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Roma, 17 dicembre 2001
Circolare n.182/2001
Oggetto: Trasporto combinato – Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti – DDL n.2032
Con il DDL in oggetto (collegato alla finanziaria) sono previste – tra
l’altro – disposizioni a favore del trasporto combinato strada – rotaia e del
trasporto ferroviario di merci pericolose.
Per trasporto combinato si intende quello definito dalla legge 454/97,
e cioè ”il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il
semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte
per ferrovia.”
Per trasporto ferroviario di merci pericolose si intende il trasporto,
anche in carri tradizionali, delle merci classificate tali dal RID.
Il DDL prevede per il triennio 2002 – 2004 un contributo a favore
delle imprese che si impegnano (con il Ministero dei trasporti) a realizzare in
proprio (imprese ferroviarie) oppure a far realizzare (alle imprese ferroviarie)
un quantitativo minimo annuo di treni completi (di trasporto combinato o di
merci pericolose).
L’entità del contributo, le condizioni per l’impegno e le modalità per
l’erogazione della contribuzione pubblica saranno definite dal Governo tramite
un regolamento che dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge in oggetto.
L’ammontare del contributo per il triennio è pari a circa 231 miliardi
di lire all’anno.
Con lo stesso disegno di legge si prevede l’istituzione di un fondo da
ripartire tra le imprese ferroviarie per investimenti, in particolare, in
materiale rotabile specificatamente costruito per le “autostrade viaggianti”.
L’insieme di questi interventi dovrebbe consentire, quando
l’erogazione sarà ben definita, l’adozione di politiche tariffarie favorevoli
all’espansione del trasporto combinato strada – rotaia (oltreché del trasporto
ferroviario di merci pericolose).
f.to ing. Antonio Giacoma |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.2/1998
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Allegato uno |
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CAMERA DEI DEPUTATI
XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 2032
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(LUNARDI)
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(TREMONTI)
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
Presentato il 28 novembre 2001
***
OMISSIS***
Art.19
(Disposizioni
in materia di trasporto ferroviario
e
interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
1. Per l'anno
2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento
(CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo
5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in
attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a
quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto
dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi
di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al
regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al
trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico
consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento
di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di
introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare
procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione
del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla
definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento
delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali
assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società
Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi
oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima
società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro
della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia
relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e
modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese
che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano
nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543
dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità
amministrativo "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si
intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia.
Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si
intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale
per il trasporto di merci pericolose-RID.
6. E' istituito,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo denominato "Fondo da ripartire fra le imprese
ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il
quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per
l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno
2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
7. A valere sul
fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a
supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
8. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per
l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO DISEGNO DI LEGGE