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Roma, 11 gennaio 2002

 

Circolare n.7/2002

Oggetto: Previdenza – Manovra finanziaria 2002 – Legge 28/12/2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.301 del 29/12/2001.

 

La legge finanziaria 2002 ha prorogato le agevolazioni contributive che sarebbero scadute il 31 dicembre 2001.

 

Contributi di maternità (art.43 comma 1) E’ stata confermata, senza più limiti di durata, la riduzione dello 0,20% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (art.43, legge 488/99). La riduzione continuerà ad applicarsi sull’aliquota contributiva dovuta per la maternità.

 

Contrattazione integrativa (art.43, comma 2) – E’ stato confermato il regime di decontribuzione di cui alla legge n.144/99 sugli aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale). Come è noto, tale regime comporta l’applicazione, su un importo massimo pari al 3% della retribuzione imponibile annua, di un contributo di solidarietà del 10% (interamente a carico dei datori di lavoro) anziché della contribuzione piena.

Si rammenta che per l’applicabilità della decontribuzione è necessario che gli aumenti in questione non siano di ammontare fisso ma siano legati ad incrementi di produttività.

 

Assunzioni al Sud (art.44) - E’ stato mantenuto anche per le nuove assunzioni che saranno effettuate nel 2002 lo sgravio totale dei contributi INPS già previsto dalla legge n.448/98. Come in passato lo sgravio sarà riconosciuto per un periodo di tre anni alle imprese di qualsiasi settore e dimensione operanti nelle regioni meridionali (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna nonché, sia pure con alcune limitazioni, Abruzzo e Molise) per ogni lavoratore assunto ad incremento della forza lavoro occupata al Sud al 31 dicembre 2001. Le assunzione dovranno essere esclusivamente a tempo indeterminato e dovranno riguardare lavoratori iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure in cassa integrazione.

Come già accaduto per il precedente sgravio, anche per l’operatività della nuova agevolazione bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 22/2000 e 153/1999

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2002).

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    
                                  PROMULGA
    la seguente legge:
                                   Art. 1

 

*** omissis ***

 

                                  CAPO VII
                       INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

 
                                  Art. 43.
                      (Riduzione del costo del lavoro)
    1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
    a) la  riduzione  del  contributo per la tutela di maternita', di cui
       all'articolo  78,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni

       legislative  in  materia  di  tutela e sostegno della maternita' e

       della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
       151,  e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
       predetto decreto legislativo;
    b) la  riduzione  dei  contributi  dovuti  dai datori di lavoro e dai
       lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto,  di cui
       all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
    2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
    a) il   concorso   dello   Stato   al  finanziamento  della  gestione
       agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
       infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  di  cui all'articolo 55, comma 1,
       lettera  o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
       comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    b) il  regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
       secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
       n. 144.
    
       3.  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
    23  dicembre  2000,  n.  388,  si  applica  a decorrere dalla data di
    entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
 
                                   Art. 44.
                        (Sgravi per i nuovi assunti)
       1.  A  tutti  i  datori  di  lavoro  privati ed agli enti pubblici
    economici,  operanti  nelle  regioni  Campania,  Basilicata, Sicilia,
    Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e' riconosciuto, per i nuovi assunti
    nell'anno  2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
    31  dicembre  2001  e  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di
    assunzione  del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
    totale  dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
    sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
    i   lavoratori   dello  spettacolo  (ENPALS)  a  loro  carico,  sulle
    retribuzioni  assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo pensioni
    lavoratori  dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
    spettacolo.  Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
    cooperative  di  lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
    quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
    lavoro   dipendente.   Ai   fini  della  concessione  delle  predette
    agevolazioni,  si  applicano  le condizioni stabilite all'articolo 3,
    comma  6,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
    dicembre  2001  le  date  di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
    dell'articolo 3.
       2.  L'efficacia  della  misura  di  cui  al comma 1 e' subordinata
    all'autorizzazione  ed  ai vincoli della Commissione europea ai sensi
    degli  articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
    europea, e successive modificazioni.
       3.  Il  beneficio  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
    della   disciplina  degli  aiuti  di  importanza  minore  di  cui  al
    regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
    anche  ai  datori  di  lavoro  operanti  nei  territori delle regioni
    Abruzzo    e    Molise,   nonche'   nei   territori   delle   sezioni
    circoscrizionali  del  collocamento  nelle  quali  il  tasso medio di
    disoccupazione,  calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
    la  definizione  allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
    alla  media  nazionale  risultante  dalla  medesima rilevazione e che
    siano  confinanti  con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
    della  decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
    cui  al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
    concessi,  nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
    regolamento (CE) n. 69/2001.

 

*** OMISSIS ***

 

FINE TESTO LEGGE