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Roma, 23 gennaio 2002

 

Circolare n.18/2002

 

Oggetto: Tributi – Termini di presentazione e versamento delle dichiarazioni dei redditi – D.P.R. 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.

 

Tra le disposizioni contenute nel regolamento indicato in oggetto si evidenziano quelle concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni tributarie e le scadenze di versamento delle imposte.

 

Modello Unico telematico – Com’è noto, le società di capitali, gli altri soggetti titolari di partita Iva e i sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione unificata (redditi, Irap e Iva) in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionista, Caf, associazione di categoria); il regolamento in oggetto nel confermare tale obbligo ha fissato la data di presentazione al 31 ottobre di ciascun anno; i termini di versamento sono stati confermati al 31 luglio (saldo e primo acconto) e al 30 novembre (secondo acconto); per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare i termini sono rispettivamente il settimo e l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.

 

Modello Unico cartaceo - Le persone fisiche, i titolari di partita Iva con fatturato inferiore a 25,8 mila euro, gli enti non commerciali possono continuare a presentare la dichiarazione cartacea, consegnandola presso le banche e gli uffici postali; il termine annuale di presentazione è il 31 luglio; i termini di versamento sono il 31 maggio (saldo e primo acconto) e il 30 novembre (seconda o unica rata di acconto).

 

Modello 770 – Da quest’anno la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta è stata sdoppiata: i sostituti che erogano esclusivamente redditi di lavoro dovranno presentare la dichiarazione contenente i dati fiscali e contributivi dei dipendenti e dei collaboratori entro il 30 giugno; i sostituti che effettuano anche ritenute alla fonte su redditi di capitale devono presentare una seconda dichiarazione entro il 31 ottobre; entrambe le dichiarazioni devono essere inviate in via telematica.

 

Dichiarazione Iva autonoma – Le società che si avvalgono delle procedura di liquidazione Iva di gruppo non possono includere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata; la dichiarazione autonoma deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 68/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la

semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Capo I
              DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
           PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322

                               Art. 1.

      Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni

  1.  Nell'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio   1998,   n.  322,  e  successive  modificazioni,  di  seguito

denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i

commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  "1.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta regionale

sulle  attivita'  produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di

nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio

con   provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare  nella  Gazzetta

Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del

valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso

di  periodo  di  imposta  non  coincidente  con l'anno solare, per le

dichiarazioni  relative  al periodo di imposta in corso alla data del

31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  approvazione.  I

provvedimenti  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  dei

sostituti  d'imposta  di  cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di

dichiarazione  di  cui  agli  articoli 34, comma 4, e 37, del decreto

legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,

recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore

aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni,  sono  emanati  entro il 15 gennaio dell'anno in cui i

modelli  stessi  devono  essere  utilizzati  e  sono pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

  2.  I  modelli  di  dichiarazione  sono resi disponibili in formato

elettronico  dall'Agenzia  delle entrate in via telematica. I modelli

cartacei  necessari  per  la redazione delle dichiarazioni presentate

dalle  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta delle scritture

contabili  possono  essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici

comunali.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

possono  essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio

al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal

contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La

nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione

entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito  da  parte  del

competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'

sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in

mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un

rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto

a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal

ricevimento  dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia

delle entrate.".

                               Art. 2.

          Termine per la presentazione della dichiarazione

           in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica n.

322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  "1.  Le  persone  fisiche  e  le  societa' o le associazioni di cui

all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre  1973,  n.  600,  presentano  la  dichiarazione  secondo le

disposizioni  di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di

un  ufficio  della  Poste  italiane  S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31

luglio  ovvero  in  via  telematica  entro  il  31  ottobre dell'anno

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

  2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche,

presentano   la   dichiarazione   secondo   le  disposizioni  di  cui

all'articolo 3:

    a) per  il  tramite  di  una  banca  o  di un ufficio della Poste

italiane  S.p.a.,  ad  eccezione  dei soggetti di cui all'articolo 3,

comma  2,  entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello

di chiusura del periodo di imposta;

    b) in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

  3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei

redditi  presentano  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale

sulle  attivita'  produttive  entro  i termini previsti dal comma 2 e

secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.";

    b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;

    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  "8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni,  le  dichiarazioni dei

redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive e dei

sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od

omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le

disposizioni  di  cui  all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a

quelli  approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la

dichiarazione,  non  oltre  i  termini stabiliti dall'articolo 43 del

decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni.";

    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

  "8-bis.  Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle

attivita'  produttive  e  dei  sostituti  di  imposta  possono essere

integrate  dai  contribuenti  per  correggere errori od omissioni che

abbiano  determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque,

di  un  maggior  debito  d'imposta  o  di  un minor credito, mediante

dichiarazione   da   presentare,   secondo  le  disposizioni  di  cui

all'articolo  3,  utilizzando modelli conformi a quelli approvati per

il  periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il

termine  prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa

al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle

predette  dichiarazioni  puo'  essere  utilizzato in compensazione ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";

    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  "9.  I  termini di presentazione della dichiarazione che scadono di

sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".

                               Art. 3.

            Presentazione delle dichiarazioni in materia

                di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

  1.  L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322

del 1998 e' sostituito dal seguente:

  "Art.  3  (Modalita'  di presentazione ed obblighi di conservazione

delle   dichiarazioni).   -   1.  Le  dichiarazioni  sono  presentate

all'Agenzia  delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di

una  banca  convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.

secondo  le  disposizioni  di cui ai commi successivi. I contribuenti

con  periodo  di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla

presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale

sulle  attivita'  produttive  e  della  dichiarazione annuale ai fini

dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  presentano  la  dichiarazione

unificata   annuale.  La  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,

comprese   le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento

autonomo,   di   cui   all'articolo   4  puo'  essere  inclusa  nella

dichiarazione  unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la

dichiarazione  annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli

enti  e  delle  societa'  che  si  sono  avvalsi  della  procedura di

liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  gruppo  di cui

all'articolo 73,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

  2.  Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella

unificata,  sono  presentate  in  via  telematica  all'Agenzia  delle

entrate,  direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis

e  3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono

le  predette  dichiarazioni  alla  presentazione  della dichiarazione

relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone

fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari

inferiore  o  uguale  a  lire  50  milioni,  dai soggetti tenuti alla

presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti di imposta di cui

all'articolo  4  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo 87, comma 1,

lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

dai   soggetti   tenuti   alla   presentazione  del  modello  per  la

comunicazione  dei  dati  relativi  alla  applicazione degli studi di

settore.  Le  predette  dichiarazioni  sono trasmesse avvalendosi del

servizio   telematico   Entratel;   il  collegamento  telematico  con

l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui

al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei

sostituti  d'imposta,  anche  in  forma unificata, in relazione ad un

numero  di  soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono per la

presentazione  in  via  telematica  del  servizio telematico Internet

ovvero di un incaricato di cui al comma 3.

  2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una societa' o ente

rientra  tra  i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione

in  via  telematica  delle  dichiarazioni di soggetti appartenenti al

gruppo  puo'  essere  effettuata  da uno o piu' soggetti dello stesso

gruppo  avvalendosi  del servizio telematico Entratel. Si considerano

appartenenti  al  gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante  e le

societa'  da  questi  controllate come definite dall'articolo 43-ter,

quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602.

  2-ter.  I  soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis,

non   obbligati   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  in  via

telematica,  possono  presentare  le  dichiarazioni in via telematica

direttamente  avvalendosi  del  servizio  telematico  Internet ovvero

tramite un incaricato di cui al comma 3.

  3.  Ai  soli  fini  della  presentazione delle dichiarazioni in via

telematica  mediante  il  servizio telematico Entratel si considerano

soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

    a) gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei

ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

    b) i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli

di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria,

artigianato  e  agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso

di  diploma  di  laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o

equipollenti o diploma di ragioneria;

    c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori

indicate  nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto

legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche' quelle che associano

soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

    d) i  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per i

lavoratori dipendenti e pensionati;

    e) gli  altri  incaricati  individuati  con  decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze.

  3-bis.   I   soggetti   di   cui   al  comma  3,  incaricati  della

predisposizione  delle  dichiarazioni  previste dal presente decreto,

sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

  4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3 sono abilitati

dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle

dichiarazioni.  L'abilitazione  e'  revocata quando nello svolgimento

dell'attivita'  di  trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse

gravi  o  ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti

di    sospensione    irrogati   dall'ordine   di   appartenenza   del

professionista  o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.

  5.  Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla

presentazione   in  via  telematica,  la  dichiarazione  puo'  essere

presentata   all'Agenzia  delle  entrate  anche  mediante  spedizione

effettuata  dall'estero,  utilizzando  il  mezzo della raccomandata o

altro   equivalente  dal  quale  risulti  con  certezza  la  data  di

spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

  6.  Le  banche  e  gli  uffici  postali  rilasciano,  anche  se non

richiesta,  ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti

di  cui  ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto

di  imposta,  anche  se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via

telematica   all'Agenzia   delle   entrate  i  dati  contenuti  nella

dichiarazione,   contestualmente   alla   ricezione  della  stessa  o

dell'assunzione  dell'incarico  per  la  sua predisposizione nonche',

entro  trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via

telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a

quello  approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1

e  copia  della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione

della dichiarazione.

  7.  Le  banche  e  la  Poste  italiane  S.p.a.  trasmettono  in via

telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia delle entrate entro cinque

mesi  dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per

le  dichiarazioni  presentate  oltre  tale termine, entro cinque mesi

dalla  data  di  presentazione  delle  dichiarazioni  stesse, ove non

diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

  7-bis.  I  soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano

in  via  telematica  le dichiarazioni per le quali non e' previsto un

apposito  termine  entro  un mese dalla scadenza del termine previsto

per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

  7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai

commi   2-bis  e  3,  successivamente  al  termine  previsto  per  la

presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un

mese  dalla  data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato

dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

  8.  La  dichiarazione  si considera presentata nel giorno in cui e'

consegnata  dal  contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero

e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche

direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

  9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta che presentano la

dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di

cui  ai  commi  2-bis  e  3,  conservano,  per  il  periodo  previsto

dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29

settembre  1973,  n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e

redatta  su  modello conforme a quello approvato con il provvedimento

di  cui  all'articolo  1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal

soggetto     incaricato     di    predisporre    la    dichiarazione.

L'Amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  della

dichiarazione e dei suddetti documenti.

  9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni

conservano,  anche  su  supporti informatici, per il periodo previsto

dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29

settembre  1973,  n.  600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle

quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa

riproduzione   su   modello   conforme  a  quello  approvato  con  il

provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

  10.  La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla

comunicazione   dell'Agenzia   delle  entrate  attestante  l'avvenuto

ricevimento   della   dichiarazione   presentata  in  via  telematica

direttamente  o  tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero

dalla  ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di

invio della raccomandata di cui al comma 5.

  11.  Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono

stabilite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento

del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e

della   Poste  italiane  S.p.a.,  comprese  la  misura  del  compenso

spettante  e  le  conseguenze  derivanti dalle irregolarita' commesse

nello  svolgimento  del  servizio,  sono  stabilite mediante distinte

convenzioni,  approvate  con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle  entrate.  La  misura del compenso e' determinata tenendo conto

dei  costi  del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni

ricevute.

  12.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive

delle imposte sui redditi.

  13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica

l'articolo   12-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  per le convenzioni e i

decreti  ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e

i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".

                               Art. 4.

                Dichiarazione dei sostituti d'imposta

  1.  All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica n.

322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  "1.   Salvo   quanto   previsto   per  la  dichiarazione  unificata

dall'articolo  3,  comma  1,  i  soggetti indicati nel titolo III del

decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,

sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenute alla fonte secondo le

disposizioni  dello  stesso  titolo,  nonche'  gli intermediari e gli

altri  soggetti  che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti

tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni

normative,  presentano  annualmente una dichiarazione unica, anche ai

fini  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza

sociale  (I.N.P.S.)  e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le

assicurazioni  contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa

a  tutti  i  percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati

con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.

  2.  La  dichiarazione  indica  i  dati e gli elementi necessari per

l'individuazione  del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli

altri  soggetti  di  cui  al  precedente comma, per la determinazione

dell'ammontare   dei  compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi  forma

corrisposti,  delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per

l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri elementi richiesti nel

modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate,

l'I.N.P.S.  e  l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e

sostituisce   le   dichiarazioni  previste  ai  fini  contributivi  e

assicurativi.";

    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  "3-bis.  I  sostituti  d'imposta, comprese le Amministrazioni dello

Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo,  di  cui  al  primo  comma

dell'articolo  29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29

settembre  1973,  n.  600,  che  effettuano le ritenute sui redditi a

norma  degli  articoli  23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.

600  del  1973,  tenuti  al  rilascio  della  certificazione  di  cui

all'articolo 7-bis   del   medesimo   decreto,   trasmettono  in  via

telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo

3,  commi  2-bis  e  3,  all'Agenzia  delle  entrate i dati fiscali e

contributivi  contenuti  nella  predetta  certificazione, nonche' gli

ulteriori  dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo

dell'Amministrazione   finanziaria   e  degli  enti  previdenziali  e

assicurativi,  entro  il  30  giugno dell'anno successivo a quello di

erogazione.  Entro  la  stessa  data sono, altresi', trasmessi in via

telematica  i  dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli

fini   contributivi  e  assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle

operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale

prestata  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive   modificazioni.   Le   trasmissioni   in  via  telematica

effettuate  ai  sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli

effetti,  alla  esposizione  dei medesimi dati nella dichiarazione di

cui al comma 1.";

    c) dopo il comma 4 e' inserito seguente:

  "4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis, i sostituti di

imposta,   comprese   le   Amministrazioni  dello  Stato,  anche  con

ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al

comma  1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al

comma  1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di

ciascun anno.";

    d) il comma 6 e' soppresso;

    e) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:

  "6-bis.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  29, terzo comma, del

decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

che   corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a

ritenuta  alla  fonte  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante

appositi  elenchi  i  dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,

i  termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le

rispettive  Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con

il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso

delle  regioni  a  statuto  speciale, con i Presidenti dei rispettivi

organi  legislativi.  Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto

anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli

enti e casse previdenziali.".

                               Art. 5.

               Dichiarazione nei casi di liquidazione

  1.  All'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica n.

322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  "1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta

sul  reddito  delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di

cui  all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,

approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n.  917,  e  di  imprese  individuali,  il  liquidatore  o, in

mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni

di  cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso

tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta e la data in cui ha effetto la

deliberazione  di  messa  in  liquidazione  entro l'ultimo giorno del

settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un

ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese

successivo  in  via  telematica.  Lo  stesso  liquidatore presenta la

dichiarazione  relativa  al  risultato  finale  delle  operazioni  di

liquidazione   entro   sette  mesi  successivi  alla  chiusura  della

liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto,

per  il  tramite  di  una  banca o di un ufficio postale ovvero entro

l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.";

    b) il comma 2 e' abrogato;

    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,

le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1 sono presentate, anche se si

tratta  di  imprese  individuali,  dal  curatore  o  dal  commissario

liquidatore,  in  via telematica, avvalendosi del servizio telematico

Entratel,  direttamente  o  tramite  i  soggetti  incaricati  di  cui

all'articolo  3,  comma  3,  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese

successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del

commissario  liquidatore,  e  della  chiusura  del fallimento e della

liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con

le  medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale

sulle  attivita'  produttive  e  soltanto  se  vi  e' stato esercizio

provvisorio.".

                               Art. 6.

              Dichiarazione nei casi di trasformazione

                      di fusione e di scissione

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.

322 del 1998 e' inserito il seguente:

  "Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e

di  scissione).  -  1.  In caso di trasformazione di una societa' non

soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'

soggetta  a  tale  imposta,  o  viceversa,  deliberata  nel corso del

periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di

cui  all'articolo  3,  la  dichiarazione  relativa  alla  frazione di

esercizio  compresa  tra  l'inizio del periodo d'imposta e la data in

cui  ha  effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo

mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio

postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese  in  via

telematica.

  2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla

societa'  risultante  dalla  fusione o incorporante, la dichiarazione

relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate

compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha

effetto  la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo

a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero

entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

  3.  In  caso  di scissione totale la societa' designata a norma del

comma  14  dell'articolo  123-bis  del  testo unico delle imposte sui

redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla

frazione  di  periodo  della  societa'  scissa,  con le modalita' e i

termini  di  cui  al  comma  1  decorrenti dalla data in cui e' stata

eseguita  l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del

codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

  4.  Le  disposizioni  del presente articolo, in quanto applicabili,

valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi

dalle societa'.".

                               Art. 7.

      Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi

  1.  Gli  articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 322 del 1998 sono abrogati.

                               Art. 8.

*** OMISSIS ***

FINE TESTO DECRETO