Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 11 dicembre
2001
Circolare n.178/2001
Oggetto: Dogane – Dichiarazioni doganali in Euro –
Circolare ministeriale n.52/D del 13.11.2001.
Con la
circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha dettato le istruzioni
per la compilazione in Euro delle dichiarazioni doganali, di cui al DM
11.11.1987.
Si
sottolineano in particolare i seguenti aspetti:
-
presso
gli uffici doganali non meccanizzati, le dichiarazioni dovranno essere
presentate in Euro a decorrere dal 28.12.2001;
-
presso
gli uffici doganali meccanizzati, le dichiarazioni dovranno essere presentate
in Euro a decorrere dal 30.12.2001;
-
il
30 e 31 dicembre il sistema informatico doganale non sarà disponibile;
-
i
titolari di procedure semplificate dall’1 gennaio dovranno presentare in Euro
anche le dichiarazioni riferite alle operazioni effettuate nel corso di
dicembre 2001.
Tutti gli
importi indicati nelle dichiarazioni dovranno essere espressi in centesimi di
Euro, anche se uguali a zero. La sigla che indica la nuova moneta è “EU”.
I diritti
doganali espressi in lire dovranno essere convertiti in euro utilizzando da 7
cifre decimali per aliquote originariamente espresse in centesimi di lira, fino
a 2 cifre decimali per aliquote originariamente espresse in migliaia di lire.
I diritti
doganali complessivi dovranno essere arrotondati al centesimo di euro per
eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente
uguale o superiore a cinque, ovvero inferiore.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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D/d |
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AGENZIA DELLE DOGANE
Ufficio Strategie per l’Innovazione Tecnologica
Pianificazione I.C.T.
Circolare n. 52/D
Roma, 13 novembre 2001
Indirizzi
omessi
Oggetto: Istruzioni per la compilazione del
formulario unico per la dichiarazioni doganali.
Le istruzioni di compilazione del formulario unico
per le dichiarazioni doganali approvate con D.M. 11 novembre 1987 e diramate
con circolare n.16 del 18 novembre 1987, prot. n. 3117/II e successive
modificazioni, devono intendersi integrate e modificate come appresso
specificato, al fine di adeguarle all'entrata in vigore del regime definitivo
dell'unione economica e monetaria.
Titolo II, lettera B – Formalità
di spedizione/esportazione e transito:
a) Sostituire le istruzioni relative alla casella 22 (Moneta e
importo totale fatturato) con le seguenti:
"Indicare la valuta
(moneta di fatturazione) utilizzando il codice del relativo paese di emissione,
nonché l'importo totale fatturato di tutte le merci oggetto della
dichiarazione. Se quest'ultimo è espresso in euro riportare le due cifre
decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero, e indicare nella prima
suddivisione il codice "EU".
b) Il primo comma delle
istruzioni relative alla casella 46, (Valore statistico) è sostituito con il seguente:
"Indicare, in euro, il
valore statistico delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle
norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre
decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero."
c) Il quinto comma delle
istruzioni relative alla casella 47 (calcolo delle imposizioni) è sostituito
con il seguente:
"Le aliquote dei tributi
"ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e
contraddistinte dal segno %. Le aliquote di imposta relative a diritti unitari
originariamente espresse in lire vanno convertite in euro utilizzando l'importo
così ottenuto con almeno:
·
sette cifre decimali per
aliquote originariamente in centesimi di lira
·
sei cifre decimali per
aliquote originariamente in decimi di lira
·
cinque cifre decimali per
aliquote originariamente in unità di lire
·
quattro cifre decimali per
aliquote originariamente in decine di lire
·
tre cifre decimali per
aliquote originariamente in centinaia di lire
·
due cifre decimali per
aliquote originariamente in migliaia di lire
L'ultima cifra decimale
dell'importo così ottenuto va arrotondata per eccesso p per difetto a seconda
che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a
cinque.
d) Il sesto comma delle
istruzioni relative alla casella 47 (Calcolo delle imposizioni) è sostituito
con il seguente:
"Il prodotto della base
imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di
euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale
prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo
risultasse inferiore al centesimo di Euro, va comunque arrotondato ad un
centesimo di euro."
Titolo II, lettera D. Fornalità a
destinazione/all'importazione:
a) Nelle istruzioni relative
alla casella 12 (Elementi del valore (Spese di consegna) sostituire le parole
"In lire italiane" con "in euro, riportando le due cifre
decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero,".
b) Sostituire le istruzioni relative alla casella 22 (Moneta e
importo totale fatturato) con le seguenti:
"Indicare la valuta
(moneta di fatturazione) utilizzando il codice del relativo paese di emissione,
nonché l'importo totale fatturato di tutte le merci oggetto della
dichiarazione. Se quest'ultimo è espresso in euro riportare le due cifre
decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero, e indicare nella prima
suddivisione il codice "EU".
c) Nelle istruzioni relative
alla casella 42 (Prezzo dell' articolo) sostituire le parole "in lire
italiane" con "in euro, riportando le due cifre decimali relative ai
centesimi, anche se uguali a zero,".
d) Il primo comma delle
istruzioni relative alla casella 46, (Valore statistico) è sostituito con il
seguente:
"Indicare, in euro, il
valore statistico delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle
norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre
decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero"
e) Il sesto comma delle
istruzioni relative alla casella 47 (Calcolo delle imposizioni) è sostituito
con il seguente:
"Le aliquote dei tributi
"ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e
contraddistinte dal segno %. Le aliquote di imposta relative a diritti unitari
originariamente espresse in lire vanno convertite in euro utilizzando l'importo
così ottenuto con almeno: .
·
sette cifre decimali per
aliquote originariamente in centesimi di lira
·
sei cifre decimali per
aliquote originariamente in decimi di lira
·
cinque cifre decimali per
aliquote originariamente in unità di lire
·
quattro cifre decimali per
aliquote originariamente in decine di lire .
·
tre cifre decimali per
aliquote originariamente in centinaia di lire
·
due cifre decimali per
aliquote originariamente in migliaia di lire
L'ultima cifra decimale
dell'importo così ottenuto va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che
la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
f) Il settimo comma delle
istruzioni relative alla casella 47 (Calcolo delle imposizioni) è sostituito
con il seguente:
"Il prodotto della base
imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di
euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale
prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo
risultasse inferiore al centesimo di euro, va comunque arrotondato ad un
centesimo di euro."
Applicabilità
Le istruzioni impartite con la presente circolare si
applicano per le dichiarazioni presentate in .dogana a partire dal 1°
gennaio 2002.
Pertanto i soggetti autorizzati a procedure di
semplificazione o di domiciliazione sono tenuti a compilare in euro le
dichiarazioni complementari, anche relative ad operazioni effettuate nel corso
del mese di dicembre, la cui presentazione in dogana sia prevista per il mese
di gennaio 2002 in! applicazione dei relativi disciplinari attuativi dell'
autorizzazione.
Dovranno essere inoltre compilate in euro anche tutte
le dichiarazioni presentate agli uffici non meccanizzati nei giorni
compresi tra il 28 ed il 31 dicembre2001 e agli uffici meccanizzati nei
giorni 30 e 31 dicembre, nei quali il sistema informatico non sarà
disponibile a causa dei necessari interventi di adeguamento all'euro.
f.to IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott. Giuseppe Pelagi