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Roma, 15 gennaio 2002
Circolare n.9/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Misure a favore del settore – Articolo 15 legge 28.12.2001, n.488, su S.O. alla
G.U. n.301 del 29.12.2001.
La legge finanziaria 2002 indicata in oggetto ha previsto misure a
favore dell’autotrasporto. In particolare:
Pedaggi autostradali: In
aggiunta allo stanziamento strutturale di 67,1 milioni di euro annuali per la
riduzione dei pedaggi autostradali, per il 2002 sono stati stanziati ulteriori
11,3 milioni di euro.
Inail – Lo
stanziamento annuale di 42,9 milioni di euro per la riduzione dei premi Inail è
stato innalzato per il 2002 a 54,3 milioni di euro.
Telefoni veicolari - Ai
fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, la totale deducibilità dei costi
degli impianti telefonici installati sui camion è stata estesa ai telefoni
mobili, nel limite di un apparecchio per autoveicolo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.16/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U.
n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
lo
Stato (legge finanziaria 2002).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
*** OMISSIS ***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
*** OMISSIS ***
Art. 15.
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995,
sono deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16,
nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di
11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
*** OMISSIS ***
TITOLO IV
NORME FINALI
*** OMISSIS ***
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI