Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 18 dicembre 2001
Circolare n.183/2001
Oggetto: Autotrasporto –
Divieti di circolazione anno 2002 – Decreto Ministro
Infrastrutture e Trasporti 5.12.2001.
Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario dei divieti di circolazione
dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori
dai centri abitati per l’anno 2002.
In linea col protocollo d’intesa siglato tra Governo e associazioni
dell’autotrasporto lo scorso novembre, il calendario 2002 non prevede giornate
di divieto ulteriori rispetto a quest’anno.
In particolare la circolazione sarà vietata:
·
tutte le
domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00 nel
periodo da maggio a settembre);
·
i sabati
dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dal 29 giugno al 7 settembre);
·
i ponti
festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimo week-end di luglio e
primo week-end dopo Ferragosto).
Si segnalano inoltre le seguenti novità:
·
sono stati
esclusi dai divieti i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi
postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto
legislativo n.261/99;
·
è stato
generalizzato l’esonero dai divieti per i veicoli che trasportano merci
deperibili (frutta e ortaggi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione, latticini e derivati del latte freschi, sementi
vive); pertanto quei trasporti non sono più assoggettati alla preventiva
autorizzazione prefettizia;
·
per i
veicoli che svolgono servizi intermodali con l’estero attraverso l’interporto
di Trento i divieti di circolazione termineranno 4 ore prima, al pari di quanto
già avveniva con gli altri interporti e terminal di rilevanza nazionale
(Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino -Orbassano,
Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio,
Milano Rogoredo e Milano Smistamento);
·
per i
veicoli provenienti dall’estero, dalla Sardegna e dalla Sicilia, o ivi diretti,
l’orario di inizio e di temine di tutti i divieti risulta rispettivamente
posticipato e anticipato di quattro ore (la deroga non riguarda i veicoli
traghettati tra la Sicilia e la Calabria).
Come per il passato i divieti non si
applicano ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in
quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva. Sono
esclusi dai divieti i veicoli che trasportano latte o sono diretti a caricarlo,
i veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di
massa complessiva non superiore a 14 tonnellate; sono altresì esonerati dai
divieti i mezzi adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
Per i trasporti eccezionali sono stati previsti ulteriori
divieti di circolazione, peraltro meno estesi rispetto al passato; in
particolare nel periodo dal 21 giugno all’8 settembre compresi, la circolazione
sarà interdetta dalle 16,00 alle 24,00 di ogni venerdì e dalle 7,00 del sabato fino
alle 24,00 della domenica successiva; dall’1 al 16 giugno e dal 14 al 22
settembre compresi, la circolazione sarà interdetta dalle 16,00 del sabato fino
alle 24,00 della domenica.
I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi,
indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i
divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dall’1 giugno al 22
settembre non potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore
24,00 della domenica successiva.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.164/2000
|
|
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Prot.
7536
*** OMISSIS ***
DECRETA
Art. 1
1. Si dispone di vietare la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t., nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2002 si
seguito elencati:
a)
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
b)
tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
c) dalle ore 8.00 alle 22.00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29
marzo;
e)
dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle
ore 8, 00 alle ore 22,00 del 1° aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25
aprile;
h) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1°
maggio;
i)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i
veicoli diretti all'estero;
j) alle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29
giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6
luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13
luglio;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20
luglio;
n) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26
luglio;
o)
dalle ore 7,00 del 27 luglio alle ore 7,00 del 28 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2
agosto;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3
agosto;
r)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 agosto;
s) delle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15
agosto;
t) dalle ore 7,00 del 17 agosto alle ore 7,00
del 18 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24
agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 31
agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7
settembre;
x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31
ottobre;
y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°
novembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25
dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00
del 26 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di
massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso.
Art. 2
l.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio dei divieto
è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l'orario di termine dei divieto è anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione è estesa e ore quattro per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e
Parma Fontevivo) e ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci
destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante
la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna,
provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale,
purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o
la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine dei divieto è
rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l'intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai
veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e
la destinazione del viaggio.
5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono
assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio
nazionale.
Art. 3
l. Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
adibiti a
pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine accorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.;
militari,
per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
utilizzati
dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di
servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli
che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio
“smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Posta Italiane s.p.a., purché
contrassegnati con l'emblema “PT” o con l'emblema “Poste Italiane”, nonché
quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché
quelli adibiti ai servizi postati, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate del Ministero
delle comunicazioni;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animati
destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi od effettuato nelle quarantotto ore;
i) adibiti
esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano
motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto
di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea
documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali,
quotidiani e periodici;
m
2) prodotti per uso medico;
m
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori dì colore verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
q) per il trasporto di derrate alimentari
deperibili in regime ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore
a 14 t.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì
per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte
freschi è sementi vive. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni dì 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4
l.
Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
di cui all'art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese
nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai
punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga devono altresì
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettere “a” minuscola di altezza ‑ari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
l.
Per i veicoli dì cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione e circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla
circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla
stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo,
nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se
l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del
comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia
interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi
di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in
regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è
ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una
volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione
concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrato da parte del soggetto interessato.
Art. 6
l.
Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione e circolare in deroga devono essere inoltrato, in tempo utile,
di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da
effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è
ammessa solo in
relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
le
località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto dei trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo
è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificato all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
l.
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
Ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga
deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata
alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da
una agenzia di servizi e ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti
dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di
urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di
arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località
di confine.
3. Analogamente, per i
veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener
conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettore a)
e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento
4. Durante i periodi di divieto i
Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in
via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate
per la sosta o autoporti, siti in prossimità della
frontiera.
Art. 8
l.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei
divieti di circolazione di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori
periodi: dal 21 giugno all’ 8 settembre compresi, dalle ore 16.00 alle ore
24.00 di ogni venerdì e dalle ore 7.00 del sabato alle ore 24.00 della domenica successiva;
dall'1 al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni
sabato alle ore 24.00 della domenica successiva. Tali integrazioni non si
applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d'opera” che circolano nei limiti di
massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per
tali quelli fissati dall'art.62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 9
l. Il
calendario di cui all'art. l, così come integrato dall'art. 8, non si applica
per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal
fine occorrenti (Vigili dei fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di
servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana” nonché
quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio
smaltimento rifiuti purché muniti di apposito documentazione rilasciata dal
l'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane s.p.a., purché
contrassegnati con l'emblema “PT” o con l'emblema “Poste Italiane” nonché
quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi dei decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di
servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti é
combustibili liquidi o gassosi destinati all’attribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.46
l.
Art. 10
Per i veicoli eccezionali o adibiti e trasporti eccezionali, le
Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando
l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessato al
transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed
indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate
agli artt. 5, 6 e 7.
2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e
rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente
all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o
dell’art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art. 11
l. Il
trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni
di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 22 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste
nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le
normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti,
previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per
la realizzazione di opere di interesse nazionale per
le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale
da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata
dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni
festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti
stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione
limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di
situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli i itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene
prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art. 12
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della
stessa giornata lavorativa; ai veicoli e temperatura controllata che effettuano
il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il
viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.
Art. 13
l. Le
Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5
dicembre 2001
f.to IL
MINISTRO Pietro Lunardi