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Roma, 11 dicembre 2001

 

Circolare n.177/2001

Oggetto: Passaggio all’euro – Adempimenti fiscali e contributivi dall’1.1.2002 – Circolare Inps 27.11.2001, n.208 – Comunicato Ministero Economia e Finanze del 23.10.2001.

 

Le dichiarazioni fiscali relative al 2001 da presentare il prossimo anno potranno essere redatte in lire o in euro a scelta dei contribuenti: lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato indicato in oggetto, semplificando così gli adempimenti delle imprese che quest’anno hanno mantenuto la contabilità in lire.

 

Anche la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, che i sostituti d’imposta dovranno rilasciare a dipendenti e collaboratori entro il 28 febbraio 2002, potrà essere redatta ancora in lire.

 

Per chi sceglierà la compilazione in Euro, il Ministero rammenta che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei redditi dovranno essere arrotondati all’unità di Euro, mentre gli importi indicati nelle certificazioni dei datori di lavoro dovranno essere indicati al centesimo di Euro.

 

Riguardo alle ritenute fiscali, dal 2002 i datori di lavoro dovranno applicare gli scaglioni Irpef convertiti in Euro, come di seguito indicati:

 

Reddito in lire

Reddito in euro

Aliquota

Oltre

E fino

oltre

E fino

 

/

20.000.000

/

10.329,14

18 %

20.000.000

30.000.000

10.329,14

15.493,71

24 %

30.000.000

60.000.000

15.493,71

30.987,41

32 %

60.000.000

135.000.000

30.987,41

69.721,68

39 %

135.000.000

/

69.721,68

/

45 %

 

Anche l’INPS, con la circolare indicata in oggetto, ha illustrato le regole del passaggio all’Euro. In particolare è stato chiarito che a partire dal mese di gennaio i datori di lavoro dovranno presentare le denunce contributive in euro, anche se riferite a periodi pregressi. Solo la denuncia riferita al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2001 potrà essere presentata ancora in lire.

 

Le retribuzioni imponibili individuali da assoggettare a contribuzione e gli importi da indicare nelle denunce contributive dovranno essere arrotondati all’unità di Euro (analogamente a quanto avveniva oggi con l’arrotondamento alle mille lire).

 

Riguardo ai versamenti, si rammenta che sarà possibile utilizzare le lire esclusivamente per pagamenti in contanti effettuati entro il 28 febbraio 2002.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

 

 

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Comunicato stampa

Roma, 23 Ottobre 2001

 

Dichiarazioni 2001 in lire e in euro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, per agevolare i cittadini nell’espletamento degli adempimenti fiscali, sarà garantita a tutti i contribuenti la possibilità di compilare le dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2002 sia in lire che in euro.

A questo fine i modelli di dichiarazione cartacei saranno predisposti in duplice versione – lire ed euro.

I modelli in lire recheranno, come di consueto, i tre zeri finali prestampati per l’arrotondamento automatico alle mille lire. Quelli in euro recheranno invece due zeri prestampati dopo la virgola, per l’arrotondamento all’unità di euro. Questa possibilità di scelta (rispettivamente con la stampa dei tre zeri o dei due zeri dopo la virgola) verrà ovviamente consentita anche per le dichiarazioni compilate con sistemi informatici.

Per quanto riguarda il Cud e le altre certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, sarà approvato un unico stampato ma con la possibilità di esprimere gli importi in lire o in euro, a scelta del sostituto. Nelle certificazioni in euro, gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro.

FINE COMUNICATO STAMPA

 

 

 

INPS – Direzione centrale entrate contributive

Circolare 27 novembre 2001 n. 208

 

OGGETTO: Passaggio dalla Lira all’Euro.

SOMMARIO: Dal 1/1/2002 l’Euro è adottato, quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira. Attività connesse al passaggio dalla lira all’Euro in materia di Entrate Contributive. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 21 giugno 2001.

Com’è noto, a decorrere dal 1/1/2002 l’adozione dell’Euro è obbligatoria, quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira (art.16 D.L.gs. 24 giugno 1998, n.213).

La presente circolare illustra i criteri che saranno adottati dall’Istituto nel passaggio dalla Lira all’Euro e porta a conoscenza delle Sedi i riflessi sul versante delle Entrate Contributive.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

La normativa in materia è contenuta in:

Regolamento n. 1103/97, del Consiglio C.E.  del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’Euro (allegato n. 1);

Legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al governo per l’introduzione dell’Euro (allegato n.2);

Regolamento n. 974/98, del Consiglio C.E. del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’EURO (allegato n. 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433 (allegato n. 4);

Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (allegato n. 5).

Le disposizioni amministrative per l’adozione dell’Euro sono contenute in:

Inps deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998;

Inps circolare n. 245 del 7 dicembre 1998;

Inps deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 26 giugno 2001;

Inps circolare n. 139 del 12 luglio 2001;

Ministero delle finanze, circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 (allegato n. 6);

Ministero del lavoro, circolare n. 83/2001 del 4 ottobre 2001 (Allegato n. 7);

Inps circolare n. 196 del 8 novembre 2001;

Tasso di conversione.

Il tasso di conversione, irrevocabilmente fissato, è: “Euro 1 = Lire 1936,27”.

Principi generali.

I principi generali che regolano la materia sono i seguenti.

L’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17 dicembre 1997, n. 433, sancisce il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’Euro e degli effetti conseguenti.

Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità Euro in base ai tassi di conversione.

Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contiene le disposizioni per l’adozione delle norme comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla Lira all'Euro, in particolare l’art. 3 (calcoli intermedi) e l’art. 4 (importi in Lire contenuti in norme vigenti) illustrano le regole inerenti la conversione Lira/Euro ed i relativi criteri di arrotondamento.

PROCEDURE ED ARCHIVI AUTOMATIZZATI

Area aziende.

Denunce contributive dei datori di lavoro non agricoli.

Le denunce riferite al periodo di paga relativo al mese Dicembre 2001 potranno essere presentate in lire entro il termine legale di scadenza (16/1/2002, ovvero 31/1/2002 per quelle presentate su supporto magnetico o via INTERNET).

Le denunce riferite al periodo di paga fino al mese Dicembre 2001 per i datori di lavoro per i quali è previsto un termine differito (aziende amatoriali, della pesca, e Amministrazioni dello Stato) potranno essere presentate in Lire entro il predetto termine differito.

A partire dal periodo di paga Gennaio 2002 le denunce Mod. DM10/2 (anche quelle presentate su supporto magnetico o via INTERNET) dovranno essere obbligatoriamente presentate in Euro.

A partire dal mese di Gennaio 2002 le denunce relative a periodi pregressi, quelle insolute e quelle relative a regolarizzazioni contributive (mod. DM 10/V), dovranno essere obbligatoriamente presentate in Euro.

Ai fini della compilazione delle denunce in Euro si rinvia alla circolare n. 245 del 7 dicembre 1998 che contiene in allegato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998, nella quale sono indicati i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili individuali da assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro (i predetti criteri sono stati recepiti dal Ministero del lavoro nella circolare n. 83/2001).

Si precisa che l'arrotondamento all'unità di Euro è riferito:

alle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi;

alle retribuzioni, ai compensi cumulativi ed alle somme a debito e a credito da esporre sulle denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Inps in base alla normativa vigente.

L'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore.

Si ribadisce altresì, che per le denunce presentate su supporto magnetico o via Internet –fermo restando il criterio di arrotondamento sopra enunciato- le informazioni devono essere esposte senza l’indicazione delle due cifre decimali.

Pagamenti per note di rettifica da DM10/2:

L’importo è arrotondato all’unità di Euro con le stesse modalità del Mod. DM10/2.

Abbuono dei piccoli crediti/debiti.

La materia è stata trattata nella circolare n. 265 del 14 dicembre 1989 che illustra la Deliberazione del Comitato esecutivo n. 872 del 27 luglio 1989.

In considerazione di quanto disposto dall’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17 dicembre 1997, n. 433, l’importo di Lire 20.000 per la rinuncia all'azione amministrativa è convertito in € 10,33.

Gli importi dovuti o rimborsati saranno arrotondati all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1123 del 17 novembre 1998.

Sanzioni amministrative.

Sull’argomento si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 83 del 4 ottobre 2001, contenuta in allegato.

Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Si fa rinvio alla circolare di prossima emanazione per la determinazione per l'anno 2002 dei valori in argomento.

In merito a tale circolare, si anticipano alcuni criteri inerenti ai principi guida delle operazioni di conversione.

Minimali di retribuzione giornaliera (art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537).

I minimali in argomento sono quelli determinati ai sensi del DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, annualmente aggiornati, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, con il coefficiente dato dalla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni calcolato dall'Istat.

Al riguardo, si specifica che l'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2002, preso a base delle successive operazioni, sarà calcolato e arrotondato al centesimo di Euro superiore, aderendo ai criteri contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001, emanata a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 26 giugno 2001, la quale, in deroga alla regola generale, stabilisce che “a decorrere dal 1/1/2002 tutti gli importi di pensione che costituiscono valore autonomo da contabilizzare, sono arrotondati al centesimo di Euro superiore se a favore del pensionato; sono arrotondati al centesimo di Euro inferiore in caso contrario”.

I valori dei minimali giornalieri saranno espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale.

Si allega la tabella degli importi dei minimali retributivi dal 1/5/1952 al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di Euro (allegato n. 8), la quale sarà utilizzata dalle procedure informatiche.

Tale criterio di espressione è stato adottato in ossequio al principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’Euro e degli effetti giuridici conseguenti.

I predetti minimali dovranno essere utilizzati in caso di regolarizzazioni contributive.

Limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali delle cooperative ex DPR n. 602/1970.

Il limite minimo delle retribuzioni convenzionali per le cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602, salve le competenze ministeriali, sarà convertito secondo il principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo e sarà arrotondato secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.

Si fa rinvio alla Circolare di prossima emanazione, nella quale sarà illustrato il D.Lgs. emanato in base all’art. 4, c.3 della legge n. 142/2001.

Si allega la tabella degli importi dei minimali retributivi, ex art. 4 DPR n. 602/1970 ed ex art. 2 DM 3/12/1999, fino al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di Euro (allegato n. 9).

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438).

Per quanto concerne la quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, l’arrotondamento sarà effettuato all’unità di Euro seguendo le regole in materia di imponibile contributivo previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo sarà arrotondato all’unità di Euro seguendo le regole in materia di imponibile contributivo previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (art. 7, c. 1, del DL 12 settembre 1983, n. 463)

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, sarà calcolato sull'importo del trattamento minimo mensile di pensione in pagamento alla data del 1/1/2002 in base ai criteri contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001, ed arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.

Si fa riserva di comunicare i limiti di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi a far tempo dall’anno 1984.

Quote associative.

L’importo cumulativo a debito dei datori di lavoro, da esporre sulla denuncia mensile di DM10/2, dovrà essere arrotondato all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Altri valori.

Il minimale giornaliero delle retribuzioni convenzionali diverso da quello stabilito per le cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602, i valori delle retribuzioni convenzionali in genere e gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 48, c. 9 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), salve le competenze ministeriali, saranno convertiti secondo il principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo (art. 4 D.Lgs. n. 213/1998: gli importi contenuti in norme vigenti, espressi in migliaia di lire, vengono convertiti utilizzando due cifre decimali).

Gli imponibili risultanti saranno arrotondati secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.

Apprendisti.

Si rimanda alla circolare di prossima emanazione per la determinazione del contributo settimanale per l'anno 2002.

L’importo del contributo settimanale sarà espresso in centesimi di Euro.

 

***OMISSIS***

Area Lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) e Parasubordinati.

Lavoratori autonomi.

Sino alla chiusura dell’esercizio contabile 2001 (la chiusura del bilancio suppletivo avverrà il giorno 18 gennaio 2002) gli archivi di gestione rimarranno espressi in Lire congiuntamente a tutte le applicazioni collegate (intese come processi interni) e pertanto almeno in una prima fase temporale essi continueranno a lavorare in Lire.

Dopo il 18 gennaio 2002 agli utilizzatori di sede i risultati delle applicazioni appariranno visualizzati in Euro; a disposizione degli operatori sarà comunque presente nelle procedure, il pulsante funzionale F 13 il quale permetterà la conversione degli importi da Euro a Lire.

Dall’emissione relativa all’anno 2002 in poi, i dati saranno tutti registrati e presentati in Euro.

Nelle attività di adeguamento che verranno effettuate sulle basi dati riguardanti le emissioni per gli anni 2001 e precedenti, le operazioni di conversione intermedie opereranno con il criterio della conversione in Euro con quattro decimali (decimillesimi di Euro).

Questo garantirà la precisione alla lira nelle conversioni predette, nonché l’assoluta corrispondenza con la situazione contabile precedentemente espressa in Lire.

Sulle maschere procedurali, agli operatori di Sede verranno visualizzati i valori finali espressi al centesimo di Euro.

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è ottenuto sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Tale valore è convertito secondo i principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro normativo.

Per quanto concerne l’esposizione degli importi prestampati dall’Istituto sul modello di pagamento F24, relativo ai contributi dovuti sul minimale, tali importi saranno arrotondati per le prime tre rate all’Euro superiore mentre per quanto riguarda la quarta rata, essa verrà ridotta degli arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate emesse; l’importo risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.

Contribuzione dovuta sulla base della quota di reddito d'impresa eccedente il minimale.

La contribuzione dovuta sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale, in analogia alla contribuzione IVS sul minimale di reddito, dovrà anch’essa essere arrotondata all’unità di Euro.

Massimale di reddito imponibile.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è stabilito dal comma 4 dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Tale valore è convertito secondo i principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro normativo.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è quello previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Contribuzione per le prestazioni di maternità.

Il contributo, per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già fissato nella misura di Lire 1.208,33 mensili, è convertito in Euro 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Quote associative.

Come è noto, l’importo annuale delle quote associative è suddiviso in quattro rate trimestrali.

Per le quote di competenza dell’anno 2002, le prime tre rate, in deroga ai principi generali, saranno arrotondate per eccesso all’unità di Euro.

Sull’importo della quarta rata verrà effettuato lo scomputo dei centesimi di Euro versati in eccedenza sulle prime tre rate.

Essa sarà, pertanto, ridotta degli arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate emesse e l’importo risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.

L’importo annuale delle quote associative viene cumulato all’importo dei contributi sul minimale.

Parasubordinati.

Le attuali maschere di visualizzazione sotto modulo base, in ambiente AS 400, prevederanno una funzione di conversione automatica dei dati da Lire a centesimi di Euro.

Sugli archivi della Gestione Separata è presente un apposito “flag” che identifica il tipo di valuta, il quale permette di sapere se il GLA è stato presentato in Lire od in Euro.

Attualmente solo la fase relativa alla visualizzazione dei contributi versati prevede l’esposizione, in due colonne affiancate, degli importi sia in Lire che in Euro.

Sugli archivi della Gestione Separata, l’esposizione dei dati avverrà in Euro, fermo restando che le basi dati informatiche “storiche” manterranno, almeno in una prima fase, i valori in Lire.

Nei passaggi intermedi delle operazioni di conversione da Lire ad Euro, le applicazioni -operando anche con quattro decimali- garantiranno la precisione alla lira anche per il periodo precedente al 1998 (anni 1996 e 1997).

Per quanto concerne, invece, i modelli GLA di competenza dell’anno 2001 (da presentare entro il 31 marzo 2002 se valorizzati su modello cartaceo, ed entro il 30 aprile 2002 se valorizzati su supporto magnetico od inviati mediante trasmissione telematica dei dati via INTERNET, utilizzando l’apposito software realizzato e distribuito gratuitamente dall’Istituto, circolare n. 191 del 30 ottobre 2001) l’esposizione dei dati sui modelli GLA/R e GLA/C da parte dei contribuenti, potrà avvenire sia con i valori espressi in Lire sia in unità di Euro, secondo gli orientamenti recentemente espressi dall’Amministrazione Finanziaria (comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 23 ottobre 2001).

Ulteriori importi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente disciplinato occorre fare riferimento ai principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo ed ai criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro.

Modello F24 sezione INPS.

Con riguardo ai contenuti riportati nelle avvertenze fornite ai contribuenti per la compilazione del modello F24, si chiarisce che, nella Sezione INPS del modello, l’importo va esposto in unità di Euro -sia nelle singole righe degli importi a debito versati che in quelle degli importi a credito compensati- nonché nelle caselle relative al totale ed al saldo, indicando dopo la virgola, nello spazio dedicato ai decimali, le due cifre “00”.

Compensazione nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili, a decorrere dal 1/1/2001, è pari a Lire 1 miliardo per ciascun anno solare (art. 34 della legge 28 dicembre 2000, n. 388).

Per effetto delle disposizioni richiamate nel quadro normativo tale importo è pari a Euro 516.456,90.

FINE TESTO CIRCOLARE