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Roma, 23 gennaio 2002
 
Circolare n.18/2002
 
Oggetto: Tributi – Termini di
presentazione e versamento delle dichiarazioni dei redditi – D.P.R. 7.12.2001,
n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.
 
Tra le disposizioni contenute nel regolamento indicato in oggetto si
evidenziano quelle concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni
tributarie e le scadenze di versamento delle imposte.
 
Modello Unico telematico – Com’è
noto, le società di capitali, gli altri soggetti titolari di partita Iva e i
sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione unificata (redditi, Irap
e Iva) in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato
(professionista, Caf, associazione di categoria); il regolamento in oggetto nel
confermare tale obbligo ha fissato la data di presentazione al 31 ottobre di ciascun
anno; i termini di versamento sono stati confermati al 31 luglio (saldo e primo
acconto) e al 30 novembre (secondo acconto); per i soggetti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare i termini sono rispettivamente il
settimo e l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.
 
Modello Unico cartaceo - Le
persone fisiche, i titolari di partita Iva con fatturato inferiore a 25,8 mila
euro, gli enti non commerciali possono continuare a presentare la dichiarazione
cartacea, consegnandola presso le banche e gli uffici postali; il termine
annuale di presentazione è il 31 luglio; i termini di versamento sono il 31
maggio (saldo e primo acconto) e il 30 novembre (seconda o unica rata di
acconto).
 
Modello 770 – Da
quest’anno la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta è stata sdoppiata:
i sostituti che erogano esclusivamente redditi di lavoro dovranno presentare la
dichiarazione contenente i dati fiscali e contributivi dei dipendenti e dei
collaboratori entro il 30 giugno; i sostituti che effettuano anche ritenute
alla fonte su redditi di capitale devono presentare una seconda dichiarazione
entro il 31 ottobre; entrambe le dichiarazioni devono essere inviate in via
telematica.
 
Dichiarazione Iva autonoma – Le
società che si avvalgono delle procedura di liquidazione Iva di gruppo non
possono includere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata; la
dichiarazione autonoma deve essere presentata in via telematica entro il 31
ottobre.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n. 68/2001 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
 
G.U.
n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435 
Regolamento   recante 
modifiche  al  decreto 
del  Presidente  della
Repubblica  22 
luglio  1998,  n. 
322,  nonche'  disposizioni per la
semplificazione
e razionalizzazione di adempimenti tributari.
                   IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Capo I 
              DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
DEL DECRETO DEL 
           PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 LUGLIO 1998, N. 322 
                               Art. 1.
      Modalita' e termini di presentazione
delle dichiarazioni
  1. 
Nell'articolo  1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22
luglio   1998,  
n.  322,  e 
successive  modificazioni,  di 
seguito
denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i
commi
1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. 
Ai  fini  delle 
imposte  sui redditi e
dell'imposta regionale
sulle  attivita' 
produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita',
su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con   provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare 
nella  Gazzetta
Ufficiale  e 
da  utilizzare  per 
le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno
precedente ovvero, in caso
di  periodo 
di  imposta  non 
coincidente  con l'anno solare,
per le
dichiarazioni  relative 
al periodo di imposta in corso alla data del
31   dicembre 
dell'anno  precedente  a 
quello  di  approvazione.  I
provvedimenti  di 
approvazione  dei  modelli 
di  dichiarazione  dei
sostituti  d'imposta 
di  cui all'articolo 4, comma 1,
e i modelli di
dichiarazione  di 
cui  agli  articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo  9 
luglio  1997,  n. 
241,  e  successive modificazioni,
recante  norme 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede 
di  dichiarazione  dei 
redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche' 
di  modernizzazione del sistema
di gestione delle
dichiarazioni,  sono 
emanati  entro il 15 gennaio
dell'anno in cui i
modelli  stessi 
devono  essere  utilizzati 
e  sono pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale.
  2. 
I  modelli  di 
dichiarazione  sono resi
disponibili in formato
elettronico  dall'Agenzia  delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei  necessari 
per  la redazione delle
dichiarazioni presentate
dalle  persone 
fisiche  non  obbligate 
alla  tenuta delle scritture
contabili  possono 
essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici
comunali.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate
possono  essere stabilite altre modalita' di
distribuzione o di invio
al
contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
  3. 
La  dichiarazione  e' 
sottoscritta,  a  pena 
di nullita', dal
contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La
nullita'  e' 
sanata  se il contribuente
provvede alla sottoscrizione
entro   trenta 
giorni  dal  ricevimento 
dell'invito  da  parte 
del
competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
  4. 
La  dichiarazione dei soggetti
diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta,  a 
pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza  da 
chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un
rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede
entro trenta giorni dal
ricevimento  dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia
delle
entrate.".
                               Art. 2.
          Termine per la presentazione
della dichiarazione
           in materia di imposte sui redditi e
di I.R.A.P.
  1. 
All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
  "1. 
Le  persone  fisiche 
e  le  societa' o le associazioni di cui
all'articolo  6 
del  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica 
29
settembre  1973, 
n.  600,  presentano 
la  dichiarazione  secondo le
disposizioni  di cui all'articolo 3, per il tramite di una
banca o di
un  ufficio 
della  Poste  italiane 
S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31
luglio  ovvero 
in  via  telematica  entro  il 
31  ottobre dell'anno
successivo
a quello di chiusura del periodo di imposta.
  2. 
I  soggetti  all'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche,
presentano   la  
dichiarazione   secondo   le 
disposizioni  di  cui
all'articolo
3:
    a) per 
il  tramite  di 
una  banca  o  di
un ufficio della Poste
italiane  S.p.a., 
ad  eccezione  dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma  2, 
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di
chiusura del periodo di imposta;
    b) in 
via  telematica,  entro 
l'ultimo  giorno  del decimo mese
successivo
a quello di chiusura del periodo di imposta.
  3. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei
redditi  presentano 
la  dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale
sulle  attivita' 
produttive  entro  i termini previsti dal comma 2 e
secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3.";
    b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. 
Salva  l'applicazione  delle 
sanzioni,  le  dichiarazioni dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' 
produttive e dei
sostituti
d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni  di 
cui  all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a
quelli  approvati 
per  il  periodo  d'imposta  cui 
si  riferisce la
dichiarazione,  non 
oltre  i  termini stabiliti dall'articolo 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e
successive
modificazioni.";
    d) dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
  "8-bis.  Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive 
e  dei  sostituti  di  imposta 
possono essere
integrate  dai 
contribuenti  per  correggere errori od omissioni che
abbiano  determinato l'indicazione di un maggior reddito
o, comunque,
di  un 
maggior  debito  d'imposta 
o  di  un minor credito, mediante
dichiarazione   da  
presentare,   secondo  le 
disposizioni  di  cui
all'articolo  3, 
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il  periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre il
termine  prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa
al
periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette  dichiarazioni  puo'  essere  utilizzato in compensazione ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "9. 
I  termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di
sabato
sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".
                               Art. 3.
            Presentazione delle
dichiarazioni in materia
                di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
  1. 
L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del
1998 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 
3  (Modalita'  di presentazione ed obblighi di
conservazione
delle   dichiarazioni).   -   1.  Le 
dichiarazioni  sono  presentate
all'Agenzia  delle entrate in via telematica ovvero per
il tramite di
una  banca 
convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
secondo  le 
disposizioni  di cui ai commi
successivi. I contribuenti
con  periodo 
di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle  attivita' 
produttive  e  della 
dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta   sul  
valore  aggiunto,  presentano 
la  dichiarazione
unificata   annuale. 
La  dichiarazione  dei 
sostituti  di  imposta,
comprese   le 
Amministrazioni  dello  Stato, 
anche  ad  ordinamento
autonomo,   di  
cui   all'articolo   4 
puo'  essere  inclusa 
nella
dichiarazione  unificata. E' esclusa dalla dichiarazione
unificata la
dichiarazione  annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli
enti  e 
delle  societa'  che 
si  sono  avvalsi 
della  procedura di
liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto 
di  gruppo  di cui
all'articolo
73,  ultimo  comma,  del  decreto 
del  Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  2. 
Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella
unificata,  sono 
presentate  in  via 
telematica  all'Agenzia  delle
entrate,  direttamente o tramite gli incaricati di cui
ai commi 2-bis
e  3, dai soggetti tenuti per il periodo
d'imposta cui si riferiscono
le  predette 
dichiarazioni  alla  presentazione  della dichiarazione
relativa
all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone
fisiche
che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore  o 
uguale  a  lire 
50  milioni,  dai soggetti tenuti alla
presentazione  della 
dichiarazione  dei  sostituti di imposta di cui
all'articolo  4 
e  dai  soggetti  di  cui 
all'articolo 87, comma 1,
lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dai   soggetti  
tenuti   alla   presentazione  del  modello  per 
la
comunicazione  dei 
dati  relativi  alla 
applicazione degli studi di
settore.  Le 
predette  dichiarazioni  sono trasmesse avvalendosi del
servizio   telematico   Entratel;   il  collegamento  telematico  con
l'Agenzia
delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui
al
primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti  d'imposta, 
anche  in  forma unificata, in relazione ad un
numero  di 
soggetti  non  superiore 
a  venti,  si 
avvalgono per la
presentazione  in 
via  telematica  del 
servizio telematico Internet
ovvero
di un incaricato di cui al comma 3.
  2-bis. 
Nell'ambito  dei  gruppi 
in cui almeno una societa' o ente
rientra  tra 
i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in  via 
telematica  delle  dichiarazioni di soggetti appartenenti al
gruppo  puo' 
essere  effettuata  da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo  avvalendosi 
del servizio telematico Entratel. Si considerano
appartenenti  al 
gruppo  l'ente  o  la  societa' 
controllante  e le
societa'  da 
questi  controllate come definite
dall'articolo 43-ter,
quarto   comma, 
del  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica 
29
settembre
1973, n. 602.
  2-ter. 
I  soggetti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2-bis,
non   obbligati  
alla   presentazione  delle 
dichiarazioni  in  via
telematica,  possono 
presentare  le  dichiarazioni in via telematica
direttamente  avvalendosi  del  servizio  telematico 
Internet ovvero
tramite
un incaricato di cui al comma 3.
  3. 
Ai  soli  fini 
della  presentazione delle
dichiarazioni in via
telematica  mediante 
il  servizio telematico Entratel
si considerano
soggetti
incaricati della trasmissione delle stesse:
    a) gli 
iscritti  negli  albi 
dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri
e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    b) i 
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di  periti 
ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato  e 
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di  diploma 
di  laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o
equipollenti
o diploma di ragioneria;
    c) 
le  associazioni  sindacali 
di  categoria  tra 
imprenditori
indicate  nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto
legislativo  9 
luglio  1997,  n. 
241,  nonche' quelle che
associano
soggetti
appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    d) i 
centri  di  assistenza 
fiscale  per  le 
imprese  e  per i
lavoratori
dipendenti e pensionati;
    e) gli 
altri  incaricati  individuati 
con  decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze.
  3-bis.  
I   soggetti   di  
cui   al  comma 
3,  incaricati  della
predisposizione  delle 
dichiarazioni  previste dal
presente decreto,
sono
obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
  4. 
I  soggetti  di 
cui  ai  commi  2,  2-bis 
e  3 sono abilitati
dall'Agenzia
delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni.  L'abilitazione  e'  revocata quando nello
svolgimento
dell'attivita'  di 
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi  o 
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di    sospensione    irrogati   dall'ordine   di  
appartenenza   del
professionista  o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attivita'
da parte dei centri di assistenza fiscale.
  5. 
Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla
presentazione   in 
via  telematica,  la 
dichiarazione  puo'  essere
presentata   all'Agenzia  delle  entrate  anche 
mediante  spedizione
effettuata  dall'estero,  utilizzando  il  mezzo della raccomandata o
altro   equivalente  dal  quale  risulti 
con  certezza  la 
data  di
spedizione
ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
  6. 
Le  banche  e 
gli  uffici  postali 
rilasciano,  anche  se non
richiesta,  ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti
di  cui 
ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di  imposta, 
anche  se non richiesto,
l'impegno a trasmettere in via
telematica   all'Agenzia   delle   entrate  i 
dati  contenuti  nella
dichiarazione,   contestualmente   alla   ricezione  della 
stessa  o
dell'assunzione  dell'incarico  per  la  sua predisposizione nonche',
entro  trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via
telematica,
la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a
quello  approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1
e  copia 
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della
dichiarazione.
  7. 
Le  banche  e 
la  Poste  italiane 
S.p.a.  trasmettono  in via
telematica  le 
dichiarazioni  all'Agenzia delle
entrate entro cinque
mesi  dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per
le  dichiarazioni  presentate  oltre  tale termine, entro cinque mesi
dalla  data 
di  presentazione  delle 
dichiarazioni  stesse, ove non
diversamente
previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
  7-bis. 
I  soggetti di cui ai commi 2,
2-bis, 2-ter e 3, presentano
in  via 
telematica  le dichiarazioni per
le quali non e' previsto un
apposito  termine 
entro  un mese dalla scadenza del
termine previsto
per
la presentazione alle banche e agli uffici postali.
  7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai
soggetti incaricati di cui ai
commi   2-bis 
e  3,  successivamente  al  termine 
previsto  per  la
presentazione
in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese  dalla 
data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato
dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
  8. 
La  dichiarazione  si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata  dal 
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
e'
trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente
o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
  9. 
I  contribuenti  e  i  sostituti 
di  imposta che presentano la
dichiarazione
in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di
cui  ai 
commi  2-bis  e 
3,  conservano,  per 
il  periodo  previsto
dall'articolo  43 
del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, 
n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e
redatta  su 
modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di  cui 
all'articolo  1, comma 1, nonche'
i documenti rilasciati dal
soggetto     incaricato     di    predisporre    la   
dichiarazione.
L'Amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  della
dichiarazione
e dei suddetti documenti.
  9-bis. I soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni
conservano,  anche 
su  supporti informatici, per il
periodo previsto
dall'articolo  43 
del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, 
n.  600, copia delle dichiarazioni
trasmesse, delle
quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa
riproduzione   su  
modello   conforme  a 
quello  approvato  con 
il
provvedimento
di cui all'articolo 1, comma 1.
  10. 
La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla
comunicazione   dell'Agenzia   delle  entrate  attestante 
l'avvenuto
ricevimento   della  
dichiarazione   presentata  in 
via  telematica
direttamente  o 
tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero
dalla  ricevuta della banca, dell'ufficio postale o
dalla ricevuta di
invio
della raccomandata di cui al comma 5.
  11. 
Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate
da  pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento
del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
della   Poste 
italiane  S.p.a.,  comprese 
la  misura  del 
compenso
spettante  e 
le  conseguenze  derivanti dalle irregolarita' commesse
nello  svolgimento 
del  servizio,  sono 
stabilite mediante distinte
convenzioni,  approvate 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate. 
La  misura del compenso e'
determinata tenendo conto
dei  costi 
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
  12. 
Le  disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla
presentazione  delle 
dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive
delle
imposte sui redditi.
  13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica
l'articolo   12-bis, 
comma  1,  del 
decreto  del  Presidente 
della
Repubblica  29 
settembre  1973,  n. 
600,  e  per le convenzioni e i
decreti  ivi previsti si intendono, rispettivamente,
le convenzioni e
i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
                               Art. 4.
                Dichiarazione dei sostituti
d'imposta
  1. 
All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  
Salvo   quanto   previsto  
per  la  dichiarazione  unificata
dall'articolo  3, 
comma  1,  i 
soggetti indicati nel titolo III del
decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
obbligati
ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto  qualsiasi 
forma,  soggetti  a 
ritenute alla fonte secondo le
disposizioni  dello 
stesso  titolo,  nonche' 
gli intermediari e gli
altri  soggetti 
che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative,  presentano 
annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini  dei 
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  (I.N.P.S.) 
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni  contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.), relativa
a  tutti 
i  percipienti, redatta in
conformita' ai modelli approvati
con
i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
  2. 
La  dichiarazione  indica 
i  dati e gli elementi necessari
per
l'individuazione  del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli
altri  soggetti 
di  cui  al  precedente comma, per
la determinazione
dell'ammontare   dei 
compensi  e  proventi, 
sotto  qualsiasi  forma
corrisposti,  delle ritenute, dei contributi e dei premi,
nonche' per
l'effettuazione  dei 
controlli  e  gli 
altri elementi richiesti nel
modello
di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate,
l'I.N.P.S.  e 
l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e
sostituisce   le  
dichiarazioni  previste  ai 
fini  contributivi  e
assicurativi.";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
  "3-bis.  I  sostituti  d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato,  anche 
con  ordinamento  autonomo, 
di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  29 
del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, 
n.  600,  che 
effettuano le ritenute sui redditi a
norma  degli 
articoli  23, 24, 25, 25-bis e 29
del citato decreto n.
600  del 
1973,  tenuti  al 
rilascio  della  certificazione  di  cui
all'articolo
7-bis   del   medesimo   decreto,   trasmettono  in  via
telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3,  commi 
2-bis  e  3, 
all'Agenzia  delle  entrate i dati fiscali e
contributivi  contenuti 
nella  predetta  certificazione, nonche' gli
ulteriori  dati necessari per l'attivita' di
liquidazione e controllo
dell'Amministrazione   finanziaria   e  degli  enti 
previdenziali  e
assicurativi,  entro 
il  30  giugno dell'anno successivo a quello di
erogazione.  Entro 
la  stessa  data sono, altresi', trasmessi in via
telematica  i 
dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli
fini   contributivi  e  assicurativi  nonche' 
quelli  relativi  alle
operazioni
di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata  ai 
sensi  del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e
successive   modificazioni.   Le   trasmissioni   in 
via  telematica
effettuate  ai 
sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti,  alla 
esposizione  dei medesimi dati
nella dichiarazione di
cui
al comma 1.";
    c) dopo il comma 4 e' inserito seguente:
  "4-bis.  Salvo  quanto  previsto 
dal  comma  3-bis, i sostituti di
imposta,   comprese   le   Amministrazioni  dello 
Stato,  anche  con
ordinamento
autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma  1 presentano in via telematica, secondo le
disposizioni di cui
all'articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma  1, relativa all'anno solare precedente,
entro il 31 ottobre di
ciascun
anno.";
    d) il comma 6 e' soppresso;
    e) il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
  "6-bis.  I  soggetti  indicati 
nell'articolo  29, terzo comma,
del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che   corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi 
forma,  soggetti  a
ritenuta  alla 
fonte  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante
appositi  elenchi 
i  dati fiscali dei percipienti.
Con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
i  termini 
e  le modalita' delle
comunicazioni, previa intesa con le
rispettive  Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con
il
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso
delle  regioni 
a  statuto  speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi  legislativi.  Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto
anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti
e casse previdenziali.".
                               Art. 5.
               Dichiarazione nei casi di
liquidazione
  1. 
All'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. In caso di liquidazione di societa'
o enti soggetti all'imposta
sul  reddito 
delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di
cui  all'articolo  5  del  testo 
unico  delle  imposte 
sui redditi,
approvato  con 
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 
917,  e  di  imprese  individuali,  il  liquidatore  o, in
mancanza,
il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni
di  cui all'articolo 3, la dichiarazione
relativa al periodo compreso
tra  l'inizio 
del  periodo  d'imposta e la data in cui ha effetto la
deliberazione  di 
messa  in  liquidazione  entro l'ultimo giorno del
settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un
ufficio  postale, 
ovvero  entro  l'ultimo 
giorno  del  decimo 
mese
successivo  in 
via  telematica.  Lo 
stesso  liquidatore presenta la
dichiarazione  relativa 
al  risultato  finale 
delle  operazioni  di
liquidazione   entro  
sette  mesi  successivi 
alla  chiusura  della
liquidazione
stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto,
per  il 
tramite  di  una 
banca o di un ufficio postale ovvero entro
l'ultimo
giorno del decimo mese successivo, in via telematica.";
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Nei casi di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa,
le  dichiarazioni  di  cui  al 
comma  1 sono presentate, anche
se si
tratta  di 
imprese  individuali,  dal 
curatore  o  dal 
commissario
liquidatore,  in 
via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel,  direttamente  o  tramite  i 
soggetti  incaricati  di 
cui
all'articolo  3, 
comma  3,  entro 
l'ultimo  giorno  del decimo mese
successivo
a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario  liquidatore,  e  della  chiusura 
del fallimento e della
liquidazione;
le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con
le  medesime modalita', esclusivamente ai fini
dell'imposta regionale
sulle  attivita' 
produttive  e  soltanto 
se  vi  e' stato esercizio
provvisorio.".
                               Art. 6.
              Dichiarazione nei casi di
trasformazione
                      di fusione e di
scissione
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
322
del 1998 e' inserito il seguente:
  "Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di
trasformazione, di fusione e
di  scissione). 
-  1.  In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'
soggetta  a 
tale  imposta,  o 
viceversa,  deliberata  nel corso del
periodo
d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di
cui  all'articolo  3,  la  dichiarazione  relativa  alla  frazione di
esercizio  compresa 
tra  l'inizio del periodo
d'imposta e la data in
cui  ha 
effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo
mese
successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio
postale,  ovvero 
entro  l'ultimo  giorno 
del  decimo  mese 
in  via
telematica.
  2. In caso di fusione di piu' societa' deve
essere presentata dalla
societa'  risultante 
dalla  fusione o incorporante, la
dichiarazione
relativa
alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa  tra 
l'inizio  del  periodo 
d'imposta  e la data in cui ha
effetto  la fusione entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo
a
tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro
l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
  3. 
In  caso  di scissione totale la societa' designata a
norma del
comma  14 
dell'articolo  123-bis  del 
testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato 
con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla
frazione  di 
periodo  della  societa' 
scissa,  con le modalita' e i
termini  di 
cui  al  comma  1  decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita  l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504 del
codice
civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
  4. 
Le  disposizioni  del presente articolo, in quanto
applicabili,
valgono
anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle
societa'.".
                               Art. 7.
      Dichiarazione congiunta in materia di
imposte sui redditi
  1. 
Gli  articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica
n.
322 del 1998 sono abrogati.
                               Art. 8.
***
OMISSIS ***
FINE
TESTO DECRETO