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Roma, 23 gennaio 2002
Circolare n.17/2002
Oggetto: Tributi –
Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Novità – D.P.R. 7.12.2001,
n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.
L’articolo 4 del regolamento indicato in oggetto ha modificato le
disposizioni concernenti la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
In particolare è stato previsto l’obbligo di presentare due distinte
dichiarazioni in relazione alle ritenute alla fonte operate.
Una prima dichiarazione (cosiddetto modello 770 semplificato) dovrà
essere effettuata per comunicare i dati fiscali, contributivi e assicurativi
riportati nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti e ai collaboratori (i
modelli CUD). La data di scadenza di presentazione è stata fissata al 30
giugno.
I redditi diversi da quelli di lavoro, quali i redditi di capitale e
gli altri proventi finanziari, compresi gli utili derivanti da partecipazioni
in società di capitali, dovranno essere comunicati con una seconda
dichiarazione (il cosiddetto modello 770 ordinario), da presentare entro il 31
ottobre.
La presentazione dei modelli deve avvenire esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (professionisti,
Caf, associazioni di categoria).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2001.
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.
n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435
Regolamento recante
modifiche al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la
semplificazione
e razionalizzazione di adempimenti tributari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 LUGLIO 1998, N. 322
***
OMISSIS ***
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
Razionalizzazione dei termini di
versamento
1. Il
versamento del saldo
dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei
redditi ed a quella del valore della produzione
delle persone
fisiche e delle
societa' o associazioni di cui
all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917,
e' effettuato
entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della
dichiarazione stessa.
Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito
delle persone
giuridiche e'
effettuato entro l'ultimo
giorno del settimo mese
successivo a
quello di chiusura
dell'esercizio o del periodo di
gestione.
2. I
versamenti di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche
e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche' quelli
relativi all'imposta regionale
sulle attivita'
produttive, si
effettuano in due
rate salvo che il versamento da
effettuare alla
scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il
quaranta
per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima rata
e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento
dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
a) per
la prima rata, nel termine previsto per il versamento del
saldo dovuto
in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente;
b) per
la seconda rata,
nel mese di novembre, ad eccezione di
quella dovuta
dai soggetti all'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche il
cui esercizio o periodo di
gestione non coincide con
l'anno solare,
che effettuano il
versamento di tale rata entro
l'ultimo
giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo
di
gestione.
Art. 18.
***
OMISSIS ***
Art. 19.
Disposizioni finali e
transitorie
1. Le
disposizioni degli articoli
da 1 a 8 hanno
effetto a
decorrere
dal 1 gennaio 2002.
2. Dalla
stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, si intende abrogato
l'articolo 11
del decreto del
Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600.
3. I
riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 contenuti in
ogni altro
atto normativo si
intendono fatti alle disposizioni
dell'articolo 5-bis
del decreto del
Presidente della Repubblica
22
luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.
4. Gli
effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono
dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni
di
cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17
hanno effetto a decorrere
dal
1 gennaio 2002.
6. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.
400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
a) il
primo comma dell'articolo 2
della legge 23 marzo 1977, n.
97;
b) il
comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
7. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma
3, del decreto-legge
29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge
27
febbraio 1984, n. 17.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro
per l'innovazione e le
tecnologie
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n.
2,
Economia e finanze, foglio n. 323