Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 15 gennaio 2002

 

Circolare n.9/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Articolo 15 legge 28.12.2001, n.488, su S.O. alla G.U. n.301 del 29.12.2001.

 

La legge finanziaria 2002 indicata in oggetto ha previsto misure a favore dell’autotrasporto. In particolare:

 

Pedaggi autostradali: In aggiunta allo stanziamento strutturale di 67,1 milioni di euro annuali per la riduzione dei pedaggi autostradali, per il 2002 sono stati stanziati ulteriori 11,3 milioni di euro.

 

Inail – Lo stanziamento annuale di 42,9 milioni di euro per la riduzione dei premi Inail è stato innalzato per il 2002 a 54,3 milioni di euro.

 

Telefoni veicolari - Ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, la totale deducibilità dei costi degli impianti telefonici installati sui camion è stata estesa ai telefoni mobili, nel limite di un apparecchio per autoveicolo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.16/2001

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del­

lo Stato (legge finanziaria 2002).

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  PROMULGA
    la seguente legge:
 
                                   TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

    *** OMISSIS ***
                                  Art. 15.
              (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
       1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del
    decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
    dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
    n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
    10.329.138  euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
    2,  del  decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
       2.  Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
    sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
    ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
       "10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di locazione anche
    finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
    relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
    pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
    concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
    al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
    come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
    1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre

    1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale

    di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli
    oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
    trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
    limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
       3.  La  lettera  g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
    del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
    di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
    servizi, e' sostituita dalla seguente:
       "g)   l'imposta   relativa  all'acquisto,  all'importazione,  alle
    prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16,
    nonche'  alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
    servizio  radiomobile  pubblico  terrestre  di comunicazioni soggette
    alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
    tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
    ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
    finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
    del  30  dicembre  1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
    per  cento;  la  predetta limitazione non si applica agli impianti di
    telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
    delle  imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
    ciascun veicolo".
       4.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 2, del
    decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
    dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
    n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
    11.362.051,78  euro,  in  aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
    comma  2,  del  decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO IV
                                NORME FINALI

    *** OMISSIS ***
                                  Art. 79.
                (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
       1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
    correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
    nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
    assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
    1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
       2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
    regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
       3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le
    disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
    stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
    Ufficiale.
       La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
    
                                   CIAMPI
    
                      BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    
                      TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
    

    Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI