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Roma, 16 gennaio 2002

 

Circolare n.14/2002

 

Oggetto: Tributi – Manovra fiscale – Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.285 del 29.12.2001.

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni di natura fiscale previste nella legge finanziaria indicata in oggetto.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa (articolo 3 commi 1 e 3) – Le disposizioni della legge 342/2000, introdotte per la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2000, potranno essere applicate anche con riferimento ai beni iscritti nel bilancio chiuso il 31.12.2001; sull’incremento di valore del bene è dovuta imposta sostitutiva pari al 19 per cento per i beni ammortizzabili, e al 15 per cento per i beni non ammortizzabili.

 

Imprese individuali (articolo 3 comma 4) – A favore delle imprese individuali sono stati aperti i termini fino al 30 aprile 2002 per effettuare l’estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante versamento di un’impo­sta sostitutiva.

 

Società di comodo (articolo 3 comma 7) – Sono stati riaperti i termini fino al 30 settembre 2002 per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 449/97 al fine di favorire la fuoriuscita di beni “di comodo” dalle società commerciali; i beni potranno essere assegnati ai soci versando un’imposta sostitutiva del 10 per cento sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati.

 

Riserve e fondi in sospensione d’imposta (articolo 4) – E’ stata introdotta la facoltà di smobilizzare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 19 per cento; coloro che si avvalgono della disposizione, devono liquidare l’imposta nella prossima dichiarazione dei redditi; è ammesso il versamento in tre anni, in rate rispettivamente del 45, 35 e 20 per cento.

 

Soppressione dell’Invim (articolo 8) – E’ stata anticipata all’1 gennaio 2002 la definitiva soppressione dell’imposta sull’incremento del valore degli immobili (in base al d.lvo 504/92 istitutivo dell’ICI, l’applicazione dell’Invim sarebbe cessata all’1 gennaio 2003).

 

Studi di settore (articolo 9 comma 12) – Per i periodi d’imposta 2000 e 2001 sull’adeguamento ai ricavi previsti dagli studi di settore non è soggetto ad interessi, né a sanzioni.

 

Emersione dal lavoro irregolare (articolo 9 comma 15) – E’ stato prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2002 il termine per eseguire la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 383/2001.

 

Insegne di esercizio (articolo 10) – E’ stata abolita l’applicazione dell’imposta di pubblicità alle insegne che contraddistinguono la sede dell’attività dell’impresa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2000 e 16/1998

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del­

lo Stato (legge finanziaria 2002).

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                  PROMULGA

    la seguente legge:

 

                                   TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

*** OMISSIS ***

                                   Art. 3.

                (Disposizioni in materia di beni di impresa)

       1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di

    cui  alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,

    puo'  essere  eseguita  anche  con  riferimento a beni risultanti dal

    bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre

    2000,  nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio successivo, per il

    quale  il  termine di approvazione scade successivamente alla data di

    entrata in vigore della presente legge.

       2.  Il  maggiore  valore  attribuito  in  sede di rivalutazione si

    considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi

    e   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  a

    decorrere  dal  secondo esercizio successivo a quello con riferimento

    al quale e' stata eseguita.

       3.  I  soggetti  di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),

    del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono

    della  facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano

    l'importo  dell'imposta  sostitutiva  liquidata nell' ammontare delle

    imposte  di  cui  all'articolo  105, comini 2 e 3, del predetto testo

    unico   delle   imposte   sui   redditi,   recante   adempimenti  per

    l'attribuzione  del  credito  di imposta ai soci o partecipanti sugli

    utili distribuiti.

       4.  L'imprenditore  individuale che alla data del 30 novembre 2001

    utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,

    primo  periodo,  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi,

    puo',  entro  il  30  aprile  2002,  optare per l'esclusione dei beni

    stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di

    imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento

    di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone

    fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,

    dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della

    differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore

    fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'

    soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'

    aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore

    aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del

    bene.

       5.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e' quello risultante

    dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di

    imposta  alle  rendite  catastali  ovvero a quella stabilita ai sensi

    dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la

    procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

       6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi

    4  e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il

    termine  di  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di

    imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in

    due  rate  di  pari  importo  entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo

    2003,  con  i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241.  Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono dovuti

    interessi   nella   misura   del   3  per  cento  annuo,  da  versare

    contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i

    rimborsi  ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per

    le imposte sui redditi.

       7.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  29  della legge 27

    dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge

    18  febbraio  1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste

    in  essere  ed  alle  trasformazioni effettuate entro il 30 settembre

    2002.  In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro

    dei  soci,  ove  prescritto,  alla data del 30 settembre 2001, ovvero

    devono  essere  iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in

    vigore  della  presente  legge  in  forza  di titolo di trasferimento

    avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.

       8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano, alle stesse

    condizioni  e  relativamente  ai medesimi beni, anche alle cessioni a

    titolo  oneroso  ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.

    In  tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,

    il  corrispettivo  della cessione, se inferiore al valore normale del

    bene,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9 del citato testo unico

    delle  imposte  sui  redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3

    del  citato  articolo  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'

    computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

       9.  Per  le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

    il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di

    stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,

    redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei

    ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori

    contabili,  il  valore  periziato  e'  riferito all'intero patrimonio

    sociale  esistente  ad  una  data  compresa  nei  trenta  giorni  che

    precedono  quella  in  cui  l'assegnazione  o  la  cessione  e' stata

    deliberata o realizzata.

       10.  Le  societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente

    articolo  devono  versare  il  40  per cento dell'imposta sostitutiva

    entro  il  16  novembre  2002  e  la  restante parte in quote di pari

    importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri

    di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per la

    riscossione,   i   rimborsi   ed   il  contenzioso  si  applicano  le

    disposizioni previste per le imposte sui redditi.

       11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge

    21  novembre  2000,  n.  342,  comprese  quelle  dell'articolo 18 nei

    confronti  dei  soggetti  che  hanno effettuato conferimenti ai sensi

    dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  8  ottobre 1997, n. 358,

    possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal

    bilancio  relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre

    2001.  In  questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per

    cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta

    al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate

    annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento

    del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo i

    seguenti  importi:  20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45

    per  cento  nel  2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta

    deve  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi relativa al

    corrispondente periodo di imposta.

       12.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da

    adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

    1988,  n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente

    articolo.

       13.  Al  comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.

    340,  le  parole:  "Decorso  un anno" sono sostituite dalle seguenti:

    "Decorsi  due  anni".  Con decreto del Ministro dell'economia e delle

    finanze,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

    23  agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento

    dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce

    e  gli  atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro

    delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,

    della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  nonche' la nuova tariffa

    dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

                                     Art. 4.

                 (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

       1.  Le  riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche

    se  imputati  al  capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti

    nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31

    dicembre  2001,  possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle

    imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

       2.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella dichiarazione dei

    redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre

    rate  annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte

    sui  redditi  dell'esercizio  di  cui  al  medesimo comma 1 e dei due

    successivi,  rispettivamente  nella  misura  del  45 per cento per il

    primo  esercizio,  del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento

    per  il  terzo.  Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono

    dovuti  gli  interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare

    contestualmente a ciascuna rata.

       3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al

    comma  1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;

    tuttavia,  rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare

    delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico

    delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,

    secondo  i  criteri  previsti  per i proventi di cui al numero 1) del

    citato  comma  4  dell'articolo  105;  a  tale fine si considera come

    provento  non  assoggettato  a  tassazione la quota pari al 47,22 per

    cento di detto reddito.

       4.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,

    in  tutto  o  in  parte,  alle  riserve  o altri fondi del bilancio o

    rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale

    o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche

    in  deroga  all'articolo  2365 del codice civile, con le modalita' di

    cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

       5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi assoggettati all'imposta

    sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  con  la  relativa  denominazione

    risultante  in  bilancio  nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere

    indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di

    cui al medesimo comma 1.

       6.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i

    rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni

    previste per le imposte sui redditi.

                                  Art. 5.

    *** OMISSIS ***

                                  Art. 8.

    (Soppressione  dell'imposta  comunale sull'incremento di valore degli

       1.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di

    cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

    643,  non  e'  dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere

    dal 1 gennaio 2002.

       2.   Per   gli  immobili  assoggettati  all'imposta  straordinaria

    sull'incremento  di  valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13

    settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

    novembre  1991,  n.  363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di

    cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre  1972,  n.  643, se il valore finale alla data del 31 ottobre

    1991  e'  stato  dichiarato  in  misura  non  inferiore  a quella che

    risultava  applicando  all'ammontare  della  rendita catastale, anche

    presunta,  i  moltiplicatori  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del

    citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.

                                   Art. 9.

           (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

       1.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero

    del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

    1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese

    sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli

    importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci

    quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella

    mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio

    1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a

    fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute

    negli stessi anni.

       2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

    legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27

    dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche

    nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di

    ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,

    lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti

    interi  fabbricati,  eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di

    costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

    che   provvedano   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione

    dell'immobile  entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione

    dall'IRPEF   relativa  ai  lavori  di  recupero  eseguiti  spetta  al

    successivo   acquirente   o   assegnatario   delle   singole   unita'

    immobiliari,  in  ragione  di un'aliquota del 36 per cento del valore

    degli  interventi  eseguiti,  che  si assume pari al 25 per cento del

    prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'  atto pubblico di

    compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo

    previsto  dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449

    del 1997.

       3.  All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre

    1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

    2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

       4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31

    dicembre 2002".

       5.  All'articolo  50 del testo unico delle imposte sui redditi, di

    cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

       "8-bis.  In deroga al principio della determinazione analitica del

    reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei

    volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi

    convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli

    affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle

    politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla

    natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non

    governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge

    26 febbraio 1987, n. 49".

       6.  Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e

    di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto

    geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di

    manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione

    dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

    n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a

    scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con

    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi

    dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono

    stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente

    comma.

       7.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre

    1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle

    seguenti; "nella misura dell'1,9".

       8.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

    313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come

    modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

   

    a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono

       sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le

       parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle

       seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";

    b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono

       sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".

   

       9.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

    da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di

    tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da

    conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione

    delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei

    prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al

    decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio

    2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

       10.  All'articolo  34,  comma  8, del decreto del Presidente della

    Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono

    aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri

    organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".

       11.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da

    pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe

    d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni

    censuarie  provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero

    per  tenere  conto  delle  variazioni  delle  tariffe  in  altro modo

    determinatesi.  I  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria

    provvedono  all'inserimento  negli atti catastali delle nuove rendite

    entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle nuove

    tariffe.

       12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni

    e  interessi  nei  confronti  dei  contribuenti  che  indicano  nella

    dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  non  annotati nelle

    scritture    contabili    per    adeguarli    a    quelli   derivanti

    dall'applicazione  degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis

    del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con

    modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

       13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle

    risultanze  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore puo'

    essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza

    applicazione  di sanzioni e interessi effettuando il versamento della

    relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della

    dichiarazione dei redditi.

       14.  All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre

    1999,  n.  488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite

    le   seguenti:   ",   ad  esclusione  delle  imprese  che  esercitano

    l'attivita'  di  riparazione o commercializzazione di apparecchiature

    di ricezione radiotelevisiva".

       15.  All'articolo  1  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383, e

    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   

    a) al  comma  1  e  al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque

       ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

    b) al  comma  2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in

       corso  alla data di presentazione della dichiarazione di emersione

       di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo

       di  imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente

       legge";  le  parole:  "la  medesima dichiarazione" sono sostituite

       dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";

    c) al  comma  2,  lettera  a),  il  primo  periodo  e' sostituito dai

       seguenti:  "gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al

       comma   1,   si   impegnano   nel   programma   di   emersione  e,

       conseguentemente,  incrementano  il  reddito imponibile dichiarato

       rispetto  a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno

       diritto,  fino  a  concorrenza del triplo del costo del lavoro che

       hanno   fatto  emergere  con  la  dichiarazione,  all'applicazione

       sull'incremento  stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul

       reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito

       delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto

       al  rimanente  imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10

       per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il

       secondo  periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo

       di  imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

       non  e'  dovuta  fino  a  concorrenza  dell'incremento del reddito

       imponibile dichiarato";

    d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

   

       "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta sostitutiva dovute per il

    primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e

    b)  del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine

    di   presentazione   della  dichiarazione  di  emersione,  ovvero  in

    ventiquattro  rate  mensili,  maggiorate  degli  interessi  legali, a

    partire dal predetto termine";

       e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

       "2-ter.  Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in

    vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai

    fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  per  le  violazioni

    concernenti    gli   obblighi   di   documentazione,   registrazione,

    dichiarazione  di  inizio  attivita',  e  non sono dovuti interessi a

    condizione  che  il  versamento  dell'imposta sia effettuato entro il

    termine  previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione

    annuale  dell'IVA.  Per  il  medesimo  periodo  non  si  applicano le

    sanzioni  previste  per  le analoghe violazioni in materia di imposte

    sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle attivita' produttive ne'

    quelle  previste  per  l'omessa  effettuazione  delle  ritenute e dei

    relativi  versamenti  dovuti  fino  alla  data di presentazione della

    dichiarazione di emersione";

       f)  al  comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle

    seguenti: "1 settembre, 2002".

       16.  All'articolo  76,  comma 7-ter, del testo unico delle imposte

    sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22

    dicembre  1986,  n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

    "Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si applicano quando le

    imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere

    svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero

    che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo

    interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".

       17.  Fino  alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui

    al  comma  7-bis  dell'articolo  76 del testo unico delle imposte sui

    redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22

    dicembre  1986,  n. 917, emanato successivamente alla data di entrata

    in   vigore   della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le

    disposizioni  del  decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

       18.  All'articolo  82  della  legge 21 novembre 2000, n. 342, sono

    apportate le seguenti modificazioni:

   

    a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "spettacoli"  sono  inserite  le

       seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono

       sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre 2001" e le parole: "31

       gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

    b) al  comma  2,  le  parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle

       seguenti:  "30  giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente

       periodo:  "I  contribuenti possono effettuare il versamento in tre

       rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda

       entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";

    c) al  comma  5,  le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle

       seguenti:  "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti

       parole:  "entro  sessanta  giorni dalla data del ricevimento della

       richiesta   da   parte  degli  uffici  competenti;  al  versamento

       integrativo  si  applicano  gli  interessi in misura pari al tasso

       legale".

   

       19.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma 3-bis, del

    decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

    successive  modificazioni,  si  applicano anche alle associazioni pro

    loco.

       20.  All'articolo  145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.

    388,  dopo  le  parole:  "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:

    "nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".

       21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle

    imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono

    inserite  le  seguenti:  "o  ad  un  anno  per  le  societa' sportive

    professionistiche".  Le  disposizioni  previste dal presente comma si

    applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del

    31 dicembre 2001.

       22.  All'articolo  9,  comma  11, della legge 23 dicembre 1999, n.

    488,  le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite

    dalle seguenti: "1 marzo 2002".

       23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di lavoro dipendente

    prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera, le parole: "Per l'anno

    2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

       24.  Per il completamento del programma relativo alla costituzione

    dell'Anagrafe  dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,

    della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita

    la  prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.

    Ai  relativi  oneri,  pari  a  41.316.552  euro  per  l'anno 2002, si

    provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti

    dall'attuazione del presente comma.

                                 Art. 10.

           (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

       1.  Al  capo  I  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

    recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'

    e  di  diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti

    modificazioni:

       a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

       "5.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

    le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto  sulle

    pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e

    si  applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di

    mancata  adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno

    in anno";

   

       b)   all'articolo   4,   comma   1,  concernente  la  facolta'  di

       determinazione  delle  tariffe da parte dei comuni, sono soppresse

       le seguenti parole: "delle prime tre classi";

       c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

   

       "1-bis.  L'imposta  non  e'  dovuta per le insegne di esercizio di

    attivita'   commerciali  e  di  produzione  di  beni  o  servizi  che

    contraddistinguono   la   sede  ove  si  svolge  l'attivita'  cui  si

    riferiscono,  di  superficie  complessiva  fino a 5 metri quadrati. I

    comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52 del

    decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, possono prevedere

    l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta per le insegne di esercizio

    anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo

    precedente";

       d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

       "5-bis.  I  comuni,  ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno

    dell'installazione  di  impianti  pubblicitari  e dell'esposizione di

    mezzi   pubblicitari   abusivi,   adottano   un  piano  specifico  di

    repressione  dell'abusivismo,  di  recupero  e  riqualificazione  con

    interventi  di  arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento

    misure  di  definizione  bonaria  di  accertamenti  e  contenziosi in

    materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione

    volontaria   dell'abusivismo   anche   attraverso  l'applicazione  di

    sanzioni   ridotte   o  sostituite  da  prescrizioni  di  recupero  e

    riqualificazione   a   carico   dei  responsabili.  A  tal  fine,  il

    funzionario  responsabile  e  i concessionari di cui all'articolo 11,

    rispettivamente  commi  1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione

    non  onerosa,  le  banche  dati in titolarita' o gestione di soggetti

    pubblici  o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per

    assicurare  tempestivita'  ed  efficienza dell'azione di contrasto ai

    fenomeni abusivi.

       I  concessionari  di  cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a

    richiesta  del  comune  e previa integrazione contrattuale, a fornire

    assistenza  alla  formazione  e  redazione del piano ed a svolgere le

    conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

    Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti

    concernenti  violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse

    fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo

    145,  commi  55  e  56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono

    essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

       2.  I  comuni  che  abbiano  in  corso  di  esecuzione rapporti di

    concessione   del   servizio   di   accertamento   e  di  riscossione

    dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche

    affissioni  possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in

    essere,  dei  titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione

    di  altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,

    connesse o complementari.

       3.  Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17,

    comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

    n.  507,  introdotto  dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate

    per  ciascun  comune  all'entita'  riscossa nell'esercizio 2001, sono

    integralmente  rimborsate  al comune dallo Stato secondo modalita' da

    stabilire  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

    concerto  con  il  Ministro  dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi

    cosi'  determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre

    disposizioni di legge.

       4.  In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto

    speciale  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia

    di  finanza  locale,  i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono

    disposti  a  favore  dei citati enti, che provvedono all'attribuzione

    delle  quote  dovute  ai comuni compresi nei rispettivi territori nel

    rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

       5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate

    le seguenti modificazioni:

   

    a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;

    b) all'articolo  62,  comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le

       seguenti   parole:   "in   modo  che  detta  tariffa,  comprensiva

       dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per

       cento  le  tariffe  stabilite  ai sensi del decreto legislativo 15

       novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in

       relazione  all'esposizione  di  cui  alla  lettera a) e deliberate

       dall'amministrazione   comunale   nell'anno   solare   antecedente

       l'adozione  della  delibera  di sostituzione dell'imposta comunale

       sulla pubblicita' con il canone".

                                  Art. 11

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO IV
                                NORME FINALI

    *** OMISSIS ***

                                  Art. 79.

                (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

       1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese

    correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni

    nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene

    assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

    1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

       2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle

    regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

       3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le

    disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno

    stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta

    Ufficiale.

       La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

    italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

    osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001

   

                                   CIAMPI

   

                      BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

   

                      TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

   

    Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI