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Roma,6 dicembre 2001

 

Circolare n.172/2001

Oggetto: Tributi – Versamento accise – Ripristino della scadenza mensile – Legge 30.11.2001 su G.U. n.279 del 30.11.2001.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge n.356/2001, ha ripristinato la scadenza mensile per il versamento delle accise (articolo 8 bis) dovute dai depositi di prodotti sottoposti all’imposta (alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi).

 

Come avveniva alcuni anni fa, è stato previsto che le accise sui prodotti immessi in consumo in ciascun mese dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo. Il pagamento dovrà avvenire tramite il modello fiscale F24 e pertanto gli importi a debito potranno essere compensati con eventuali crediti fiscali e previdenziali.

 

La suddetta regola non varrà nel mese di dicembre, nel quale entro il giorno 27 dovranno essere versate le accise dovute sui prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, senza possibilità di compensazione tramite il modello F24.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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G.U. n. 279 del 30.11.2001 (fonte Guritel)

LEGGE 30 novembre 2001, n.418

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2001,

n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  Promulga
    la seguente legge:
                                   Art. 1.
      1. Il  decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in
    materia  di  accise  sui prodotti petroliferi, e' convertito in legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 30 novembre 2001
                                   CIAMPI
                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                                  delle finanze
                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                                  produttive
    Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
              MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
                  AL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2001, n. 356.
      Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
      "Art.  8-bis  (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo
    3,   comma   4,   del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
    concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
    sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
    ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e'
    sostituito  dai  seguenti:  "I  termini  e  le modalita' di pagamento
    dell'accisa  sono  fissati  con  decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo,
    restano  fermi  i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle
    disposizioni  previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi
    in  consumo  in  ciascun  mese,  il pagamento dell'accisa deve essere
    effettuato  entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni
    in  consumo  avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento
    dell'accisa  deve  essere  effettuato entro il giorno 27 dello stesso
    mese  ed  in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi
    dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241.
    Relativamente  a  questi  ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
    periodo  non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a
    quelli fissati nel periodo precedente .
      2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
    valutato  in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a
    decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
    corrente  "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
    tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
    2001,   allo  scopo  utilizzando  per  l'anno  2001  l'accantonamento
    relativo   al   Ministero  medesimo  e  per  gli  anni  2002  e  2003
    l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
    entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
    successivamente,   a   cadenza  semestrale,  i  dati  concernenti  le
    variazioni   dei   prezzi   dei  prodotti  petroliferi  in  relazione
    all'andamento dei prezzi internazionali".
      All'articolo  9,  comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presente
    decreto,"  sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per l'articolo
    8-bis,".

FINE TESTO LEGGE