Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 3 dicembre 2001
Circolare n.169/2001
Oggetto:
Trasporti internazionali – Austria – Fondo nazionale ecopunti
– D.M. 12.11.2001 su G.U. n.267 del 16.11.2001.
Con il decreto
indicato in oggetto è stato costituito un fondo nazionale ecopunti,
(cioè dei permessi necessari per l’attraversamento del
territorio austriaco) costituito da 139.520 ecopunti
attribuiti all’Italia dalla Commissione UE, cui andranno ad aggiungersi quelli
non attribuiti o non utilizzati dalle imprese nel corso dell’anno.
Le imprese potranno
usufruire del fondo in maniera automatica, senza necessità di presentare
domande, man mano che esauriscono la quota loro
assegnata. A partire dal 10 dicembre potranno attingere al fondo anche le
imprese alle quali, per mancata capienza, non erano stati
assegnati ecopunti.
Le imprese che
usufruiscono del fondo non possono abilitare ulteriori
veicoli al transito in Austria, ma possono solo sostituire veicoli già
abilitati con altri aventi un consumo di ecopunti
pari o inferiore a 7.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re
conf.le n.120/2001
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Allegato uno |
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D/d |
G. U. n. 267 del 16 novembre 2001
(fonte Guritel)
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Disposizioni relative all’autotrasporto di merci in transito sul territorio
austriaco. Misure urgenti per il terzo
quadrimestre 2001.
IL DIRETTORE
dell'unità
di gestione
autotrasporto
persone e cose
Decreta:
Art.
1.
E' costituito un
fondo nazionale ecopunti conto
terzi cui affluiscono:
a) 139.552
ecopunti
facenti parte della riserva
comunitaria ed attribuiti all'Italia dalla Commissione;
b) a partire dal 10
dicembre p.v., gli ecopunti risultanti da
quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente decreto.
Art. 2.
Le imprese che effettuano trasporto
di merci in conto terzi che hanno
terminato o termineranno la quota
di ecopunti ottenuta per il terzo quadrimestre
2001 sono autorizzati
ad usufruire del fondo nazionale ecopunti conto terzi.
L'ammissione all'utilizzo
del fondo nazionale ecopunti conto
terzi avviene automaticamente al momento
dell'esaurimento degli ecopunti a disposizione della
singola impresa interessata.
Le norme dettate al comma
1 del presente articolo sono operative a partire dal quinto giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3.
Gli ecopunti attribuiti nel corso dell'anno 2001 alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
e che alla data del 10 dicembre
p.v. non risultano essere stati
utilizzati affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti
conto terzi.
Gli ecopunti, spettanti
ad imprese che effettuano
trasporto di merci in conto
terzi che, alla
data del 10 dicembre 2001, non risultano essere stati attribuiti alle imprese
interessate in quanto non si sono
verificate le condizioni
previste dal decreto dirigenziale 18 luglio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30
luglio 2001, e dal
decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 189 del 16
agosto 2001, affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti
conto terzi.
A partire dal 10 dicembre p.v. le imprese, che effettuano trasporto di
merci in conto
terzi, che avevano titolo, ai sensi del decreto dirigenziale 7 agosto
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto
2001, ad ottenere un'assegnazione
di ecopunti per il terzo quadrimestre
2001, sono autorizzate
ad usufruire, fino ad esaurimento
dello stesso, del fondo nazionale ecopunti conto
terzi.
Art. 4.
Per tutto il
periodo durante il
quale una singola
impresa usufruisce del fondo
nazionale ecopunti non è
possibile l'emissione a suo favore
di certificati di registrazione sulla base di domande presentate
successivamente all'ammissione al fondo stesso.
Possono essere emessi certificati di registrazione solo nel caso
di una richiesta riguardante veicoli
aventi un consumo di ecopunti
pari o inferiore a
7 cui corrisponda
la cancellazione dal
sistema elettronico di rilevazione
di un numero
pari di veicoli,
in disponibilità alla stessa
impresa, aventi un consumo di ecopunti uguale o
inferiore rispetto a quello del veicolo di cui si chieda la registrazione.
Art. 5.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà
disponibile anche sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti all'indirizzo Internet: www.trasportinavigazione.it.
Roma, 12 novembre 2001
Il
direttore: Ricozzi