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Roma, 17 dicembre 2001

 

Circolare n.182/2001

 

Oggetto: Trasporto combinato – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti – DDL n.2032

 

Con il DDL in oggetto (collegato alla finanziaria) sono previste – tra l’altro – disposizioni a favore del trasporto combinato strada – rotaia e del trasporto ferroviario di merci pericolose.

 

Per trasporto combinato si intende quello definito dalla legge 454/97, e cioè ”il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia.”

Per trasporto ferroviario di merci pericolose si intende il trasporto, anche in carri tradizionali, delle merci classificate tali dal RID.

 

Il DDL prevede per il triennio 2002 – 2004 un contributo a favore delle imprese che si impegnano (con il Ministero dei trasporti) a realizzare in proprio (imprese ferroviarie) oppure a far realizzare (alle imprese ferroviarie) un quantitativo minimo annuo di treni completi (di trasporto combinato o di merci pericolose).

 

L’entità del contributo, le condizioni per l’impegno e le modalità per l’erogazione della contribuzione pubblica saranno definite dal Governo tramite un regolamento che dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

 

L’ammontare del contributo per il triennio è pari a circa 231 miliardi di lire all’anno.

 

Con lo stesso disegno di legge si prevede l’istituzione di un fondo da ripartire tra le imprese ferroviarie per investimenti, in particolare, in materiale rotabile specificatamente costruito per le “autostrade viaggianti”.

 

L’insieme di questi interventi dovrebbe consentire, quando l’erogazione sarà ben definita, l’adozione di politiche tariffarie favorevoli all’espansione del trasporto combinato strada – rotaia (oltreché del trasporto ferroviario di merci pericolose).

 

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/1998

 

Allegato uno

 

 

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CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 2032

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (LUNARDI)

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (TREMONTI)

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Presentato il 28 novembre 2001

 

*** OMISSIS***

Art.19

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)

        1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole scadenze, le somme spettanti.

        2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

        3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

        4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

        5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

        6. E' istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

        7. A valere sul fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

        8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

*** OMISSIS ***

 

FINE TESTO DISEGNO DI LEGGE