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Roma, 29 novembre 2001

 

Circolare n. 165/2001

Oggetto: Tributi – Emersione del lavoro irregolare – Differimento dell’autodenuncia al 28.2.2002 – Legge 23.11.2001, n.409 – D.M. 15.11.2001.

 

L’articolo 21 della legge indicata in oggetto ha differito dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 il termine per presentare l’autodenuncia di emersione del lavoro irregolare.

 

La dichiarazione dovrà essere redatta sull’apposito modello ministeriale approvato col decreto 15.11.2001 e potrà essere presentata agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, ovvero ai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

 

Lo stesso articolo 21 ha inoltre modificato alcuni aspetti del regime di emersione, in senso più favorevole ai beneficiari. In particolare è stata ridotta di un punto percentuale la misura dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese nei primi tre anni di emersione (7, 9 e 11 per cento rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di emersione). Nello stesso periodo è stato previsto che i contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni saranno dovuti in misura diminuita, pari rispettivamente al 25, 30 e 35 per cento dei normali premi. E’ stato inoltre chiarito che per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione non si applicano le sanzioni previste ai fini IVA e ai fini del mancato versamento delle ritenute Irpef sui redditi dei dipendenti e collaboratori.

 

Si rammenta che il regime agevolato per l’emersione del lavoro irregolare è usufruibile dai titolari di reddito d’impresa che abbiano occupato lavoratori dipendenti e collaboratori, in violazione totale o parziale delle disposizioni fiscali e previdenziali. L’autodenuncia consente di regolarizzare anche i periodi pregressi a condizioni vantaggiose per le imprese e i lavoratori regolarizzati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.162/2001

 

Allegati due

 

D/d

 

 

G.U. n. 274 del 24-11-2001 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.350

Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, coordinato con la leg-
ge di conversione 23 novembre 2001, n. 409, recante: "Disposizioni urgenti
in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi
di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di 
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".
*** OMISSIS ***
Art. 21.
                Disposizioni in materia di economia sommersa
      1.  Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la
    Guardia   di   finanza,   secondo  direttive  generali  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze, partecipa al piano straordinario di
    accertamento,  mirato  al  contrasto  dell'economia sommersa, tenendo
    contoanche  dell'esigenza  di  assicurare il corretto reimpiego delle
    attivita'  rimpatriate  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel
    presente capo.
    ((  1-bis.  All'articolo 1  della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
        a) al  comma  1,  le  parole:  "30 novembre 2001" sono sostituite
    dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e
    alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro
    in  misura  non  inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
    nazionali di lavoro di riferimento";
        b) al  comma  2,  lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8
    per  cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per
    cento  per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e
    dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione
    contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali, si
    applicano  tassi  di  premio ridotti rispettivamente del 75 per cento
    per  il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per
    cento per il terzo anno";
        c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      "2-bis.   Per   il  periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
    presentazione  della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non
    si  applicano  le  sanzioni  previste ai fini dell'imposta sul valore
    aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti
    periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della
    dichiarazione  di  inizio  attivita',  e non sono dovuti interessi, a
    condizione  che  il  versamento  dell'imposta sia effettuato entro il
    termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione;
    non   si   applicano  altresi'  le  sanzioni  previste  per  l'omessa
    effettuazione  delle  ritenute  e dei relativi versamenti dovuti fino
    alla data di presentazione della dichiarazione";
        d) al  comma  3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali"
    sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";
        e) al  comma  4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I
    lavoratori   possono,   a  domanda,  ricostruire  la  loro  posizione
    pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati
    presso  l'impresa  che  presenta  la  dichiarazione di emersione alla
    quale  appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,
    che   avviene   esclusivamente   mediante  contribuzione  volontaria,
    integrata  fino  ad  un massimo del 66 per cento della quota a carico
    del  datore  di  lavoro  dal  fondo di cui all'articolo 5 della legge
    23 dicembre  2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di
    sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di
    lavoro  svolto  presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio
    2002.  La  ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
    di dodici mesi";
        f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      "8.  Le  maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
    connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
    contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
    23 dicembre  2000,  n.  388. Con decreto del Ministro dell'economia e
    delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e delle
    politiche  sociali,  e' determinata la quota destinata alla riduzione
    della  pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse  destinate
    all'integrazione  del  contributo previdenziale dei lavoratori che si
    impegnano  nei  programmi  di emersione ai sensi del comma 2, lettera
    b),  del  presente  articolo, in misura non superiore al 66 per cento
    della   quota   residua  rispetto  alla  contribuzione  previdenziale
    versata,  e  agli  oneri concernenti la eventuale ricostruzione della
    loro  posizione  previdenziale  relativamente agli anni pregressi, ai
    sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti delle risorse
    all'uopo  disponibili  presso  il  fondo;  con  lo  stesso decreto e'
    inoltre  determinata la misura del trattamento previdenziale relativa
    ai  periodi  oggetto  della dichiarazione di emersione in proporzione
    alle  quote  contributive  versate,  senza  oneri aggiuntivi a carico
    della   finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'  determinata  la quota
    residua  del  predetto  fondo  destinata  al  riequilibrio  dei conti
    pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del
    2000 sono abrogati";
        g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
      "8-bis.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  procede
    annualmente,  sentite  le organizzazioni sindacali e di categoria, ad
    una  verifica  dei  risultati  del  processo  di emersione in base al
    numero  degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle
    disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
    differenziazione   degli   stessi  per  il  settore  di  attivita'  e
    ubicazione  dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori,
    alla    rispettiva    anzianita'    contributiva,    nonche'    delle
    conseguenti maggiori   entrate   derivanti   dal   recupero  di  base
    imponibile". ))
FINE TESTO ARTICOLO 21.

*** OMISSIS ***

 

 

G.U. n. 273 del 23-11-2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2001

Approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare,

delle relative istruzioni nonche' delle modalita' di presentazione.

                          IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                               E DELLE FINANZE
                               di concerto con
                           IL MINISTRO DEL LAVORO
                          E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
                    Modello di dichiarazione di emersione
                            del lavoro irregolare
      1.  E'  approvato,  con  le  relative  istruzioni,  il  modello  di
    "Dichiarazione  di  emersione  del  lavoro  irregolare" da presentare
    entro il 30 novembre 2001 da parte dei soggetti interessati.
      2.  Il  modello  e' composto dal frontespizio nonche' dal quadro A,
    relativo  all'elenco  dei  lavoratori  interessati  dal  programma di
    emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso nel 2001
    e  dal  quadro  C, concernente la proposta di concordato tributario e
    previdenziale per gli anni interessati.
                                   Art. 2.
           Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa
      1.   Il  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'art.  1  e'  reso
    disponibile  gratuitamente  in  formato  elettronico  e  puo'  essere
    prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
      2.  Il  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'art. 1 puo' essere
    altresi'  prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso
    sia  conforme  per  struttura  e  sequenza  a quello approvato con il
    presente  decreto  e  rechi  l'indirizzo  del sito dal quale e' stato
    prelevato nonche' gli estremi del presente decreto.
      3.  Il  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'art. 1 puo' essere
    riprodotto   con  stampa  monocromatica  realizzata  in  colore  nero
    mediante  l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti,
    che  comunque  garantiscano  la  chiarezza  e  l'intelligibilita' del
    modello nel tempo.
                                    Art. 3.
               Modalita' di presentazione della dichiarazione
      1.  La  dichiarazione  di  cui  all'art.  1  e'  presentata  in via
    telematica.
      2.  La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art.
    1   puo'  essere  effettuata  direttamente,  da  parte  dei  soggetti
    abilitati  dall'Agenzia  delle  entrate,  ovvero  tramite  i soggetti
    incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del
    Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
    modificazioni.  La  presentazione  telematica  diretta  puo' avvenire
    anche  consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia
    delle  entrate,  ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale
    delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico.
      3.   La   trasmissione   telematica   dei   dati   contenuti  nella
    dichiarazione  di  cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche
    tecniche   che   saranno   approvate   con  successivo  provvedimento
    dall'Agenzia delle entrate.
      4.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
    trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
    citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
    rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione di cui all'art. 1
    contenente  l'impegno  a  trasmettere  la  stessa  all'Agenzia  delle
    entrate in via telematica.
                                   Art. 4.
                          Versamento delle imposte
                      e delle contribuzioni sostitutive
      1.  Le  imposte  e  le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1,
    commi  2,  3  e  4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate
    secondo   le   disposizioni   contenute  nel  capo  III  del  decreto
    legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza
    effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.
                                   Art. 5.
                          Attivita' amministrative
      1.  Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con
    le  direzioni  regionali  del  Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali  e  con  le  strutture  periferiche  degli enti previdenziali
    indicono  periodiche  riunioni  con  le organizzazioni sindacali e di
    categoria  maggiormente  rappresentative  al fine di stabilire idonee
    attivita'  volte  a promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi
    di emersione ed a fornire ad essi adeguata assistenza.
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
        Roma, 15 novembre 2001
                                               Il Ministro dell'economia
                                                    e delle finanze
                                                        Tremonti
     Il Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali
            Maroni