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Roma, 15
gennaio 2002
Circolare n.10/2002
Oggetto:
Tributi – Adempimenti dei sostituti d’imposta – Variazione delle detrazioni per
familiari a carico – Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.301 del
29.12.2001.
A
decorrere dal primo periodo di paga 2002 i datori di lavoro devono applicare le
nuove detrazioni per familiari a carico previste dall’articolo 2 della legge
finanziaria indicata in oggetto.
In
particolare è stata introdotta una detrazione per figli a carico variabile in
funzione del numero dei figli e del reddito complessivo del dipendente, così
come di seguito riepilogato:
N. figli a carico |
Reddito
complessivo annuo
del dipendente (euro) |
Detrazione annua da dividere tra i genitori (euro) |
4 e più 3 2 1 |
Nessun limite Fino a 46.481,12 Fino a 41.316,55 Fino a 36.151,98 |
516,46 a figlio |
3 2 1 |
Da 46.481,12 a 51.645,69 Da 41.316,55 a 51.645,69 Da 36.151,98 a 51.645,69 |
303,68 per il I figlio 336,73 per i successivi |
Fino a 3 |
Oltre 51.645,69 |
285,01 a figlio |
Per i
figli portatori di handicap la detrazione è sempre pari a 774,69 euro. Per i
figli fino a tre anni di età continua ad applicarsi l’ulteriore detrazione pari
a 123,95 euro.
Qualora
manchi un genitore, al primo figlio deve essere riconosciuta, se più conveniente,
la detrazione per coniuge a carico; detrazione che per il 2002 è rimasta invariata
e pari a:
Reddito annuo del dipendente (euro) |
Detrazione per coniuge a carico (euro) |
Fino a
15.493,71 |
546,18 |
Da
15.493,71 a 30.987,41 |
496,60 |
Da 30.987,41
a 51.645,69 |
459,42 |
Oltre
51.645,69 |
422,23 |
Per i
familiari a carico elencati all’articolo 433 del codice civile (genitori,
fratelli, sorelle, suoceri, nuore, ecc.) spetta una detrazione fissa annuale di
285,01 euro.
Si
rammenta che le detrazioni di cui trattasi devono essere riconosciute sulla
base di una dichiarazione rilasciata dal dipendente.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 177/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.
n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
lo
Stato (legge finanziaria 2002).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
*** OMISSIS ***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001
l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione
che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e'
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
*** OMISSIS ***
TITOLO IV
NORME FINALI
*** OMISSIS ***
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI