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Roma, 4 gennaio 2002

 

Circolare n. 3/2002

 

Oggetto: Lavoro – Fasc – Nuova forma di previdenza integrativa dal­l’1/1/2002.

 

Dall’1 gennaio 2002 è operativa la riforma del FASC prevista dall’art.43 dell’ultimo CCNL trasporto merci.

 

Come è noto , con quella disposizione sono state modificate le prestazioni del Fondo coerentemente con le linee generali della disciplina della previdenza integrativa. Inizialmente la riforma sarebbe dovuta decorrere dal 2001 ma con accordi successivi era stata rinviata di un anno per dar modo ai soci fondatori (Fedespedi, Federcorrieri, Federagenti e organizzazioni sindacali) di approvare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari attualmente in corso di ratifica da parte del Ministero del Lavoro.

 

Ferma restando l’obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione sancita dalla disciplina di riferimento di cui al D.LGVO n.509/94, il nuovo assetto del FASC prevede la seguente articolazione:

 

·        ai lavoratori che si iscriveranno dall’1/1/2002 sarà erogata una prestazione pensionistica complementare calcolata secondo il criterio della capitalizzazione dei contributi versati; l’erogazione del trattamento sarà subordinata alla maturazione dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia o di anzianità INPS e non già all’uscita dal settore come avviene attualmente;a scelta del lavoratore la prestazione potrà essere goduta interamente sotto forma di rendita vitalizia, ovvero ne potrà essere richiesta la liquidazione in capitale per un ammontare non superiore al 50% dell’importo maturato;

 

·        i lavoratori già iscritti al 31/12/2001 potranno optare per il nuovo regime di prestazioni, destinandovi solamente i contributi dovuti dal 2002 ovvero anche quanto già maturato precedentemente; tale facoltà di opzione non potrà essere esercitata da coloro i quali matureranno nell’arco dei prossimi 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità INPS;

 

·        ai lavoratori già iscritti al 31/12/2001 che non opteranno per la pensione complementare continuerà ad essere erogato l’attuale trattamento, consistente nella liquidazione all’uscita dal settore del conto individuale maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; analogo trattamento si applicherà, per la parte di contributi maturati al 31/12/2001, a quei lavoratori che opteranno per il nuovo regime solo per i contributi futuri.

 

Sempre in base al citato art.43 del CCNL con l’entrata in vigore della riforma del FASC dall’1/1/2002, l’ammontare dei contributi è stato determinato nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico dell’impresa (comprensiva dello 0,6% come quota associativa). A tal fine il FASC sta predisponendo una nuova modulistica che dovrà essere utilizzata dalle imprese a decorrere dai versamenti da effettuarsi entro il 20 febbraio 2002 (i versamenti di gennaio sono ancora relativi alla retribuzioni del 2001).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.82/2001 e 107/2000

 

 

 

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