Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 26 novembre 2001
Circolare n. 162/2001
Oggetto: Tributi – Emersione del
lavoro irregolare – Artt. 1, 2 e 3, legge 383/2001 - Circolare ministeriale
11.10.2001 n.88/E.
Com’è noto, con la legge n.383/2001 è stato introdotto un piano per
incentivare i datori di lavoro che occupano personale in violazione delle norme
fiscali e previdenziali a regolarizzare la loro posizione. Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per
l’applicazione delle nuove disposizioni.
In particolare, il piano di emersione si applica esclusivamente ai
datori di lavoro titolari di reddito di impresa (sono esclusi ad es. gli enti
non commerciali) e prevede a favore dei datori di lavoro che si autodenunciano
l’applicazione di un regime previdenziale agevolato per un periodo di tre anni;
anche i lavoratori regolarizzati (lavoratori dipendenti e collaboratori
coordinati e continuativi) potranno beneficiare di un trattamento agevolato
triennale, consistente nella totale esenzione dai contributi previdenziali e
nel pagamento dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente in misura ridotta,
uguale per tutti gli scaglioni di reddito.
Quale ulteriore beneficio per i datori di lavoro, è stata inoltre
introdotta la tassazione ridotta del reddito di impresa, limitatamente agli
incrementi di reddito che si verificheranno nel triennio considerato. Ad
esempio un’impresa autodenunciatasi che dichiari quest’anno un reddito maggiore
di quello dichiarato nel 2000, dovrà applicare la tassazione ordinaria solo
alla quota parte di reddito 2001 pari all’ammontare del reddito 2000, mentre
sull’incremento potrà applicare un’imposta unica ad aliquota ridotta.
L’autodichiarazione, su espressa richiesta dell’interessato, varrà
anche come proposta di concordato per i periodi pregressi; per la
regolarizzazione del pregresso è stata prevista l’applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef, dell’Irpeg, dell’Irap, dell’Iva e dei contributi
previdenziali; inoltre è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.
ANNUALITÀ AGEVOLATE |
DATORI
DI LAVORO
|
LAVORATORI
|
||
|
Oneri previdenziali |
Imposta sugli incrementi di reddito |
Contributi previdenziali |
Irpef |
2001 |
8% |
10% |
0 |
6% |
2002 |
10% |
15% |
0 |
8% |
2003 |
12% |
20% |
0 |
10% |
PERIODI
PREGRESSI |
8% del costo del lavoro regolarizzato |
Lire 200 mila per ciascun anno regolarizzato |
L’autodenuncia può essere effettuata anche dagli imprenditori che non
hanno mai dichiarato redditi d’impresa, a condizione che abbiano utilizzato
lavoratori irregolari; viceversa, è stata espressamente esclusa la possibilità
di applicare il regime agevolato nei confronti del lavoro irregolare prestato
dai soggetti di cui all’articolo 62 comma 2 del TUIR, ossia lo stesso
imprenditore e i familiari partecipanti all’impresa familiare (pertanto è
esclusa l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi per l’emersione ad
esempio dell’attività dei padroncini).
Si fa notare che la regolarizzazione dei periodi pregressi ha effetti
preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali limitatamente ad una
franchigia pari al triplo del costo del lavoro irregolare denunciato; non sono
esclusi ulteriori accertamenti qualora il reddito accertato sia superiore a
tale limite.
Si fa presente infine che in sede di conversione del decreto legge
sull’introduzione dell’Euro, il Parlamento ha approvato la proroga dal 30
novembre 2001 al 28 febbraio 2002 del termine per la presentazione della
dichiarazione di emersione.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 103 e 158/2001 |
|
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 248 del 24-10-2001
(fonte Guritel)
LEGGE 18 ottobre 2001, n.383
Primi interventi per il
rilancio dell'economia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
ART. 1.
(Dichiarazione di emersione).
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due
periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al
periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di
imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20
per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo
periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul
maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento
per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara,
per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si
perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per
cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative
all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il
pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati
all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce
priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni
mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto
fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale
relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai
medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di
cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti
produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle
violazioni amministrative e penali in materia ambientale che
determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono
caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene
protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di
qualsiasi genere su beni culturali nonche' ambientali e
paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli
articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, o in difformita' dalle medesime
autorizzazioni.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di
introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in
connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
pecuniaria amministrativa non inferiore alla meta' del massimo di
quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo,
consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
violazioni.
3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni
connotate da danno ambientale cosi' come accertato da autorita'
pubblica competente;
b) semplicita' e rapidita' delle procedure volte alla verifica
dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticita' dell'estinzione delle violazioni amministrative
in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di
coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e
contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e
degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso
di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le
modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni
sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione
dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono
deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili
degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di
lavoro autonomo.
***
OMISSIS ***
FINE
TESTO LEGGE 383/2001
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Circolare
88 del 11.10.01
OGGETTO Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa.
Premessa
In data 10 ottobre 2001 il Parlamento ha approvato il
disegno di legge
recante "Primi interventi per il rilancio
dell'economia" (di seguito
"legge").
Con gli articoli da 1
a 3 della legge, sono stati previsti interventi
finalizzati a favorire l'emersione del
cosiddetto "lavoro sommerso" ovvero a
regolarizzare tutti quei
rapporti di carattere lavorativo svolti, anche solo
in parte, in violazione delle
vigenti normative di carattere tributario
e
contributivo.
La disposizione trae origine
dalla necessita' di garantire ai
lavoratori interessati da
tali rapporti, la massima tutela
previdenziale ed
offrire agli stessi la possibilita' di giungere alla
definizione della
propria situazione fiscale e
contributiva per gli anni pregressi.
Al fine di incentivare
i datori di
lavoro e gli stessi lavoratori
verso un regime di piena
legalita', e' stato
previsto un meccanismo
impositivo particolarmente agevolato
che tiene conto dell'entita' del lavoro
emerso.
Tale obiettivo viene realizzato
attraverso la definizione di piani di
emersione dell'economia sommersa
che si inseriscono in un
piu' ampio
contesto di incentivazione delle attivita'
economiche finalizzate anche al
risanamento ambientale.
In linea generale, il
regime agevolativo prevede
l'applicazione di
un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati
per un
determinato numero di
periodi d'imposta successivi
alla regolarizzazione,
nonche' sulle annualita' pregresse tramite apposita proposta di concordato.
Tale forma di imposizione realizza
una tassazione definitiva
con la
conseguenza che i
redditi agevolati -
cosi' come previsto espressamente
dall'articolo 3, comma
3, del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR) - sono in
ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito
complessivo del contribuente.
Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi
non sono
compensabili e non sono deducibili ai
fini della determinazione di qualsiasi
imposta, tassa o contributo.
In quanto compatibili, si
rendono applicabili le
ordinarie
disposizioni previste in
materia di accertamento,
riscossione e contenzioso
per le imposte sui redditi.
Per accedere al regime agevolativo
i soggetti interessati
devono
presentare, entro il
30 novembre 2001,
un'apposita dichiarazione di
emersione del lavoro utilizzato in
modo non regolare
nell'attivita'
d'impresa o di lavoro autonomo.
La dichiarazione di emersione
deve essere presentata, secondo
quanto
previsto con apposito decreto interministeriale in corso di emanazione, in
via telematica, direttamente dal datore di lavoro ovvero per il tramite di
un Ufficio delle Entrate ovvero
di uno degli intermediari abilitati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
1. Soggetti interessati alla
dichiarazione di emersione
Le disposizioni in esame
sono applicabili agli
imprenditori e ai
soggetti titolari di
reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle
proprie attivita' hanno
impiegato lavoratori non adempiendo, in tutto o in
parte, ai relativi obblighi imposti
dalla normativa fiscale e contributiva.
In particolare, l'ambito applicativo
delle suddette norme ricomprende
non soltanto gli imprenditori individuali, ma tutti i titolari di
reddito
d'impresa, indipendentemente dalla
loro veste giuridica. Pertanto, possono
accedere al regime agevolativo
le persone fisiche
e i soggetti di cui
all'articolo 5 del TUIR, titolari
di reddito d'impresa, le societa'
e gli
enti commerciali di
cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b), nonche',
limitatamente ai lavoratori
impiegati in attivita' che danno luogo a redditi
d'impresa, gli enti non commerciali
e le societa' di cui alle lettere c) e
d), del medesimo articolo 87.
Possono avvalersi
dell'agevolazione in esame
anche gli imprenditori
che non
hanno mai dichiarato redditi
d'impresa e che intendono fare emergere
la propria attivita' ed i lavoratori
irregolari impiegati nella stessa.
Resta in ogni caso fermo che il presupposto per accedere a
tale regime
rimane quello di avere utilizzato
lavoratori irregolari prima dell'entrata
in vigore della legge e fino alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione.
Inoltre, per espressa previsione
contenuta nell'articolo 3, comma
5,
del provvedimento, le
disposizioni agevolative si
rendono applicabili, in
quanto compatibili, ai
titolari di redditi di lavoro
autonomo. Al riguardo,
si precisa che l'estensione delle
predette disposizioni si
riferisce
esclusivamente ai soggetti
che esercitano arti
e professioni, per
professione abituale, ancorche'
non esclusiva, ai
sensi dell'articolo 49,
comma 1, del TUIR, compreso
l'esercizio in forma
associata di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera c),
dello stesso testo unico.
2. Categorie di lavoratori
regolarizzabili
Per quanto riguarda l'ambito
applicativo della norma, si
precisa che
la dichiarazione di
emersione puo' riguardare qualunque lavoratore
irregolare, ossia lavoratori
utilizzati a tempo
indeterminato o a tempo
determinato, non adempiendo
in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale.
Inoltre, sono compresi non
soltanto i lavoratori
che svolgono
l'attivita' nell'ambito di
un rapporto di
subordinazione, ma anche
i
lavoratori che intrattengono
rapporti configurabili in
collaborazioni
coordinate e continuative.
Sono, invece, esclusi da
tale regolarizzazione i titolari
di reddito
di lavoro autonomo
professionale o occasionale. Dal tenore letterale della
norma, che fa riferimento ai
"lavoratori delle imprese", si rileva, infatti,
che le
agevolazioni non possono
estendersi ai lavoratori
che effettuano
prestazioni d'opera che
si esauriscono una
volta realizzate e
che non
determinano alcuna continuita' del
rapporto di lavoro.
Inoltre, occorre
evidenziare che le disposizioni
agevolative contenute
nel provvedimento, non
trovano applicazione nei
confronti del lavoro
irregolare prestato dai
soggetti richiamati nell'articolo 62, comma 2, del
TUIR. Pertanto, non
e' consentito tener conto, ai fini dell'individuazione
del costo del lavoro emerso
rilevante ai fini della regolarizzazione,
del
lavoro prestato dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli,
affidati o
affiliati minori di
eta' o permanentemente inabili al
lavoro e dagli
ascendenti, nonche' dei
familiari partecipanti all'impresa
familiare. Con
riferimento ai titolari di reddito
di lavoro autonomo, ai medesimi fini,
occorre fare riferimento ai soggetti
individuati dall'articolo 50, comma
6-bis, del TUIR che comprende,
oltre ai soggetti sopra elencati, il lavoro
svolto dai soci o associati partecipanti
all'associazione professionale.
Tali soggetti, pertanto, non
sono regolarizzabili e va
escluso dal
computo del costo del lavoro
emerso quello relativo all'opera svolta dagli
stessi.
3. Effetti della dichiarazione di
emersione
La dichiarazione di emersione
consente ai datori
di lavoro
imprenditori e lavoratori autonomi di
usufruire di un regime agevolato sia
in materia fiscale che previdenziale a decorrere dal periodo
d'imposta in
cui la dichiarazione e' presentata e per
i due periodi d'imposta successivi.
3.1 Effetti in materia fiscale
Per usufruire di tale
regime agevolato, i
datori di lavoro devono
impegnarsi nel programma di emersione
incrementando il reddito
imponibile
d'impresa (o di lavoro autonomo)
dichiarato rispetto a quello del
periodo
precedente.
In particolare, sul predetto
incremento hanno
diritto ad una
tassazione sostitutiva, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro
emerso.
L'incremento e'
determinato, in sede
di prima applicazione
dell'agevolazione, confrontando il
reddito imponibile di impresa o di lavoro
autonomo dichiarato per
il periodo d'imposta
in corso alla
data di
presentazione della domanda
di emersione (ossia
per il 2001 in caso di
esercizio coincidente con
l'anno solare) e quello
dichiarato per il periodo
d'imposta immediatamente precedente
(ossia per il 2000). Analogamente, per i
due periodi d'imposta successivi (per
il 2002 e il 2003), il confronto
va
effettuato con riferimento al reddito
imponibile dichiarato per
ciascun
periodo d'imposta precedente
(rispettivamente, per il 2001 e il 2002).
Trattandosi di reddito imponibile, con riferimento al
reddito
d'impresa, si deve fare riferimento
al reddito al
netto delle perdite
relative a periodi d'imposta
precedenti.
Per gli imprenditori o
i lavoratori autonomi
che non hanno
mai
dichiarato redditi d'impresa
o redditi di
lavoro autonomo, che intendono
fare emergere la propria attivita'
ed i lavoratori irregolari
impiegati
nella stessa, l'incremento del reddito
imponibile nell'anno di presentazione
della dichiarazione di
emersione, da assoggettare ad imposta sostitutiva, e'
costituito dall'intero reddito
imponibile dichiarato.
La tassazione sostitutiva consiste
nell'applicazione di una imposta
sull'incremento del reddito
d'impresa o di
lavoro autonomo imponibile
dichiarato, dovuta in
luogo dell'IRPEF o IRPEG e
dell'IRAP, stabilita nelle
seguenti misure:
.
10 per cento
per il periodo d'imposta in
corso alla data
di
presentazione della domanda di emersione;
.
15 per cento per il secondo periodo d'imposta;
.
20 per cento per il terzo periodo d'imposta.
Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il
termine previsto per
il versamento a
saldo delle imposte derivanti
dalla
dichiarazione dei redditi
relativa al periodo
d'imposta di riferimento,
secondo le modalita' stabilite con
decreto interministeriale.
Trattandosi di una tassazione
sostitutiva, i redditi assoggettati a
tassazione con la suddetta modalita' non rilevano ai fini delle addizionali
all'IRPEF.
Inoltre, come stabilito espressamente dalla norma, l'imposta
sostitutiva non genera
il credito d'imposta
a favore dei
soci previsto
dall'articolo 14 del
TUIR. In sostanza, l'imposta sostitutiva non concorre a
formare l'ammontare di
cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 105 del
TUIR (cosiddetto "basket A"), ne' quello
di cui alla lettera b), comma 1,
del medesimo articolo (cosiddetto
"basket B").
L'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad
imposta
sostitutiva non puo'
essere superiore ad
un importo predeterminato che e'
rappresentato dal triplo
del costo del
lavoro emerso per
effetto della
dichiarazione di emersione.
Pertanto, per il primo anno di
applicazione del
regime agevolato, per
determinare l'importo massimo
dell'incremento del
reddito imponibile sul
quale applicare l'imposta
sostitutiva del 10 per
cento, occorre, innanzitutto, calcolare il triplo
del costo del
lavoro
emerso per il 2001 con
la dichiarazione di
emersione, tenendo conto
dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro
effettivamente sostenute nello
stesso anno per i lavoratori regolarizzati,
compresi gli eventuali compensi in
natura, indipendentemente dai limiti di
deducibilita' previsti dal testo unico
delle imposte sui redditi.
Ad esempio:
.
nella dichiarazione di
emersione sono elencati
3 lavoratori il cui
costo del lavoro per
l'anno in cui e' presentata la
dichiarazione di
emersione (anno 2001) e' complessivamente pari a lire 150 milioni;
.
l'incremento del reddito
imponibile d'impresa (o di lavoro autonomo)
per il periodo d'imposta
in corso alla
data di presentazione della
dichiarazione di emersione (anno
2001), rispetto a quello
dichiarato
per l'anno 2000, e' pari lire 500 milioni;
.
il datore di
lavoro puo' applicare per il 2001 l'imposta sostitutiva
del 10 per cento
su un ammontare massimo di
lire 450 milioni di
reddito imponibile
(corrispondente al triplo
del costo del
lavoro
emerso). I rimanenti 50
milioni di lire devono essere
assoggettati a
tassazione in base alle ordinarie disposizioni.
L'ammontare pari al
triplo del costo
del lavoro emerso nel 2001 per
effetto della dichiarazione di emersione,
rappresenta un parametro
di
riferimento fisso per
determinare l'importo massimo
dell'incremento del
reddito imponibile da
assoggettare ad imposizione
sostitutiva anche per i
due periodi d'imposta
successivi a quello
di presentazione della
dichiarazione stessa.
Tuttavia, qualora negli anni
successivi al primo,
l'ammontare del
costo del lavoro emerso per
il 2001 subisca una riduzione
per effetto, ad
esempio, del licenziamento o della
dimissione dei lavoratori precedentemente
regolarizzati, si rendera'
necessario calcolare nuovamente il parametro di
riferimento.
3.2 Effetti in materia
previdenziale
Ai fini previdenziali, la
norma prevede che
sul maggior imponibile
previdenziale relativo ai
redditi di lavoro emersi e' dovuta dal datore di
lavoro
che ha presentato la domanda di
regolarizzazione, una contribuzione
sostitutiva stabilita nelle seguenti
misure:
.
8 per cento per il
periodo d'imposta in
corso alla data
di
presentazione della domanda di emersione;
.
10 per cento per il secondo periodo d'imposta;
.
12 per cento per il terzo periodo d'imposta.
Detta aliquota
contributiva,
differenziata per il
periodo di
presentazione della dichiarazione e per i
due periodi successivi,
e'
sostitutiva unicamente dei
contributi dovuti relativamente ai redditi di
lavoro emersi. Conseguentemente,
sono dovuti per
intero gli eventuali
contributi relativi alla
posizione previdenziale propria
degli imprenditori
o dei
professionisti in relazione
all'incremento del reddito
imponibile
dichiarato.
4. Regime fiscale e previdenziale
agevolato dei redditi di lavoro emersi
A beneficio dei lavoratori che si impegnano nel programma di
emersione
predisposto dal proprio
datore di lavoro,
la legge prevede
apposite
agevolazioni ai fini fiscali e
previdenziali.
Il lavoratore, al fine
di manifestare la
propria adesione a tale
iniziativa, deve sottoscrivere una dichiarazione in tal
senso e consegnarla
al proprio datore di lavoro
che, conseguentemente, deve barrare l'apposita
casella inserita nella
dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati
identificativi del lavoratore
stesso.
Sui redditi di lavoro
emersi e' dovuta
esclusivamente un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF stabilita nelle
seguenti misure:
.
6 per cento per l'anno
in cui e' presentata la
dichiarazione di
emersione da parte del datore di lavoro;
.
8 per cento per il secondo anno;
.
10 per cento per il terzo anno.
I redditi assoggettati a
tassazione con imposta
sostitutiva, non
concorrendo a formare il reddito complessivo del contribuente, non
rilevano
ai fini
delle addizionali all'IRPEF.
In ogni caso,
tali redditi devono
essere indicati dal
datore di lavoro
nella certificazione unica
(modello
CUD).
L'applicazione di tale imposta
ed il versamento della stessa sono
effettuati dai datori di lavoro, secondo
le modalita' previste in materia di
effettuazione delle ritenute
alla fonte. In
particolare, l'imposta
sostitutiva deve essere
applicata, tramite ritenuta,
con riferimento alle
retribuzioni erogate in ciascun periodo
di paga.
Per l'anno 2001, l'imposta
sostitutiva e' applicata
in sede di
determinazione delle ritenute alla fonte
relative al mese di dicembre.
Inoltre, per l'anno d'imposta in cui il datore di lavoro ha
presentato
la dichiarazione e
per i due anni successivi, i predetti lavoratori sono
esclusi da contribuzione
previdenziale. Cio' in quanto il datore di lavoro
e' tenuto a corrispondere una
contribuzione sostitutiva, differenziata per i
tre anni agevolati, che copre
interamente il debito
previdenziale sui
redditi di lavoro emersi.
In ogni caso, le
prestazioni pensionistiche sono determinate
secondo
un'aliquota di computo calcolata in
ragione delle risorse che affluiscono al
fondo istituito presso
il Ministero del
tesoro ai sensi dell'articolo 5
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Si
tratta del fondo
al quale
affluiranno le maggiori entrate che
risulteranno dall'aumento delle basi
imponibili dei tributi erariali
e dei contributi sociali per
effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione di cui
all'articolo 116 della
citata legge (contratti
di riallineamento). A tal
fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
di concerto
con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, verra' individuata
la
parte delle risorse del predetto
fondo riservata alla
riduzione della
pressione fiscale e
contributiva e quella
destinata all'integrazione dei
trattamenti pensionistici spettanti
ai lavoratori interessati dalla presente
norma.
Si precisa, inoltre,
che il lavoratore che non aderisce al programma
di emersione, pur se indicato
nella dichiarazione di emersione, non puo'
usufruire del regime agevolato fiscale
e previdenziale previsto
per il
triennio descritto, fermo
restando le agevolazioni in capo ai datori di
lavoro.
In tale ipotesi, quindi,
il reddito del
lavoratore deve essere
assoggettato ad imposizione
per l'intero ammontare,
secondo le ordinarie
disposizioni che regolano
la determinazione e la tassazione dei redditi di
lavoro dipendente ed assimilati.
5. Definizione degli anni pregressi per
i datori di lavoro
I datori di lavoro
che lo richiedono
espressamente, compilando
l'apposito quadro contenuto
nella dichiarazione di
emersione, possono far
valere la medesima
dichiarazione come proposta
di concordato tributario e
previdenziale ai fini
della definizione degli
anni pregressi. La
dichiarazione di emersione
non produce gli
effetti previsti qualora, alla
data di
presentazione della stessa,
siano iniziati accessi,
ispezioni e
verifiche o altre attivita' di
accertamento tributario e contributivo di cui
il contribuente ha
avuto formale conoscenza,
comprese le richieste, gli
inviti e i questionari di
cui agli articoli
51, comma 2, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al riguardo, come gia' chiarito nella
circolare n. 180/E del 10 luglio 1998,
si precisa che affinche' vi sia un
effetto preclusivo alla regolarizzazione,
gli inviti, le richieste e i questionari, devono essere stati notificati
al
contribuente.
Il concordato, inoltre, non produce effetti con riferimento all'anno
o
agli anni interessati dalla domanda
di emersione per
i quali sono stati
notificati avvisi di
accertamento o di rettifica relativi all'attivita' di
impresa o lavoro autonomo.
Per avvalersi di tale
facolta', il datore di lavoro deve innanzitutto
dichiarare il costo del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno
degli anni
pregressi, tenendo conto
dell'ammontare complessivo delle
spese per
prestazioni di lavoro
effettivamente sostenute in
detto periodo per
i
lavoratori regolarizzati, compresi
gli eventuali compensi
in natura,
indipendentemente dai limiti
di deducibilita' previsti dal testo unico delle
imposte sui redditi.
Il costo del lavoro
utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da
indicare nella dichiarazione di emersione,
non puo' essere
superiore al
costo del lavoro emerso nell'anno
2001 per effetto
della dichiarazione
medesima.
Il concordato si perfeziona
attraverso il pagamento
di un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF o
dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi
previdenziali dovuta nella
misura dell'8 per cento del
totale del costo del
lavoro dichiarato per
ciascun periodo d'imposta,
senza applicazione di
sanzioni ed interessi.
Ad esempio, supponendo che il periodo
d'imposta coincide con l'anno solare:
.
Costo del lavoro
irregolare utilizzato nell'anno
1997 = lire 100
milioni;
.
Costo del lavoro
irregolare utilizzato nell'anno
1998 = lire 120
milioni;
.
Costo del lavoro
irregolare utilizzato nell'anno
1999 = lire 140
milioni;
.
Costo del lavoro
irregolare utilizzato nell'anno
2000 = lire 150
milioni;
.
Totale del costo del lavoro irregolare utilizzato = lire 510 milioni
.
Costo del lavoro emerso nel 2001 = lire 150 milioni.
.
Imposta sostitutiva dovuta
per gli anni
pregressi (8% di lire 510
milioni) = lire 40,8 milioni.
Occorre rilevare che, per
ciascuno dei periodi
d'imposta
regolarizzati, il concordato ha effetti preclusivi
degli accertamenti
fiscali e previdenziali
relativi all'attivita' di
impresa o di
lavoro
autonomo fino a concorrenza del
triplo del costo del lavoro irregolare che
in questa sede viene dichiarato.
Non sono pertanto preclusi
ulteriori accertamenti qualora
il reddito
accertato sia superiore a tale
limite.
In altri termini, se
ad esempio il
costo del lavoro emerso per il
periodo d'imposta 1997
e' pari a lire 100 milioni,
l'eventuale accertamento
fiscale riguardante l'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo produce
effetti limitatamente all'importo del maggiore imponibile
accertato che
eccede lire 300 milioni.
5.1 Versamento dell'imposta
sostitutiva
L'imposta sostitutiva
dovuta per gli
anni pregressi puo'
essere
versata in un'unica soluzione, entro
il termine di
presentazione della
dichiarazione di emersione.
In tal caso, e' concessa una riduzione
del 25
per cento dell'importo dovuto.
In alternativa, il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato
in 24
rate mensili a partire dallo
stesso termine di
presentazione della
dichiarazione di emersione, senza
l'applicazione di interessi.
5.2 Effetti del versamento
dell'imposta
Il pagamento integrale dell'importo complessivamente dovuto determina
l'estinzione dei delitti
di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs 10 marzo 2000,
n. 74,
per omessa o
infedele dichiarazione, nonche'
del delitto di cui
all'art. 37 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per omissione o falsita'
di registrazione o
denuncia obbligatoria ai
fini previdenziali, dei reati
contravvenzionali e delle
violazioni amministrative e civili connesse
a
quelle fiscali e previdenziali derivanti
dall'utilizzo del lavoro sommerso.
L'eventuale rateazione del pagamento
determina la sospensione
dei
termini di prescrizione dei suddetti
illeciti commessi.
6. Definizione degli anni pregressi per
i lavoratori
I lavoratori delle imprese
che aderiscono al programma di emersione
possono estinguere i
loro debiti fiscali
e previdenziali per
gli anni
pregressi connessi alla prestazione di
lavoro irregolare.
A tal fine, per
ciascuno degli anni
pregressi che si
intende
regolarizzare, il lavoratore
e' tenuto al pagamento di una somma pari a lire
200.000, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale somma costituisce
una tassazione sostitutiva del reddito
di lavoro regolarizzato ai fini
fiscali e previdenziali.
Al pagamento della predetta
somma si applicano le medesime
modalita'
previste per il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal
datore di
lavoro per gli anni pregressi.
Pertanto, la somma in questione puo' essere
versata in unica soluzione, con
la riduzione del
25 per cento, entro il
termine di presentazione della
dichiarazione di emersione.
Il pagamento della somma
preclude ogni accertamento di carattere
fiscale e previdenziale sui redditi
di lavoro regolarizzati per i
periodi
interessati, ma non
ha rilevanza ai fini della ricostruzione della posizione
previdenziale del lavoratore.
Viene a tal fine
prevista la possibilita' per i lavoratori
di
ricostruire in tutto o in
parte la propria
posizione previdenziale
relativamente agli anni
pregressi. Tale ricostruzione puo' essere effettuata
fino ad
un massimo di
5 anni e puo' avvenire esclusivamente attraverso
versamenti volontari del
lavoratore. Il datore
di lavoro, quindi, non e'
tenuto a corrispondere la quota
dei contributi a proprio carico
per detti
periodi. A tal fine, la posizione
previdenziale del lavoratore potra' essere
integrata, fino al
massimo di un terzo, con trasferimenti a carico del fondo
di cui
all'articolo 5 della
legge n. 388
del 2000, compatibilmente alle
risorse disponibili.
I contributi in tal
modo versati dai
lavoratori possono essere
considerati oneri deducibili
dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo
10, comma 1, lettera e),
del TUIR, in
sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui e' effettuato
il versamento degli stessi.
FINE
TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE