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Roma, 16 gennaio 2002
Circolare n.13/2002
Oggetto: Diritto civile –
Capitale sociale delle srl – Conversione in euro – Art. 6 Legge 28.12.2001,
n.448, su S.O. alla G.U. n.285 del 29.12.2001.
Le quote unitarie del capitale sociale delle società a responsabilità
limitata già costituite alla data dell’1 gennaio 2002 possono essere di
ammontare inferiore ad 1 euro.
Lo ha previsto l’articolo 6 della legge finanziaria indicata in oggetto
che, modificando l’articolo 2474 del Codice Civile, ha fissato l’obbligo di
ripartire il capitale sociale in quote minime di 1 euro solo per le srl di
nuova costituzione.
La disposizione ha rilevanza per la maggior parte delle srl, le cui quote
unitarie del capitale sociale erano pari a mille lire, oggi 0,52 euro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.150/2001
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Allegato uno |
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D/n |
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G.U.
n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
lo
Stato (legge finanziaria 2002).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
*** OMISSIS ***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
*** OMISSIS ***
Art. 6.
(Modifica all'articolo 2474 del
codice civile)
1.
Al secondo comma
dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato dall'articolo 4, comma
2, lettera b),
del decreto
legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle
societa' di nuova costituzione".
Art. 7.
*** OMISSIS ***
TITOLO IV
NORME
FINALI
*** OMISSIS ***
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze