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Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 novembre 2001
Circolare
n. 165/2001
Oggetto: Tributi – Emersione del lavoro irregolare – Differimento
dell’autodenuncia al 28.2.2002 – Legge 23.11.2001, n.409 – D.M. 15.11.2001.
L’articolo 21 della legge indicata in oggetto ha differito dal 30
novembre 2001 al 28 febbraio 2002 il termine per presentare l’autodenuncia di
emersione del lavoro irregolare.
La dichiarazione dovrà essere redatta sull’apposito modello
ministeriale approvato col decreto 15.11.2001 e potrà essere presentata agli
uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, agli uffici distrettuali delle
imposte dirette, ovvero ai professionisti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali.
Lo stesso articolo 21 ha inoltre modificato alcuni aspetti del regime
di emersione, in senso più favorevole ai beneficiari. In particolare è stata
ridotta di un punto percentuale la misura dei contributi previdenziali dovuti
dalle imprese nei primi tre anni di emersione (7, 9 e 11 per cento
rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di emersione). Nello stesso
periodo è stato previsto che i contributi Inail per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni saranno dovuti in misura diminuita, pari
rispettivamente al 25, 30 e 35 per cento dei normali premi. E’ stato inoltre
chiarito che per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione non si applicano le sanzioni previste ai fini
IVA e ai fini del mancato versamento delle ritenute Irpef sui redditi dei
dipendenti e collaboratori.
Si rammenta che il regime agevolato per l’emersione del lavoro
irregolare è usufruibile dai titolari di reddito d’impresa che abbiano occupato
lavoratori dipendenti e collaboratori, in violazione totale o parziale delle
disposizioni fiscali e previdenziali. L’autodenuncia consente di regolarizzare
anche i periodi pregressi a condizioni vantaggiose per le imprese e i
lavoratori regolarizzati.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.162/2001
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Allegati due |
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D/d |
G.U.
n. 274 del 24-11-2001 (fonte Guritel)
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.350
Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, coordinato con la leg-ge di conversione 23 novembre 2001, n. 409, recante: "Disposizioni urgentiin vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditidi natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".*** OMISSIS ***Art. 21. Disposizioni in materia di economia sommersa 1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo contoanche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attivita' rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione"; d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi"; e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi"; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati"; g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile". ))FINE TESTO ARTICOLO 21.
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OMISSIS ***
G.U.
n. 273 del 23-11-2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO
15 novembre 2001
Approvazione
del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare,
delle
relative istruzioni nonche' delle modalita' di presentazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreta: Art. 1. Modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare 1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di "Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare" da presentare entro il 30 novembre 2001 da parte dei soggetti interessati. 2. Il modello e' composto dal frontespizio nonche' dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso nel 2001 e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni interessati. Art. 2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa 1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. 2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente decreto. 3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo. Art. 3. Modalita' di presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica. 2. La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione telematica diretta puo' avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico. 3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dall'Agenzia delle entrate. 4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle entrate in via telematica. Art. 4. Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive 1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto. Art. 5. Attivita' amministrative 1. Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con le direzioni regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le strutture periferiche degli enti previdenziali indicono periodiche riunioni con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative al fine di stabilire idonee attivita' volte a promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di emersione ed a fornire ad essi adeguata assistenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2001 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni