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Roma, 11 gennaio 2002
Circolare n.7/2002
Oggetto: Previdenza – Manovra
finanziaria 2002 – Legge 28/12/2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.301 del
29/12/2001.
La legge finanziaria 2002 ha prorogato le agevolazioni contributive
che sarebbero scadute il 31 dicembre 2001.
Contributi di maternità (art.43 comma 1) – E’
stata confermata, senza più limiti di durata, la riduzione dello 0,20% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (art.43, legge 488/99).
La riduzione continuerà ad applicarsi sull’aliquota contributiva dovuta per la
maternità.
Contrattazione integrativa (art.43, comma 2) – E’ stato
confermato il regime di decontribuzione di cui alla legge n.144/99 sugli
aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o
territoriale). Come è noto, tale regime comporta l’applicazione, su un importo
massimo pari al 3% della retribuzione imponibile annua, di un contributo di
solidarietà del 10% (interamente a carico dei datori di lavoro) anziché della
contribuzione piena.
Si rammenta che per l’applicabilità della decontribuzione è necessario
che gli aumenti in questione non siano di ammontare fisso ma siano legati ad
incrementi di produttività.
Assunzioni al Sud (art.44) - E’ stato mantenuto anche per le nuove
assunzioni che saranno effettuate nel 2002 lo sgravio totale dei contributi
INPS già previsto dalla legge n.448/98. Come in passato lo sgravio sarà
riconosciuto per un periodo di tre anni alle imprese di qualsiasi settore e
dimensione operanti nelle regioni meridionali (Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria, Sardegna nonché, sia pure con alcune limitazioni, Abruzzo e
Molise) per ogni lavoratore assunto ad incremento della forza lavoro occupata
al Sud al 31 dicembre 2001. Le assunzione dovranno essere esclusivamente a
tempo indeterminato e dovranno riguardare lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento o di mobilità oppure in cassa integrazione.
Come già accaduto per il precedente sgravio, anche per l’operatività
della nuova agevolazione bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione
Europea.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.
22/2000 e 153/1999
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U.
n. 301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2002).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
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omissis ***
CAPO VII
INTERVENTI IN
MATERIA DI LAVORO
Art. 43.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui
all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui
all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione
agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici
economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette
agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi
degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni
Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni
circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.
***
OMISSIS ***
FINE
TESTO LEGGE