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Roma, 6 dicembre 2001
Circolare
n.173/2001
Oggetto:
Autotrasporto – Sconto accise - Nota Agenzia delle Dogane prot.n.1640 del
3.12.2001 – Legge 30.11.2001, n.418, su G.U. n.279 del 30.11.2001.
Le imprese di autotrasporto merci hanno tempo fino all’11 dicembre
prossimo per presentare agli Uffici Tecnici di Finanza la dichiarazione del
consumo di gasolio relativo al primo semestre 2001 al fine di poter usufruire
dello sconto di 112 lire/litro.
Com’è noto, il termine di presentazione della domanda era stato
inizialmente fissato al 31 agosto dalla legge n.388/2000 che aveva previsto la
misura provvisoria dello sconto in 100 lire/litro; successivamente lo sconto è
stato innalzato a 112 lire/litro e la scadenza per la presentazione della domanda
è stata prorogata al 31 ottobre (decreto legge 1 ottobre 2001, n.356). Tenuto
conto che molte aziende di autotrasporto non hanno potuto presentare la domanda
in tempo, l’Agenzia delle Dogane ha ora ulteriormente differito la scadenza, in
applicazione della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente) secondo la quale
per qualsiasi adempimento fiscale gli interessati devono avere a disposizione
un periodo di almeno sessanta giorni.
Riguardo allo sconto sui consumi del secondo semestre 2001 la legge
indicata in oggetto ha convertito senza modificazioni l’articolo 8 del decreto
legge n.356/2001, confermando che il beneficio si applicherà nella misura
calcolata con riferimento all’andamento del prezzo del gasolio nel semestre,
partendo dalla base di sconto di 112 lire/litro. La misura definitiva
dell’agevolazione, che non dovrebbe scendere sotto le 100 lire/litro nonostante
l’andamento favorevole del prezzo dei prodotti petroliferi, verrà fissata con
un decreto nel prossimo mese di gennaio; le relative domande di sconto dovranno
essere presentate entro il 28 febbraio 2002.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.139/2001
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Allegati due |
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D/d |
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AGENZIA DELLE DOGANE
Prot. n.
1690/UDA
*** OMISSIS ***
OGGETTO: RESTITUZIONE DELL'ACCISA SUL GASOLIO UTILIZZATO
NELL’ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE E MERCI ‑ ARTICOLO 25, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388, COME MODIFICATO CON L'ARTICOLO 8, DEL
DECRETO LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N.356‑DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE 9 OTTOBRE 2001. Termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con circolare n.48/D
del 17 ottobre 2001 è stata data notizia della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale n.238 del 12 ottobre 2001 del decreto dei Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 9 ottobre 2001, con il quale viene fissata a lire 112 lire
per litro di gasolio la misura definitiva della restituzione dell'accisa da
accordare, in base alle disposizioni di legge ricordate in oggetto, in favore
del settore del trasporto di persone e merci per il periodo l° gennaio‑30
giugno 2001.
In tale occasione è stata altresì ricordata la
scadenza del 31 ottobre 2001 stabilita dalla norma di previsione del beneficio
per la presentazione delle relative dichiarazioni da parte degli operatori.
Sono pervenute segnalazioni concernenti il fatto
che alcuni operatori avrebbero presentato con ritardo, rispetto al termine
sopra ricordato, le dichiarazioni in questione o non avrebbero ancora provveduto
al riguardo.
Esaminata la questione sopra prospettata, alla luce del fatto che il provvedimento con il quale è stata modificata la misura del beneficio ( precedentemente prevista dalla norma agevolativa solo in via provvisoria) è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione (12 ottobre 2001), tenendo conto dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare del principio sancito dall' articolo 3, comma 2, si fa presente che potranno essere prese in esame le dichiarazioni presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla suddetta data del 12 ottobre e cioè entro il giorno 11 dicembre 2001.
Si pregano gli uffici e gli organismi in indirizzo
di dare la massima diffusione al contenuto del presente comunicato prestando
assistenza agli operatori, onde assicurare agli aventi diritto la fruizione dei
beneficio afferente il primo semestre del corrente anno.
In merito ad alcune richieste di istruzioni
pervenute alla scrivente in relazione ad altre ipotesi di mancato rispetto dei
termini stabiliti per l'esecuzione di adempimenti analoghi, si invitano gli
uffici interessati ad adottare, anche in dette ipotesi, i principi contenuti
nello statuto del contribuente.
f.to. IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE F.F. Ing. Walter DE SANTIS
G.U. n. 279 del 30.11.2001
(fonte Guritel)
Testo del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, coordinato con la leg
ge di conversione 30 novembre 2001, n. 418,
recante: "Interventi in ma
teria di accise sui prodotti
petroliferi".
*** OMISSIS ***
Art. 8.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui
al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle
attivita' produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle
dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al
fine di";
d) la parola: "trimestre" e' sostituita dalla seguente:
"semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con
il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
*** OMISSIS ***
FINE TESTO DECRETO