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Roma,6 dicembre 2001
Circolare
n.172/2001
Oggetto:
Tributi – Versamento accise – Ripristino della scadenza mensile – Legge
30.11.2001 su G.U. n.279 del 30.11.2001.
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge
n.356/2001, ha ripristinato la scadenza mensile per il versamento delle accise
(articolo 8 bis) dovute dai depositi di prodotti sottoposti all’imposta
(alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi).
Come avveniva alcuni anni fa, è stato previsto che le accise sui
prodotti immessi in consumo in ciascun mese dovranno essere versate entro il
giorno 16 del mese successivo. Il pagamento dovrà avvenire tramite il modello
fiscale F24 e pertanto gli importi a debito potranno essere compensati con
eventuali crediti fiscali e previdenziali.
La suddetta regola non varrà nel mese di dicembre, nel quale entro il
giorno 27 dovranno essere versate le accise dovute sui prodotti immessi in
consumo nei primi quindici giorni del mese, senza possibilità di compensazione
tramite il modello F24.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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D/d |
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G.U.
n. 279 del 30.11.2001 (fonte Guritel)
LEGGE
30 novembre 2001, n.418
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.
356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in
materia di accise sui prodotti petroliferi, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2001, n. 356.
Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "I termini e le modalita' di pagamento
dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo,
restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle
disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi
in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni
in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento
dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso
mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a
quelli fissati nel periodo precedente .
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le
variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione
all'andamento dei prezzi internazionali".
All'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presente
decreto," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per l'articolo
8-bis,".
FINE
TESTO LEGGE