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Roma, 15 gennaio 2002

 

Circolare n.10/2002

 

Oggetto: Tributi – Adempimenti dei sostituti d’imposta – Variazione delle detrazioni per familiari a carico – Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.301 del 29.12.2001.

 

A decorrere dal primo periodo di paga 2002 i datori di lavoro devono applicare le nuove detrazioni per familiari a carico previste dall’articolo 2 della legge finanziaria indicata in oggetto.

 

In particolare è stata introdotta una detrazione per figli a carico variabile in funzione del numero dei figli e del reddito complessivo del dipendente, così come di seguito riepilogato:

 

 

 

N. figli a carico

 

Reddito complessivo

annuo del dipendente

(euro)

 

Detrazione annua

da dividere tra i genitori

(euro)

 

 

4 e più

 

3

 

2

 

1

 

 

Nessun limite

 

Fino a 46.481,12

 

Fino a 41.316,55

 

Fino a 36.151,98

 

 

 

516,46 a figlio

 

 

 

3

 

2

 

1

 

Da 46.481,12 a 51.645,69

 

Da 41.316,55 a 51.645,69

 

Da 36.151,98 a 51.645,69

 

 

 

303,68 per il I figlio

 

336,73 per i successivi

 

 

Fino a 3

 

Oltre 51.645,69

 

285,01 a figlio

 

 

Per i figli portatori di handicap la detrazione è sempre pari a 774,69 euro. Per i figli fino a tre anni di età continua ad applicarsi l’ulteriore detrazione pari a 123,95 euro.

 

Qualora manchi un genitore, al primo figlio deve essere riconosciuta, se più conveniente, la detrazione per coniuge a carico; detrazione che per il 2002 è rimasta invariata e pari a:

 

Reddito annuo del dipendente (euro)

Detrazione per coniuge a carico (euro)

Fino a 15.493,71

546,18

Da 15.493,71 a 30.987,41

496,60

Da 30.987,41 a 51.645,69

459,42

Oltre 51.645,69

422,23

 

Per i familiari a carico elencati all’articolo 433 del codice civile (genitori, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, ecc.) spetta una detrazione fissa annuale di 285,01 euro.

 

Si rammenta che le detrazioni di cui trattasi devono essere riconosciute sulla base di una dichiarazione rilasciata dal dipendente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 177/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del­

lo Stato (legge finanziaria 2002).

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  PROMULGA
    la seguente legge:
 
                                   TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

    *** OMISSIS ***

 

                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 
                                   Art. 2.
    (Modificazioni  alla  disciplina  dell'IRPEF  per  le famiglie, della
    detraibilita'  delle  spese  sostenute dai soggetti sordomuti e della
     deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
    
       1.  All'articolo  12,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
    redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
    dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  detrazioni per carichi di
    famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
       "b)  per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
    figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
    indicata  nell'articolo  433  del  codice  civile  che conviva con il
    contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non  risultanti  da
    provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
    408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
    decorrere  dal  1  gennaio  2002  da  ripartire  tra coloro che hanno
    diritto  alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
    da  ciascuno;  il  suddetto  importo e' aumentato di lire 240.000 per
    ciascun  figlio  di  eta'  inferiore  a  tre  anni.  Per  l'anno 2001
    l'importo  di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
    616.000  quando  la  detrazione  sia  relativa ai figli successivi al
    primo,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non superi lire
    100.000.000.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
    e'  comunque  aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
    detrazione  sia  relativa  ai figli successivi al primo, a condizione
    che  il  reddito  complessivo  non superi 51.645,69 euro. A decorrere
    dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
    per  ciascun  figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
    reddito  complessivo  non  superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
    carico;  2)  contribuenti  con  reddito  complessivo  non superiore a
    41.316,55  euro  con  due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
    complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
    contribuenti  con  almeno  quattro  figli  a  carico. Per ogni figlio
    portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
    1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
    a 774,69 euro".
       2.  All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
    sui redditi le parole:
       "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
    il  primo  figlio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la detrazione
    prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
    per il primo figlio".
       3.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del citato testo unico delle
    imposte  sui  redditi,  in  materia  di detrazioni per oneri, dopo la
    lettera c-bis) e' inserita la seguente:
       "c-ter)  le  spese  sostenute per i servizi di interpretariato dai
    soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
    n. 381;".
       4.  L'articolo  19,  comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
    successive  modificazioni,  concernente  la deducibilita' delle spese
    sostenute  da  imprese  produttrici  di  medicinali per promuovere ed
    organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad  essi  collegati, e'
    abrogato.
       5.  All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
    13 e' sostituito dal seguente:
       "13.  Le  spese  di  pubblicita' di medicinali comunque effettuata
    dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del decreto legislativo 30
    dicembre   1992,  n.  541,  attraverso  convegni  e  congressi,  sono
    deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
    del  reddito  di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
    all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
    ministeriale  alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
    espressa,  ovvero  nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
    dalla legge".
       6.  Il  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
    23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
 

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO IV
                                NORME FINALI

 
    *** OMISSIS ***
 
                                  Art. 79.
                (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
       1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
    correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
    nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
    assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
    1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
       2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
    regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
       3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le
    disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
    stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
    Ufficiale.
       La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
    
                                   CIAMPI
    
                      BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    
                      TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
    
    Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI