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Roma, 15 gennaio 2002
 
Circolare n.9/2002
 
Oggetto: Autotrasporto –
Misure a favore del settore – Articolo 15 legge 28.12.2001, n.488, su S.O. alla
G.U. n.301 del 29.12.2001.
 
La legge finanziaria 2002 indicata in oggetto ha previsto misure a
favore dell’autotrasporto. In particolare:
 
Pedaggi autostradali: In
aggiunta allo stanziamento strutturale di 67,1 milioni di euro annuali per la
riduzione dei pedaggi autostradali, per il 2002 sono stati stanziati ulteriori
11,3 milioni di euro.
 
Inail – Lo
stanziamento annuale di 42,9 milioni di euro per la riduzione dei premi Inail è
stato innalzato per il 2002 a 54,3 milioni di euro.
 
Telefoni veicolari - Ai
fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, la totale deducibilità dei costi
degli impianti telefonici installati sui camion è stata estesa ai telefoni
mobili, nel limite di un apparecchio per autoveicolo.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.16/2001 | 
|   | Allegato uno | 
|   | D/d | 
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G.U.
n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
 
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
lo
Stato (legge finanziaria 2002).
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                  PROMULGA    la seguente legge:                                    TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
    *** OMISSIS ***
                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
    *** OMISSIS ***                                  Art. 15.              (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)       1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del    decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con    modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati    dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,    n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di    10.329.138  euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma    2,  del  decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167,  convertito,  con    modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.       2.  Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte    sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22    dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di    ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:       "10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di locazione anche    finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione    relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile    pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle    concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata    al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,    come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre    1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
    1995, 
sono  deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale
    di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli    oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il    trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto    limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".       3.  La  lettera  g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto    del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia    di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e    servizi, e' sostituita dalla seguente:       "g)   l'imposta   relativa  all'acquisto,  all'importazione,  alle    prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16,    nonche'  alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il    servizio  radiomobile  pubblico  terrestre  di comunicazioni soggette    alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della    tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26    ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle    finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303    del  30  dicembre  1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50    per  cento;  la  predetta limitazione non si applica agli impianti di    telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte    delle  imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per    ciascun veicolo".       4.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 2, del    decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con    modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati    dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,    n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di    11.362.051,78  euro,  in  aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,    comma  2,  del  decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con    modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.    *** OMISSIS ***
                                  TITOLO IV
                                NORME FINALI
    *** OMISSIS ***                                  Art. 79.                (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)       1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese    correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni    nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene    assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto    1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.       2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle    regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.       3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le    disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno    stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta    Ufficiale.       La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica    italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla    osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001                                       CIAMPI                          BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri                          TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze    
    Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI