
degli anni precedenti.                
                                                                              
      
Le spese  in  questione, 
da assumere al netto di eventuali contributi,
sono sia   quelle  relative  a 
servizi  acquisiti  dall'esterno,  sia  quelle
sostenute per l'organizzazione diretta
del servizio.                          
      
Tra le  spese  di 
formazione  rientrano i costi del
personale docente;
le spese  correnti  (materiali,  forniture, 
ecc.),  i  costi 
dei  servizi di
consulenza sull'iniziativa  di 
formazione.  Vi  concorrono 
altresi' le spese
relative al   personale   interno,  docente 
e  discente,  impegnato 
in  tali
attivita', fino  a 
concorrenza  del  20 
per  cento del volume delle
relative
retribuzioni complessivamente
corrisposte in ciascun periodo d'imposta.      
      
Al riguardo,  si  ritiene 
che  la locuzione utilizzata dal
legislatore
"costo del  personale 
impiegato nell'attivita' di formazione e aggiornamento"
debba riferirsi  a 
tutte  le  spese 
sostenute  per  le prestazioni di lavoro
dipendente, dunque  anche 
agli  oneri previdenziali e alle
eventuali spese di
vitto e 
alloggio  relative  alle 
trasferte  effettuate  fuori dal territorio
comunale dai  lavoratori 
dipendenti,  nei limiti della
loro deducibilita', ai
fini della  determinazione  del  reddito, 
stabilita  dall'articolo  62, comma
1-ter, del TUIR.                                                              
      
Non rilevano,  invece,  ai 
fini della fruizione dei benefici in esame,
le quote  di  ammortamento  dei beni strumentali utilizzati per il
progetto di
formazione o  per  i  servizi 
di  assistenza  ai 
bambini, tenuto conto che i
relativi investimenti  sono 
distintamente agevolabili ai sensi del precedente
comma 1 dell'art. 4.                                                          
      
I soggetti  interessati  devono 
poter  dimostrare, anche a posteriori,
che le  
spese   per   le 
quali  viene  chiesta 
l'agevolazione  siano  state
effettivamente sostenute   e  
che   in  relazione 
alle  stesse  non 
si  sia
beneficiato di  contributi.  A tal fine,
la norma prevede che le spese ammesse
al beneficio della detassazione debbano
essere attestate:                     
  
.    dal presidente del collegio
sindacale;                               
ovvero, in mancanza:                                                          
  
.    da  un  revisore  dei 
conti  o da un professionista
iscritto all'albo
       
dei revisori  dei  conti, 
dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri
e periti commerciali  o  in
quello dei consulenti del lavoro o anche          
da un direttore tecnico di un centro
autorizzato di assistenza               
fiscale.                                                                     
                                                                             
      
4. La revoca dell'agevolazione                                         
                                                                             
      
Il comma  6  dell'articolo  4  prevede  la revoca dell'agevolazione nel
caso in 
cui  i beni oggetto dell'investimento
siano ceduti a terzi, dismessi,
destinati al   consumo   personale   o  
familiare   dell'imprenditore  o 
del
lavoratore autonomo,  assegnati 
ai  soci  o 
destinati  a  finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa  o 
dell'attivita'  di  lavoro 
autonomo,  entro il
secondo periodo  d'imposta 
successivo  a  quello 
della  loro  acquisizione o
ultimazione, ovvero  entro 
il  quinto periodo d'imposta
successivo in caso di
beni immobili.                                                                
       Per effetto  della  revoca  dell'agevolazione  il  reddito  imponibile,
relativo all'esercizio  in 
cui  si  verifica  uno  degli 
eventi previsti nel
citato comma  6,  deve  essere 
aumentato  avuto riguardo al corrispettivo
dei
beni ceduti,  o  al  valore 
normale  dei  beni 
dimessi, destinati al consumo
personale o  familiare 
dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati
ai soci   o  destinati  a 
finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa  o
dell'attivita' di lavoro autonomo.                                            
      
La variazione   in   aumento  
sara'  determinata  in 
misura  pari  al
corrispettivo o   al  
valore  normale  dei 
beni  fino  a 
concorrenza  della
variazione in  diminuzione 
effettuata  nel periodo in cui e'
stato realizzato
l'investimento, per la parte ad esso
proporzionalmente riferibile.           
     
Il momento   di  acquisizione  o  ultimazione  degli 
investimenti  deve
essere determinato in base ai criteri
evidenziati nei precedenti paragrafi.   
      
Coerentemente con  quanto  affermato 
con  circolare  n. 
207/E  del 16
novembre 2000,  e'  da ritenere che in
caso di trasferimento di azienda non si
dovra' procedere  alla 
predetta rideterminazione. Invero, il trasferimento di
un bene 
operato  nel  contesto 
di  una cessione o conferimento
d'azienda, in
quanto rientrante  in 
un piu' ampio schema di riorganizzazione aziendale, non
contrasta con  la  ratio della norma
antielusiva prima richiamata, finalizzata
ad impedire  fenomeni  di dismissione
temporanea dei beni nell'impresa al solo
fine di 
fruire  dell'agevolazione.  Tale 
norma vuole contrastare la cessione
dei beni   oggetto   della  medesima 
agevolazione,  nel  presupposto 
che  la
successiva cessione  del 
bene  che  ha dato origine al beneficio sia motivata
da finalita'   elusive.   Si  ritiene, 
pertanto,  che  l'impresa 
non  decada
automaticamente dall'agevolazione  qualora, 
in  un  contesto piu' generale di
riorganizzazione aziendale,  trasferisca 
i  beni agevolati in occasione della
cessione o  dismissione  del  ramo 
d'azienda  di  cui 
essi  fanno parte, non
configurandosi in tal caso profili di
elusivita' dell'operazione.             
      
Naturalmente, le   stesse   operazioni   di   cessione  d'azienda, 
ove
caratterizzate da  profili 
di  elusivita',  saranno soggette all'applicazione
della norma di cui all'art. 37-bis del DPR.
600/73.                           
       Le disposizioni 
concernenti  la  revoca 
del  beneficio  si 
applicano
anche nei  casi  in  cui l'agevolazione riguardi beni a
deducibilita' limitata
o ad uso promiscuo di cui al paragrafo
3.5.                                   
                                                                             
      
5. Coordinamento con l'applicazione di altre agevolazioni              
                                                                             
       
L'art. 5  della  legge in esame prevede la soppressione delle
seguenti
disposizioni, indicate in una tabella
allegata alla stessa:                   
  
-    agevolazione  DIT, 
di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
       
466 e successive modificazioni ed integrazioni;                       
  
-    agevolazione  di 
cui  all'art.  2, 
commi  da  8  a
13 della legge 13
       
maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni;        
  
-    tassazione  del 
reddito  d'impresa con aliquota
proporzionale, di cui
       
all'art. 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;                      
  
-    agevolazioni  di 
cui  alla legge 27 dicembre 1997,
n. 449, cosi' come
       
prorogate dall'art. 145, commi 74 e 95, della legge n. 388 del
2000.  
       
Tuttavia, la  norma  consente, a determinate condizioni, di
continuare
a fruire  delle  seguenti  agevolazioni dettando al riguardo specifiche
regole
di coordinamento:                                                             
       
- agevolazione  di  cui 
all'art  2, commi da 8 a 13 della
legge 13   
          maggio 1999, n. 133;                                                
       
- agevolazione  DIT,  di 
cui  al  decreto  legislativo 18 dicembre   
          1997, n. 466;                                                       
       
- agevolazione  per  gli 
investimenti  nelle aree svantaggiate,
di   
       
  cui all'art. 8 della legge 23
dicembre 2000 n. 388.                 
                                                                             
      
5.1 Agevolazione  di  cui 
all'art.  2,  commi da 8 a 13 della legge 13
           maggio 1999, n. 133                                                
                                                                             
       
L'art. 6,  comma  24, 
della  legge  n. 
388/2000  ha  prorogato al 31
dicembre 2001  le  agevolazioni previste
dalla legge n. 133/99 limitandone gli
effetti alle  societa'  di  capitali 
ed  enti  commerciali residenti, nonche'
alle stabili  organizzazioni  in Italia
di soggetti commerciali esteri, vale a
dire ai soggetti di cui all'art.87,
comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR.   
       
Il comma   1,   lettera  
a),  dell'art.  5, 
stabilisce  che  possono
continuare a  fruire  dell'agevolazione
"i soggetti che, nel periodo d'imposta
in corso  al  30 giugno 2001,
abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito
conferimenti in denaro o accantonamenti
di utili a riserva".                 
       
La possibilita'     di    continuare    a    godere    dei   
benefici
dell'agevolazione di  cui 
all'art.  2,  commi da 8 a 13 della legge 13 maggio
1999, n.  133  e'  quindi limitata alle operazioni
(investimenti, conferimenti
ed accantonamenti)  effettuate 
fino  al 30 giugno 2001, a
condizione tuttavia
che il 
contribuente  non  opti 
per l'applicazione dell'agevolazione prevista
dalla legge   in   esame,   ovviamente   con   riferimento  agli 
investimenti
realizzati successivamente alla predetta
data.                                
       
Nel caso  di  esercizio 
coincidente con l'anno solare in sostanza, il
contribuente, che  alla 
predetta  data del 30 giugno 2001
abbia gia' posto in
essere operazioni  rilevanti 
ai  fini  dell'applicazione dell'agevolazione di
cui all'art.  2,  commi  da 
8  a  13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo'
scegliere di  continuare  a  fruire 
di  tale agevolazione, con la
conseguenza
che eventuali  operazioni  poste in
essere successivamente non rileveranno ne'
ai fini 
dell'agevolazione  di  cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge
13
maggio 1999, n. 133 ne' ai fini della
legge in esame.                         
     
Nel caso  di  opzione per l'agevolazione di cui all'art.
2, commi da 8 a
13 della  legge  13  maggio 
1999,  n.  133, 
sara'  assoggettato all'aliquota
ridotta del  19  per cento una quota
dell'intero reddito del periodo d'imposta
che corrisponde   al  
minore   importo  tra 
l'ammontare  degli  investimenti
effettuati (comprensivo  dell'eventuale  eccedenza del parametro non riportato
nel precedente   esercizio   al  netto 
degli  investimenti)  al 
netto  degli
ammortamenti e  l'ammontare  dei
conferimenti in denaro e degli accantonamenti
di utili (anch'esso comprensivo del
riporto dei parametri non utilizzati).   
       
In alternativa,   il   contribuente   potra'  scegliere  di 
applicare
l'agevolazione prevista  dall'art. 
4,  comma 1, della legge in
esame, ma solo
con riferimento  agli 
investimenti  realizzati  successivamente  al 30 giugno
2001.                                                                        
       
Il problema  del  cumulo 
delle  agevolazioni  non sussiste ovviamente
nel caso  di  periodo  d'imposta chiuso al 30 giugno 2001, poiche'
in tal caso
non vi e' coesistenza delle agevolazioni
nel medesimo periodo d'imposta.      
     
Il cumulo  
dell'agevolazione   in   esame 
con  l'agevolazione  di 
cui
all'art. 2,  commi  da  8  a
13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e', invece,
consentito per  quanto  riguarda  le 
spese  sostenute  per 
la  formazione  e
l'aggiornamento del personale.                                               
                                                                              
      
5.2 Agevolazione DIT                                                   
                                                                             
       
Allo stesso  modo,  non 
e' consentito cumulare i benefici della legge
in esame  con  quelli  della DIT. Qualora i contribuenti
interessati intendano
optare per  quest'ultima,  la  base 
di  riferimento  della DIT sara' tuttavia
costituita esclusivamente  dagli 
incrementi  patrimoniali
realizzati entro il
30 giugno 2001.                                                               
       
Il comma  1,  lettera b), dell'art. 5 stabilisce, infatti,
che possono
continuare ad  usufruire 
dell'agevolazione  DIT "i
soggetti che alla data del
30 giugno  2001  abbiano gia' eseguito
operazioni di variazione in aumento del
capitale" ai  sensi 
del  decreto  legislativo 
18  dicembre  1997, n. 466. In
sostanza, i  soggetti  che,  alla 
data  indicata, abbiano gia' realizzato
gli
incrementi patrimoniali   richiesti 
per  l'agevolazione  DIT, 
"continuano  a
fruire dei  relativi 
benefici",  con  riferimento 
alle  operazioni rilevanti
effettuate fino al 30 giugno.                                                
       
Per converso,  non  assumono 
rilevanza  ai  fini 
DIT  gli incrementi
patrimoniali successivi  al 
30  giugno  2001, 
in  quanto la norma richiama i
"relativi benefici",  cioe' 
i benefici spettanti in relazione alle operazioni
di variazione  in  aumento  del 
capitale alla predetta data gia' eseguite. In
particolare, i   soggetti   di  cui 
all'articolo  1,  comma 
1,  del  decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n. 
466,  cioe'  le societa' di capitali, gli
enti commerciali   e  
le   stabili   organizzazioni  in  Italia  di 
soggetti
commerciali non  residenti, 
continueranno ad applicare l'agevolazione DIT con
riferimento all'incremento  patrimoniale  realizzato  a partire dall'esercizio
successivo a  quello  in  corso 
al  30 settembre 1996 e fino alla
data del 30
giugno 2001,  ma  dovranno  tenere 
conto  anche  dei 
decrementi patrimoniali
successivi a tale data.                                                       
       
Ai fini  dell'esatta  identificazione  degli  incrementi da
intendersi
eseguiti alla  data  del 30 giugno 2001,
si osserva che gli apporti in denaro,
effettuati successivamente  alla 
data di riferimento, non assumono rilevanza.
Possono essere  computati,  invece,  gli 
accantonamenti a riserva degli utili
dell'esercizio chiuso  fino 
al  30  giugno  2001,  anche 
se  la  delibera di
approvazione del  relativo 
bilancio  sia  intervenuta 
successivamente a tale
data. Gli  accantonamenti  di  utili, 
infatti,  assumono  rilievo ai fini DIT
dall'inizio del  periodo 
d'imposta  in  cui 
sono  deliberati,  in 
quanto la
delibera di  approvazione  del  bilancio riveste mero carattere ricognitivo,
e
non costitutivo,   dell'utile   realizzato  
dall'impresa   e  risultante 
dal
bilancio approvato.                                                           
       
Di conseguenza,   ad  esempio, 
una  societa'  con 
periodo  d'imposta
chiuso al  31  maggio  2001, 
la  quale  in 
sede di approvazione del bilancio
abbia deliberato,  dopo 
il  30  giugno 2001, di destinare a riserva gli utili
di periodo,  potra'  comunque  calcolare 
l'agevolazione  con riferimento
alle
richiamate riserve,   le  
quali   devono  ritenersi 
costituite  a  decorrere
dall'inizio del  successivo 
periodo d'imposta, vale a dire dal 1 
giugno 2001
e quindi prima del 30 giugno 2001.                                            
     
  Del pari,  rilevera' 
ai fini DIT anche la riserva di rivalutazione di
cui all'art.  13  della  legge 
21  novembre  2000, 
n.  342, se relativa alla
rivalutazione effettuata  nell'esercizio  chiuso  prima  del 
30  giugno 2001.
Infatti, anche  se  la  rivalutazione  e'  deliberata, dopo il 30
giugno 2001,
dall'assemblea che  approva 
il bilancio, la riserva di rivalutazione iscritta
nel bilancio   da'   evidenza   di 
incrementi  patrimoniali  gia' 
realizzati
dall'impresa.                                                                 
       
I soggetti  di  cui 
all'articolo  5,  comma 2, del d. lgs. n. 466/97,
cioe' le   persone   fisiche  e 
le  societa'  di 
persone,  continueranno  ad
applicare l'agevolazione  DIT 
con riferimento al patrimonio netto che risulta
dal bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio anteriore a quello in corso alla
data di 
entrata  in  vigore 
della  legge. Come e' ovvio, anche
essi dovranno
tenere conto degli eventuali decrementi
successivi.                           
  
     Infine, occorre  precisare, 
in senso conforme alla relazione tecnica,
che a 
tutti  i  soggetti 
continuera'  ad applicarsi l'intera
disciplina DIT,
anche con  riguardo  alle  norme 
di  cui  agli  articoli  2 e 3 del d.lgs. n.
466/97 che  prevedono  specifici  casi 
di sterilizzazione delle variazioni in
aumento di capitale investito.                                               
       
In deroga   al  principio 
enunciato  in  premessa, 
l'ultimo  periodo
dell'art. 5,  comma  1, lett. b),
prevede che l'agevolazione in esame puo' far
cumulo con  la  DIT,  nel 
caso  in  cui l'imponibile assoggettato ad aliquota
agevolata DIT sia inferiore al 10 per
cento dell'imponibile totale.           
       
La norma  deve  essere interpretata nel senso che soltanto
in presenza
di un 
imponibile  potenzialmente  assoggettabile  ad  aliquota  agevolata DIT
inferiore al  10  per  cento 
del totale, sara' possibile usufruire del cumulo
delle agevolazioni.  Il 
cumulo  non  e' 
consentito,  invece, nel caso in
cui
l'imponibile assoggettabile  ad 
aliquota  agevolata  DIT superi detto limite.
Pertanto, non  e'  consentito  assoggettare ad aliquota agevolata DIT solo
una
quota inferiore  al 
10  per  cento  di  detto 
imponibile  e  contestualmente
cumulare le due agevolazioni.                                                
------------------------------------------------------------------------------
       
Cumulabilita' delle agevolazioni                                      
       
Esempio 1:                                                            
       
Soggetto: societa' di capitali                                        
                                                                             
       
a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)            100  
       
b) reddito  agevolabile  DIT 
-                                      
           inferiore 
al  10  per  cento  di 
a)                          
8  
       
c) reddito residuo                                                92  
       
d) reddito detassato "Tremonti-bis"                               30 
       
e) reddito al netto della detassazione                            62 
       
Liquidazione imposta:                                                 
       
- reddito soggetto ad aliquota DIT            8 * 19 %   
=       1,52
       
- reddito soggetto ad aliquota ordinaria     62 * 36 %  =        22,32
                                  Totale imposta                =        23,84
 -----------------------------------------------------------------------------
       
Cumulabilita' delle agevolazioni                                      
       
Esempio 2:                                                            
       
Soggetto: societa' di capitali                                        
                                                                             
       
a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)             100 
       
b) reddito  agevolabile  DIT 
-                                 
     
           inferiore 
al  10  per  cento  di 
a)                            8 
       
c) reddito residuo                                                 92 
       
d) reddito detassato "Tremonti-bis"                                95 
       
e) reddito al netto della detassazione                              5 
       
Liquidazione imposta:                                                 
       
- reddito soggetto ad aliquota DIT          5 * 19 %    =        0.95 
                                 Totale imposta                
=        0,95 
                                                                             
       
In questo   caso,   poiche' 
il  reddito  imponibile 
al  netto  della
detassazione e'   inferiore  
al  reddito  agevolabile 
DIT,  la  liquidazione
dell'imposta sara'  effettuata 
applicando l'aliquota agevolata DIT al reddito
imponibile netto.                                                             
                                                                     
        
------------------------------------------------------------------------------
       
Non cumulabilita' delle agevolazioni                                  
       
Esempio 1                                                             
       
Soggetto: societa' di capitali                                        
       
a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)             100 
       
b) reddito  agevolabile  DIT 
-                                      
           superiore 
al  10  per  cento di a) -                           11 
       
c) reddito detassato "Tremonti-bis"                                30 
       
d) reddito al netto della detassazione                             70 
       
Liquidazione imposta:                  
                              
       
- reddito soggetto ad aliquota ordinaria     70 * 36 %    =      25,20
                                  Totale imposta                    =    25,20
 
----------------------------------------------------------------------------
       
La scelta  tra  l'agevolazione  DIT  e  quella 
in  esame  puo' essere
rinnovata separatamente  per 
ciascun  periodo  d'imposta, 
con la conseguenza
che l'aver  applicato  la  DIT 
per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in  vigore  della  legge, 
non  preclude  la possibilita' di avvalersi
della "Tremonti-bis" per il
periodo successivo.                               
     
Il cumulo  degli  incentivi 
e', invece, consentito con riferimento alle
spese sostenute per la formazione e
l'aggiornamento del personale.           
                                                                             
      
5.3 Art. 8 legge n. 388 del 2000                                       
                                                                              
     
L'agevolazione in   esame   non  
e'   cumulabile  con 
quella  per  gli
investimenti nelle  aree 
svantaggiate,  prevista  dall'art. 
8 della legge n.
388 del 
2000,  fatta  eccezione, come per le altre agevolazioni,
per le spese
sostenute per la formazione e
l'aggiornamento del personale.                 
     
Pertanto, il   contribuente,   per  
ciascun  periodo  d'imposta 
e  con
riferimento agli  investimenti  complessivamente effettuati su base nazionale,
dovra' scegliere  se 
fruire  del  credito 
d'imposta  di cui al citato art.
8
della legge   n.   388   del  
2000   ovvero   della  
detassazione   di   cui
all'agevolazione in  commento. 
Ne  consegue  che 
un  soggetto  che 
effettua
investimenti sia  nelle 
aree  svantaggiate  sia in altri ambiti territoriali,
deve applicare  un'unica 
agevolazione  e  sara' 
libero  di effettuare scelte
diverse in relazione ai vari periodi
d'imposta.                              
                                                                              
      
5.4 Alimentazione dei canestri e capitalizzazione dell'impresa         
                                                                             
       
Il comma   3  dell'art. 
5  della  legge 
in  esame,  prevede 
che,  a
decorrere dal  periodo  d'imposta  in 
corso  alla  data 
della sua entrata in
vigore, i  redditi  che  beneficiano 
delle  agevolazioni  di 
cui all'art. 2,
commi da  8  a  13 
della  legge  13 maggio 1999, n. 133 e DIT non rilevano ai
fini dell'attribuzione  del 
credito  d'imposta  limitato 
ai  soci in sede di
distribuzione degli utili, di cui
all'art. 105, comma 4, del TUIR.           
       
Lo spirito  della  norma e' quello di rendere neutra, almeno da
questo
punto di  vista,  la scelta del
contribuente sull'utilizzo di una o dell'altra
agevolazione. Infatti,  l'agevolazione  in esame non prevede l'attribuzione di
un credito  d'imposta  limitato  con riferimento ai redditi non assoggettati
a
tassazione per effetto dell'agevolazione
stessa.                              
       
Cio', d'altra   parte,   e' 
coerente  con  l'intento 
perseguito  dal
legislatore di   incentivare   lo   sviluppo  
economico  e  il 
rafforzamento
dell'apparato produttivo.  Il 
meccanismo  di funzionamento
dell'agevolazione,
che non 
consente  di  memorizzare alcuna credito d'imposta con riferimento
al
reddito agevolato,  fa 
si'  che l'eventuale reddito
conseguito dai soci sotto
forma di   dividendi  
successivamente  
distribuiti   verra'  assoggettato  a
tassazione senza alcun credito
d'imposta.                                    
       
Cio' incentiva  
indirettamente 
l'accantonamento  degli  utili 
e  di
conseguenza la capitalizzazione delle
imprese.                                
                                                                              
                                                                             
      
6. Operazioni straordinarie                                            
                                                                              
      
Nel caso   di   fusione  
propria  o  per 
incorporazione  al  fine 
di
individuare i  periodi  d'imposta  rilevanti 
per il calcolo della media degli
investimenti dovra'   farsi  
riferimento   alla   societa' 
che  ha  iniziato
l'attivita' prima delle altre.                                               
      
Per il   computo   della 
media  degli  investimenti,  nei  periodi  di
coincidenza temporale   degli  
esercizi   delle  societa' 
partecipanti  alla
fusione, si  deve  tener  conto 
dei  costi  sostenuti 
per  gli  investimenti
effettuati (al netto dei
disinvestimenti) da ciascuna societa'.               
      
Cosi' ad  esempio,  nel 
caso di fusione per incorporazione, realizzata
nell'esercizio 2001  con 
retrodatazione  degli effetti al
1  gennaio, tra due
societa' aventi   esercizio 
coincidente  con  l'anno 
solare,  di  cui 
l'una
(incorporata) esistente   dal 
1996  e  l'altra  (incorporante)  dal 
1999,  i
periodi da  prendere  in considerazione
presso la incorporante sono cinque. Ai
fini del  calcolo  della  media, 
per  i  periodi  d'imposta 1996,
1997 e 1998
rileveranno gli   investimenti  realizzati 
dall'incorporata;  per  i 
periodi
d'imposta successivi,  1999 
e  2000, si dovra' tenere conto
della somma degli
investimenti realizzati da entrambe le
societa'.                              
      
Nel caso   di  fusione 
realizzata  nell'esercizio  2001, 
con  effetti
decorrenti dal  primo  gennaio,  fra 
un  soggetto (incorporata) esistente
dal
1996 e 
avente  periodo  d'imposta 
coincidente  con  l'anno solare e un altro
soggetto (incorporante)  esistente 
dal  primo  luglio 
1995 e con esercizio a
"cavallo" (dal 01/07 al
30/06), dovranno essere presi in considerazione:      
          Q    i periodi
d'imposta dal 1996 al 2000 per l'incorporata;        
          Q    i  periodi 
d'imposta  compresi  tra quello relativo al periodo
               01-07-96 / 
30-06-97  e  quello dal 01-07-2000 al 31-12-2000   
per l'incorporante.                                                           
       
In particolare,  al  fine 
di  individuare  gli 
investimenti del piu'
recente periodo  d'imposta, 
occorre  sommare  gli 
investimenti  del  periodo
d'imposta 2000  dell'incorporata  con  quelli 
dell'ultimo  periodo  d'imposta
chiuso dell'incorporante  (01-07-2000 
/ 31-12-2000) e cosi' a scalare fino al
quinto periodo precedente.                                                   
      
In caso  di  scissione, la societa' beneficiaria dovra'
considerare, ai
fini del  computo  della  media, 
anche  i costi degli investimenti
realizzati
negli esercizi  di  riferimento  dalla 
societa'  scissa,  in proporzione alla
quota di patrimonio contabile acquisita
a seguito dell'operazione.            
      
Analogamente, in   caso  di 
scissione  parziale,  la 
societa'  scissa
dovra' considerare  i 
costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di
quelli proporzionalmente  riferibili 
al  patrimonio contabile attribuito
alle
societa' beneficiarie.                                                        
      
In caso   di   trasformazione   si   dovra'  tener 
conto  anche  degli
investimenti effettuati  dalla 
societa'  trasformata  nei 
periodi  anteriori
alla trasformazione stessa.                                                   
      
Il medesimo   principio  di 
continuita'  si  applica 
anche  nel  caso
d'impresa che ha acquisito per
successione l'azienda.                        
      
La trasformazione  da  societa' 
di  persone  a 
societa'  soggette  ad
Irpeg, e  viceversa,  divide  l'esercizio 
in  cui  l'operazione ricade in due
periodi d'imposta,    che   
assumono    distintamente    rilievo   
ai   fini
dell'individuazione dei periodi su cui
calcolare la media degli investimenti. 
    
                                                                         
      
7. Applicazione dell'agevolazione per i lavoratori autonomi            
                                                                             
      
Con riguardo  all'ambito  soggettivo 
e  al  meccanismo di applicazione
della agevolazione,  si 
fa  rinvio  a 
quanto  precisato  in via generale nei
precedenti paragrafi n. 1 e 2.                                               
                                                                              
      
7.1 Beni agevolabili                                                   
                                                                             
      
Per i   soggetti   titolari 
di  reddito  di 
lavoro  autonomo  di 
cui
all'articolo 49,  comma 
1,  del TUIR, l'agevolazione in
esame riguarda i beni
strumentali per   l'esercizio  dell'arte  o  della 
professione  acquisiti  in
proprieta' o in locazione
finanziaria.                                        
 
     Sono esclusi   dall'ambito   applicativo 
dell'agevolazione,  ai  sensi
dell'articolo 50  comma 
2  del  TUIR,  gli  investimenti  in  oggetti d'arte,
d'antiquariato o  da 
collezione.  Questi  ultimi 
possono essere identificati
facendo riferimento  alla 
tabella prevista dall'articolo 36 del decreto legge
n.41 del  1995  che  ha introdotto il regime speciale IVA per i
rivenditori di
tali oggetti.                                                                 
       
Analogamente, le  spese  relative 
all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio  dell'arte 
o della professione di cui ai commi 3
e 3 
bis  del  citato 
articolo  50,  nonche' 
le  spese  relative ai mezzi di
trasporto a   motore   a  deducibilita'  limitata,  secondo  quanto 
stabilito
dall'articolo 121  bis 
del  TUIR,  sono 
agevolabili per la parte fiscalmente
rilevante.                                                                   
       
Gli immobili  potranno  costituire 
oggetto  di  agevolazione  solo se
"strumentali" in  quanto 
utilizzati  esclusivamente per
l'esercizio dell'arte
o della 
professione.  Al  riguardo si rendono necessarie alcune precisazioni.
Non vi 
e'  dubbio innanzitutto che un
rapporto di strumentalita' rilevante ai
fini dell'imposizione  sul 
reddito  possa  configurarsi  anche con riguardo a
detti immobili,   a 
condizione  tuttavia  che 
gli  stessi  siano 
utilizzati
esclusivamente per  l'esercizio 
dell'arte  o della professione
(cfr. articolo
40 del 
TUIR).  Non  e' 
di  ostacolo  al 
riconoscimento dell'agevolazione il
disposto dell'articolo  50 
del  TUIR  che 
esclude la possibilita' di dedurre
gli ammortamenti,  posto 
che  nel  contesto 
del citato articolo, il concetto
di strumentalita'  non 
si  identifica  con quello di bene ammortizzabile: gli
immobili rilevano  come 
beni  strumentali, con effetto
anche ai fini fiscali,
secondo quanto  disposto  dagli  ultimi due periodi dei commi 2 e 3 del
citato
articolo 50,   se   direttamente   utilizzati   nell'esercizio   dell'arte
  o
professione.                                                                  
     
La stessa  limitazione  dell'agevolazione  agli immobili strumentali per
natura, di  cui  all'articolo 4, comma
4, della legge in esame, e' chiaramente
riferibile ai    soggetti    titolari  
di   reddito   d'impresa,   ai   quali
esclusivamente il  concetto 
di  strumentalita'  per natura e' pertinente. Non
sarebbe conforme  peraltro 
alla ratio della legge, che ha inteso affermare un
netto parallelismo  tra 
reddito d'impresa e di lavoro autonomo - nell'intento
di potenziare   allo   stesso   modo 
le  rispettive  strutture 
operative  -,
escludere dal   beneficio   fiscale  gli 
immobili  strumentali  all'attivita'
artistica o professionale.                                                    
       
Resta inteso  che  l'investimento  agevolabile  puo'  interessare 
gli
immobili strumentali  come 
sopra  definiti  che, 
ai sensi della legislazione
urbanistica, risultino   destinati    ad  uso  ufficio 
ed  accatastati  nella
categoria A/10.  Inoltre 
l'ammontare 
dell'agevolazione  non puo' superare
il
costo di acquisizione direttamente
riferibile all'immobile strumentale.      
                                                                             
      
7.2 Momento rilevante                                                  
                                                                             
      
Gli investimenti    in    beni   
strumentali    dell'artista   o  
del
professionista si  considerano  effettuati,  in  conformita' 
al  principio di
competenza, al  momento  della consegna o
della spedizione (per i beni mobili)
e della 
stipulazione  dell'atto  (per 
gli  immobili)  ovvero, se successiva,
alla data  in  cui  si 
verifica  l'effetto  traslativo 
o  costitutivo  della
proprieta' o  di  altro  diritto 
reale,  senza  tener conto delle clausole di
riserva della  proprieta'.   Ai  fini 
della  determinazione  del 
reddito  di
lavoro autonomo,  infatti, 
i  beni strumentali in genere non
rilevano secondo
il principio di cassa.                                                        
       
Anche con  riferimento  alla deducibilita' dei beni utilizzati in
base
ad un 
contratto  di  locazione 
finanziaria,  il  quinto 
periodo del comma 2
dell'articolo 50  del 
TUIR reca una deroga al principio di cassa previsto per
la determinazione  del 
reddito  di lavoro autonomo,
stabilendo che i relativi
canoni vanno  dedotti  nel  periodo d'imposta in cui maturano. Pertanto,
anche
in questo   caso,  il  momento 
rilevante  ai  fini 
dell'agevolazione  e'  da
individuarsi all'atto della consegna dei
beni.                                
                                                                             
     
7.3 Altre spese agevolabili             
                               
                                                                             
     
Si rinvia  a  quanto affermato nel precedente paragrafo
3.8, con l'unica
precisazione che,  per 
i  soggetti titolari di reddito
di lavoro autonomo, le
spese di  assistenza  negli  asili 
nido  e  di formazione e aggiornamento del
personale rilevano secondo il principio
di cassa.                             
                                                                             
     
7.4 Revoca dell'agevolazione per i lavoratori autonomi                  
                                                                             
       
Sul punto si rinvia a quanto indicato al paragrafo 4.                 
                                                                              
     
8. Determinazione degli acconti                                         
                                                                             
      
Il comma   7   dell'art.  
4  stabilisce  che 
l'acconto  dell'IRPEF  e
dell'IRPEG, da   versare   nel   corso 
del  secondo  periodo 
di  imposta  di
applicazione dell'agevolazione   (e  
relativo   a   quello  
successivo),  e'
calcolato nei  modi  ordinari, assumendo
come imposta del periodo precedente e
come imposta  del  periodo  per 
il  quale  e' dovuto l'acconto, quella che si
sarebbe applicata in assenza della
disciplina in esame.                      
      
In base  a  tale 
previsione, le imprese, con esercizio coincidente con
l'anno solare,  sono  comunque  tenute 
a  calcolare  l'acconto, 
relativo  al
periodo d'imposta 2003, al lordo
dell'agevolazione.                          
                                                                             
FINE
TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE