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Roma, 16 gennaio 2002
 
Circolare n.12/2002
Oggetto: Autotrasporto – ADR
edizione 2001 – D.M. 21.12.2001 su G.U. n.1 del 2.1.2002.
 
Con il decreto indicato in oggetto è stato recepito nel nostro
ordinamento l’aggiornamento dell’accordo sul trasporto di merci pericolose (ADR
edizione 2001) entrato in vigore il 1° luglio 2001, con un periodo transitorio
fino al 31 dicembre 2002 durante il quale le imprese possono continuare ad
applicare,sia in ambito nazionale che nei traffici internazionali, le
disposizioni contenute nell’ADR edizione 1999.
 
Il periodo transitorio è già scaduto per le merci pericolose della
classe 7 (materie radioattive).
 
La nuova edizione dell’ADR è stata completamente ristrutturata dal
punto di vista formale, al fine di rendere le disposizioni più facilmente
consultabili. Di particolare utilità risulta ora la parte terza dell’allegato A
dell’accordo, costituita dall’elenco completo delle materie pericolose ordinate
in base al numero ONU, con l’indicazione per ciascuna materia di tutte le disposizioni
inerenti il trasporto (es. pericolosità, modo di trasporto, imballaggio,
eventuali esenzioni, eventuali divieti di carico in comune con altre materie,
ecc.).
 
Nel nuovo testo sono state definite le figure degli “operatori
principali” (speditori, trasportatori, destinatari) e degli “altri operatori”
(caricatori, imballatori, riempitori, gestori delle cisterne), con
l’individuazione dei rispettivi adempimenti.
 
In particolare per gli speditori vengono menzionati gli obblighi di:
-       
assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e
autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
-       
fornire al trasportatore tutti i documenti e le
informazioni necessarie; 
-       
utilizzare solo imballi o recipienti idonei ed omologati,
comprese le cisterne e che queste siano correttamente targate ed etichettate;
-       
osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle
restrizioni di spedizione;
-       
assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non
degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne
mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli
contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed
etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano
chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
 
I
trasportatori devono in particolare:
-       
verificare che le merci pericolose da trasportare siano
autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
-       
assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo
dell'unità di trasporto;
-       
assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non
presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti,
ecc.;
-       
assicurarsi che i collaudi non siano scaduti;
-       
verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
-       
assicurarsi che siano apposte le etichette e le
segnalazioni prescritte per i veicoli;
-       
assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle
consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.
 
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo in
italiano degli allegati A e B dell’accordo, il testo in inglese e in francese
può essere reperito nel sito Internet delle Nazioni Unite al seguente
indirizzo: www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n146/2000 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
 
G.U. n. 1
del 2.1.2002 (fonte Guritel)
 
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
DECRETO 21 dicembre 2001 
 
Recepimento  della 
direttiva  2001/7/CE  della 
Commissione  del  29
gennaio  2001 
che  adatta per la terza volta al
progresso tecnico la
direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli 
Stati  membri  relative 
al  trasporto  di merci
pericolose
su strada.
 
                  IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
  Recepimento 
della  direttiva  2001/7/CE 
della  Commissione del 29
gennaio  2001, 
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni  degli 
Stati  membri  relative 
al  trasporto  di merci
pericolose
su strada.
 
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio
economico europeo)
 
                               Art. 1.
  1. Gli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della
navigazione  del 
4  settembre 1996, come da ultimo
aggiornati con il
decreto  del 
Ministro  dei  trasporti 
e  della  navigazione 
del 28
settembre
1999, sono cosi' modificati:
    a) l'allegato A e' sostituito dal
seguente:
  "Allegato  A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose 
su strada (ADR), in
vigore   a  
decorrere   dal  lo 
luglio  2001,  fermo 
restando  che
l'espressione
"parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".
    b) l'allegato B e' sostituito dal
seguente:
  "Allegato  B: disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose 
su strada (ADR), in
vigore   a  
decorrere   dal   1 
luglio  2001,  fermo 
restando  che
l'espressione
"parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".
  2. 
Le  disposizioni  degli allegati A e B dell'Accordo europeo
sul
trasporto   internazionale  di  merci  pericolose 
(ADR),  nel  testo
consolidato  dalla versione 2001, in vigore dal 1 luglio
2001, di cui
al     comma   
1,    sono    consultabili    sul    sito    Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
  3. 
La  traduzione  in 
lingua italiana del testo consolidato dalla
versione  2001 
delle  disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo
europeo  sul 
trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di  cui 
al  comma 1, sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non
appena ultimata la traduzione del testo stesso.
 
                               Art. 2.
  1. 
L'applicazione  delle
disposizioni degli allegati A e B, di cui
al  comma 
1  dell'art.  1, decorre dal 1 luglio 2001, con un periodo
transitorio  fino 
al  31  dicembre  2002,  tranne 
che  per le merci
pericolose  della classe 7, relativa alle materie
radioattive, per le
quali
il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
 
                                   Il Ministro
delle infrastrutture
                                             e
dei trasporti
                                                 
Lunardi