Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 3 dicembre 2001

 

Circolare n.169/2001

Oggetto: Trasporti internazionali – Austria – Fondo nazionale ecopunti – D.M. 12.11.2001 su G.U. n.267 del 16.11.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato costituito un fondo nazionale ecopunti, (cioè dei permessi necessari per l’attraversamento del territorio austriaco) costituito da 139.520 ecopunti attribuiti all’Italia dalla Commissione UE, cui andranno ad aggiungersi quelli non attribuiti o non utilizzati dalle imprese nel corso dell’anno.

 

Le imprese potranno usufruire del fondo in maniera automatica, senza necessità di presentare domande, man mano che esauriscono la quota loro assegnata. A partire dal 10 dicembre potranno attingere al fondo anche le imprese alle quali, per mancata capienza, non erano stati assegnati ecopunti.

 

Le imprese che usufruiscono del fondo non possono abilitare ulteriori veicoli al transito in Austria, ma possono solo sostituire veicoli già abilitati con altri aventi un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2001

 

Allegato uno

 

D/d

 

 

G. U. n. 267 del 16 novembre 2001 (fonte Guritel)

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 novembre 2001

 Disposizioni relative all’autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Misure urgenti per il  terzo quadrimestre 2001.

IL DIRETTORE

dell'unità di gestione

autotrasporto persone e cose

Decreta:

Art. 1.

E'   costituito   un  fondo  nazionale  ecopunti  conto  terzi  cui affluiscono:

a) 139.552  ecopunti  facenti  parte della riserva comunitaria ed attribuiti all'Italia dalla Commissione;

b) a  partire  dal  10 dicembre  p.v., gli ecopunti risultanti da quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Le  imprese  che  effettuano  trasporto di merci in conto terzi che hanno  terminato  o termineranno la quota di ecopunti ottenuta per il terzo  quadrimestre  2001  sono  autorizzati  ad  usufruire del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

L'ammissione  all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto terzi avviene  automaticamente al momento dell'esaurimento degli ecopunti a disposizione della singola impresa interessata.

Le  norme dettate al comma 1 del presente articolo sono operative a partire  dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Gli  ecopunti  attribuiti nel corso dell'anno 2001 alle imprese che effettuano  trasporto  di merci in conto terzi e che alla data del 10 dicembre  p.v.  non risultano essere stati utilizzati affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Gli  ecopunti,  spettanti  ad  imprese  che effettuano trasporto di merci  in  conto  terzi  che,  alla  data  del  10 dicembre 2001, non risultano  essere stati attribuiti alle imprese interessate in quanto non   si   sono   verificate   le  condizioni  previste  dal  decreto dirigenziale  18 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del  30 luglio  2001,  e  dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  16 agosto 2001, affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

A partire dal 10 dicembre p.v. le imprese, che effettuano trasporto di  merci  in  conto  terzi, che avevano titolo, ai sensi del decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del  16 agosto  2001,  ad ottenere un'assegnazione di ecopunti per il terzo  quadrimestre  2001,  sono  autorizzate  ad  usufruire, fino ad esaurimento dello stesso, del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 4.

Per   tutto  il  periodo  durante  il  quale  una  singola  impresa usufruisce  del fondo nazionale ecopunti non è possibile l'emissione a  suo  favore  di certificati di registrazione sulla base di domande presentate successivamente all'ammissione al fondo stesso.

Possono essere emessi certificati di registrazione solo nel caso di una  richiesta riguardante veicoli aventi un consumo di ecopunti pari o  inferiore  a  7  cui  corrisponda  la  cancellazione  dal  sistema elettronico   di  rilevazione  di  un  numero  pari  di  veicoli,  in disponibilità  alla  stessa  impresa,  aventi un consumo di ecopunti uguale  o inferiore rispetto a quello del veicolo di cui si chieda la registrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  all'indirizzo  Internet: www.trasportinavigazione.it.

 

Roma, 12 novembre 2001

                                         Il direttore: Ricozzi