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Roma, 4 gennaio 2002
Circolare n. 3/2002
Oggetto: Lavoro – Fasc –
Nuova forma di previdenza integrativa dall’1/1/2002.
Dall’1 gennaio 2002 è operativa la riforma del FASC prevista dall’art.43
dell’ultimo CCNL trasporto merci.
Come è noto , con quella disposizione sono state modificate le prestazioni
del Fondo coerentemente con le linee generali della disciplina della previdenza
integrativa. Inizialmente la riforma sarebbe dovuta decorrere dal 2001 ma con
accordi successivi era stata rinviata di un anno per dar modo ai soci fondatori
(Fedespedi, Federcorrieri, Federagenti e organizzazioni sindacali) di approvare
le necessarie modifiche statutarie e regolamentari attualmente in corso di
ratifica da parte del Ministero del Lavoro.
Ferma restando l’obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione sancita
dalla disciplina di riferimento di cui al D.LGVO n.509/94, il nuovo assetto del
FASC prevede la seguente articolazione:
·
ai lavoratori che si iscriveranno
dall’1/1/2002 sarà erogata una prestazione pensionistica complementare
calcolata secondo il criterio della capitalizzazione dei contributi versati;
l’erogazione del trattamento sarà subordinata alla maturazione dell’età
pensionabile per la pensione di vecchiaia o di anzianità INPS e non già all’uscita
dal settore come avviene attualmente;a scelta del lavoratore la prestazione
potrà essere goduta interamente sotto forma di rendita vitalizia, ovvero ne
potrà essere richiesta la liquidazione in capitale per un ammontare non superiore
al 50% dell’importo maturato;
·
i lavoratori già iscritti al
31/12/2001 potranno optare per il nuovo regime di prestazioni, destinandovi
solamente i contributi dovuti dal 2002 ovvero anche quanto già maturato
precedentemente; tale facoltà di opzione non potrà essere esercitata da coloro
i quali matureranno nell’arco dei prossimi 5 anni i requisiti per la pensione
di vecchiaia o di anzianità INPS;
·
ai lavoratori già iscritti al
31/12/2001 che non opteranno per la pensione complementare continuerà ad essere
erogato l’attuale trattamento, consistente nella liquidazione all’uscita dal
settore del conto individuale maturato al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro; analogo trattamento si applicherà, per la parte di
contributi maturati al 31/12/2001, a quei lavoratori che opteranno per il nuovo
regime solo per i contributi futuri.
Sempre in base al citato art.43 del CCNL con l’entrata in vigore della
riforma del FASC dall’1/1/2002, l’ammontare dei contributi è stato determinato
nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico dell’impresa
(comprensiva dello 0,6% come quota associativa). A tal fine il FASC sta
predisponendo una nuova modulistica che dovrà essere utilizzata dalle imprese a
decorrere dai versamenti da effettuarsi entro il 20 febbraio 2002 (i versamenti
di gennaio sono ancora relativi alla retribuzioni del 2001).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.82/2001 e 107/2000
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M/n |
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